TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 13/06/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Monica Bighetti a seguito della discussione orale del 15 maggio 2025 ha pronunciato ex art. 281 sexies comma terzo c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1200/2024, promossa da:
responsabilità limitata (CF ) con sede legale in 1135 Parte_1 P.IVA_1
Naassene-Ben Arous-Tunisi (Tunisia)- Route de Khlidiya Km11, in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'Avvocato Paride Casini Controparte_1
del Foro di Modena
ATTRICE
Contro
(CF con sede legale in Controparte_2 P.IVA_2
Ferrara, via Bologna 174, in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa CP_3 dall'Avv. Alessandra Tuffanelli del Foro di Ferrara
CONVENUTA
OGGETTO: vizi della vendita e risarcimento del danno.
***
Conclusioni per l'attrice a responsabilità limitata Parte_1
nel merito:
I.
1. in via principale, dichiararsi la convenuta corrente in Ferrara Controparte_4
FE, inadempiente all'accordo, concluso con l'attrice in Parte_2 data 12.6.2013, con il quale si era obbligata a corrispondere a quest'ultima la somma di € 16.632,00
a definizione del contenzioso insorto in relazione alla fornitura di cui si controverte e, conseguentemente, dichiararsi risolto il predetto accordo, con il conseguente accoglimento delle domande di cui alle seguenti conclusioni sub II.1 e II.2;
I.
2. in via subordinata, qualora si ritenga applicabile alla fattispecie l'art. 1976 c.c., dato atto che 1 la convenuta corrente in Ferrara FE, è inadempiente all'accordo, Controparte_4 concluso con l'attrice in data 12.6.2013, con il quale si Parte_2 era obbligata a corrispondere a quest'ultima la somma di € 16.632,00 a definizione del contenzioso insorto in relazione alla fornitura di cui si controverte, dichiararsi tenuta e condannarsi la Società convenuta a pagare a le somma di € 16.632,00, oltre Parte_2
agli interessi di mora commerciale, ex artt. 4 e 5 del D. Lgs. 9.10.02, n. 231, dal 12.6.2013 al saldo effettivo;
II. nel caso di accoglimento della domanda proposta sub I.1 ovvero di declaratoria di inesistenza del prospettato accordo transattivo fra le parti,
II.
1. dichiarato e accertato che, a seguito dei vizi riscontrati, il prezzo contrattuale della merce, di cui si controverte, va ridotto dell'importo di € 33.264,00 e, tenuto conto che la Società attrice con sede in Khelida (Tunisia), ha corrisposto l'intero prezzo della fornitura, dichiararsi Parte_2
tenuta e conseguentemente condannarsi la convenuta corrente in Controparte_4
Ferrara FE, a pagare alla Società attrice la somma di € 33.264,00, oltre agli interessi di mora commerciale, ex artt. 4 e 5 del D. Lgs. 9.10.02, n. 231, dall'11.9.2012 al saldo effettivo;
II.
2. dichiararsi tenuta e conseguentemente condannarsi la convenuta Controparte_4
corrente in Ferrara FE, a pagare alla Società attrice, a titolo di risarcimento dei danni
[...] patrimoniali da danno emergente e lucro cessante, l'ulteriore somma di € 16.160,00 o quella maggior o minor somma che risulterà dovuta, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi al saggio legale sulla somma di anno in anno rivalutata dall'11.9.2012 al saldo effettivo.
Con condanna della convenuta, ex art. 91 c.p.c., alla rifusione delle spese processuali”.
Dal verbale dell'udienza del 15 maggio il Difensore conclude anche in via istruttoria.
Conclusioni per la Controparte_4
via preliminare di merito, accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, la decadenza dell'attrice dalle contestazioni dei vizi e, comunque, la prescrizione della relativa azione per garanzia di cui all'art. 1495 cc, assumendo ogni conseguente decisione;
Nel merito, in via principiale, accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, che la
[...]
ha correttamente adempiuto ad ogni obbligazione sorta a suo carico per Controparte_4
effetto del contratto di compravendita di cui è causa e, stante la totale mancanza di qualunque prova circa la sussistenza dei lamentati vizi e dei conseguenti danni, rigettare tutte le domande formulate ex adverso in quanto infondate in fatto ed in diritto, rigettando altresì ogni avversa domanda in merito ad asseriti quanto indimostrati e contestati accordi transattivi intercorsi a qualunque titolo.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Dal verbale dell'udienza del 15 maggio 2025 il Difensore conclude anche in via istruttoria.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. Con atto di citazione notificato il 4 giugno 2024 la società Parte_2
, premesso
[...]
-di avere acquistato in data 11 settembre 2012 dalla un carico di Controparte_4
numero 1.016.400 piantine di fragole della varietà Camarosa e di averne corrisposto integralmente il prezzo in €109.771,20 e che all'arrivo in Tunisia presso il Porto di Rades gli Agenti del Controllo doganale avevano sequestrato 440 casse di piante di fragole complessivamente 308.000 piante per
“assenza di certificato sanitario dei semi lotto n.2,3,4,6,7,9,10 e 13…semi affetti da Nematode aphelenchoids Fragaire e TY spp”
- che il vizio era stato prontamente comunicato a il 26 settembre 2012 la quale rifiutava CP_4
la restituzione della merce, trattandosi di costo supplementare inutile, e si rendeva disponibile nella successiva campagna di vendita 2013 ad inviare un pari quantitativo di merce in sostituzione con mail del 3 ottobre 2012
- che la proposta non poteva essere accettata per ragioni commerciali e finanziarie e pertanto, acquisite le autorizzazioni necessarie, la merce veniva distrutta in quanto avariata (verbale di sto di deterioramento del 12 ottobre 2012)
-che in data 23 ottobre 2012 veniva richiesto a il pagamento del controvalore delle CP_4 piantine ammalorate per un prezzo di €33.264,00, senza esito, in quanto la società proponeva sconti su futuri ordini e alla fine aveva proposto di suddividere il danno a metà con uno sconto di
€16.632,00
- che l'acquirente si era infine risolta a chiedere il versamento di tale somma da parte di CP_4
mediante mail del 12 giugno 2013
[...]
- nonostante i solleciti la convenuta non pagava la somma promessa e con mail 30 gennaio 2014 proponeva una consistente fornitura di piante di fragole del costo di complessivi €105.000 dai quali sarebbero stati tolti €16.632 “promessi da qualche anno come sconto merce risalenti alla fornitura del 2012”
-stante l'inconcludenza agli impegni presi la inviata lettere di diffida in data 15 luglio Parte_2
2015, 20 maggio 2016, 11 maggio 2017, 2 maggio 2018, 23 aprile 2019, 16 aprile 2020 e 6 aprile
2021 ed infine conveniva in giudizio la con atto di citazione notificato il 23 dicembre CP_4
2021 avanti al Tribunale di Modena, per la restituzione del prezzo di €33.264,00 e anche per il risarcimento del danno giacché la società era stata sanzionata in Tunisia per €10.000 ed aveva sostenuto spese per le pratiche doganali e fitosanitarie, per il trasporto, la movimentazione, il magazzinaggio, la quarantena, lo smaltimento, l'assistenza di tecnici anche per le controanalisi richieste da oltre il mancato guadagno quantificato in €6160 CP_4
3 - che avanti al Tribunale di Modena veniva eccepita l'incompetenza territoriale a favore del tribunale di Ferrara eccezione cui aderiva l'attrice, conseguendone la cancellazione della causa dal ruolo pronunciata con ordinanza del 1° giugno 2022;
-che mediante pec del 29 luglio 2023 la era invitata a concludere una Controparte_4
convenzione di negoziazione assistita, senza esito
Ciò premesso la società concludeva come testualmente riportato sopra per una Parte_2 domanda principale, volta all'adempimento del ritenuto accordo transattivo del 12 giugno 2013, mediante pagamento della somma di €16.632,00 o in subordine per la restituzione della somma di
€33.264,00 in ragione dei vizi della cosa venduta, oltre al risarcimento del danno.
Si è tempestivamente costituita la società convenuta eccependo in via preliminare la decadenza dalla denuncia di vizi, applicandosi la legge italiana in ragione del Regolamento Ce593/2008- Roma
1 nonché la prescrizione del diritto di azione, stante l'inutile decorso del termine di un anno dalla consegna dei beni ai sensi dell'art.1495 c.c., atteso che la vendita si era conclusa da oltre dodici anni. Nel merito ha contestato la sussistenza dei vizi della merce atteso che la stessa era accompagnata dal certificato fitosanitario che riguardava l'intera partita e la totale assenza di organismi nocivi da quarantena, prima del trasporto;
ha contestato che fosse intervenuto un accordo transattivo ai sensi dell'art.1965 c.c. trattandosi, da parte di di proposte commerciali CP_4
volte a cercare una soluzione al fine di conservare buoni rapporti con il cliente.
Ha quindi concluso come sopra esattamente riportato.
Depositate le memorie ex art.171 ter c.p.c. le parti, alla prima udienza del 30 gennaio 2025 hanno formulato istanze istruttorie respinte dal giudice. All'udienza del 15 maggio 2025 le parti hanno discusso oralmente la causa che viene decisa secondo le seguenti brevi considerazioni.
§2. Nell'ordine logico delle questioni occorre dapprima verificare se tra le parti sia intervenuto un accordo transattivo rimasto inadempiuto. La domanda principale dell'attrice è infatti in questo senso orientata: “I. 1 in via principale, dichiararsi la convenuta Controparte_4 corrente in Ferrara FE, inadempiente all'accordo, concluso con l'attrice
[...]
in data 12.6.2013, con il quale si era obbligata a corrispondere a Parte_2 quest'ultima la somma di € 16.632,00 a definizione del contenzioso insorto in relazione alla fornitura di cui si controverte e, conseguentemente, dichiararsi risolto il predetto accordo, con il conseguente accoglimento delle domande di cui alle seguenti conclusioni sub II.1 e II.2”) e I.2 (“in via subordinata, qualora si ritenga applicabile alla fattispecie l'art. 1976 c.c., dato atto che la convenuta corrente in Ferrara FE, è inadempiente all'accordo, Controparte_4 concluso con l'attrice in data 12.6.2013, con il quale Parte_2 si era obbligata a corrispondere a quest'ultima la somma di € 16.632,00 a definizione del
4 contenzioso insorto in relazione alla fornitura di cui si controverte, dichiararsi tenuta e condannarsi la Società convenuta a pagare a le Parte_2 somma di € 16.632,00, oltre agli interessi di mora commerciale, ex artt. 4 e 5 del D. Lgs. 9.10.02,
n. 231, dal 12.6.2013 al saldo effettivo”.
In sostanza la parte attorea agisce per la risoluzione di un accordo transattivo formatosi il 12 giugno
2013 oppure, nel caso in cui la transazione si ritenesse di carattere novativo, per l'adempimento dell'accordo.
L'azione di risoluzione del contratto o per l'adempimento si prescrive nel termine di anni dieci e il relativo diritto di azione non si è estinto per prescrizione, avuto riguardo all'atto di citazione avanti al Tribunale di Modena notificato il 20 dicembre 2021 alla società convenuta, rispetto alla data del
12 giugno 2013, nella quale la parte fissa l'accordo transattivo.
Ciò posto le domande sono tuttavia infondate.
Dallo scambio delle mail in atti risulta pacificamente che la società agricola non ha mai prestato il consenso al pagamento della somma di euro 16.632,00 a titolo di risarcimento del danno, ma si è limitata ad offrire uno sconto di tale importo su future forniture di merci, che la avrebbe Pt_2
dovuto effettuare od impegnarsi ad effettuare.
Con mail del 24 ottobre 2012 la società dopo avere ribadito che le piantine di fragole erano CP_4 regolari per l'esportazione, a seguito della richiesta di pagamento dell'importo di €33.264 da parte di (mail 23 ottobre 2012), propone di chiudere la questione ripartendo il danno a metà Parte_2
e quindi offrendo uno sconto di 16.632,00. A questa mail segue la mail del 4 giugno 2013 nella quale, in risposta alla proposta di di acquistare ulteriori piante di fragole – proposta nella Pt_2 quale viene rammentata la perdita dell'anno precedente (doc.9 mail 4 giugno 2013) – CP_4 CP_4
risponde attraverso una sua offerta commerciale di vendere un milione di piante di fragole dal cui prezzo avrebbe scontato €8.316,00 ossia il 50 per cento dello sconto promesso in precedenza riferendosi proprio alla mail del 19 ottobre 2012 mentre l'ulteriore sconto di €8316,00 sarebbe stato effettuato sulla futura (e sperata) fornitura annata 2014 (doc.10 e 10 . Pt_2 CP_4
A questa mail risponde il 12 giugno 2023 la , nella quale l'Azienda rappresenta la grave Pt_2 perdita dell'anno precedente e quindi, per una migliore collaborazione futura, essa propone invece il pagamento mediante bonifico dell'importo dell'intero sconto di €16.632,00. La nota continua dicendo: se voi siete d'accordo su tale proposta ( “si vous etes d'accord sur ce sujet”) vi preghiamo di trasferire l'importo al nostro fornitore. Le coordinate bancarie sarebbero stato fornite una volta acquisito il consenso di a questa proposta (doc. 11 e doc.10 . CP_4 Pt_2 CP_4
5 non risponde a tale proposta, tanto è vero che con mail 2 luglio 2013 viene sollecitata da CP_4
una rapida risposta (doc.12: vi ho inviato una mail da più di tre settimane e non avete Pt_2 risposto…se non volete ridarci il nostro denaro perduto vogliate informarci rapidamente…).
Nessun accordo era ancora intervenuto nel gennaio 2014. Nella mail sub doc.15 afferma che CP_4 le condizioni dell'accordo per la fornitura di fragole sarà da definire “volevo confermarvi che, malgrado il tempo passato, non abbiamo dimenticato la nostra promessa. Il sig. vi farà Per_1
visita la settimana prossima e quindi desidereremmo definire la nostra posizione con la fornitura di altre piante di fragola nel prossimo mese di agosto. Possiamo gettare le basi sul prossimo accordo, da confermare prima del 15 giugno 2014, nelle condizioni che definiremo. Sono sicuro che potremo fare almeno un camion completo (un milione di piante circa). Suggerisco di cominciare a trovare una soluzione allo scopo di passare i vostri controlli. Il materiale è già stato selezionato ed è a disposizione. Esso è sano, senza virus e regolarmente certificato per l'esportazione, come lo era due anni fa. Aspetto i vostri commenti” (doc.15 ). Pt_2
In sostanza dalle mail emerge chiaramente che ha promesso di operare uno sconto su future CP_4 forniture e non di versare la somma liquida di €16.632 indipendentemente da future forniture. Non essendo intervenuto alcun accordo tra le parti di transazione del danno mediante il pagamento da parte di della somma di € 16.632, conseguentemente le due domande sub I.1 e I.2 Controparte_4
delle conclusioni attoree debbono essere respinte.
§3. Mediante la domanda sub II (“II. nel caso di accoglimento della domanda proposta sub I.1 ovvero di declaratoria di inesistenza del prospettato accordo transattivo fra le parti, II.
1. dichiarato e accertato che, a seguito dei vizi riscontrati, il prezzo contrattuale della merce, di cui si controverte, va ridotto dell'importo di € 33.264,00 e, tenuto conto che la Società attrice Pt_2
con sede in Khelida (Tunisia), ha corrisposto l'intero prezzo della fornitura, dichiararsi
[...]
tenuta e conseguentemente condannarsi la convenuta corrente in Controparte_4
Ferrara FE, a pagare alla Società attrice la somma di € 33.264,00, oltre agli interessi di mora commerciale, ex artt. 4 e 5 del D. Lgs. 9.10.02, n. 231, dall'11.9.2012 al saldo effettivo;
II.
2. dichiararsi tenuta e conseguentemente condannarsi la convenuta Controparte_4
corrente in Ferrara FE, a pagare alla Società attrice, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali da danno emergente e lucro cessante, l'ulteriore somma di € 16.160,00 o quella maggior o minor somma che risulterà dovuta, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi al saggio legale sulla somma di anno in anno rivalutata dall'11.9.2012 al saldo effettivo”) la esercita azione di riduzione del prezzo in relazione ai vizi della partita di fragole Pt_2
pervenuta in Tunisia il 17 settembre 2012.
6 La società agricola eccepisce sia la tardività della denuncia del vizio sia la prescrizione CP_4 dell'azione di cui all'art. 1495 c.c.
La denuncia dei vizi deve avvenire entro otto giorni dalla scoperta. Nel caso di specie, il vizio è rappresentato dalla contaminazione di otto lotti di piante da parte dell'agente patogeno Nematode
“Aphelenchoids Fragaire & TY spp”.
La certezza dell'esistenza della contaminazione è avvenuta il 27 settembre 2012 allorquando è stato redatto il rapporto delle analisi effettuato sulle piante. Tale rapporto datato 27 settembre 2012 è stato inviato via mail il giorno stesso, 27 settembre 2012, a da parte di , come CP_4 Pt_2
risulta dal doc. 16 di parte convenuta.
I vizi, pertanto, sono stati tempestivamente denunciati.
L'azione di riduzione del prezzo è tuttavia prescritta.
L'art. 1495, 3 comma, c.c. dispone che l'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna.
La consegna della merce, come già detto, è stata effettuata il 17 settembre 2012 (o consegna al vettore).
La presente citazione è stata notificata il 4 giugno 2024 e, quindi, ad oltre undici anni dalla consegna.
L'atto interruttivo precedente è avvenuto mediante la notifica del 20 dicembre 2021 della citazione avanti il Tribunale di Modena. La prescrizione è stata interrotta mediante la mail del 1° dicembre
2022, sub. doc. 30, prodotto dall'attore, nonché dall'invito a concludere negoziazione assistita notificato alla controparte il 14 luglio 2023.
Proseguendo a ritroso, altri atti interruttivi sostituiti da diffida formale sono stati inviati dalla società attrice alla convenuta rispettivamente nelle date 6 aprile 2021 (doc. 23) e 16 aprile 2020 (doc. 22),
23 aprile 2019 (doc. 21), 2 maggio 2018 (doc. 20), lettera raccomandata ricevuta il 15 maggio 2017
(doc. 19), lettera raccomandata ricevuta il 24 maggio 2016 (doc. 18), lettera raccomandata ricevuta il 22 luglio 2015 (doc. 17).
Quanto al messaggio di posta elettronica del 20 febbraio 2015 della società agricola (doc. CP_4
16 ) essa non può rappresentare un riconoscimento del diritto idoneo ad interrompere la Pt_2 prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c.
Tale nota si inserisce, infatti, in un più ampio carteggio prodotto dalla parte attrice dal doc. 8 al doc.
14 e dalla parte convenuta dal doc. 5 al doc. 14. Scambio dal quale risulta che non CP_4
ha mai riconosciuto né il vizio (vedi sul punto anche doc.15 Stucod esplicito sul punto) né, come già detto, il diritto di controparte ad ottenere un importo pecuniario a titolo di danno, bensì uno sconto su future forniture allo scopo di mantenere buoni rapporti commerciali con il cliente.
7 Ed, invero, dalla comunicazione del 4 ottobre 2012 - prodotta sub. doc. 5 del convenuto e della attrice, costituisce la prima risposta formale di alla denuncia dei vizi. L'azienda CP_4 agricola nega assolutamente l'esistenza dei suddetti, menzionando il certificato fitosanitario dell'Emilia - Romagna.
Nel contempo, propone di inviare alla società tunisina nella successiva campagna vendita dell'anno
2013 una quantità di piante che possa sostituire la merce compresa negli otto lotti in questione, con l'obiettivo di ottenere dal cliente ulteriori ordini di piante e di fragole per l'anno successivo.
Così le comunicazioni successive nelle quali la proposta della società agricola è sempre CP_4
quella di negare che le piante fossero viziate e, nel contempo, di proporre una soluzione transattiva mediante uno sconto su partite di merce da ordinarsi in futuro (doc. 8 e 9 e 10 attore e doc.15 la già esaminata nota del gennaio 2024 conclusasi con l'affermazione che le piante erano sane anche due anni prima).
In ogni caso anche se si trattasse di un riconoscimento di debito l'azione sarebbe comunque prescritta.
Considerando benevolmente come diffida ex art. 1219 c.c. la missiva del 10 ottobre 2013 (doc. 14
) vi è a dire che da questa data al 22 luglio 2015 (doc. 17, prima nota di diffida formale), o al Pt_2
20 febbraio 2015 (data del preteso riconoscimento di debito) non vi più alcuna diffida formale o anche informale da parte della società tunisina rispetto all'azione di riduzione per vizi.
Tra il 10 ottobre 2013 e le date suddette è trascorso più di un anno e, quindi, l'azione proposta in via subordinata è prescritta.
Anche l'azione risarcitoria, di natura contrattuale e legata espressamente ai vizi della merce, si prescrive nel medesimo termine (Vedi Cassazione 3021/2014 e n.24872 del 2023).
Deve pertanto essere accolta l'eccezione di parte convenuta di estinzione dell'azione di cui al punto
II delle conclusioni attoree per intervenuta prescrizione.
§4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri medi previsti dal D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, aggiornati al
D.M. del 13 agosto 2022 n. 147, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento (euro 1701 per fase di studio, euro 1204 per fase introduttiva, euro 1806 per fase di trattazione- memorie 171 ter c.p.c.- euro 2905 per fase decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c. sulla domanda proposta da nei confronti di ogni Parte_3 Controparte_5
diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Respinge la domanda attorea sub. I .
1. e I.2 e dichiara la prescrizione dell'azione per i vizi 8 della vendita e per il risarcimento del danno di cui al punto II delle conclusioni attoree.
- dichiara tenuta e condanna ocietà a responsabilità limitata alla rifusione in Parte_2
favore di delle spese di lite, che liquida in Parte_4
complessivi euro 7616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e C.p.a.
Ferrara, 13 giugno 2025
Il Giudice
Monica Bighetti
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Monica Bighetti a seguito della discussione orale del 15 maggio 2025 ha pronunciato ex art. 281 sexies comma terzo c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1200/2024, promossa da:
responsabilità limitata (CF ) con sede legale in 1135 Parte_1 P.IVA_1
Naassene-Ben Arous-Tunisi (Tunisia)- Route de Khlidiya Km11, in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'Avvocato Paride Casini Controparte_1
del Foro di Modena
ATTRICE
Contro
(CF con sede legale in Controparte_2 P.IVA_2
Ferrara, via Bologna 174, in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa CP_3 dall'Avv. Alessandra Tuffanelli del Foro di Ferrara
CONVENUTA
OGGETTO: vizi della vendita e risarcimento del danno.
***
Conclusioni per l'attrice a responsabilità limitata Parte_1
nel merito:
I.
1. in via principale, dichiararsi la convenuta corrente in Ferrara Controparte_4
FE, inadempiente all'accordo, concluso con l'attrice in Parte_2 data 12.6.2013, con il quale si era obbligata a corrispondere a quest'ultima la somma di € 16.632,00
a definizione del contenzioso insorto in relazione alla fornitura di cui si controverte e, conseguentemente, dichiararsi risolto il predetto accordo, con il conseguente accoglimento delle domande di cui alle seguenti conclusioni sub II.1 e II.2;
I.
2. in via subordinata, qualora si ritenga applicabile alla fattispecie l'art. 1976 c.c., dato atto che 1 la convenuta corrente in Ferrara FE, è inadempiente all'accordo, Controparte_4 concluso con l'attrice in data 12.6.2013, con il quale si Parte_2 era obbligata a corrispondere a quest'ultima la somma di € 16.632,00 a definizione del contenzioso insorto in relazione alla fornitura di cui si controverte, dichiararsi tenuta e condannarsi la Società convenuta a pagare a le somma di € 16.632,00, oltre Parte_2
agli interessi di mora commerciale, ex artt. 4 e 5 del D. Lgs. 9.10.02, n. 231, dal 12.6.2013 al saldo effettivo;
II. nel caso di accoglimento della domanda proposta sub I.1 ovvero di declaratoria di inesistenza del prospettato accordo transattivo fra le parti,
II.
1. dichiarato e accertato che, a seguito dei vizi riscontrati, il prezzo contrattuale della merce, di cui si controverte, va ridotto dell'importo di € 33.264,00 e, tenuto conto che la Società attrice con sede in Khelida (Tunisia), ha corrisposto l'intero prezzo della fornitura, dichiararsi Parte_2
tenuta e conseguentemente condannarsi la convenuta corrente in Controparte_4
Ferrara FE, a pagare alla Società attrice la somma di € 33.264,00, oltre agli interessi di mora commerciale, ex artt. 4 e 5 del D. Lgs. 9.10.02, n. 231, dall'11.9.2012 al saldo effettivo;
II.
2. dichiararsi tenuta e conseguentemente condannarsi la convenuta Controparte_4
corrente in Ferrara FE, a pagare alla Società attrice, a titolo di risarcimento dei danni
[...] patrimoniali da danno emergente e lucro cessante, l'ulteriore somma di € 16.160,00 o quella maggior o minor somma che risulterà dovuta, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi al saggio legale sulla somma di anno in anno rivalutata dall'11.9.2012 al saldo effettivo.
Con condanna della convenuta, ex art. 91 c.p.c., alla rifusione delle spese processuali”.
Dal verbale dell'udienza del 15 maggio il Difensore conclude anche in via istruttoria.
Conclusioni per la Controparte_4
via preliminare di merito, accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, la decadenza dell'attrice dalle contestazioni dei vizi e, comunque, la prescrizione della relativa azione per garanzia di cui all'art. 1495 cc, assumendo ogni conseguente decisione;
Nel merito, in via principiale, accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, che la
[...]
ha correttamente adempiuto ad ogni obbligazione sorta a suo carico per Controparte_4
effetto del contratto di compravendita di cui è causa e, stante la totale mancanza di qualunque prova circa la sussistenza dei lamentati vizi e dei conseguenti danni, rigettare tutte le domande formulate ex adverso in quanto infondate in fatto ed in diritto, rigettando altresì ogni avversa domanda in merito ad asseriti quanto indimostrati e contestati accordi transattivi intercorsi a qualunque titolo.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Dal verbale dell'udienza del 15 maggio 2025 il Difensore conclude anche in via istruttoria.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. Con atto di citazione notificato il 4 giugno 2024 la società Parte_2
, premesso
[...]
-di avere acquistato in data 11 settembre 2012 dalla un carico di Controparte_4
numero 1.016.400 piantine di fragole della varietà Camarosa e di averne corrisposto integralmente il prezzo in €109.771,20 e che all'arrivo in Tunisia presso il Porto di Rades gli Agenti del Controllo doganale avevano sequestrato 440 casse di piante di fragole complessivamente 308.000 piante per
“assenza di certificato sanitario dei semi lotto n.2,3,4,6,7,9,10 e 13…semi affetti da Nematode aphelenchoids Fragaire e TY spp”
- che il vizio era stato prontamente comunicato a il 26 settembre 2012 la quale rifiutava CP_4
la restituzione della merce, trattandosi di costo supplementare inutile, e si rendeva disponibile nella successiva campagna di vendita 2013 ad inviare un pari quantitativo di merce in sostituzione con mail del 3 ottobre 2012
- che la proposta non poteva essere accettata per ragioni commerciali e finanziarie e pertanto, acquisite le autorizzazioni necessarie, la merce veniva distrutta in quanto avariata (verbale di sto di deterioramento del 12 ottobre 2012)
-che in data 23 ottobre 2012 veniva richiesto a il pagamento del controvalore delle CP_4 piantine ammalorate per un prezzo di €33.264,00, senza esito, in quanto la società proponeva sconti su futuri ordini e alla fine aveva proposto di suddividere il danno a metà con uno sconto di
€16.632,00
- che l'acquirente si era infine risolta a chiedere il versamento di tale somma da parte di CP_4
mediante mail del 12 giugno 2013
[...]
- nonostante i solleciti la convenuta non pagava la somma promessa e con mail 30 gennaio 2014 proponeva una consistente fornitura di piante di fragole del costo di complessivi €105.000 dai quali sarebbero stati tolti €16.632 “promessi da qualche anno come sconto merce risalenti alla fornitura del 2012”
-stante l'inconcludenza agli impegni presi la inviata lettere di diffida in data 15 luglio Parte_2
2015, 20 maggio 2016, 11 maggio 2017, 2 maggio 2018, 23 aprile 2019, 16 aprile 2020 e 6 aprile
2021 ed infine conveniva in giudizio la con atto di citazione notificato il 23 dicembre CP_4
2021 avanti al Tribunale di Modena, per la restituzione del prezzo di €33.264,00 e anche per il risarcimento del danno giacché la società era stata sanzionata in Tunisia per €10.000 ed aveva sostenuto spese per le pratiche doganali e fitosanitarie, per il trasporto, la movimentazione, il magazzinaggio, la quarantena, lo smaltimento, l'assistenza di tecnici anche per le controanalisi richieste da oltre il mancato guadagno quantificato in €6160 CP_4
3 - che avanti al Tribunale di Modena veniva eccepita l'incompetenza territoriale a favore del tribunale di Ferrara eccezione cui aderiva l'attrice, conseguendone la cancellazione della causa dal ruolo pronunciata con ordinanza del 1° giugno 2022;
-che mediante pec del 29 luglio 2023 la era invitata a concludere una Controparte_4
convenzione di negoziazione assistita, senza esito
Ciò premesso la società concludeva come testualmente riportato sopra per una Parte_2 domanda principale, volta all'adempimento del ritenuto accordo transattivo del 12 giugno 2013, mediante pagamento della somma di €16.632,00 o in subordine per la restituzione della somma di
€33.264,00 in ragione dei vizi della cosa venduta, oltre al risarcimento del danno.
Si è tempestivamente costituita la società convenuta eccependo in via preliminare la decadenza dalla denuncia di vizi, applicandosi la legge italiana in ragione del Regolamento Ce593/2008- Roma
1 nonché la prescrizione del diritto di azione, stante l'inutile decorso del termine di un anno dalla consegna dei beni ai sensi dell'art.1495 c.c., atteso che la vendita si era conclusa da oltre dodici anni. Nel merito ha contestato la sussistenza dei vizi della merce atteso che la stessa era accompagnata dal certificato fitosanitario che riguardava l'intera partita e la totale assenza di organismi nocivi da quarantena, prima del trasporto;
ha contestato che fosse intervenuto un accordo transattivo ai sensi dell'art.1965 c.c. trattandosi, da parte di di proposte commerciali CP_4
volte a cercare una soluzione al fine di conservare buoni rapporti con il cliente.
Ha quindi concluso come sopra esattamente riportato.
Depositate le memorie ex art.171 ter c.p.c. le parti, alla prima udienza del 30 gennaio 2025 hanno formulato istanze istruttorie respinte dal giudice. All'udienza del 15 maggio 2025 le parti hanno discusso oralmente la causa che viene decisa secondo le seguenti brevi considerazioni.
§2. Nell'ordine logico delle questioni occorre dapprima verificare se tra le parti sia intervenuto un accordo transattivo rimasto inadempiuto. La domanda principale dell'attrice è infatti in questo senso orientata: “I. 1 in via principale, dichiararsi la convenuta Controparte_4 corrente in Ferrara FE, inadempiente all'accordo, concluso con l'attrice
[...]
in data 12.6.2013, con il quale si era obbligata a corrispondere a Parte_2 quest'ultima la somma di € 16.632,00 a definizione del contenzioso insorto in relazione alla fornitura di cui si controverte e, conseguentemente, dichiararsi risolto il predetto accordo, con il conseguente accoglimento delle domande di cui alle seguenti conclusioni sub II.1 e II.2”) e I.2 (“in via subordinata, qualora si ritenga applicabile alla fattispecie l'art. 1976 c.c., dato atto che la convenuta corrente in Ferrara FE, è inadempiente all'accordo, Controparte_4 concluso con l'attrice in data 12.6.2013, con il quale Parte_2 si era obbligata a corrispondere a quest'ultima la somma di € 16.632,00 a definizione del
4 contenzioso insorto in relazione alla fornitura di cui si controverte, dichiararsi tenuta e condannarsi la Società convenuta a pagare a le Parte_2 somma di € 16.632,00, oltre agli interessi di mora commerciale, ex artt. 4 e 5 del D. Lgs. 9.10.02,
n. 231, dal 12.6.2013 al saldo effettivo”.
In sostanza la parte attorea agisce per la risoluzione di un accordo transattivo formatosi il 12 giugno
2013 oppure, nel caso in cui la transazione si ritenesse di carattere novativo, per l'adempimento dell'accordo.
L'azione di risoluzione del contratto o per l'adempimento si prescrive nel termine di anni dieci e il relativo diritto di azione non si è estinto per prescrizione, avuto riguardo all'atto di citazione avanti al Tribunale di Modena notificato il 20 dicembre 2021 alla società convenuta, rispetto alla data del
12 giugno 2013, nella quale la parte fissa l'accordo transattivo.
Ciò posto le domande sono tuttavia infondate.
Dallo scambio delle mail in atti risulta pacificamente che la società agricola non ha mai prestato il consenso al pagamento della somma di euro 16.632,00 a titolo di risarcimento del danno, ma si è limitata ad offrire uno sconto di tale importo su future forniture di merci, che la avrebbe Pt_2
dovuto effettuare od impegnarsi ad effettuare.
Con mail del 24 ottobre 2012 la società dopo avere ribadito che le piantine di fragole erano CP_4 regolari per l'esportazione, a seguito della richiesta di pagamento dell'importo di €33.264 da parte di (mail 23 ottobre 2012), propone di chiudere la questione ripartendo il danno a metà Parte_2
e quindi offrendo uno sconto di 16.632,00. A questa mail segue la mail del 4 giugno 2013 nella quale, in risposta alla proposta di di acquistare ulteriori piante di fragole – proposta nella Pt_2 quale viene rammentata la perdita dell'anno precedente (doc.9 mail 4 giugno 2013) – CP_4 CP_4
risponde attraverso una sua offerta commerciale di vendere un milione di piante di fragole dal cui prezzo avrebbe scontato €8.316,00 ossia il 50 per cento dello sconto promesso in precedenza riferendosi proprio alla mail del 19 ottobre 2012 mentre l'ulteriore sconto di €8316,00 sarebbe stato effettuato sulla futura (e sperata) fornitura annata 2014 (doc.10 e 10 . Pt_2 CP_4
A questa mail risponde il 12 giugno 2023 la , nella quale l'Azienda rappresenta la grave Pt_2 perdita dell'anno precedente e quindi, per una migliore collaborazione futura, essa propone invece il pagamento mediante bonifico dell'importo dell'intero sconto di €16.632,00. La nota continua dicendo: se voi siete d'accordo su tale proposta ( “si vous etes d'accord sur ce sujet”) vi preghiamo di trasferire l'importo al nostro fornitore. Le coordinate bancarie sarebbero stato fornite una volta acquisito il consenso di a questa proposta (doc. 11 e doc.10 . CP_4 Pt_2 CP_4
5 non risponde a tale proposta, tanto è vero che con mail 2 luglio 2013 viene sollecitata da CP_4
una rapida risposta (doc.12: vi ho inviato una mail da più di tre settimane e non avete Pt_2 risposto…se non volete ridarci il nostro denaro perduto vogliate informarci rapidamente…).
Nessun accordo era ancora intervenuto nel gennaio 2014. Nella mail sub doc.15 afferma che CP_4 le condizioni dell'accordo per la fornitura di fragole sarà da definire “volevo confermarvi che, malgrado il tempo passato, non abbiamo dimenticato la nostra promessa. Il sig. vi farà Per_1
visita la settimana prossima e quindi desidereremmo definire la nostra posizione con la fornitura di altre piante di fragola nel prossimo mese di agosto. Possiamo gettare le basi sul prossimo accordo, da confermare prima del 15 giugno 2014, nelle condizioni che definiremo. Sono sicuro che potremo fare almeno un camion completo (un milione di piante circa). Suggerisco di cominciare a trovare una soluzione allo scopo di passare i vostri controlli. Il materiale è già stato selezionato ed è a disposizione. Esso è sano, senza virus e regolarmente certificato per l'esportazione, come lo era due anni fa. Aspetto i vostri commenti” (doc.15 ). Pt_2
In sostanza dalle mail emerge chiaramente che ha promesso di operare uno sconto su future CP_4 forniture e non di versare la somma liquida di €16.632 indipendentemente da future forniture. Non essendo intervenuto alcun accordo tra le parti di transazione del danno mediante il pagamento da parte di della somma di € 16.632, conseguentemente le due domande sub I.1 e I.2 Controparte_4
delle conclusioni attoree debbono essere respinte.
§3. Mediante la domanda sub II (“II. nel caso di accoglimento della domanda proposta sub I.1 ovvero di declaratoria di inesistenza del prospettato accordo transattivo fra le parti, II.
1. dichiarato e accertato che, a seguito dei vizi riscontrati, il prezzo contrattuale della merce, di cui si controverte, va ridotto dell'importo di € 33.264,00 e, tenuto conto che la Società attrice Pt_2
con sede in Khelida (Tunisia), ha corrisposto l'intero prezzo della fornitura, dichiararsi
[...]
tenuta e conseguentemente condannarsi la convenuta corrente in Controparte_4
Ferrara FE, a pagare alla Società attrice la somma di € 33.264,00, oltre agli interessi di mora commerciale, ex artt. 4 e 5 del D. Lgs. 9.10.02, n. 231, dall'11.9.2012 al saldo effettivo;
II.
2. dichiararsi tenuta e conseguentemente condannarsi la convenuta Controparte_4
corrente in Ferrara FE, a pagare alla Società attrice, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali da danno emergente e lucro cessante, l'ulteriore somma di € 16.160,00 o quella maggior o minor somma che risulterà dovuta, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi al saggio legale sulla somma di anno in anno rivalutata dall'11.9.2012 al saldo effettivo”) la esercita azione di riduzione del prezzo in relazione ai vizi della partita di fragole Pt_2
pervenuta in Tunisia il 17 settembre 2012.
6 La società agricola eccepisce sia la tardività della denuncia del vizio sia la prescrizione CP_4 dell'azione di cui all'art. 1495 c.c.
La denuncia dei vizi deve avvenire entro otto giorni dalla scoperta. Nel caso di specie, il vizio è rappresentato dalla contaminazione di otto lotti di piante da parte dell'agente patogeno Nematode
“Aphelenchoids Fragaire & TY spp”.
La certezza dell'esistenza della contaminazione è avvenuta il 27 settembre 2012 allorquando è stato redatto il rapporto delle analisi effettuato sulle piante. Tale rapporto datato 27 settembre 2012 è stato inviato via mail il giorno stesso, 27 settembre 2012, a da parte di , come CP_4 Pt_2
risulta dal doc. 16 di parte convenuta.
I vizi, pertanto, sono stati tempestivamente denunciati.
L'azione di riduzione del prezzo è tuttavia prescritta.
L'art. 1495, 3 comma, c.c. dispone che l'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna.
La consegna della merce, come già detto, è stata effettuata il 17 settembre 2012 (o consegna al vettore).
La presente citazione è stata notificata il 4 giugno 2024 e, quindi, ad oltre undici anni dalla consegna.
L'atto interruttivo precedente è avvenuto mediante la notifica del 20 dicembre 2021 della citazione avanti il Tribunale di Modena. La prescrizione è stata interrotta mediante la mail del 1° dicembre
2022, sub. doc. 30, prodotto dall'attore, nonché dall'invito a concludere negoziazione assistita notificato alla controparte il 14 luglio 2023.
Proseguendo a ritroso, altri atti interruttivi sostituiti da diffida formale sono stati inviati dalla società attrice alla convenuta rispettivamente nelle date 6 aprile 2021 (doc. 23) e 16 aprile 2020 (doc. 22),
23 aprile 2019 (doc. 21), 2 maggio 2018 (doc. 20), lettera raccomandata ricevuta il 15 maggio 2017
(doc. 19), lettera raccomandata ricevuta il 24 maggio 2016 (doc. 18), lettera raccomandata ricevuta il 22 luglio 2015 (doc. 17).
Quanto al messaggio di posta elettronica del 20 febbraio 2015 della società agricola (doc. CP_4
16 ) essa non può rappresentare un riconoscimento del diritto idoneo ad interrompere la Pt_2 prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c.
Tale nota si inserisce, infatti, in un più ampio carteggio prodotto dalla parte attrice dal doc. 8 al doc.
14 e dalla parte convenuta dal doc. 5 al doc. 14. Scambio dal quale risulta che non CP_4
ha mai riconosciuto né il vizio (vedi sul punto anche doc.15 Stucod esplicito sul punto) né, come già detto, il diritto di controparte ad ottenere un importo pecuniario a titolo di danno, bensì uno sconto su future forniture allo scopo di mantenere buoni rapporti commerciali con il cliente.
7 Ed, invero, dalla comunicazione del 4 ottobre 2012 - prodotta sub. doc. 5 del convenuto e della attrice, costituisce la prima risposta formale di alla denuncia dei vizi. L'azienda CP_4 agricola nega assolutamente l'esistenza dei suddetti, menzionando il certificato fitosanitario dell'Emilia - Romagna.
Nel contempo, propone di inviare alla società tunisina nella successiva campagna vendita dell'anno
2013 una quantità di piante che possa sostituire la merce compresa negli otto lotti in questione, con l'obiettivo di ottenere dal cliente ulteriori ordini di piante e di fragole per l'anno successivo.
Così le comunicazioni successive nelle quali la proposta della società agricola è sempre CP_4
quella di negare che le piante fossero viziate e, nel contempo, di proporre una soluzione transattiva mediante uno sconto su partite di merce da ordinarsi in futuro (doc. 8 e 9 e 10 attore e doc.15 la già esaminata nota del gennaio 2024 conclusasi con l'affermazione che le piante erano sane anche due anni prima).
In ogni caso anche se si trattasse di un riconoscimento di debito l'azione sarebbe comunque prescritta.
Considerando benevolmente come diffida ex art. 1219 c.c. la missiva del 10 ottobre 2013 (doc. 14
) vi è a dire che da questa data al 22 luglio 2015 (doc. 17, prima nota di diffida formale), o al Pt_2
20 febbraio 2015 (data del preteso riconoscimento di debito) non vi più alcuna diffida formale o anche informale da parte della società tunisina rispetto all'azione di riduzione per vizi.
Tra il 10 ottobre 2013 e le date suddette è trascorso più di un anno e, quindi, l'azione proposta in via subordinata è prescritta.
Anche l'azione risarcitoria, di natura contrattuale e legata espressamente ai vizi della merce, si prescrive nel medesimo termine (Vedi Cassazione 3021/2014 e n.24872 del 2023).
Deve pertanto essere accolta l'eccezione di parte convenuta di estinzione dell'azione di cui al punto
II delle conclusioni attoree per intervenuta prescrizione.
§4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri medi previsti dal D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, aggiornati al
D.M. del 13 agosto 2022 n. 147, alla luce dell'attività complessivamente svolta e dello scaglione di riferimento (euro 1701 per fase di studio, euro 1204 per fase introduttiva, euro 1806 per fase di trattazione- memorie 171 ter c.p.c.- euro 2905 per fase decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c. sulla domanda proposta da nei confronti di ogni Parte_3 Controparte_5
diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Respinge la domanda attorea sub. I .
1. e I.2 e dichiara la prescrizione dell'azione per i vizi 8 della vendita e per il risarcimento del danno di cui al punto II delle conclusioni attoree.
- dichiara tenuta e condanna ocietà a responsabilità limitata alla rifusione in Parte_2
favore di delle spese di lite, che liquida in Parte_4
complessivi euro 7616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e C.p.a.
Ferrara, 13 giugno 2025
Il Giudice
Monica Bighetti
9