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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/07/2025, n. 2326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2326 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
n. 2707/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n.r.g. 2707/2018 promossa da:
(P.IVA ) già Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, quale impresa designata dal F.G.V.S. per la Regione Campania, in
[...]
persona del l.r.p.t. rapp.ta e difesa dall'Avv. Rovini Katy (C.F.
) del foro di Firenze ed elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliati presso lo studio dell'Avv. Russo Raffaele in Centro
Direzionale Is. G/7 Napoli.
-attrice-
CONTRO
domiciliato in VA EN (CE), Via R. Controparte_3
Marzanello, 146/b;
-convenuto contumace-
1 CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice conveniva in giudizio il sig. al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 292 Controparte_3
D.Lgs. 209/2005, il rimborso della somma di € 31.470,74 oltre interessi, quale importo erogato in qualità di impresa designata al FGVS, per il risarcimento dei danni causati in occasione del sinistro verificatosi in data
25 maggio 2002 in VA EN (CE).
All'esito del regolare contraddittorio, il convenuto non si costituiva in giudizio ed era pertanto dichiarato contumace.
Venivano assegnati i termini ex art.183 VI co. c.p.c. ritenuta inammissibile la prova testimoniale chiesta dall'attrice, in quanto documentale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, alla udienza del 14 gennaio 2025, veniva trattenuta in decisione con i termini ex art.190 c.p.c.
Ritiene il giudicante che la domanda sia fondata e vada integralmente accolta.
Il sinistro oggetto della presente azione di rivalsa si è verificato in data 25 maggio 2002, allorquando l'autocarro Scania R143, targato BZ925SB e condotto dal sig. , privo della prescritta copertura Controparte_3
assicurativa RCA, perdeva il controllo del mezzo lungo la Via Roma in
2 VA EN, invadendo ad elevata velocità la corsia opposta di marcia e collidendo violentemente con più veicoli in transito, tra cui la
Renault Clio targata CE736865, condotta dal sig. ; l'Alfa Controparte_4
Romeo 155 tg. BJ428WS, di proprietà del sig. , con a Controparte_5
bordo il figlio minore Per_1
A seguito di separati giudizi promossi dai danneggiati dinanzi al Giudice di Pace di Sessa Aurunca, venivano emesse: sentenza n. 230/2005 (RG
114/03), con condanna in solido di e della società CP_3 CP_6
al pagamento di € 15.493,71 a favore del sig. e
[...] Controparte_5
€ 3.177,31 a favore dei genitori del minore sentenza Persona_2
n. 620/2009 (RG 1759/04), con condanna in solido al pagamento di €
1.906,25 a favore del sig. . Controparte_4
Entrambe le sentenze sono passate in giudicato, come da attestazioni rilasciate in data 29/01/2017 dall'Ufficio del Giudice di Pace.
Per completezza argomentativa, si rileva che, la circostanza per cui il sig.
sia stato condannato, nei precedenti giudizi risarcitori, in Controparte_3
solido con la società non esclude Controparte_7
affatto la sua responsabilità diretta, né impedisce alla parte attrice di agire nei suoi confronti in via autonoma. In forza del combinato disposto degli artt. 1292 c.c. e 292 D.Lgs. 209/2005, l'impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada è infatti legittimata a promuovere l'azione di rivalsa anche nei confronti di uno solo tra i corresponsabili solidali, come avvenuto nel caso di specie.
Trattandosi di obbligazione solidale passiva, il danneggiante risponde dell'intero importo liquidato, senza necessità che nel giudizio siano presenti tutti i coobbligati. La contumacia del convenuto e l'omessa
3 eccezione sul punto escludono, altresì, ogni rilievo in ordine alla mancata chiamata della società. L'attrice ha documentato il pagamento, in esecuzione delle predette sentenze, di un importo complessivo pari a €
31.470,74, come da atti di quietanza e prove in atti. Nonostante la lettera di messa in mora e il successivo invito alla negoziazione assistita, il convenuto non ha aderito né provveduto ad alcun pagamento.
L'azione di rivalsa prevista dall'art.292 D.L:vo 209/05 prevede che l'impresa designata al F.G.V.S. possa avanzare le proprie pretese di restituzione di quanto corrisposto ai danneggiati nei confronti dei responsabili non assicurati del sinistro.
Giova preliminarmente evidenziare una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, circa la responsabilità solidale del conducente e del proprietario sull'azione di rivalsa. Invero con l'ordinanza del 17 dicembre
2021, n. 40592 i Giudici affermano che… l'obbligo assicurativo grava su chiunque metta in circolazione un veicolo, pertanto, sia il proprietario che il conducente hanno violato il suddetto obbligo (art. 122 Cod. Ass.). Quindi, l'obbligazione nei confronti dell'assicurazione grava su entrambi «giacché ciascuno ha dato luogo, con la propria omissione, all'insorgenza del debito comune verso l'impresa designata».
Tale diritto ha natura autonoma e trova fondamento direttamente nella legge, essendo esercitabile a seguito: dell'accertata responsabilità del convenuto nel sinistro;
della mancanza di copertura assicurativa del veicolo da lui condotto;
dell'avvenuto pagamento da parte dell'impresa designata.
Nel caso di specie, tali presupposti risultano integramente provati in atti.
Invero, la responsabilità esclusiva del sig. è stata accertata con due CP_3
sentenze passate in giudicato;
la mancanza di copertura assicurativa è
4 stata confermata dai Carabinieri di VA Scalo, che accertarono anche l'utilizzo di un contrassegno assicurativo falso;
il pagamento risarcitorio è stato documentato tramite atti di quietanza con piena efficacia probatoria
(artt. 2733 ss. c.c.).
Ne deriva la fondatezza della domanda attorea, per l'intero importo richiesto.
Alla luce di quanto evidenziato, non v'è dubbio che l'odierno convenuto sia debitore dell'attrice e pertanto dovrà rimborsarla di quanto la stessa ha pagato in sua vece.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/14 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della causa dell'attività svolta e con riduzione al 50% ai sensi dell'art. 4, comma 9, assenza della fase istruttoria e pronuncia in rito e degli altri criteri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_3
- accoglie la domanda proposta da , in persona Controparte_1
del l.r.p.t. e nella intestata qualità e per l'effetto condanna il convenuto
, al pagamento in favore di quale Controparte_3 Controparte_1
impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, della somma di € 31.470,74, oltre interessi legali dal dì della notifica dell'atto di citazione al saldo;
5 - condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite in favore della in persona del l.r.p.t. e nella intestata qualità, Controparte_1
che si liquidano, al netto delle riduzioni, in euro € 2.906,00 per onorari, oltre alle spese, iva, cpa e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari;
Lì, 09 luglio 2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n.r.g. 2707/2018 promossa da:
(P.IVA ) già Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, quale impresa designata dal F.G.V.S. per la Regione Campania, in
[...]
persona del l.r.p.t. rapp.ta e difesa dall'Avv. Rovini Katy (C.F.
) del foro di Firenze ed elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliati presso lo studio dell'Avv. Russo Raffaele in Centro
Direzionale Is. G/7 Napoli.
-attrice-
CONTRO
domiciliato in VA EN (CE), Via R. Controparte_3
Marzanello, 146/b;
-convenuto contumace-
1 CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice conveniva in giudizio il sig. al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 292 Controparte_3
D.Lgs. 209/2005, il rimborso della somma di € 31.470,74 oltre interessi, quale importo erogato in qualità di impresa designata al FGVS, per il risarcimento dei danni causati in occasione del sinistro verificatosi in data
25 maggio 2002 in VA EN (CE).
All'esito del regolare contraddittorio, il convenuto non si costituiva in giudizio ed era pertanto dichiarato contumace.
Venivano assegnati i termini ex art.183 VI co. c.p.c. ritenuta inammissibile la prova testimoniale chiesta dall'attrice, in quanto documentale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, alla udienza del 14 gennaio 2025, veniva trattenuta in decisione con i termini ex art.190 c.p.c.
Ritiene il giudicante che la domanda sia fondata e vada integralmente accolta.
Il sinistro oggetto della presente azione di rivalsa si è verificato in data 25 maggio 2002, allorquando l'autocarro Scania R143, targato BZ925SB e condotto dal sig. , privo della prescritta copertura Controparte_3
assicurativa RCA, perdeva il controllo del mezzo lungo la Via Roma in
2 VA EN, invadendo ad elevata velocità la corsia opposta di marcia e collidendo violentemente con più veicoli in transito, tra cui la
Renault Clio targata CE736865, condotta dal sig. ; l'Alfa Controparte_4
Romeo 155 tg. BJ428WS, di proprietà del sig. , con a Controparte_5
bordo il figlio minore Per_1
A seguito di separati giudizi promossi dai danneggiati dinanzi al Giudice di Pace di Sessa Aurunca, venivano emesse: sentenza n. 230/2005 (RG
114/03), con condanna in solido di e della società CP_3 CP_6
al pagamento di € 15.493,71 a favore del sig. e
[...] Controparte_5
€ 3.177,31 a favore dei genitori del minore sentenza Persona_2
n. 620/2009 (RG 1759/04), con condanna in solido al pagamento di €
1.906,25 a favore del sig. . Controparte_4
Entrambe le sentenze sono passate in giudicato, come da attestazioni rilasciate in data 29/01/2017 dall'Ufficio del Giudice di Pace.
Per completezza argomentativa, si rileva che, la circostanza per cui il sig.
sia stato condannato, nei precedenti giudizi risarcitori, in Controparte_3
solido con la società non esclude Controparte_7
affatto la sua responsabilità diretta, né impedisce alla parte attrice di agire nei suoi confronti in via autonoma. In forza del combinato disposto degli artt. 1292 c.c. e 292 D.Lgs. 209/2005, l'impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada è infatti legittimata a promuovere l'azione di rivalsa anche nei confronti di uno solo tra i corresponsabili solidali, come avvenuto nel caso di specie.
Trattandosi di obbligazione solidale passiva, il danneggiante risponde dell'intero importo liquidato, senza necessità che nel giudizio siano presenti tutti i coobbligati. La contumacia del convenuto e l'omessa
3 eccezione sul punto escludono, altresì, ogni rilievo in ordine alla mancata chiamata della società. L'attrice ha documentato il pagamento, in esecuzione delle predette sentenze, di un importo complessivo pari a €
31.470,74, come da atti di quietanza e prove in atti. Nonostante la lettera di messa in mora e il successivo invito alla negoziazione assistita, il convenuto non ha aderito né provveduto ad alcun pagamento.
L'azione di rivalsa prevista dall'art.292 D.L:vo 209/05 prevede che l'impresa designata al F.G.V.S. possa avanzare le proprie pretese di restituzione di quanto corrisposto ai danneggiati nei confronti dei responsabili non assicurati del sinistro.
Giova preliminarmente evidenziare una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, circa la responsabilità solidale del conducente e del proprietario sull'azione di rivalsa. Invero con l'ordinanza del 17 dicembre
2021, n. 40592 i Giudici affermano che… l'obbligo assicurativo grava su chiunque metta in circolazione un veicolo, pertanto, sia il proprietario che il conducente hanno violato il suddetto obbligo (art. 122 Cod. Ass.). Quindi, l'obbligazione nei confronti dell'assicurazione grava su entrambi «giacché ciascuno ha dato luogo, con la propria omissione, all'insorgenza del debito comune verso l'impresa designata».
Tale diritto ha natura autonoma e trova fondamento direttamente nella legge, essendo esercitabile a seguito: dell'accertata responsabilità del convenuto nel sinistro;
della mancanza di copertura assicurativa del veicolo da lui condotto;
dell'avvenuto pagamento da parte dell'impresa designata.
Nel caso di specie, tali presupposti risultano integramente provati in atti.
Invero, la responsabilità esclusiva del sig. è stata accertata con due CP_3
sentenze passate in giudicato;
la mancanza di copertura assicurativa è
4 stata confermata dai Carabinieri di VA Scalo, che accertarono anche l'utilizzo di un contrassegno assicurativo falso;
il pagamento risarcitorio è stato documentato tramite atti di quietanza con piena efficacia probatoria
(artt. 2733 ss. c.c.).
Ne deriva la fondatezza della domanda attorea, per l'intero importo richiesto.
Alla luce di quanto evidenziato, non v'è dubbio che l'odierno convenuto sia debitore dell'attrice e pertanto dovrà rimborsarla di quanto la stessa ha pagato in sua vece.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/14 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della causa dell'attività svolta e con riduzione al 50% ai sensi dell'art. 4, comma 9, assenza della fase istruttoria e pronuncia in rito e degli altri criteri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_3
- accoglie la domanda proposta da , in persona Controparte_1
del l.r.p.t. e nella intestata qualità e per l'effetto condanna il convenuto
, al pagamento in favore di quale Controparte_3 Controparte_1
impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, della somma di € 31.470,74, oltre interessi legali dal dì della notifica dell'atto di citazione al saldo;
5 - condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite in favore della in persona del l.r.p.t. e nella intestata qualità, Controparte_1
che si liquidano, al netto delle riduzioni, in euro € 2.906,00 per onorari, oltre alle spese, iva, cpa e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari;
Lì, 09 luglio 2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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