Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/02/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1430/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere rel.
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 3.5.2024 da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. Pianese Francesca, con elezione di domicilio in C.F._2
Via XXV Aprile 1, ZZ, presso e nello studio del difensore;
appellanti
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio delle avv. Moriggi Silvia e Controparte_1 P.IVA_1
Alessandra Belotti, con elezione di domicilio in Via del Chiostro n, 21026 AV, presso e nello studio delle patrocinatrici;
appellato
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.
1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 351/2024 emessa dal Tribunale di Varese, Sezione
Civile, giudice onorario di pace dott. Fabio Iacopini, nell'ambito del giudizio N.R.G. 920/2022, depositata in cancelleria in data 28/03/2024, notificata il 03/04/2024, previo ogni accertamento in ordine alla nullità della sentenza, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare nulle e/o annullare tutte le sopra richiamate deliberazioni adottate dall'Assemblea dei condomini del in data 05/11/2021, Controparte_1
anche in relazione alla nomina di amministratore, con riferimento alla convocazione, costituzione e svolgimento della assemblea nonché delle delibere in essa assunte. In via preliminare per assoluta inidoneità del luogo di convocazione dell'assemblea, con ogni conseguente provvedimento inerente il luogo di svolgimento delle riunioni.
In via subordinata per contrarietà a norme imperative e/o alle norme del regolamento condominiale con ogni conseguente provvedimento anche di rettifica e/o ricalcolo delle voci di bilancio impugnati. In qualsiasi o, condannare il condominio alla rifusione delle spese sostenute per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione quantificate in € 324,92 per spese legali ed €
48,80 (cit. doc. 10 e 10 bis), quali spese di avvio procedura come documentate od in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia o comunque nei limiti di competenza del
Giudice adito. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio ex D.M. 20 luglio 2012, n.
140. Salvis iuribus.”
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di citazione in appello.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, si chiede, altresì, la condanna alla restituzione agli appellanti delle somme pagate, nelle more e successivamente alla notifica dell'atto di appello, in esecuzione della sentenza di primo grado, pari allo stato ad € 7.361,04 come da contabili che si producono.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: chiede ammettersi interrogatorio formale della sig.ra , rappresentante legale della Parte_3
amministrazioni immobiliari sas nonché prova per testi sui seguenti capitoli epurati da eventuali forme di giudizio:
2 1. Vero che il luogo fissato per la riunione condominiale del 05/11/2021 coincide con l'abitazione nonché studio dell'Avv. Silvia Moriggi, che assiste l'amministratore di condominio?
2. Vero che il luogo fissato per le riunioni condominiali si trova in AV, comune diverso rispetto al luogo in cui si trova il condominio, ossia a ZZ?
3. Vero che in precedenza venivano fissate assemblee condominiali in locali siti nello stesso comune di appartenenza?
4. Vero che per le riunioni condominiali presso lo studio dell'amministratore nonché abitazione studio dell'Avv. Moriggi viene fissata una tariffa di pagamento?
5. Vero che alcune riunioni assembleari venivano tenute nello stesso giardino o garage presso l'abitazione /studio dell'Avv. Moriggi?
6. Vero che l'amministratore di condominio dava incarico all'Avv. Moriggi di invio di plurime diffide ai sig.ri e , come da doc. 12 che si conferma? Pt_1 Pt_2
7. Vero che nel 2015 venivano posizionate sui caloriferi dei singoli appartamenti delle termo valvole?
8. Vero che è possibile modificare e/o riparametrare i contabilizzatori delle termo valvole da remoto?
9. Vero che viene omessa specifica votazione relativa al rimborso di € 3.631,84 in favore del sig.
Parte_4
10. Vero che l'ex condomino alla data di approvazione del bilancio consuntivo Parte_4
2017/2018, 22/06/2018, risultava debitore verso il condominio per una cifra pari ad € 3.536,86 come da doc. 17 che confermo?
11. Vero che difetta documentazione attestante il credito del sig. oltre a eventuale Parte_4
richiesta di rimborso dello stesso?
12. Vero che provvedeva alla redazione Controparte_2
relazione termo-tecnica e tabella ripartizione costi di riscaldamento con un compenso pari ad €
320,00?
13. Vero che l'amministrazione operava per un periodo pur essendo inattiva e Parte_3
precisamente dal 26.07.2021, come da visura camera di Commercio che si conferma al doc. 22?
Senza inversione dell'onere della prova, si chiede, tuttavia, che il Giudice valuti di ordinare al CP_ condominio 1 richieda esibizione della eventuale documentazione attestante il preteso credito dell'ex condomino Persona_1
3 Per Controparte_1
Voglia Ill.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo il rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
- Dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 comma 1 n. 2 e 3 c.p.c., l'appello promosso dai sig.ri , per tutte le ragioni ampliamente illustrate nella comparsa di costituzione e Parte_5
risposta in appello (in particolare vds punto I);
NEL MERITO:
- Per tutto quanto esposto nell'atto introduttivo nonché a verbale, rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dai sig.ri e, per l'effetto, confermare Parte_5
integralmente la sentenza n. 351/2024 emessa dal Giudice Dott. Iacopini del Tribunale di Varese in data 28/03/2024 e pubblicata in pari data (procedimento R.G. n. 920/2022), e tutte le statuizioni in essa contenute;
- In ogni caso, respingere, con la migliore formula, le domande svolte dagli attori appellanti contro il 1 per i motivi esposti in atti/a verbale. Controparte_1
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere integralmente tutte le istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado dal
, incluse quelle non ammesse e/o rigettate, ad ogni effetto di legge, reiterate e Controparte_1
non rinunciate in alcun modo, che quivi integralmente si ritrascrivono:
Senza inversione alcuna dell'onere probatorio si chiede che l'adita Autorità Giudiziaria Voglia ammettere prova per testi sulle circostanze di cui alla narrativa della comparsa di costituzione, da intendersi qui precedute dalla locuzione “Vero che” (espunte eventuali espressione valutative, generiche o negative o riformulati ex officio anche ex art. 281 ter c.p.c.), nonché sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che i luoghi in cui si sono svolte le assemblee condominiali di cui si verte (in particolare assemblea del 26/07/2021) risultano idonei;
2. Vero che i luoghi in cui si sono svolte le assemblee condominiali di cui si verte consentono il rispetto della privacy;
3. Vero che la sede della è idonea ad ospitare i Controparte_3
condomini e consente il rispetto della privacy per conformazione strutturale;
4. Vero che i condomini possono partecipare anche da remoto alle assemblee, essendo gli uffici dotati di apposita apparecchiatura e connessione dati;
4 5. Vero che alle assemblee prendono parte i soli condomini e l'amministratore;
6. Vero che l'eventuale partecipazione di terzi all'assemblea è consentita solo previa autorizzazione dei condomini;
7. Vero che la partecipazione dell'avv. Moriggi è sempre stata circoscritta a specifici punti di cui all'ordine del giorno, nello specifico per fornire aggiornamenti/delucidazioni in merito alle vertenze condominiali in essere;
8. Vero che l'avv. Moriggi, quando ha preso parte alle assemblee, si è limitata a fornire delucidazioni e/o aggiornamenti ai condomini in merito alle vertenze condominiali in essere;
9. Vero che il sig. nel corso dell'assemblea del 03/10/2019 si è limitato a contestare i Pt_1 punti inseriti a verbale, ovvero l'imputazione delle spese legali a titolo di spese personali e il valore attribuito dal tecnico al contabilizzatore non funzionante del bagno, come da verbale che si rammostra;
10. Vero che i criteri di ripartizione delle spese di cui al consuntivo 2018/2019 preventivo
2019/2020 sono stati approvati da tutti i condomini presenti e quindi anche dal sig. Pt_1
come indicato nel verbale di assemblea del 03/10/2019 che si rammostra;
11. Vero che all'assemblea del 26/07/2021 il condomino ha solo manifestato Pt_6 all'assemblea la sua disponibilità a svolgere, in favore del condominio, piccoli lavoretti che non richiedono particolari competenze tecniche;
12. Vero che l'amministratore, previo appuntamento, si reca presso il condominio, per far firmare i verbali di assemblea;
13. Vero che l'amministratore concede al presidente e al segretario (ove non lo sia egli stesso) il tempo necessario per la lettura del verbale, prima della sottoscrizione;
14. Vero che in occasione dell'approvazione dei relativi preventivi di gestione l'amministratore illustra il proprio compenso suddiviso per voci;
15. Vero che in occasione dell'approvazione dei relativi preventivi di gestione i condomini discutono e approvano tutte le singole voci di spesa, comprese quelle relative alle prestazioni che attengono all'amministratore;
16. Vero che l'amministratore invia ai condomini, prima della data della convocata assemblea, la documentazione che sarà oggetto di esame, discussione e approvazione;
5 17. Vero che tra i documenti inoltrati con le comunicazioni di cui al capitolo precedente, rientra anche la proposta del preventivo relativo alla successiva gestione;
18. Vero che i condomini possono modificare, in riduzione o in aumento, gli importi di cui alle singole voci della proposta di preventivo di gestione, sino a quando non interviene l'approvazione del preventivo definitivo;
19. Vero che alla data del sopralluogo del 03/09/2019 (vds doc. 24 mail del 02/09/2019), volto a verificare i contabilizzatori non funzionanti dell'appartamento dei sigg. Parte_5
nonché di quello di sigg. i condomini erano assenti;
Per_2 Parte_5
20. Vero che dalla data di sostituzione del calorifero del bagno del sig. (vds doc. Parte_5
20 mail del 20/6/2018) sino al 05/07/2019 (vds doc. 23) i sigg. non l'hanno Parte_5 contattata per concordare l'acceso al loro appartamento;
21. Vero che le letture operate sui contabilizzatori, con riferimento alla chiusura di ogni singola gestione, vengono operate a chiusura dell'impianto di riscaldamento centralizzato;
22. Vero che i contabilizzatori dalla data di chiusura dell'impianto registrano incrementi progressivi temporanei che vengono annullati automaticamente prima della riaccensione dell'impianto;
23. Vero che dopo aver rilevato le letture dei contabilizzatori occorre effettuare un'operazione matematica per quantificare l'importo spettante a ciascun condomino;
24. Vero che in assenza di anomalie e/o problematiche relative alle rilevazioni sui contabilizzatori tale operazione può essere compiuta anche dall'amministratore;
25. Vero che, come da corrispondenza che le si rammostra (vds doc. 23), essendo stato riscontrato un non funzionamento di alcuni contabilizzatori l'amministratore le ha richiesto di effettuare le ripartizioni;
26. Vero che a fronte dell'attività di cui al precedente capitolo è stato da lei richiesto un compenso al condominio;
Si indicano a teste su tutte le circostanze di cui ai precedenti capitoli di prova;
quindi, dal capitolo 1 al capitolo 18 compresi:
- sig. residente in [...], ZZ (VA) Testimone_1
- sig.ra residente in [...], ZZ (VA) Tes_2
- sig.ra residente in [...], Vergiate (VA) Testimone_3
6 Si indica a teste sulle circostanze di cui ai capitoli di prova dal 19 al 26 compresi:
Per. Ind. residente in [...], Marnate (VA) Testimone_4
Ciò posto, in via istruttoria:
* Ci si oppone fin d'ora alle richieste istruttorie formulate da parte attrice-appellante.
* Con riferimento alle prove ex adverso dedotte, si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria.
Per quanto attiene ai capitoli di prova testimoniale ed interrogatorio formale della sig.ra
[...]
dedotti da parte attrice-appellante nel proprio atto di citazione in appello, si chiede che gli Parte_3
stessi vengano dichiarati inammissibili per i seguenti motivi, nonché si insta affinché tutte le istanze istruttorie di parte attrice appellante, non ammesse e rigettate in primo grado vengano dichiarate rinunciate o comunque anche in detta sede rigettate: cap. 1) il luogo di convocazione delle assemblee condominiali risulta espresso in ogni relativa convocazione, sicché è fatto documentale. Risulta per tabulas che la sede della Amministrazioni
Immobiliari S.a.s. di IE LL & C. è AV Via del Chiostro n. 15 (vds doc. 22);
cap. 2) fatto non contestato né contestabile che AV e ZZ siano comuni diversi, così come siano anche comuni limitrofi tra loro (vds doc. 32);
cap. 3) circostanza da provarsi documentalmente (es. produzione precedenti verbali). La circostanza risulta comunque smentita per tabulas, (vds doc. 33);
cap. 4) la circostanza è del tutto irrilevante e non è pertinente ai fini del decidere;
in ogni caso la relativa spesa era nota ai condomini come da preventivi/consuntivi di gestione approvati;
cap. 5) il capitolo risulta indeterminato per come formulato, a quali assemblee si riferisce controparte? La circostanza è comunque irrilevante;
cap. 6) da provarsi documentalmente (vds doc. 12). In ogni caso irrilevante al fine del decidere in quanto trattasi di attività conseguente al mancato pagamento di spese condominiali approvate;
cap. 7) il fatto è documentale, basti vedere perizie e criterio di riparto del riscaldamento di cui ai preventivi/consuntivi di gestione;
cap. 8) il capitolo per come formulato risulta valutativo e generico;
chi potrebbe effettuare tali interventi e come?
cap. 9) il fatto risulta smentito documentalmente, il debito del condominio nei confronti del
[...]
è presente nel consuntivo gestione 2018/2019 (calcolato alla data del subentro del sig. Parte_4
oggetto di esame e approvazione (vds pag. 11 del doc. 9), come risulta dal relativo verbale Per_2
(vds doc. 35) e dalla nota sintetica esplicativa (vds ultima pagina “situazione patrimoniale – passività” vds doc. 36);
7 cap. 10) il fatto è documentale (vds doc. 17 di ctp consuntivo 2017/2018), ma tale dato risulta superato dal successivo consuntivo gestione 2018-2019 approvato, contenente i versamenti/incassi effettuati nel corso della gestione dal (vds doc. 9 consuntivo 2018/2019); Parte_4
cap. 11) il fatto risulta smentito per tabulas, il credito risulta dal consuntivo di gestione 2018/2019
(dovuto – dato= residuo dare/avere del condomino) (vds docc. 9 – 35 e 36) cap. 12) il capitolo per come formulato risulta generico, a quale esercizio si riferisce controparte? È comunque inconferente, il compenso dell'amministratore attiene ad attività dallo stesso rese, il cui compenso viene confermato con approvazione del relativo consuntivo di gestione;
cap. 13) inconferente al fine del decidere. La gestione 2021/2022 è stata in parte svolta e quindi fatturata dalla ditta individuale e in parte dalla Sas, dal momento in cui questa è risultata attiva.
Ci si oppone alla richiesta di ordine di esibizione, per le ragioni esposte in atti e, in particolare, per l'irrilevanza dello stesso posto che trattasi di documentazione non attinente al consuntivo
2020/2021 il solo oggetto dell'impugnazione di cui si verte e, comunque, comprovante il credito risultante già in atti (vds docc. 9, 35 e 36). Il tutto come peraltro già motivatamente rilevato dal
Giudice a quo nel provvedimento impugnato.
Con ogni e più ampia riserva di ulteriormente produrre e dedurre.
Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario, oltre Iva e C.p.a., anche per il giudizio di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 1137 c.c., ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Varese il , sito in ZZ, Via Controparte_1
Leonardo da Vinci n. 10, eccependo, in via preliminare, la nullità/annullabilità di tutte le deliberazioni per indicazione di un luogo inidoneo per lo svolgimento dell'assemblea assolutamente e, nel merito, la nullità o l'annullabilità delle delibere adottate nel corso dell'assemblea straordinaria del 5.11.2021 relative ai punti 1, 2, 3 e 6 dell'ODG.
In particolare, parte attrice impugnava le delibere che approvano:
- il consuntivo dell'esercizio 2020/2021 (punto 1 o.d.g.) e del preventivo dell'esercizio 2021/2022
(punto 2 o.d.g.), in quanto a) alcune unità immobiliari abitate avevano costi riscaldamento inferiori rispetto ad altre unità immobiliari non abitate, b) il rimborso indicato a favore di un ex condomino non risultava deliberato dall'assemblea, c) il consuntivo non era stato ricevuto, d) vi era una duplicazione del costo a favore di una professionista e dell'amministratore del condominio, e) il rendiconto preventivo 2021/2022 era superiore rispetto al consuntivo dell'anno 2020/2021, a causa dell'aumento ingiustificato e spropositato di quasi tutte le voci di spesa
8 - la nomina della società di Amministrazioni Immobiliari (punto 3 o.d.g.), in quanto la medesima società, pur essendo inattiva al momento della prima nomina, aveva operato come amministratore;
- la compensazione parziale degli oneri condominiali dovuti da un condomino con attività lavorative da svolgersi da parte del detto condomino (punto 6 o.d.g.).
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto delle domande attoree. CP_1
Il Tribunale, con sentenza n. 351/24 resa in data 28.3.2024, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, rigettava l'impugnazione proposta;
condannava la parte attrice a rifondere alla parte convenuta le spese di lite.
Avverso la sentenza proponevano appello e lamentando, con un Parte_1 Parte_2
primo motivo, omessa pronuncia in ordine alla nullità/annullabilità del rendiconto 2020/2021 per violazione dell'art. 6 del regolamento contrattuale di condominio - violazione dell'art. 112 c.p.c. - nullità della sentenza ex art. 161 del c.p.c.; con un secondo motivo lamentando motivazione apparente-nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.; con un terzo motivo dolendosi del luogo di svolgimento dell'assemblea; con un quarto motivo, dolendosi della ripartizione delle spese di riscaldamento;
con un quinto motivo, dolendosi del rimborso a favore dell'ex condomino;
con un sesto motivo dolendosi delle spese della dott.ssa piazza e al compenso dell'amministratore; con un settimo motivo lamentando illegittima decorrenza della nomina dell'amministratore; con un ottavo motivo lamentando compensazione delle spese in cambio di lavori da parte di un condomino.
Si costituiva il , chiedendo dichiarare inammissibile, o comunque nel merito Controparte_1 respingere l'impugnazione.
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 15.10.2024 il consigliere istruttore, indicati i termini per le memorie conclusionali, fissava per la rimessione al collegio l'udienza del 14.1.2025, che si teneva con rito cartolare.
Motivi della decisione
L'impugnazione non può essere accolta.
Il primo motivo, che lamenta omessa pronuncia in ordine alla nullità/annullabilità del rendiconto
2020/2021 per violazione dell'art. 6 del regolamento contrattuale di condominio - violazione dell'art. 112 c.p.c. - nullità della sentenza ex art. 161 del c.p.c., non è fondato.
9 Lamenta l'appellante che il regolamento prevede che la gestione abbia inizio al primo luglio e chiusura al trenta giugno, e non, come avvenuto, inizio al primo maggio e chiusura al 30 aprile. La doglianza è inammissibile, non essendo esplicitato quale sia l'interesse: ciò che conta è una continuità di gestione.
Lamenta ancora l'appellante di non aver ricevuto prima dell'assemblea il rendiconto di gestione.
La circostanza è smentita documentalmente. Il consuntivo 2020/2021 discusso ed approvato nel corso dell'assemblea del 5/11/2021, risulta inviato il 22/7/2021 (doc. 34, fasc. condominio in primo grado) e la raccomandata risulta ricevuta il 16.9.2021.
Il secondo motivo, che lamenta motivazione apparente-nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4., non è fondato.
Lamenta vizio di motivazione, che non sussiste, constando siano stati motivati i punti principali della decisione. Si deve comunque ricordare che le eventuali nullità di cui all'art. 161, comma 1,
c.p.c. non determinano la regressione del procedimento, ma si convertono in motivo di impugnazione;
le relative doglianze verranno dunque trattate esaminando i singoli motivi.
Il terzo motivo, dolentesi del luogo di svolgimento dell'assemblea, non è fondato.
L'assemblea si è tenuta presso sala situata nello studio dell'amministratore, condiviso con l'avvocato difensore del condominio.
I locali di trovano nel comune attiguo (a 5 chilometri di distanza) e sono evidentemente neutri.
Si aggiunga che i coniugi sono in contrasto con l'amministratore; l'avvocato del Parte_5
condominio, che ha sollecitato pagamenti, è evidentemente incaricato dal condominio, non portatore di interesse personale, di talchè neppure si comprende il dedotto disagio.
Il quarto motivo, dolentesi della ripartizione delle spese di riscaldamento, non è fondato.
Il d.lgs 102/2014, che recepisce la direttiva del Parlamento Europeo 2012/27/UE, ha imposto la contabilizzazione e termoregolazione del calore nei condomini con impianto di riscaldamento centralizzato e la ripartizione delle spese a consumo.
La disciplina è imperativa, e supera quindi la previsione del regolamento condominiale, per quanto contrattuale. La delibera viene quindi correttamente assunta a maggioranza, non all'unanimità.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di condominio negli edifici, le spese del riscaldamento centralizzato, ove sia stato adottato un sistema di contabilizzazione del calore, vanno ripartite in base al consumo effettivamente registrato, risultando perciò illegittima una loro suddivisione in base ai valori millesimali delle singole unità immobiliari, giacché tale criterio di
10 riparto delle spese è possibile solo in assenza di sistemi di misurazione del calore erogato valevoli a ripartirle in base all'uso. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18045 del 1/7/2024, Rv. 671767 e prec. ivi indicate).
Le spese di riscaldamento, sulla scorta di una relazione tecnica redatta dallo studio tecnico e Tes_5
dal p.i. (doc. 6), vengono ripartite utilizzando un algoritmo che tiene conto della lettura Tes_4
degli appositi contabilizzatori posti nelle singole unità immobiliari, e dei millesimi di riscaldamento, determinati da un tecnico sulla base del fabbisogno energetico di ciascuna unità immobiliare, che varia a seconda della collocazione dell'immobile all'interno del fabbricato e della sua esposizione.
L'assemblea condominiale del 3.10.2019 (doc. 7) ha approvato i criteri di riparto delle spese di riscaldamento. Reca infatti che vengono spiegati i criteri di riparto delle spese di riscaldamento, richiamando la nota sintetica esplicativa (doc. 6), e “dopo attenta analisi ed accesa discussione … i criteri di riparto vengono approvati” (verbale pag. 2).
Il quinto motivo, dolentesi del rimborso a favore dell'ex condomino è inammissibile. Persona_1
Il rimborso non era stato deliberato nella assemblea impugnata, ma in quella precedente.
Era oggetto di delibera del rendiconto dell'esercizio 2018/2019, approvato all'assemblea tenutasi il
3.10.2019.
Il sesto motivo, dolentesi delle spese liquidate in favore della commercialista, dott.ssa , e del Per_3 compenso dell'amministratore per i conteggi delle spese di riscaldamento, non è fondato.
Non sussiste duplicazione di costo commercialista , in quanto nel caso in esame alcune note Per_3
spesa contenevano voci da addebitare a capitoli di spesa differenti (in particolare alla voce
“trasmissione modello 770” indicata al punto 4, veniva indicata la somma di € 104, ed alla voce
“Compilazione CU”, di cui al punto 5, veniva indicata la somma di € 189,20).
Al punto 9 è poi previsto il compenso all'amministratore per l'attività di elaborazione dei conteggi di ripartizione dei costi del riscaldamento, annualmente eseguita sulla base delle istruzioni ricevute dal tecnico del condominio. Si tratta di operazione contabile, eseguita sulla scorta dei criteri indicati nella relazione sopra menzionata del p.i. (doc. 6), che deve evidentemente essere retribuita. Tes_4
Se non avesse inteso redigere i conteggi l'amministratore, avrebbe dovuto delegarne l'esecuzione ad altro professionista, che andava comunque retribuito.
Il settimo motivo, che lamenta illegittima decorrenza della nomina dell'amministratore, non è fondato.
11 svolgeva attività di amministratore personalmente dal 27.6.21 al 3.10.2021; dal Parte_3
4.10.2021 l'incarico di amministratore veniva svolto dalla società
[...]
Controparte_4
Se gli appellanti avevano ragione di dolersi di singoli atti svolti dall'amministratore nell'una o nell'altra veste, avrebbero dovuto impugnarli direttamente.
La mera prospettazione dell'illegittima decorrenza della nomina non contiene la formulazione di alcuna domanda.
L'ottavo motivo, che lamenta compensazione delle spese in cambio di lavori da parte di un condomino, non è fondato.
Non risulta essere stata deliberata alcuna compensazione.
Era stata unicamente verbalizzata la disponibilità manifestata in quell'occasione da un condomino, tale , a svolgere dei lavori nell'interesse del condominio, ed era stato precisato che, qualora Pt_6
l'assemblea avesse in futuro deliberato di far effettuare delle prestazioni da un condomino, lo stesso avrebbe dovuto rilasciare idonea documentazione contabile-fiscale.
S'impongono quindi la reiezione dell'impugnazione con conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri indicati in DM 55/14 e ss, nei valori medi per lo scaglione azionato per le fasi di introduzione studio e decisione, minimi per la fase di trattazione, esauritasi in una sola udienza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
- respinge l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza n. 351/24 resa tra le parti in data 28.3.2024 dal Tribunale di Varese;
- condanna e al pagamento delle spese processuali del grado in Parte_1 Parte_2
favore di , sito in ZZ, via Leonardo da Vinci 10, che liquida per compensi Controparte_1 defensionali in € 4.888,00, oltre spese generali 15%, IVA e cpa.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte appellante Pt_1
e dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n.
[...] Parte_2
115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, 27/1/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Antonio Corte Roberto Aponte
12