CA
Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
DE SANTIS Cecilia Presidente
STERLICCHIO Antonella Miryam Consigliere rel.
CIMINI Biagio Roberto Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4334 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente tra
[...]
Parte_1
[...]
Avv. FRANCIOSA SANDRO
e
Controparte_1
Avv. PASQUALINI FABIO
e
DI SEGNI GIACOMO
e
Controparte_2
e
CP_3
Parte_2
e
Controparte_4
e
Controparte_5
e
Controparte_6
e
Controparte_7
e
Controparte_8
e
Controparte_9
e
Controparte_10
e
Controparte_11
e
Controparte_12
e pag. 2/5 Controparte_13
e
Controparte_14
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli appellanti in epigrafe impugnano la sentenza n. 3527/2017 del
Tribunale di Velletri.
Con ricorso ex art. 612 c.p.c. gli odierni appellanti, unitamente alle altre parti nei confronti delle quali la Corte ha ordinato di integrare il contraddittorio processuale, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri, , Controparte_15 CP_16
Pasqualini Fabio,
[...] CP_17 CP_18
e chiedendo che venissero Controparte_1 CP_19 determinate le modalità di esecuzione delle statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 34834/02, nella sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1963/07 e nella sentenza emessa dal Tribunale Civile di Velletri n. 194/08, ovvero dell'ordine di rimozione delle condutture per le utenze abusivamente installate, nonché del divieto di passare con i veicoli lungo la strada privata vicinale, di proprietà degli appellanti e degli altri proprietari delle ville frontiste, costituente
Diramazione di Via della Pedica e comprendente i civici dal n.
340 al n. 364. Avverso tale ricorso proponevano opposizione e e con ordinanza del Controparte_1 CP_18
17/09/2012, n.r.g. 221/2011, il Tribunale Civile di Velletri, rigettava la richiesta di sospensione dell'esecuzione, fissando un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito. La
incardinava il giudizio di merito. Si costituivano in CP_1 giudizio gli odierni appellanti, Il GOT del Tribunale di Velletri statuiva quanto segue: “accoglie la domanda della parte attrice e per l'effetto accerta e dichiara che la parte attrice è titolare del diritto di servitù di passaggio
pag. 3/5 pedonale e veicolare di passaggio e di utilizzazione delle utenze domestiche su via della Pedica per l'estensione necessaria al raggiungimento della sua abitazione e del terreno di sua proprietà”. La ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. CP_1
La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello appare fondato e, pertanto, merita d'essere accolto. Rileva la Corte che la , come dalla stessa CP_1 documentato, ha acquistato l'immobile dalle eredi di CP_16
e non dalla . - come erroneamente
[...] CP_20 accertato in primo grado - il 31.5.2006 e, quindi, in pendenza del giudizio esitato nella sentenza 194/2008 costituente il titolo esecutivo oggetto di opposizione.
Orbene, poichè il dante causa della è destinatario CP_1 della sentenza che ha accolto la tutela possessoria azionata dagli odierni appellanti, tale sentenza è opponibile all'avente causa odierna appellata.
Ed invero, contrariamente a quanto sostenuto da costei, “Non essendo da trascrivere la domanda possessoria, quando la successione a titolo particolare nel possesso avvenga dopo la proposizione della domanda di reintegrazione o di manutenzione nei confronti dell'autore dello spoglio, la sentenza ha effetto, ai sensi dell'art. 111, quarto comma, cod. proc. civ., nei confronti dell'avente causa, senza che operi la clausola di salvezza degli effetti della trascrizione ivi prevista, in quanto la domanda di reintegrazione o di manutenzione non va trascritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2653, n. 1, cod. civ. e, perciò, resta irrilevante la trascrizione del titolo d'acquisto. Ne consegue che la sentenza pronunciata contro il dante causa è titolo eseguibile nei confronti dell'acquirente.” (Cass 7365/2015).
pag. 4/5 Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellata che deve essere condannata a rifonderle per entrambi i gradi alle parti costituite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'appello e riforma della sentenza gravata, respinge la domanda di e la Controparte_1 condanna alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi in favore di
, e Parte_1 Parte_1 [...]
, che liquida in euro 8.000,00 quanto al primo Parte_1 grado ed euro 7.000,00 quanto al secondo, oltre a spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10.12.2024.
Il Presidente
Il Consigliere estensore pag. 5/5