Decreto presidenziale 18 luglio 2020
Ordinanza cautelare 23 luglio 2020
Sentenza 27 luglio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 27/07/2023, n. 4552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4552 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/07/2023
N. 04552/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02141/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2141 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Legione Carabinieri Campania, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Comando Generale Arma Carabinieri I Reparto SM Ufficio personale Appuntati e Carabinieri, 10° Reggimento Carabinieri Campania - Compagnia Comando e Servizi, Comando Legione Carabinieri Puglia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, prot. n. -OMISSIS-del 4 maggio 2020, notificato il 6 maggio 2020, con il quale è stata respinta l'istanza presentata dal ricorrente ai sensi dell'art. 398 R.G.A di trasferimento definitivo dal reparto di appartenenza (10° Reggimento Carabinieri “Campania”) alla Legione Carabinieri “Puglia” e, segnatamente, ai reparti del Comando Provinciale di Lecce o Brindisi;
- nonché, ove occorra, della nota del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, prot. n.-OMISSIS- del 20 marzo 2020, notificata il 25 marzo 2020, recante il preavviso di rigetto;
- di ogni altro eventuale atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se allo stato non conosciuto, ivi compresi i pareri contrari della scala gerarchica meramente richiamati nel prefato provvedimento del 20 marzo 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando Legione Carabinieri Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 luglio 2023, svoltasi con modalità di cui all’art. art. 87 comma 4-bis del c.p.a., il dott. Gianluca Di Vita, uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale e acquisite le richieste di passaggio in decisione in atti;
Vista la nota depositata il 7.6.2023 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse alla decisione del ricorso e chiede disporsi la compensazione delle spese processuali;
Rilevato che, in virtù del principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove la parte attrice, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più interesse al ricorso, di talché in tale ipotesi il giudice è senz'altro tenuto a dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Considerato che la definizione in rito del giudizio giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone indicate nel presente provvedimento.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2023 tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore
Fabio Maffei, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Di Vita | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.