Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 21/05/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 910/2022 R.G.L., vertente TRA
(c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t. corrente in Roma, rappresentato e difeso, come da atto di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Christian Lo Scalzo, C.F.
, pec t, in virtù di procura C.F._1 Email_1 generale alle liti a rogito notaio in Fiumicino rep. N. 37875/7313 del Persona_1 22/03/2024 2011, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Possidonea, 22 appellante CONTRO
, nata a [...] il [...] (CF ), CP C.F._2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria Giovanna Serafino (C.F. ) e ME ZZ (C.F. ), C.F._3 C.F._4 domiciliata presso lo studio dell'Avv. ZZ, sito in Locri (RC) alla C.da Riposo, che la rappresentano e difendono, pec Email_2
Email_3 appellata cui è stato riunito il procedimento iscritto al n. 915/2022 R.G.L., vertente TRA
, nata a [...] il [...] (CF ), CP C.F._2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria Giovanna Serafino (C.F.: ) e ME ZZ (C.F.: ), C.F._3 C.F._4 domiciliata presso lo studio dell'Avv. ZZ, sito in Locri (RC) alla C.da Riposo, che la rappresentano e difendono, pec Email_2
Email_3 appellante CONTRO
(c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t. corrente in Roma, rappresentato e difeso, come da atto di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Christian Lo Scalzo, C.F.
, pec t, in virtù di procura C.F._1 Email_1 generale alle liti a rogito notaio in Fiumicino rep. N. 37875/7313 del Persona_1 22/03/2024 2011, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Possidonea, 22 appellato CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Locri il 18/05/2018, iscritto al n. 1622/2018, conveniva in giudizio l , per sentirlo condannare CP CP_2 all'iscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Gerace per gli anni 2012-2013-2014-2015 e 2016, previo riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato svolto in agricoltura presso l'Azienda agricola PP ON per n. 51 giornate per l'anno 2012 e per 102 giornate lavorative negli anni successivi sino al 2016. Adiva il Tribunale al fine di ritenere e dichiarare illegittima, inammissibile e priva di efficacia giuridica la cancellazione effettuata dall' perché tardiva e in violazione di legge CP_2 ed ottenere il riconoscimento a trattenere le somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione e di tutte le altre prestazioni temporanee percepite per gli anni in questione. Con vittoria di spese e di competenze da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Si costituiva l eccependo l'intervenuta decadenza dall'azione in virtù dello spirare CP_2 del termine di cui all'art. 22 comma 1 del D.L. 3.2.1970, n.7 convertito con modificazioni nella legge 11.3.1970, n.83: le giornate lavorative erano state cancellate a seguito di verbale ispettivo del 26.4.2017; la cancellazione era confluita nel secondo elenco trimestrale 2017 di variazione Comune di Gerace, notificato mediante pubblicazione telematica, ai sensi dell'art. 38, comma 7, della Legge n. 111 del 06 luglio 2011, effettuata dall'Istituto nel proprio sito internet dal 15.9.2017 al 16.10.2017. Nel merito, osservava che in materia di disconoscimento, gravava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. 3 Tale onere non era stato assolto, considerando anche le indagini ispettive che avevano escluso il rapporto di lavoro, perché gli Ispettori dell' - tenuto conto dell'estensione dei CP_2 terreni e delle colture praticate, della manodopera denunciata nelle varie fasi lavorative, delle stime tecniche effettuate in base alle tabelle ettaro/colturali – avevano accertato un esubero di giornate denunciate rispetto ai fabbisogni effettivi dell'azienda. Dalla verifica ispettiva delle prestazioni lavorative, contestualizzate rispetto ai luoghi di lavoro, e tenuto conto delle esigenze colturali dei fondi e delle altre attività effettuate dall'azienda, nonché dei periodi e della collocazione spazio-temporale delle produzioni e delle lavorazioni necessarie, era emersa l'individuazione di rapporti di lavoro totalmente fittizi, fra cui quello denunciato con riferimento alla ricorrente, con conseguente disconoscimento del rapporto e cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli per l'anno in questione.
1.1. Con successivo ricorso depositato il 04/05/2021, iscritto al n. 588/2021, CP
adiva il Tribunale di Locri, opponendo il provvedimento di avviso di addebito n.
[...] 39420210000014810000 del 23.01.2021 riguardante “ N. 15574018 – a seguito CP_3 di disconoscimento 2 elenco var – 15.09.2017” – n. 2017735601145 relativa CP_4 all'anno 2016 per un importo pari a € 2.429,68, chiedendo accertare e dichiarare la nullità dell'avviso di addebito ex art. 30 D.L. 78/2010 in quanto non assolto l'onere di indicazione della causale del credito;
nel merito, annullare l'avviso di addebito n. 39420210000014810000 del 23.01.2021 poiché inesistente la fondatezza del titolo e delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della pretesa creditoria, dichiarando non dovute le somme risultanti dall'avviso di addebito, con condanna al pagamento di spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore degli Avvocati antistatari. L' , costituitosi, resisteva al ricorso, chiedendone il rigetto. CP_2 Con ordinanza del 04/05/2022, veniva disposta la riunione dei procedimenti. 3
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 539/2022, pubblicata il 16.06.2022, il Tribunale di Locri così provvedeva: “Accoglie il ricorso per le argomentazioni espresse in parte motiva;
Accerta il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi agricoli del comune di competenza per l'anno 2012 per un numero di giornate pari a 51, per gli anni dal 2013 al 2016 per un numero di giornate pari a 102 per ciascun anno e condanna l alla conseguente reinscrizione CP_2 della stessa;
Condanna l' , al pagamento delle spese e competenze di lite che liquida CP_2 in € 600,00 oltre Iva e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. Questa la motivazione del Tribunale: “In merito all'eccezione di decadenza sollevata da parte resistente la stessa non è meritevole d'accoglimento, in atti, difatti parte ricorrente ha dato prova di aver proposto ricorso amministrativo avverso la cancellazione dagli elenchi agricoli in data 20.0102019 pertanto nei termini di legge. Nel merito poi, dalla documentazione versata in atti è emerso che la ricorrente ha lavorato, in qualità di bracciante agricola alle dipendenze dell'Azienda Agricola di PP ON, con contratto di lavoro a tempo determinato per un numero di giornate pari a 51 per l'anno 2012, mentre per gli anni dal 2013 al 2016 le giornate lavorative sono pari a 102. Pertanto la domanda della ricorrente è meritevole d'accoglimento. Le spese di lite seguono la soccombenza”.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' , iscritto al n. 910/2022 CP_2 RGL, che ne chiedeva la riforma, lamentando non esser stata raggiunta la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato agricolo da parte della sig.ra CP con l'asserita azienda agricola di PP ON. Il Tribunale aveva del tutto ignorato le circostanze accertate dagli ispettori con il CP_2 verbale ispettivo del 26.04.2017, che non era stata vagliato dal giudice, il quale aveva fondato la sua decisione unicamente sulla documentazione prodotta dalla ricorrente, senza neppure menzionare le circostanze accertate con il verbale ispettivo. L'opposizione alla cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli non introduceva un giudizio di impugnazione, ma sottoponeva al giudice l'accertamento di diritti soggettivi, previa verifica della sussistenza delle tassative e specifiche condizioni (svolgimento di attività agricola in regime di subordinazione e numero minimo di giornate) per l'iscrizione e la percezione delle relative indennità e, ai sensi dell'art. 2697 c.c., incombeva sul lavoratore l'onere di provare il lavoro subordinato e l'avvenuta effettuazione di almeno (minimo) 51/102 giornate di lavoro agricolo. Ove l'iscrizione fosse stata cancellata (o negata), il lavoratore non poteva avvalersi nel meccanismo suddetto al fine di provare la sussistenza dei requisiti che davano diritto all'iscrizione cancellata (o negata) ovvero al pagamento delle indennità previdenziali connesse allo svolgimento del rapporto di lavoro bracciantile, dovendo, invece, provare di avere effettivamente lavorato in agricoltura sotto il vincolo della subordinazione per un numero minimo di giornate negli anni per i quali chiede l'iscrizione. L'unico modo per accertare l'eventuale diritto all'iscrizione negli elenchi e quindi il diritto a non dover restituire somme percepite in ragione dell'iscrizione (poi cancellata) era fornire la prova esaustiva di avere svolto per il numero di giornate previste dalla legge attività di lavoro subordinato in favore di un'azienda agricola individuata. Ciò premesso, evidenziava che il disconoscimento era scaturito dagli esiti di un accertamento ispettivo effettuato presso i luoghi di esercizio dell'impresa, culminato con la redazione del verbale 26.4.2017 n.6700 006661609 relativo al periodo 1.1.2011-31.7.2016. I riscontri oggettivi avevano reso evidente che l'attività agricola denunciata dall'azienda era di natura tale da non giustificare l'assunzione di manodopera bracciantile come 4
denunciata dall'azienda, con conseguente obbligo di disconoscimento ed annullamento dei rapporti di lavoro agricolo denunciati negli anni risultanti dal verbale ispettivo. A fronte delle risultanze contenute nel verbale ispettivo del 26.04.2017 e del conseguente disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo, incombeva sull'odierna appellata l'onere di provare in modo rigoroso la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. in quanto, come già detto "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli Né poteva essere riconosciuto – come invece aveva ritenuto il Tribunale- valore decisivo alla documentazione pattizia del rapporto di lavoro, in quanto sia datore di lavoro che lavoratore erano interessati a confutare l'esito dell'ispezione e ad affermare la costanza e regolarità della prestazione lavorativa, in una prospettiva di mutuo conforto probatorio alla posizione assicurativa che l' contestava. CP_2 La sentenza del Tribunale doveva essere integralmente riformata, con condanna della ricorrente-appellata al pagamento delle spese di lite in favore dell' . Controparte_5
Costituitasi, eccepiva l'inammissibilità del ricorso in appello, per non CP avere una ragionevole probabilità di essere accolto. Nel merito, parte appellata aveva dedotto di aver svolto la propria attività lavorativa per i periodi meglio indicati nel ricorso introduttivo, osservando l'orario di lavoro concordato con il datore di lavoro e seguendo – nello svolgimento della propria attività lavorativa – le direttive e le indicazioni dallo stesso impartite e di esser stata retribuita nella misura concordata, per un importo pari a quello previsto dai contratti di categoria, documentando inoltre la formalizzazione del rapporto di lavoro. Parte appellante, a negazione del rapporto, aveva versato in atti i verbali ispettivi dai quali sarebbe emerso un fabbisogno di manodopera inferiore a quello dichiarato. I verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) facevano piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estendeva alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante. Anche il presunto ridotto fabbisogno non poteva essere assunto ad elemento decisivo per il disconoscimento del singolo e specifico rapporto di lavoro in assenza di altri elementi. Dalla documentazione prodotta dall' non era dato individuare le Controparte_5 ragioni ed i motivi che avevano determinato gli ispettori a ritenere fittizio il rapporto lavorativo dell'odierna appellata. In fase di accertamento ispettivo erano emerse circostanze tali da deporre in senso favorevole rispetto all'effettivo svolgimento da parte della azienda di una attività agricola. A fronte di tali specifici elementi, da cui emergeva che la ditta aveva svolto effettivamente attività agricola con dipendenti, la prova testimoniale assunta – unitamente ai documenti prodotti - appare certamente idonea a superare le risultanze degli accertamenti ispettivi svolti. Chiedeva il rigetto dell'appello.
3.1. La medesima sentenza veniva gravata dall'appello, iscritto al n. 915/2022, proposto dalla , che lamentava l'omessa pronuncia sul procedimento riunito n. CP
588/2021, in cui essa ricorrente/appellante aveva opposto l'avviso di addebito n. 39420210000014810000 del 23.01.2021 riguardante “ N. 15574018 – a seguito CP_3 di disconoscimento 2 elenco var – 15.09.2017” – n. 2017735601145 relativa CP_4 all'anno 2016 per un importo pari ad euro 2.429,68. In esito all'accertamento dell'effettività del rapporto lavorativo intercorso tra l'odierna appellante e l'azienda agricola ON, con conseguente riconoscimento del diritto alla reiscrizione negli elenchi nominative dei lavoratori agricoli, il Tribunale avrebbe dovuto 5
dichiarare non dovute le somme portate dall'avviso impugnato, con ogni conseguente condanna anche sulle spese in favore dei procuratori antistatari. Costituitosi, l' chiedeva il rigetto dell'appello, poiché la sentenza n. 539/2022 era CP_2 meritevole di integrale riforma in quanto erronea, ingiusta, supportata da motivazione lacunosa e incongrua, non potendosi ritenere che fosse stata raggiunta la effettiva prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato agricolo da parte della sig.ra CP
con l'asserita azienda agricola di PP ON.
[...] La sentenza del Tribunale doveva essere integralmente riformata, anche in punto di spese di lite.
Con ordinanza del 12.01.2024 il giudizio iscritto al n. 915/2022 veniva riunito al giudizio iscritto al n. 910/2022. Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. L'appello proposto dall' è fondato e meritevole di accoglimento. CP_2 Invero, la sentenza impugnata ha posto a fondamento della decisione unicamente “la documentazione versata in atti” da cui era emerso che la ricorrente aveva lavorato, in qualità di bracciante agricola alle dipendenze dell'Azienda Agricola di PP ON, con contratto di lavoro a tempo determinato per un numero di giornate pari a 51 per l'anno 2012 e n. 102 per gli anni dal 2013 al 2016. Il Tribunale non ha in alcun modo valutato le risultanze degli accertamenti ispettivi in esito ai quali il rapporto, per gli anni in questione, era stato disconosciuto.
5. Procedendo alla disamina omessa dal Tribunale, deve prendersi atto che a seguito dell'accertamento ispettivo era risultato che l'azienda ON PP risulta iscritta presso la C.C.I.A.A. di Reggio Calabria con numero REA RC-131889 dal 26.04.1991 per lo svolgimento dell'attività agricola di allevamento conigli;
dal 23.04.2008 per l'attività di coltivazione di frutti oleosi -agrumi-ortaggi in piena aria e dal 09.02.2010 per l'attività di apicoltura. L'azienda ON PP risultava titolare di posizione previdenziale per la denuncia di personale alle proprie dipendenze (cod. az. 08006201, CIDA 48261). A tal fine, aveva presentato alla sede di Reggio Calabria diverse denunce CP_2 aziendali. Nella denuncia aziendale trasmessa il 07.07.2007, con la quale veniva dichiarato di svolgere attività agricola dal 12.04.1999 ed un fabbisogno aziendale di 1 250 giornate, era stata denunciata la conduzione dei seguenti terreni: in Locri di complessivi 0.22.28 Iva ad olivo per olive da olio e di 0.55.1 1 ha a pomodoro;
in Portigliola di complessivi 0.5.80 ha ad altri cereali e di 2.10.65 ha ad olivo per olive da olio;
nonché l'allevamento di 250 arnie, 136 pecore e 30 capre. Il 25.09.2013 era stata trasmessa una D.A. di variazione, in cui venivano riportati i terreni presenti nelle precedenti denunce aziendali con l'aggiunta di 0.22.21 h di fondo sito in agro di Locri, coltivato ad uliveto e dell'allevamento di 280 arnie;
v e n i v a indicato un fabbisogno di 3000 giornate. Il 20.11.2015 v e n i v a inviata un'ulteriore D.A., nella quale, oltre ai terreni già indicati, si denunciavano la conduzione di un fondo sito in agro dì Ciminà di 60.0.0 ha destinato al pascolo e l'allevamento di 550 alveari stanziali, 16 vacche e 10 vitelli, indicando un fabbisogno di 4000 giornate. Con DMAG erano o stati denunciati: nel 2011, 25 braccianti agricoli, per un totale di 1915 giornate ed una retribuzione imponibile complessiva pari a € 81,293,00; 6
nel 2012, n. 29 braccianti agricoli, per un totale di 2368 g iornate ed una retribuzione imponibile complessiva pari a € 100.428,00; nel 2013, n. 34 braccianti agricoli, per un totale di 31 53 giornate ed una retribuzione imponibile complessiva pari a € 130.997,00 nel 2014, n. 42 braccianti agricoli, per un totale di 3831 giornate ed una retribuzione imponibile complessiva pari a € 170.865,00 nel 2015, n. 45 braccianti agricoli, per un totale di 4 115 giornate ed una retribuzione imponibile complessiva pari a € 190.022,00, nel 2016, n. 38 braccianti agricoli, per un totale di 3525 giornate ed una retribuzione imponibile complessiva pari a € 163.033,00. Nel corso dell'attività ispettiva era stato eseguito l'accesso al laboratorio dove venivano effettuati i lavori di smielatura, di produzione di conserve e rispettivi confezionamenti. Il laboratorio era ubicato in contrada Mandorleto ed era composto di un'unica stanza a pian terreno, con annessi servizi igienici, dell'estensione di circa 60 mq, arredata con un tavolo in acciaio, alcuni scaffali per poggiare i barattoli, un lavabo, la smielatrice. I l sopralluogo è poi proseguito negli uliveti e nell'orto coltivati dall'azienda ON: nell'appezzamento di terreno destinato alle coltivazioni orticole, esteso non più di un ettaro, insistevano anche alberi di agrumi ed erano presenti una decina di arnie di colori diversi. Anche in alcuni uliveti vi erano postazioni per le arnie. Durante il sopralluogo si e r a accertata la presenza di arnie anche nelle vicinanze della fiumara e di un bosco di eucalipti. Il giorno del sopralluogo erano presenti solo due lavoratori, intenti i n lavori di pulizia negli uliveti di contrada Lentù di Portigliola. ON PP in data 30.05.2016 aveva dichiarato di coltivare circa un ettaro e dieci are di terreno, dove erano piantati circa 400 alberi di limoni ancora giovani, circa 120/140 alberi di ulivo e sui filari erano coltivati a rotazione gli ortaggi estivi (melanzane, zucchine, peperoni e peperoncini), mentre tra novembre e febbraio le fave marzaiole;
nell'uliveto veniva piantato il pomodoro, che poi e r a conservato a peso e consumato in inverno. N o n v e n i v a n o coltivati pomodori da salsa, se non in piccole quantità, destinati all'uso familiare;
gli altri ortaggi estivi erano lavorati nel laboratorio o venduti. Nel comune di Portigliola, contrada Lentù, e l'azienda gestiva Per_2 Per_3 circa due ettari di terreno, tutti coltivati ad uliveto, dove e r a n o presenti circa 600 piante secolari e 150 alberi più giovani, nonché pomodori seccagni. Infine, l'azienda a v e v a in concessione dall' dal 2013 terreni i siti in agro di Ciminà, c.da Liscio CP_6 dove allevava 13 vacche ed una decina di vitelli. Su detti terreni erano presenti dieci ettari di castagneto, dove da agosto a settembre venivano trasferite le arnie. Nella restante parte dell'anno le api restavano nei vari terreni tra Locri, Ciminà e Portigliola. L'azienda possedeva circa 450/550 arnie. La trasformazione dei prodotti, sia degli ortaggi che del miele, veniva effettuata manualmente. Il miele veniva lavorato da maggio, mentre i sottaceti venivano prodotti da luglio: "per realizzare 50 vasetti di peperoncino ripieno occorrono 4 operai in 2 giorni, escludendo l'etichettatura ed il confezionamento in un giorno si realizzano 30/40 vasetti di salsa di peperoncino con 3/ 4 operai”. In media assumeva dai 25 ai 40 operai: “gli operai che lavorano all'interno del laboratorio si alternano e si specializzano tra di loro... gli operai che lavorano con le arnie sono stati specializzati da noi e sono 4/5. Questi operai gestiscono solo il trasporto delle arnie e dei f a v i da una postazione all'altra e poi dalla postazione al laboratorio” "gli operai che lavorano nel laboratorio non lavorano anche nell'uliveto e viceversa. “Gli operai lavorano dalle 7,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 16,30 dal lunedì al sabato”. Le responsabili del l a b o r a t o r i o nel 2015 e r a n o state la sig.ra Parte_2 7
e l a sig.ra , le quali avevano fatto il corso per l a sicurezza sui luoghi Parte_3 di lavoro.
Dalle fatture esibite risultavano contraddizioni con quanto dichiarato da l titolare e quanto esposto nel piano aziendale.
In merito alla produzione dei sottaceti, l a maggior parte della vendita e r a effettuata da ottobre 2015. Difatti, nel 2013 venivano venduti: in data 23.09.2013, 4 vasetti di filetti di melanzane dal valore di C4,00; in data 29.09.2013, 1 vasetto d! giardiniera da C 4,00; in data 07.10.2013, 4 vasetti di marmellata da ?30 gr.
Nel 2014 risultava fatturata, in data 31 maggio, una sola vendita di n. 3 vasetti di giardiniera, ciascuno del valore di € 4,00. Dalle fatture risultava la vendita di limoni, fave ed ortaggi estivi, come melanzane, pomodori, peperoni, zucchine, ma anche grandi quantità di piselli, patate, prezzemolo, alloro, basilico, sedano, c ipolla, cetrioli, fagioli, bieta, rucola, cavolfiore, arance.
T u t t a v i a , d i nessuno di q u e s t i ultimi prodotti il titolare a v e v a f a t t o riferimento nelle dichiarazioni resa agli ispettori nel riferire delle produzioni della sua azienda. Inoltre, non solo l'azienda fatturava svariate qualità e tipologie di prodotti, ma anche notevoli ed ingenti quantità: nel solo mese di giugno del 201 1 erano stati fatturati 4.620 Kg di piselli, 3.350 Kg di pomodori, 900 Kg di pomodori pachino, 1.600 Kg di lattuga, 1.600 K9 di melanzane, 1.600 kg di peperoni. Simili quantità non apparivano credibili, tenendo conto che nella D.A. del 2007, valida fino al 2013, l'azienda aveva denunciato poco più di mezzo ettaro di terreno destinato alla coltivazione di pomodoro. L'esame delle fatture di vendita aveva consentito di individuare notevoli incongruenze anche rispetto a quanto rilevato dal piano di attività per il fabbisogno di manodopera agricola in merito alla produzione di miele. Per l'anno 2013 il perito scriveva: “Il miele prodotto per arnia si aggira intorno ai 45 kg per ciclo di produzione considerando che vengono fatte per tre cicli di produzioni, il miele prodotto dall'azienda ON PP e di Kg 44,550 kg (circa) sulle tre produzioni annue”. La fatturazione esibita dimostrava invece che erano stati venduti solo 455 Kg di miele nel 2013 e 612 Kg nel 2014. Non risultava quale uso fosse stato fatto dei restanti 44, 000 Kg circa che l'azienda avrebbe prodotto, a dire del tecnico. Per l'anno 2015 il tecnico scriveva “Il miele prodotto per arma si aggira intorno ai 45 kg per c i c l o di produzione considerando che vengono fatte tre cicli di produzioni, il miele prodotto dall'azienda ON PP e di Kg 85,000 circa, stimato sulle tre produzioni annue”. Le fatture relative all'anno 2015 riportavano vendite di miele per 472 Kg. Anche per l'anno in questione non si comprendeva a quale uso fossero stati destinati i restanti 84.528 Kg che l'azienda aveva prodotto per come rilevato nel piano di attività. Oltre a queste cospicue incongruenze, gli ispettori evidenziavano che, considerando i piani allegati alle DA presentate nel 2013 e nel 2015, mediante le quali la ditta aveva giustificato il numero elevate di giornate agricole denunciate, l'incremento del fabbisogno era determinato dagli allevamenti delle api e dei bovini e dalla produzione dei sottaceti. Per quanto concerneva l'allevamento apistico, -per il quale il tecnico riconosceva nel 2013 un fabbisogno pari a 990 giornate e nel 2015 a 1630 giornate -, i l l a v o r o veniva affidato, a detta del titolare, a 4/5 operai e sarebbe stato limitato allo spostamento delle arnie da una postazione all'altra. Inoltre, le tabelle ettaro/culturali di cui alla Deliberazione n. 806 della Giunta Regionale della Regione Calabria del 3 novembre 2008, riconoscevano 2 giornate per arnia, mentre il tecnico incaricato ne aveva indicate 3 per arnia. 8
Con riferimento al confezionamento dei barattoli di miele - per il quale era indicato un fabbisogno di 750 giornate nel 2013 e di 1250 nel 2015 - esso v e n i v a effettuato nello stesso laboratorio in cui venivano lavorati i sottaceti, per come indicato nei piani di attività e per come risultava dalla certificazione esibita. Nella perizia tecnica e r a precisato che nei periodi in cui nel laboratorio e r a n o effettuati la smielatura e confezionamento dei vasetti di miele, aprile- maggio, fine agosto e fine settembre, non potevano essere lavorati i sottaceti. Ai fini di una corretta produzione di miele, la smielatura ed il confezionamento dovevano essere realizzati in locali idonei, nei quali non fossero presenti prodotti che avrebbero potuto alterare o contaminare il miele. Al contrario, da quanto dichiarato da ON PP, che l'attività di smielatura e l'attività di produzione di giardiniere e sottaceti sembravano avvenire nello stesso locale ed in contemporanea. Nei piani di attività v e n i v a indicata una produzione di miele pari a 85.000 kg, per cui nel laboratorio sarebbero stati confezionati 170.000 barattoli da 500 gr.. Tuttavia, dalle fatture esibite dall'azienda, non risultava che la stessa a v e s s e realizzato una produzione di siffatta portata e comunque nel laboratorio non sarebbe stato possibile conservare un numero di barattoli così elevato, considerando tra l'altro che nello stesso luogo avrebbero dovuto lavorare almeno 5 operai e che avrebbero dovuto esser conservati anche i barattoli dei sottaceti. Contradditorio appariva quanto dichiarato dall'ON con quanto espos to nella perizia tecnica in merito alla produzione dei sottaceti. Nella perizia si faceva riferimento, sia nel 2013 che nel 2015, alla lavorazione dei carciofini “zimurra”, ma né il titolare né i presunti lavoratori parlavano di tale produzione. Se c o n d o il tito la re la lavorazione dei sottaceti s a r e b b e i n i z i a t a a fine luglio e sarebbe continuata fino a ottobre, con soli turni mattutini e pomeridiani;
per il tecnico ci sarebbe anche un turno serale dalle 16,00 alle 22,00. Per quanto concerneva l'allevamento dei bovini, per il quale il tecnico indicava un fabbisogno di 390 giornate, dai documenti esibiti i capi sarebbero in tutto 26 ed allevati allo stato semibrado. Per cui anche se si f o s s e r o r i c o n o s c i u t e 15 giornate a capo, come previsto dalle tabelle ettaro/culturali di cui alla Deliberazione n. 806 della
Giunta Regionale della Regione Calabria del 3 novembre 2008, la stessa delibera regionale abbatteva tali giornate del 30% qualora gli animali fossero lasciati allo stato libero. Ne conseguiva che le effettive giornate da riconoscere per l'allevamento di 26 bovini allo stato brado erano 117, anziché 390. Infine, con riferimento alle produzioni orticole, i piani di attività indicavano u n fabbisogno di 540 giornate distribuite su tre c i cl i di produzione, ma il tecnico incaricato n o n i n d i c a v a alcuna tipologia di prodotto cui far riferimento. Evidenziavano gli ispettori che l'azienda nel 2 0 1 3 a v e v a assunto 34 persone per 3.153 giornate, mentre il piano di attività indicava un fabbisogno totale di 2.990 giornate. Di queste, 990 erano destinate a l l ' a l l e v a m e n t o apistico, che, invece, stando alle dichiarazioni del titolare, veniva svolta al massimo da cinque operai. Per il confezionamento dei vasetti di miele, secondo il piano di attività, sarebbero state necessarie 750 giornate, ma tale cifra corrispondeva alla produzione di 44.550 kg quando in realtà la produzione fatturata (pari a 455 Kg) corrispondeva ad un centesimo di 44.550. Ne conseguiva che anche il fabbisogno d o v e v a ridursi ad un centesimo di 750 giornate. Per quanto a t t e n e v a al fabbisogno lavorativo necessario al confezionamento dei sottaceti, le 550 giornate indicate dal perito risultavano eccesive rispetto ad una produzione che, secondo quanto fatturato negli anni 2013 e 2014, era pari a complessivi
8 vasetti tra giardiniere e melanzane a filetti. 9
Per l'anno 2015 il piano attività indicava c o m e necessario al confezionamento del miele un fabbisogno di 1250 giornate di l a v o r o , ma t a l e c i f r a corrispondeva alla produzione di 85.000 kg, m e n t r e la produzione f a t t u r a t a p o c o s i d i s c o s t a v a d a q u e l l a d e l 2 0 1 3 . All'esito delle audizioni dei lavoratori, erano emerse oggettive contraddizioni che non permettevano di convalidare molti dei rapporti di lavoro denunciati dall'azienda, Alcuni avevano indicato, tra i colleghi u n i t a m e n t e ai quali avrebbero lavorato, soggetti assunti i n periodi o addirittura in anni differenti rispetto a quelli in cui gli stessi dichiaranti avrebbero lavorato. Qualcuno c o n f o n d e v a i periodi di lavoro denunciati e periodi di l a v o r o riferiti in sede di dichiarazione: una convocata riferiva di aver lavorato alle dipendenze dell'azienda in esame sin dal 2011, mentre risultava denunciata solo a partire dal 2014; un'altra escludeva di aver lavorato proprio nell'unico anno, il 2012, in cui era stata denunciata dall'azienda ispezionata (”non ricordo se. ho lavorato anche nel 2012 …”); un'altra ancora, denunciata negli anni 2014 e 2015, riferiva di raccogliere arance sin dal 2012. Alcuni convocati non e r a n o stati in grado d i i n d i c a r e alcun collega, b enché denunciati per ben 102 giornate di l avoro e per più anni. Secondo taluni all'interno del laboratorio si svolgevano l a v o r i di confezionamento di sottaceti e di miele, circostanza poco credibile, considerate le normali modalità di confezionamento del miele. I terreni non e r a n o stati correttamente descritti da taluni convocati tanto che, secondo qualcuno, l'orto era “ m o l t o grande, circa tre ettari, dove c'era solo orto e n e s s u n tipo di alberi da frutto”. Altri sostenevano di aver effettuato alle dipendenze della ditta ON PP lavori ed attività che, nei fatti, l'azienda non effettuava (“dall'anno 201 2 all'anno ”201 5 mi sono occupata sempre e. solo della raccolta delle arance... raccoglievo circa 60/70 cassette al giorno”). Incongruenze sussistevano anche nella descrizione del laboratorio che, come riferito da qualcuno, coincideva con un capannone “piuttosto ampio” all'interno del quale “c'era una cella frigorifera in cui mettevamo gli ortaggi”; nelle descrizioni rese da altri coinciderebbe con un locale talmente ampio da consentire il lavoro a ben 15/20 persone. Quanto al prodotto realizzato nel laboratorio era stato da alcuni riferito che “i vasetti non avevano alcun logo,, sul tappo mettevamo solo la rafia e nessuna etichetta”, da altri che “il coperchio del vasetto non aveva alcuna decorazione", mentre il barattolo contenente i prodotti del laboratorio recava un'etichetta adesiva riportante il logo "Fruit”, indicava quale confezionatore l'azienda agricola ON PP. Il coperchio del barattolo e r a decorato da tessuto di rafia o di cotone quadrettato. Circa i turni di lavoro qualcuno, che aveva sostenuto di lavorare dalle 07.00 alle 16.00, riferiva di aver lavorato, nella giornata precedente a quella della convocazione, nell'orario mattutino, insieme a colleghi che, per quella stessa giornata, avevano riferito di aver lavorato dalle ore 13.00 alle ore 19.00, quindi nel turno pomeridiano. Addirittura, secondo una convocata, sia nel laboratorio, sia nell'uliveto, anche nei mesi invernali, il lavoro era organizzato su due turni: uno dalle
06.00 alle 16.30, l'altro successivo. Una convocata riferiva che l'azienda ON
PP avrebbe utilizzato laboratori utilizzati anche da altre aziende, alternandosi negli anni. L'azienda ON PP dichiarava i n D.A. la presenza di ovini e NI (136 pecore e 30 capre) fino al 2012, e di bovini (26 capi allevati allo stato semibrado) dal 2015. Una convocata, denunciata dall'azienda nel 2011, riferiva di essersi “occupata anche di dare il mangime agli animali, maiali e galline...Alcune mattine passavo prima 10
dagli animali per dare il macinato ai maia/i e il granturco alle galline”. Un'altra sostiene: “il sig. ON aveva animali, maiali e vitelli, ed io ero addetta alla loro cura, cioè, pulivo le stalle e. davo da mangiare agli animali. Aveva sette, otto mucche e sei, sette maiali”.. ho fatto solo questo lavoro...per ON ho fatto 102 giornate....non so se avesse terreni in quanto io ho lavorato solo per gli animali”. Appariva, tuttavia, anomalo che il lavoratore che aveva affermato di essersi occupato degli animali f o s s e stato assunto da agosto a dicembre in quanto “da gennaio in poi gli animali sono liberi i e si procurano da sé. acqua e cibo”, per come riferito in sede di dichiarazione. Singolare appariva la circostanza che animali, peraltro allevati allo stato semi brado, a v e s s e r o bisogno di operai che si o c c u p a s s e r o di dar loro acqua e fieno nei mesi da agosto a dicembre e che poi, nei mesi più rigidi quali gennaio e febbraio, venissero lasciati soli con la necessità di assicurarsi in autonomia il cibo. Anomali risultavano i riferimenti fatti da molti ai nomi dei capisquadra all'interno del laboratorio. Qualcuno escludeva la presenza di capisquadra ("poiché ognuno degli operai aveva una sua mansione specifica non era presente un caposquadra'), altri, benché colleghi per gli stessi periodi avessero nomi diversi. I l nome più di frequente citato era quello di una certa , mentre tra i soggetti denunciati Per_4 dall'azienda non vi era traccia di lavoratrici di nome . Tra l'altro, a dire del Per_4 titolare, il ruolo di caposquadra nel laboratorio nell'anno 20 15 sarebbe stato ricoperto dalle dipendenti e . Ebbene, non solo questi Parte_3 Parte_2 nomi non erano stati citati dalla maggior parte dei convocati, ma le stesse Pt_3 e in sede di dichiarazione, non si erano qualificate come capisquadra. Una Pt_2 aveva riferito che “nel laboratorio non c'è una persona che. dirige”, e di aver lavorato nel laboratorio per i l confezionamento dei sottaceti solo a partire dal 2015, mentre negli anni precedenti il laboratorio sarebbe stato utilizzato esclusivamente per lo smistamento di "arance, NC ed olive". L'altra, nonostante ricoprisse il ruolo di caposquadra, riferiva di aver preso istruzioni da colleghi più esperti, descriveva il laboratorio dove avrebbe svolto tale lavoro come un capannone all'interno del quale vi era una cella frigorifera in cui venivano riposti gli ortaggi, parlava della giardiniera come dell'“unica conserva che si produceva”. In merito alla retribuzione, veniva segnalato quanto dichiarato da una convocata, tra l'altro caposquadra secondo quanto riferito dal titolare, la quale aveva dichiarato:
"non sono stata pagata perché ON mi metteva le giornate. Soldi da ON non ne ho mai ricevuti perché già mi aveva tatto questo beneficio di mettermi le giornate”. A seguito di siffatte risultanze gli ispettori concludevano che la reale consistenza dell'azienda si era dimostrata di gran lunga ridimensionata rispetto a quella che si e r a tentato di far apparire mediante denunce aziendali e relative perizie tecniche alle stesse allegate. Avuto riguardo alle contraddizioni emerse dalle dichiarazioni rese dal personale denunciato dall'azienda ispezionata ed alle contraddizioni tra quanto dichiarato dal titolare, quanto riportato nelle relazioni tecniche, quanto accertato in sede di sopralluogo e quanto indicato nelle fatture di vendita appariva evidente il carattere fittizio dei rapporti di lavoro denunciati dall'azienda ON PP dal 2011 al 2016 e riportati nelle tabelle a l l e g a t e a l verbale, in quanto aventi il solo scopo di consentire ai soggetti interessati di beneficiare delle prestazioni assistenziali e/ò previdenziali erogate dall'istituto. Quelli sopra riportati sono fatti compiuti personalmente dai verbalizzanti e/o le situazioni dai medesimi accertate. 11
Balza evidente l'inconciliabilità tra tali risultanze e le risultanze documentali che il Tribunale ha posto a fondamento della decisione.
6. Valutando complessivamente ed unitariamente tutte le risultanze istruttorie, non può ritenersi raggiunta la prova della genuinità del rapporto di lavoro. Va richiamato, con riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio, che esso è a carico del ricorrente e ciò in precipua applicazione del principio di diritto secondo cui “la funzione di agevolazione probatoria dell'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli viene meno qualora l , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza CP_2 del rapporto di lavoro che ne costituisce il presupposto, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore che agisce in giudizio ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale che abbia fatto valere” (cfr. ex multis Cass. civ. sez. lav., 01/02/2024, n. 3003; Cass. nn. 12001 del 2018 e 31954 del 2019, sulla scorta di Cass. S.U. n. 1133 del 2000). E' stato ulteriormente precisato che “Tale iscrizione o certificato, come le altre analoghe attestazioni provenienti dalla P.A. (superata l'ormai datata teoria della presunzione di legittimità dell'atto amministrativo, a suo tempo elaborata per spiegare la immediata esecutorietà del provvedimento amministrativo autoritativo) non integrano, peraltro, secondo le sezioni unite, una prova legale dei fatti rappresentati (se non nei ristretti limiti indicati dall'art. 2700 c.c., provenienza dell'atto da colui che ivi è indicato come l'autore, della esistenza delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti) e sono pertanto liberamente . valutati dal Giudice (cfr., altresì, Cass. sez. lav. 20 marzo 2001 n. 3975). Tali elementi possono essere contrastati dall'ente previdenziale, che contesta l'esistenza dell'attività lavorativa certificata, col fornire con ogni mezzo la prova contraria, che può consistere anche nel contenuto di accertamenti ispettivi di organi pubblici, il cui valore probatorio, provenendo anch'essi da pubblici ufficiali, è identico a quello dell'iscrizione negli elenchi nominativi;
per cui la loro acquisizione in giudizio rende necessaria la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. (Sez. L.,Sent. 26816 del
07/11/2008). Nel prosieguo, quanto ai prospetti paga allegati in atti, va osservato che la sola busta paga, pur corredata dalla sottoscrizione apposta dal lavoratore, non costituisce prova dall'avvenuta corresponsione della retribuzione, come precisato da Cass. n. 27249/2020, in motivazione, secondo cui “posto che è onere del datore di lavoro di consegnare ai propri dipendenti i prospetti contenenti tutti gli elementi della retribuzione (e ciò, in conformità del disposto anche degli artt. 1 e 3 della legge n. 4 del 1953) - e che, comunque, i detti prospetti, anche se eventualmente sottoscritti dal prestatore d'opera con la formula "per ricevuta", non sono sufficienti per ritenere delibato l'effettivo pagamento, potendo gli stessi costituire prova solo dell'avvenuta consegna della busta paga …” . Né il contratto di lavoro depositato ex se prova l'effettività dell'esecuzione del rapporto medesimo, contrastato dalle incompatibili risultanze aziendali accertate dai controlli ispettivi. Tali precipui elementi, invero concordanti, non risultano resistiti dalla produzione documentale offerta, posto che quest'ultima recede a fronte delle incongruenze oggettivamente riscontrate.
7. Va, infine, richiamato che i verbali ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o dei fatti essere stati da lui compiuti, senza che tale fede privilegiata si estenda al contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese. Tuttavia, l'esclusione di valenza probatoria diretta delle dichiarazioni rese non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia valenza probatoria, posto che per le 12
altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, “il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (ex multis, Cass. 11934/2019; 3762/2022; Cass., 10427/2014, secondo cui, ove le dichiarazioni rese agli ispettori siano univoche, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se non vengono allegate e dimostrate eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità). Conformemente è stato affermato che il giudice può liberamente valutare ed apprezzare il materiale probatorio racchiuso nel verbale ispettivo ed anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il contenuto probatorio, per la sua specificità, renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori. (Cass., n.15073/2008). Nella fattispecie in esame, la documentazione prodotta dalla ricorrente è risultata priva del necessario contenuto dimostrativo idoneo a vincere le risultanze dell'attività ispettiva che hanno offerto plurimi elementi, precisi e concordanti in ordine alla rappresentazione di una realtà aziendale ampiamente sovrastimata rispetto alla realtà produttività dell'azienda medesima, che impedisce di ritenere provato il rapporto di lavoro. L'accertamento ispettivo, infatti, è risultato dettagliato e completo e le conclusioni rassegnate appaiono coerenti con i presupposti in fatto, in contrasto con l'assunto della ricorrente. Senza attribuire valore legale precostituito alle risultanze ispettive, dovendosi valutare il materiale in quella sede raccolto, deve addivenirsi alla conclusione che le risultanze della documentazione prodotta dalla ricorrente in comparazione con gli elementi conoscitivi apportati dal verbale ispettivo (cfr. le incongruenze prima richiamate) non siano adeguate e sufficienti a provare il rapporto di lavoro. Sebbene la ricorrente nei propri scritti difensivi abbia dedotto di aver provato, anche mediante le dichiarazioni rese dai testi escussi - i quali avrebbero riferito circa l'attività svolta dalla ricorrente, l'orario di lavoro, le modalità di pagamento, specificando le modalità del rapporto lavorativo svolto in regime di subordinazione, secondo le indicazioni e le direttive impartite dal sig. ON - tali elementi dimostrativi non si rinvengono agli atti del giudizio di primo grado, laddove non si riscontrano dichiarazioni testimoniali aventi il dettagliato contenuto indicato dalla parte, unico che sarebbe stato idoneo a vincere le risultanze dell'accertamento ispettivo. Pertanto, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, devono essere rigettate le domande proposte da nel giudizio iscritto al n. 1622/2018 CP R.G. Tribunale Locri.
8. Deve ora procedersi all'esame dell'appello iscritto al n. 915/2022, con cui l'appellante ha lamentato la mancata pronuncia, da parte del giudice a quo, CP della domanda proposta con il ricorso iscritto al n. 588/2021 R.G. Tribunale Locri, in cui era stato opposto il provvedimento di avviso di addebito n. 39420210000014810000 del 23.01.2021 riguardante “ N. 15574018 – a seguito di disconoscimento 2 elenco CP_3 var – 15.09.2017” – DS AGR n. 2017735601145 relativa all'anno 2016 per un importo pari a € 2.429,68. In quella sede aveva chiesto annullare l'avviso di addebito n. 39420210000014810000 del 23.01.2021, poiché inesistente la fondatezza del titolo e delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della pretesa creditoria, dichiarando, non dovute le somme richieste. 13
Osserva la Corte che, invero, il primo giudice non ha pronunciato sulla domanda oggetto del proc. n. 588/2021 riunito al proc. n. 1622/2018; pertanto, per questo profilo, l'appello è fondato. Deve, dunque, la Corte procedere alla cognizione omessa dal Tribunale. In primo luogo, va rilevato che dalla documentazione versata in atti, cfr. pag. 1 avviso di addebito n. 39420210000014810000 del 23.01.2021, risulta immediata l'evidenza, perché ivi esplicitato, che, a seguito di controllo delle prestazioni 6791DS agricola n. 2017735601145, era stata rilevata l'erogazione indebita di somme a carico delle gestioni prestazioni temporanee a lavoratori dipendenti e gestione di interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali per un importo totale di € 2.429,68, riferito al periodo 01/2016 – 12/2016. Alla medesima pag. 1 è illustrato che le somme richieste erano dovute a pagamenti indebiti eseguiti dall'istituto per revoca disoccupazione agricola ed eventuali prestazioni accessorie a seguito di accertamenti ispettivi e cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco variazione 2 elenco var. 15/09/2017, debito comunicato con notifica del 14.08.2020. Vi sono, dunque, tutti gli elementi sia temporali che causali per offrire adeguata cognizione delle ragioni del pagamento indebito per il quale l' ha agito in ripetizione. CP_2
Nel merito la domanda è infondata. Invero, esclusa per le ragioni in precedenza esposte l'effettività del rapporto di lavoro negli anni indicati, la ricorrente non poteva vantare alcun diritto a percepire le somme corrisposte, con conseguente natura indebita del pagamento e diritto dell'Ente al procedere alla relativa ripetizione. Per conseguenza, vanno rigettate le domande proposte da nel giudizio CP iscritto al n. 588/2021 RGL Tribunale Locri.
L'esito finale del giudizio, registrato in esito alle pronuncia di questa Corte, è stato di integrale soccombenza di sia con riguardo alle domande proposte nel CP giudizio n. 1622/2018 RGL Tribunale Locri, sia con riguardo alle domande proposte nel giudizio n. 588/2021 RGL. riunito al primo. Quanto alle spese dei giudizi di primo grado e delle spese di questo grado di giudizio, per i giudizi riuniti, considerato che entrambi avevano ad oggetto prestazioni previdenziali o assistenziali oggetto diretto, unitamente ad altri, della domanda e viste le dichiarazioni ex art. 152 disp. att. c.p.c., esse restano a carico dell' , vittorioso. CP_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello, iscritto al n. 910/2022 RGL, proposto da Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di
[...] CP
, cui è stato riunito l'appello iscritto al n. 915/2022 proposto da nei
[...] CP confronti di , in persona del legale rappresentante Parte_1 p.t., avverso la sentenza n. 539/2022 emessa dal Tribunale di Locri, pubblicata in data 16.06.2022, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello proposto da , iscritto al n. 910/2022 R.G.L., e in CP_2 riforma dell'impugnata sentenza, rigetta le domande proposte da CP nel giudizio iscritto al n. 1622/2018 R.G.L. Tribunale Locri.
2. In accoglimento dell'appello proposto da , iscritto al n. 915/2022 CP R.G.L., e in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta le domande proposte da nel giudizio iscritto al n. 588/2021 R.G.L. Tribunale Locri, riunito al CP giudizio n. 1622/2018 R.G.L. Tribunale Locri. 14
3. Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., dichiara irripetibili le spese sostenute dall' sia dei giudizi riuniti in primo grado che dei giudizi riuniti in CP_2 questo grado di appello. Così deciso nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Marialuisa Crucitti