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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/06/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 201/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore dott. Andrea Lama Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 201/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. Monica Lolli
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. Chiara Marinangeli
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
Voglia l'Ecc. Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis,
RIGETTARE l'appello incidentale proposto dal geom. in quanto infondato in fatto e in Controparte_1 diritto.
In accoglimento dell'appello principale, in riforma della sentenza n. 1886/2022 pubblicata il 29/06/2022, pagina 1 di 10 CONDANNARE il geom. a corrispondere all'odierna appellante l'importo di € Controparte_1
5.400,00 (oltre IVA) per spese necessarie per l'eliminazione dei vizi e/o delle difformità e per il completamento delle opere non eseguite, oltre ad € 16.800,00 a titolo di risarcimento del danno derivante dal deprezzamento dell'unità immobiliare per le opere non eseguite a regola d'arte e non ripristinabili, ovvero quella diversa somma ritenuta di giustizia oltre rivalutazione ed interessi;
IN SUBORDINE
CONDANNARE il geom. a corrispondere all'odierna appellante la somma di € 16.800,00 a titolo CP_1 di risarcimento del danno derivante dal deprezzamento dei beni compravenduti per le opere non eseguite a regola d'arte e non ripristinabili, ovvero quella diversa somma ritenuta di giustizia oltre rivalutazione ed interessi;
IN OGNI CASO
CONDANNARLO a corrispondere alla RA a titolo di risarcimento dei danni per il ritardo Pt_1 nella conclusione delle opere di ristrutturazione di cui al compromesso, la somma di € 7.000,00 (100,00 €/ giorno * 70 giorni) o quella diversa somma ritenuta di giustizia oltre rivalutazione ed interessi.
In ogni caso con vittoria di compensi e spese anche di registrazione, comprese quelle del giudizio di primo grado, della procedura di mediazione, di CTU e CTP.
Conclusioni per l'appellato:
Voglia Codesta Ecc. ma Corte, contrariis reiectiis, in accoglimento dello spiegato appello incidentale, in riforma della sentenza n. 1886/2022 pubblicata il
29.06.2022 del Tribunale di Bologna accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e decadenza del diritto fatto valere dalla RA , per le motivazioni in fatto e in diritto di cui in narrativa;
Pt_1
E per l'effetto,
- con condanna alla restituzione di quanto corrisposto in dipendenza dalla sentenza di I grado in via subordinata
- In via preliminare e nel rito, accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 n. 1 c.p.c.;
- Ancora in via preliminare e nel rito, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello ex artt. 348 bis e ter c.p.c.;
- in via definitiva e nel merito, confermare la sentenza del Tribunale di Bologna n. 1886/2022 e, per l'effetto, rigettare l'appello interposto dalla RA in quanto infondato per tutti i motivi Parte_1 esposti in narrativa.
E per l'effetto,
pagina 2 di 10 - con condanna alla restituzione di quanto corrisposto in dipendenza dalla sentenza di I grado.
In ogni caso con condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Bologna il geom. Parte_1 CP_1
venditore e appaltatore dell'unità abitativa posta in Sala Bolognese, Via
[...]
Risorgimento n. 20, chiedendone la condanna a provvedere a proprie spese alla eliminazione dei vizi e delle difformità riscontrati nella esecuzione delle opere previste nel contratto di appalto stipulato in data 22/12/2017.
Chiedeva altresì la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti nella misura di €
16.800,00 pari al costo dei ripristini, oltre alla ulteriore somma di € 7.000,00 per il ritardo nella esecuzione delle opere.
2. Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita con prove testimoniali e CTU e decisa con la sentenza oggi impugnata con la quale il Tribunale di Bologna condannava il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 3.970,00 oltre Iva ed interessi legali dalla domanda al saldo;
dichiarava le spese di causa interamente compensate tra le parti;
poneva le spese di
CTU a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
3. A fondamento della decisione il giudice di primo grado, preliminarmente, riteneva infondata l'eccezione di decadenza dal diritto alla garanzia formulata dal convenuto, osservando che parte attrice aveva documentalmente provato di avere contestato l'esistenza di vizi dell'opera nel termine di sessanta giorni dalla scoperta.
Nel merito, riteneva che la domanda attrice fosse solo parzialmente fondata, avendo il CTU accertato che le opere eseguite dal convenuto nell'immobile di proprietà dell'attrice erano risultate affette da modesti vizi e che il costo per il ripristino ammontava ad € 3.170,00 oltre
Iva; a tale importo doveva essere aggiunto il costo della manodopera per 3-4 giornate lavorative come indicato dal CTU che il Tribunale, in via equitativa, liquidava in € 800,00 oltre Iva.
4. Riteneva invece infondata la domanda attrice volta ad ottenere il risarcimento del danno pagina 3 di 10 da ritardo nella consegna, avendo lo stesso CTU accertato che l'immobile era apparso funzionale e funzionante e che i vizi riscontrati non ne avevano impedito l'utilizzo.
Peraltro, osservava il Tribunale che appena due giorni prima del rogito avvenuto in data
26/3/2018 l'attrice aveva preso visione dell'immobile senza sollevare alcuna contestazione ed in data 28-29 marzo 2018 aveva eseguito il trasloco nell'appartamento di tutta la mobilia della vecchia abitazione.
5. Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendone la parziale Parte_1
riforma; si è costituito in giudizio l'appellato eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione di cui ha chiesto comunque il rigetto, e proponendo appello incidentale.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.11.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Preliminarmente la Corte ritiene che l'appello principale non incorra nella censura di inammissibilità sollevata dall'appellato in quanto, anche se l'appellante non ha articolato specifici motivi, dalla lettura complessiva dell'atto è possibile individuare le parti della sentenza impugnata e le ragioni per le quali si lamenta l'erroneità della pronuncia del
Tribunale.
7. La sig.ra si duole, innanzitutto, che la sentenza avrebbe recepito integralmente le Pt_1
conclusioni del CTU, senza considerare che l'elaborato sarebbe frutto di un negligente esame dello stato dei luoghi e dei difetti riscontrati sulle opere eseguite, che avrebbe portato ad una conseguente sottovalutazione del danno e dei costi necessari per i ripristini.
8. Si lamenta, inoltre, che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente escluso il risarcimento del danno da ritardo a motivo del fatto che in data 28-29 marzo 2018, senza alcuna contestazione, fu eseguito da parte dell'odierna appellante il trasloco di tutta la mobilia nell'appartamento oggetto di causa, deducendo che, però, in realtà a tale data i lavori non erano stati ultimati, come dimostrato dal deposito telematico della dichiarazione di fine lavori da parte dell'appellato avvenuto solo in data 05.06.2018.
pagina 4 di 10 9. L'appellante lamenta, infine, che il Tribunale non avrebbe erroneamente riconosciuto il deprezzamento dell'immobile dovuto ai difetti riscontrati per le opere non eseguite a regola d'arte e per i quali deve ritenersi antieconomico il ripristino (es. prese in camera da letto).
10. Nel costituirsi in giudizio l'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello principale, rilevando che l'appellante non ha allegato al presente giudizio il fascicolo di primo grado ed eccependo come conseguenza l'inammissibilità di tutti i documenti prodotti dinanzi al
Tribunale; ha proposto a sua volta appello incidentale lamentando il mancato accoglimento dell'eccezione di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia, deducendo a tale riguardo che la sig.ra avrebbe accettato senza riserve l'immobile nello stato di fatto in cui si Pt_1
trovava al momento del rogito e che, inoltre, non avrebbe inoltrato alcuna tempestiva denuncia.
Si deduce, infatti, che sarebbe inidonea a tal fine la comunicazione inviata tramite pec dal legale della sig.ra alla “Archè studio di architettura di TI GI e D' in Pt_1 CP_1
quanto soggetto terzo non legittimato a rappresentare il Geom. allo stesso modo, CP_1
sarebbe inidoneo allo scopo il doc. 8 richiamato in sentenza, in quanto scambio di messaggi tra le parti privo di data certa e comunque non riferito specificamente ai difetti fatti valere in giudizio da parte attrice. In ogni caso il doc. 8 sarebbe ormai inammissibile nell'ambito del processo in quanto non riprodotto in appello insieme a tutto il fascicolo di parte del primo grado.
11. Così brevemente riassunti i motivi di appello proposti dalle parti, ritiene la Corte che occorra preliminarmente esaminare quello incidentale.
Con riferimento all'inammissibilità dei documenti allegati in primo grado e non riprodotti in grado appello, la Corte ritiene che i documenti allegati telematicamente nel giudizio di primo grado, e costituenti un tutt'uno con il fascicolo d'ufficio, devono considerarsi parte del processo anche se la parte si limiti, come nel caso di specie, a chiederne l'acquisizione senza provvedere ad un nuovo deposito. In questo senso si è espressa la Suprema Corte con la sentenza del 01.02.2024 n. 3005 che ha stabilito: “Gli atti di parte del fascicolo telematico in primo grado risultano definitivamente acquisiti al fascicolo d'ufficio e devono essere presi in esame dal giudice del gravame anche nell'ipotesi in cui la parte non provveda a depositarli nuovamente”. pagina 5 di 10 12. La decisione della Suprema Corte si pone in continuità con la decisione delle Sezioni
Unite n. 4835/2023 che in argomento ha stabilito: “Il principio di non dispersione o di acquisizione della prova che opera sia per i documenti prodotti con modalità telematiche e che in formato cartaceo, implica che il fatto storico in essi rappresentato si deve considerare dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e dispiegando un'efficacia che non si esaurisce all'interno del singolo grado del giudizio, né può essere condizionato dalle successive opzioni difensive della parte che li abbia prodotti.
Pertanto, il giudice in appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto nel giudizio di primo grado qualora la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi attraverso il richiamo di domande ed eccezioni, trascurate dal giudice di primo grado”.
L'eccezione di inammissibilità dei documenti prodotti dall'odierna appellante in primo grado deve quindi essere rigettata.
13. Anche l'eccezione di decadenza della denuncia dei vizi è infondata in quanto, come correttamente evidenziato dal Tribunale, dal doc. 8 prodotto dall'appellante che riproduce tutto lo scambio di messaggi whatsapp tra le parti, si deduce chiaramente che già alla data del 15.04.18 la sig.ra aveva manifestato la propria insoddisfazione per i lavori Pt_1
eseguiti non a regola d'arte, inviando varie foto a corredo delle proprie lamentele.
Successivamente l'appellante ha formalizzato la propria denuncia tramite il proprio legale in data 05.07.2018, e non vale ad inficiarne la sua validità la circostanza che la comunicazione pec sia stata inviata allo studio Archè di TI GI e , dovendo a tale Controparte_1
riguardo considerare che l'elenco dei lavori da eseguire è stato redatto e siglato dall'appellato proprio su carta intestata dello studio Archè, che evidentemente deve ritenersi legittimato anche a ricevere la denuncia dei vizi.
Considerato, inoltre, che la presente causa è stata iscritta al ruolo il 04.06.2019 è evidente che anche l'eccezione di prescrizione è infondata.
14. In ordine poi alla pretesa accettazione dell'opera da parte della sig.ra al Pt_1
momento del rogito notarile, deve ritenersi che la clausola di stile inserita nel contratto non manifesti una reale volontà dell'acquirente di accettare l'opera nello stato di fatto in cui si trovava, considerato che alla data del rogito, pacificamente, i lavori non erano stati completamente ultimati e alcuni difetti si sono manifestati solo in un momento successivo pagina 6 di 10 (es. macchie di umidità). Oltre alla clausola di stile, non risulta in atti alcuna altra manifestazione di volontà da parte dell'odierna appellante che porti a far ritenere che la stessa abbia voluto rinunciare alla garanzia nei confronti del venditore-appaltatore.
15. Passando all'esame dell'appello principale deve rilevarsi, innanzitutto, che la CTU è stata redatta nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e che il consulente del Tribunale, con l'accordo delle parti, ha redatto la propria relazione proprio seguendo la consulenza di parte dell'appellante e riscontrando, voce per voce, tutti i difetti ivi elencati.
Il CTU ha inoltre allegato al proprio elaborato le osservazioni del consulente di parte attrice, di cui ha dimostrato di aver avuto piena cognizione, rispondendo al punto e) (pag. 10) su alcuni rilievi critici mossi dallo stesso e motivando inoltre, per ogni difetto, i motivi del dissenso rispetto alla perizia di parte.
16. Anche la Corte ritiene corrette le conclusioni della CTU, ad eccezione di ciò che concerne il “ripristino perdita d'acqua” nel bagno principale (Voce 3.b CTP) e il “ripristino perdita e riparazione danni” (Voce 5.a CTP) nella parete della cameretta in corrispondenza del bagno, in quanto non è condivisibile quanto dichiarato dal CTU in merito al fatto che la tempestiva siliconatura del box doccia, con una minima spesa, avrebbe evitato l'insorgere del danno più grave alle pareti, essendo invece verosimile quanto affermato dall'appellante,
e cioè che il vizio relativo alla non perfetta sigillatura sia stato rilevato proprio a seguito dell'insorgere delle macchie di umidità alle pareti.
All'importo già riconosciuto dal Tribunale dovranno quindi essere aggiunti gli importi di €
200,00 e di € 2.500,00 considerando che la stima del CTP per i difetti riconosciuti è in linea con quella effettuata dal CTU e che nei prezzi indicati deve ritenersi compresa anche la spesa della manodopera che infatti né il perito dell'appellante, né il consulente dell'ufficio, hanno quantificato a parte.
17. Per ciò che riguarda la doglianza relativa al mancato riconoscimento del danno da ritardo nell'ultimazione dei lavori, la Corte rileva che nel preliminare non era previsto alcun termine essenziale, né il pagamento di alcuna penale per il ritardo, e che la sig.ra ha Pt_1
avuto la disponibilità dell'immobile nel termine concordato, dove si è trasferita con i propri arredi, né la stessa ha comunque dimostrato di aver subito danni a causa del protrarsi di pagina 7 di 10 qualche opera di finitura, considerato il fatto che non è contestato che l'immobile al momento del rogito fosse completamente abitabile.
18. Anche l'ulteriore motivo di appello è infondato.
I costi per il ripristino dei vizi sono stati quantificati in causa dal CTU e l'abbattimento del valore dell'immobile del 10%, come richiesto dall'appellante, costituirebbe una duplicazione non dovuta e soprattutto non riconosciuta nel suo ammontare.
Per ciò che riguarda il ribaltamento delle prese elettriche e del televisore nella camera da letto non risulta provato che questa differente realizzazione degli impianti abbia comportato un deprezzamento dell'immobile e, soprattutto, appare quantomeno singolare che la sig.ra
, che più volte ha avuto accesso al cantiere (cfr. doc.8), non abbia mai rilevato tale Pt_1
vizio apparente chiedendo al geometra di porvi rimedio quando i lavori erano ancora in corso. Invero, di tale difformità non se ne fa mai cenno, né nei messaggi Whatsapp, né nella formale denuncia dei difetti inviata dal legale della sig.ra , dovendosi pertanto Pt_1
ritenere che la committente avesse cambiato idea al riguardo o che in ogni caso la modifica della posizione delle prese rispetto all'accordo originario non fosse considerata difformità tale da comportare un deprezzamento dell'immobile.
19. L'appello principale deve quindi essere accolto nei limiti sopra esaminati, e oltre all'importo di € 3.970,00 già riconosciuto nella sentenza di primo grado deve essere riconosciuto all'appellante anche quello di € 2.700,00, per un totale di € 6.670,00 complessivamente dovuto a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal giorno dell'introduzione della presente causa.
Nessuna ulteriore voce di danno spetta all'odierna appellante per le ragioni sopra esposte.
20. Le spese dei due gradi di giudizio vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri minimi forensi tenuto conto della bassa complessità della causa e, stante il complessivo esito della vicenda che ha visto una reciproca parziale soccombenza delle parti e l'accoglimento in misura assai ridotta della domanda attrice, le stesse devono essere poste a carico del in favore dell'appellante nella misura di 2/3, con compensazione del CP_1
residuo 1/3 tra le parti.
pagina 8 di 10 Nella stessa misura devono essere poste a carico dell'appellato le spese di CTU come liquidate in primo grado;
le spese di mediazione sostenute da parte attrice, liquidate per l'intero in € 48,80 per spese vive ed € 860,00 per compensi oltre accessori di legge;
le spese di CTP di parte attrice che, tenuto conto della fattura del ctp n. 24/21 e del Persona_1
pro forma n. 17/22 del 23.06.2022 (doc.16), si ritiene equo liquidare per l'intero in complessivi € 2.000,00 comprensivi di accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'appello principale condanna al pagamento Controparte_1
in favore di della maggior somma di € 6.670,00 oltre rivalutazione Parte_1
monetaria e interessi dalla data della domanda;
- rigetta l'appello incidentale;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite di Controparte_1 Parte_1
entrambi i gradi del giudizio nella misura di 2/3 che liquida per l'intero, quanto al procedimento di mediazione in € 48,80 per spese vive ed € 860,00 per compensi oltre accessori di legge;
quanto al primo grado in € 2.738,00 per compensi, oltre anticipazioni, spese generali, IVA e CPA come per legge;
quanto al grado di appello in € 1.984,00 per compensi, oltre anticipazioni, spese generali, IVA e CPA come per legge;
compensa tra le parti il residuo 1/3;
- pone le spese di CTU nella stessa misura a carico di . Controparte_1
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n.
115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) a carico dell'appellato incidentale.
Così deciso in Bologna, il 23.06.2025 pagina 9 di 10 Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
Il Presidente dott. Manuela Velotti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore dott. Andrea Lama Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 201/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. Monica Lolli
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. Chiara Marinangeli
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
Voglia l'Ecc. Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis,
RIGETTARE l'appello incidentale proposto dal geom. in quanto infondato in fatto e in Controparte_1 diritto.
In accoglimento dell'appello principale, in riforma della sentenza n. 1886/2022 pubblicata il 29/06/2022, pagina 1 di 10 CONDANNARE il geom. a corrispondere all'odierna appellante l'importo di € Controparte_1
5.400,00 (oltre IVA) per spese necessarie per l'eliminazione dei vizi e/o delle difformità e per il completamento delle opere non eseguite, oltre ad € 16.800,00 a titolo di risarcimento del danno derivante dal deprezzamento dell'unità immobiliare per le opere non eseguite a regola d'arte e non ripristinabili, ovvero quella diversa somma ritenuta di giustizia oltre rivalutazione ed interessi;
IN SUBORDINE
CONDANNARE il geom. a corrispondere all'odierna appellante la somma di € 16.800,00 a titolo CP_1 di risarcimento del danno derivante dal deprezzamento dei beni compravenduti per le opere non eseguite a regola d'arte e non ripristinabili, ovvero quella diversa somma ritenuta di giustizia oltre rivalutazione ed interessi;
IN OGNI CASO
CONDANNARLO a corrispondere alla RA a titolo di risarcimento dei danni per il ritardo Pt_1 nella conclusione delle opere di ristrutturazione di cui al compromesso, la somma di € 7.000,00 (100,00 €/ giorno * 70 giorni) o quella diversa somma ritenuta di giustizia oltre rivalutazione ed interessi.
In ogni caso con vittoria di compensi e spese anche di registrazione, comprese quelle del giudizio di primo grado, della procedura di mediazione, di CTU e CTP.
Conclusioni per l'appellato:
Voglia Codesta Ecc. ma Corte, contrariis reiectiis, in accoglimento dello spiegato appello incidentale, in riforma della sentenza n. 1886/2022 pubblicata il
29.06.2022 del Tribunale di Bologna accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e decadenza del diritto fatto valere dalla RA , per le motivazioni in fatto e in diritto di cui in narrativa;
Pt_1
E per l'effetto,
- con condanna alla restituzione di quanto corrisposto in dipendenza dalla sentenza di I grado in via subordinata
- In via preliminare e nel rito, accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 n. 1 c.p.c.;
- Ancora in via preliminare e nel rito, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello ex artt. 348 bis e ter c.p.c.;
- in via definitiva e nel merito, confermare la sentenza del Tribunale di Bologna n. 1886/2022 e, per l'effetto, rigettare l'appello interposto dalla RA in quanto infondato per tutti i motivi Parte_1 esposti in narrativa.
E per l'effetto,
pagina 2 di 10 - con condanna alla restituzione di quanto corrisposto in dipendenza dalla sentenza di I grado.
In ogni caso con condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Bologna il geom. Parte_1 CP_1
venditore e appaltatore dell'unità abitativa posta in Sala Bolognese, Via
[...]
Risorgimento n. 20, chiedendone la condanna a provvedere a proprie spese alla eliminazione dei vizi e delle difformità riscontrati nella esecuzione delle opere previste nel contratto di appalto stipulato in data 22/12/2017.
Chiedeva altresì la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti nella misura di €
16.800,00 pari al costo dei ripristini, oltre alla ulteriore somma di € 7.000,00 per il ritardo nella esecuzione delle opere.
2. Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita con prove testimoniali e CTU e decisa con la sentenza oggi impugnata con la quale il Tribunale di Bologna condannava il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 3.970,00 oltre Iva ed interessi legali dalla domanda al saldo;
dichiarava le spese di causa interamente compensate tra le parti;
poneva le spese di
CTU a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
3. A fondamento della decisione il giudice di primo grado, preliminarmente, riteneva infondata l'eccezione di decadenza dal diritto alla garanzia formulata dal convenuto, osservando che parte attrice aveva documentalmente provato di avere contestato l'esistenza di vizi dell'opera nel termine di sessanta giorni dalla scoperta.
Nel merito, riteneva che la domanda attrice fosse solo parzialmente fondata, avendo il CTU accertato che le opere eseguite dal convenuto nell'immobile di proprietà dell'attrice erano risultate affette da modesti vizi e che il costo per il ripristino ammontava ad € 3.170,00 oltre
Iva; a tale importo doveva essere aggiunto il costo della manodopera per 3-4 giornate lavorative come indicato dal CTU che il Tribunale, in via equitativa, liquidava in € 800,00 oltre Iva.
4. Riteneva invece infondata la domanda attrice volta ad ottenere il risarcimento del danno pagina 3 di 10 da ritardo nella consegna, avendo lo stesso CTU accertato che l'immobile era apparso funzionale e funzionante e che i vizi riscontrati non ne avevano impedito l'utilizzo.
Peraltro, osservava il Tribunale che appena due giorni prima del rogito avvenuto in data
26/3/2018 l'attrice aveva preso visione dell'immobile senza sollevare alcuna contestazione ed in data 28-29 marzo 2018 aveva eseguito il trasloco nell'appartamento di tutta la mobilia della vecchia abitazione.
5. Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendone la parziale Parte_1
riforma; si è costituito in giudizio l'appellato eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione di cui ha chiesto comunque il rigetto, e proponendo appello incidentale.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.11.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Preliminarmente la Corte ritiene che l'appello principale non incorra nella censura di inammissibilità sollevata dall'appellato in quanto, anche se l'appellante non ha articolato specifici motivi, dalla lettura complessiva dell'atto è possibile individuare le parti della sentenza impugnata e le ragioni per le quali si lamenta l'erroneità della pronuncia del
Tribunale.
7. La sig.ra si duole, innanzitutto, che la sentenza avrebbe recepito integralmente le Pt_1
conclusioni del CTU, senza considerare che l'elaborato sarebbe frutto di un negligente esame dello stato dei luoghi e dei difetti riscontrati sulle opere eseguite, che avrebbe portato ad una conseguente sottovalutazione del danno e dei costi necessari per i ripristini.
8. Si lamenta, inoltre, che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente escluso il risarcimento del danno da ritardo a motivo del fatto che in data 28-29 marzo 2018, senza alcuna contestazione, fu eseguito da parte dell'odierna appellante il trasloco di tutta la mobilia nell'appartamento oggetto di causa, deducendo che, però, in realtà a tale data i lavori non erano stati ultimati, come dimostrato dal deposito telematico della dichiarazione di fine lavori da parte dell'appellato avvenuto solo in data 05.06.2018.
pagina 4 di 10 9. L'appellante lamenta, infine, che il Tribunale non avrebbe erroneamente riconosciuto il deprezzamento dell'immobile dovuto ai difetti riscontrati per le opere non eseguite a regola d'arte e per i quali deve ritenersi antieconomico il ripristino (es. prese in camera da letto).
10. Nel costituirsi in giudizio l'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello principale, rilevando che l'appellante non ha allegato al presente giudizio il fascicolo di primo grado ed eccependo come conseguenza l'inammissibilità di tutti i documenti prodotti dinanzi al
Tribunale; ha proposto a sua volta appello incidentale lamentando il mancato accoglimento dell'eccezione di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia, deducendo a tale riguardo che la sig.ra avrebbe accettato senza riserve l'immobile nello stato di fatto in cui si Pt_1
trovava al momento del rogito e che, inoltre, non avrebbe inoltrato alcuna tempestiva denuncia.
Si deduce, infatti, che sarebbe inidonea a tal fine la comunicazione inviata tramite pec dal legale della sig.ra alla “Archè studio di architettura di TI GI e D' in Pt_1 CP_1
quanto soggetto terzo non legittimato a rappresentare il Geom. allo stesso modo, CP_1
sarebbe inidoneo allo scopo il doc. 8 richiamato in sentenza, in quanto scambio di messaggi tra le parti privo di data certa e comunque non riferito specificamente ai difetti fatti valere in giudizio da parte attrice. In ogni caso il doc. 8 sarebbe ormai inammissibile nell'ambito del processo in quanto non riprodotto in appello insieme a tutto il fascicolo di parte del primo grado.
11. Così brevemente riassunti i motivi di appello proposti dalle parti, ritiene la Corte che occorra preliminarmente esaminare quello incidentale.
Con riferimento all'inammissibilità dei documenti allegati in primo grado e non riprodotti in grado appello, la Corte ritiene che i documenti allegati telematicamente nel giudizio di primo grado, e costituenti un tutt'uno con il fascicolo d'ufficio, devono considerarsi parte del processo anche se la parte si limiti, come nel caso di specie, a chiederne l'acquisizione senza provvedere ad un nuovo deposito. In questo senso si è espressa la Suprema Corte con la sentenza del 01.02.2024 n. 3005 che ha stabilito: “Gli atti di parte del fascicolo telematico in primo grado risultano definitivamente acquisiti al fascicolo d'ufficio e devono essere presi in esame dal giudice del gravame anche nell'ipotesi in cui la parte non provveda a depositarli nuovamente”. pagina 5 di 10 12. La decisione della Suprema Corte si pone in continuità con la decisione delle Sezioni
Unite n. 4835/2023 che in argomento ha stabilito: “Il principio di non dispersione o di acquisizione della prova che opera sia per i documenti prodotti con modalità telematiche e che in formato cartaceo, implica che il fatto storico in essi rappresentato si deve considerare dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e dispiegando un'efficacia che non si esaurisce all'interno del singolo grado del giudizio, né può essere condizionato dalle successive opzioni difensive della parte che li abbia prodotti.
Pertanto, il giudice in appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto nel giudizio di primo grado qualora la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi attraverso il richiamo di domande ed eccezioni, trascurate dal giudice di primo grado”.
L'eccezione di inammissibilità dei documenti prodotti dall'odierna appellante in primo grado deve quindi essere rigettata.
13. Anche l'eccezione di decadenza della denuncia dei vizi è infondata in quanto, come correttamente evidenziato dal Tribunale, dal doc. 8 prodotto dall'appellante che riproduce tutto lo scambio di messaggi whatsapp tra le parti, si deduce chiaramente che già alla data del 15.04.18 la sig.ra aveva manifestato la propria insoddisfazione per i lavori Pt_1
eseguiti non a regola d'arte, inviando varie foto a corredo delle proprie lamentele.
Successivamente l'appellante ha formalizzato la propria denuncia tramite il proprio legale in data 05.07.2018, e non vale ad inficiarne la sua validità la circostanza che la comunicazione pec sia stata inviata allo studio Archè di TI GI e , dovendo a tale Controparte_1
riguardo considerare che l'elenco dei lavori da eseguire è stato redatto e siglato dall'appellato proprio su carta intestata dello studio Archè, che evidentemente deve ritenersi legittimato anche a ricevere la denuncia dei vizi.
Considerato, inoltre, che la presente causa è stata iscritta al ruolo il 04.06.2019 è evidente che anche l'eccezione di prescrizione è infondata.
14. In ordine poi alla pretesa accettazione dell'opera da parte della sig.ra al Pt_1
momento del rogito notarile, deve ritenersi che la clausola di stile inserita nel contratto non manifesti una reale volontà dell'acquirente di accettare l'opera nello stato di fatto in cui si trovava, considerato che alla data del rogito, pacificamente, i lavori non erano stati completamente ultimati e alcuni difetti si sono manifestati solo in un momento successivo pagina 6 di 10 (es. macchie di umidità). Oltre alla clausola di stile, non risulta in atti alcuna altra manifestazione di volontà da parte dell'odierna appellante che porti a far ritenere che la stessa abbia voluto rinunciare alla garanzia nei confronti del venditore-appaltatore.
15. Passando all'esame dell'appello principale deve rilevarsi, innanzitutto, che la CTU è stata redatta nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e che il consulente del Tribunale, con l'accordo delle parti, ha redatto la propria relazione proprio seguendo la consulenza di parte dell'appellante e riscontrando, voce per voce, tutti i difetti ivi elencati.
Il CTU ha inoltre allegato al proprio elaborato le osservazioni del consulente di parte attrice, di cui ha dimostrato di aver avuto piena cognizione, rispondendo al punto e) (pag. 10) su alcuni rilievi critici mossi dallo stesso e motivando inoltre, per ogni difetto, i motivi del dissenso rispetto alla perizia di parte.
16. Anche la Corte ritiene corrette le conclusioni della CTU, ad eccezione di ciò che concerne il “ripristino perdita d'acqua” nel bagno principale (Voce 3.b CTP) e il “ripristino perdita e riparazione danni” (Voce 5.a CTP) nella parete della cameretta in corrispondenza del bagno, in quanto non è condivisibile quanto dichiarato dal CTU in merito al fatto che la tempestiva siliconatura del box doccia, con una minima spesa, avrebbe evitato l'insorgere del danno più grave alle pareti, essendo invece verosimile quanto affermato dall'appellante,
e cioè che il vizio relativo alla non perfetta sigillatura sia stato rilevato proprio a seguito dell'insorgere delle macchie di umidità alle pareti.
All'importo già riconosciuto dal Tribunale dovranno quindi essere aggiunti gli importi di €
200,00 e di € 2.500,00 considerando che la stima del CTP per i difetti riconosciuti è in linea con quella effettuata dal CTU e che nei prezzi indicati deve ritenersi compresa anche la spesa della manodopera che infatti né il perito dell'appellante, né il consulente dell'ufficio, hanno quantificato a parte.
17. Per ciò che riguarda la doglianza relativa al mancato riconoscimento del danno da ritardo nell'ultimazione dei lavori, la Corte rileva che nel preliminare non era previsto alcun termine essenziale, né il pagamento di alcuna penale per il ritardo, e che la sig.ra ha Pt_1
avuto la disponibilità dell'immobile nel termine concordato, dove si è trasferita con i propri arredi, né la stessa ha comunque dimostrato di aver subito danni a causa del protrarsi di pagina 7 di 10 qualche opera di finitura, considerato il fatto che non è contestato che l'immobile al momento del rogito fosse completamente abitabile.
18. Anche l'ulteriore motivo di appello è infondato.
I costi per il ripristino dei vizi sono stati quantificati in causa dal CTU e l'abbattimento del valore dell'immobile del 10%, come richiesto dall'appellante, costituirebbe una duplicazione non dovuta e soprattutto non riconosciuta nel suo ammontare.
Per ciò che riguarda il ribaltamento delle prese elettriche e del televisore nella camera da letto non risulta provato che questa differente realizzazione degli impianti abbia comportato un deprezzamento dell'immobile e, soprattutto, appare quantomeno singolare che la sig.ra
, che più volte ha avuto accesso al cantiere (cfr. doc.8), non abbia mai rilevato tale Pt_1
vizio apparente chiedendo al geometra di porvi rimedio quando i lavori erano ancora in corso. Invero, di tale difformità non se ne fa mai cenno, né nei messaggi Whatsapp, né nella formale denuncia dei difetti inviata dal legale della sig.ra , dovendosi pertanto Pt_1
ritenere che la committente avesse cambiato idea al riguardo o che in ogni caso la modifica della posizione delle prese rispetto all'accordo originario non fosse considerata difformità tale da comportare un deprezzamento dell'immobile.
19. L'appello principale deve quindi essere accolto nei limiti sopra esaminati, e oltre all'importo di € 3.970,00 già riconosciuto nella sentenza di primo grado deve essere riconosciuto all'appellante anche quello di € 2.700,00, per un totale di € 6.670,00 complessivamente dovuto a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal giorno dell'introduzione della presente causa.
Nessuna ulteriore voce di danno spetta all'odierna appellante per le ragioni sopra esposte.
20. Le spese dei due gradi di giudizio vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri minimi forensi tenuto conto della bassa complessità della causa e, stante il complessivo esito della vicenda che ha visto una reciproca parziale soccombenza delle parti e l'accoglimento in misura assai ridotta della domanda attrice, le stesse devono essere poste a carico del in favore dell'appellante nella misura di 2/3, con compensazione del CP_1
residuo 1/3 tra le parti.
pagina 8 di 10 Nella stessa misura devono essere poste a carico dell'appellato le spese di CTU come liquidate in primo grado;
le spese di mediazione sostenute da parte attrice, liquidate per l'intero in € 48,80 per spese vive ed € 860,00 per compensi oltre accessori di legge;
le spese di CTP di parte attrice che, tenuto conto della fattura del ctp n. 24/21 e del Persona_1
pro forma n. 17/22 del 23.06.2022 (doc.16), si ritiene equo liquidare per l'intero in complessivi € 2.000,00 comprensivi di accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'appello principale condanna al pagamento Controparte_1
in favore di della maggior somma di € 6.670,00 oltre rivalutazione Parte_1
monetaria e interessi dalla data della domanda;
- rigetta l'appello incidentale;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite di Controparte_1 Parte_1
entrambi i gradi del giudizio nella misura di 2/3 che liquida per l'intero, quanto al procedimento di mediazione in € 48,80 per spese vive ed € 860,00 per compensi oltre accessori di legge;
quanto al primo grado in € 2.738,00 per compensi, oltre anticipazioni, spese generali, IVA e CPA come per legge;
quanto al grado di appello in € 1.984,00 per compensi, oltre anticipazioni, spese generali, IVA e CPA come per legge;
compensa tra le parti il residuo 1/3;
- pone le spese di CTU nella stessa misura a carico di . Controparte_1
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n.
115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) a carico dell'appellato incidentale.
Così deciso in Bologna, il 23.06.2025 pagina 9 di 10 Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
Il Presidente dott. Manuela Velotti
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