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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/03/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6238/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6238/2013 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
promossa da
(C.F. ) Pt_1 P.IVA_1
elettivamente domicil. in LUNGOMARE STARITA N. 6 70132 BARI;
rappres. e dif. dall'Avv. TROTTA EDVIGE (C.F. ) C.F._1
OPPONENTE
contro
1 C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domicil. in VIA MANZONI N. 15 70122 BARI;
rappres. e dif. dagli
Avv.ti GAROFALO ADRIANO (C.F. e DI MAURO C.F._2
MICHELANGELO (C.F. C.F._3
OPPOSTA
All'udienza del 21.1.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione, notificato in data 29.5.2013, la ha proposto Pt_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 657/2013, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Bari in data 19.3.2013 (e notificato in data 19.4.2013), con il quale, ad istanza della le era stato ingiunto il pagamento della Controparte_1
somma di € 739.236,39 (oltre a interessi e spese di procedura), in ragione di fatture del 2008, 2009 e 2010 emesse per le rette dovute per prestazioni di assistenza per pazienti psichiatrici o portatori di handicap rese in favore di pazienti disabili inseriti dal DSM della . Pt_1
A fondamento dell'opposizione, l'opponente ha dedotto che:
- con note prot. n. 71679/UOR 11 del 15.4.2009 e prot. n. 73593/11 del 16.4.2009, il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale della aveva rappresentato Pt_1
alla Direzione aziendale la non perfetta aderenza dei comportamenti della
[...]
alla normativa vigente ed agli ultimi regolamenti regionali Controparte_1
2 disciplinanti il settore della disabilità, evidenziando l'errata quantificazione degli oneri a carico dell'Ente sanitario, con riferimento sia alla quota parte della retta giornaliera che a quella del trasporto;
- con nota prot. n. 79181/1 del 27.4.2009, la Direzione aziendale aveva preso atto di quanto rappresentato dal Direttore del servizio, sottolineando l'obbligo di conformarsi alle quote determinate dal Piano Sanitario Regionale, già specificatamente ribadito nella direttiva aziendale prot. n. 211386/UOR/1 del
10.11.2008;
- in particolare, era necessario adeguarsi a quanto stabilito dal DPCM 14.2.2001 nonché a quanto disposto dal Piano Regionale di Salute 2008-2010, L.R. Puglia
19.9.2008 n. 23 che per i centri diurni di cui all'art. 60 del Regolamento Regionale
n. 4/2007 prevedevano una quota di compartecipazione a carico del Servizio
Sanitario regionale pari al 50% in ordine alle rette giornaliere e del 40% per la retta relativa al trasporto (essendo, pertanto, l'erogazione del 100% della retta da parte Parte della illegittima, in quanto priva di riscontro nella normativa di settore);
- con disposizione aziendale prot. n. 121558/UOR/11 del 30.6.2009 le nuove quote di compartecipazione finanziaria della spesa per la disabilità fissate, secondo legge, dalla erano state portate a conoscenza dei Comuni interessati nonché dei Pt_1
responsabili dei centri diurni interessati, ivi compresa la società opposta;
- le nuove determinazioni aziendali avevano trovato riscontro nelle disposizioni in materia dettate dalla Regione Puglia con disposizione prot. n. 42/01164/SP del
24.7.2009, in quanto con la stessa le erano state invitate ad Controparte_2
“assicurare le prestazioni agli utenti già presi in carico con le stesse modalità che venivano utilizzate fino al settembre 2008” ma non anche disposizioni di legge medio tempore intervenute >>, con la conseguenza che le
3 stesse modalità riguardavano l'erogazione delle prestazioni e non le modalità di pagamento;
- il DPCM del 2001, in combinato disposto con la normativa regionale di riferimento, aveva individuato più soggetti tenuti al pagamento delle quote socio- Parte sanitarie: l l'utente e/o la famiglia, il Comune in caso di incapacità reddituale del singolo;
- la non solo aveva richiesto all di Controparte_1 Parte_2
partecipare alla spesa oltre le percentuali fissate dalla normativa di riferimento, ma non aveva fornito prova dell'impossibilità economica di anticipazione e/o integrazione da parte delle famiglie, atteso che non vi era prova di richieste inoltrate dalla società opposta alle famiglie, né dell'incapacità reddituale di queste e/o dei singoli utenti, dalla quale potrebbe derivare un vulnus alla salute dell'utente stesso.
Parte opponente ha concluso chiedendo, in via preliminare, previo accertamento dell'insussistenza dei presupposti ex art. 642 c.p.c. e ricorrendo i gravi motivi, di disporre la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
657/2013; nel merito, di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di giudizio, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 8.10.2013, si è costituita in giudizio la , chiedendo, in via preliminare, il rigetto Controparte_1
dell'avversa richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed, in subordine, la concessione della stessa;
nel merito, di rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 657/2013; di
<
c.p.c., in quanto contenuta esclusivamente nelle conclusioni dell'atto, senza che sia
4 stata operata nessuna argomentazione a sostegno della stessa;
con vittoria di spese del presente giudizio >>.
A fondamento delle proprie pretese, l'opposta ha dedotto che:
- essa di Bitritto è un “Centro Diurno socio educativo e Controparte_1
riabilitativo” operante in Puglia, ai sensi dell'art. 60 del Reg. Reg. 18.1.2007 n. 4, che eroga prestazioni di assistenza per pazienti psichiatrici adulti o portatori di handicap, inviati dal Dipartimento della Salute Mentale della sino al Pt_1
31.12.2008 e, successivamente, dal singolo Distretto di appartenenza, articolazione della stessa;
Parte_2
- la , nonostante avesse inviato i pazienti all Pt_1 Controparte_1
aveva omesso di effettuare il pagamento di alcune fatture per l'anno 2008 ed aveva effettuato il pagamento parziale di altre per gli anni 2009 e 2010;
- per tale ragione, con ricorso del 6.2.2013, la aveva chiesto Controparte_1
Parte al Tribunale di Bari di ingiungere alla il pagamento della complessiva somma di € 738.236,39, così come risultante dall'omesso e/o parziale pagamento delle fatture nn. 83 e 137 del 2008, nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 25, 26,
60, 61, 62, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 86 e 87 del 2009 e nn.
1, 2, 5, 6, 7, 8, 23, 25, 26, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 64, 65, 84, 85, 88, 89, 90, 91,
92, 93, 96, 128, 129, 130, 134, 136, 138, 141, 145, 146 e 165 del 2010;
- con decreto n. 657/2013, emesso in forma immediatamente esecutiva, il Tribunale di Bari aveva ingiunto alla il pagamento della somma di € 738.236,39, Pt_1
oltre a interessi ex d.lgs. 231/2002 e spese di procedura;
- per gli stessi pazienti di cui alle fatture azionate, in passato, la aveva Parte
provveduto all'integrale pagamento delle rette e dei costi di trasporto per gli anni
5 2002-2008, nella vigenza del DPCM del 29.11.2001 di definizione dei livelli di assistenza;
- all'art. 4, comma 1, del DPCM del 14.2.2001 era prevista una regolamentazione della materia, tra cui anche la determinazione dei criteri di finanziamento, tenendo conto di un'apposita tabella allegata, prevedente che per dette prestazioni la spesa Parte a carico della potesse essere del 50%, dovendosi però prioritariamente definire i criteri di ripartizione del rimanente 50% al fine di fissare quanto dei costi fosse a carico dell'utente e del Comune;
- tale preventiva determinazione dei criteri di ripartizione tra , Controparte_2
Amministrazioni Comunali ed utenti, con riferimento agli anni di cui si tratta, non era stata effettuata dalla Regione, né vi era alcun atto che vedeva impegnata l'opposta verso altra amministrazione diversa dalla;
pertanto, in difetto di Pt_1
detta regolamentazione, da determinarsi a cura della Regione, l'unitarietà del Parte rapporto con la struttura erogatrice era rimasta in capo alla (la compartecipazione degli assistiti e dell'ambito territoriale non era stata prevista in via automatica, ma solo a seguito di procedura di determinazione da parte degli ambiti territoriali e di regolamenti dagli stessi adottati);
- anche nel Piano Regionale di Salute 2008-2010, approvato con L.R. n. 23/2008 era stata prevista una fase di concertazione e definizione a livello regionale, mai esperita;
- con nota del 27.2.2010 prot. n. 37597, la Direzione Socio Sanitaria della Pt_1
aveva comunicato all'opposta la volontà di garantire, anche per l'anno 2010, in attesa del completamento della fase transitoria, la continuità assistenziale prestata, tra gli altri, agli ospiti della struttura;
6 - con circolare prot. n. 42/01164/SP del 24.7.2009 l'Assessore regionale alla sanità, preso atto dell'irretroattività della normativa di riferimento per i pazienti già residenti, aveva chiarito che “in tutti i casi in cui è chiamato in causa l'utente, ovvero il Comune, è necessario che le modalità di presa in carico siano note ex ante per tutti i soggetti interessati;
non è possibile comunicare un anno dopo la presa in carico l'obbligo di rimborsare una parte della spesa già sostenuta, perché questo determinerebbe per i Comuni la fattispecie di debiti senza la copertura di bilancio”; con la stessa erano state invitate le ad “assicurare le Controparte_2
prestazioni agli utenti già presi in carico con le stesse modalità che venivano Parte utilizzate fino al settembre 2008” e, cioè, con spesa a totale carico delle
- con la direttiva del Direttore Generale della , prot. n. 211386/UOR/1 del Pt_1
Parte 10.11.2008, era stato stabilito che “dal 1° gennaio 2009 l manterrà
l'assistenza ai soggetti disabili assistiti negli attuali centri diurni attivi nelle residenze protette gestite attualmente dal DSM. Tale assistenza, con l'attuale copertura finanziaria, deve essere intesa ad esaurimento per i soggetti ospitati”;
- il Comune di Bari, dal quale proveniva una rilevante parte degli assistiti, in esito alle comunicazioni della , richiedenti l'intervento comunale, rifiutando il Pt_1
pagamento del 50% dei costi di assistenza e del 40% di quelli di trasporto, aveva inviato la nota del 29.7.2009, prot. n. 191958, precisando che “qualsiasi richiesta, da parte della al Comune di Bari, di compartecipazione alle spese per il Pt_1
Parte pagamento di rette per persone disabili inserite dalla in centri diurni, in assenza di uno specifico protocollo d'intesa e soprattutto in mancanza della preventiva autorizzazione e del relativo impegno di spesa da parte del Comune, non potrà essere accolta”.
7 L'opposta ha concluso evidenziando che, con riferimento alle prestazioni oggetto di giudizio riguardanti i pazienti avviati sino al giugno 2009, non è mai esistito Parte Parte nessun accordo tra e famiglie o tra e Comuni atto a ripartire le spese Parte sempre sostenute dall e poste a suo carico per effetto dei suoi compiti istituzionali e di avere, pertanto, fatto pieno e legittimo affidamento sulla Direttiva del Direttore Generale della , prot. n. 211386/UOR/1 del 10.11.2008. Pt_1
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disposta ed espletata CTU tecnica a cura dell'Ing. Per_1
la causa è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del 21.1.2025,
[...]
fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dato atto della rinuncia da parte della Controparte_1
a una parte della somma ingiunta e, precisamente, al pagamento delle fatture relative ai pazienti (€ 5.114,79) e (€ Parte_3 Persona_2
945,50).
La società opposta ha chiesto dichiararsi, conformemente a quanto ritenuto dal ctu, che la somma effettivamente dovuta in applicazione della normativa vigente dalla
ASL Bari alla , per le fatture azionate in sede monitoria, è Controparte_1
pari a € 732.176,10, corrispondente alla differenza tra l'importo richiesto (ed ingiunto) di € 738.236,39, oltre agli interessi ai sensi del D.lgs. n. 231/02, e le suddette somme, ritenute, dalla stessa opposta, non dovute per i pazienti e . Parte_3 Per_2
8 Alla luce di quanto sopra, il decreto ingiuntivo emesso per il superiore importo va in ogni caso revocato pur se la somma di € 732.176,10 è dovuta.
Va poi dato atto che, in virtù della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la Asl Bari ha corrisposto in corso di causa la somma di € 703.509,93 alla società opposta che ha, altresì, ottenuto in via esecutiva, a mezzo di ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione del 18.01.18, il pagamento della somma di € 209.144,40 a titolo di interessi maturati e spese come da precetto notificato il
17/02/2017.
È noto, in proposito, che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ogni pagamento, anche parziale, intervenuto nel corso del relativo giudizio impone la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato (cfr. Cass. n. 10229 del
15/07/2002).
Ciò premesso, si osserva che, a parte la somma pacificamente non dovuta dalla pari ad € 6.060,29 (€ 5.114,79 + € 945,50), l'opposizione Parte_2
proposta dall'Asl Bari è infondata e va rigettata.
Ricapitolando, si osserva che la ha ottenuto che venisse Controparte_1
ingiunto alla di pagarle la somma di € 738.236,39, quale corrispettivo per Pt_1
l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale e semiresidenziale in favore dei pazienti psichiatrici adulti o portatori di handicap, alla stessa inviati dal
Dipartimento di Salute Mentale (DSM) della ASL Bari sino al 31.12.08 e, successivamente, dai Distretti di appartenenza. Il credito dedotto si fonda su fatture emesse a partire dal 09.07.2008 (fattura n. 83/2008) sino al 31.12.2010 (fattura n.
165/2010).
9 L si è opposta sostenendo che di non essere tenuta a pagare il Parte_2
100% dell'importo delle fatture in quanto era “necessario adeguarsi a quanto stabilito dal DPCM 14.02.01 nonché, più specificatamente, a quanto disposto dal
Piano Regionale della Salute 2008-2010, L.R.Puglia 19.09.08, n. 23, che per i
Centri Diurni di cui all'art. 60 del Regolamento Regionale n. 4/07 prevede una quota di compartecipazione a carico del Servizio Sanitario regionale pari al 50% in ordine alle rette giornaliere e del 40% della retta relativa al trasporto”.
Ha, altresì, dedotto che il DPCM del 2001, in combinato disposto con la normativa regionale di riferimento, individua più soggetti tenuti al pagamento delle quote Parte socio – sanitarie: la l'utente e/o la famiglia, il Comune in caso di incapacità
reddituale del singolo.
L'assunto non è condivisibile.
Premesso che non vi è alcuna contestazione in ordine alla sussistenza del rapporto obbligatorio tra le parti in causa nonchè alla regolarità delle esecuzione delle prestazioni da parte della società opposta, si osserva che il nominato ctu, Ing.
, ha correttamente ricostruito il quadro normativo nella propria Persona_1
relazione tecnica alla quale si rinvia.
L'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 502/1992, recita che “Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma
3 e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal
Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità
10 delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse”.
I Livelli Essenziali di Assistenza (c.d. LEA) sono stati individuati nella Conferenza
Stato Regioni del 22.11.01 e definiti con il DPCM del 29.11.01 (in G.U. 9 febbraio
2002, n. 33); tra essi rientra l'assistenza socio sanitaria e riabilitativa in favore di disabili con deficit cognitivi e motori necessitanti di regime di assistenza semi residenziale.
Nelle more, con DPCM del 14 febbraio 2001 (in G.U. 6 giugno 2001, n. 129) si è previsto, all'art.4, comma 1 che “La regione nell'ambito della programmazione degli interventi socio-sanitari determina gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione delle prestazioni socio-sanitarie, ivi compresi i criteri di finanziamento, tenendo conto di quanto espresso nella tabella allegata. A tal fine si avvale del concerto della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio- sanitaria regionale di cui all'art. 2, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 502 del
1992, e successive modifiche e integrazioni, o di altri organismi consultivi equivalenti previsti dalla legislazione regionale”.
La suddetta normativa demanda alle Regioni l'adozione dei criteri per il finanziamento delle prestazioni socio-sanitarie rientranti nei L.E.A.
La Regione Puglia, con il Regolamento Regionale n. 4/07 ha previsto, all'art. 6, che l'ambito territoriale debba concorrere “alla spesa della retta per il ricovero in strutture residenziali, ovvero per la frequenza di strutture a ciclo diurno, al netto della quota determinata dalla indennità di accompagnamento di cui il soggetto interessato è titolare” (comma 5), in base ad una procedura di determinazione
(comma 6) ed in base ad un “regolamento per la definizione delle modalità per
11 l'accesso e la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e delle prestazioni con le modalità ed i limiti di cui ai precedenti commi” (comma 7).
Con Legge Regionale n. 23/2008 (Piano Regionale di Salute 2008-2010 – in BURP
26.09.08, n. 150) è stato previsto (al punto n.
3.2.3 del Piano allegato alla Legge) che fosse compito della Regione definire le procedure per garantire la presa in Parte carico dei pazienti affinchè le e i Comuni prevedessero le rispettive quote di spesa.
Le norme innanzi indicate, quindi, rimettevano ad una fase di programmazione e di successivo accordo tra le parti interessate, l'individuazione delle quote da porre a carico del SSR, dei Comuni e delle parti stesse.
Come evidenziato dal ctu, tale valutazione e definizione concordata delle quote non Parte risulta effettuata, tanto che sino al 2008 è pacifico tra le parti che la ha rimborsato il 100% della spesa per le prestazioni di assistenza residenziale o a ciclo diurno.
Del resto, nella nota della Regione Puglia prot. n. 42/01164/SP del 24.07.09 si legge che:
- “In tutti i casi in cui è chiamato in causa l'utente, ovvero il Comune, è necessario tuttavia che le modalità di presa in carico siano note ex ante per tutti i soggetti interessati e che, per la quota sociale, il Comune, dopo aver partecipato alla valutazione multidimensionale ed aver condiviso la risposta da dare ad una certa situazione di fragilità, possa fare la valutazione ISEE dell'utente ed eventualmente assumente l'impegno per la copertura finanziaria della quota sociale per la quale interviene il Comune invece della famiglia.
12 Non è possibile, anche soltanto per le norme contabili dei Comuni, comunicare un anno dopo dalla presa in carico, l'obbligo di intervenire per rimborsare una parte della spesa già sostenuta, perché questo determinerebbe per i Comuni la fattispecie di debiti senza la copertura di bilancio”
- “Essendo prioritaria la continuità delle prestazioni e riconoscendo il rischio reale che ogni decisione diversa possa gravemente danneggiare le singole famiglie e i singoli utenti nella impossibilità per i Comuni di intervenire retroattivamente e nelle more della approvazione dei PAL e della delibera sul sistema tariffario di riferimento, si invitano le Direzioni Generali ad assicurare le prestazioni agli utenti già presi in carico, con le stesse modalità che venivano utilizzate fino al settembre 2008”.
La Regione Puglia, con la citata circolare del 2009, dà, pertanto, atto dell'assenza di regolamentazione e stabilisce che, anche per il futuro, si debba proseguire con le stesse modalità utilizzate sino a settembre 2008; modalità che non posso che essere anche quelle relative ai criteri di finanziamento, diversamente da quanto sostenuto dall opponente. Pt_2
Questo Tribunale, con la sentenza n. 4029 del 27 novembre 2013, ha condivisibilmente ritenuto che “a partire dall'anno 2002, per non venir meno Parte all'obbligo di assistenza nei confronti della suddetta categoria di cittadini, le sino all'emanazione ed attuazione delle norme regionali, alla approvazione dei
Piani Sociali di Zona dei Comuni con il relativo finanziamento ed alla sottoscrizione di nuovi accordi tra i soggetti interessati, hanno sostenuto per intero
l'onere del pagamento della retta ai Centri diurni convenzionati.
Tale impegno, in attesa del perfezionamento della disciplina sopra delineata è stato ribadito dalla Regione Puglia con la nota prot. 42/01164/SP del 24.07.09…
13 In definitiva l'obbligo dell'opponente di pagare le somme di cui al decreto ingiuntivo deve ritenersi sussistente alla stregua delle seguenti considerazioni:
- i privati e/o i singoli Comuni, non possono essere chiamati a corrispondere Parte somme (la c.d. quota socioassistenziale) in assenza di un accordo con la che definisse il periodo pregresso;
- in mancanza di una espressa e chiara regolamentazione della materia mediante
l'approvazione dei Piani di Attività socio assistenziale Locale (PAL) realizzati Parte d'intesa tra i Distretti socio Sanitari delle e dei Comuni sussiste l'obbligo della di corrispondere per i vecchi inserimenti i crediti pregressi e Pt_1
maturati dagli enti gestori, a fronte delle prestazioni erogate sulla base degli impegni già assunti precedentemente a mezzo dei singoli inserimenti”.
Può, quindi, concludersi che in assenza dell'adozione di protocolli di intesa tra Parte Parte Comuni, e/o privati, la continuerà ad essere obbligata a pagare alle strutture le prestazioni rese in favore degli utenti presi in carico sino a fine luglio
2009 (“sbarramento” temporale indicato dalla Regione nella circolare del 24 luglio
2009) con le stesse modalità che venivano utilizzate sino al settembre 2008 e, quindi, in misura integrale.
Alla luce di quanto sopra, la somma dovuta dalla ASL Bari alla società
[...]
di Bitritto, così come verificato dal ctu, è di € 732.176,10 a fronte di CP_1
una somma ingiunta di € 738.236,39.
Stante l'intervenuto pagamento in corso di causa, la va condannata a pagare Pt_1
alla società opposta la residua somma di € 28.666,17, oltre agli interessi di mora
(ex D.lgs. n.231/02) dalla data sino alla quale sono stati calcolati gli interessi già
14 corrisposti in virtù dell'ordinanza di assegnazione del 18.01.18 sul totale dovuto sino al saldo.
3) SPESE PROCESSUALI
Le spese, anche della fase monitoria, seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da €
520.000,01 a € 1.000.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 2017/23318).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
revoca il decreto ingiuntivo n. 657/2013;
dichiara dovuto alla il pagamento delle fatture poste a base Controparte_1
del decreto ingiuntivo suddetto – con esclusione delle fatture relative ai pazienti
(€ 5.114,79) e (€ 945,50) – nella misura di Parte_3 Persona_2
€ 732.176,10, oltre agli interessi ai sensi del D.lgs. n. 231/02; dà atto dell'intervenuto pagamento in corso di causa da parte della in favore Pt_1
della della somma di € 703.509,93, oltre agli interessi di Controparte_1
mora di cui all'ordinanza di assegnazione del 18.01.18; condanna la a pagare alla la residua somma di € Pt_1 Controparte_1
28.666,17, oltre agli accessori indicati in narrativa;
condanna, altresì, la a rimborsare alla le spese di Pt_1 Controparte_1
lite che liquida, per la fase monitoria, come richiesto, in Euro 2.400,00 e, per la
15 fase di cognizione, in € 29.193,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Così deciso il 19 marzo 2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
16