Ordinanza collegiale 26 ottobre 2020
Ordinanza collegiale 10 dicembre 2020
Ordinanza cautelare 15 febbraio 2021
Ordinanza collegiale 16 ottobre 2024
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 05/06/2025, n. 10953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10953 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 10953/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06970/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6970 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SI RI, rappresentato e difeso dall’avvocato Daniele Granara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso V. Emanuele II n. 154/3;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
NN NI, FI AT, AN Scancella, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-degli sconosciuti verbali con i quali la Commissione esaminatrice ha provveduto a rideterminare in autotutela le valutazioni precedentemente assegnate ai candidati;
-del provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - I Reparto - SM - Ufficio Personale Marescialli, n. 900006-126/A13-3, del 12 agosto 2020, avente ad oggetto “1° corso superiore di qualificazione (2018-2019) per l’accesso al ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri. Annullamento autorizzazione a fregiarsi del titolo di Maresciallo”, notificato in data 24.08.2020;
-della sconosciuta lettera n. 118/22-1 del 5 maggio 2020 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
-dello sconosciuto Decreto dirigenziale n. VDG EI/2020/323 del 16 giugno 2020, attributivo della “delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri, tra cui i decreti di approvazione e di modifica delle graduatorie di merito”; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente a fregiarsi del grado di Maresciallo del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri ed a svolgere le relative funzioni ed a percepire il relativo trattamento economico; nonché per la condanna delle Amministrazioni intimate:
- ad attribuire al ricorrente il grado di Maresciallo del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri, con il conseguente svolgimento delle relative funzioni e a conferirgli il relativo trattamento economico;
- al risarcimento dei danni patiti e patiendi dell’odierno ricorrente in ragione dei provvedimenti impugnati; e, in difetto per la nomina di un Commissario ad acta che provveda il luogo dell’Amministrazione intimata ad attribuire al ricorrente il grado di Maresciallo del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri, con il conseguente svolgimento delle relative funzioni e a conferirgli il relativo trattamento economico.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 10/3/2021:
per l’annullamento
- degli sconosciuti verbali con i quali la Commissione esaminatrice ha provveduto a rideterminare in autotutela le valutazioni precedentemente assegnate ai candidati;
- del provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – I Reparto – SM – Ufficio Personale Marescialli, n. 900006-126/A13-3, del 12 agosto 2020, avente ad oggetto “1° corso superiore di qualificazione (2018-2019) per l’accesso al ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri. Annullamento autorizzazione a fregiarsi del titolo di Maresciallo”, notificato in data 24.08.2020;
- della sconosciuta lettera n. 118/22-1 del 5 maggio 2020 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
- dello sconosciuto Decreto dirigenziale n. VDG EI/2020/323 del 16 giugno 2020, attributivo della “delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri, tra cui i decreti di approvazione e di modifica delle graduatorie di merito”;
nonché per l’accertamento
del diritto del ricorrente a fregiarsi del grado di Maresciallo del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri ed a svolgere le relative funzioni ed a percepire il relativo trattamento economico; nonché per la condanna delle Amministrazioni intimate:
-ad attribuire al ricorrente il grado di Maresciallo del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri, con il conseguente svolgimento delle relative funzioni e a conferirgli il relativo trattamento economico;
-al risarcimento dei danni patiti e patiendi dall’odierno ricorrente in ragione dei provvedimenti impugnati;
e, in difetto, per la nomina di un Commissario ad acta che provveda il luogo dell’Amministrazione intimata ad attribuire al ricorrente il grado di Maresciallo del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri, con il conseguente svolgimento delle relative funzioni e a conferirgli il relativo trattamento economico.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 9 maggio 2025 il dott. Gabriele La Malfa Ribolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
-con ricorso notificato e depositato l’11 settembre 2020, SI RI, già brigadiere capo dell’Arma dei Carabinieri, chiede l’annullamento dei provvedimenti meglio in epigrafe identificati, compreso il decreto con il quale è stato estromesso dalla graduatoria finale del concorso interno, per titoli, per l’ammissione al 1° corso superiore di qualificazione (2018-2019) di 565 Allievi Marescialli dell’Arma dei Carabinieri, riservato al personale dei ruoli Sovrintendenti;
-detto decreto reca l’annullamento in autotutela e la rettifica in negativo dei punteggi ottenuti, con conseguente perdita della posizione conseguita in graduatoria dopo il superamento del concorso per titoli, delle prove attitudinali e del corso per allievi;
-a seguito del superamento del concorso, il ricorrente è stato dichiarato idoneo alla nomina a maresciallo, ha iniziato a svolgere le relative funzioni a Chiavari (GE) ed è stato autorizzato all’uso del grado di maresciallo del ruolo ispettori a decorrere dal 28 giugno 2019;
-il ricorso si basa sui seguenti motivi di diritto:
(i) “ Violazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. Violazione del principio partecipativo e del contraddittorio procedimentale. Eccesso di potere per mancata valutazione degli interessi privati sacrificati ”;
(ii) “ Violazione dell’art. 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost. Violazione degli artt. 1, 2 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.Violazione del principio del legittimo affidamento. Eccesso di potere per Sviamento. Difetto assoluto di motivazione. Travisamento. Perplessità ”;
(iii) “ Violazione del principio di tutela del legittimo affidamento. Violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost. Eccesso di potere per Sviamento. Perplessità. Difetto assoluto di motivazione ”;
(iv) “ Violazione degli artt. 1, 2, e 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. Violazione del diritto di tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost. Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto e di motivazione. Travisamento. Sviamento. Perplessità ”;
-in estrema sintesi, l’Amministrazione avrebbe violato le garanzie procedimentali, la disciplina dell’autotutela e l’affidamento del ricorrente nel consolidamento della propria posizione professionale e lavorativa, a seguito della conclusione del concorso, non risultando peraltro chiaramente e logicamente esplicitati i motivi della rettifica del punteggio;
-si è costituito l’intimato Ministero della Difesa per chiedere il rigetto del ricorso;
-con motivi aggiunti notificati e depositati il 10 marzo 2021, a seguito del deposito di documentazione in via istruttoria da parte dell’Amministrazione, il ricorrente ha articolato la seguente censura:
“ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 del Bando di concorso, approvato con Decreto Dirigenziale M_D GMIL REG2018 0651041 del 12.11.2018, in relazione alla mancata applicazione dell’All. B al Bando medesimo. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti, d’istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà, illogicità ed irrazionalità manifeste ”;
-ad avviso di parte ricorrente, l’allegato B del Bando di concorso prevedeva l’attribuzione di un punteggio relativamente al “ Servizio prestato presso il Comando/Tenenza/Stazione Carabinieri, Nucleo/Aliquota/Sezione Radiomobile dell’Organizzazione Territoriale nel Ruolo Sovrintendenti ”.
Il titolo per il servizio prestato presso il Nucleo Operativo Radiomobile–Aliquota Operativa era espressamente ricompreso nella formulazione contenuta nell’Allegato dal Bando di concorso, che prevedeva l’attribuzione di un punteggio, nel massimo di tre punti, a coloro che avessero svolto servizio presso un Nucleo Radiomobile o presso un Nucleo Operativo e Radiomobile (N.O.R.M.), non introducendo alcuna distinzione.
Conseguentemente, la sopravvenuta decurtazione del punteggio, per il titolo de quo , in danno al ricorrente è da ritenersi illegittima, in quanto contrastante con il chiaro disposto del bando;
-l’andamento del processo è stato il seguente: dopo due ordinanze collegiali istruttorie, la domanda cautelare è stata rigettata in primo grado; l’appello cautelare è stato invece accolto sul rilievo per cui “ non appaiono effettivamente chiare le modalità attraverso le quali il Ministero ha esercitato il proprio potere di autotutela, mediante rettifica dell’attribuzione dei punteggi assegnati con sistema automatizzato, né in termini di tempistica rispetto all’atto inciso, né in termini di garanzia del procedimento ”. In fase di merito il TAR ha emesso nuova ordinanza autorizzativa della notifica del gravame, nel frattempo integrato per motivi aggiunti, per pubblici proclami;
-all’udienza di merito del 9 maggio 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto che:
-il ricorso è fondato, potendosi fare riferimento al precedente sezionale conforme, di cui alla sentenza 1301/2022 del TAR Lazio, Sez. Prima bis, passata in giudicato;
-la vicenda in fatto e le doglianze esaminate sono le medesime, ragion per cui si fa di seguito testuale riferimento a detta sentenza, per condivisione delle relative motivazioni e argomentazioni così esposte: “ l’Amministrazione ha omesso di comunicare al ricorrente l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/1990, impedendo a quest’ultimo l’esercizio dei propri diritti partecipativi e la produzione delle proprie argomentazioni a difesa, ragionevolmente legate al superamento di tutte le prove concorsuali, le quali, qualora valutate dall’Amministrazione, avrebbero potuto evitare l’emanazione del provvedimento oggi gravato.
Sul punto, secondo consolidata giurisprudenza “Il soggetto nei cui confronti il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo sia destinato a produrre effetti diretti, infatti, non solo deve essere destinatario della comunicazione di avvio del procedimento, ma ha pieno diritto di prendere visione degli atti, e ciò in quanto l’istituto della comunicazione non è configurato quale mero strumento di instaurazione del contraddittorio, ma quale strumento attraverso il quale è garantita una fattiva collaborazione del privato, il quale deve essere messo in condizione di esporre le proprie ragioni a tutela dei propri interessi” (Cons. Stato, Sez. V, 16 giugno 2009, n. 3861).
Inoltre, l’Amministrazione neppure ha osservato il contenuto precettivo di cui all’art. 21-novies della L.241/1990, avendo fatto ricorso all’istituto dell’annullamento d’ufficio in autotutela senza tuttavia minimamente considerare l’interesse e la situazione lavorativa del ricorrente che, da oltre anno, prestava servizio come Maresciallo ed aveva certamente maturato un legittimo e giustificato affidamento circa la piena legittimità della propria condizione curriculare e di servizio.
Sulla recessività, viceversa, degli interessi dei potenziali controinteressati valga quanto poc’anzi osservato al termine del paragrafo che precede.
Quanto, infine, allo stesso interesse dell’Amministrazione che ha adottato il provvedimento impugnato è agevole osservare che, in assenza di argomenti di segno contrario, invero non sviluppati dall’Amministrazione né nella motivazione del provvedimento, né negli scritti difensivi, il Collegio rileva che sembra corrispondere all’interesse pubblico, nella concretezza della vicenda amministrativa in oggetto, la conservazione della posizione e del grado in capo al Maresciallo Leuzzi, avendo la parte pubblica speso risorse e svolto attività al fine della formazione e qualificazione del sottufficiale, con risultati dimostratisi peraltro pienamente efficaci visto il proficuo servizio fornito sul campo dall’ufficiale nel nuovo ruolo ricoperto.
La riformulazione della graduatoria intermedia di ammissione al primo corso superiore di qualificazione per marescialli risulta, in altri termini, non conforme all’interesse pubblico come in concreto evolutosi nella vicenda per cui è causa ed il provvedimento appare piuttosto ispirato all’astratto interesse al ripristino della legalità.
Tuttavia, com’è noto, l’art. 21-nonies della Legge n. 241 del 1990 individua nella illegittimità soltanto uno dei presupposti, necessario ma non sufficiente ai fini del legittimo esercizio del potere di autotutela demolitoria, il quale richiede, altresì, il rispetto di un lasso di tempo ragionevole e non eccessivo rispetto all’adozione del provvedimento da annullare e, soprattutto, la considerazione in concreto degli interessi, coinvolti nel procedimento, dei destinatari, dei controinteressati e dello stesso organo che ha emanato il provvedimento.
Viceversa, negli atti impugnati non si fornisce alcun elemento concreto che dia contezza della valutazione operata rispetto ai diversi interessi coinvolti e, pertanto, stante la doverosità ex lege di tale disamina, l’illegittimità ai sensi dell’art. 21-nonies legge n. 241 del 1990 può dirsi, anch’essa, integrata ” (TAR Lazio, Prima-bis, 1301/2022);
-anche nel caso che occupa, l’Amministrazione ha essenzialmente disposto in autotutela una rettifica dei punteggi in violazione del termine ragionevole previsto dall’art. 21- nonies della L. 241/90, essendo intervenuta la rettifica a una distanza di tempo irragionevole, senza alcuna comparazione dell’interesse del destinatario che ha superato tutte le prove concorsuali e il corso allievi con profitto, per di più esercitando la funzione;
-dirimente è che la rivalutazione dei titoli ha prodotto i suoi effetti nei confronti del ricorrente, con la notifica, in data 24 agosto 2020 dei provvedimenti impugnati, quando l’originaria valutazione dei titoli era stata svolta 20 mesi prima, in data 27 dicembre 2018, con conseguente violazione del termine massimo di 18 mesi ed evidente violazione di un termine ragionevole comunque considerato;
-non conducente a diversa conclusione è quanto sostenuto in giudizio dall’Avvocatura dello Stato, nel senso che l’Amministrazione sarebbe intervenuta doverosamente in autotutela, avendo erroneamente caricato nel sistema di generazione automatizzata dei punteggi anche il codice dell’aliquota operativa, non previsto dal bando, con conseguente indebita attribuzione di un punteggio incrementale a coloro che avessero prestato servizio in tale settore;
-con riferimento ai motivi aggiunti, risulta infatti fondata l’affermazione secondo cui il verbale di predeterminazione dei punteggi non differenzia l’esperienza nell’aliquota radiomobile da quella nell’aliquota operativa, manifestandosi pertanto la fondatezza dei motivi aggiunti quanto all’indebita modifica dei punteggi inizialmente stabili (il titolo è infatti così identificato “ servizio prestato presso il Comando/Tenenza/Stazione Carabinieri, Nucleo/Aliquota/Sezione radiomobile dell’organizzazione territoriale nel ruolo sovrintendenti ”);
-l’Amministrazione non può in altri termini legittimamente effettuare, a concorso terminato e a termine ragionevole decorso, un’operazione di rilettura dei criteri di attribuzione dei punteggi, che abbia in effetti portata innovativa e modificativa rispetto a quanto già ricavabile e ricavato in via letterale e testuale dalla commissione;
-in base a quanto precede il ricorso per come integrato da motivi aggiunti va accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato, con salvezza della posizione acquisita in graduatoria dal ricorrente per effetto dell’esito favorevole dell’intera procedura concorsuale e mantenimento del grado ottenuto all’esito della stessa, con ogni conseguenza;
-la domanda risarcitoria contenuta nel ricorso va invece rigettata, siccome formulata in modo solo generico, in difetto di specifici elementi di allegazione e prova del danno;
-la peculiarità della vicenda e la novità di alcuni dei profili esaminati giustificano la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti, lo accoglie come da motivazione.
Respinge la domanda di risarcimento del danno.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Alessandra Vallefuoco, Referendario
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriele La Malfa Ribolla | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO