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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli
Nord, pubblicata in data il 24/07/2019 e contraddistinta dal n.2213/2019, iscritto al
n.4239/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 10 settembre 2024 e pendente
TRA
p.iva , in persona dell'amministratore unico Parte_1 P.IVA_1
, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata ai sensi Controparte_1
dell'art.83 terzo comma cpc su atto separato, dall'avv. Giovanni Nacca, C.F.
pec: C.F._1 Email_1
-APPELLANTE-
E REPUBBLICA ITALIANA
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Nona Sezione Civile
, C.F. rappresentato e difeso giusta procura a Parte_2 CodiceFiscale_2
margine della comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Giuseppe Gal-
gano, C.F. , pec: CodiceFiscale_3 Email_2
-Appellato-
nonché
in persona del sindaco p.t., C.F. , rappre- Controparte_2 P.IVA_2
sentato e difeso dall'avv. Antonietta Castiello, C.F. in virtù di C.F._4
procura alle liti in calce della comparsa di costituzione e risposta in appello, pec.
[...]
Email_3
-Appellato-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 28.3.2019 Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n.2213/2019 resa dal Tribunale di Napoli Nord
nella causa civile iscritta al n.7261/2016 del R.G. con la quale “il Tribunale definitiva-
mente pronunciando, così provvede, ogni contraria o diversa istanza e deduzione riget-
tata e disattesa: a) Dichiara inammissibile la domanda proposta nei confronti del
[...]
; b) Rigetta la domanda proposta nei confronti di Parte_3 Parte_2
c) Condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di Parte_1
ciascuno dei convenuti delle spese del presente giudizio, che liquida in € 6.715,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 12% sul compenso, IVA e
C.P.A. nelle rispettive misure di legge”.
2. gestiva, all'epoca dei fatti, un impianto di messa a ri- Parte_1
serva di rifiuti recuperabili provenienti dalla raccolta differenziata dei Comuni e promuo-
veva il giudizio nei confronti del e del Responsabile Controparte_2
dell'Area Tecnica del Comune, ing. che le aveva affidato il 05/08/2010, Parte_2
in via d'urgenza, il servizio di conferimento della frazione organica fino al 31/12/2010,
poi prorogato fino a settembre del 2011.
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Il pagava tutte le fatture sino alla fine di giugno del 2011 Controparte_2
comprese, quindi, anche quelle dal gennaio al giugno 2011 oggetto di proroga, non pa-
gando quelle relative all'ultimo periodo di proroga, da luglio a settembre, per un am-
montare complessivo di € 74.267,66. agiva in via monitoria nei con- Parte_1
fronti del ottenendo il D.I. n.520/2011 dal Tribunale di S. Controparte_2
Maria C.V. Sezione Distaccata di Aversa. Il Comune proponeva opposizione, accolta,
eccependo l'inesistenza di un valido rapporto contrattuale.
quindi promuoveva quindi il giudizio in esame nei confronti del fun- Parte_1
zionario, ing. allegato come colui che dava luogo alla spesa e nei riguardi Parte_2
del . Indicava le determine n. 593 e n. 609 del 2010 nonché Controparte_2
la nota 61/2011.
3. L'ing. i costituiva nel giudizio chiedendo, in via preliminare, il rigetto della Pt_2
domanda anche per carenza di indicazioni di qualsiasi fatto rilevante posto a suo carico;
In occasione della prima udienza otteneva chiarimenti dall'attore, in merito alle conte-
stazioni mosse, che in realtà erano connesse alla nota 61/2001, intervenuta in regime di proroga. Il convenuto subito contestava la paternità della nota disconoscendo con la memoria 183 Vi co n. 1 c.p.c. anche la firma apposta.
4. Il ribadiva l'inesistenza di un valido rapporto negoziale corrente con la CP_2
. Parte_1
5. Il Tribunale addiveniva alla decisione impugnata ritenendo non fosse stato for-
nito riscontro della pretesa responsabilità del perché l'attore aveva prodotto, a Pt_2
supporto delle sue pretese, solo le fatture e una nota dell'ufficio Tecnico del Comune
in cui si ordinava, in data 25.01.2011, alla società “di riprendere ad horas il Pt_1
servizio fino a nuove disposizioni”.
6. Con l'appello proponeva all'attenzione della Corte i Parte_1
seguenti motivi a. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 CPC PER
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OMESSA VALUTAZIONE DI DOCUMENTI ED OMESSO ESAME DELLE RICHIESTE
ISTRUTTORIE NONCHÉ ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE perché non rispon-
deva al vero che la domanda si fondava esclusivamente sulla produzione di fatture com-
merciali e su una nota proveniente dall'ufficio tecnico comunale. In atti erano versati i formulari di trasporto dei singoli conferimenti dei rifiuti provenienti da Controparte_2
presso l'impianto della e detti documenti erano stati ignorati dal giu- Parte_1
dice pur essendo analitici nell'indicare il produttore, il trasportatore, l'impianto di desti-
nazione, il mezzo di trasporto, il tipo ed il peso di rifiuto trasportato, il nome dell'autista,
l'ora di partenza e quella di arrivo a destino. I FIR erano predisposti dal e dal CP_2
gestore della raccolta e quindi costituivano prova piena della quantità e qualità del ser-
vizio reso. Il prezzo unitario da applicare alle quantità derivava dalle determine 593 e
609 del 2010 nonché dalla nota 61/2011 che disponeva il prosieguo del servizio. Evi-
denziava come la documentazione non fosse stata contestata. L'ing. ontestava, Pt_2
tardivamente e quindi inutilmente, il valore della nota 61/2011 ma non l'esistenza del documento, prodotto in giudizio anche dallo stesso che Controparte_2
così ne certificava la provenienza dall'ufficio tecnico del e la sua conseguente CP_2
valenza nei confronti della . L'attore aveva anche chiesto, con le note Parte_1
di terzo termine, l'ammissione dell'interrogatorio formale dei convenuti e della prova testimoniale. L'appellante quindi lamentava che il giudice, con l'impugnata sentenza,
aveva ignorato l'esistenza dei formulari di trasporto e le richieste istruttorie tempesti-
vamente avanzate dalla e reiterate nella comparsa conclusionale, Parte_1
così violando gli artt. 115 e 116 cpc.
b. LA SENTENZA IMPUGNATA È ERRATA IN QUANTO FRUTTO DI UN EVI-
DENTE ERRORE LOGICO-GIURIDICO NONCHÉ PER PALESE VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 CPC E DEL PRINCIPIO DI NON
CONTESTAZIONE. Il giudice affermava che l'attore, articolando la prova testimoniale in sede di memorie ex art. 183 co. 6 n. 3 cpc era decaduta perché la prova testimoniale
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andava articolata nella seconda memoria redatta ex art. 183 VI co c.p.c., in quanto volta a fornire il supporto probatorio di un fatto costitutivo della pretesa non concedendo cre-
dito all'assunto dell'attore secondo il quale il capitolo di prova era stato formulato a prova contraria di quanto dedotto dal funzionario e da questi provato documentalmente in sede di memorie secondo termine. Ciò in quanto l'attore era comunque onerato della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata prescindendo dalla produzione del convenuto,
su di lui ricadendo l'onere di fornire la prova del coinvolgimento del ella emana- Pt_2
zione dell'ordine di servizio in esecuzione del quale provvedeva allo smaltimento dei rifiuti. Nei confronti del non v'era quindi prova dei fatti costitutivi della domanda. Pt_2
L'appellante replicava come il giudice non avesse considerato gli effetti del principio di non contestazione e l'omessa motivazione sulle istanze istruttorie articolare con il se-
condo termine 183 cpc.
Evidenziava come con l'atto introduttivo del giudizio l'attore aveva allegato che le pre-
stazioni erano state eseguite in forza di vincolo contrattuale che lega la CP_3
biente al funzionario che aveva dato luogo allo svolgimento del servizio fissandone il corrispettivo e cioè l'ing. responsabile dell'area tecnica del Parte_2 [...]
, convenuto in giudizio ai sensi dell'art. 191 comma 4 Tuel sulla non Controparte_2
contestata circostanza che l'ing. aveva dato luogo al sorgere del rapporto con la Pt_2
affidandole il servizio con la determina 609/2010 e aveva, sempre Parte_1
quale responsabile della raccolta rifiuti di , seguito il servizio sino a Controparte_2
tutto il mese di settembre 2011. Produceva in giudizio la nota n.61/2011 dell'ufficio tec-
nico del oltre l'ulteriore documentazione già indicata, non contestata. Il respon- CP_2
sabile dava luogo alla spesa necessariamente consapevole, per la natura essenziale del servizio, che lo stesso continuava ad essere garantito dalla . Si Parte_1
perfezionava la fattispecie sancita dall'art. 191 Tuel nei confronti del funzionario che rendeva possibile le prestazioni anche a prescindere dall'esistenza di atti formali. Il
convenuto non contestava di essere il responsabile dell'area tecnica e solo nelle note
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redatte in virtù dell'art. 183 VI co. C.p.c. di secondo termine, per l'appellante tardiva-
mente, dichiarava che nel periodo in riferimento non era più responsabile dell'Area Tec-
nica e LL.PP. Sottolineava la chiarezza dell'art. 115 cpc nel precisare che “il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Il giudice avrebbe poi dovuto ammettere il capo di prova articolato dalla CP_3
biente nel terzo termine quale replica alle novità difensive introdotte dal convenuto che era comunque meramente integrativa, formulata per scrupolo difensivo, perché con le note di secondo termine era stata chiesta l'ammissione di interrogatorio formale dei con-
venuti e prova per testi su circostanze che avrebbero chiaramente potuto condurre all'accertamento del fatto che l'ing. indipendentemente dalla circostanza che egli Pt_2
ricoprisse o meno una qualifica dirigenziale, si era sempre occupato della raccolta e smaltimento dei rifiuti ed aveva dato luogo alla spesa verso la . Parte_1
C. L'appellante contestava la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice affer-
mava che dalla lettura dell'atto di citazione non era chiaro il fondamento delle pretese formulate dall'attore ed il convenuto, di conseguenza, non era nelle condizioni di effet-
tuare un rituale disconoscimento della sottoscrizione dell'ordine di servizio del 2011 già
in sede di comparsa di costituzione e che, quando il disconoscimento interveniva, l'at-
tore non formulava istanza di verificazione con la conseguenza di rendere il documento non utilizzabile. L'appellante evidenziava che tra l'atto di citazione e le note con le quali il convenuto operava la tardiva contestazione non c'era stata attività difensiva o preci-
sazione e che la contestazione, in sintesi, era intervenuta sulla scorta degli elementi indicati ab initio.
Il richiamo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo conclusosi con la sentenza dichiarativa dell'inesistenza di un valido rapporto negoziale tra l'ente ed il fornitore, al contrario di quanto sostenuto nella sentenza appellata, non creava confusione avendo la funzione di chiarire la ragione della pretesa azionata. Nelle conclusioni era precisato
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che il convenuto era destinatario della pretesa nella qualità di responsabile dell'area tecnica all'epoca dei fatti, così rendendo chiara la funzione del documento poi oggetto di contestazione.
D CARENZA DI MOTIVAZIONE - ERROR IN IUDICANDO – TRAVISAMENTO - VIO-
LAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO ED IL PRONUN-
CIATO
In merito alla domanda di surroga ex art. 2900 cod. civ. nei confronti del
[...]
, il giudice errava nel giudicare infondata la pretesa ex art. 2041 c.c. in Controparte_2
considerazione del fatto che il privato ha un'azione concorrente nei confronti del funzio-
nario. L'errore derivava dal non aver considerato che non formulava Parte_1
domanda diretta nei confronti del ma soltanto quella surrogatoria esercitando, CP_2
già con l'atto introduttivo di lite, il diritto di rivalsa spettante al funzionario che aveva dato luogo alla spesa, secondo quanto sancito dalla Corte Costituzionale con le sentenze n.
446 del 24 ottobre 1995 e 30 luglio 1997 n.295.
Così l'appellante concludeva: “voglia l'Ecc/ma Corte, respinta ogni contraria istanza,
ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e conseguentemente riformare
la sentenza accogliendo le conclusioni di cui all'atto di citazione e note di primo termine
183 cpc formulate nel giudizio di primo grado, e per l'effetto accertare e dichiarare che
alle prestazioni rese dalla ha dato luogo il responsabile dell Parte_1 [...]
del e che pertanto, ai Parte_4 Controparte_2
sensi dell'art. 191 d.lgs.267/2000 tra l'ing. e la si è Parte_2 Parte_1
instaurato un valido ed efficace rapporto obbligatorio. Per l'effetto voglia l'adita Ecc/ma
Corte condannare l'ing. al pagamento in favore della Parte_2 Parte_1
della somma di € 74.267,66 o dell'altra somma, maggiore e/o minore che risulterà
[...]
di giustizia. Il tutto oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 dalle rese prestazioni (trattandosi di
transazioni commerciali). Per l'effetto, accertato e dichiarato che tutte le prestazioni rese
dalla hanno determinato un arricchimento per il Parte_1 Controparte_2
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Ducenta, condannare il , ai sensi dell'art.2900 codice civile, Controparte_2
al pagamento in favore della della somma di € 74.267,66 oltre Parte_1
interessi e rivalutazione, o dell'altra somma, maggiore e/o minore che sarà ritenuta di
giustizia. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio con
attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario. In via istruttoria, qualora l'Ecc/ma
Corte non dovesse ritenere raggiunta la piena prova della legittimazione passiva
dell'ing. e/o della effettività e quantificazione delle prestazioni rese dalla Parte_2
, voglia ammettere i mezzi istruttori richiesti nel corso del giudizio di Parte_1
primo grado da questa difesa con le note di secondo e terzo termine 183 i cui capi sono
stati trascritti alle pagine 6, 7 e 8 del presente atto, nonché quelli richiesti dalla difesa
del nelle note di secondo termine 183 “. Controparte_2
7. si costituiva nel grado del giudizio eccependone l'infondatezza, Parte_2
sottolineando, in primo luogo, che l'Ente non aveva pagato per il servizio per- Pt_1
ché la pretesa era infondata e, comunque, non accoglibile, poiché non trovava conforto nei doverosi atti e contratti di quella amministrazione. Ribadiva di non aver dato luogo alla spesa e che la domanda attorea era carente di prova sull'an perché la documenta-
zione della quale l'appellante lamentava il mancato esame afferiva al quantum de-
beatur. Opponeva che il convenuto aveva sin dall'inizio opposto la propria assoluta ed integrale estraneità nella vicenda. Rilevava come la citazione in primo grado fosse la-
cunosa e criptica, come eccepito e contestato dalla parte appellata sin dalla comparsa di costituzione, ivi risultando numerosi richiami alla causa già definita col an- CP_2
corchè in nessun passo della citazione fosse indicata segnatamente la effettiva condotta del per cui gli veniva contestata responsabilità. Attribuiva al responsabilità Pt_2 Pt_2
del rinnovo del servizio alla stregua della paternità della nota/“foglio” 61/2011 che non era a lui attribuibile, come il convenuto negava espressamente, assegnandogli respon-
sabilità per il ruolo rivestito dal ome responsabile del Servizio Area Tecnica del Pt_2
Comune di , cosa non vera nel 2011 e, infine, quale coordinatore del Controparte_2
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servizio dell'Area Tecnica. Non appena il difensore della parte attrice, in occasione della prima udienza, esplicitava che aveva ritenuto fondare la pretesa sul richiamato docu-
mento 61/2011, in quella stessa udienza (6 dicembre 2016), la difesa del convenuto contestava la manifesta difformità dalla firma del Il documento, comunque, nep- Pt_2
pure avrebbe giustificato che la proseguisse nelle sue prestazioni perché il Pt_1
irregolare, invalido, nullo ed inefficace per la firma illeggibile, l'assenza di indicazione del funzionario promanante, l'assenza di un numero di protocollo e di qualunque altro crisma formale idoneo ad obbligare l'Ente, con indicazione di un generico Ufficio Tec-
nico quale ufficio promanante. Sottolineava la difformità manifesta della nota de qua rispetto alla precedente;
l'assenza di ogni visto di regolarità contabile e di indicazione della data di pubblicazione, la firma illeggibile ed il segno grafico manifestamente non corrispondente alla firma dell'Ing. Pt_2
L'appellato quindi concludeva:” Perché piaccia all'adìta ecc.ma Corte d'Appello di Na-
poli, accogliere le difese infra al presente atto svolte e, disattesa ogni contrapposta ec-
cezione, deduzione e conclusione, rigettare l'appello, confermando integralmente la
sentenza impugnata. Il tutto con la vittoria delle spese e competenze del grado, mag-
giorate del rimborso delle spese generali 15%, dell'Iva e della Cpa come per legge.”
8. Il eccepiva come in primo grado l'attore avesse Controparte_2
chiesto la declaratoria di sussistenza di un vincolo negoziale con l'ente. Sul punto la sentenza di primo grado era passata in giudicato per mancata impugnazione. Eviden-
ziava l'estraneità del in merito ai primi tre motivi di impugnazione, rivolti solo CP_2
nei confronti dell'ing. , in merito al quarto, inerente l'azione surrogatoria, sottoli- Pt_2
neava come l'ing. non fosse titolare del diritto di ingiustificato arricchimento nei Pt_2
confronti del e che l'azione era comunque inammissibile per carenza del re- CP_2
quisito di sussidiarietà. Concludeva per l'inammissibilità o comunque il rigetto del gra-
vame, con vittoria di spese da distrarsi.
9. Nel corso del gravame l'avvocato del comunicava l'avvenuta CP_2
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cancellazione dall'albo con la conseguenza che la Corte dichiarava l'interruzione del giudizio, successivamente regolarmente riassunto dall'appellante. Per il
[...]
nessuno subentrava. All'udienza del 10.9.2024 la causa era trattenuta Controparte_2
in decisione con concessione dei termini ordinari per il deposito delle difese finali.
L'udienza seguiva il rito della trattazione scritta.
Motivi della decisione
10. La Corte non ritiene la causa sufficientemente istruita in primo grado perché
fondata su supporto documentale come d'altra parte imposto dal rapporto intercorrente con la Pubblica Amministrazione non potendosi concedere rilievo ad eventuali accadi-
menti non sacralizzati dal relativo supporto documentale.
11. Il primo motivo, inerente la mancata valutazione dei documenti attestanti l'ese-
cuzione della prestazione e la tariffa in vigore, è logicamente da esaminarsi successi-
vamente, riguardante la prova dell'entità del presunto credito da affrontarsi successiva-
mente alle questioni inerenti l'esistenza dello stesso. Lo si affronterà solo qualora do-
vesse trovare conferma la pretesa azionata in punto di an debeatur in quanto la docu-
mentazione inerente le tariffe ed i trasporti effettuati, non oggetto di contestazione, ine-
riscono semmai la sola questione della quantificazione del dovuto.
12. Con il giudizio in esame la Corte è chiamata a valutare se la condotta dell'ap-
pellato possa aver perfezionato l'assunzione diretta dell'obbligazione allegata dall'ap-
pellante. Con l'atto introduttivo del giudizio l'attore affermava che le prestazioni erano state eseguite in forza di vincolo contrattuale corrente tra la ed il Parte_1
per il tramite del funzionario che dava luogo allo svolgimento del servizio fis- CP_2
sandone il corrispettivo, l'ing. indicato come responsabile dell'area tecnica Parte_2
del . L'ing. quindi convenuto in giudizio ai sensi Controparte_2 Pt_2
dell'art. 191 comma 4 Tuel in virtù del ruolo allegato dall'attore di responsabile della raccolta rifiuti di che aveva dato luogo al sorgere del rapporto con la Controparte_2
. Affidava il servizio con la determina 609/2010 che seguiva sino a Parte_1
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tutto il mese di settembre 2011.
Gli elementi costitutivi della pretesa azionata erano quindi costituiti dall'aver l'ingegnere effettivamente rivestito il ruolo che l'attore gli assegnava, quello di Responsabile del servizio, di aver, in tale veste, emesso gli atti in virtù dei quali il servizio era reso. Al
era contestato di essere capace, in presenza dei requisiti di legge, di impegnare Pt_2
l'Ente e di rispondere, in caso di loro carenza, in sua vece secondo quanto disposto dall'art. 191 comma 4 Tuel.
La determina 609/2010, a firma dell'ing. he si qualificava Responsabile Gestione Pt_2
dell'Area Tecnica e Lavori Pubblici, affidava “in via temporanea e fino al 31.12.200” ad l'incarico di smaltimento rifiuti. La determina era legittima, non contestata, e in Pt_1
nulla rilevava nel giudizio in esame posto che l'oggetto del contenzioso era riferito al servizio espletato alla sua scadenza o, meglio, al periodo finale della proroga interve-
nuta in mancanza di una convenzione scritta.
La determina 609/2010, quindi, non merita di essere esaminata al contrario della dispo-
sizione successiva, n. 61/2011, che l'attore allegava essere a firma dell'ing. uale Pt_2
responsabile del servizio e questi ultimi due requisiti, la firma del la qualifica del Pt_2
convenuto come Responsabile, costituiscono il prerequisito da rintracciare per poter esaminare gli effetti giuridici conseguenti alla nota. Perché l'atto possa risultare rilevante nel contenzioso deve emergere che provenga dal convenuto e dalla sua potenziale idoneità di impegnare della P.A., non potendosi di certo concedere rilevanza a docu-
menti provenienti da chi non sarebbe in grado, neppure ipoteticamente, di creare un vincolo per il . L'art. 191, comma 4 Tuel menziona che Controparte_2
l'impegno è assunto direttamente dall'amministratore, funzionario o dipendente che con-
sente la fornitura, con ciò evidentemente volendo intendere che l'atto debba provenire da soggetto comunque incardinato nella struttura dell'Ente ed avente un ruolo teorica-
mente capace, in presenza dei requisiti di legge, di costituire il rapporto con il fornitore.
La S.C., con la sentenza n. 5130/2020 sancisce la natura eccezionale della costituzione
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diretta, in virtù di legge, del rapporto negoziale sancito dall'articolo 191 d.lgs. 267/2000
nei confronti dell'amministratore, funzionario o dipendente dell'Ente locale che con-
sente, in violazione delle regole contabili, l'acquisizione di beni o servizi in favore dell'ente pubblico. Dalla natura eccezionale della norma discende la necessaria sua stretta interpretazione.
Ne consegue che il soggetto potenzialmente responsabile in luogo dell'Ente deve es-
sere identificato in colui che era almeno astrattamente titolare del potere di impegnare la P.A. in virtù del potere di rappresentanza, non potendosi ammettere l'idoneità, per l'insorgenza dell'obbligazione diretta, della sola esistenza di un rapporto lavorativo di-
pendente con il Comune insufficiente, ex sé, a potenzialmente impegnare la P.A. e quindi a far sorgere la responsabilità diretta sancita daall'art. 191, comma 4, Tuel che sancisce la responsabilità dell'amministratore che assurga obbligazioni senza tener conto dell'inesistenza del vincolo di spesa che costituisce l'elemento costitutivo per il funzionario.
La responsabilità dell'amministratore è frutto dell'assenza del vincolo di spesa, non della nullità della pattuizione con forma scritta, tanto che la S.C., con la recentissima ordi-
nanza n. 27814 del 2024, precisa che in presenza del vincolo suddetto il fornitore, pur in assenza di un contratto scritto, avrebbe potuto proporre l'azione di ingiustificato arricchimento nei riguardi della P.A.
D'altra parte l'indicazione nella norma del “consentire” lo svolgimento del servizio, quale azione imputata all'amministratore, richiama una responsabilità per condotta anche omissiva che solo nei riguardi del titolare della posizione di garanzia, cioè del funzionario addetto all'ufficio preposto al servizio, può esistere.
La norma quindi sancisce la responsabilità di colui che, avendone il potere qualora fos-
sero stati presenti i requisiti di legge, cioè l'impegno di spesa, provvede arbitrariamente,
nonostante la mancanza dell'impegno predetto, all'assegnazione del servizio o con-
sente il suo svolgimento.
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Per poter valutare la sussistenza della responsabilità dell'ing. quindi, occorre ef- Pt_2
fettivamente verificare se dall'istruttoria del primo grado possa ritenersi emerso il ruolo di responsabile del servizio, capace di indurre la prestazione della e, soprat- Pt_1
tutto, se avesse l'ing. ottoscritto la nota n.61/2011, indicata come all'origine della Pt_2
prosecuzione del servizio in proroga. La verifica di tali circostanze richiede tuttavia di dover sinteticamente ripercorrere la vicenda giuridica con riferimento alla posizione del e quindi con precedenza alla verifica della fondatezza del quarto motivo di CP_2
appello, per poi tornare alla disamina della pretesa mossa nei riguardi dell'ing. Pt_2
13. La vicenda processuale in esame era preceduta da altro contenzioso promosso da nei confronti del , avente ad oggetto la mede- Pt_1 Controparte_2
sima pretesa creditoria. In quell'occasione allegava la sussistenza del vincolo Pt_1
negoziale con il e, in subordine, come chiesto con le memorie ex art. 183 VI CP_2
co n. 1 c.p.c., agiva anche ex art. 2041 c.c. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
sanciva la nullità del vincolo contrattuale per mancanza di forma scritta e dichiarava l'inammissibilità della domanda proposta ex art. 2041 c.c.
Con il giudizio ora in esame, quindi, il medesimo attore, dopo aver descritto nuovamente la vicenda in punto di fatto, in diritto agiva nei confronti del funzionario che aveva dato luogo alla fornitura e nei riguardi dell'ente che ne aveva usufruito. Precisava a pag.4
dell'atto di citazione come il “si sia arricchito delle prestazioni che, nel con- CP_2
tempo, hanno determinato un depauperamento”, avanzava pretese per il pagamento dovuto anche a titolo di risarcimento danno e quindi concludeva, nei confronti del Co-
mune per la condanna, in solido con il funzionario, “in forza del rapporto contrattuale instaurato con il funzionario dell'Ente”, al pagamento della somma indicata quale corri-
spettivo per il servizio reso.
Con la memoria redatta ex art. 183 VI co n.1 c.p.c. allegava anche che l'azione era proposta nei confronti del ex art. 2900 c.c. CP_2
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Il Tribunale, con la sentenza appellata, ribadiva la nullità del vincolo negoziale per man-
canza di forma scritta, tra l'altro già sancita nel precedente giudizio, rigettando l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'Ente per la possibilità di agire nei con-
fronti del funzionario. Non esaminava la domanda proposta in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. implicitamente rigettata non riconoscendo la fondatezza del diritto asserita-
mente vantato nei confronti dell'ing. Pt_2
Con il gravame l'appellante invece, con il terzo motivo di gravame, sosteneva che il giudice cadeva in errore per aver confuso la domanda ex art. 2900 c.c. con quella diretta ex art. 2041 c.c.
La Corte, di contro, evidenzia come nel non chiaro atto di citazione l'attore avesse indicato solo gli elementi idonei a promuovere l'azione diretta nei confronti dell'Ente in virtù dell'ingiustificato arricchimento, neppure allegando quelli che di contro erano costi-
tuivi dell'azione surrogatoria quale, ad esempio, il depauperamento del funzionario con-
venuto, non della L'attore neppure menzionava o approfondiva la relazione Pt_1
delle due azioni, quella prevista dall'art. 2041 e l'altra sancita dall'art. 2900 c.c. alle-
gando le ragioni che avrebbero reso possibile promuovere l'azione in surroga all'ing contro il . L'attore neppure menzionava gli elementi costitutivi Pt_2 Controparte_2
dell'azione surrogatoria, quale l'inerzia nel far valere il diritto da parte del debitore e l'inadeguatezza del patrimonio del funzionario a garantire le ragioni dell'attore.
In tale situazione, pur volendo ipotizzare l'ammissibilità della domanda attorea proposta con la memoria ex art. 183 VI co c.p.c., seguendo il dettato della S.C., ordinanza n.
18546/2020, che ammette la domanda ulteriore proposta quando è comunque con-
nessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, è certo che il giudice non fosse in grado di accogliere l'azione surrogatoria proposta anche per l'insufficienza dell'allega-
zione e del riscontro della sussistenza gli elementi costitutivi dell'azione, quali già espo-
sti. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 446/1995, e poi la S.C., con la sentenza
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n. 8630/2017, riconoscono la possibilità per il funzionario di agire nei confronti dell'ente locale con azione di ingiustificato arricchimento e anche il diritto del contraente privato,
in via indiretta, di agire contro la pubblica amministrazione, in via surrogatoria ex art. 2900 c.c., per assicurare che fossero soddisfatte le sue ragioni, nel caso in cui il patrimo-
nio del funzionario non avesse offerto adeguata garanzia. La domanda, quindi, ben avrebbe dovuto essere formulata allegando e riscontrando i suoi elementi costitutivi.
La mancata esplicita statuizione sul punto da parte del primo giudice, frutto del rigetto dell'azione proposta nei confronti del che necessariamente, sia pure implicita- Pt_2
mente, comportava analoga sorte per l'azione ex art. 2900 c.c., non esclude che il rigetto era comunque conseguenza anche per le carenti allegazioni inerenti gli elementi costitutivi dell'azioni, come appena esposto. L'appello sul punto è quindi rigettato con precisazione che nei confronti del null'altro deve essere Controparte_2
statuito non essendo stato proposto appello avverso il capo della sentenza di primo grado inerente il rigetto dell'azione diretta contro il ex art. 2041 c.c.. CP_2
14. Anche i motivi proposti per la riforma della sentenza nei confronti dell'ing. Pt_2
sono rigettati risultando infondati. La Corte evidenzia come risulti indubbia la poca chia-
rezza dell'atto introduttivo in primo grado che non consentiva di individuare con certezza causa petendi e petitum dell'azione proposta nei riguardi del funzionario, destinatario di una richiesta di condanna in solido con la P.A. del tutto incompatibile con l'azione ex art. 191 Tuel che prevede una responsabilità sostitutiva del dipendente. L'aver anche indicato, nella causa petendi, la delibera del 2010 che assegnava il servizio del tutto lecitamente senza rilevare con la necessaria chiarezza che la questione era incentrata sulla proroga e la nota del 2011, contribuiva alla confusione che tra l'altro il convenuto tempestivamente rilevava. Ottenuto chiarimento alla prima udienza, tempestiva era la contestazione della difesa del in merito alla difformità della firma in calce alla Pt_2
nota, che non indicava il sottoscrittore, con quella del Pt_2
L'allegazione, per ottenere l'effetto dettato dall'art. 115 c.p.c. deve prevedere la
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descrizione dei fatti e delle circostanze in modo dettagliato ed analitico (S.C., sentenza n. 21847/2014) ed anche la presa di posizione deve avere la medesima specificità
dell'allegazione (S.C. sentenza n. 21075/2016). Nella fattispecie in esame tanto non avveniva e la precisazione dell'attore alla prima udienza aveva come effetto la conte-
stazione della sottoscrizione e quindi la dimostrazione documentale del mancato ruolo di responsabile da parte del convenuto che, come già illustrato, costituiva elemento co-
stitutivo della pretesa azionata. Concorda quindi la Corte con l'argomentazione di cui alla sentenza di primo grado secondo la quale la prova richiesta ex art. 183 co. 6 n. 3
cpc era tardiva e quindi inammissibile dovendo essere articolata nella memoria cd se-
condo termine, perché avente ad oggetto un fatto costitutivo della pretesa. Non es-
sendo maturata alcuna acquisizione probatoria ex art. 115 c.p.c. secondo le ragioni esposte era evidentemente onere dell'attore articolare i mezzi istruttori ritenuti utili per la dimostrazione della fondatezza della domanda.
L'appello deve quindi essere rigettato con assorbimento del primo motivo di gravame,
inerente il quantum debeatur logicamente successivo alla disamina dell'an.
15. Quanto alle spese di lite del grado, la Corte evidenzia come la sentenza n.
77/2018 della Corte Costituzionale consenta al giudice di integrare le “gravi ed eccezio-
nali ragioni” indicate dall'art. 92 c.p.c. per procedere alla compensazione, che la Corte
rintraccia nell'aver comunque ornito un servizio in parte non retribuito. Pt_1
16. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato per l'appellante.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data il 24/07/2019
e contraddistinta dal n.2213/2019, rigetta l'appello e compensa tra le parti le spese di lite del grado.
Dichiara la sussistenza, per dei requisiti previsti per il Parte_1
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versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso il 28.2.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr.ssa Natalia Ceccarelli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli
Nord, pubblicata in data il 24/07/2019 e contraddistinta dal n.2213/2019, iscritto al
n.4239/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 10 settembre 2024 e pendente
TRA
p.iva , in persona dell'amministratore unico Parte_1 P.IVA_1
, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata ai sensi Controparte_1
dell'art.83 terzo comma cpc su atto separato, dall'avv. Giovanni Nacca, C.F.
pec: C.F._1 Email_1
-APPELLANTE-
E REPUBBLICA ITALIANA
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, C.F. rappresentato e difeso giusta procura a Parte_2 CodiceFiscale_2
margine della comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Giuseppe Gal-
gano, C.F. , pec: CodiceFiscale_3 Email_2
-Appellato-
nonché
in persona del sindaco p.t., C.F. , rappre- Controparte_2 P.IVA_2
sentato e difeso dall'avv. Antonietta Castiello, C.F. in virtù di C.F._4
procura alle liti in calce della comparsa di costituzione e risposta in appello, pec.
[...]
Email_3
-Appellato-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 28.3.2019 Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n.2213/2019 resa dal Tribunale di Napoli Nord
nella causa civile iscritta al n.7261/2016 del R.G. con la quale “il Tribunale definitiva-
mente pronunciando, così provvede, ogni contraria o diversa istanza e deduzione riget-
tata e disattesa: a) Dichiara inammissibile la domanda proposta nei confronti del
[...]
; b) Rigetta la domanda proposta nei confronti di Parte_3 Parte_2
c) Condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di Parte_1
ciascuno dei convenuti delle spese del presente giudizio, che liquida in € 6.715,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 12% sul compenso, IVA e
C.P.A. nelle rispettive misure di legge”.
2. gestiva, all'epoca dei fatti, un impianto di messa a ri- Parte_1
serva di rifiuti recuperabili provenienti dalla raccolta differenziata dei Comuni e promuo-
veva il giudizio nei confronti del e del Responsabile Controparte_2
dell'Area Tecnica del Comune, ing. che le aveva affidato il 05/08/2010, Parte_2
in via d'urgenza, il servizio di conferimento della frazione organica fino al 31/12/2010,
poi prorogato fino a settembre del 2011.
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Il pagava tutte le fatture sino alla fine di giugno del 2011 Controparte_2
comprese, quindi, anche quelle dal gennaio al giugno 2011 oggetto di proroga, non pa-
gando quelle relative all'ultimo periodo di proroga, da luglio a settembre, per un am-
montare complessivo di € 74.267,66. agiva in via monitoria nei con- Parte_1
fronti del ottenendo il D.I. n.520/2011 dal Tribunale di S. Controparte_2
Maria C.V. Sezione Distaccata di Aversa. Il Comune proponeva opposizione, accolta,
eccependo l'inesistenza di un valido rapporto contrattuale.
quindi promuoveva quindi il giudizio in esame nei confronti del fun- Parte_1
zionario, ing. allegato come colui che dava luogo alla spesa e nei riguardi Parte_2
del . Indicava le determine n. 593 e n. 609 del 2010 nonché Controparte_2
la nota 61/2011.
3. L'ing. i costituiva nel giudizio chiedendo, in via preliminare, il rigetto della Pt_2
domanda anche per carenza di indicazioni di qualsiasi fatto rilevante posto a suo carico;
In occasione della prima udienza otteneva chiarimenti dall'attore, in merito alle conte-
stazioni mosse, che in realtà erano connesse alla nota 61/2001, intervenuta in regime di proroga. Il convenuto subito contestava la paternità della nota disconoscendo con la memoria 183 Vi co n. 1 c.p.c. anche la firma apposta.
4. Il ribadiva l'inesistenza di un valido rapporto negoziale corrente con la CP_2
. Parte_1
5. Il Tribunale addiveniva alla decisione impugnata ritenendo non fosse stato for-
nito riscontro della pretesa responsabilità del perché l'attore aveva prodotto, a Pt_2
supporto delle sue pretese, solo le fatture e una nota dell'ufficio Tecnico del Comune
in cui si ordinava, in data 25.01.2011, alla società “di riprendere ad horas il Pt_1
servizio fino a nuove disposizioni”.
6. Con l'appello proponeva all'attenzione della Corte i Parte_1
seguenti motivi a. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 CPC PER
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OMESSA VALUTAZIONE DI DOCUMENTI ED OMESSO ESAME DELLE RICHIESTE
ISTRUTTORIE NONCHÉ ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE perché non rispon-
deva al vero che la domanda si fondava esclusivamente sulla produzione di fatture com-
merciali e su una nota proveniente dall'ufficio tecnico comunale. In atti erano versati i formulari di trasporto dei singoli conferimenti dei rifiuti provenienti da Controparte_2
presso l'impianto della e detti documenti erano stati ignorati dal giu- Parte_1
dice pur essendo analitici nell'indicare il produttore, il trasportatore, l'impianto di desti-
nazione, il mezzo di trasporto, il tipo ed il peso di rifiuto trasportato, il nome dell'autista,
l'ora di partenza e quella di arrivo a destino. I FIR erano predisposti dal e dal CP_2
gestore della raccolta e quindi costituivano prova piena della quantità e qualità del ser-
vizio reso. Il prezzo unitario da applicare alle quantità derivava dalle determine 593 e
609 del 2010 nonché dalla nota 61/2011 che disponeva il prosieguo del servizio. Evi-
denziava come la documentazione non fosse stata contestata. L'ing. ontestava, Pt_2
tardivamente e quindi inutilmente, il valore della nota 61/2011 ma non l'esistenza del documento, prodotto in giudizio anche dallo stesso che Controparte_2
così ne certificava la provenienza dall'ufficio tecnico del e la sua conseguente CP_2
valenza nei confronti della . L'attore aveva anche chiesto, con le note Parte_1
di terzo termine, l'ammissione dell'interrogatorio formale dei convenuti e della prova testimoniale. L'appellante quindi lamentava che il giudice, con l'impugnata sentenza,
aveva ignorato l'esistenza dei formulari di trasporto e le richieste istruttorie tempesti-
vamente avanzate dalla e reiterate nella comparsa conclusionale, Parte_1
così violando gli artt. 115 e 116 cpc.
b. LA SENTENZA IMPUGNATA È ERRATA IN QUANTO FRUTTO DI UN EVI-
DENTE ERRORE LOGICO-GIURIDICO NONCHÉ PER PALESE VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 CPC E DEL PRINCIPIO DI NON
CONTESTAZIONE. Il giudice affermava che l'attore, articolando la prova testimoniale in sede di memorie ex art. 183 co. 6 n. 3 cpc era decaduta perché la prova testimoniale
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andava articolata nella seconda memoria redatta ex art. 183 VI co c.p.c., in quanto volta a fornire il supporto probatorio di un fatto costitutivo della pretesa non concedendo cre-
dito all'assunto dell'attore secondo il quale il capitolo di prova era stato formulato a prova contraria di quanto dedotto dal funzionario e da questi provato documentalmente in sede di memorie secondo termine. Ciò in quanto l'attore era comunque onerato della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata prescindendo dalla produzione del convenuto,
su di lui ricadendo l'onere di fornire la prova del coinvolgimento del ella emana- Pt_2
zione dell'ordine di servizio in esecuzione del quale provvedeva allo smaltimento dei rifiuti. Nei confronti del non v'era quindi prova dei fatti costitutivi della domanda. Pt_2
L'appellante replicava come il giudice non avesse considerato gli effetti del principio di non contestazione e l'omessa motivazione sulle istanze istruttorie articolare con il se-
condo termine 183 cpc.
Evidenziava come con l'atto introduttivo del giudizio l'attore aveva allegato che le pre-
stazioni erano state eseguite in forza di vincolo contrattuale che lega la CP_3
biente al funzionario che aveva dato luogo allo svolgimento del servizio fissandone il corrispettivo e cioè l'ing. responsabile dell'area tecnica del Parte_2 [...]
, convenuto in giudizio ai sensi dell'art. 191 comma 4 Tuel sulla non Controparte_2
contestata circostanza che l'ing. aveva dato luogo al sorgere del rapporto con la Pt_2
affidandole il servizio con la determina 609/2010 e aveva, sempre Parte_1
quale responsabile della raccolta rifiuti di , seguito il servizio sino a Controparte_2
tutto il mese di settembre 2011. Produceva in giudizio la nota n.61/2011 dell'ufficio tec-
nico del oltre l'ulteriore documentazione già indicata, non contestata. Il respon- CP_2
sabile dava luogo alla spesa necessariamente consapevole, per la natura essenziale del servizio, che lo stesso continuava ad essere garantito dalla . Si Parte_1
perfezionava la fattispecie sancita dall'art. 191 Tuel nei confronti del funzionario che rendeva possibile le prestazioni anche a prescindere dall'esistenza di atti formali. Il
convenuto non contestava di essere il responsabile dell'area tecnica e solo nelle note
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redatte in virtù dell'art. 183 VI co. C.p.c. di secondo termine, per l'appellante tardiva-
mente, dichiarava che nel periodo in riferimento non era più responsabile dell'Area Tec-
nica e LL.PP. Sottolineava la chiarezza dell'art. 115 cpc nel precisare che “il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Il giudice avrebbe poi dovuto ammettere il capo di prova articolato dalla CP_3
biente nel terzo termine quale replica alle novità difensive introdotte dal convenuto che era comunque meramente integrativa, formulata per scrupolo difensivo, perché con le note di secondo termine era stata chiesta l'ammissione di interrogatorio formale dei con-
venuti e prova per testi su circostanze che avrebbero chiaramente potuto condurre all'accertamento del fatto che l'ing. indipendentemente dalla circostanza che egli Pt_2
ricoprisse o meno una qualifica dirigenziale, si era sempre occupato della raccolta e smaltimento dei rifiuti ed aveva dato luogo alla spesa verso la . Parte_1
C. L'appellante contestava la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice affer-
mava che dalla lettura dell'atto di citazione non era chiaro il fondamento delle pretese formulate dall'attore ed il convenuto, di conseguenza, non era nelle condizioni di effet-
tuare un rituale disconoscimento della sottoscrizione dell'ordine di servizio del 2011 già
in sede di comparsa di costituzione e che, quando il disconoscimento interveniva, l'at-
tore non formulava istanza di verificazione con la conseguenza di rendere il documento non utilizzabile. L'appellante evidenziava che tra l'atto di citazione e le note con le quali il convenuto operava la tardiva contestazione non c'era stata attività difensiva o preci-
sazione e che la contestazione, in sintesi, era intervenuta sulla scorta degli elementi indicati ab initio.
Il richiamo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo conclusosi con la sentenza dichiarativa dell'inesistenza di un valido rapporto negoziale tra l'ente ed il fornitore, al contrario di quanto sostenuto nella sentenza appellata, non creava confusione avendo la funzione di chiarire la ragione della pretesa azionata. Nelle conclusioni era precisato
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che il convenuto era destinatario della pretesa nella qualità di responsabile dell'area tecnica all'epoca dei fatti, così rendendo chiara la funzione del documento poi oggetto di contestazione.
D CARENZA DI MOTIVAZIONE - ERROR IN IUDICANDO – TRAVISAMENTO - VIO-
LAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO ED IL PRONUN-
CIATO
In merito alla domanda di surroga ex art. 2900 cod. civ. nei confronti del
[...]
, il giudice errava nel giudicare infondata la pretesa ex art. 2041 c.c. in Controparte_2
considerazione del fatto che il privato ha un'azione concorrente nei confronti del funzio-
nario. L'errore derivava dal non aver considerato che non formulava Parte_1
domanda diretta nei confronti del ma soltanto quella surrogatoria esercitando, CP_2
già con l'atto introduttivo di lite, il diritto di rivalsa spettante al funzionario che aveva dato luogo alla spesa, secondo quanto sancito dalla Corte Costituzionale con le sentenze n.
446 del 24 ottobre 1995 e 30 luglio 1997 n.295.
Così l'appellante concludeva: “voglia l'Ecc/ma Corte, respinta ogni contraria istanza,
ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e conseguentemente riformare
la sentenza accogliendo le conclusioni di cui all'atto di citazione e note di primo termine
183 cpc formulate nel giudizio di primo grado, e per l'effetto accertare e dichiarare che
alle prestazioni rese dalla ha dato luogo il responsabile dell Parte_1 [...]
del e che pertanto, ai Parte_4 Controparte_2
sensi dell'art. 191 d.lgs.267/2000 tra l'ing. e la si è Parte_2 Parte_1
instaurato un valido ed efficace rapporto obbligatorio. Per l'effetto voglia l'adita Ecc/ma
Corte condannare l'ing. al pagamento in favore della Parte_2 Parte_1
della somma di € 74.267,66 o dell'altra somma, maggiore e/o minore che risulterà
[...]
di giustizia. Il tutto oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 dalle rese prestazioni (trattandosi di
transazioni commerciali). Per l'effetto, accertato e dichiarato che tutte le prestazioni rese
dalla hanno determinato un arricchimento per il Parte_1 Controparte_2
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Ducenta, condannare il , ai sensi dell'art.2900 codice civile, Controparte_2
al pagamento in favore della della somma di € 74.267,66 oltre Parte_1
interessi e rivalutazione, o dell'altra somma, maggiore e/o minore che sarà ritenuta di
giustizia. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio con
attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario. In via istruttoria, qualora l'Ecc/ma
Corte non dovesse ritenere raggiunta la piena prova della legittimazione passiva
dell'ing. e/o della effettività e quantificazione delle prestazioni rese dalla Parte_2
, voglia ammettere i mezzi istruttori richiesti nel corso del giudizio di Parte_1
primo grado da questa difesa con le note di secondo e terzo termine 183 i cui capi sono
stati trascritti alle pagine 6, 7 e 8 del presente atto, nonché quelli richiesti dalla difesa
del nelle note di secondo termine 183 “. Controparte_2
7. si costituiva nel grado del giudizio eccependone l'infondatezza, Parte_2
sottolineando, in primo luogo, che l'Ente non aveva pagato per il servizio per- Pt_1
ché la pretesa era infondata e, comunque, non accoglibile, poiché non trovava conforto nei doverosi atti e contratti di quella amministrazione. Ribadiva di non aver dato luogo alla spesa e che la domanda attorea era carente di prova sull'an perché la documenta-
zione della quale l'appellante lamentava il mancato esame afferiva al quantum de-
beatur. Opponeva che il convenuto aveva sin dall'inizio opposto la propria assoluta ed integrale estraneità nella vicenda. Rilevava come la citazione in primo grado fosse la-
cunosa e criptica, come eccepito e contestato dalla parte appellata sin dalla comparsa di costituzione, ivi risultando numerosi richiami alla causa già definita col an- CP_2
corchè in nessun passo della citazione fosse indicata segnatamente la effettiva condotta del per cui gli veniva contestata responsabilità. Attribuiva al responsabilità Pt_2 Pt_2
del rinnovo del servizio alla stregua della paternità della nota/“foglio” 61/2011 che non era a lui attribuibile, come il convenuto negava espressamente, assegnandogli respon-
sabilità per il ruolo rivestito dal ome responsabile del Servizio Area Tecnica del Pt_2
Comune di , cosa non vera nel 2011 e, infine, quale coordinatore del Controparte_2
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servizio dell'Area Tecnica. Non appena il difensore della parte attrice, in occasione della prima udienza, esplicitava che aveva ritenuto fondare la pretesa sul richiamato docu-
mento 61/2011, in quella stessa udienza (6 dicembre 2016), la difesa del convenuto contestava la manifesta difformità dalla firma del Il documento, comunque, nep- Pt_2
pure avrebbe giustificato che la proseguisse nelle sue prestazioni perché il Pt_1
irregolare, invalido, nullo ed inefficace per la firma illeggibile, l'assenza di indicazione del funzionario promanante, l'assenza di un numero di protocollo e di qualunque altro crisma formale idoneo ad obbligare l'Ente, con indicazione di un generico Ufficio Tec-
nico quale ufficio promanante. Sottolineava la difformità manifesta della nota de qua rispetto alla precedente;
l'assenza di ogni visto di regolarità contabile e di indicazione della data di pubblicazione, la firma illeggibile ed il segno grafico manifestamente non corrispondente alla firma dell'Ing. Pt_2
L'appellato quindi concludeva:” Perché piaccia all'adìta ecc.ma Corte d'Appello di Na-
poli, accogliere le difese infra al presente atto svolte e, disattesa ogni contrapposta ec-
cezione, deduzione e conclusione, rigettare l'appello, confermando integralmente la
sentenza impugnata. Il tutto con la vittoria delle spese e competenze del grado, mag-
giorate del rimborso delle spese generali 15%, dell'Iva e della Cpa come per legge.”
8. Il eccepiva come in primo grado l'attore avesse Controparte_2
chiesto la declaratoria di sussistenza di un vincolo negoziale con l'ente. Sul punto la sentenza di primo grado era passata in giudicato per mancata impugnazione. Eviden-
ziava l'estraneità del in merito ai primi tre motivi di impugnazione, rivolti solo CP_2
nei confronti dell'ing. , in merito al quarto, inerente l'azione surrogatoria, sottoli- Pt_2
neava come l'ing. non fosse titolare del diritto di ingiustificato arricchimento nei Pt_2
confronti del e che l'azione era comunque inammissibile per carenza del re- CP_2
quisito di sussidiarietà. Concludeva per l'inammissibilità o comunque il rigetto del gra-
vame, con vittoria di spese da distrarsi.
9. Nel corso del gravame l'avvocato del comunicava l'avvenuta CP_2
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cancellazione dall'albo con la conseguenza che la Corte dichiarava l'interruzione del giudizio, successivamente regolarmente riassunto dall'appellante. Per il
[...]
nessuno subentrava. All'udienza del 10.9.2024 la causa era trattenuta Controparte_2
in decisione con concessione dei termini ordinari per il deposito delle difese finali.
L'udienza seguiva il rito della trattazione scritta.
Motivi della decisione
10. La Corte non ritiene la causa sufficientemente istruita in primo grado perché
fondata su supporto documentale come d'altra parte imposto dal rapporto intercorrente con la Pubblica Amministrazione non potendosi concedere rilievo ad eventuali accadi-
menti non sacralizzati dal relativo supporto documentale.
11. Il primo motivo, inerente la mancata valutazione dei documenti attestanti l'ese-
cuzione della prestazione e la tariffa in vigore, è logicamente da esaminarsi successi-
vamente, riguardante la prova dell'entità del presunto credito da affrontarsi successiva-
mente alle questioni inerenti l'esistenza dello stesso. Lo si affronterà solo qualora do-
vesse trovare conferma la pretesa azionata in punto di an debeatur in quanto la docu-
mentazione inerente le tariffe ed i trasporti effettuati, non oggetto di contestazione, ine-
riscono semmai la sola questione della quantificazione del dovuto.
12. Con il giudizio in esame la Corte è chiamata a valutare se la condotta dell'ap-
pellato possa aver perfezionato l'assunzione diretta dell'obbligazione allegata dall'ap-
pellante. Con l'atto introduttivo del giudizio l'attore affermava che le prestazioni erano state eseguite in forza di vincolo contrattuale corrente tra la ed il Parte_1
per il tramite del funzionario che dava luogo allo svolgimento del servizio fis- CP_2
sandone il corrispettivo, l'ing. indicato come responsabile dell'area tecnica Parte_2
del . L'ing. quindi convenuto in giudizio ai sensi Controparte_2 Pt_2
dell'art. 191 comma 4 Tuel in virtù del ruolo allegato dall'attore di responsabile della raccolta rifiuti di che aveva dato luogo al sorgere del rapporto con la Controparte_2
. Affidava il servizio con la determina 609/2010 che seguiva sino a Parte_1
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tutto il mese di settembre 2011.
Gli elementi costitutivi della pretesa azionata erano quindi costituiti dall'aver l'ingegnere effettivamente rivestito il ruolo che l'attore gli assegnava, quello di Responsabile del servizio, di aver, in tale veste, emesso gli atti in virtù dei quali il servizio era reso. Al
era contestato di essere capace, in presenza dei requisiti di legge, di impegnare Pt_2
l'Ente e di rispondere, in caso di loro carenza, in sua vece secondo quanto disposto dall'art. 191 comma 4 Tuel.
La determina 609/2010, a firma dell'ing. he si qualificava Responsabile Gestione Pt_2
dell'Area Tecnica e Lavori Pubblici, affidava “in via temporanea e fino al 31.12.200” ad l'incarico di smaltimento rifiuti. La determina era legittima, non contestata, e in Pt_1
nulla rilevava nel giudizio in esame posto che l'oggetto del contenzioso era riferito al servizio espletato alla sua scadenza o, meglio, al periodo finale della proroga interve-
nuta in mancanza di una convenzione scritta.
La determina 609/2010, quindi, non merita di essere esaminata al contrario della dispo-
sizione successiva, n. 61/2011, che l'attore allegava essere a firma dell'ing. uale Pt_2
responsabile del servizio e questi ultimi due requisiti, la firma del la qualifica del Pt_2
convenuto come Responsabile, costituiscono il prerequisito da rintracciare per poter esaminare gli effetti giuridici conseguenti alla nota. Perché l'atto possa risultare rilevante nel contenzioso deve emergere che provenga dal convenuto e dalla sua potenziale idoneità di impegnare della P.A., non potendosi di certo concedere rilevanza a docu-
menti provenienti da chi non sarebbe in grado, neppure ipoteticamente, di creare un vincolo per il . L'art. 191, comma 4 Tuel menziona che Controparte_2
l'impegno è assunto direttamente dall'amministratore, funzionario o dipendente che con-
sente la fornitura, con ciò evidentemente volendo intendere che l'atto debba provenire da soggetto comunque incardinato nella struttura dell'Ente ed avente un ruolo teorica-
mente capace, in presenza dei requisiti di legge, di costituire il rapporto con il fornitore.
La S.C., con la sentenza n. 5130/2020 sancisce la natura eccezionale della costituzione
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diretta, in virtù di legge, del rapporto negoziale sancito dall'articolo 191 d.lgs. 267/2000
nei confronti dell'amministratore, funzionario o dipendente dell'Ente locale che con-
sente, in violazione delle regole contabili, l'acquisizione di beni o servizi in favore dell'ente pubblico. Dalla natura eccezionale della norma discende la necessaria sua stretta interpretazione.
Ne consegue che il soggetto potenzialmente responsabile in luogo dell'Ente deve es-
sere identificato in colui che era almeno astrattamente titolare del potere di impegnare la P.A. in virtù del potere di rappresentanza, non potendosi ammettere l'idoneità, per l'insorgenza dell'obbligazione diretta, della sola esistenza di un rapporto lavorativo di-
pendente con il Comune insufficiente, ex sé, a potenzialmente impegnare la P.A. e quindi a far sorgere la responsabilità diretta sancita daall'art. 191, comma 4, Tuel che sancisce la responsabilità dell'amministratore che assurga obbligazioni senza tener conto dell'inesistenza del vincolo di spesa che costituisce l'elemento costitutivo per il funzionario.
La responsabilità dell'amministratore è frutto dell'assenza del vincolo di spesa, non della nullità della pattuizione con forma scritta, tanto che la S.C., con la recentissima ordi-
nanza n. 27814 del 2024, precisa che in presenza del vincolo suddetto il fornitore, pur in assenza di un contratto scritto, avrebbe potuto proporre l'azione di ingiustificato arricchimento nei riguardi della P.A.
D'altra parte l'indicazione nella norma del “consentire” lo svolgimento del servizio, quale azione imputata all'amministratore, richiama una responsabilità per condotta anche omissiva che solo nei riguardi del titolare della posizione di garanzia, cioè del funzionario addetto all'ufficio preposto al servizio, può esistere.
La norma quindi sancisce la responsabilità di colui che, avendone il potere qualora fos-
sero stati presenti i requisiti di legge, cioè l'impegno di spesa, provvede arbitrariamente,
nonostante la mancanza dell'impegno predetto, all'assegnazione del servizio o con-
sente il suo svolgimento.
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Per poter valutare la sussistenza della responsabilità dell'ing. quindi, occorre ef- Pt_2
fettivamente verificare se dall'istruttoria del primo grado possa ritenersi emerso il ruolo di responsabile del servizio, capace di indurre la prestazione della e, soprat- Pt_1
tutto, se avesse l'ing. ottoscritto la nota n.61/2011, indicata come all'origine della Pt_2
prosecuzione del servizio in proroga. La verifica di tali circostanze richiede tuttavia di dover sinteticamente ripercorrere la vicenda giuridica con riferimento alla posizione del e quindi con precedenza alla verifica della fondatezza del quarto motivo di CP_2
appello, per poi tornare alla disamina della pretesa mossa nei riguardi dell'ing. Pt_2
13. La vicenda processuale in esame era preceduta da altro contenzioso promosso da nei confronti del , avente ad oggetto la mede- Pt_1 Controparte_2
sima pretesa creditoria. In quell'occasione allegava la sussistenza del vincolo Pt_1
negoziale con il e, in subordine, come chiesto con le memorie ex art. 183 VI CP_2
co n. 1 c.p.c., agiva anche ex art. 2041 c.c. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
sanciva la nullità del vincolo contrattuale per mancanza di forma scritta e dichiarava l'inammissibilità della domanda proposta ex art. 2041 c.c.
Con il giudizio ora in esame, quindi, il medesimo attore, dopo aver descritto nuovamente la vicenda in punto di fatto, in diritto agiva nei confronti del funzionario che aveva dato luogo alla fornitura e nei riguardi dell'ente che ne aveva usufruito. Precisava a pag.4
dell'atto di citazione come il “si sia arricchito delle prestazioni che, nel con- CP_2
tempo, hanno determinato un depauperamento”, avanzava pretese per il pagamento dovuto anche a titolo di risarcimento danno e quindi concludeva, nei confronti del Co-
mune per la condanna, in solido con il funzionario, “in forza del rapporto contrattuale instaurato con il funzionario dell'Ente”, al pagamento della somma indicata quale corri-
spettivo per il servizio reso.
Con la memoria redatta ex art. 183 VI co n.1 c.p.c. allegava anche che l'azione era proposta nei confronti del ex art. 2900 c.c. CP_2
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Il Tribunale, con la sentenza appellata, ribadiva la nullità del vincolo negoziale per man-
canza di forma scritta, tra l'altro già sancita nel precedente giudizio, rigettando l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'Ente per la possibilità di agire nei con-
fronti del funzionario. Non esaminava la domanda proposta in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. implicitamente rigettata non riconoscendo la fondatezza del diritto asserita-
mente vantato nei confronti dell'ing. Pt_2
Con il gravame l'appellante invece, con il terzo motivo di gravame, sosteneva che il giudice cadeva in errore per aver confuso la domanda ex art. 2900 c.c. con quella diretta ex art. 2041 c.c.
La Corte, di contro, evidenzia come nel non chiaro atto di citazione l'attore avesse indicato solo gli elementi idonei a promuovere l'azione diretta nei confronti dell'Ente in virtù dell'ingiustificato arricchimento, neppure allegando quelli che di contro erano costi-
tuivi dell'azione surrogatoria quale, ad esempio, il depauperamento del funzionario con-
venuto, non della L'attore neppure menzionava o approfondiva la relazione Pt_1
delle due azioni, quella prevista dall'art. 2041 e l'altra sancita dall'art. 2900 c.c. alle-
gando le ragioni che avrebbero reso possibile promuovere l'azione in surroga all'ing contro il . L'attore neppure menzionava gli elementi costitutivi Pt_2 Controparte_2
dell'azione surrogatoria, quale l'inerzia nel far valere il diritto da parte del debitore e l'inadeguatezza del patrimonio del funzionario a garantire le ragioni dell'attore.
In tale situazione, pur volendo ipotizzare l'ammissibilità della domanda attorea proposta con la memoria ex art. 183 VI co c.p.c., seguendo il dettato della S.C., ordinanza n.
18546/2020, che ammette la domanda ulteriore proposta quando è comunque con-
nessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, è certo che il giudice non fosse in grado di accogliere l'azione surrogatoria proposta anche per l'insufficienza dell'allega-
zione e del riscontro della sussistenza gli elementi costitutivi dell'azione, quali già espo-
sti. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 446/1995, e poi la S.C., con la sentenza
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n. 8630/2017, riconoscono la possibilità per il funzionario di agire nei confronti dell'ente locale con azione di ingiustificato arricchimento e anche il diritto del contraente privato,
in via indiretta, di agire contro la pubblica amministrazione, in via surrogatoria ex art. 2900 c.c., per assicurare che fossero soddisfatte le sue ragioni, nel caso in cui il patrimo-
nio del funzionario non avesse offerto adeguata garanzia. La domanda, quindi, ben avrebbe dovuto essere formulata allegando e riscontrando i suoi elementi costitutivi.
La mancata esplicita statuizione sul punto da parte del primo giudice, frutto del rigetto dell'azione proposta nei confronti del che necessariamente, sia pure implicita- Pt_2
mente, comportava analoga sorte per l'azione ex art. 2900 c.c., non esclude che il rigetto era comunque conseguenza anche per le carenti allegazioni inerenti gli elementi costitutivi dell'azioni, come appena esposto. L'appello sul punto è quindi rigettato con precisazione che nei confronti del null'altro deve essere Controparte_2
statuito non essendo stato proposto appello avverso il capo della sentenza di primo grado inerente il rigetto dell'azione diretta contro il ex art. 2041 c.c.. CP_2
14. Anche i motivi proposti per la riforma della sentenza nei confronti dell'ing. Pt_2
sono rigettati risultando infondati. La Corte evidenzia come risulti indubbia la poca chia-
rezza dell'atto introduttivo in primo grado che non consentiva di individuare con certezza causa petendi e petitum dell'azione proposta nei riguardi del funzionario, destinatario di una richiesta di condanna in solido con la P.A. del tutto incompatibile con l'azione ex art. 191 Tuel che prevede una responsabilità sostitutiva del dipendente. L'aver anche indicato, nella causa petendi, la delibera del 2010 che assegnava il servizio del tutto lecitamente senza rilevare con la necessaria chiarezza che la questione era incentrata sulla proroga e la nota del 2011, contribuiva alla confusione che tra l'altro il convenuto tempestivamente rilevava. Ottenuto chiarimento alla prima udienza, tempestiva era la contestazione della difesa del in merito alla difformità della firma in calce alla Pt_2
nota, che non indicava il sottoscrittore, con quella del Pt_2
L'allegazione, per ottenere l'effetto dettato dall'art. 115 c.p.c. deve prevedere la
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descrizione dei fatti e delle circostanze in modo dettagliato ed analitico (S.C., sentenza n. 21847/2014) ed anche la presa di posizione deve avere la medesima specificità
dell'allegazione (S.C. sentenza n. 21075/2016). Nella fattispecie in esame tanto non avveniva e la precisazione dell'attore alla prima udienza aveva come effetto la conte-
stazione della sottoscrizione e quindi la dimostrazione documentale del mancato ruolo di responsabile da parte del convenuto che, come già illustrato, costituiva elemento co-
stitutivo della pretesa azionata. Concorda quindi la Corte con l'argomentazione di cui alla sentenza di primo grado secondo la quale la prova richiesta ex art. 183 co. 6 n. 3
cpc era tardiva e quindi inammissibile dovendo essere articolata nella memoria cd se-
condo termine, perché avente ad oggetto un fatto costitutivo della pretesa. Non es-
sendo maturata alcuna acquisizione probatoria ex art. 115 c.p.c. secondo le ragioni esposte era evidentemente onere dell'attore articolare i mezzi istruttori ritenuti utili per la dimostrazione della fondatezza della domanda.
L'appello deve quindi essere rigettato con assorbimento del primo motivo di gravame,
inerente il quantum debeatur logicamente successivo alla disamina dell'an.
15. Quanto alle spese di lite del grado, la Corte evidenzia come la sentenza n.
77/2018 della Corte Costituzionale consenta al giudice di integrare le “gravi ed eccezio-
nali ragioni” indicate dall'art. 92 c.p.c. per procedere alla compensazione, che la Corte
rintraccia nell'aver comunque ornito un servizio in parte non retribuito. Pt_1
16. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato per l'appellante.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data il 24/07/2019
e contraddistinta dal n.2213/2019, rigetta l'appello e compensa tra le parti le spese di lite del grado.
Dichiara la sussistenza, per dei requisiti previsti per il Parte_1
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versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso il 28.2.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr.ssa Natalia Ceccarelli
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