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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 19/05/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Riccardo Sabato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 1224 /2015 R.G.. promosso da
(c.f. ), in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1
p. t., con l'Avv. IL Trezza (c.f. , giusta C.F._1 procura in atti;
- attore -
Contro
già Controparte_1 Controparte_2
), in persona del suo legale rapp.te p.t, con l'Avv.
[...] P.IVA_2
Mariarosaria Annunziatella (c.f. , giusta procura in C.F._2 atti;
- convenuta –
Nonché già , in Controparte_3 CP_4 persona del curatore p.t., Dott. ; Persona_1
pagina 1 di 18 - terza chiamata in causa contumace –
ING. (c.f. ), con l'avv. Vincenzo Vita P_ C.F._3
(C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._4
- terzo chiamato in causa –
ARCH. (c.f. ), con l'avv. Controparte_6 C.F._5
IL PE (C.F. ), giusta procura in C.F._6
atti;
- terzo chiamato in causa –
(c.f. ), in persona del legale rapp.te Controparte_7 P.IVA_3
p.t., con l'avv. Luigi Papaleo (C.F. ) giusta procura in C.F._7
atti;
- terza chiamata in causa –
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità contrattuale;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione al Tribunale Ordinario di Lagonegro, notificato in data 1/09/2015 e depositato in data 2/09/2015, il Parte_2
in persona del Sindaco p.t., conveniva in giudizio la società
[...] [...]
già in persona Controparte_1 Controparte_2
pagina 2 di 18 del legale rapp.te p.t. sig. per ivi sentirla condannare al CP_2 risarcimento del danno quantificato nella somma complessiva di €
303.932,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, previo accertamento della responsabilità esclusiva della convenuta appaltatrice per il crollo della copertura della struttura sportiva oggetto di gara d'appalto indetta dal , di cui alla delibera di giunta municipale Parte_1
n. 272 del 7.06.1995. La si era aggiudicata la gara Controparte_2
d'appalto firmando regolare contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di costruzione della palestra polivalente sita in C.da Difesa del medesimo
Comune, registrato in Sala Consilina in data 22.05.1996 al n. 461 Vol. I. I lavori di costruzione dell'impianto sportivo venivano terminati in data
10.06.1997 e consegnati dall'appaltatore al committente nel corso dell'anno
1998, quando veniva rilasciato certificato di regolare esecuzione.
2. Lo stesso esponeva che con convenzione n. 628 del 23.11.2000, il affidava in gestione a titolo oneroso l'impianto Parte_1 sportivo polivalente all'Ass.ne sportiva Kodokan per la durata di anni 6, con pagamento di canone annuale in € 6.197,48.
3. Tale struttura polivalente consisteva in una struttura geodetica che ricopriva l'intera area da gioco e si componeva di una sotto-struttura realizzata mediante sostegni metallici disposti a cavalletto, collegati in sommità da una trave metallica e fissati alle travi di fondazione e da una sovrastruttura costituita da una struttura portante reticolare spaziale in acciaio a pianta rettangolare, cui era collegata mediante catene metalliche una sottostante membrana di materiale plastico.
4. Tale struttura crollava in data 29.1.2005, a seguito di precipitazioni nevose.
5. Su iniziativa dell'UTC del Comune di , in data 3.02.2005, si Parte_1 teneva un sopralluogo sul sito del crollo al quale partecipavano l'impresa pagina 3 di 18 appaltatrice la società fornitrice dei materiali Controparte_2 CP_4
, il direttore dei lavori ed il collaudatore statico della
[...] P_ struttura arch. . Controparte_6
6. Con ordinanza del 7.02.2005, il Sindaco p.t. del Comune di emetteva ordinanza di sgombero e divieto assoluto di utilizzo Parte_1 della struttura.
7. Con relazione del 15.2.2005, il responsabile UTC del Comune di
, arch. , segnalava la necessità di sottoporre il Parte_1 Persona_2 caso ad un tecnico di parte.
8. Il Comune di incaricava il prof. il quale redigeva Parte_1 Persona_3
l'elaborato peritale depositato agli atti del Comune in data 26.1.2006, prot.
n. 652, dal quale risultava che “dalle analisi e dagli accertamenti condotti pur non potendo disporre di informazioni esaustive sulle reali condizioni di carico che si sono verificate a fine gennaio 2005, emerge che la struttura di copertura non possedeva i requisiti minimi di sicurezza nei confronti delle condizioni di stabilità globale e locale per carichi considerati a base del progetto”.
9. Il Comune di , con racc. a.r. del 10.05.2006, chiedeva il Parte_1 risarcimento del danno subito alla società fornitrice dei Controparte_4 materiali, alla appaltatrice dei lavori, al sig. Controparte_2 [...] in qualità di titolare della associazione sportiva Kodokan e alla SAI CP_8 ass.ni s.p.a.
10. Tale richiesta non aveva esito e il Comune di Parte_1 procedeva ad intraprendere procedimento di ATP n. R.G. 838/2006 al fine di verificare lo stato dei luoghi, la qualità e la condizione della struttura interessata e procedere alla valutazione delle cause del crollo e alla quantificazione dei danni subiti nella vicenda.
pagina 4 di 18 11. Il suddetto procedimento terminava con il deposito in data
12.5.2009 della perizia dell'ing. la quale accertava che la Persona_4 causa del crollo della struttura geodetica era da ravvisare nelle riscontrate anomalie costruttive e progettuali dell'opera.
12. La perizia redatta nel corso di ATP quantifica i danni subiti dal in €238.301,80 oltre interessi e rivalutazione Parte_1 monetaria.
13. Secondo la difesa dell'attore, a tale somma andrebbe aggiunto l'ulteriore importo di € 25.830,00 per il mancato introito del canone di concessione dal 30.01.2005 al 30.09.2008 e di ulteriori € 39.800,00 per il lucro cessante dovuto al mancato introito dei canoni di concessione futuri.
14. Tali importi venivano richiesti con lettera racc. a.r. dell'8.04.2013 che rimaneva senza esito.
15. Alla luce delle considerazioni sopra citate il
[...]
così concludeva: “Voglia l'adito Tribunale, in persona del giudice Parte_1 monocratico designato, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione a) accertare e dichiarare la violazione da parte della società appaltatrice dell'art. 7 del contratto di appalto di Controparte_2 opere pubbliche sottoscritto con il in data 9.5.1996; Parte_1
b) accertare e dichiarare che il crollo della struttura è dunque da addebitare ad esclusiva responsabilità dell'appaltatrice per vizi di costruzione e progettazione direttamente riconducibili alla omessa osservanza della normativa tecnica di cui al D.M. lavori pubblici del 12.2.1992 per la valutazione dei carichi e sovraccarichi in violazione dell'art. 7 del contratto di appalto;
c) e, per l'effetto, condannare a titolo di risarcimento del danno la in persona del legale rapp.te p.t. in qualità di società Controparte_2 appaltatrice dei lavori al pagamento in favore del , in Parte_1 persona del Sindaco p.t., della complessiva somma di € 303.932,00 così
pagina 5 di 18 come determinata in narrativa o della maggiore somma che dovesse essere determinata in corso di causa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
d) condannare la società convenuta al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio”.
16. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5 gennaio 2016, si costituiva la la quale, Controparte_2 preliminarmente, eccepiva la prescrizione del diritto risarcitorio del
[...]
ex art. 1669 c.c., in quanto il non avrebbe rispettato Parte_1 Pt_1 il termine di prescrizione annuale per la denuncia del vizio. Eccepiva, altresì, che la non poteva ritenersi responsabile, in quanto Controparte_2 aveva affidato la realizzazione della copertura geodetica alla , CP_4 ed era stata proprio quest'ultima a provvedere interamente alla realizzazione della struttura crollata. Secondo la difesa della la Controparte_1
, quindi, non si sarebbe limitata a fornire i materiali, ma avrebbe CP_4 progettato, realizzato e installato la copertura geodetica della palestra.
Pertanto, secondo la difesa della convenuta, la responsabilità del crollo, semmai, andrebbe attribuita alla in solido con il direttore dei Controparte_4 lavori, ing. e con il collaudatore, arch. . P_ Controparte_6
17. Sulla base delle considerazioni sopra esposte, la
[...] chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la Controparte_2
società fallita con sentenza n. 328/15 del Tribunale di Controparte_4
Milano, ora in persona del curatore Controparte_3 fallimentare, il direttore dei lavori, ing. e il collaudatore arch. P_
. Controparte_6
18. La contestava, altresì, la domanda Controparte_2 risarcitoria sia nell'an che nel quantum. Infine, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle pretese attoree, faceva presente che, all'epoca dei fatti, la società era assicurata per i rischi derivanti da responsabilità civile verso pagina 6 di 18 terzi con ora che sarebbe stata tenuta, Controparte_9 Controparte_7 quindi, a garantire e a manlevare l'assicurata dalle conseguenze derivanti dall'eventuale accoglimento della domanda.
19. Quindi, così concludeva: “Perché l'adito Tribunale voglia così provvedere: In via preliminare autorizzare , ex art. 269 c.p.c., con proprio decreto, la chiamata in causa della in Controparte_10 persona del curatore fallimentare dott. , con studio in Persona_1
Milano alla via Luigi Settembrini n. 1 cap 20124, dell'ing. , nella P_ qualità di Direttore dei Lavori, domiciliato in Sala Consilina alla via
Mezzacapo, dell'arch. domiciliato in Napoli alla Piazza Controparte_6
Leonardo via Suarez Eduardo 4/G, per i fatti indicati nella parte motiva del presente atto, nonché della in persona del suo Controparte_11 legale rappresentante p.t., e, per l'effetto, disporre il differimento della prima udienza di comparizione, al fine di consentire la citazione dei terzi nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; nel merito, previo accertamento delle eccezioni di decadenza e di prescrizione del diritto al risarcimento del danno azionato dall'attore contro la Controparte_1 già rigettare la domanda risarcitoria;
Nel caso in cui Controparte_2 il giudicane ritenesse di non accogliere le eccezioni di cui al punto B), condannare, per le ragioni indicate nella parte motiva del presente atto, direttamente in solido e/o in proprio e quali unici responsabili dei fatti dedotti nell'atto introduttivo, la ora Controparte_4 Controparte_3 in persona del curatore fallimentare p.t., nella qualità di impresa esecutrice della copertura geodetica, l'ing. , nella qualità di Direttore dei P_
Lavori, l'arch. , nella qualità di collaudatore delle opere Controparte_6 strutturali, nonché collaudatore in corso d'opera, al risarcimento dei danni in favore del e che dovessero essere liquidati dal Parte_1
Giudice per i fatti di cui è causa, ovvero, in subordine, a manlevare e/o
pagina 7 di 18 garantire la delle somme che quest'ultima fosse Controparte_1 tenuta a sborsare in favore dell'attore, per sorta capitale, spese ed accessori;
nella denegata ipotesi in cui la risultasse Controparte_1 tenuta al risarcimento dei danno lamentai dall'attore, in virtù del rapporto assicurativo richiamato in premessa, condannare l' ora Controparte_9
in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede Controparte_7 in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa, 14 a corrispondere direttamente all'avente diritto ogni somma che sarà liquidata dal Tribunale o, in subordine, condannare la stessa a manlevare la comparente società di tutto quanto questa sarà tenuta a sborsare per i fatti di cui è causa, sia per sorte capitale che per accessori e spese. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA“
20. Con comparsa di costituzione, depositata in data 25.05.2016, si costituiva nel presente giudizio l'ing. il quale, in via P_ preliminare, eccepiva l'intervenuta prescrizione e decadenza sia in ordine alla domanda principale laddove parte attrice volesse ritenerla estesa anche al comparente chiamato in causa, sia in ordine alla domanda di garanzia di manleva. Nella fattispecie, rilevava che tra lui e la non Controparte_1 era mai intercorso alcun rapporto contrattuale, per cui l'unica fonte su cui si poteva ipotizzare e fondare una presunta responsabilità del chiamato in causa era quella di cui all'art. 2043 c.c.
21. Altresì, l'ing. rappresentava come non fosse mai P_ intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione nei propri confronti sia prima che dopo gli accadimenti del 29.01.2005. Allo stesso modo, qualsivoglia domanda risarcitoria e di manleva sarebbe da ritenersi prescritta dal momento che il presente giudizio risarcitorio è stato per la prima volta promosso nei confronti dell'ing. solo con l'atto di citazione per chiamata P_
pagina 8 di 18 in causa notificatogli nel febbraio 2016, rispetto a fatti, circostanze e danni presunti verificatisi il 20.01.2005.
22. La avrebbe dovuto esercitare il diritto alla Controparte_1 manleva ed al risarcimento dei danni nei termini di legge dal momento in cui si è verificato l'evento, ossia dal giorno 29.01.2005 mentre, prima di oggi alcuna azione risarcitoria né alcun valido atto interruttivo sono stati posti in essere, comportando ciò la prescrizione del diritto alla manleva ed al risarcimento del danno.
23. Del resto, se ci fossero stati danni reali ed effettivi ricadenti sull'ing. ed a questi addebitabili, la li avrebbe P_ Controparte_1 richiesti e fatti valere nei termini di legge.
24. L'ing. faceva rilevare la pendenza dinanzi al Tribunale di P_
Lagonegro di giudizio iscritto al n. R.G. 574/2013, analogo al presente ove sarebbero state coinvolte quasi tutte le stesse parti, per l'accertamento delle responsabilità del crollo dell'impianto sportivo, promosso dalla associazione sportiva Kodokan, quale gestore della struttura comunale e che aveva chiamato in causa l'odierno comparente per le medesime ragioni di cui al presente giudizio.
25. Ancora, l'ing. precisava di essere stato solo il progettista P_ architettonico ed il direttore dei lavori, mentre il progettista ed il calcolatore della struttura reticolare in acciaio costituente la copertura dell'impianto sportivo di proprietà del Comune di sono stati altri tecnici tra i Parte_1 quali anche i tecnici dell'impresa appaltatrice. Ciò esonererebbe l'ing. P_ da ogni responsabilità rispetto alle vicende per cui è causa.
26. Infine, l'ing. evidenziava come la neve che aveva provocato P_ il crollo del tetto si era accumulata solo a seguito di una lunga nevicata della durata di alcuni giorni, per cui era preciso obbligo del proprietario e del gestore e/o conduttore della struttura di vigilare su quanto stesse accadendo pagina 9 di 18 e provvedere ad adottare tutte le precauzioni necessarie ad evitare o quantomeno limitare i presunti danni, mentre nulla di tutto ciò è stato fatto.
Il chiamato in causa concludeva chiedendo che “l'On.le Tribunale di
Lagonegro, disattesa e rigettata ogni contraria domanda, istanza, eccezione
e deduzione, dichiari improcedibile, inammissibile ed improseguibile la domanda proposta nei confronti dell'ing. per l'intervenuta P_ prescrizione del diritto al risarcimento del danno e del diritto all'azione, nonché per le decadenze in cui è incorsa parte attrice/chiamante in causa e così come sopra eccepite mentre, in via del tutto subordinata, rigetti la domanda proposta contro il comparente chiamato in causa per tutto quanto sopra esposto in via preliminare e per quanto potrà ancora essere ulteriormente esposto, nonché, in via subordinata, rigetti tutte le domande proposte nei confronti dell'ing. perché improcedibili, P_ improponibili ed inammissibili, oltre che infondate in fatto e diritto per quanto sopra esposto e per quanto potrà ancora essere ulteriormente esposto. Il tutto con vittoria di spese e competenze difensive del presente giudizio.”
27. Con comparsa di costituzione, depositata in cancelleria in data 3 maggio 2016, si costituiva la che impugnando tutto Controparte_7 quanto ex adverso dedotto e prodotto, rilevava che per gli stessi fatti pendeva giudizio per l'accertamento della responsabilità del crollo e per l'accertamento dei danni, promosso da legale Controparte_8 rappresentante p.t. dell'Associazione sportiva Kodokan, che gestiva la struttura, contro il , l'ing. , l'arch. Parte_1 P_
, la la la Controparte_6 Controparte_4 Controparte_12 CP_13
, la nonché dinanzi al
[...] Controparte_1 Controparte_7
Tribunale di Lagonegro – ex Sala Consilina R.G. 574/2013. La difesa della
Compagnia assicuratrice riteneva, quindi, che il presente giudizio dovesse pagina 10 di 18 essere riunito a quest'ultimo, stante la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.
28. Inoltre, la eccepiva che la polizza Controparte_7 assicurativa di cui era stata invocata la copertura, non avrebbe ricompreso il rischio per il quale la chiedeva la manleva. La polizza Controparte_1 sarebbe stata stipulata il 21/10/2022 quando i lavori alla struttura geodetica erano stati già completati e consegnati e non avrebbe potuto operare, essendo priva di clausole di retroattività. Inoltre non si estenderebbe (art. 17 lettera h delle condizioni generali di assicurazione) ai danni verificatisi dopo la consegna a terzi. Infine la difesa delle precisava che Controparte_7 la garanzia assicurativa era comunque prescritta, non essendo stata chiamata in causa neanche in occasione dell'espletato accertamento tecnico preventivo e nessun altro atto interruttivo era stato validamente esperito nei confronti della né tantomeno nei confronti di Controparte_1 [...]
(già ). CP_7 CP_9
29. In fatto condivideva le eccezioni sollevate dalla Controparte_1
sia in ordine alla prescrizione del diritto di denuncia del danno ex art.
[...]
1669 c.c., sia in ordine alla non ascrivibilità del crollo della struttura geodetica in capo alla in considerazione del fatto che Controparte_1 tale copertura era stata progettata e realizzata da altra impresa e, nello specifico, dalla sotto il controllo del direttore dei lavori e del Controparte_4 collaudatore in corso d'opera. Secondo la difesa della chiamata CP_14 non sarebbe neanche da escludere che il crollo sia stato
[...] causato dall'eccezionalità delle precipitazioni nevose del gennaio 2005.
Contestava, poi, la pretesa risarcitoria sia nell'an che nel quantum e concludeva come di seguito: “Voglia l'On.le Tribunale adito – contrariis reiectis – così provvedere: IN VIA PRELIMINARE Disporre la riunione del presente giudizio a quello recante il N° 574/2013, dott. con CP_15
pagina 11 di 18 prossima udienza fissata per il 10/05/2016, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva. Rigettare la domanda di manleva svolta dalla Soc. già Controparte_1 Controparte_2 perché l'evento non è compreso nella copertura
[...] assicurativa e comunque per essere prescritto il diritto alla garanzia. NEL
MERITO Salvo gravame, rigettare ogni e qualsiasi domanda da chiunque proposta nel presente giudizio nei confronti della concludente, perché prescritto il diritto al risarcimento, perché il rischio non è compreso nella copertura assicurativa e per essere la domanda originaria e quelle svolte dalle altre parti costituite in giudizio nei confronti della Controparte_7 inammissibile, improcedibile e infondata in fatto e in diritto. In ogni caso con vittoria di spese e compensi. Con ogni più ampia riserva di modificare domande, eccezioni e conclusioni e di produrre documenti ed indicare ulteriori mezzi di prova nei termini di cui all'art. 183 c.p.c., di cui si chiede sin d'ora la concessione.”
30. Si costituiva anche l'arch. il quale nell'impugnare tutto _6 quanto dedotto, rilevato, richiesto e nell'impugnare e contestare tutta la depositata avversa documentazione, chiedeva il rigetto della domanda proposta nei propri confronti, in quanto pretestuosa e, comunque, totalmente infondata, sia in punto di fatto che in diritto per i seguenti motivi:
Preliminarmente, sollevava specifica eccezione di estinzione del presunto diritto al risarcimento del danno. A tal proposito, osservava che l'evento dannoso risultava essersi verificato nel lontano 29.01.2005, mentre l'atto di citazione per la chiamata in causa, risultava essere stato notificato soltanto in data 22.06.2016, ossia ben oltre il termine prescrizionale sia quinquennale
(responsabilità extracontrattuale) che decennale (responsabilità contrattuale). Nelle more tra la data dell'evento dannoso dedotto in giudizio e la notifica del primo atto di chiamata in causa, alcun atto interruttivo della pagina 12 di 18 prescrizione risultava essere stato notificato ovvero comunicato all'istante. A nulla poteva valere l'eventuale replica circa l'effetto interruttivo dell'espletata procedura di ATP, promossa dall'Associazione Sportiva Kodokan nei confronti del il cui ricorso non era stato giammai notificato Parte_1 all'Arch. che, quindi non ne era stato parte Controparte_6 processuale. Sempre in via preliminare, contestava la inammissibilità della chiamata in causa del collaudatore Arch. per carenza dei Controparte_6 presupposti prescritti dalla Legge (art. 106 c.p.c.). Al riguardo osservava, infatti, che, affinché si potesse chiedere all'adito Tribunale, l'autorizzazione alla chiamata di un terzo, era necessario che la causa medesima risultasse, oggettivamente comune al c.d. terzo ossia il rapporto dedotto in giudizio e quello facente capo al terzo dovevano avere in comune almeno uno degli elementi oggettivi. Tale comunanza oggettiva si poteva avere qualora esistesse tra di essi un vincolo di connessione oggettiva per il petitum o per la causa petendi. Nella fattispecie, con l'azione proposta nei confronti della ditta appaltatrice parte attrice aveva invocato e Controparte_1 dedotto in giudizio la responsabilità contrattuale, nei confronti di quest'ultima, derivante dall'inadempimento del contratto d'appalto, mentre, tra la convenuta ed il terzo chiamato in causa Arch. , non _6 sussisteva alcun rapporto (anche di natura contrattuale) tale da giustificare la chiamata in causa. Nel merito, osservava che alcuna ipotesi di responsabilità era, comunque, configurabile nei confronti dell'istante, collaudatore nella vicenda sottoposta al vaglio del Giudice. Il terzo chiamato in causa precisava che il , con delibera n. 454 Parte_1 dell'8.11.1994 (già in atti della difesa attorea), approvava il progetto esecutivo per la costruzione di una palestra polivalente in Contrada “Difesa”.
Tale progetto veniva elaborato dall'Ing. . I lavori per la P_ esecuzione del suddetto progetto, venivano assegnati, con delibere comunali pagina 13 di 18 n. 522 e n. 543 del 14.11.1995, alla ditta Controparte_2 nominando, quale direttore dei lavori lo stesso progettista Ing. P_
. Per il collaudo in corso d'opera delle strutture in cemento armato,
[...] invece, il medesimo, con nota prot. N. 741 del 26.01.1996 e Pt_1 successiva rettifica prot. N. 5655 del 18.09.1996, in esecuzione della delibera n. 565 del 29.11.1995, nominava l'Arch. In data Controparte_6
6.11.1996, veniva depositato, presso il Genio Civile di Salerno il progetto strutturale nel quale venivano individuati quale progettista della struttura geodetica l'ing. e quale redattore del progetto integrativo per la Parte_3 sopraelevazione della struttura geodetica, l'Ing. Il Persona_5
10.06.1997, venivano ultimate le opere strutturali, come da relazione redatta dall'Ing. del 28.07.1997 e depositata presso il Genio Civile di P_
Salerno il 30.07.1997. In data 29.10.1997, l'incaricato Arch. _6
, dopo aver visionato ed esaminato i calcoli strutturali, con relative
[...] certificazioni, prove ed analisi dei materiali impiegati, inerenti alle sole strutture in cemento armato, emetteva il rituale certificato di collaudo strutturale relativamente alla idoneità e conformità delle sole strutture in cemento armato. Tale certificato di collaudo veniva depositato presso il
Genio Civile di Salerno il 21.01.1998, con prot. n. 1024. Da quanto sopra esposto, avrebbe dovuto emergere la circostanza obiettiva per la quale alcuna responsabilità poteva attribuirsi al chiamato in causa Arch.
[...]
. Quest'ultimo, infatti, risulterebbe, inequivocabilmente, essere _6 stato incaricato dal Comune di per il collaudo, in corso d'opera, Parte_1 soltanto ed esclusivamente con riferimento alle strutture in cemento armato.
L'Arch. non avrebbe certificato ovvero non avrebbe Controparte_6 emesso alcun certificato di collaudo relativamente alla struttura geodetica, in quanto, tra l'altro, non ricompresa nell'incarico conferito dall'amministrazione appaltante. Nel caso di specie l'Arch. , risulterebbe Controparte_6
pagina 14 di 18 avere fedelmente e correttamente adempiuto a quanto di suo dovere, provvedendo alla verifica delle opere (quelle in cemento armato con esclusione della struttura geodetica); all'emissione del certificato di collaudo, con conseguente accettazione del collaudo stesso da parte dell'Amministrazione appaltante.
31. Concludeva, pertanto, chiedendo: “1) preliminarmente dichiarare la inammissibilità dell'atto di chiamata in causa del terzo Arch. _6
, per carenza dei presupposti prescritti all'art. 106 c.p.c.,
[...] disponendone, conseguentemente l'estromissione dal giudizio, con condanna della convenuta principale al pagamento delle spese e competenze giudiziali, con attribuzione al procuratore costituito per fattone anticipo;
2) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della eccezione di inammissibilità della chiamata in causa, sempre sul piano preliminare, dichiarare prescritto il diritto al risarcimento del danno nei confronti dell'Arch. Controparte_6
e, per l'effetto, rigettare la domanda proposta con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
3) rigettare, comunque ed in ogni caso, la domanda di risarcimento del danno nei confronti dell'Arch. _6
, perché infondata, sia in punto di fatto che in diritto per tutti i motivi
[...] dedotti;
4) per l'effetto, condannare l'attore al pagamento delle spese e competenze giudiziali, da attribuire direttamente al costituito procuratore per fattone anticipo.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass.
S.U. 8/5/2014 n. 9936; Cass. 28/5/2014 n. 12002; Cass. 19/8/2016 n.
17214)., nonché il “principio di sinteticità degli atti processuali” ex art. 3, comma 2 c.p.a., applicabile anche al processo civile (Cass. 20/10/2016, n.
21297).
pagina 15 di 18 2. L'art. 5, comma 1 bis, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 aggiornato alla L. 9 agosto 2013, n. 98 - artt. 84 e 84 bis - prevede che chi intende promuovere un giudizio in materia di diritti reali e condominio, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione dinanzi ad un organismo abilitato, pena l'improcedibilità della domanda giudiziale.
2.1. L'art. 8 co. 1 del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 prevede che sia al primo incontro che agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato e che “La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante”.
2.2. Inoltre, va ribadito quanto recentemente chiarito dalla S.C. (Cass., sez.
II, 14 dicembre 2021, n. 40035) «Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 2, e comma 2 bis d. lgs. n. 28/2010, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione».
3. Nel caso in esame, come rilevato con ordinanza del 18/2/25, pur essendo stato assegnato con ordinanza del 26/6/24 termine lungo per la procedura di mediazione delegata ope judicis (udienza successiva del 21/10/24) il primo incontro risultava posto in essere solo successivamente (un incontro di mero rinvio del 16/12/24 e poi incontro di mediazione del 14/2/25 in cui peraltro lo pagina 16 di 18 stesso mediatore dichiarava la improcedibilità del procedimento di mediazione).
3.1. In tal senso nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza per cui la domanda di mediazione sia stata presentata nei termini, assumendo, come anticipato, il termine assegnato dal giudice solo funzione ordinatoria (ed a conferma tale termine è stato eliminato espressamente dalla recente riforma del processo civile) e che l'esito negativo non sia “dipeso da inerzia dell'attore ma solo ed esclusivamente dalla impossibilità oggettiva di notificare l'udienza di avvio nei confronti di una delle parti del giudizio, che ad oggi è inesistente” (comparsa conclusionale del 16/4/25 dell'attore, pag.
3), trattandosi di difficoltà, da un lato, sicuramente non insuperabile e, dall'altro, costituente impedimento di mero fatto e non di diritto.
4. Ciò posto, ritiene il Tribunale che, nel caso in esame, non essendo stato espletato il procedimento di mediazione obbligatoria ope judicis, la domanda non può che essere dichiarata improcedibile.
4.2. La declaratoria di improcedibilità assume la forma della sentenza, trattandosi di statuizione di ordine decisorio (benché solo in rito) e consente di poter ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo entro i minimi, stante la sentenza di mero rito, a seguito di rilievo d'ufficio e la ridotta attività processuale espletata ed il concreto valore della causa, con l'ulteriore riduzione del 30 % per assenza di specifiche questioni in fatto ed in diritto, stante il suddetto rilievo, secondo il criterio del disputatum (scaglione superiore a euro 260.001) ed a favore delle sole parti convenute costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale, sezione unica civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara improcedibile la domanda;
pagina 17 di 18 - condanna altresì l'attore a rimborsare alle convenute costituite le spese di lite, che liquida per ciascuna in rispettivi € 8.000 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge, e con attribuzione per dichiarato anticipo per il procuratore dichiarante, avv. IL PE;
Così deciso in Lagonegro, data
Il Giudice dott. Riccardo Sabato
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