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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/06/2025, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 10.06.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, CP_ lette le note scritte di udienza depositate dalla parte ricorrente, dall' e dall' Controparte_2
,
[...] all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 4223/2024 R.g. Previdenza avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Manzi ed elettivamente domiciliata come in atti;
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p,t,., rappresentato e difeso dall' avv. Diodata Ardolino ed CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Michela Rega ed elettivamente domiciliata come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.06.2024, la parte ricorrente ha impugnato l'avviso di addebito nr. CP_
371 2023 0011366534 000, notificatole in data 29.01.2024, con il quale l le ha chiesto il pagamento della somma di € 20.711,09 per il presunto mancato pagamento di contributi dovuti a titolo di Gestione
Pag. 1 di 4 per il periodo dal 3/2012 al 12/2018 in qualità di titolare della ditta individuale Edilizia CP_3
Vaccaro di Vaccaro Clemente.
Ha dedotto di non essere mai stato titolare della suindicata ditta individuale e di aver altresì presentato denuncia all'Autorità Giudiziaria Penale, con conseguente inesistenza di alcun obbligo contributivo nei confronti dell' a decorrere da tale data. CP_1
Pertanto, ha chiesto di dichiarare l'illegittimità, nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della iscrizione degli importi iscritti a ruolo per gli anni dal 2018 al 2022 e dichiarare la nullità dell'impugnato avviso di addebito, con conseguente cancellazione dai ruoli delle somme in esso contenute. Il tutto con vittorie di spese.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, le parti resistenti hanno chiesto il rigetto della domanda. CP_ L' in via preliminare, ha eccepito, da un lato, l'inammissibilità dell'impugnativa dell'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire e, dall'altro, l'inammissibilità dell'opposizione dell'avviso di addebito per tardività della stessa. Nel merito, ha esposto che parte ricorrente, in quanto titolare della ditta individuale Edilizia Vaccaro di Vaccaro Clemente, è tenuta al pagamento dei contributi rivendicati.
L' ha eccepito altresì il proprio difetto di legittimazione passiva, in Controparte_2 quanto oggetto del ricorso è l'impugnativa di avviso di addebito.
Letti gli atti, superflua ogni attività istruttoria atteso il carattere documentale della controversia, la causa viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La discussione è avvenuta mediante lo scambio e il deposito di note scritte in conformità al dettato normativo, consultabili dal fascicolo telematico.
In limine litis, è opportuno evidenziare che oggetto del presente ricorso è, contrariamente a questo CP_ sostenuto dall' l'impugnativa dell'avviso di addebito nr. 371 2023 0011366534 000, con cui è stato intimato alla parte ricorrente il pagamento della somma di € 20.711,09 a titolo di Gestione Artigiani per il periodo dal 2/2018 al 12/2022.
Va conseguentemente dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell Controparte_2
.
[...]
Invero, l'art. 30 del d.l. ha modificato il sistema di riscossione dei crediti e la principale novità CP_ consiste nel fatto che dal 1°gennaio 2011 l' non si avvale più del “ruolo” per recuperare i propri crediti. Prima di tale modifica, l'istituto, una volta iscritti a ruolo i crediti e le relative sanzioni, cedeva a titolo oneroso gli stessi alla società di cartolarizzazione ( e, contestualmente, consegnava il Controparte_4
“ruolo” alla società di riscossione Equitalia S.p.a. – oggi – che si Controparte_5 occupava del recupero coattivo del credito.
L' una volta ricevuto il “ruolo” enucleava le singole posizioni debitorie e Controparte_6
Pag. 2 di 4 formava una cartella di pagamento per ognuna di esse. La cartella, che è un estratto del ruolo, veniva notificata al debitore.
Dunque, sino al 1°gennaio 2011, era l'agente di riscossione che provvedeva alla formazione della cartella di pagamento, occupandosi successivamente, anche dell'esecuzione forzata.
Pertanto, nei giudizi di impugnazione avverso dette cartelle sussisteva la legittimazione passiva di
Equitalia s.p.a. CP_ Dal 1° gennaio 2011 l' non si avvale più del “ruolo” per recuperare i propri crediti.
L'istituto, una volta accertata la sussistenza di un credito contributivo, dopo aver inviato l'avviso bonario in seguito al quale il debitore non provveda, procede direttamente ed autonomamente alla formazione e alla notifica dell'avviso di addebito. CP_ CP_ In sostanza, dal 1°gennaio 2011, per l' (e solo per l' è stata soppressa la fase dell'iscrizione a ruolo e della consegna dello stesso all'Agente della Riscossione, con conseguenza carenza di legittimazione passiva dell' nei giudizi di impugnazione degli avvisi di addebito. Controparte_2
La domanda è inammissibile.
Invero, l'azione di accertamento negativo del credito dell'istituto previdenziale non può essere astrattamente proposta in ogni tempo, e allorquando per quel credito sia stata già disposta la riscossione a mezzo ruolo si rende necessario impugnare il ruolo nonché la cartella esattoriale con le forme, i tempi e il rito previsti dalla legge nr. 46/99, fermo restando nel caso in cui si intendano far valere fatti estintivi formatisi successivamente alla formazione del titolo (prescrizione maturata dopo la notifica – pagamento successivo alla notifica) la possibilità di promuovere un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
E difatti, l'art. 24 del d. lgs. 46/1999, rubricato “Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali”, al comma 5 prevede che “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
Il termine di 40 giorni previsto dalla citata disposizione è applicabile anche all'opposizione ad avviso di addebito, in virtù di quanto dispone l'art. 30, comma 14, del d.l. 78/2010 convertito con modificazioni nella l. 122/2010, che ha introdotto l'avviso di addebito quale strumento di riscossione delle somme dovute all'Istituto: “14. Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute
a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente CP_1
l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”.
La Suprema Corte a Sezioni Unite, nell'affrontare la questione del termine di prescrizione nel caso
Pag. 3 di 4 di cartella non opposta ha sostenuto che “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento (e/o avviso di addebito) di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo.
Ne consegue che in caso di intervenuta irretrattabilità del credito contributivo è inammissibile l'azione di accertamento negativo del medesimo credito.
Nella fattispecie in esame, in presenza di un avviso di addebito notificato in data 03.02.2024, come CP_ documentalmente provato dall' (cfr. all. prod. tel. , la parte ricorrente, avendo contestato la CP_1 pretesa contributiva esclusivamente con vizi afferenti al merito, quali l'inesistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione Artigiani, avrebbe dovuto proporre opposizione entro il termine perentorio di
40 giorni dalla avvenuta notifica.
Ma ciò non è avvenuto in quanto il ricorso in opposizione è stato depositato solo in data 25.06.2024
e, quindi, oltre il predetto termine perentorio di 40 giorni.
Ne consegue, dunque, che il credito contributivo portato dall'avviso di addebito impugnato in ricorso è, dunque, divenuto irretrattabile.
Ciò preclude la possibilità di un'azione di accertamento negativo di tale credito, nonché di una azione di accertamento alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte da parte dell
[...]
, la quale presuppone il previo annullamento del titolo (avviso di addebito) sulla cui base le CP_7 somme sono state erogate.
Appare equo, tenuto conto della natura in rito della sentenza che rende superfluo l'esame nel merito della vicenda, compensare le spese del giudizio tra tutte le parti in causa
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa
Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' ; Controparte_5
2) dichiara inammissibile il ricorso;
3) compensa le spese tra le parti in causa.
SI COMUNICHI.
Nola, 10.06.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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