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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/07/2025, n. 3325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3325 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 13660/2023
R e p u b b l i c a I t a l i a n a TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luca Perilli, nel procedimento iscritto al n.r.g. 13660/2023, promosso da: nato il [...], a [...] - Brasile) e residente in [...]Controparte_1
Monte Castelo, 291, apto 01 - Centro, nella città di RE/RS (Brasile), CAP: 99700-292;
, nato il [...], a [...] - Brasile) e residente in [...]Controparte_2
Alberto Fehlauer, n. 161, quartiere José Bonifácio, città di RE/RS (Brasile), CAP: 99704-418;
, nata il [...], a [...] - Brasile) e residente Controparte_3 nella rua Linha Angelo Tonin, 50- Vila Baliza, città di RA/RS (Brasile), CAP: 99830-000;;
, nato il [...], a [...] - Brasile), Controparte_4 rappresentato dai genitori e , nato(a) il: 21/07/1967, Controparte_3 Controparte_5 nella città di: RE/RS (Brasile) in qualità di genitori ed esercenti la potestà genitoriale;
, nata il [...], a [...] - Brasile) e residente ni Rua Pedro Controparte_6
Menegolla, n. 320, -apt. N. 401, città di RE/RS (Brasile), CAP: 99704-132;
, nata il [...], a [...] - Brasile) e residente il Rua Parte_1
Alberto Fehlauer, n. 161, quartiere José Bonifácio, città di RE/RS (Brasile), CAP: 99704-418;;
nato il [...], a [...] - Brasile) e residente in [...]Controparte_7
Fontana, 580, Quartiere Linda Morada, città di RA/RS (Brasile), CAP: 99830-000; rappresentati e difesi, in forza di procura speciale alle liti allegata al ricorso, autenticata da notaio brasiliano con apostille e traduzione asseverata, dalla'vv.to Giuseppe Pinelli del Foro di Roma, con domicilio eletto presso il loro studio in via Crescenzio n. 25 a Roma;
RICORRENTI contro
, Controparte_8 rappresentato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
a scioglimento della riserva assunta in data 7 luglio 2025, ha pronunciato la seguente
Pag. 1 di 6 SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con atto depositato l' 08/11/2023, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del loro diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.l. 17 febbraio 2017, 13, conv., con mod., dalla l. 13 aprile 2017, n. 46 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»), dell'art. 4, comma 5, secondo periodo, d.l. cit., introdotto dalla l. 26 novembre 2021, n. 206, a decorrere dal 22.6.2022 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno rivendicato la discendenza da Persona_1
, nato a [...], il [...], ed esposto quanto segue.
[...]
è nato in [...] il [...] nel comune di San Benedetto Po Persona_1
(MN) da cittadini italiani (doc. 1 estratto per riassunto dell'atto di nascita del Comune di San Benedetto Po); è quindi emigrato in Brasile e non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana come da certificato di naturalizzazione rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale della Giustizia e Cittadinanza, Settore di Immigrazione della Repubblica Federale del Brasile (doc. 2);.
ha contratto matrimonio il 04.08.1903 (doc. 3) con Persona_1 CP_9
e dalla loro unione è nato in [...] il [...] (doc. 4); Persona_2 in data 26.5.1926 ha contratto matrimonio con (doc. 5) e dalla Persona_2 Persona_3 loro unione è nato in [...] il [...] (doc. 6); Persona_4 ha contratto matrimonio il 14.9.1946 con (doc. 7) e dalla loro Persona_4 Persona_5 unione sono nati il 07.09.1947 (doc. 8), il 02.11.1948 Parte_2 Persona_6
(doc. 9), il 10.09.1955 (doc. 10), l'01.02.1957 (doc. Persona_7 Persona_8
11), e il 25.07.1963 (doc. 12). Persona_9
Nelcir ha contratto matrimonio il 23.3.1984 con (doc. 13) e dalla loro Parte_2 Per_10 unione è nata in [...] , il [...] (doc. 14); Controparte_6 ha il 4.3.1970 sposato (doc. 15) e dalla loro unione è nata in [...] Persona_6 CP_10
, il 18.11.1970 (doc. 16); Controparte_3
ha contratto matrimonio il 20.5.2000 con (doc. 17) e dalla Controparte_3 Controparte_5 loro unione è nato , il [...] (doc. 18); Persona_11 ha sposato il 26.1.1980 (doc. 19) e dalla loro unione Persona_7 Persona_12 sono nati in Brasile , il 03.04.1982 (doc. 20) e , il Persona_13 Parte_1
04.10.1985 (doc- 21);
ha contratto matrimonio il 24.11.1979 con (doc. 22) e dalla Parte_3 Persona_14 loro unione è nato in [...] il [...] (doc. 23); Controparte_7 ha sposato il 18.12.1993 (doc. 24) e dalla loro unione Persona_9 Controparte_11
è nato in [...] [...] (doc.25). Persona_15
3. Nonostante la regolare notifica del ricorso, effettuata via PEC il 17.11.2023, il Controparte_8 non si è costituto in giudizio ed è rimasto così contumace.
Pag. 2 di 6 4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 17.11.2023, si è limitato a prenderne visione.
5. L'udienza di comparizione delle parti fissata in data 07.07.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. da note scritte. In data 15.05.2025, parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta contenente le conclusioni, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento.
Ritenuto in diritto
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle autorità consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
− lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Parte_4 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
− con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di Vittorio NU II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
− continuavano, tuttavia, ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
− il codice civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
− i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano, dunque, diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del codice civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3);
− con la Costituzione, entrata in vigore il 1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
− anni dopo, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1987, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del codice civile del 1865, sopra riportati;
Pag. 3 di 6 − per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (Cass., SS.UU., 25 febbraio 2009, n. 4466);
− da ultimo, la vigente l. 5 febbraio 1992, n. 91 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1).
Da tale ricostruzione normativa risulta dunque che lo “stipite” degli odierni ricorrenti, Persona_1
è nato in [...] il [...] nel comune di San Benedetto Po (MN), era cittadino italiano
[...] la propria cittadinanza, iure sanguinis, ai propri discendenti anche dopo il suo espatrio in Brasile e che anche le discendenti del che hanno sposato un cittadino brasiliano, non hanno Per_1 perso la cittadinanza italiana e l'hanno i propri figli.
2.2. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era poi posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo di tale Stato sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in Paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Cass., SS.UU., 24 agosto 2022, n. 25318).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non è stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non hanno espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/2022 ha definito, inoltre, il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis, stabilendo quanto segue: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
Pag. 4 di 6 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva».
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana. Da certificati (docc. 6 e 7) risulta che il cognome di è stato da Persona_2 un certo punto in poi riportato come doc. 7) e così trasmesso ai discendenti, Per_4
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
4. A margine, con particolare riguardo al ricorrente minorenne, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per il minore.
4. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, sussistono giustificati motivi (cfr. Corte cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, accerta dichiara che: nato il [...], a [...] - Brasile); Controparte_1
, nato il [...], a [...] - Brasile); Controparte_2
, nata il [...], a [...] - Brasile); Controparte_3
, nato il [...], a [...] - Brasile), Controparte_4 rappresentato dai genitori e in qualità di esercenti Controparte_3 Controparte_5 la potestà genitoriale;
, nata il [...], a [...] - Brasile); Controparte_6
, nata il [...], a [...] - Brasile); Parte_1
nato il [...], a [...] - Brasile); Controparte_7 generalizzati nel ricorso, hanno il diritto alla cittadinanza italiana;
ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile di procedere agli Controparte_8
Pag. 5 di 6 adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'autorità consolare;
compensa per intero le spese di lite.
Così deciso in Brescia, il 26 luglio 2025.
Il Giudice Dott. Luca Perilli
Pag. 6 di 6