TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/06/2025, n. 8580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8580 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa LI BU, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 55478/2020 R.G. e vertente
TRA
Parte_1
con sede in Roma, alla Via Giuseppe
[...]
Gioacchino Belli n. 86 (C.F. ), in persona del legale rappresentante P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Parte_2
Vincenzo Bellini n. 14, presso lo studio dell'Avv. Cristina Baroni, che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione in opposizione.
Opponente
E con sede in Roma, alla Via Gramsci Controparte_1
n. 36 (C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_2
, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Marianna Dionigi n. CP_2
43, presso lo studio dell'Avv. Francesco Mollica che, con l'Avv. Mariano Maggi, la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Opposta
OGGETTO: Opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 13427/2020, reso dal Tribunale di Roma il 29 agosto 2020.
1 CONCLUSIONI: per l'opponente: “Piaccia al Tribunale, contrariis rejectis, in accoglimento della spiegata opposizione, revocare e/o annullare e/o, comunque, dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 13427/2020; rigettare tutte le domande proposte dalla nei confronti della Controparte_1 [...]
dacché infondate in Parte_1 fatto ed in diritto. Con vittoria di spese di lite”; per l'opposta: “Voglia il Tribunale, disattesa ogni avversa domanda, eccezione e deduzione, rigettare l'opposizione proposta dalla
[...]
e, per l'effetto, confermare il Decreto Parte_1
Ingiuntivo n. 13427/2020 con condanna dell'odierna opponente al pagamento delle somme già oggetto di ingiunzione, oltre ulteriori interessi di mora fino al soddisfo. Con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., la deduceva Controparte_1
che
➢ con contratto stipulato in data 1 febbraio 2019 si era obbligata a svolgere, in favore della Parte_1
attività di consulenza, assistenza e
[...] supporto “nell'ambito della (fiber to the Home) fino al 30 Pt_3
gennaio 2020;
➢ il corrispettivo dovutole per le cennate prestazioni era stato fissato concordemente in complessivi euro 240.000,00, da versare in dodici rate mensili anticipate;
➢ la Parte_1 tuttavia, si era resa parzialmente inadempiente all'obbligo di pagamento gravante a suo carico, dacché aveva versato la sola somma di euro
158.600,00 mentre, nonostante i reiterati solleciti, non aveva inteso corrisponderle il residuo importo di euro 134.200,00.
2 Ciò premesso la chiedeva ingiungersi, alla Controparte_1
il Parte_1
pagamento della complessiva somma di euro 140.374,21 - di cui euro 134.200,00 quale residuo ancora dovuto sul corrispettivo ed euro 6.174,21 a titolo di interessi di mora, ex D.Lgs. n. 231/2002, maturati fino al 10 luglio 2020 – oltre ulteriori interessi moratori e spese del procedimento monitorio.
In accoglimento del ricorso il Tribunale di Roma emetteva il Decreto
Ingiuntivo n. 13427/2020, depositato il 29 agosto 2020 e notificato, all'ingiunta, il
2 settembre 2020.
Avverso il suindicato provvedimento monitorio proponeva opposizione la con atto Parte_1
notificato il 12 ottobre 2020.
L'opponente eccepiva l'infondatezza dell'avversa pretesa allegando che, sul CP_ corrispettivo previsto in contratto, prima dell'emissione del Decreto
Ingiuntivo n. 13427/2020, aveva già versato non solo l'importo di euro
158.600,00 ma anche - con bonifico bancario disposto il 21 agosto 2020 -
l'ulteriore somma di euro 24.400,00, per un totale di euro 183.000,00; lamentava, inoltre, che la società opposta aveva richiesto gli interessi di mora anche sulle somme asseritamente dovute a titolo di IVA ma non ancora versate, atteso che per i ratei insoluti la TA aveva emesso mere “fatture pro-forma”.
La Parte_1 Parte_1
eccepiva, ancora, che la documentazione prodotta dalla Controparte_1
in allegato al ricorso monitorio era inidonea a fornire la prova piena del
[...]
credito richiesta nella fase della opposizione ed a fronte delle contestazioni sollevate da essa opponente;
indi, svolte considerazioni di ordine generale in merito al riparto dell'onere della prova nel giudizio ex artt. 645 e ss. c.p.c. ed in ordine alla limitata valenza probatoria delle fatture, rassegnava le conclusioni richiamate in premessa.
All'esito della notifica dell'atto di citazione si costituiva la Controparte_1
la quale contestava integralmente le avverse ragioni di
[...]
opposizione, rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
3 Incardinatasi la lite, con ordinanza depositata il 14 aprile 2021 veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del provvedimento monitorio opposto;
indi si provvedeva all'istruttoria con l'acquisizione della documentazione prodotta e con l'escussione del teste infine, Testimone_1 all'udienza del 20 novembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****************************
Ritiene questo Giudice che, pur dovendosi revocare il Decreto Ingiuntivo n.
13427/2020 – in ragione dell'atto parzialmente solutorio del credito oggetto di ingiunzione, posto in essere dalla società opponente dopo il deposito del ricorso monitorio – in parziale accoglimento della domanda formulata dalla
[...]
con il cennato ricorso, la Controparte_1 Parte_1
va condannata al pagamento, in favore della
[...]
società opposta, della residua somma di euro 109.800,00, IVA inclusa, oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002, da calcolare, su ciascuno dei ratei rimasti impagati, con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del termine per il relativo pagamento e fino all'effettivo soddisfo nonché sull'importo di euro
24.400,00 - versato solo dopo il deposito del ricorso - con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del termine per il relativo pagamento e fino al
24.08.2020 (data in cui l'importo in questione è stato accreditato alla società opposta).
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, par d'uopo rammentare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt.
645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.; pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e,
4 se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa
(in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Resta naturalmente fermo che il principio enunciato dall'art. 2697 c.c. non implica che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto azionato – come degli eventi modificativi o estintivi dello stesso - debba ricavarsi, esclusivamente, dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza che possano essere utilizzati altri elementi probatori acquisiti al processo. Al contrario, nel nostro ordinamento processuale vige il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono state offerte, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro e, quindi, senza che possa escludersi l'utilizzazione di una prova fornita da una parte per trarne elementi favorevoli alla controparte.
5 Deve, inoltre, rammentarsi che anche nell'ordinario giudizio di cognizione è dato porre, a fondamento e base della decisione, le circostanze pacifiche e/o incontestate.
Ed a tale ultimo proposito va osservato che la L. n. 69/2009, modificando il primo comma dell'art. 115 c.p.c., ha codificato nel nostro sistema il principio della non contestazione, per modo che i fatti allegati da una parte e non contestati specificamente dalla controparte costituita, possono – ed anzi devono – ritenersi acclarati, senza necessità di relativa prova.
Sempre in apertura di motivazione, in relazione alla specificità della fattispecie concreta, deve rammentarsi che il giudizio di opposizione ha ad oggetto non solo l'accertamento delle condizioni di ammissibilità della domanda monitoria e di validità del decreto ingiuntivo emesso ma anche – e soprattutto – l'accertamento della sussistenza e consistenza del credito con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
pertanto, laddove, al momento della decisione, risulti che il credito già azionato con il ricorso monitorio sia stato in tutto o in parte estinto, il decreto ingiuntivo dovrà essere indubbiamente revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'atto solutorio rispetto al deposito del ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. o, anche, alla emissione dell'ingiunzione di pagamento.
Resta naturalmente fermo che, ove si accerti che il credito oggetto di ingiunzione sia stato estinto solo parzialmente, il Giudice investito dell'opposizione, ritenuta la debenza del residuo, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto potrà e dovrà emettere, nei confronti dell'opponente, una statuizione di condanna al pagamento della porzione di credito non soddisfatta;
e ciò senza necessità che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. VI, 28 maggio 2019, n. 14486).
Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta, deve rilevarsi che – contrariamente a quanto genericamente lamentato dalla società opponente – la ha fornito Controparte_1
6 adeguata prova del titolo contrattuale posto a base della pretesa azionata con il ricorso monitorio nonché dell'avvenuta, regolare esecuzione delle prestazioni dovute in forza del contratto concluso con la Parte_1
[...]
Invero, la società opposta, fin dalla fase monitoria, ha prodotto, inter alia, copia del contratto di consulenza tecnica nell'ambito della FTTH (Fiber to the
Home) concluso con l'odierna opponente ed in forza del quale si obbligava a prestare, in favore di quest' “consulenza, assistenza e supporto nelle CP_4
attività” specificamente indicate nell'art. 2 di detto contratto;
ha, inoltre, allegato copia dei report redatti in ossequio alle previsioni dell'ultimo comma del citato art. 2, e contenenti la puntuale descrizione delle attività svolte mensilmente.
Inoltre, nella presente fase del giudizio a cognizione piena la società opposta, ad ulteriore conforto del credito prospettato, ha prodotto copiosa documentazione oltre che la corrispondenza scambiata nel corso del rapporto, ed ha articolato prova orale con il teste il quale, escusso all'udienza del 15 giugno Testimone_1
2022, ha confermato l'avvenuta esecuzione di tutte le attività e prestazioni indicate nei report mensili già allegati al ricorso monitorio.
D'altro canto, appare certo significativa la circostanza che la
[...]
prima Parte_1 dell'introduzione della presente opposizione, non abbia mai contestato alla controparte pretese inadempienze e, anzi, a fronte delle diffide formulate dalla abbia di volta in volta effettuato pagamenti a Parte_4
parziale soddisfacimento del credito della società opposta, così implicitamente riconoscendo la effettiva debenza delle somme da quest'Ultima richieste.
Acclarato che la avendo regolarmente Parte_4
eseguito le prestazioni previste nel contratto concluso inter partes, ha maturato il diritto al compenso concordato, pari a complessivi euro 240.000,00 oltre IVA al
22%, deve ora rilevarsi che la stessa società opposta, con il ricorso monitorio, ha riconosciuto che la Parte_1
le aveva già versato acconti per complessivi euro 158.600,00 tanto che ha
[...]
chiesto ingiungersi il pagamento del residuo importo di euro 134.200,00.
7 Va, poi, rilevato che, per quanto inferibile dalla documentazione prodotta, dopo il deposito del ricorso monitorio la Parte_1
ha corrisposto alla
[...] CP_1 Controparte_1
l'ulteriore importo di euro 24.400,00.
Pertanto, allo stato residua, in capo alla società opposta, un minor credito di euro 109.800,00, IVA inclusa.
In definitiva, dunque, risultando che la società opponente, sia pur solo dopo il deposito del ricorso monitorio, ha posto in essere un ulteriore atto parzialmente solutorio del credito azionato dalla va senz'altro Controparte_1
disposta la revoca del Decreto Ingiuntivo n. 13427/2020; e ciò – ripetesi – in considerazione del fatto che tale provvedimento reca l'ingiunzione di pagamento per una somma che, alla data della presente decisione, risulta in parte non dovuta.
Tuttavia, in parziale accoglimento della domanda proposta con il ricorso monitorio, la Parte_1
va condannata al pagamento, in favore della odierna opposta, della residua somma di euro 109.800,00, oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 da calcolare, su ciascuno dei ratei rimasti impagati, con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del termine per il relativo pagamento e fino all'effettivo soddisfo nonché sull'importo di euro 24.400,00 - versato solo dopo il deposito del ricorso - con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del termine per il relativo pagamento e fino al 24.08.2020 (data in cui l'importo in questione è stato accreditato alla società opposta).
Alla soccombenza consegue la condanna della
[...]
alla rifusione, in favore della parte Parte_1
opposta, delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali in concerto espletate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
In particolare, nella quantificazione delle spese dovute in rifusione deve tenersi conto anche di quelle relative alla fase monitoria, atteso che il credito ivi azionato
è risultato in massima parte fondato e che la società opponente ha posto in essere
8 un atto parzialmente solutorio di detto credito solo dopo in deposito del ricorso, con accredito, al beneficiario, della somma oggetto di bonifico solo qualche giorno prima dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa LI
BU, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 55478/2020
R.G., così provvede:
- Revoca il Decreto Ingiuntivo n. 13427/2020, reso dal Tribunale di Roma
il 29 agosto 2020.
- In parziale accoglimento della domanda proposta con il ricorso monitorio, condanna la Parte_1
al pagamento, in favore della della
[...] Controparte_1
somma di euro 109.800,00, oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002, da calcolare come specificato in motivazione.
- Condanna la Parte_1
alla rifusione, in favore della delle
[...] Controparte_1
spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 12.906,50 – di cui euro 406,50 per spese vive ed euro 12.500,00 per compensi professionali - oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Roma, il 7 giugno 2025.
Il Giudice
LI BU
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa LI BU, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 55478/2020 R.G. e vertente
TRA
Parte_1
con sede in Roma, alla Via Giuseppe
[...]
Gioacchino Belli n. 86 (C.F. ), in persona del legale rappresentante P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Parte_2
Vincenzo Bellini n. 14, presso lo studio dell'Avv. Cristina Baroni, che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione in opposizione.
Opponente
E con sede in Roma, alla Via Gramsci Controparte_1
n. 36 (C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_2
, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Marianna Dionigi n. CP_2
43, presso lo studio dell'Avv. Francesco Mollica che, con l'Avv. Mariano Maggi, la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Opposta
OGGETTO: Opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 13427/2020, reso dal Tribunale di Roma il 29 agosto 2020.
1 CONCLUSIONI: per l'opponente: “Piaccia al Tribunale, contrariis rejectis, in accoglimento della spiegata opposizione, revocare e/o annullare e/o, comunque, dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 13427/2020; rigettare tutte le domande proposte dalla nei confronti della Controparte_1 [...]
dacché infondate in Parte_1 fatto ed in diritto. Con vittoria di spese di lite”; per l'opposta: “Voglia il Tribunale, disattesa ogni avversa domanda, eccezione e deduzione, rigettare l'opposizione proposta dalla
[...]
e, per l'effetto, confermare il Decreto Parte_1
Ingiuntivo n. 13427/2020 con condanna dell'odierna opponente al pagamento delle somme già oggetto di ingiunzione, oltre ulteriori interessi di mora fino al soddisfo. Con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., la deduceva Controparte_1
che
➢ con contratto stipulato in data 1 febbraio 2019 si era obbligata a svolgere, in favore della Parte_1
attività di consulenza, assistenza e
[...] supporto “nell'ambito della (fiber to the Home) fino al 30 Pt_3
gennaio 2020;
➢ il corrispettivo dovutole per le cennate prestazioni era stato fissato concordemente in complessivi euro 240.000,00, da versare in dodici rate mensili anticipate;
➢ la Parte_1 tuttavia, si era resa parzialmente inadempiente all'obbligo di pagamento gravante a suo carico, dacché aveva versato la sola somma di euro
158.600,00 mentre, nonostante i reiterati solleciti, non aveva inteso corrisponderle il residuo importo di euro 134.200,00.
2 Ciò premesso la chiedeva ingiungersi, alla Controparte_1
il Parte_1
pagamento della complessiva somma di euro 140.374,21 - di cui euro 134.200,00 quale residuo ancora dovuto sul corrispettivo ed euro 6.174,21 a titolo di interessi di mora, ex D.Lgs. n. 231/2002, maturati fino al 10 luglio 2020 – oltre ulteriori interessi moratori e spese del procedimento monitorio.
In accoglimento del ricorso il Tribunale di Roma emetteva il Decreto
Ingiuntivo n. 13427/2020, depositato il 29 agosto 2020 e notificato, all'ingiunta, il
2 settembre 2020.
Avverso il suindicato provvedimento monitorio proponeva opposizione la con atto Parte_1
notificato il 12 ottobre 2020.
L'opponente eccepiva l'infondatezza dell'avversa pretesa allegando che, sul CP_ corrispettivo previsto in contratto, prima dell'emissione del Decreto
Ingiuntivo n. 13427/2020, aveva già versato non solo l'importo di euro
158.600,00 ma anche - con bonifico bancario disposto il 21 agosto 2020 -
l'ulteriore somma di euro 24.400,00, per un totale di euro 183.000,00; lamentava, inoltre, che la società opposta aveva richiesto gli interessi di mora anche sulle somme asseritamente dovute a titolo di IVA ma non ancora versate, atteso che per i ratei insoluti la TA aveva emesso mere “fatture pro-forma”.
La Parte_1 Parte_1
eccepiva, ancora, che la documentazione prodotta dalla Controparte_1
in allegato al ricorso monitorio era inidonea a fornire la prova piena del
[...]
credito richiesta nella fase della opposizione ed a fronte delle contestazioni sollevate da essa opponente;
indi, svolte considerazioni di ordine generale in merito al riparto dell'onere della prova nel giudizio ex artt. 645 e ss. c.p.c. ed in ordine alla limitata valenza probatoria delle fatture, rassegnava le conclusioni richiamate in premessa.
All'esito della notifica dell'atto di citazione si costituiva la Controparte_1
la quale contestava integralmente le avverse ragioni di
[...]
opposizione, rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
3 Incardinatasi la lite, con ordinanza depositata il 14 aprile 2021 veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del provvedimento monitorio opposto;
indi si provvedeva all'istruttoria con l'acquisizione della documentazione prodotta e con l'escussione del teste infine, Testimone_1 all'udienza del 20 novembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****************************
Ritiene questo Giudice che, pur dovendosi revocare il Decreto Ingiuntivo n.
13427/2020 – in ragione dell'atto parzialmente solutorio del credito oggetto di ingiunzione, posto in essere dalla società opponente dopo il deposito del ricorso monitorio – in parziale accoglimento della domanda formulata dalla
[...]
con il cennato ricorso, la Controparte_1 Parte_1
va condannata al pagamento, in favore della
[...]
società opposta, della residua somma di euro 109.800,00, IVA inclusa, oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002, da calcolare, su ciascuno dei ratei rimasti impagati, con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del termine per il relativo pagamento e fino all'effettivo soddisfo nonché sull'importo di euro
24.400,00 - versato solo dopo il deposito del ricorso - con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del termine per il relativo pagamento e fino al
24.08.2020 (data in cui l'importo in questione è stato accreditato alla società opposta).
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, par d'uopo rammentare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt.
645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.; pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e,
4 se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa
(in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Resta naturalmente fermo che il principio enunciato dall'art. 2697 c.c. non implica che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto azionato – come degli eventi modificativi o estintivi dello stesso - debba ricavarsi, esclusivamente, dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza che possano essere utilizzati altri elementi probatori acquisiti al processo. Al contrario, nel nostro ordinamento processuale vige il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono state offerte, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro e, quindi, senza che possa escludersi l'utilizzazione di una prova fornita da una parte per trarne elementi favorevoli alla controparte.
5 Deve, inoltre, rammentarsi che anche nell'ordinario giudizio di cognizione è dato porre, a fondamento e base della decisione, le circostanze pacifiche e/o incontestate.
Ed a tale ultimo proposito va osservato che la L. n. 69/2009, modificando il primo comma dell'art. 115 c.p.c., ha codificato nel nostro sistema il principio della non contestazione, per modo che i fatti allegati da una parte e non contestati specificamente dalla controparte costituita, possono – ed anzi devono – ritenersi acclarati, senza necessità di relativa prova.
Sempre in apertura di motivazione, in relazione alla specificità della fattispecie concreta, deve rammentarsi che il giudizio di opposizione ha ad oggetto non solo l'accertamento delle condizioni di ammissibilità della domanda monitoria e di validità del decreto ingiuntivo emesso ma anche – e soprattutto – l'accertamento della sussistenza e consistenza del credito con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
pertanto, laddove, al momento della decisione, risulti che il credito già azionato con il ricorso monitorio sia stato in tutto o in parte estinto, il decreto ingiuntivo dovrà essere indubbiamente revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'atto solutorio rispetto al deposito del ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. o, anche, alla emissione dell'ingiunzione di pagamento.
Resta naturalmente fermo che, ove si accerti che il credito oggetto di ingiunzione sia stato estinto solo parzialmente, il Giudice investito dell'opposizione, ritenuta la debenza del residuo, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto potrà e dovrà emettere, nei confronti dell'opponente, una statuizione di condanna al pagamento della porzione di credito non soddisfatta;
e ciò senza necessità che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. VI, 28 maggio 2019, n. 14486).
Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta, deve rilevarsi che – contrariamente a quanto genericamente lamentato dalla società opponente – la ha fornito Controparte_1
6 adeguata prova del titolo contrattuale posto a base della pretesa azionata con il ricorso monitorio nonché dell'avvenuta, regolare esecuzione delle prestazioni dovute in forza del contratto concluso con la Parte_1
[...]
Invero, la società opposta, fin dalla fase monitoria, ha prodotto, inter alia, copia del contratto di consulenza tecnica nell'ambito della FTTH (Fiber to the
Home) concluso con l'odierna opponente ed in forza del quale si obbligava a prestare, in favore di quest' “consulenza, assistenza e supporto nelle CP_4
attività” specificamente indicate nell'art. 2 di detto contratto;
ha, inoltre, allegato copia dei report redatti in ossequio alle previsioni dell'ultimo comma del citato art. 2, e contenenti la puntuale descrizione delle attività svolte mensilmente.
Inoltre, nella presente fase del giudizio a cognizione piena la società opposta, ad ulteriore conforto del credito prospettato, ha prodotto copiosa documentazione oltre che la corrispondenza scambiata nel corso del rapporto, ed ha articolato prova orale con il teste il quale, escusso all'udienza del 15 giugno Testimone_1
2022, ha confermato l'avvenuta esecuzione di tutte le attività e prestazioni indicate nei report mensili già allegati al ricorso monitorio.
D'altro canto, appare certo significativa la circostanza che la
[...]
prima Parte_1 dell'introduzione della presente opposizione, non abbia mai contestato alla controparte pretese inadempienze e, anzi, a fronte delle diffide formulate dalla abbia di volta in volta effettuato pagamenti a Parte_4
parziale soddisfacimento del credito della società opposta, così implicitamente riconoscendo la effettiva debenza delle somme da quest'Ultima richieste.
Acclarato che la avendo regolarmente Parte_4
eseguito le prestazioni previste nel contratto concluso inter partes, ha maturato il diritto al compenso concordato, pari a complessivi euro 240.000,00 oltre IVA al
22%, deve ora rilevarsi che la stessa società opposta, con il ricorso monitorio, ha riconosciuto che la Parte_1
le aveva già versato acconti per complessivi euro 158.600,00 tanto che ha
[...]
chiesto ingiungersi il pagamento del residuo importo di euro 134.200,00.
7 Va, poi, rilevato che, per quanto inferibile dalla documentazione prodotta, dopo il deposito del ricorso monitorio la Parte_1
ha corrisposto alla
[...] CP_1 Controparte_1
l'ulteriore importo di euro 24.400,00.
Pertanto, allo stato residua, in capo alla società opposta, un minor credito di euro 109.800,00, IVA inclusa.
In definitiva, dunque, risultando che la società opponente, sia pur solo dopo il deposito del ricorso monitorio, ha posto in essere un ulteriore atto parzialmente solutorio del credito azionato dalla va senz'altro Controparte_1
disposta la revoca del Decreto Ingiuntivo n. 13427/2020; e ciò – ripetesi – in considerazione del fatto che tale provvedimento reca l'ingiunzione di pagamento per una somma che, alla data della presente decisione, risulta in parte non dovuta.
Tuttavia, in parziale accoglimento della domanda proposta con il ricorso monitorio, la Parte_1
va condannata al pagamento, in favore della odierna opposta, della residua somma di euro 109.800,00, oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 da calcolare, su ciascuno dei ratei rimasti impagati, con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del termine per il relativo pagamento e fino all'effettivo soddisfo nonché sull'importo di euro 24.400,00 - versato solo dopo il deposito del ricorso - con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del termine per il relativo pagamento e fino al 24.08.2020 (data in cui l'importo in questione è stato accreditato alla società opposta).
Alla soccombenza consegue la condanna della
[...]
alla rifusione, in favore della parte Parte_1
opposta, delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali in concerto espletate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
In particolare, nella quantificazione delle spese dovute in rifusione deve tenersi conto anche di quelle relative alla fase monitoria, atteso che il credito ivi azionato
è risultato in massima parte fondato e che la società opponente ha posto in essere
8 un atto parzialmente solutorio di detto credito solo dopo in deposito del ricorso, con accredito, al beneficiario, della somma oggetto di bonifico solo qualche giorno prima dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa LI
BU, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 55478/2020
R.G., così provvede:
- Revoca il Decreto Ingiuntivo n. 13427/2020, reso dal Tribunale di Roma
il 29 agosto 2020.
- In parziale accoglimento della domanda proposta con il ricorso monitorio, condanna la Parte_1
al pagamento, in favore della della
[...] Controparte_1
somma di euro 109.800,00, oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002, da calcolare come specificato in motivazione.
- Condanna la Parte_1
alla rifusione, in favore della delle
[...] Controparte_1
spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 12.906,50 – di cui euro 406,50 per spese vive ed euro 12.500,00 per compensi professionali - oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Roma, il 7 giugno 2025.
Il Giudice
LI BU
9