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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/04/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa
Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 7190/2021 di R.G. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
TRA
(P.IVA ), in p.l.r.p.t., rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall' avv. Eva Tortora, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLANTE
E
(CF ), rappresenta e Controparte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Costantino Russo, in forza di procura in atti, elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLATO
NONCHE'
Controparte_2
R.G. n. 7190/2021 1 APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale d' udienza del 21.01.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di legge
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
È infondato e va pertanto rigettato l'appello proposto avverso la sentenza n.
660/2021 del Giudice di Pace di Acerra, depositata il 05.08.2021 e notificata in data 12.10.2021, con la quale è stata accolta la domanda attorea della sig.ra
[...]
al fine di ottenere il risarcimento degli asseriti danni fisici subiti in CP_1
conseguenza del sinistro stradale avvenuto in data 05.12.2017 alle ore 19.00 circa in Acerra (NA), alla via Marconi.
Dalla dinamica narrata in prime cure dall' attrice emergeva che la stessa, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, viaggiava, in qualità di trasportato, a bordo del motociclo AG VE tg.ON73A del sig. Controparte_3
allorquando subiva lesioni personali a seguito dell'impatto con il veicolo Fiat
Punto TG.AR222HC, il cui conducente effettuava una errata manovra di guida.
La sig.ra veniva pertanto trasportata presso il P.S. del P.O. Controparte_1
“Cardarelli” di Napoli con diagnosi di “trauma contusivo spalla, ginocchio e caviglia dx”.
Con il gravame proposto l'assicurazione appellante eccepiva l'improponibilità
della domanda per violazione degli artt. 145e 148 D.Lgs. 209/2005; censurava la sentenza impugnata sostenendo che l'accoglimento della domanda statuito con la
R.G. n. 7190/2021 2 medesima sarebbe derivato da una errata valutazione dei fatti di causa e del materiale istruttorio.
Si è costituita in giudizio l'appellata che ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e nel merito l'infondatezza dello stesso.
Occorre evidenziare che non si è costituito nel presente giudizio l'appellato
, già dichiarato contumace in prime cure, e pertanto se ne Controparte_2
dichiara la contumacia anche nel presente giudizio.
Questo Tribunale ritiene infondate le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex
348 bis c.p.c. in relazione ai requisiti di probabilità di accoglimento del gravame, e pertanto l'appello correttamente formulato ed ammissibile.
Ciò premesso e venendo al merito dell'impugnazione proposta, è noto che, nel quadro del principio espresso nell'art. 116 c.p.c. di libera valutazione delle prove la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità degli stessi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie,
di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi
R.G. n. 7190/2021 3 tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass., sez. lav., 21-07-2010, n.
17097; Cass., sez. lav., 07-01-2009, n. 42; Cass. civ., sez. III, 24-05-2006, n. 12362).
Non ignora inoltre questo Giudice che anche il comportamento processuale o extraprocessuale delle parti può costituire, ai sensi dell'articolo 116 cod. proc. civ.,
non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito
(cfr. in tal senso Cass. 26-06-2007, n. 14748; Cass. 08-02-2006, n. 2815; Cass. 12-
12-2001, n. 15687).
Orbene, da un esame complessivo del materiale istruttorio acquisito, il ragionamento svolto dal Giudice di primo grado, che ha portato alla dichiarazione dell'esclusiva responsabilità del veicolo Fiat Punto nella causazione del sinistro per cui è causa, va certamente condiviso.
Relativamente al primo motivo di appello, lo stesso appare infondato.
Dagli atti risulta provato documentalmente che l'appellata Controparte_1
ha ottemperato all'onere su di lui gravante di cui all'art. 145 e seguenti del D. Lgs.
209/2005 con la richiesta preventiva di risarcimento del danno formulata alla convenuta compagnia di assicurazione a mezzo pec, ricevute con il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.
Invero, la richiesta di risarcimento contiene in maniera dettagliata tutti gli estremi che consentano all'assicuratore una completa istruzione del sinistro. In particolare,
R.G. n. 7190/2021 4 contempla, ai sensi e per gli effetti dell'art. 148 C.d.A., la descrizione dettagliata delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, nonché ai fini dell'accertamento e della valutazione dei danni, l'indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed è stata accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, all'entità delle lesioni subite, ed inoltre dalle suindicate allegazioni.
Nel caso di specie la richiesta di risarcimento danni stragiudiziale risulta inoltrata alla compagnia assicurativa garante per i rischi RCA sul veicolo investitore in data
05.02.2018; la missiva, in punto di allegazione, risulta provvista del referto di PS e del certificato medico di avvenuta guarigione con postumi.
Pertanto, l'istante ha consentito all'Ente assicuratore di avere una conoscenza piena delle circostanze e delle modalità che hanno caratterizzato il sinistro, del quale si richiede il risarcimento del danno, in quanto detta richiesta di risarcimento del danno contempla i requisiti contenutistici di cui alla normativa citata.
Quanto all'eccezione di improponibilità della domanda attorea, per non aver consentito la danneggiata, nella fase stragiudiziale, gli accertamenti necessari,
occorre rilevare che manca agli atti la prova che la compagnia di assicurazioni abbia formulato invito a visita medico-legale.
Deve ritenersi, pertanto, dimostrato nell'an il sinistro per cui è causa alla luce delle dichiarazioni del teste escusso nel giudizio di primo grado, sig.ra Tes_1
R.G. n. 7190/2021 5 escussa all'udienza del 14.12.2018, che ha descritto con dovizia di Tes_2
particolari la dinamica degli eventi in maniera chiara, precisa e concordante.
Così, infatti, il teste ha dichiarato: “…mi trovavo a piedi in via Marconi, località Acerra,
ed ero ferma lungo il margine della carreggiata... ricordo di aver visto un'autovettura Fiat Punto di colore chiaro effettuare una brusca frenata e, subito dopo, tamponare un motociclo AG
VE di colore blu, che la precedeva nello stesso senso di marcia, direzione centro di Acerra.
Preciso che a bordo della vespa c'era la mia amica , in qualità di terza Controparte_1
trasportata ed …l'autovettura Fiat Punto urtò con il paraurti anteriore lato destro il motociclo
AG VE…facendolo cadere sul lato destro. Preciso che il motociclo VE al momento del
sinistro procedeva a velocità moderata tenendo strettamente la destra…vidi che entrambe le signore lamentavano dolori. In particolare, la sig.ra lamentava dolori alla spalla CP_1
ed al ginocchio destro..fui io stessa ad accompagnarla le due signore al Pronto Soccorso
“Cardarelli di Napoli..”.
Né parte appellante ha contestato e sconfessato le deposizioni rese dal teste escusso, soggette al libero apprezzamento del giudice di prime cure.
Pertanto, poiché “in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento
della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del
rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento
R.G. n. 7190/2021 6 posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto
di vista logico-giuridico” (Cass. Civ., Ordinanza n. 12601/2022).
Non vi è motivo, del resto, di dubitare dell'attendibilità di tale dichiarazione che proviene da persona presente al momento del verificarsi del sinistro, del tutto precisa e lineare, coerente con le risultanze documentali, ossia i referti di P.S.,
recanti data del sinistro ed orario successivi al sinistro (20.44) e certificati medici successivi, nonché gli esiti della perizia medico – legale del CTU.
Altresì, depongono a favore degli appellati le conclusioni rassegnate dal C.T.U., dott. , il quale, nel proprio elaborato peritale ritiene “la riferita Persona_1
dinamica dell'incidente soddisfa esaustivamente i criteri tecno-biologici del nesso di causalità materiale (cronologico, modale, topografico, di efficienza qualitativa e quantificativa, di seriazione
degli eventi) tra evento e fatto lesivo”.
L'appellante deduce che il CTU non avrebbe tenuto conto delle osservazioni rese dal proprio CTP, una cui più attenta analisi avrebbe condotto al rigetto della domanda e che il giudice, nel recepire acriticamente l'elaborato, avrebbe fatto proprio il predetto errore di valutazione.
Tuttavia, le suddette note di parte del CTP dell'appellante non risultano agli atti;
inoltre, il rilievo appare mosso per la prima volta in grado di appello, non risultando dai verbali di udienza (cfr. fascicolo primo grado) successivi al deposito della CTU alcuna contestazione al riguardo;
infine, l'avvenuto deposito rimane meramente dedotto ed indimostrato, non risultando versata in atti la
R.G. n. 7190/2021 7 comunicazione mail cui risultano allegate le note di cui il CTU non avrebbe tenuto conto.
Ne deriva di conseguenza che, non avendo l'appellante provato di aver tempestivamente presentato osservazioni alla CTU, la doglianza deve dichiararsi inammissibile.
Anche la doglianza relativa alla mancanza di copertura rca del motociclo sul quale la sig.ra si trovava, in qualità di trasportata, non può essere accolta CP_1
atteso che la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che “in caso di sinistro stradale
i danneggiati che viaggiano su di un veicolo privo di copertura assicurativa hanno diritto di
richiedere il risarcimento dei danni alla compagnia ass.va del responsabile” (Cassazione sentenza n. 1179 del 17 Gennaio 2022).
Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, ivi compresi gli ulteriori motivi di appello, resta assorbite nella presente decisione.
Le spese di lite del grado di appello, alla luce delle ragioni della presente decisione, devono ritenersi a carico di parte appellante.
Quanto alla posizione di , nulla sulle spese di lite, stante la sua Controparte_2
contumacia.
P.Q.M
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa
Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. 7190/2021 di R.G., così provvede:
R.G. n. 7190/2021 8 - rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma Parte_1
l'impugnata sentenza n. 660/2021 del Giudice di Pace di Acerra;
- condanna l'appellante, ., al pagamento delle spese Parte_1
processuali del giudizio di appello in favore dell'appellata Controparte_1
che liquida in complessivi € 1700,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA se dovuti, con attribuzione al procuratore avv. Costantino Russo dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Nola, lì 22.04.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
R.G. n. 7190/2021 9