Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00130/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01621/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1621 del 2025, proposto da IA IS De AR, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Romagnano e Roberto Romagnano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Giussano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Romanenghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 26/02/2025, avente ad oggetto: “ nomina Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2025/2028 e determinazione compenso ”, notificata alla ricorrente, a mezzo PEC in data 28 febbraio 2025, in particolare del secondo alinea della parte dispositiva di tale delibera laddove viene attribuito alla ricorrente, componente del Collegio dei Revisori dei Conti, un compenso nettamente inferiore a quello previsto dalla legge, e per il riconoscimento del giusto ed equo compenso stabilito dall’art. 241 del Decreto legislativo n. 267/2000, e di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale compresi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giussano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa AR Di OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso notificato il 24 aprile 2025, la ricorrente, IA IS De AR, iscritta nel registro dei revisori legali, ha impugnato per l’annullamento parziale, previa istanza cautelare, la deliberazione n. 3 del 26 febbraio 2025 del Consiglio Comunale di Giussano nella parte in cui ha fissato il compenso a lei spettante come revisore dei conti dello stesso Comune.
2. La ricorrente espone in fatto:
- di essere stata estratta a sorte dalla Prefettura di Monza in data 28 gennaio 2025 dall’elenco del Ministero dell’Interno, ai sensi del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, come prima riserva, per la nomina del nuovo collegio dei revisori dei conti;
- di essere stata interpellata a seguito di rinuncia di altro avente diritto;
- di aver accettato la nomina a componente del Collegio dei revisori del Comune di Giussano;
- di essere stata nominata revisore dei conti del Comune di Giussano con la deliberazione n. 3 del 26 febbraio 2025, con la quale è stato fissato il compenso annuo lordo di € 7.800,00 ai componenti del collegio, tra i quali la ricorrente.
3. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di illegittimità:
I) Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 241 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e del D.M. 21 dicembre 2018. Eccesso di Potere : in sintesi, la ricorrente sostiene che il compenso attribuitole sarebbe stato fissato in maniera arbitraria, ingiustificata e in violazione dell’art. 241 del d. lgs. 267 del 18 agosto 2000 e del D.M. 21 dicembre 2018; nel determinare il compenso il Comune di Giussano non avrebbe tenuto conto della fascia demografica di appartenenza dello stesso Comune e non avrebbe considerato le spese di funzionamento e di investimento, violando la prescrizione normativa del citato art. 241; a dire della ricorrente, proprio perché l’art. 241 TUEL non fisserebbe un limite minimo, non significherebbe poter attribuire al revisore un compenso arbitrario, quello di un Comune di mille abitanti; inoltre, occorrerebbe considerare che il Decreto vigente sarebbe ormai obsoleto in quanto sarebbero decorsi 6 anni dalla sua entrata in vigore e non sarebbe mai stato adeguato, nonostante la previsione in tal senso;
II) Violazione di Legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e dell’art. 2233, cod. civ. Eccesso di potere : con tale motivo, la ricorrente dopo aver riportato l’epigrafe e il preambolo del D.M. 21 dicembre 2018, afferma che dal combinato disposto di tale decreto con l’art. 241 TUEL e l’art. 2233 del cod. civ. sarebbe chiaro che il compenso base spettante al revisore dei conti sarebbe quello stabilito dalle fasce demografiche di appartenenza del Comune in quanto tale importo costituirebbe l’equo compenso dei revisori, tenuto conto anche della delicatezza della funzione, così da garantire elevati standard di diligenza e professionalità;
III) Violazione di Legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge 8 agosto 1990 n. 241 : con il terzo e subordinato motivo, la ricorrente lamenta il difetto di motivazione della deliberazione impugnata, non avendo il Comune in alcun modo richiamato né la classe demografica né i livelli delle spese di funzionamento e di investimento dell’ente locale.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Giussano per resistere al ricorso, depositando documenti e memorie, con le quali ha in via preliminare eccepito il difetto di giurisdizione, attenendo la questione – a dire del Comune - ad un diritto soggettivo, vale a dire il diritto ad una corretta quantificazione del corrispettivo di una prestazione professionale.
5. Alla camera di consiglio del 28 maggio 2025 la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.
6. Successivamente, in prossimità dell’udienza di merito il Comune di Giussano ha depositato memoria di replica, ribadendo l’eccezione di difetto di giurisdizione e l’infondatezza del ricorso.
7. All’udienza pubblica del 17 dicembre 2025, dopo la discussione, la causa è passata in discussione.
8. Alla luce delle coordinate ermeneutiche elaborate dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 25 febbraio 2014 n. 9, sull’ordine di esame delle questioni processuali, questo Giudice deve principiare dall’esame dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune resistente.
9. L’eccezione non merita di essere accolta per le seguenti ragioni.
9.1. Il Collegio osserva che nella fattispecie non si verte dell’azione della professionista intesa a conseguire l’adeguamento del compenso attribuitole rispetto a parametri di oggettiva congruità in relazione all’entità della prestazione professionale effettivamente e concretamente prestata ma, deve essere osservato come, sulla base delle censure dedotte dalla ricorrente, il thema decidendum riguardi il potere discrezionale del Consiglio comunale di Giussano di determinazione del compenso dei revisori e l’illegittimità della procedura seguita per la determinazione di tale compenso, così come indicato nell’impugnata delibera n. 3 del 26 febbraio 2025, quest’ultima da qualificarsi come atto conclusivo del procedimento di nomina del revisore.
9.2. In sostanza la ricorrente lamenta l’illegittima determinazione del compenso, che non sarebbe stato determinato seguendo i parametri normativi indicati nel D.M. 21 dicembre 2018, in particolare: la classe demografica di appartenenza del Comune di Giussano e le spese di funzionamento e di investimento dell’ente locale.
9.3. Non meritano pregio le sentenze richiamate e allegate dal Comune in quanto inconferenti, riguardando esse casi diversi in cui il revisore non aveva impugnato la delibera di nomina ma aveva confermato l’accettazione della nomina, senza formulare esplicita riserva, e aveva sottoscritto accordi negoziali, i quali avevano superato ogni questione relativa alla delibera di nomina, sicché la questione dedotta riguardava l'equo compenso in relazione alla concreta e dedotta complessità dell’incarico e non l’illegittimità della procedura seguita per la determinazione del compenso, che ricorre nel caso di specie.
9.4 In ultima sintesi e in ordine ai motivi dedotti la ricorrente non si duole immediatamente dell’omessa corresponsione di somme di cui vanta diritto, ma lamenta l’assenza delle operazioni procedimentali preordinate alla definizione del compenso che le spetterebbe quale revisore dei conti, ossia l’identificazione della fascia demografica di appartenenza dell’ente locale e la verifica delle spese d’investimento e funzionamento, elementi questi che sono necessari per la determinazione del compenso del revisore. Deduce, dunque e con i tre motivi del ricorso, una carenza istruttoria nel procedimento che ha condotto all’adozione dell’atto impugnato, il quale perciò non sarebbe motivato in riferimento ai suoi presupposti legali. Contesta infatti la violazione della regola del giusto procedimento, portando in giudizio una pretesa d’interesse legittimo.
10. Passando al merito, ai sensi del citato art. 241, comma 1, del TUEL “ Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente….in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale ” e il successivo comma 7 prevede che “ L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina ”.
10.1. Con il D.M. 21 dicembre 2018, sono stati fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali.
10.2. La norma in esame, in altri termini, individua scaglioni entro cui situare il compenso del revisore in ragione della classe demografica di appartenenza di ciascun ente, limitandosi a stabilire il solo tetto massimo (il “ fino a ”) del compenso progressivamente attribuito, in ragione del dato della popolazione e delle spese di funzionamento e di investimento.
11. Nella fattispecie in esame, la deliberazione impugnata ha determinato il compenso “ Considerato che l’art. 241, comma 7 del D.lgs. n. 267/2000 prevede che con la stessa deliberazione di nomina venga stabilito anche il compenso spettante ai revisori.
Preso atto che il Decreto Ministero dell’Interno 21 dicembre 2018 stabilisce che ai componenti dell’organo di revisione economico-finanziario aventi la propria residenza al di fuori del Comune ove ha sede l’Ente spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel limite massimo pari al 50% del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi.
Preso atto che con la propria predetta deliberazione n.3/2022 sono stati determinati i compensi per l’organo di revisione economico-finanziario per il triennio 2022/2025 nella seguente misura: € 5.300,00 per il Presidente ed € 4.000,00 per i componenti.
Ritenuto ora opportuno rideterminare il compenso annuo lordo (al netto di IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell’Ente da specifiche disposizioni di legge) spettante ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti quantificandolo nella seguente misura:
- Euro 11.700,00 al Presidente;
- Euro 7.800,00 ai componenti….. ”.
12. È evidente, dall’inequivoco dato testuale emergente dalla citata deliberazione n. 3 del 26 febbraio 2025 (par. 10), che la delibera impugnata non ha attinto da alcun atto istruttorio i citati parametri normativi di commisurazione del compenso (classe demografica di appartenenza del Comune e spese di funzionamento e di investimento dell’ente) e, pertanto, non consente di individuare i criteri applicati per la determinazione del compenso, considerato anche che non risulta che siano stati versati in causa atti istruttori.
13. Quanto alla classe demografica, la ricorrente sostiene che il Comune di Giussano si collocherebbe nella fascia demografica h) della Tabella A allegata dal D.M. 21 dicembre 2018, dei comuni da 20.000 a 59.999 abitanti, a cui corrisponderebbe il compenso annuo base di € 15.670,00 e questo è l’unico dato che risulta allegato e non contestato, che però non si ricava dalla delibera.
14. Emergono, quindi, i lamentati difetti di istruttoria e di motivazione della deliberazione di nomina e della contestuale determinazione del compenso, laddove la misura del compenso non è motivata in relazione ai criteri applicati per la sua determinazione, i quali non sono stati predefiniti in sede procedimentale ai sensi dell’art. 241, comma 7, del TUEL e del D.M. 21 dicembre 2018.
15. Il Collegio, concludendo, ritiene fondato il ricorso, che va accolto con annullamento della delibera impugnata nella parte in cui indica il compenso del revisore.
16. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio, in considerazione della particolarità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla in parte qua il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NT UE, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
AR Di OL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR Di OL | NT UE |
IL SEGRETARIO