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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 16022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16022 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 50812/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, assunta in decisione in data 24.10.2025, previa concessione dei termini ex art. 189 cpc, e vertente TRA
, con il patrocinio dell'Avv. Roberto Le Donne Parte_1
ATTRICE
E
, con il patrocinio dell'avv. Valeria Vizzone Controparte_1
CONVENUTA
NONCHE'
CP_2
CONVENUTO contumace
Oggetto: risarcimento dei danni da circolazione stradale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. note ex art 189 cpc, e segnatamente:
Conclusioni per “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Roma, ogni contraria Parte_1 istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertata la responsabilità dei convenuti a seguito dell'incidente stradale del 04/01/2023, così come dettagliatamente descritto in atti che ha cagionato lesioni personali alla Sig.ra , per l'effetto condannare la , in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rapp.te pro-tempore, e il Sig. in solido tra loro al risarcimento Parte_2
a favore della medesima attrice del danno patrimoniale e extrapatrimoniale per lesioni, compreso il danno estetico. La quantificazione del danno sulla base di quanto versato dalla compagnia di assicurazioni, successivamente all'introduzione del giudizio nella misura di € 21.300,00 e di quanto accertato dal CTU viene determinato nella misura di € 32.000,00 attualizzata al momento del pagamento oltre interessi e rivalutazione a cui va detratta la somma corrisposta in conto dalla CP_3
nel corso del giudizio di € 21.300,00 di cui € 2.300,00 vengono indicate dalla convenuta
[...] CP_4 come spese legali per attività stragiudiziale o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia.
1 Con condanna dei convenuti alle spese, compresa CTU, e compensi del presente giudizio da distrarre
a favore del patrocinatore che si dichiara antistatario” (cfr. note di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c. depositate in data 2.7.2025);
Conclusioni per “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: Controparte_1 in via principale, rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto, ritendo in ogni caso congrua la somma già corrisposta di € 21.230,00, con condanna alle spese e competenze del presente giudizio;
in via subordinata, laddove dovesse decidere altrimenti, limitare l'ulteriore risarcimento alla minor somma dovuta e provata, in questo caso con compensazione di spese di lite”
(cfr. note di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c. depositate in data 17.7.2025).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa
1.1 La sig.ra ha convenuto in giudizio il sig. e la Parte_1 CP_2 [...]
per vederli condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, conseguiti al Controparte_1 sinistro occorso in data 4.1.2023, h 19.10 circa. I
n particolare, parte attrice ha narrato che:
- mentre percorreva, insieme alla figlia, l'attraversamento pedonale semaforizzato, e segnalante luce verde per i pedoni, sito in Roma Via dei Monti Tiburtini, intersezione con Via dei Durantini, era stata travolta dal veicolo Peugeot 208 TG. EX391AG, condotto e di proprietà del sig. il CP_2 quale era ripartito omettendo di concedere la dovuta precedenza al pedone;
- parte attrice aveva riportato danni psichici e fisici, tra cui gravi lesioni necessitanti intervento chirurgico, con conseguenti postumi inabilitanti e invalidanti ed esborso di spese mediche;
- la parte aveva inviato richiesta risarcitoria alla la quale, tuttavia, non vi Controparte_1 aveva dato seguito alcuno.
1.2 La si è costituita contestando (i) l'esclusiva responsabilità del proprio Controparte_1 assicurato, considerato che l'attrice aveva attraversato la strada in modo distratto, senza tener conto del semaforo verde anche per l'automobilista, (ii) l'entità delle lesioni e la conseguente quantificazione del danno biologico. Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea, stante l'idoneità dell'importo già liquidato in via stragiudiziale, pari ad € 21.230,00, a ristorare la sig.ra di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa. Pt_1
1.3 Rimasto contumace il sig. espletata la CTU medico legale, la causa è stata CP_2 trattenuta in decisione.
2. Sulla ricostruzione del sinistro e sulla attribuzione della responsabilità
Il sinistro oggetto di causa si è verificato in data 4.1.2023, alle h 19.10 circa, quando la sig.ra Pt_1
intenta a percorrere l'attraversamento pedonale sito in via dei Monti Tiburtini, intersezione
[...]
2 con via dei Durantini, è stata investita dal veicolo Peugeot 208 TG. EX391AG, condotto dal signor
CP_2
L'attrice afferma che l'investimento è avvenuto in quanto, mentre ella percorreva l'attraversamento pedonale segnalante luce verde per i pedoni, sottobraccio alla propria figlia, era sopraggiunto un veicolo, che l'aveva colpita in pieno.
La compagnia convenuta sostiene la responsabilità concorrente del pedone, il quale aveva attraversato la strada distrattamente senza avvedersi della luce verde anche per il semaforo delle autovetture, tanto che il signor si era trovato nell'impossibilità di evitare l'impatto, attesa la repentinità ed CP_2 imprevedibilità del comportamento del pedone.
All'esito del sinistro è intervenuto il Corpo Polizia Municipale del che ha redatto CP_5 apposito verbale, così ricostruendone la dinamica: “Il sinistro è avvenuto in via Dei Monti Tiburtini all'intersezione con via Dei Durantini (…) il veicolo Peugeot 208 proveniva da via Dei Durantini direzione via di Pietralata e si stava immettendo nella carreggiata sopra descritta. Poiché
l'investimento è avvenuto in un'area di intersezione con attraversamento pedonale regolato da impianto semaforico si procedeva, nei confronti del conducente del veicolo Peugeot, ai sensi dell'art.
41, comma 9, C.d.S. Giova precisare che tale impianto quando indica luce verde per i veicoli che transitano su via Dei Durantini in entrambe le direzioni, consente anche l'attraversamento dei pedoni compresi i veicoli diretti su via Dei Monti Tiburtini direzione via Tiburtina. Controllando il tempo del semaforo pedonale si è rilevato che il ciclo semaforico che consente l'attraversamento dura un totale di trenta secondi, di cui sei di luce verde e i restanti ventiquattro di luce gialla. (…) Poiché il conducente del veicolo “A” non si è attenuto a quanto disposto dall'art. 41, comma 9, D.Lgs. del
30/04/1992 n. 285: in area di intersezione semaforica ometteva di dare la precedenza al pedone che aveva il consenso per l'attraversamento (luce verde), gli veniva contestata la relativa infrazione
(…)”.
Nel medesimo verbale gli agenti della Polizia di Roma Capitale hanno riportato le spontanee dichiarazioni rese:
- dal sig. “Procedevo su via dei Durantini, provenendo da via Di Pietralata con CP_2 direzione via dei Monti Tiburtini, a bordo della mia vettura Peugeot 208 targata. EX391AG, quando giunto al semaforo che regola l'incrocio con via Dei Monti Tiburtini, avendo luce verde, lo impegnavo per svoltare a sinistra. Mi fermavo all'altezza dello spartitraffico rialzato per dare la precedenza ai veicoli che provenivano dalla direzione opposta, finito il flusso dei veicoli notavo che la luce che regola l'attraversamento dei pedoni era arancione ripartivo non scorgendo, a causa del punto cieco causato dal montante dell'auto, due persone sull'attraversamento pedonale che andavano sottobraccio attraversando l'incrocio su Via dei Durantini, da Via Tiburtina con direzione
3 Via di Pietralata. Urtavo le signore sul lato sinistro con la parte anteriore sinistra del cofano della mia auto. Le signore cadevano a terra (…)”;
- dal teste oculare “Procedevo su via dei Durantini, con direzione via dei Monti Testimone_1
Tiburtini provenendo da via Di Pietralata, a bordo della mia vettura la Fiat Scudo targata FV22PT, dietro ad una Peugeot 208 targata EX391AG, quando giunto al semaforo che regola l'incrocio con via dei Durantini, avendo luce verde impegnavo l'incrocio per svoltare a sinistra accodandomi alla suddetta Peugeot. Una volta finito il flusso delle macchine che provenivano dalla direzione opposta
e avevano la precedenza, la Peugeot ripartiva non avvedendosi di una signora che attraversava
l'incrocio sulle strisce pedonali avendo luce verde pedonale proveniente sempre da Via dei
Durantini, da Via Tiburtina con direzione Via di Pietralata. Dalla mia vettura ho visto il veicolo
Peugeot investire il pedone colpendola con la parte anteriore sinistra sulla gamba sinistra e sbalzandola addosso alla figlia che attraversava con lei scaraventandola a terra.”.
Questo essendo il materiale probatorio acquisito, deve premettersi in punto di diritto che, nel caso in argomento, deve farsi applicazione della norma di cui all'art. 2054 co. 1 c.c. secondo cui “il conducente del veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
In virtù della presunzione di colpa stabilita dalla norma in questione, la responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento del pedone può essere esclusa quando l'investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (adottando un comportamento esente da colpa e conforme alle regole imposte dal codice della strada), o comunque risulti, dalle modalità del fatto, che non vi era da parte sua una reale possibilità di evitare l'incidente.
Nel caso di specie non sono stati forniti elementi sufficienti a superare la predetta presunzione.
Dal quadro probatorio in atti, infatti, è emerso che il sig. avendo omesso di dare la CP_2 necessaria precedenza al pedone che aveva contemporaneamente via libera sull'attraversamento pedonale, è incorso nella violazione della disposizione di cui all'art. 41, comma 9, D.lgs. n. 285/1992
(per la quale è stata elevata apposita contestazione), oltre che delle regole della normale prudenza e diligenza, avendo proceduto nella marcia, nonostante un punto cieco dell'autovettura gli impedisse la piena visuale sull'attraversamento pedonale, come dallo stesso ammesso.
Al contrario, la colpa del pedone, dedotta genericamente dall'assicurazione convenuta, non trova riscontro nel materiale probatorio acquisito. Più specificamente, dalla documentazione in atti è emerso che la sig.ra utilizzava l'apposito attraversamento pedonale regolato da semaforo Pt_1 segnalante via libera, procedendo a normale velocità, sottobraccio con la figlia. Nessun rilievo, pertanto, può assumere la circostanza, dedotta - e, comunque, non provata - dall'assicurazione,
4 secondo cui l'attrice attraversava “distrattamente” senza curarsi del semaforo verde anche per le autovetture, avendo il pedone la precedenza assoluta.
Tanto premesso, in applicazione dell'art 2054 comma 1 c.c., deve riconoscersi la responsabilità esclusiva del sig. nella causazione del sinistro per cui è causa. CP_2
3. Sulla liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale.
In conseguenza del sinistro occorso in data 4.1.2023, la sig.ra ha subito lesioni Parte_1 personali, comprovate dalla documentazione versata in atti, che il CTU designato – al cui elaborato si rinvia, condividendolo – ha ritenuto causalmente ricollegabili al sinistro per cui è causa e da cui sono derivati “trauma distorsivo del collo del piede sinistro con frattura del malleolo tibiale posteriore e del III distale del perone trattata chirurgicamente, con esiti consistenti in dolore locale, ipotonotrofia muscolare e limitazione articolare”.
Il CTU ha, quindi, concluso per una valutazione medico legale di gg. 40 di I.T.T, di gg. 30 di I.T.P. al 50%, con una IP in termini di danno biologico nella misura del 9%.
Ha riferito che sono state documentate spese mediche e di cura per € 1.042,99, ritenute congrue e pertinenti al sinistro.
Ciò posto, il c.d. danno biologico subito dall'attore - inteso come menomazione che incide sull'integrità psicofisica della persona, esplicando incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - in base ai criteri fissati dall'art. 139 del D. L.vo n. 209 del 2005 e definiti nel D.M. 18.7.2025, può essere liquidato in euro 15.255,90 per invalidità permanente in soggetto di 57 anni all'epoca del sinistro ed in euro 3.089,90 per invalidità temporanea (euro 2.247,20 per invalidità temporanea assoluta, euro 842,70 per invalidità temporanea parziale al 50%). Tale danno deve intendersi comprensivo del danno estetico lamentato da parte attrice, da considerarsi anch'esso voce di danno biologico, accertato in sede medico-legale.
Si ritiene equo liquidare, altresì, alla danneggiata una somma a titolo di danno morale subiettivo, di
Euro € 2.000,00, anche alla luce della sentenza delle SS.UU della Corte di Cassazione n. 26792/2008, tenuto conto dei patemi d'animo e del lungo disagio subito dall'attrice a seguito dei traumi riportati, dell'intervento chirurgico, dei vari controlli medici e diagnostici e delle cure cui si è dovuta sottoporre nel tempo per controllare l'evoluzione clinica ed al fine di recuperare le pregresse condizioni di vita.
Tale voce di danno non può infatti ritenersi compensata con la sola liquidazione del danno biologico, danno affatto diverso da quello morale, riguardando il primo la lesione della sfera dinamico- relazionale dell'individuo, ed essendo al contrario il secondo consistente in uno stato d'animo di
5 sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato.
Complessivamente, pertanto, il danno non patrimoniale subito dall'attrice ammonta ad Euro 20.345,8.
La sig.ra ha, poi, avanzato richiesta di risarcimento del danno patrimoniale conseguito Pt_1 all'evento per complessivi € 1.042,99 per spese di cura, riconosciute congrue dal CTU. Conclusione che si ritiene di condividere.
In conclusione, il danno complessivamente subito dalla sig.ra ammonta ad € Parte_1
21.388,79.
Deve considerarsi, tuttavia, che l'assicurazione convenuta, in data 20 novembre 2023 (e quindi in corso di causa), ha corrisposto alla sig.ra la somma di euro 21.230,00, a mezzo di Parte_1 assegno circolare (nessun riscontro sussiste in ordine alla circostanza che quota parte dell'importo sia stata versata a titolo di competenze legali).
Il predetto importo, all'esito di un'operazione di rivalutazione all'attualità condotta sulla base dell'Indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, risulta di €21.760,75, ed è quindi integralmente satisfattivo di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dalla sig.ra in Parte_1 conseguenza del sinistro per cui è causa.
Deve quindi darsi atti che il danno, siccome derivato dal sinistro, ha, sebbene solo in corso di causa, trovato integrale soddisfazione.
4. Sulla regolamentazione delle spese di lite.
Con riferimento alle spese di lite - considerato che il pagamento dell'Assicurazione è intervenuto esclusivamente in data 20.11.2023, e, dunque, successivamente all'instaurazione del presente procedimento (atto di citazione notificato a in data 6.11.2023) - si ritiene di Controparte_1 compensarle nella misura di 1/3, ponendo la parte residua, liquidata come in dispositivo, a carico delle convenute in solido.
Spese di CTU a carico, per 1/3, di parte attrice e per gli ulteriori 2/3 di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara che il sinistro di cui in citazione si è verificato per responsabilità esclusiva di CP_2
[...]
2) accerta l'integrale soddisfazione del credito risarcitorio a mezzo di pagamento intervenuto in corso di causa;
6 3) compensa per 1/3 le spese di lite e condanna e la in CP_2 Controparte_1 solido, al rimborso in favore della sig.ra dei residui 2/3 delle spese del giudizio che Parte_1 liquida (già in tale ridotto ammontare) in euro 3.385,00 per comensi ed euro 364,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, somme da distrarsi in favore dell'Avv. Roberto Le
Donne dichiaratosi antistatario;
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice, per 1/3, e della Controparte_1
e di (in solido tra loro) per i restanti 2/3.
[...] CP_2
Roma, 12.11.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.sa Giovanna Corradini, Magistrato ordinario in Tirocinio.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 50812/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, assunta in decisione in data 24.10.2025, previa concessione dei termini ex art. 189 cpc, e vertente TRA
, con il patrocinio dell'Avv. Roberto Le Donne Parte_1
ATTRICE
E
, con il patrocinio dell'avv. Valeria Vizzone Controparte_1
CONVENUTA
NONCHE'
CP_2
CONVENUTO contumace
Oggetto: risarcimento dei danni da circolazione stradale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. note ex art 189 cpc, e segnatamente:
Conclusioni per “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Roma, ogni contraria Parte_1 istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertata la responsabilità dei convenuti a seguito dell'incidente stradale del 04/01/2023, così come dettagliatamente descritto in atti che ha cagionato lesioni personali alla Sig.ra , per l'effetto condannare la , in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rapp.te pro-tempore, e il Sig. in solido tra loro al risarcimento Parte_2
a favore della medesima attrice del danno patrimoniale e extrapatrimoniale per lesioni, compreso il danno estetico. La quantificazione del danno sulla base di quanto versato dalla compagnia di assicurazioni, successivamente all'introduzione del giudizio nella misura di € 21.300,00 e di quanto accertato dal CTU viene determinato nella misura di € 32.000,00 attualizzata al momento del pagamento oltre interessi e rivalutazione a cui va detratta la somma corrisposta in conto dalla CP_3
nel corso del giudizio di € 21.300,00 di cui € 2.300,00 vengono indicate dalla convenuta
[...] CP_4 come spese legali per attività stragiudiziale o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia.
1 Con condanna dei convenuti alle spese, compresa CTU, e compensi del presente giudizio da distrarre
a favore del patrocinatore che si dichiara antistatario” (cfr. note di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c. depositate in data 2.7.2025);
Conclusioni per “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: Controparte_1 in via principale, rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto, ritendo in ogni caso congrua la somma già corrisposta di € 21.230,00, con condanna alle spese e competenze del presente giudizio;
in via subordinata, laddove dovesse decidere altrimenti, limitare l'ulteriore risarcimento alla minor somma dovuta e provata, in questo caso con compensazione di spese di lite”
(cfr. note di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c. depositate in data 17.7.2025).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa
1.1 La sig.ra ha convenuto in giudizio il sig. e la Parte_1 CP_2 [...]
per vederli condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, conseguiti al Controparte_1 sinistro occorso in data 4.1.2023, h 19.10 circa. I
n particolare, parte attrice ha narrato che:
- mentre percorreva, insieme alla figlia, l'attraversamento pedonale semaforizzato, e segnalante luce verde per i pedoni, sito in Roma Via dei Monti Tiburtini, intersezione con Via dei Durantini, era stata travolta dal veicolo Peugeot 208 TG. EX391AG, condotto e di proprietà del sig. il CP_2 quale era ripartito omettendo di concedere la dovuta precedenza al pedone;
- parte attrice aveva riportato danni psichici e fisici, tra cui gravi lesioni necessitanti intervento chirurgico, con conseguenti postumi inabilitanti e invalidanti ed esborso di spese mediche;
- la parte aveva inviato richiesta risarcitoria alla la quale, tuttavia, non vi Controparte_1 aveva dato seguito alcuno.
1.2 La si è costituita contestando (i) l'esclusiva responsabilità del proprio Controparte_1 assicurato, considerato che l'attrice aveva attraversato la strada in modo distratto, senza tener conto del semaforo verde anche per l'automobilista, (ii) l'entità delle lesioni e la conseguente quantificazione del danno biologico. Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea, stante l'idoneità dell'importo già liquidato in via stragiudiziale, pari ad € 21.230,00, a ristorare la sig.ra di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa. Pt_1
1.3 Rimasto contumace il sig. espletata la CTU medico legale, la causa è stata CP_2 trattenuta in decisione.
2. Sulla ricostruzione del sinistro e sulla attribuzione della responsabilità
Il sinistro oggetto di causa si è verificato in data 4.1.2023, alle h 19.10 circa, quando la sig.ra Pt_1
intenta a percorrere l'attraversamento pedonale sito in via dei Monti Tiburtini, intersezione
[...]
2 con via dei Durantini, è stata investita dal veicolo Peugeot 208 TG. EX391AG, condotto dal signor
CP_2
L'attrice afferma che l'investimento è avvenuto in quanto, mentre ella percorreva l'attraversamento pedonale segnalante luce verde per i pedoni, sottobraccio alla propria figlia, era sopraggiunto un veicolo, che l'aveva colpita in pieno.
La compagnia convenuta sostiene la responsabilità concorrente del pedone, il quale aveva attraversato la strada distrattamente senza avvedersi della luce verde anche per il semaforo delle autovetture, tanto che il signor si era trovato nell'impossibilità di evitare l'impatto, attesa la repentinità ed CP_2 imprevedibilità del comportamento del pedone.
All'esito del sinistro è intervenuto il Corpo Polizia Municipale del che ha redatto CP_5 apposito verbale, così ricostruendone la dinamica: “Il sinistro è avvenuto in via Dei Monti Tiburtini all'intersezione con via Dei Durantini (…) il veicolo Peugeot 208 proveniva da via Dei Durantini direzione via di Pietralata e si stava immettendo nella carreggiata sopra descritta. Poiché
l'investimento è avvenuto in un'area di intersezione con attraversamento pedonale regolato da impianto semaforico si procedeva, nei confronti del conducente del veicolo Peugeot, ai sensi dell'art.
41, comma 9, C.d.S. Giova precisare che tale impianto quando indica luce verde per i veicoli che transitano su via Dei Durantini in entrambe le direzioni, consente anche l'attraversamento dei pedoni compresi i veicoli diretti su via Dei Monti Tiburtini direzione via Tiburtina. Controllando il tempo del semaforo pedonale si è rilevato che il ciclo semaforico che consente l'attraversamento dura un totale di trenta secondi, di cui sei di luce verde e i restanti ventiquattro di luce gialla. (…) Poiché il conducente del veicolo “A” non si è attenuto a quanto disposto dall'art. 41, comma 9, D.Lgs. del
30/04/1992 n. 285: in area di intersezione semaforica ometteva di dare la precedenza al pedone che aveva il consenso per l'attraversamento (luce verde), gli veniva contestata la relativa infrazione
(…)”.
Nel medesimo verbale gli agenti della Polizia di Roma Capitale hanno riportato le spontanee dichiarazioni rese:
- dal sig. “Procedevo su via dei Durantini, provenendo da via Di Pietralata con CP_2 direzione via dei Monti Tiburtini, a bordo della mia vettura Peugeot 208 targata. EX391AG, quando giunto al semaforo che regola l'incrocio con via Dei Monti Tiburtini, avendo luce verde, lo impegnavo per svoltare a sinistra. Mi fermavo all'altezza dello spartitraffico rialzato per dare la precedenza ai veicoli che provenivano dalla direzione opposta, finito il flusso dei veicoli notavo che la luce che regola l'attraversamento dei pedoni era arancione ripartivo non scorgendo, a causa del punto cieco causato dal montante dell'auto, due persone sull'attraversamento pedonale che andavano sottobraccio attraversando l'incrocio su Via dei Durantini, da Via Tiburtina con direzione
3 Via di Pietralata. Urtavo le signore sul lato sinistro con la parte anteriore sinistra del cofano della mia auto. Le signore cadevano a terra (…)”;
- dal teste oculare “Procedevo su via dei Durantini, con direzione via dei Monti Testimone_1
Tiburtini provenendo da via Di Pietralata, a bordo della mia vettura la Fiat Scudo targata FV22PT, dietro ad una Peugeot 208 targata EX391AG, quando giunto al semaforo che regola l'incrocio con via dei Durantini, avendo luce verde impegnavo l'incrocio per svoltare a sinistra accodandomi alla suddetta Peugeot. Una volta finito il flusso delle macchine che provenivano dalla direzione opposta
e avevano la precedenza, la Peugeot ripartiva non avvedendosi di una signora che attraversava
l'incrocio sulle strisce pedonali avendo luce verde pedonale proveniente sempre da Via dei
Durantini, da Via Tiburtina con direzione Via di Pietralata. Dalla mia vettura ho visto il veicolo
Peugeot investire il pedone colpendola con la parte anteriore sinistra sulla gamba sinistra e sbalzandola addosso alla figlia che attraversava con lei scaraventandola a terra.”.
Questo essendo il materiale probatorio acquisito, deve premettersi in punto di diritto che, nel caso in argomento, deve farsi applicazione della norma di cui all'art. 2054 co. 1 c.c. secondo cui “il conducente del veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
In virtù della presunzione di colpa stabilita dalla norma in questione, la responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento del pedone può essere esclusa quando l'investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (adottando un comportamento esente da colpa e conforme alle regole imposte dal codice della strada), o comunque risulti, dalle modalità del fatto, che non vi era da parte sua una reale possibilità di evitare l'incidente.
Nel caso di specie non sono stati forniti elementi sufficienti a superare la predetta presunzione.
Dal quadro probatorio in atti, infatti, è emerso che il sig. avendo omesso di dare la CP_2 necessaria precedenza al pedone che aveva contemporaneamente via libera sull'attraversamento pedonale, è incorso nella violazione della disposizione di cui all'art. 41, comma 9, D.lgs. n. 285/1992
(per la quale è stata elevata apposita contestazione), oltre che delle regole della normale prudenza e diligenza, avendo proceduto nella marcia, nonostante un punto cieco dell'autovettura gli impedisse la piena visuale sull'attraversamento pedonale, come dallo stesso ammesso.
Al contrario, la colpa del pedone, dedotta genericamente dall'assicurazione convenuta, non trova riscontro nel materiale probatorio acquisito. Più specificamente, dalla documentazione in atti è emerso che la sig.ra utilizzava l'apposito attraversamento pedonale regolato da semaforo Pt_1 segnalante via libera, procedendo a normale velocità, sottobraccio con la figlia. Nessun rilievo, pertanto, può assumere la circostanza, dedotta - e, comunque, non provata - dall'assicurazione,
4 secondo cui l'attrice attraversava “distrattamente” senza curarsi del semaforo verde anche per le autovetture, avendo il pedone la precedenza assoluta.
Tanto premesso, in applicazione dell'art 2054 comma 1 c.c., deve riconoscersi la responsabilità esclusiva del sig. nella causazione del sinistro per cui è causa. CP_2
3. Sulla liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale.
In conseguenza del sinistro occorso in data 4.1.2023, la sig.ra ha subito lesioni Parte_1 personali, comprovate dalla documentazione versata in atti, che il CTU designato – al cui elaborato si rinvia, condividendolo – ha ritenuto causalmente ricollegabili al sinistro per cui è causa e da cui sono derivati “trauma distorsivo del collo del piede sinistro con frattura del malleolo tibiale posteriore e del III distale del perone trattata chirurgicamente, con esiti consistenti in dolore locale, ipotonotrofia muscolare e limitazione articolare”.
Il CTU ha, quindi, concluso per una valutazione medico legale di gg. 40 di I.T.T, di gg. 30 di I.T.P. al 50%, con una IP in termini di danno biologico nella misura del 9%.
Ha riferito che sono state documentate spese mediche e di cura per € 1.042,99, ritenute congrue e pertinenti al sinistro.
Ciò posto, il c.d. danno biologico subito dall'attore - inteso come menomazione che incide sull'integrità psicofisica della persona, esplicando incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - in base ai criteri fissati dall'art. 139 del D. L.vo n. 209 del 2005 e definiti nel D.M. 18.7.2025, può essere liquidato in euro 15.255,90 per invalidità permanente in soggetto di 57 anni all'epoca del sinistro ed in euro 3.089,90 per invalidità temporanea (euro 2.247,20 per invalidità temporanea assoluta, euro 842,70 per invalidità temporanea parziale al 50%). Tale danno deve intendersi comprensivo del danno estetico lamentato da parte attrice, da considerarsi anch'esso voce di danno biologico, accertato in sede medico-legale.
Si ritiene equo liquidare, altresì, alla danneggiata una somma a titolo di danno morale subiettivo, di
Euro € 2.000,00, anche alla luce della sentenza delle SS.UU della Corte di Cassazione n. 26792/2008, tenuto conto dei patemi d'animo e del lungo disagio subito dall'attrice a seguito dei traumi riportati, dell'intervento chirurgico, dei vari controlli medici e diagnostici e delle cure cui si è dovuta sottoporre nel tempo per controllare l'evoluzione clinica ed al fine di recuperare le pregresse condizioni di vita.
Tale voce di danno non può infatti ritenersi compensata con la sola liquidazione del danno biologico, danno affatto diverso da quello morale, riguardando il primo la lesione della sfera dinamico- relazionale dell'individuo, ed essendo al contrario il secondo consistente in uno stato d'animo di
5 sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato.
Complessivamente, pertanto, il danno non patrimoniale subito dall'attrice ammonta ad Euro 20.345,8.
La sig.ra ha, poi, avanzato richiesta di risarcimento del danno patrimoniale conseguito Pt_1 all'evento per complessivi € 1.042,99 per spese di cura, riconosciute congrue dal CTU. Conclusione che si ritiene di condividere.
In conclusione, il danno complessivamente subito dalla sig.ra ammonta ad € Parte_1
21.388,79.
Deve considerarsi, tuttavia, che l'assicurazione convenuta, in data 20 novembre 2023 (e quindi in corso di causa), ha corrisposto alla sig.ra la somma di euro 21.230,00, a mezzo di Parte_1 assegno circolare (nessun riscontro sussiste in ordine alla circostanza che quota parte dell'importo sia stata versata a titolo di competenze legali).
Il predetto importo, all'esito di un'operazione di rivalutazione all'attualità condotta sulla base dell'Indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, risulta di €21.760,75, ed è quindi integralmente satisfattivo di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dalla sig.ra in Parte_1 conseguenza del sinistro per cui è causa.
Deve quindi darsi atti che il danno, siccome derivato dal sinistro, ha, sebbene solo in corso di causa, trovato integrale soddisfazione.
4. Sulla regolamentazione delle spese di lite.
Con riferimento alle spese di lite - considerato che il pagamento dell'Assicurazione è intervenuto esclusivamente in data 20.11.2023, e, dunque, successivamente all'instaurazione del presente procedimento (atto di citazione notificato a in data 6.11.2023) - si ritiene di Controparte_1 compensarle nella misura di 1/3, ponendo la parte residua, liquidata come in dispositivo, a carico delle convenute in solido.
Spese di CTU a carico, per 1/3, di parte attrice e per gli ulteriori 2/3 di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara che il sinistro di cui in citazione si è verificato per responsabilità esclusiva di CP_2
[...]
2) accerta l'integrale soddisfazione del credito risarcitorio a mezzo di pagamento intervenuto in corso di causa;
6 3) compensa per 1/3 le spese di lite e condanna e la in CP_2 Controparte_1 solido, al rimborso in favore della sig.ra dei residui 2/3 delle spese del giudizio che Parte_1 liquida (già in tale ridotto ammontare) in euro 3.385,00 per comensi ed euro 364,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, somme da distrarsi in favore dell'Avv. Roberto Le
Donne dichiaratosi antistatario;
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice, per 1/3, e della Controparte_1
e di (in solido tra loro) per i restanti 2/3.
[...] CP_2
Roma, 12.11.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.sa Giovanna Corradini, Magistrato ordinario in Tirocinio.
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