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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/11/2025, n. 3913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3913 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di impresa, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
1. Dott. Giuseppe Rana - Presidente
2. Dott.ssa Raffaella Simone
- Giudice
3. Dott. Michele De Palma
- Giudice relatore udita la relazione del Giudice delegato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9673/2020 R.G. vertente tra: Parte 1 (Avv. TUNDO NORMAN)
- ATTORE -
E CP 1 (Avv. D'ALFONSO PIETRO)
- CONVENUTO -
- FATTO E DIRITTO -
1. Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio la Parte 1
(d'ora in avanti, ha chiesto di: "a) accertare e dichiarare la condottaParte 1 inadempiente di CP 1
, non avendo conferito le proprie uve per le annate 2017 - 2018;
b) per l'effetto e le causali di cui in premessa, condannarlo, a pagamento della penale statutaria quantificata in € 12.115,20= o in quella maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dall'evento al soddisfo;
c) condannare i convenuti al pagamento delle competenze e spese di lite, con distrazione".
Costituendosi, CP 1 ha chiesto il rigetto della domanda proposta, con vittoria delle spese di lite.
Il giudizio è stato istruito mediante il deposito dei documenti delle parti e all'udienza del
13.5.2025 è stato trattenuto in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. La domanda proposta va accolta in parte per le ragioni di seguito esposte.
La difesa attorea assume che lo statuto della cooperativa Parte 1 impone ai soci l'obbligo di conferimento di almeno l'80% delle uve prodotte, con una conseguente applicazione di una penale in caso di ingiustificato mancato e/o ridotto conferimento annuale e che il CP_1 è gravemente inadempiente non avendo effettuato conferimenti per le annate 2017 e 2018. Pertanto, allo stesso va applicata una penale pari ad € 12.115,20, somma risultante dalla relazione allegata in atti, redatta dal commercialista - revisore legale dei conti della cooperativa, Dott.
,Persona 1
il quale ha previamente esaminato le schede contabili elaborate dall'ufficio soci della cooperativa relative ai conferimenti di uve del socio CP 1, dalle quali risulta che lo stesso ha conferito regolarmente sino all'annata 2016, ma a partire dall'annata 2017 è divenuto totalmente inadempiente.
La difesa del CP 1 assume che in data 4.6.2018, questi inviava alla società attrice lettera raccomandata a/r con cui comunicava la volontà di recedere dalla qualità di socio per le difficili condizioni economiche in cui lo stesso versava, in quanto disoccupato e con moglie e tre figli a carico, ed a causa della mancata corresponsione del saldo relativo alla vendemmia 2016.
Inoltre, deduce la stessa difesa che il CP_1 faceva innumerevoli richieste verbali di ottenere copia dello statuto societario, mai consegnatogli, in quanto non era a conoscenza dei termini e delle modalità previste per recedere da socio e che in data 19.7.2018, il CP_1, per il tramite del proprio difensore di fiducia, a mezzo raccomandata a/r faceva espressa richiesta alla cooperativa di ricevere copia dello statuto e degli eventuali regolamenti interni vigenti.
Al riguardo, osserva il Collegio che il mancato conferimento delle uve per l'anno 2018 (e, quindi, non anche per il 2017) non può essere giustificato dal comunicato recesso poiché l'art. 12 dello statuto prevede che lo stesso produce effetti solo se il C.d.A. accolga le ragioni esposte dal socio e nella specie una pronuncia favorevole non risulta agli atti.
Pretestuosa è poi l'allegazione per cui la cooperativa si sarebbe rifiutata di fornire al CP_1 copia dello statuto poiché, fermo quanto ragionevolmente assunto della difesa attorea per cui “lo statuto è a disposizione di ogni socio che si presenti in Cantina e ne chieda l'esibizione", si noti che, come visto, la comunicazione di recesso (ai fini della quale, a dire della difesa del convenuto, era necessario conoscere lo statuto) è avvenuta prima di inviare alla cooperativa la missiva con la richiesta di copia dello stesso.
Inoltre, le ragioni addotte a sostegno del recesso non rientrano tra le ipotesi previste dal predetto art. 12. Infatti, la lett. b), invocata da parte convenuta, prevede che "il recesso del socio cooperatore è ammesso oltre nei casi previsti dalla legge in presenza delle seguenti cause o condizioni: b) impossibilità di conferire i prodotti per causa di forza maggiore inamovibili nel
...
tempo...". Orbene, le dedotte difficili condizioni economiche e la mancata corresponsione del saldo relativo alla vendemmia 2016 non integrano la fattispecie invocata poiché non si tratta di situazioni definitive idonee a giustificare l'uscita dalla cooperativa (come, ad esempio, il trasferimento del diritto di proprietà del terreno e/o l'estirpazione del vigneto).
La causa di forza maggiore transitoria, inerente a vicissitudini riguardanti i terreni coltivati
(come la calamità naturale che distrugga il raccolto e/o lo danneggi e non certo le dedotte condizioni di salute del padre e del fratello del CP_1, pure addotte) di cui all'art. 7 punto 4) dello statuto può giustificare l'esonero momentaneo dal conferimento, ma non il recesso.
Si aggiunga che per ottenere l'esonero dal conferimento annuale per "casi di forza maggiore" è necessario che gli stessi siano comunicati al C.d.A. che li deve verificare ("comunicati dal socio e ritenuti validi dal Consiglio di Amministrazione"). La tempestiva comunicazione è, dunque, essenziale al fine di permettere alla cooperativa di esercitare il doveroso controllo, cioè la veridicità di quanto comunicato. La difesa del convenuto, nella comparsa di costituzione, ha riferito che negli anni 2015 e 2016 i tendoni di sua proprietà sarebbero stati colpiti da "virosi” che avrebbe comportato l'accartocciamento fogliare e la degenerazione infettiva, causando danni alle produzioni, dal punto di vista qualitativo e quantitativo.
Tuttavia, di tale supposta circostanza il CP 1 non ha informato la cooperativa, impedendole, di fatto, di accertare la veridicità di quanto sostenuto e non si può non osservare che per gli anni 2015 e 2016 è pacifico in atti che il conferimento sia stato regolare, il che induce a ritenere non veritiera la circostanza addotta a giustificazione del mancato conferimento per gli anni
2017 e 2018.
Tanto trova ulteriore conferma nel fatto che la comunicazione di recesso venne eseguita solo il 4.6.2028, dopo che il CP 1 aveva ricevuto dalla cooperativa la comunicazione del 21.5.2028 di avviso di mancato adempimento del conferimento per le annate 2017 e 2018. Quindi, pochi giorni dopo tale avviso il CP_1 decise di recedere dalla società cooperativa adducendo giustificazioni mai comunicate prima formalmente. Al riguardo, va anche rilevata l'inattendibilità della documentazione fotografica depositata dalla difesa del CP 1 con la memoria istruttoria perché prive di data, sicché non si comprende a che periodo si riferiscano e soprattutto se i terreni ritratti siano effettivamente quelli oggetto di causa e quale sia l'effettiva estensione e portata della patologia delle piante invocata.
Altra giustificazione priva di qualsiasi valenza probatoria è quella per cui "Infine, occorre sottolineare che il CP 1 , nei primi mesi del 2017, venne invitato dalla Sig.ra CP 2 dipendente della Pt 2 , a conferire alla stessa anche la produzione di primitivo proveniente da un vigneto del CP 1 non rientrante tra quelli per cui lo stesso aveva sottoscritto le quote di socio. Al rifiuto, legittimo, del CP 1 la sig.ra CP 2 gli impedi di conferire, per il 2017,
,
anche la produzione di Parte 3 ". Infatti, pur volendo ammettere la veridicità della circostanza, non è certo la comunicazione di una dipendente della cooperativa, piuttosto che quella di un organo dotato di potere decisorio, come il C.d.a. o l'assemblea dei soci, che può giustificare il socio dal venir meno dei propri obblighi di conferimento. Si aggiunga che una tale pretesa della dipendente avrebbe dovuto generare la legittima reazione del socio verso i suddetti organi per consentirgli di continuare ad adempiere regolarmente agli obblighi di conferimento, ma di tanto non v'è traccia in atti.
In relazione al mancato conferimento delle uve per l'anno 2019, richiesto da parte attrice con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., la domanda non può essere considerata tardiva, come eccepito dalla difesa del convenuto, poiché già nell'atto di citazione la difesa attorea si riservava espressamente "di quantificare in corso di causa il danno subito per il mancato conferimento per l'annata 2019 ed eventualmente 2020” e tale precisazione della domanda, approvato nelle more il bilancio relativo all'annata 2019, è avvenuta tempestivamente con la predetta memoria.
In tema, non coglie nel segno neppure l'eccezione di merito per cui "in virtù dell'art. 13 punto 7) dello Statuto societario, prodotto agli atti da controparte, si esclude la richiesta di penale per la vendemmia 2019 (ovvero la terza in ordine dopo quelle del 2017 e 2018 già formulate nell'originario atto di citazione) in quanto "......il Consiglio di Amministrazione deve senz'altro escludere il socio che, senza giustificati motivi, si renda inadempiente agli obblighi di conferimento per due annate consecutive, non consegnando il prodotto o conferendo una quota inferiore ad un terzo del quantitativo impegnato..... 9999
Infatti, fino a quando il socio non è escludo con apposita delibera del C.d.A. è tenuto ai conferimenti, non potendo, tra l'altro, essere invocata una clausola statuaria a tutela della cooperativa, come esimente dell'obbligo di conferimento da parte del socio. Venendo al quantum della penale, per il mancato conferimento delle uve per la vendemmia
2017 e per la vendemmia 2018, la richiede al CP 1 la somma complessiva diParte 1
€. 12.115,20 (di cui €. 6.057,60 per il 2017 ed €. 6.057,60 per il 2018), oltre alla somma di € 7.029,52 relativa alla penale per la vendemmia 2019, così per complessivi € 19.144,72 per le tre vendemmie.
Il CTP di parte attrice ha calcolato le penali in questione nelle due relazioni prodotte in atti
(doc. 3 e 4 memoria istruttoria): 1) anno 2017: quintali 100,16, grado medio 20,64 e prezzo per tipologia di uva € 2,92 (approvato con il bilancio dell'annualità di riferimento); 2) anno 2018: quintali 100,17, grado medio 20,64 e prezzo per tipologia di uva € 3,00; 3) anno 2019: quintali
100,17, grado medio 20,64 e prezzo per tipologia di uva € 3,40.
Al riguardo, la difesa del CP 1, con riferimento alle vendemmie 2017 e 2018 assume che
"tale somma risulta di gran lunga superiore al dovuto A ben vedere, a parere della deducente difesa, il valore medio di 100,16 quintali rilevato nella perizia del C.T.P. Dott. Persona 2
Difatti, analizzando la scheda socio del sig. CP 1 - relativa al triennio precedente,
[...] risulta evidente che i quantitativi di uva conferiti non hanno mai raggiunto i dati medi su cui il C.T.P. Dott. ha calcolato l'ammontare della penale. Nello specifico, con Persona 1
riferimento alla scheda socio/fornitore relativo all'anno 2014, il quantitativo conferito risultante dal prospetto "CONFERIMENTI" - ammonta ad un totale complessivo di 8.580,00 kg. Passando alla scheda socio/fornitore relativamente all'anno 2015 il quantitativo conferito risultante dal dal prospetto "CONFERIMENTI" ammonta ad un totale complessivo di 11.640,00 kg. Infine, con riferimento alla scheda socio/fornitore relativamente all'anno 2016 il quantitativo conferito risultante dal prospetto "CONFERIMENTI” – ammonta ad un totale complessivo di 9.830,00 kg.".
In realtà, i kg. indicati dalla difesa del CP_1 sommati ammontano a 10.016,00 kg, pari proprio a 106 quintali tenuti alla base del calcolo dal CTP.
Inoltre, gli ulteriori dati utilizzati dal CTP si traggono dagli estratti dei bilanci 2017, 2018 e
2019 (v. doc. 5, 6 e 7 memoria istruttoria) anche se il CTP ha applicato per tutte e tre le vendemmie ha applicato il grado medio pari a 20,64, mentre dall'estratto di bilancio 2017 prodotti in atti (v. doc.
5 memoria istruttoria), risulta pari a 19,08, sicché occorre fare riferimento a tale ultimo dato nel calcolare le penali per le tre annualità.
Ne consegue che le penali per le tre annualità da addebitare al CP 1 sono le seguenti: 1) €
5.580,27 per l'anno 2017: quintali 100,16, grado medio 19,08 e prezzo per tipologia di uva € 2,92
(approvato con il bilancio dell'annualità di riferimento); 2) € 5.733,15 per l'anno 2018: quintali
100,16, grado medio 19,08 e prezzo per tipologia di uva € 3,00; 3) € 6.497,57 per l'anno 2019: quintali 100,16, grado medio 19,08 e prezzo per tipologia di uva € 3,40. Il totale dovuto è così pari a € 17.801,99, oltre interessi legali dalla fine di ogni annualità su ciascuna delle penali appena indicate.
Non può, invece, essere riconosciuta anche la richiesta rivalutazione monetaria poiché, vertendosi in tema di obbligazione di valuta, non è stato dimostrato il maggior danno ex art. 1224
co. 2 c.c.
3. Le spese e le competenze di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo. Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi per le prime due fasi e minimi per le altre due, previsti dal DM n. 55/2014 per lo scaglione fino da € 5.200,01 a €
26.000,00 (in applicazione dei parametri aggiornati dal DM 147/2022, alla luce di quanto previsto dall'art. 6 di tale DM, poiché l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, cioè dopo l'entrata in vigore di tale ultimo DM).
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di impresa, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, così provvede:
"CP_1 per le causali di cui in motivazione, al pagamento della somma di € 1) condanna
17.801,99, oltre interessi legali dalla fine di ogni annualità, come indicato in parte motiva, in favore della Parte 1
2) condanna CP 1 al pagamento delle spese processuali in favore degli Avv.ti Norman
TU e AU IS, difensori dichiaratisi distrattari, che si liquidano in complessivi euro
3.888,00, di cui euro 501,00 per esborsi ed euro 3.387,00 per compenso professionale, oltre IVA e
CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 3/11/2025.
Il Giudice est.
Dott. Michele De Palma
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rana
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di impresa, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
1. Dott. Giuseppe Rana - Presidente
2. Dott.ssa Raffaella Simone
- Giudice
3. Dott. Michele De Palma
- Giudice relatore udita la relazione del Giudice delegato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9673/2020 R.G. vertente tra: Parte 1 (Avv. TUNDO NORMAN)
- ATTORE -
E CP 1 (Avv. D'ALFONSO PIETRO)
- CONVENUTO -
- FATTO E DIRITTO -
1. Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio la Parte 1
(d'ora in avanti, ha chiesto di: "a) accertare e dichiarare la condottaParte 1 inadempiente di CP 1
, non avendo conferito le proprie uve per le annate 2017 - 2018;
b) per l'effetto e le causali di cui in premessa, condannarlo, a pagamento della penale statutaria quantificata in € 12.115,20= o in quella maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dall'evento al soddisfo;
c) condannare i convenuti al pagamento delle competenze e spese di lite, con distrazione".
Costituendosi, CP 1 ha chiesto il rigetto della domanda proposta, con vittoria delle spese di lite.
Il giudizio è stato istruito mediante il deposito dei documenti delle parti e all'udienza del
13.5.2025 è stato trattenuto in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. La domanda proposta va accolta in parte per le ragioni di seguito esposte.
La difesa attorea assume che lo statuto della cooperativa Parte 1 impone ai soci l'obbligo di conferimento di almeno l'80% delle uve prodotte, con una conseguente applicazione di una penale in caso di ingiustificato mancato e/o ridotto conferimento annuale e che il CP_1 è gravemente inadempiente non avendo effettuato conferimenti per le annate 2017 e 2018. Pertanto, allo stesso va applicata una penale pari ad € 12.115,20, somma risultante dalla relazione allegata in atti, redatta dal commercialista - revisore legale dei conti della cooperativa, Dott.
,Persona 1
il quale ha previamente esaminato le schede contabili elaborate dall'ufficio soci della cooperativa relative ai conferimenti di uve del socio CP 1, dalle quali risulta che lo stesso ha conferito regolarmente sino all'annata 2016, ma a partire dall'annata 2017 è divenuto totalmente inadempiente.
La difesa del CP 1 assume che in data 4.6.2018, questi inviava alla società attrice lettera raccomandata a/r con cui comunicava la volontà di recedere dalla qualità di socio per le difficili condizioni economiche in cui lo stesso versava, in quanto disoccupato e con moglie e tre figli a carico, ed a causa della mancata corresponsione del saldo relativo alla vendemmia 2016.
Inoltre, deduce la stessa difesa che il CP_1 faceva innumerevoli richieste verbali di ottenere copia dello statuto societario, mai consegnatogli, in quanto non era a conoscenza dei termini e delle modalità previste per recedere da socio e che in data 19.7.2018, il CP_1, per il tramite del proprio difensore di fiducia, a mezzo raccomandata a/r faceva espressa richiesta alla cooperativa di ricevere copia dello statuto e degli eventuali regolamenti interni vigenti.
Al riguardo, osserva il Collegio che il mancato conferimento delle uve per l'anno 2018 (e, quindi, non anche per il 2017) non può essere giustificato dal comunicato recesso poiché l'art. 12 dello statuto prevede che lo stesso produce effetti solo se il C.d.A. accolga le ragioni esposte dal socio e nella specie una pronuncia favorevole non risulta agli atti.
Pretestuosa è poi l'allegazione per cui la cooperativa si sarebbe rifiutata di fornire al CP_1 copia dello statuto poiché, fermo quanto ragionevolmente assunto della difesa attorea per cui “lo statuto è a disposizione di ogni socio che si presenti in Cantina e ne chieda l'esibizione", si noti che, come visto, la comunicazione di recesso (ai fini della quale, a dire della difesa del convenuto, era necessario conoscere lo statuto) è avvenuta prima di inviare alla cooperativa la missiva con la richiesta di copia dello stesso.
Inoltre, le ragioni addotte a sostegno del recesso non rientrano tra le ipotesi previste dal predetto art. 12. Infatti, la lett. b), invocata da parte convenuta, prevede che "il recesso del socio cooperatore è ammesso oltre nei casi previsti dalla legge in presenza delle seguenti cause o condizioni: b) impossibilità di conferire i prodotti per causa di forza maggiore inamovibili nel
...
tempo...". Orbene, le dedotte difficili condizioni economiche e la mancata corresponsione del saldo relativo alla vendemmia 2016 non integrano la fattispecie invocata poiché non si tratta di situazioni definitive idonee a giustificare l'uscita dalla cooperativa (come, ad esempio, il trasferimento del diritto di proprietà del terreno e/o l'estirpazione del vigneto).
La causa di forza maggiore transitoria, inerente a vicissitudini riguardanti i terreni coltivati
(come la calamità naturale che distrugga il raccolto e/o lo danneggi e non certo le dedotte condizioni di salute del padre e del fratello del CP_1, pure addotte) di cui all'art. 7 punto 4) dello statuto può giustificare l'esonero momentaneo dal conferimento, ma non il recesso.
Si aggiunga che per ottenere l'esonero dal conferimento annuale per "casi di forza maggiore" è necessario che gli stessi siano comunicati al C.d.A. che li deve verificare ("comunicati dal socio e ritenuti validi dal Consiglio di Amministrazione"). La tempestiva comunicazione è, dunque, essenziale al fine di permettere alla cooperativa di esercitare il doveroso controllo, cioè la veridicità di quanto comunicato. La difesa del convenuto, nella comparsa di costituzione, ha riferito che negli anni 2015 e 2016 i tendoni di sua proprietà sarebbero stati colpiti da "virosi” che avrebbe comportato l'accartocciamento fogliare e la degenerazione infettiva, causando danni alle produzioni, dal punto di vista qualitativo e quantitativo.
Tuttavia, di tale supposta circostanza il CP 1 non ha informato la cooperativa, impedendole, di fatto, di accertare la veridicità di quanto sostenuto e non si può non osservare che per gli anni 2015 e 2016 è pacifico in atti che il conferimento sia stato regolare, il che induce a ritenere non veritiera la circostanza addotta a giustificazione del mancato conferimento per gli anni
2017 e 2018.
Tanto trova ulteriore conferma nel fatto che la comunicazione di recesso venne eseguita solo il 4.6.2028, dopo che il CP 1 aveva ricevuto dalla cooperativa la comunicazione del 21.5.2028 di avviso di mancato adempimento del conferimento per le annate 2017 e 2018. Quindi, pochi giorni dopo tale avviso il CP_1 decise di recedere dalla società cooperativa adducendo giustificazioni mai comunicate prima formalmente. Al riguardo, va anche rilevata l'inattendibilità della documentazione fotografica depositata dalla difesa del CP 1 con la memoria istruttoria perché prive di data, sicché non si comprende a che periodo si riferiscano e soprattutto se i terreni ritratti siano effettivamente quelli oggetto di causa e quale sia l'effettiva estensione e portata della patologia delle piante invocata.
Altra giustificazione priva di qualsiasi valenza probatoria è quella per cui "Infine, occorre sottolineare che il CP 1 , nei primi mesi del 2017, venne invitato dalla Sig.ra CP 2 dipendente della Pt 2 , a conferire alla stessa anche la produzione di primitivo proveniente da un vigneto del CP 1 non rientrante tra quelli per cui lo stesso aveva sottoscritto le quote di socio. Al rifiuto, legittimo, del CP 1 la sig.ra CP 2 gli impedi di conferire, per il 2017,
,
anche la produzione di Parte 3 ". Infatti, pur volendo ammettere la veridicità della circostanza, non è certo la comunicazione di una dipendente della cooperativa, piuttosto che quella di un organo dotato di potere decisorio, come il C.d.a. o l'assemblea dei soci, che può giustificare il socio dal venir meno dei propri obblighi di conferimento. Si aggiunga che una tale pretesa della dipendente avrebbe dovuto generare la legittima reazione del socio verso i suddetti organi per consentirgli di continuare ad adempiere regolarmente agli obblighi di conferimento, ma di tanto non v'è traccia in atti.
In relazione al mancato conferimento delle uve per l'anno 2019, richiesto da parte attrice con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., la domanda non può essere considerata tardiva, come eccepito dalla difesa del convenuto, poiché già nell'atto di citazione la difesa attorea si riservava espressamente "di quantificare in corso di causa il danno subito per il mancato conferimento per l'annata 2019 ed eventualmente 2020” e tale precisazione della domanda, approvato nelle more il bilancio relativo all'annata 2019, è avvenuta tempestivamente con la predetta memoria.
In tema, non coglie nel segno neppure l'eccezione di merito per cui "in virtù dell'art. 13 punto 7) dello Statuto societario, prodotto agli atti da controparte, si esclude la richiesta di penale per la vendemmia 2019 (ovvero la terza in ordine dopo quelle del 2017 e 2018 già formulate nell'originario atto di citazione) in quanto "......il Consiglio di Amministrazione deve senz'altro escludere il socio che, senza giustificati motivi, si renda inadempiente agli obblighi di conferimento per due annate consecutive, non consegnando il prodotto o conferendo una quota inferiore ad un terzo del quantitativo impegnato..... 9999
Infatti, fino a quando il socio non è escludo con apposita delibera del C.d.A. è tenuto ai conferimenti, non potendo, tra l'altro, essere invocata una clausola statuaria a tutela della cooperativa, come esimente dell'obbligo di conferimento da parte del socio. Venendo al quantum della penale, per il mancato conferimento delle uve per la vendemmia
2017 e per la vendemmia 2018, la richiede al CP 1 la somma complessiva diParte 1
€. 12.115,20 (di cui €. 6.057,60 per il 2017 ed €. 6.057,60 per il 2018), oltre alla somma di € 7.029,52 relativa alla penale per la vendemmia 2019, così per complessivi € 19.144,72 per le tre vendemmie.
Il CTP di parte attrice ha calcolato le penali in questione nelle due relazioni prodotte in atti
(doc. 3 e 4 memoria istruttoria): 1) anno 2017: quintali 100,16, grado medio 20,64 e prezzo per tipologia di uva € 2,92 (approvato con il bilancio dell'annualità di riferimento); 2) anno 2018: quintali 100,17, grado medio 20,64 e prezzo per tipologia di uva € 3,00; 3) anno 2019: quintali
100,17, grado medio 20,64 e prezzo per tipologia di uva € 3,40.
Al riguardo, la difesa del CP 1, con riferimento alle vendemmie 2017 e 2018 assume che
"tale somma risulta di gran lunga superiore al dovuto A ben vedere, a parere della deducente difesa, il valore medio di 100,16 quintali rilevato nella perizia del C.T.P. Dott. Persona 2
Difatti, analizzando la scheda socio del sig. CP 1 - relativa al triennio precedente,
[...] risulta evidente che i quantitativi di uva conferiti non hanno mai raggiunto i dati medi su cui il C.T.P. Dott. ha calcolato l'ammontare della penale. Nello specifico, con Persona 1
riferimento alla scheda socio/fornitore relativo all'anno 2014, il quantitativo conferito risultante dal prospetto "CONFERIMENTI" - ammonta ad un totale complessivo di 8.580,00 kg. Passando alla scheda socio/fornitore relativamente all'anno 2015 il quantitativo conferito risultante dal dal prospetto "CONFERIMENTI" ammonta ad un totale complessivo di 11.640,00 kg. Infine, con riferimento alla scheda socio/fornitore relativamente all'anno 2016 il quantitativo conferito risultante dal prospetto "CONFERIMENTI” – ammonta ad un totale complessivo di 9.830,00 kg.".
In realtà, i kg. indicati dalla difesa del CP_1 sommati ammontano a 10.016,00 kg, pari proprio a 106 quintali tenuti alla base del calcolo dal CTP.
Inoltre, gli ulteriori dati utilizzati dal CTP si traggono dagli estratti dei bilanci 2017, 2018 e
2019 (v. doc. 5, 6 e 7 memoria istruttoria) anche se il CTP ha applicato per tutte e tre le vendemmie ha applicato il grado medio pari a 20,64, mentre dall'estratto di bilancio 2017 prodotti in atti (v. doc.
5 memoria istruttoria), risulta pari a 19,08, sicché occorre fare riferimento a tale ultimo dato nel calcolare le penali per le tre annualità.
Ne consegue che le penali per le tre annualità da addebitare al CP 1 sono le seguenti: 1) €
5.580,27 per l'anno 2017: quintali 100,16, grado medio 19,08 e prezzo per tipologia di uva € 2,92
(approvato con il bilancio dell'annualità di riferimento); 2) € 5.733,15 per l'anno 2018: quintali
100,16, grado medio 19,08 e prezzo per tipologia di uva € 3,00; 3) € 6.497,57 per l'anno 2019: quintali 100,16, grado medio 19,08 e prezzo per tipologia di uva € 3,40. Il totale dovuto è così pari a € 17.801,99, oltre interessi legali dalla fine di ogni annualità su ciascuna delle penali appena indicate.
Non può, invece, essere riconosciuta anche la richiesta rivalutazione monetaria poiché, vertendosi in tema di obbligazione di valuta, non è stato dimostrato il maggior danno ex art. 1224
co. 2 c.c.
3. Le spese e le competenze di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo. Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi per le prime due fasi e minimi per le altre due, previsti dal DM n. 55/2014 per lo scaglione fino da € 5.200,01 a €
26.000,00 (in applicazione dei parametri aggiornati dal DM 147/2022, alla luce di quanto previsto dall'art. 6 di tale DM, poiché l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, cioè dopo l'entrata in vigore di tale ultimo DM).
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di impresa, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, così provvede:
"CP_1 per le causali di cui in motivazione, al pagamento della somma di € 1) condanna
17.801,99, oltre interessi legali dalla fine di ogni annualità, come indicato in parte motiva, in favore della Parte 1
2) condanna CP 1 al pagamento delle spese processuali in favore degli Avv.ti Norman
TU e AU IS, difensori dichiaratisi distrattari, che si liquidano in complessivi euro
3.888,00, di cui euro 501,00 per esborsi ed euro 3.387,00 per compenso professionale, oltre IVA e
CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 3/11/2025.
Il Giudice est.
Dott. Michele De Palma
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rana