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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/07/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della dott.ssa Teresa Cianciulli, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 3769/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1
forza di procura in atti, dall' avv. Elvira Solomita (c.f. ) - C.F._2
indirizzo pec: presso il cui studio, in Email_1
Avellino, al corso Europa n. 56, è elett.te domiciliato.
OPPONENTE
E
(c.f. ), rappresentata da sé stessa, e CP_1 C.F._3
(cf. ) - rappresentato e Controparte_2 C.F._4 difeso, in forza di procura in atti, dall'avv. indirizzo pec: Controparte_1
presso il cui studio, in Avellino, alla via Email_2
Volpe n. 48, sono elett.te domiciliati.
OPPOSTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 3.10.2022, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 723/2022 emesso dal Tribunale di Avellino in data 8.07.2022 e notificato il 25.07.2025. Con tale decreto, provvisoriamente esecutivo, all'opponente era stato ingiunto il pagamento, in favore degli avv.ti e , della somma di CP_1 Controparte_2
euro 14.132,80, oltre spese della procedura monitoria. Il decreto ingiuntivo veniva emesso in forza dell'ordinanza di assegnazione del 4.09.2019del G.E. del Tribunale di
Avellino, munita di formula esecutiva in data 9.01.2020. Tale ordinanza veniva emessa all'esito della procedura esecutiva R.G.E. n. 454/2018), attivata in forza della sentenza n. 18/2018, emessa dal Tribunale di Avellino in data 4.01.2018 all'esito del giudizio
R.G. n. 3048/2010. Gli opposti, essendo rimasta infruttuosa la procedura esecutiva mobiliare, richiedevano l'emissione del decreto ingiuntivo al fine di conseguire un titolo valido ai fini della iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni dell'opponente al fine di attivare un'esecuzione immobiliare.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente eccepiva: l'incompetenza per territorio del Tribunale di Avellino in favore del Tribunale di Napoli;
- l'inammissibilità e/o nullità del decreto ingiuntivo per duplicazione dei titoli esecutivi giudiziali;
- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 633 e ss. c.p.c..
L'opponente, dunque, chiedeva: in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecutorietà dell'opposto D.I e la declaratoria di incompetenza per territorio del
Tribunale di Avellino;
- in subordine, la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano gli opposti, i quali chiedevano il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata.
Il Giudice rigettava l'istanza ex art. 649 c.p.c. di sospensione della provvisoria esecutività dell'opposto decreto. Indi, la causa veniva istruita tramite l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti ed all'udienza del 25.03.2025, veniva trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
L'opposizione è fondata per i motivi che si passano ad illustrare.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione sollevata dall'opponente di nullità dell'opposto decreto ingiuntivo, in quanto emesso da giudice territorialmente incompetente. Secondo l'opponente, ai sensi dell'art. 18 c.p.c., competente ad emettere il decreto ingiuntivo sarebbe stato il Tribunale di Napoli, nel cui circondario ha la propria residenza.
Tale eccezione è destituita di fondamento.
pag. 2/4 Invero, per le cause relative a diritti di obbligazione, quale è quella in esame, il creditore, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., può scegliere di adire, alternativamente, il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio o la sede (foro generale) ovvero il giudice del luogo dove è sorta o dove deve eseguirsi l'obbligazione (fori alternativi).
Nel caso in esame, i ricorrenti hanno attivato il procedimento monitorio innanzi al
Tribunale di Avellino, quale giudice del luogo in cui è sorta e ove deve eseguirsi l'obbligazione.
Passando al merito, va premesso che la causa viene decisa facendo applicazione del principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.. Secondo tale principio, la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”. (Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio 2020).
Tanto premesso, va evidenziato che gli opposti hanno chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo in forza dell'ordinanza di assegnazione del G.E. del
Tribunale di Avellino sopra meglio indicata.
Tale ordinanza è stata emessa all'esito della procedura esecutiva attivata in forza della sentenza del Tribunale di Avellino n. 723/2022, contenente condanna di Parte_2
al pagamento delle spese del giudizio in favore della Controparte_3
con attribuzione agli odierni opposti, quali procuratori alle liti antistatari di detta società.
Orbene, va rilevato che è emerso che la Corte di Appello di Napoli con la sentenza n. 5089/2023 del 30.11.2023 (allegata alle note di trattazione scritta dell'opponente per l'udienza del 25.03.2025), ha riformato proprio la sentenza di primo grado posta a fondamento dell'esecuzione (è stata revocata la condanna alle spese di lite e disposta la compensazione delle spese di lite sia del primo che del secondo grado di giudizio).
pag. 3/4 La caducazione del titolo esecutivo presupposto, azionato con il procedimento monitorio determina, come conseguenza automatica, la revoca del decreto ingiuntivo.
Con riferimento, poi, alla difesa degli opposti, va evidenziato, come per principio di diritto pacifico nella giurisprudenza di legittimità, il titolo esecutivo giudiziale è rappresentato dalla sentenza di I grado e non, dall'ordinanza di assegnazione, che resta travolta dalla caducazione del titolo e dalla consequenziale nullità dell'azione esecutiva
(Cass. sent. n. 14601/2020).
Va, poi, osservato che appare irrilevante il fatto che formalmente nel ricorso monitorio sia stata indicata come titolo esecutivo l'ordinanza di assegnazione suindicata, in quanto l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla;
a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto.
Nell'ipotesi di opposizione avverso il decreto ingiuntivo, il giudice è tenuto a rilevare d'ufficio l'intervenuta caducazione del titolo presupposto azionato (Cass. civile sent.
7020/ 2019).
In definitiva, l'opposizione deve trovare accoglimento.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti attesa la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale.
P. Q. M
Il Tribunale di Avellino, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull' opposizione proposta da ogni contraria istanza ed eccezione disattese, Parte_1
così provvede:
1. accoglie l'opposizione e revoca l'opposto D.I.;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Avellino in data 17.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 4/4