Ordinanza presidenziale 9 dicembre 2024
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 28/05/2025, n. 10283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10283 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 10283/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10756/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10756 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Annese, Ignazio Tranquilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
- del decreto del Ministero della Difesa datato -OMISSIS- 2021 e notificato il successivo -OMISSIS- 2021,
- di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti o, comunque, connessi, anche se sconosciuti, ivi compreso il parere n. -OMISSIS- del -OMISSIS- 2021 della Corte Militare di Appello, Sez. II, previa eventuale rimessione della questione di sospetta incostituzionalità dell'art. 863, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 66/2010,
per l'accertamento
dell'intervenuto perfezionamento del transito del ricorrente nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ex art. 930 del d.lgs. n. 66/2010, giusta Decreto del -OMISSIS- 2016 del Direttore della Direzione Generale per il personale civile del Ministero della Difesa (in brevis, PERSOCIV), assunto di concerto con il Direttore della Direzione Generale per il personale militare del Ministero della Difesa (in brevis, PERSOMIL), e per la disapplicazione dell'atto di PERSOMIL n. -OMISSIS- dell'-OMISSIS-2019 e dell'atto di PERSOCIV n. -OMISSIS- del -OMISSIS-2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 15 ottobre 2021 e depositato in data 3 novembre 2021, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Ministero della Difesa notificato in data -OMISSIS- 2021 con cui è stata decretata la sanzione della perdita del grado per dimissioni d’autorità, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 861, comma 1, lettera b), 863, comma 2, lettera b) e 867, comma 6 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con conseguente cessazione del rapporto di impiego. Parte ricorrente ha chiesto, altresì, l’accertamento dell’intervenuto perfezionamento del proprio transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.
2. In data 31 marzo 2023 si è costituito in giudizio il Ministero resistente con atto formale.
3. In vista della trattazione di merito le parti hanno depositato scritti difensivi.
4. All’udienza del giorno11 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è stato affidato a tre motivi di diritto.
6. Con il primo motivo di impugnazione, parte ricorrente lamenta “Errata applicazione del Codice dell’Ordinamento Militare di cui al d.lgs. n. 66/2010, nonché del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90. Violazione e/o mancata applicazione degli artt. 55 e ss. del d.lgs. n. 165/2001, nonché del CCNL del Comparto Difesa. Difetto assoluto dei presupposti e carenza di potere ”, in quanto l’istante, prima della sentenza penale dell’-OMISSIS- 2016 richiamata nel gravato provvedimento, per effetto del Decreto del -OMISSIS- 2016 del Direttore della Direzione Generale per il personale civile, assunto di concerto con il Direttore della Direzione Generale per il personale militare, era transitato nei ruoli del personale civile della Difesa e avrebbe pertanto dovuto essere sottoposto non al procedimento previsto dal Codice dell’Ordinamento Militare, ma al procedimento disciplinare proprio della qualifica civile rivestita entro i termini e con le modalità previsti dagli artt. 55 e ss. del D.Lgs. n. 165/2001 e dal CCNL di riferimento.
6.1 L’Amministrazione resistente replica deducendo che con Decreto Interdirigenziale del -OMISSIS- 2016 è stato disposto il transito nei ruoli del personale civile della Difesa ma il ricorrente non si è presentato, per l’impedimento costituito dalla sottoposizione alla misura di sicurezza personale della libertà vigilata, alla data prevista per la sottoscrizione del contratto. Il transito nei ruoli del personale civile della Difesa non risulta pertanto essersi mai perfezionato.
Oltre a quanto sopra, con Decreto Dirigenziale n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS- 2019, nei confronti del ricorrente è stata disposta, ora per allora, una sospensione precauzionale obbligatoria dall’impiego a decorrere dal -OMISSIS- 2015 al -OMISSIS- 2017 e una sospensione, a seguito di condanna penale, dal -OMISSIS-2017.
Con foglio del -OMISSIS- 2019, pertanto, la Direzione personale per il personale civile ha sospeso la procedura di transito per tutto il periodo di sospensione dall’impiego.
Tali provvedimenti non sono mai stati impugnati.
6.2 Il motivo è infondato.
Il Collegio non nega che, in base alla giurisprudenza richiamata dalla stessa parte ricorrente ( ex multis , Cons. Stato, Sez. II, sent. 16 marzo 2022, n. 1888), il transito nei ruoli civili avviene in virtù dell’accoglimento dell’istanza presentata dall’interessato.
Tuttavia, la presente fattispecie è peculiarmente connotata da un elemento ostativo all’accoglimento del motivo di ricorso in esame, ossia dall’intervenuto consolidamento, per mancata impugnazione, dei provvedimenti, citati e depositati dall’Amministrazione resistente (si vedano, in particolare, i docc. nn. 4 e 5), in virtù dei quali la procedura di transito risulta essere stata sospesa per tutto il periodo di sospensione del ricorrente dall’impiego.
7. Con il secondo motivo di diritto, parte ricorrente lamenta “ Violazione degli artt. 861, 863 e 867 nonché 1375 del d.lgs. n. 66/2010 e del relativo libro quarto, titolo VIII. Violazione del libro quarto, titolo VIII del DPR 15 marzo 2010, n. 90. Violazione degli artt. 7 e ss. della l. -OMISSIS-147190 e dei principi generali in tema di partecipazione al procedimento ” .
Il decreto gravato andrebbe, comunque, annullato in quanto adottato all’esito di un procedimento il cui avvio non è stato comunicato all’interessato.
7.1 L’Amministrazione replica che il ricorrente è stato notiziato in ordine all’intervenuta richiesta del prescritto parere alla Corte Militare di Appello come si evincerebbe dalla relativa nota indirizzata, per conoscenza, anche al Comando di appartenenza del militare.
8. Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta “ Violazione degli artt. 861, 863 e 867 nonché dell’art 1375 del d.lgs. n. 66/2010 e del relativo libro quarto, titolo VIII. Violazione del libro quarto, titolo VIII, del DPR 15 marzo 2010, n. 90. Violazione degli artt. 7 e ss. della L. -OMISSIS-41/1990 e dei principi generali in tema di partecipazione al procedimento. Carenza di istruttoria e di motivazione, sviamento, perplessità, irragionevolezza, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. Violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione ”, in quanto il decreto gravato si richiama, oltre che alla sentenza del Tribunale di Roma n. -OMISSIS- dell'-OMISSIS- 2016 (di assoluzione dai reati contestati perché commessi in stato di incapacità di intendere e di volere e di contestuale applicazione della misura di sicurezza del ricovero in apposita struttura sanitaria per la durata minima di due anni) e all’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS- 2019 (con la quale è stata applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per 1 anno), al parere - definito come vincolante pur essendo soltanto obbligatorio - -OMISSIS- del -OMISSIS- 2021 della Corte Militare di Appello che “ si è espressa in senso favorevole affinché nei confronti del citato Sottoufficiale sia adottato dal Ministro della Difesa il provvedimento di dimissioni d'autorità previsto dall'art. 863 del Codice dell'Ordinamento Militare ”.
Tale parere, tuttavia, evoca la ricorrenza di una presunzione assoluta di incompatibilità con il rapporto di servizio della persona sottoposta a misura di prevenzione personale, che sarebbe, in realtà, insussistente nel caso di specie, in cui si sarebbe dovuto più correttamente verificare se il percorso riabilitativo svolto dal ricorrente fosse approdato o meno ad uno stadio tale da elidere la sua pericolosità sociale e da far riemergere la sua compatibilità all’impiego.
L’Amministrazione non avrebbe dovuto pedissequamente recepire il predetto parere alla luce del fatto che questo difetterebbe di attualità, risultando fondato sulla sola valutazione della misura di sicurezza applicata nel 2016 e non anche sui provvedimenti successivi, in particolare quelli adottati dal Magistrato di Sorveglianza nel 2019 e nel 2021 che, ritenendo scemata la pericolosità sociale del ricorrente, hanno applicato la misura più lieve della libertà vigilata.
8.1 L’Amministrazione resistente deduce che le doglianze sollevate avverso il parere della Corte Militare di Appello risulterebbero infondate, sottolineando come il ricorrente avesse tenuto comportamenti del tutto incompatibili con la propria qualità di militare e come la predetta Corte non fosse tenuta ad alcun giudizio prognostico sull’eventuale esito del percorso riabilitativo.
9. Come sopra sintetizzate le posizioni delle parti processuali in ordine al secondo e al terzo motivo di impugnazione, il Collegio ritiene quanto segue.
9.1 Il secondo motivo di gravame risulta fondato e deve essere accolto in quanto, come eccepito dal ricorrente e come risulta per tabulas , i documenti che il Ministero deposita e richiama a (asserita) dimostrazione del fatto che il ricorrente sarebbe stato reso edotto della pendenza del procedimento (in particolare, all. 10) non risultano essere stati allo stesso indirizzati e non vi è prova che lo stesso li abbia conosciuti, con conseguente violazione, nei suoi confronti, delle garanzie partecipative assicurate dalla disciplina normativa richiamata a supporto della censura.
9.2 L’accoglimento del secondo motivo di ricorso consente l’assorbimento del terzo, in quanto la valenza degli atti ritenuti dall’Amministrazione presupposti della sanzione gravata dovranno essere nuovamente esaminati nel contraddittorio procedimentale con il ricorrente tenuto conto anche di quanto dallo stesso dedotto in ordine alla mancata valorizzazione, in particolare, del provvedimento adottato dal Magistrato di Sorveglianza nel 2021, che non risulta in effetti menzionato nella parte motiva dell’atto gravato. L’ulteriore motivo di diritto (rubricato “ I bis. Violazione degli artt. 905, 912 e 929 e ss. Del d.lgs. n. 66/2010 ”) introdotto con la memoria ex art. 73, comma 1, c.p.a depositata in data 11 marzo 2025 non può essere vagliato in quanto inammissibilmente nuovo.
10. Conclusivamente il ricorso risulta parzialmente fondato. Lo stesso deve pertanto essere accolto nei limiti e termini di cui in motivazione, con conseguente obbligo per l’Amministrazione resistente di riesaminare la posizione della parte ricorrente alla luce dei principi espressi in motivazione.
11. La parzialità dell’accoglimento giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis , c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Dello Sbarba | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.