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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/06/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8345/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8345/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] a Parte_1 C.F._1
Monza (MB), residente in [...], cittadino italiano, titolo di studio: attestato professionale di ragioniere, dipendente pubblico, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Simonetta Intonato (C.F. – pec CodiceFiscale_2
del Foro di Monza, con studio in Seveso (MB) alla Email_1
Via Cristoforo Colombo, n. 16, ove elegge domicilio
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] in data [...], CP_1 C.F._3 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Zita, c.f.
, del Foro di Monza, disponibile a ricevere le comunicazioni a mezzo fax al CodiceFiscale_4 numero 039.94.62.600 e all'indirizzo di posta elettronica certificata ed Email_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in 20900 Monza (MB), Via Amerigo Vespucci n. 25, giusta procura in calce alla memoria di costituzione
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO
All'udienza del 28.5.2025 avanti il Giudice delegato le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti chiedono il divorzio alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 4 1. Affido di in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso il padre Persona_1 presso la casa familiare sita in Desio (MB) – 20832, alla Via Brescia, n. 45;
2. La madre terrà con sé a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola al Persona_1 lunedì al rientro a scuola, oltre che ogni settimana il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola al rientro a scuola il giorno successivo;
durante le vacanze natalizie, alternando con il padre di anno in anno il periodo 23/30.12 con quello 31.12/06.01 (nel 2025 primo periodo con il padre); l'intero periodo delle vacanze pasquali ad anni alterni con il padre (Pasqua 2026 con il padre); due settimane consecutive durante il mese di agosto, dal 1 al 16.8 oppure dal 17.8 al 31.8 alternando di anno in anno e una settimana ciascuno nel mese di luglio da concordare. Ad anni alterni ciascun genitore la terrà una settimana nel mese di settembre. Quest'anno la madre terrà la figlia dal 21.7.2025 al 3.8.2025, dal 11. Al 17.8.2025.Il padre la terrà dal 4 al 10.8.2025 e dal 18 al 31.8.2025.
Dal 2026 il genitore che terrà la figlia le prime due settimane di agosto, la terrà a settembre.
I ponti e le festività verranno trascorsi dalla minore ad anni alterni con ciascun genitore. Il giorno del compleanno della figlia verrà festeggiato con un genitore a pranzo e con l'altro genitore a cena.
Ciascun genitore la terrà il giorno del proprio compleanno.
Il tutto salvo diversi accordi tra i genitori.
I genitori si impegnano a valutare la possibilità di modificare i giorni di permanenza infrasettimanali con l'inizio della scuola elementare, anche previo confronto con il personale didattico e con l'ausilio di un mediatore familiare.
Ciascun genitore potrà effettuare una videochiamata alla figlia tra le 20 e le 20.30 quando non la tiene.
3. Disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario di per i tempi di rispettiva Per_1 permanenza;
sono compresi in tale dicitura le spese per vitto, abbigliamento, farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter. Pone inoltre a carico di entrambe le parti nella misura del
50% ciascuna le spese per tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola, mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica e delle spese scolastiche, mediche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritto dal medico curante (es. fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzatture didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o dai suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o pagina 2 di 4 visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post – universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportiva;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
4. ciascun genitore percepirà il 50% dell'assegno unico;
5. si impegna ad acquistare la quota del 17% di dell'appartamento Parte_1 CP_1 oltre box e cantina siti in Desio via Brescia 45 al prezzo di euro 25.000 entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
Gli immobili di cui sopra sono censiti al NCEU c.s.: appartamento: foglio 5 map. 160 sub 5 box foglio 5 map. 160 sub 19. Il tutto salvo errori. Le spese del trasferimento immobiliare saranno sostenute da . Parte_1
Le parti danno atto che il trasferimento immobiliare deve intendersi a definizione dei reciproci rapporti derivanti dal matrimonio.
6. spese del presente giudizio compensate tra le parti.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione in forza di sentenza Tribunale di Monza nr. 3078/2023 passata in giudicato.
Non è contestato che non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti avanti il Giudice delegato all'udienza del 28.5.2025 ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale della figlia minore nata Persona_1 il 13/07/2019, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 3 di 4 I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in CERIANO LAGHETTO in data 19.7.2015 ( trascritto al nr. 27 parte CP_1
II serie C del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2015) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CERIANO LAGHETTO affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 29.5.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Carmen Arcellaschi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8345/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] a Parte_1 C.F._1
Monza (MB), residente in [...], cittadino italiano, titolo di studio: attestato professionale di ragioniere, dipendente pubblico, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Simonetta Intonato (C.F. – pec CodiceFiscale_2
del Foro di Monza, con studio in Seveso (MB) alla Email_1
Via Cristoforo Colombo, n. 16, ove elegge domicilio
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] in data [...], CP_1 C.F._3 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Zita, c.f.
, del Foro di Monza, disponibile a ricevere le comunicazioni a mezzo fax al CodiceFiscale_4 numero 039.94.62.600 e all'indirizzo di posta elettronica certificata ed Email_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in 20900 Monza (MB), Via Amerigo Vespucci n. 25, giusta procura in calce alla memoria di costituzione
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO
All'udienza del 28.5.2025 avanti il Giudice delegato le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti chiedono il divorzio alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 4 1. Affido di in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso il padre Persona_1 presso la casa familiare sita in Desio (MB) – 20832, alla Via Brescia, n. 45;
2. La madre terrà con sé a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola al Persona_1 lunedì al rientro a scuola, oltre che ogni settimana il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola al rientro a scuola il giorno successivo;
durante le vacanze natalizie, alternando con il padre di anno in anno il periodo 23/30.12 con quello 31.12/06.01 (nel 2025 primo periodo con il padre); l'intero periodo delle vacanze pasquali ad anni alterni con il padre (Pasqua 2026 con il padre); due settimane consecutive durante il mese di agosto, dal 1 al 16.8 oppure dal 17.8 al 31.8 alternando di anno in anno e una settimana ciascuno nel mese di luglio da concordare. Ad anni alterni ciascun genitore la terrà una settimana nel mese di settembre. Quest'anno la madre terrà la figlia dal 21.7.2025 al 3.8.2025, dal 11. Al 17.8.2025.Il padre la terrà dal 4 al 10.8.2025 e dal 18 al 31.8.2025.
Dal 2026 il genitore che terrà la figlia le prime due settimane di agosto, la terrà a settembre.
I ponti e le festività verranno trascorsi dalla minore ad anni alterni con ciascun genitore. Il giorno del compleanno della figlia verrà festeggiato con un genitore a pranzo e con l'altro genitore a cena.
Ciascun genitore la terrà il giorno del proprio compleanno.
Il tutto salvo diversi accordi tra i genitori.
I genitori si impegnano a valutare la possibilità di modificare i giorni di permanenza infrasettimanali con l'inizio della scuola elementare, anche previo confronto con il personale didattico e con l'ausilio di un mediatore familiare.
Ciascun genitore potrà effettuare una videochiamata alla figlia tra le 20 e le 20.30 quando non la tiene.
3. Disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario di per i tempi di rispettiva Per_1 permanenza;
sono compresi in tale dicitura le spese per vitto, abbigliamento, farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter. Pone inoltre a carico di entrambe le parti nella misura del
50% ciascuna le spese per tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola, mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica e delle spese scolastiche, mediche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritto dal medico curante (es. fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzatture didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o dai suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o pagina 2 di 4 visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post – universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportiva;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
4. ciascun genitore percepirà il 50% dell'assegno unico;
5. si impegna ad acquistare la quota del 17% di dell'appartamento Parte_1 CP_1 oltre box e cantina siti in Desio via Brescia 45 al prezzo di euro 25.000 entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
Gli immobili di cui sopra sono censiti al NCEU c.s.: appartamento: foglio 5 map. 160 sub 5 box foglio 5 map. 160 sub 19. Il tutto salvo errori. Le spese del trasferimento immobiliare saranno sostenute da . Parte_1
Le parti danno atto che il trasferimento immobiliare deve intendersi a definizione dei reciproci rapporti derivanti dal matrimonio.
6. spese del presente giudizio compensate tra le parti.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione in forza di sentenza Tribunale di Monza nr. 3078/2023 passata in giudicato.
Non è contestato che non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti avanti il Giudice delegato all'udienza del 28.5.2025 ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale della figlia minore nata Persona_1 il 13/07/2019, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 3 di 4 I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in CERIANO LAGHETTO in data 19.7.2015 ( trascritto al nr. 27 parte CP_1
II serie C del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2015) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CERIANO LAGHETTO affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 29.5.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Carmen Arcellaschi
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