CASS
Sentenza 23 settembre 2021
Sentenza 23 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/09/2021, n. 35258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35258 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UD ON DR nato il [...] avverso l'ordinanza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del PG Alessandro Cimmino che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1.1 Con ordinanza in data 3 marzo 2021, la corte di appello di Milano, respingeva l'istanza di rescissione del giudicato proposta nell'interesse di LA ON PE avverso la sentenza 11327/2018, datata 11 ottobre 2018, del tribunale di Milano che lo aveva condannato per rapina impropria. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e dell'art. 629 bis cod.proc.pen. in relazione al rigetto della richiesta di rescissione del giudicato posto che, il giudice di appello, aveva omesso di valutare che gli avvisi fatti al LA in sede di elezione di domicilio fossero quelli previsti per legge, quindi non idonei a dimostrare la conoscenza del procedimento, e come fosse stata omessa ogni considerazione della rilevanza della richiesta di pendenza di procedimento penale formulata dal difensore dell'imputato alla procura di Milano il 26 marzo 2019 cui non era stato dato alcun seguito. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 II ricorso è generico e manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Invero quanto alla doglianza con la quale si espone di avere specificamente richiesto informazioni 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 35258 Anno 2021 Presidente: GALLO DOMENICO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 07/09/2021 al P.M. di Milano circa la pendenza del procedimento penale e ciò a dimostrazione della diligenza del LA nella conoscenza degli atti del procedimento, la circostanza risulta priva di qualsiasi rilievo posto che fa riferimento ad una istanza formulata nel febbraio-marzo 2019 e ciò pur a fronte di una sentenza irrevocabile del precedente novembre 2018. Appare pertanto evidente che alla data della richiesta alcuna informazione poteva essere fornita dal pubblico ministero essendo già stata emessa sentenza definitiva e che le richieste andavano estese anche agli uffici giudicanti. Inoltre, solo genericamente il ricorrente contesta la propria ignoranza incolpevole posto che l'avvenuta elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, come sottolineato dal provvedimento impugnato, risulta effettuata dopo la introduzione dell'art. 162 comma 4 bis cod.proc.pen. che consente al predetto difensore di rifiutare la nomina, così che in presenza di espressa accettazione di tale indicazione correttamente il giudice a quo ha ritenuto sussistere elementi per affermare la conoscenza del procedimento da parte dell'indagato. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata;
alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativa mente in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 7 settembre 2021 III. CONSIGLIERE EST. d tt. Ignazio P ri IL PRESIDENTE D t EN LO
lette le conclusioni del PG Alessandro Cimmino che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1.1 Con ordinanza in data 3 marzo 2021, la corte di appello di Milano, respingeva l'istanza di rescissione del giudicato proposta nell'interesse di LA ON PE avverso la sentenza 11327/2018, datata 11 ottobre 2018, del tribunale di Milano che lo aveva condannato per rapina impropria. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e dell'art. 629 bis cod.proc.pen. in relazione al rigetto della richiesta di rescissione del giudicato posto che, il giudice di appello, aveva omesso di valutare che gli avvisi fatti al LA in sede di elezione di domicilio fossero quelli previsti per legge, quindi non idonei a dimostrare la conoscenza del procedimento, e come fosse stata omessa ogni considerazione della rilevanza della richiesta di pendenza di procedimento penale formulata dal difensore dell'imputato alla procura di Milano il 26 marzo 2019 cui non era stato dato alcun seguito. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 II ricorso è generico e manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Invero quanto alla doglianza con la quale si espone di avere specificamente richiesto informazioni 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 35258 Anno 2021 Presidente: GALLO DOMENICO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 07/09/2021 al P.M. di Milano circa la pendenza del procedimento penale e ciò a dimostrazione della diligenza del LA nella conoscenza degli atti del procedimento, la circostanza risulta priva di qualsiasi rilievo posto che fa riferimento ad una istanza formulata nel febbraio-marzo 2019 e ciò pur a fronte di una sentenza irrevocabile del precedente novembre 2018. Appare pertanto evidente che alla data della richiesta alcuna informazione poteva essere fornita dal pubblico ministero essendo già stata emessa sentenza definitiva e che le richieste andavano estese anche agli uffici giudicanti. Inoltre, solo genericamente il ricorrente contesta la propria ignoranza incolpevole posto che l'avvenuta elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, come sottolineato dal provvedimento impugnato, risulta effettuata dopo la introduzione dell'art. 162 comma 4 bis cod.proc.pen. che consente al predetto difensore di rifiutare la nomina, così che in presenza di espressa accettazione di tale indicazione correttamente il giudice a quo ha ritenuto sussistere elementi per affermare la conoscenza del procedimento da parte dell'indagato. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata;
alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativa mente in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 7 settembre 2021 III. CONSIGLIERE EST. d tt. Ignazio P ri IL PRESIDENTE D t EN LO