CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVI, sentenza 24/02/2026, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 799/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3895/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250053665119000 CANONE TV 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il sig. ha notificato irritualmente il ricorso in opposizione alla cartella di pagamento n.
06820250053665119000 CANONE TV 2020, alla Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I Di Torino, al fine di ottenere l'annullamento dell'atto impugnato.
Il ricorso non solo è stato notificato irritualmente ma non è stato depositato in via telematica come di norma.
Si costituiva l'Ufficio Impositore il quale esperiva la propria difesa nel merito della questione.
Nelle more, in data 31 ottobre 2025, il Presidente della presente Sezione ha emesso il seguente Decreto:
“Visto l'art. 16-bis, comma 3, d. lgs. 546/1992, che così dispone: " Le parti, i consulenti e gli organi tecnici di cui all'art. 7, comma 2, depositano gli atti processuali, i documenti ed i provvedimenti giurisdizionali notificati esclusivamente con le modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico."; visot altresì il comma 4-bis dell'art. 16-bis d. lgs. 546/1992, il quale stabilisce l'obbligo di regolarizzare le violazioni di cui ai commi precedenti nel termine perentorio stabilito dal Giudice;
P.Q.M.
Ordina, a pena di inammissibilità, ed entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto, la regolarizzazione degli atti depositati nel ricorso RG 3895/2025, nel rispetto delle regole tecniche del processo tributario telematico.
Il Presidente
EL Catena”.
Il ricorrente non ha dato seguito alla suddetta Ordinanza.
Discussa la causa alla udienza del 16 febbraio 2026, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, preso atto che il ricorrente ha instaurato il giudizio in violazione delle norme di legge che impongono la notifica del ricorso e il deposito dello stesso per via telematica;
che non ha adempiuto a quanto decretato il Presidente della presente Sezione come sopra trascritto;
considerato che la mancata regolarizzazione intimata comporta la inammissibilità del ricorso;
dichiara il ricorso inammissibile.
In ragione della natura della decisione, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara il ricorso inammissibile. Compensa le spese di lite.
Milano, lì 16 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico
Avv. Giuseppa Crisafulli
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3895/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250053665119000 CANONE TV 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il sig. ha notificato irritualmente il ricorso in opposizione alla cartella di pagamento n.
06820250053665119000 CANONE TV 2020, alla Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I Di Torino, al fine di ottenere l'annullamento dell'atto impugnato.
Il ricorso non solo è stato notificato irritualmente ma non è stato depositato in via telematica come di norma.
Si costituiva l'Ufficio Impositore il quale esperiva la propria difesa nel merito della questione.
Nelle more, in data 31 ottobre 2025, il Presidente della presente Sezione ha emesso il seguente Decreto:
“Visto l'art. 16-bis, comma 3, d. lgs. 546/1992, che così dispone: " Le parti, i consulenti e gli organi tecnici di cui all'art. 7, comma 2, depositano gli atti processuali, i documenti ed i provvedimenti giurisdizionali notificati esclusivamente con le modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico."; visot altresì il comma 4-bis dell'art. 16-bis d. lgs. 546/1992, il quale stabilisce l'obbligo di regolarizzare le violazioni di cui ai commi precedenti nel termine perentorio stabilito dal Giudice;
P.Q.M.
Ordina, a pena di inammissibilità, ed entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto, la regolarizzazione degli atti depositati nel ricorso RG 3895/2025, nel rispetto delle regole tecniche del processo tributario telematico.
Il Presidente
EL Catena”.
Il ricorrente non ha dato seguito alla suddetta Ordinanza.
Discussa la causa alla udienza del 16 febbraio 2026, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, preso atto che il ricorrente ha instaurato il giudizio in violazione delle norme di legge che impongono la notifica del ricorso e il deposito dello stesso per via telematica;
che non ha adempiuto a quanto decretato il Presidente della presente Sezione come sopra trascritto;
considerato che la mancata regolarizzazione intimata comporta la inammissibilità del ricorso;
dichiara il ricorso inammissibile.
In ragione della natura della decisione, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara il ricorso inammissibile. Compensa le spese di lite.
Milano, lì 16 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico
Avv. Giuseppa Crisafulli