Art. 7.
Ai fini della presente legge l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha il solo obbligo di presentare al Ministero dell'industria e del commercio i prospetti dimostrativi di cui al secondo comma dell'art. 1.
Ai fini della presente legge l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha il solo obbligo di presentare al Ministero dell'industria e del commercio i prospetti dimostrativi di cui al secondo comma dell'art. 1.