TRIB
Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
- Sez. XIII Civile - in persona del giudice unico, dott.ssa Emanuela Schillaci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n° 63803/2019 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza dell'1.10.2024, vertente tra
-) , e , Parte_1 RT Parte_3
elettivamente domiciliati in Roma, piazza Navona 49, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Donato, che li rappresenta e difende in virtù di delega in calce all'atto di citazione;
- attori -; contro
-) , elettivamente domiciliato in Roma, in Via della Controparte_1
Giuliana n. 32, presso lo Studio dell'Avv. Paolo Nicodemo e dell'Avv.
Fabrizio Alessandro Passarini, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro, in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuto -;
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità per fatti illeciti;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza dell'1.10.2024 le parti concludevano come da verbale in pari data.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 [...]
e convenivano in giudizio, dinanzi a questo Pt_2 Parte_3
Tribunale, Controparte_2 Esponevano gli attori che:
- nel 1997 i coniugi e avevano acquistato Parte_1 Parte_3
un appartamento sito in Roma, via Tirana 10 per dimorarvi a far data dal
1998 con il loro figlio RT
- nel 2007 si trasferiva nell'appartamento posto al piano superiore
Controparte_1
- la convivenza fra il e gli altri inquilini del palazzo si mostrava CP_1
subito complicata, per gli atteggiamenti di questi, irrispettosi delle comuni regole di buon vicinato;
- fin da subito dal suo appartamento provenivano atti vessatori, rumori molesti, sbattimenti sul pavimento sia nelle ore notturne che diurne, lanci di getti d'acqua sul terrazzo degli attori e altri comportamenti inurbani;
- a nulla valevano le legittime lamentele degli attori che, estenuati dalle continue vessazioni, si vedevano costretti, nel maggio 2015, a trasferirsi in un monolocale a Fregene, di proprietà di e poi, in RT
affitto, presso un appartamento in via Odoardo Beccari a Roma, dal
1.11.2016, per un canone mensile di € 1.400,00 oltre oneri accessori, mettendo in vendita l'appartamento di via Tirana;
- il 21.5.2016 venuto per qualche mese a dormire presso RT
il suo appartamento con i genitori, riscontrava che il terrazzo era stato oggetto di lanci di uova provenienti dal piano di sopra e presentava un esposto presso il Commissariato di polizia, per poi ritrasferirsi con i genitori a Fregene;
- le spese di affitto divenivano via via insostenibili e pertanto gli attori facevano ritorno, nel 2018, presso l'appartamento, non ancora venduto, dove il riprendeva i comportamenti illeciti;
CP_1 - al fine di distendere i rapporti col in CP_1 Parte_1
occasione nel maggio 2018 del matrimonio del gli regalava dei CP_1
quadri da lui stesso dipinti ma il gesto non serviva ad ammorbidire il che continuava a porre in essere comportamenti molesti, tanto CP_1
che il 23.7.2018 per il forte stato d'ansia, accusava un Parte_3
malore che richiedeva l'intervento della guardia medica;
- noltrava a questo punto una segnalazione ai Carabinieri RT
e successivamente un esposto;
- il 25.7.2018 verso le ore 20,00, il venuto a conoscenza CP_1
dell'esposto, aggrediva verbalmente il padre , che RT Pt_1
si trovavano in balcone, minacciandoli e insultandoli;
- il 27.7.2018 presentava una denuncia querela al RT
Comando dei Carabinieri per minacce, stalking condominiale e disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone;
- il 7.8.2018 all'ennesimo episodio molesto chiedeva RT
nuovamente l'intervento delle forze dell'ordine, che intervenivano prontamente;
- in data 10.9.2018 inviava una comunicazione RT
all'Amministratore del Condominio Stella del 2000, al fine di reiterare le proprie doglianze per il grave contegno assunto dal condòmino;
- il 14.9.2018 spitava due suoi amici per trascorrere una RT
serata insieme e il accortosi della loro presenza, ricominciava CP_1
con i rumori;
- tale ultimo accadimento costringeva gli attori ad abbandonare nuovamente l'appartamento di via Tirana e a tornare nell'abitazione di via Agropoli a Fregene, con grave disagio;
- a far data dall' 1.3.2019, gli attori si trasferivano in un modesto appartamento di soli 50 metri in loc. Mezzocammino con canone mensile di € 700,00 oltre accessori, posto nelle vicinanze delle strutture sanitarie ove la eve costantemente recarsi per il suo grave stato Pt_3
di salute e handicap;
- il 30.9.2019 si vedeva costretto a recedere per gravi RT
motivi, non essendo in grado di sostenere i costi di una locazione;
- a nulla valevano le richieste di risarcimento danni, patrimoniali e non, patiti in occasione dei descritti comportamenti illeciti.
Così concludevano gli attori in citazione:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1. accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig.
[...]
nella causazione dei danni patrimoniali, delle sofferenze CP_1
fisiche e psichiche patite dai sig.ri e Parte_1 RT
quale conseguenza diretta ed immediata della reiterata Parte_3
condotta criminosa a loro danno prodotta dal sig. così Controparte_1
come espresso in narrativa;
2. per l'effetto, inibire al Sig. la prosecuzione di ogni Controparte_1
attività atta a superare i limiti di tollerabilità delle immissioni, disponendo a suo carico la cessazione di ogni azione lesiva nei confronti dei sig.ri e al precipuo Parte_1 RT Parte_3
scopo di consentire loro di tornare a vivere nella propria casa di via
Tirana;
3. condannare in ogni caso il sig. a corrispondere ai Controparte_1
sig.ri e la somma di € Parte_1 RT Parte_3
35.692,33, a titolo di danno patrimoniale, a cui aggiungersi tutte le spese dei canoni mensili di locazione dell'appartamento di Via Biglieri sino alla data della sentenza, oltre interessi legali maturati ed oltre alla somma di € 2.464,00 a titolo di rimborso spese per carburante sostenute dal sig. per le causali di cui in premessa;
RT 4. condannare, altresì, il sig. a corrispondere ai sig.ri Controparte_1
la somma complessiva di Parte_1 RT Parte_3
€ 30.000,00, a titolo di danno non patrimoniale dagli stessi patiti e patiendi, per quanto in atti evidenziato;
5. condannare, inoltre, il sig. a corrispondere ai sig.ri Controparte_1
e un'ulteriore somma di € Parte_1 RT Parte_3
12.500,00 per ciascuno a titolo di danno morale, o liquidata in via equitativa dal Giudice adito ex art. 1226 c.c.;
6. con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA”.
Conclusioni, successivamente, così modificate:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1. accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig.
[...]
nella causazione dei danni patrimoniali, delle sofferenze CP_1
fisiche e psichiche patite dai sig.ri e Parte_1 RT
quale conseguenza diretta ed immediata della reiterata Parte_3
condotta criminosa a loro danno prodotta dal sig. così Controparte_1
come espresso in narrativa;
2. condannare, per l'effetto, il sig. a corrispondere ai Controparte_1
sig.ri e la somma di € Parte_1 RT Parte_3
35.692,33, a titolo di danno patrimoniale, a cui aggiungersi tutte le spese dei canoni mensili di locazione dell'appartamento di Via Biglieri sino alla data della sentenza, oltre interessi legali maturati ed oltre alla somma di € 2.464,00 a titolo di rimborso spese per carburante sostenute dal sig. per le causali di cui in premessa;
RT
3. condannare, altresì, il sig. a corrispondere ai sig.ri Controparte_1
la somma complessiva di Parte_1 RT Parte_3
€ 30.000,00, a titolo di danno non patrimoniale dagli stessi patiti e patiendi, per quanto in atti evidenziato;
4. condannare, inoltre, il sig. a corrispondere ai sig.ri Controparte_1
e un'ulteriore somma di € Parte_1 RT Parte_3
12.500,00 per ciascuno a titolo di danno morale, o liquidata in via equitativa dal Giudice adito ex art. 1226 c.c.;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA”.
Si costituiva impugnando e contestando ogni avversa Controparte_1
deduzione e conclusione, in quanto infondata in fatto e in diritto, chiedendo preliminarmente dichiararsi l'estinzione del giudizio per trasferimento dell'azione in sede penale, avendo gli attori introdotto il presente giudizio notificando l'atto di citazione al convenuto in data
10/10/2019 ed iscrivendo a ruolo la causa il 16/10/2019, essendosi tuttavia costituito parte civile, in data 29.10.2019, nel RT
procedimento penale che vedeva imputato il convenuto innanzi al Giudice di Pace di Roma, avendo nell'atto di costituzione di parte civile richiesto il risarcimento del danno asseritamente subito a causa della condotta posta in essere dal per le medesime ragioni e motivazioni CP_1
esposte nell'atto introduttivo del presente giudizio, rilevando che a norma dell'art. 75 c.p.p. “l'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio;
il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile”, chiedendo comunque dichiararsi l'estinzione del presente giudizio, quantomeno limitatamente alle domande risarcitorie svolte, in questa sede, dal Sig. , contestando nel merito gli assunti RT
attorei, del tutto sforniti di prova, mancando la prova dei fatti e del nesso di causalità fra la condotta riferita al convenuto e i danni asseritamente patiti dagli istanti, contestando di aver mai tenuto le condotte addebitategli, non avendo mai avuto rapporti conflittuali di vicinato con i condòmini né avendo posto in essere azioni volte ad
“intimorire” gli attori, rilevando l'insussistenza del nesso di causalità tra le asserite “continue vessazioni” del e il trasferimento in un CP_1
monolocale sito a Fregene, che rimane ancora meno comprensibile a fronte delle affermazioni degli stessi attori, che, dopo un anno e mezzo dal predetto trasferimento, si rendevano conto che Fregene era troppo lontana dalle strutture sanitarie di cui si doveva servire la Sig.ra Pt_3
apparendo privo di senso logico e giuridico voler addebitare al CP_1
i costi sostenuti per la scelta autonoma e libera effettuata dagli attori di volersi trasferire a Fregene, pur essendo pienamente consapevoli che, in tal modo, si sarebbero trovati a molti chilometri di distanza dai luoghi che abitualmente frequentavano, per ragioni di salute e/o di lavoro, risultando non provato, inoltre, che il bbia effettuato dei lanci CP_1
di uova verso l'appartamento degli attori, nonché il collegamento fra il malore purtroppo accusato dalla Sig.ra in data 23/07/2018 e Pt_3
l'asserita “condotta criminosa” posta in essere dal convenuto, risultando, inoltre, del tutto contrastante con i gravi fatti di cui viene accusato il convenuto la circostanza che il Sig. bbia regalato dei quadri al Pt_2
in occasione del matrimonio di quest'ultimo, a marzo del 2018, CP_1
quindi ad oltre undici anni di distanza dall'arrivo del convenuto nel condominio di Via Tirana e ben tre anni dopo il trasferimento a Fregene degli attori, causato, a loro dire, dalle condotte criminose tenute dal atteso che, se ci fosse stata una situazione di conflittualità CP_1
così estrema da determinare una “fuga” a Fregene degli attori, questi non avrebbero regalato dei quadri al per il suo matrimonio, CP_1
evidenziando, quanto all'episodio del lancio di getti d'acqua sulle tende del terrazzo degli attori, come manchi la prova, non ricavabile dal video versato in atti, che sia stato il ad aver azionato la pompa CP_1
d'acqua, né che gli schizzi d'acqua caduti sul tendone del terrazzo degli attori siano stati volontariamente diretti dal né, tantomeno, CP_1
che tale condotta sia stata così grave da richiedere l'intervento delle
Forze dell'Ordine, sottolineando che il non aveva mai avuto CP_1
notizia dall'amministratore del condominio di doglianze esposte dagli attori, non risultando peraltro dai verbali delle assemblee condominiali tracce di simili problematiche, contestando gli ulteriori assunti, totalmente privi di adeguato supporto probatorio, così infine concludendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'estinzione del presente giudizio, integralmente o parzialmente limitata alle domande di risarcimento del danno svolte dall'attore per il trasferimento dell'azione RT
civile in sede penale, per tutti i motivi esposti in narrativa;
NEL MERITO: rigettare integralmente le domande degli attori, per tutti i motivi esposti in narrativa, ovvero, in via subordinata, ridurre gli importi richiesti dagli attori nella minore somma risultante all'esito dell'istruttoria e/o ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore degli scriventi procuratori, che si dichiarano antistatari”.
Nel corso dell'istruttoria era ammessa ed espletata la prova per interpello e testi e all'esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 1.10.2024, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente si rileva che l'eccezione, formulata dalla parte convenuta, di estinzione del giudizio a seguito della costituzione di parte civile dell'attore nel procedimento penale nei confronti RT
dell'odierno convenuto, deve ritenersi superata, alla luce del condivisibile provvedimento reso in data 9.6.2021, che in questa sede si conferma integralmente, attesa la diversità di petitum nei due procedimenti.
Ciò posto e venendo al merito della vicenda, si osserva quanto segue.
Le circostanze dedotte in citazione non hanno ricevuto adeguata conferma all'esito dell'istruttoria svolta e delle risultanze probatorie acquisite agli atti, essendo emersi soltanto occasionali e limitati episodi, tali da non costituire prova della dedotta reiterata condotta criminosa
(cfr. cit. pag. 8) posta, ad avviso degli attori, a loro danno dal convenuto
CP_1
I testi indotti dall'attore e regolarmente escussi, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, non hanno confermato alcuna delle condotte richiamate dagli attori, pur essendo condòmini e vivendo, pertanto, nel medesimo stabile degli attori e del convenuto, ad eccezione del teste
, amico e collega di Tes_1 RT
In particolare, il teste ha negato che vi sia stato un colloquio Tes_2
fra lui e avente ad oggetto i comportamenti del RT CP_1
e l'invito, da parte del di denunciare quest'ultimo per le Pt_2
molestie poste in essere anche a danno del teste.
Il teste si è limitato a riferire di conoscere i vicini Testimone_3
e il e lo stesso è a dirsi del testimone Pt_2 CP_1 [...]
Tes_4
Quanto al teste amico e collega di lavoro di Tes_5 [...]
lo stesso ha riferito che “ … saltuariamente ci siamo visti …” Pt_2 (col “…fuori dal lavoro ( circa 2-3 volte); … io e un altro Pt_2
mio amico siamo passati a casa di la sera, verso le RT
ore 20:30 circa, a prendere un caffè da lui prima di andare a pesca;
… sono rimasto a casa di circa un'ora; … si sentivano RT
rumori di inferriate, calpestii del pavimento appesantiti e mobili spostati in maniera forte, oltre a voci con tono e volume alto ….
Ha confermato, inoltre, detto teste che il 22.9.2018 “ … l'ho accompagnato a prendere dei vestiti: Appena siamo entrati nel suo appartamento ho sentito gli stessi rumori di cui ho già riferito;
sono rimasto poco tempo, forse mezz'ora, il tempo che serviva al Pt_2
per prendere la valigia e dei vestiti;
il mi aveva chiesto di Pt_2
aiutarlo a portare la valigia in macchina. Non sono più tornato a casa di dopo gli episodi di cui ho riferito”. RT
Quanto ai testimoni indotti dalla parte convenuta, della cui attendibilità anche in questo caso non vi è ragione di dubitare, malgrado i rapporti di vicinanza con il giova osservare come abbia CP_1 Controparte_3
dichiarato che “… Era un fine settimana e, come sempre accade nei fine settimana, mia figlia, il marito …” ( “… e il loro Controparte_1
figlio trascorrevano il fine settimana a Morlupo dal venerdì alla domenica. Tra l'altro ricordo che il 14.09.2018 abbiamo festeggiato il compleanno di una mia nipote che ricorreva il giorno 13 settembre”.
A sua volta , padre di ha riferito che CP_4 Controparte_1
“ … tutti i fine settimana, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, mia figlia il marito e il loro figlio lo trascorrono con me e mia moglie
a Morlupo, via Monte Vario n.10, ove hanno un mini appartamento, in cui peraltro mia figlia ha la residenza; Il 14 settembre non è legato a particolare ricorrenze, mentre il 13 settembre è il compleanno di mia nipote . Mi sembra di ricordare che nel Per_1 2018 abbiamo festeggiato il 14 settembre il compleanno di Per_1
anche assieme a mia figlia e il marito, cioè con tutti i parenti …”.
Orbene, se da un lato, tenuto conto delle predette risultanze, può ritenersi che dall'appartamento del siano talvolta derivati Pt_4
rumori, è di tutta evidenza come non possa tuttavia evincersi che sia stata posta in essere, da parte del convenuto e a danno degli attori, una condotta illecita, reiterata e vessatoria, volta a turbare la loro quiete e serenità nonché il godimento della loro proprietà e a costringerli al trasferimento.
Gli episodi, isolati, descritti dal solo testimone amico di RT
(che tuttavia ha ricordato con precisione le due specifiche date in cui si recò presso l'abitazione dell'amico, pur ammettendo di aver incontrato il collega fuori dal lavoro soltanto due o tre volte), nonchè le immagini del video allegato agli atti di causa, non consentono di ritenere che tali episodi si siano ripetuti sistematicamente e col fine di arrecare danno ai vicini del piano sottostante.
Che fra i predetti vicini non corressero buoni rapporti, lo si può evincere anche dal nutrito contenzioso che ne è sorto, ma ciò non si ritiene sufficiente a far dedurre che il ponesse in essere condotte CP_1
reiterate di disturbo (descritte da parte attrice come vere e proprie azioni discriminatorie e sopraffattorie), considerato che, se ciò fosse avvenuto, non sarebbe sfuggito, quantomeno con riferimento agli insopportabili rumori descritti dagli attori, anche agli altri condòmini, quantomeno a quelli più prossimi all'appartamento del fra cui i CP_1
testimoni escussi, che invece non hanno confermato la circostanza.
Ne consegue che non possono addebitarsi a responsabilità del convenuto i dedotti brevi trasferimenti degli attori in altri appartamenti e la vendita, nel 2020, dell'appartamento di via Tirana da parte degli attori proprietari.
In particolare, non può non evidenziarsi come i dedotti trasferimenti a
Fregene e in appartamenti presi in locazione da abbiano RT
avuto inizio, a detta degli attori, soltanto nel 2015, benchè il CP_1
occupasse l'appartamento di via Tirana fin dal 2007.
Ancora, non può non rilevarsi come i trasferimenti a Fregene, nella nota località turistica marina dove aveva una casetta in RT
proprietà, siano coincisi, secondo quanto rappresentato da parte attrice, con il periodo pre-estivo o di settembre.
Quanto alle locazioni stipulate da non è anomalo RT
ritenere che un giovane di oltre quarant'anni possa decidere di vivere da solo e, all'occorrenza, ospitare i genitori, specie se l'appartamento si trovi poco distante dal luogo di cura della madre, affetta da “…grave stato di salute e handicap…”.
La vendita dell'appartamento è stata decisa, infine, nel 2016 ed effettuata nel 2020 e non risulta in atti che la stessa sia stata svantaggiosa o frettolosa.
Ne consegue che, in difetto di prova dei fatti contestati (non assurgendo, i limitati episodi appurati, a fatti civilmente rilevanti) e delle loro conseguenze lesive la domanda, come proposta dagli attori nei confronti del convenuto deve essere rigettata. Controparte_1
Gli accertamenti in fatto, legati ai due episodi descritti dal testimone e alle risultanze del video, se da un lato non consentono di ritenere accertata la lamentata condotta illecita, dall'altro giustificano, ad avviso di questo giudicante, la compensazione fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da , e Parte_1 RT Pt_3
nei confronti di e compensa fra le parti le
[...] Controparte_1
spese di lite.
Così deciso in Roma in data 2 gennaio 2025 Il Giudice