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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 06/03/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 14/11/2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 3708/2022 R.G.;
nella causa pendente tra:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_1
Frattaminore (Na) alla Via Strauss, 31 (C.F e P. Iva rappresentata e P.IVA_1 difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Cascella e Caserini
Angelo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Orta di Atella (Ce) alla Via
Chiesa n. 3, giusta procura in atti;
ATTORE/OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Campo CP_1 nell'Elba, via Provinciale 25 (C.F. – P.IVA: ), rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avv. Paolo Di Tursi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Portoferraio, via Manganaro, 64, giusta procura in atti;
CONVENUTO/OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 1221/2022 emesso dal Tribunale di Livorno il
5/10/2022, e notificato il 6/10/2022, con il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore della della somma di € 11.117,08 oltre gli interessi e le spese del CP_1
1 procedimento, per il mancato pagamento di due fatture emesse dalla società opposta e non pagate.
Nello specifico, l'opponente ha contestato la legittimità del decreto ingiuntivo la mancata prova dell'esistenza del credito, conseguente alla mancata prova della consegna della merce di cui alle fatture in oggetto.
Alla luce di ciò, la ha rassegnato le seguenti conclusioni “a) Parte_1 dichiarare ammissibile e fondata la presente opposizione e, per l'effetto: b) revocarsi il
Decreto Ingiuntivo n. 1221/2022, previa declaratoria di insussistenza del diritto dell'opposta a richiedere le somme così come ingiunte per i motivi indicati;
c) condannare l'opposta società alla refusione delle spese, diritti ed onorari della procedura”.
Si è costituita in giudizio la la quale ha contestato tutto quanto ex CP_1 adverso dedotto, essendo stata provata la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto, e ha rassegnato le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale di Livorno, contrariis rejectis, - In via preliminare: atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del D.I. n. 1221/2022, emesso il 5.10.2022 e notificato il 6.10.2022, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. - Nel merito: rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il de-creto ingiuntivo n. 1221/2022, emesso il 5.10.2022 e notificato il
6.10.2022. - Condannare l'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei dan-ni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. - In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato determinato ai sensi del D.M.
n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA 4%,
IVA 22% e successive spese occorrende”.
Con ordinanza del 9/10/2023, è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
La causa è stata istruita tramite produzioni documentali, l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società attrice e l'escussione di testimoni.
All'udienza del 14/11/2024, la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto brevemente premesso, l'opposizione è infondata a e va rigettata per le ragion di seguito specificate.
In via preliminare, va osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di
2 vista sostanziale. Ne consegue, in punto di onere della prova, che, secondo l'interpretazione ormai consolidata in giurisprudenza, il riparto dell'onere probatorio segue la disciplina sostanziale del rapporto obbligatorio. Orbene, in base al combinato disposto degli articoli 2697 e 1218 c.c., il creditore che intenda far valere il proprio diritto di credito in giudizio ha l'onere di provare la fonte del proprio credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre quest'ultimo ha l'onere di provare di avere correttamente adempiuto ovvero che l'inadempimento dell'obbligazione dedotta è dipeso da una causa a lui non imputabile.
Pertanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, spetta alla parte opposta, convenuta in senso processuale ma attrice in senso sostanziale, provare la fonte del proprio diritto, mentre spetta all'opponente, attore in senso processuale ma convenuto in senso sostanziale, dimostrare di avere adempiuto ovvero dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si veda "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale, di modo che è quest'ultimo a soggiacere ai conseguenti oneri probatori relativi ai fatti costitutivi della pretesa fatta valere in sede monitoria" (cfr. tra molte,
Tribunale Roma, 07 agosto 2018, n.16333) e ancora ex multis Cassazione civile sez.
III, 17/11/2003, n.17371: “è giurisprudenza ben nota che
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto
l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente
(attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 cpv. C.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi”).
Orbene, nel caso in esame, la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto trova la sua origine in due fatture emesse dalla società opposta in virtù di un rapporto contrattuale -nella specie per l'acquisto di materiale edilizio - intercorso con la società opponente, la quale non avrebbe adempiuto al pagamento di quanto dovuto.
Sotto il profilo probatorio, deve osservarsi, con specifico riferimento alle fatture commerciali, che la granitica giurisprudenza di merito e di legittimità ha chiarito, ormai da tempo, per un verso, che le fatture hanno valore assorbente nella sola fase
3 monitoria del procedimento, mentre nel successivo giudizio di opposizione ed in ogni altro giudizio, essendo documenti forniti dalla parte che intende avvalersene, non possono costituire prova in favore della stessa, né determinano l'inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro cui sono prodotte contesti il diritto oltre che nella sua entità anche nella sua stessa esistenza (cfr. Cass. n.
5915/2011); e, per altro verso, possono avere una valenza probatoria (o, quantomeno, indiziaria) nell'ambito di un giudizio a cognizione piena, quando il rapporto non sia contestato fra le parti ed il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. n.
13651/2006; conf. Cass. n. 6502/1998; Cass. n. 10160/1999; Cass. n. 46/2002;
Cass. n. 13651/2006; Cass. n. 15832/2011; Trib. Roma n. 4026/2017).
Ebbene, facendo applicazione della disciplina e dei principi di diritto su richiamati al caso in esame, deve constatarsi che costituisce circostanza pacifica e non contestata che tra le parti siano intercorsi dei rapporti contrattuali per l'acquisto del materiale edile necessario per i lavori di costruzione da eseguirsi da parte della dopo aver assunto l'appalto di due cantieri siti Parte_1 nell'Isola d'Elba, nello specifico in Portoferraio località Albereto ed in località
Carpani.
La società opposta, a sostegno della propria domanda, ha prodotto non solo le fatture, già prodotte nel procedimento monitorio, ma anche le bolle di consegna della merce che, sebbene non tutte recano la firma dell'acquirente, ben possono costituire, unitamente alle altre prove raccolte nel giudizio, una prova dell'effettiva esecuzione del rapporto negoziale.
Ed invero, il legale rappresentante della in sede di interrogatorio Parte_1 formale ha confermato e riconsociuto di aver apposto la propria firma su alcune delle bolle di consegna e precisamente sulle bolle identificate come documenti nn. 3-
7 e 11 allegati alla comparsa di costituzione dell'opposta, riferendo di non sapere nulla degli altri documenti.
Ciò nonostante, la prova dell'effettiva consegna alla della merce Parte_1 indicata anche nelle altre bolle di consegna, nonostante manchi la firma del ricevente, deve ritenersi raggiunta alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso del giudizio. Nello specifico, il legale rappresentante della committente dell'appalto di lavori all'odierna società opponente, ha CP_2 confermato che il materiale edile necessario era ordinato direttamente dalla società appaltatrice e a loro consegnato, come confermato anche dagli altri testi escussi, in particolare, dai trasportatori incaricati dalla che hanno dichiarato di aver CP_1
4 consegnato la merce di cui alle fatture e alle bolle di consegna sempre alla stessa persona, ossia al legale rappresentante della Parte_1
Alla luce del complessivo compendio probatorio acquisito nel corso del giudizio, dunque, deve ritenersi che la sia riuscita sufficientemente a fornire la CP_1 prova della pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto, dal canto suo l'opponente non è riuscito a fornire la prova contraria necessaria ai fini dell'accoglimento della sua opposizione e della revoca del decreto ingiuntivo.
Alla luce di ciò, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al valore della causa, secondo i parametri medi di cui al DM 147/2022, tenuto conto della natura della causa, delle questioni di fatto e di diritto trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti.
Non appaiono invece sussistere i presupposti per la pronuncia della condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.: la domanda non può trovare accoglimento in relazione al primo e secondo comma della disposizione richiamata non risultando allegato e provato che la abbia subito un danno ulteriore rispetto a quello CP_1 consistente nelle spese legali sostenute per il giudizio di opposizione (cfr. per tutte
Cass. n. 21798/2015) e non può trovare accoglimento in relazione al terzo comma della disposizione richiamata in quanto, come chiarito dal Supremo Collegio a
Sezioni Unite (cfr. Cass. n. 22405/2018) "la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della 'potestas agendi' con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte”.
Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, richiede l'accertamento in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
5 Nella presente fattispecie la pur riscontrata soccombenza non implica automaticamente in capo all'opponente la mala fede o la colpa grave nell'aver promosso la presente azione nè tali elementi sono emersi nel corso del giudizio, non risultano ravvisabili in capo alla quell'abuso della potestas agendi e, Parte_1 comunque, quella mala fede o colpa grave che costituiscono i presupposti indefettibili per la condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione e, per l'effetto,
• Conferma il decreto ingiuntivo n. 1221/2022 emesso dal Tribunale di Livorno il 5/10/2022, che dichiara definitivamente esecutivo,
• Condanna la al rimborso in favore della delle Parte_1 CP_1 spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 4.200,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute.
• Rigetta la domanda formulata dall'opposta di condanna ex art. 96 c.p.c.
Così deciso.
Livorno, 05/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 14/11/2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 3708/2022 R.G.;
nella causa pendente tra:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_1
Frattaminore (Na) alla Via Strauss, 31 (C.F e P. Iva rappresentata e P.IVA_1 difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Cascella e Caserini
Angelo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Orta di Atella (Ce) alla Via
Chiesa n. 3, giusta procura in atti;
ATTORE/OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Campo CP_1 nell'Elba, via Provinciale 25 (C.F. – P.IVA: ), rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avv. Paolo Di Tursi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Portoferraio, via Manganaro, 64, giusta procura in atti;
CONVENUTO/OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 1221/2022 emesso dal Tribunale di Livorno il
5/10/2022, e notificato il 6/10/2022, con il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore della della somma di € 11.117,08 oltre gli interessi e le spese del CP_1
1 procedimento, per il mancato pagamento di due fatture emesse dalla società opposta e non pagate.
Nello specifico, l'opponente ha contestato la legittimità del decreto ingiuntivo la mancata prova dell'esistenza del credito, conseguente alla mancata prova della consegna della merce di cui alle fatture in oggetto.
Alla luce di ciò, la ha rassegnato le seguenti conclusioni “a) Parte_1 dichiarare ammissibile e fondata la presente opposizione e, per l'effetto: b) revocarsi il
Decreto Ingiuntivo n. 1221/2022, previa declaratoria di insussistenza del diritto dell'opposta a richiedere le somme così come ingiunte per i motivi indicati;
c) condannare l'opposta società alla refusione delle spese, diritti ed onorari della procedura”.
Si è costituita in giudizio la la quale ha contestato tutto quanto ex CP_1 adverso dedotto, essendo stata provata la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto, e ha rassegnato le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale di Livorno, contrariis rejectis, - In via preliminare: atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del D.I. n. 1221/2022, emesso il 5.10.2022 e notificato il 6.10.2022, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. - Nel merito: rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il de-creto ingiuntivo n. 1221/2022, emesso il 5.10.2022 e notificato il
6.10.2022. - Condannare l'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei dan-ni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. - In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato determinato ai sensi del D.M.
n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA 4%,
IVA 22% e successive spese occorrende”.
Con ordinanza del 9/10/2023, è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
La causa è stata istruita tramite produzioni documentali, l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società attrice e l'escussione di testimoni.
All'udienza del 14/11/2024, la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto brevemente premesso, l'opposizione è infondata a e va rigettata per le ragion di seguito specificate.
In via preliminare, va osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di
2 vista sostanziale. Ne consegue, in punto di onere della prova, che, secondo l'interpretazione ormai consolidata in giurisprudenza, il riparto dell'onere probatorio segue la disciplina sostanziale del rapporto obbligatorio. Orbene, in base al combinato disposto degli articoli 2697 e 1218 c.c., il creditore che intenda far valere il proprio diritto di credito in giudizio ha l'onere di provare la fonte del proprio credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre quest'ultimo ha l'onere di provare di avere correttamente adempiuto ovvero che l'inadempimento dell'obbligazione dedotta è dipeso da una causa a lui non imputabile.
Pertanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, spetta alla parte opposta, convenuta in senso processuale ma attrice in senso sostanziale, provare la fonte del proprio diritto, mentre spetta all'opponente, attore in senso processuale ma convenuto in senso sostanziale, dimostrare di avere adempiuto ovvero dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si veda "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale, di modo che è quest'ultimo a soggiacere ai conseguenti oneri probatori relativi ai fatti costitutivi della pretesa fatta valere in sede monitoria" (cfr. tra molte,
Tribunale Roma, 07 agosto 2018, n.16333) e ancora ex multis Cassazione civile sez.
III, 17/11/2003, n.17371: “è giurisprudenza ben nota che
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto
l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente
(attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 cpv. C.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi”).
Orbene, nel caso in esame, la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto trova la sua origine in due fatture emesse dalla società opposta in virtù di un rapporto contrattuale -nella specie per l'acquisto di materiale edilizio - intercorso con la società opponente, la quale non avrebbe adempiuto al pagamento di quanto dovuto.
Sotto il profilo probatorio, deve osservarsi, con specifico riferimento alle fatture commerciali, che la granitica giurisprudenza di merito e di legittimità ha chiarito, ormai da tempo, per un verso, che le fatture hanno valore assorbente nella sola fase
3 monitoria del procedimento, mentre nel successivo giudizio di opposizione ed in ogni altro giudizio, essendo documenti forniti dalla parte che intende avvalersene, non possono costituire prova in favore della stessa, né determinano l'inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro cui sono prodotte contesti il diritto oltre che nella sua entità anche nella sua stessa esistenza (cfr. Cass. n.
5915/2011); e, per altro verso, possono avere una valenza probatoria (o, quantomeno, indiziaria) nell'ambito di un giudizio a cognizione piena, quando il rapporto non sia contestato fra le parti ed il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. n.
13651/2006; conf. Cass. n. 6502/1998; Cass. n. 10160/1999; Cass. n. 46/2002;
Cass. n. 13651/2006; Cass. n. 15832/2011; Trib. Roma n. 4026/2017).
Ebbene, facendo applicazione della disciplina e dei principi di diritto su richiamati al caso in esame, deve constatarsi che costituisce circostanza pacifica e non contestata che tra le parti siano intercorsi dei rapporti contrattuali per l'acquisto del materiale edile necessario per i lavori di costruzione da eseguirsi da parte della dopo aver assunto l'appalto di due cantieri siti Parte_1 nell'Isola d'Elba, nello specifico in Portoferraio località Albereto ed in località
Carpani.
La società opposta, a sostegno della propria domanda, ha prodotto non solo le fatture, già prodotte nel procedimento monitorio, ma anche le bolle di consegna della merce che, sebbene non tutte recano la firma dell'acquirente, ben possono costituire, unitamente alle altre prove raccolte nel giudizio, una prova dell'effettiva esecuzione del rapporto negoziale.
Ed invero, il legale rappresentante della in sede di interrogatorio Parte_1 formale ha confermato e riconsociuto di aver apposto la propria firma su alcune delle bolle di consegna e precisamente sulle bolle identificate come documenti nn. 3-
7 e 11 allegati alla comparsa di costituzione dell'opposta, riferendo di non sapere nulla degli altri documenti.
Ciò nonostante, la prova dell'effettiva consegna alla della merce Parte_1 indicata anche nelle altre bolle di consegna, nonostante manchi la firma del ricevente, deve ritenersi raggiunta alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso del giudizio. Nello specifico, il legale rappresentante della committente dell'appalto di lavori all'odierna società opponente, ha CP_2 confermato che il materiale edile necessario era ordinato direttamente dalla società appaltatrice e a loro consegnato, come confermato anche dagli altri testi escussi, in particolare, dai trasportatori incaricati dalla che hanno dichiarato di aver CP_1
4 consegnato la merce di cui alle fatture e alle bolle di consegna sempre alla stessa persona, ossia al legale rappresentante della Parte_1
Alla luce del complessivo compendio probatorio acquisito nel corso del giudizio, dunque, deve ritenersi che la sia riuscita sufficientemente a fornire la CP_1 prova della pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto, dal canto suo l'opponente non è riuscito a fornire la prova contraria necessaria ai fini dell'accoglimento della sua opposizione e della revoca del decreto ingiuntivo.
Alla luce di ciò, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al valore della causa, secondo i parametri medi di cui al DM 147/2022, tenuto conto della natura della causa, delle questioni di fatto e di diritto trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti.
Non appaiono invece sussistere i presupposti per la pronuncia della condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.: la domanda non può trovare accoglimento in relazione al primo e secondo comma della disposizione richiamata non risultando allegato e provato che la abbia subito un danno ulteriore rispetto a quello CP_1 consistente nelle spese legali sostenute per il giudizio di opposizione (cfr. per tutte
Cass. n. 21798/2015) e non può trovare accoglimento in relazione al terzo comma della disposizione richiamata in quanto, come chiarito dal Supremo Collegio a
Sezioni Unite (cfr. Cass. n. 22405/2018) "la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della 'potestas agendi' con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte”.
Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, richiede l'accertamento in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
5 Nella presente fattispecie la pur riscontrata soccombenza non implica automaticamente in capo all'opponente la mala fede o la colpa grave nell'aver promosso la presente azione nè tali elementi sono emersi nel corso del giudizio, non risultano ravvisabili in capo alla quell'abuso della potestas agendi e, Parte_1 comunque, quella mala fede o colpa grave che costituiscono i presupposti indefettibili per la condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione e, per l'effetto,
• Conferma il decreto ingiuntivo n. 1221/2022 emesso dal Tribunale di Livorno il 5/10/2022, che dichiara definitivamente esecutivo,
• Condanna la al rimborso in favore della delle Parte_1 CP_1 spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 4.200,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute.
• Rigetta la domanda formulata dall'opposta di condanna ex art. 96 c.p.c.
Così deciso.
Livorno, 05/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso
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