Articolo 912 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 911Articolo 914
Versione
9 ottobre 2010
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Versione
27 marzo 2012
Art. 912. (( (Durata dell'aspettativa). )) (( 1. I periodi di aspettativa per infermita' e per motivi privati non possono superare cumulativamente la durata di due anni in un quinquennio, anche in caso di trasferimento dall'una all'altra aspettativa. ))
Entrata in vigore il 27 marzo 2012
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