Art. 912. (( (Durata dell'aspettativa). )) (( 1. I periodi di aspettativa per infermita' e per motivi privati non possono superare cumulativamente la durata di due anni in un quinquennio, anche in caso di trasferimento dall'una all'altra aspettativa. ))
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9 ottobre 2010
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27 marzo 2012
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Giurisprudenza • 61
- 1. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 11/11/2024, n. 19896Provvedimento: […] 1. Il ricorrente domanda l'annullamento del provvedimento prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-, adottato dal Ministero della Difesa, nella parte in cui lo dichiara cessato dal servizio permanente « per infermità, avendo avere superato il periodo di aspettativa massimo fruibile nel quinquennio », previsto dall'art. 912 del Codice dell'ordinamento militare (d.lgs. 66/2010).Leggi di più...
- art. 912 Codice ordinamento militare·
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- 2. TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 29/03/2019, n. 153Provvedimento: […] - da un lato, viene contestato l'avvenuto superamento del termine massimo del periodo di aspettativa per infermità, pari a due anni (730 giorni) in un quinquennio ai sensi dell'art. 912 del Codice dell'Ordinamento Militare, D. Lgs. n. 66 del 2015 (1° motivo, seconda parte);Leggi di più...
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- 3. TAR Firenze, sez. I, sentenza 07/10/2021, n. 1284Provvedimento: […] Attesa la natura temporanea dell'inidoneità al servizio, la dispensa dal servizio della ricorrente risulta pertanto essere stata legittimamente dichiarata ai sensi dell'art. 929, 1° comma lett. b) del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ovvero per non aver “riacquistato l'idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea” e non per inidoneità permanente ai sensi della lett. a) dello stesso articolo; del resto, la stessa ricorrente non solleva alcuna contestazione relativamente al superamento dei limiti massimi di aspettativa previsti dall'art. 912 del Codice dell'ordinamento militare e detta circostanza fattuale risulta pertanto indiscussa.Leggi di più...
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- 4. TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 02/09/2024, n. 16032Provvedimento: […] Per converso, tale incarico viene meno soltanto laddove il predetto soggetto superi il periodo massimo di cui all'art. 912, ovvero sia giudicato permanentemente inabile al servizio ”: cosicché, “ nel caso di specie non risulta ravvisabile nessuna delle due condizioni che precedono, atteso che il ricorrente: 1) non è stato dichiarato permanentemente inabile al servizio; 2) non ha superato il periodo massimo (due anni) di aspettativa per motivi di salute nell'ultimo quinquennio ”, come previsto dal predetto art. 912 del codice dell'ordinamento militare (cfr. pag. 11).Leggi di più...
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- 5. TAR Roma, sez. IV, sentenza 31/12/2025, n. 24131Provvedimento: […] a) l'errata applicazione dell'art. 912 del d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare), in quanto l'Amministrazione avrebbe disposto la riforma anticipata senza consentirgli di fruire dell'intero periodo massimo di aspettativa (due anni nel quinquennio), impedendo così un possibile recupero psicofisico;Leggi di più...
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