Art. 912. (( (Durata dell'aspettativa). )) (( 1. I periodi di aspettativa per infermita' e per motivi privati non possono superare cumulativamente la durata di due anni in un quinquennio, anche in caso di trasferimento dall'una all'altra aspettativa. ))
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9 ottobre 2010
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27 marzo 2012
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Giurisprudenza • 66
- 1. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 11/11/2024, n. 19896Provvedimento: […] 1. Il ricorrente domanda l'annullamento del provvedimento prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-, adottato dal Ministero della Difesa, nella parte in cui lo dichiara cessato dal servizio permanente « per infermità, avendo avere superato il periodo di aspettativa massimo fruibile nel quinquennio », previsto dall'art. 912 del Codice dell'ordinamento militare (d.lgs. 66/2010).Leggi di più...
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