Art. 3.
All'onere derivante dalla presente legge si fara' fronte mediante riduzione dei fondi iscritti nel capitolo n. 162 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dalla presente legge si fara' fronte mediante riduzione dei fondi iscritti nel capitolo n. 162 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.