Articolo 3 della Legge 21 gennaio 1963, n. 6
Articolo 2
Versione
10 febbraio 1963
Art. 3.
All'onere derivante dalla presente legge si fara' fronte mediante riduzione dei fondi iscritti nel capitolo n. 162 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 10 febbraio 1963
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