Decreto cautelare 1 luglio 2021
Sentenza breve 21 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto cautelare 01/07/2021, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/07/2021
N. 00651/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 651 del 2021, proposto da
Italbeton s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania Caracciolo e Sergio Caracciolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Centrale Unica di Committenza di Bussolengo e Comuni Convenzionati, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
Clemente Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia, anche con misura monocratica
a) della Determina n. 319 del 25 maggio 2021, comunicata con nota Prot. n° 0018843 del 26 maggio 2021, a mezzo della quale è stata aggiudicata in via definitiva la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione di un percorso pedonale protetto lungo Via Matteotti (S.P. 4) all'interno del centro abitato del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, in favore dell'odierna controinteressata, Clemente Costruzioni S.r.l.;
b) del verbale di procedura negoziata telematica del 24 marzo 2021, nella parte in cui la Commissione ha ritenuto che “[…] non è possibile procedere con l'automatica esclusione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8 del Codice, essendo il numero delle offerte ammesse inferiore a dieci […]”;
c) della nota del 9 giugno 2021 Prot. N° 0020661, con la quale la resistente ha respinto l'istanza di autotutela, confermando il provvedimento di aggiudicazione assunto;
d) della Determinazione n. 66 del 9 febbraio 2021, ove intesa ad indìre, in violazione del c.d. Decreto semplificazioni, una procedura negoziata “ordinaria”;
e) della Lettera di invito prot. 5314/2021 del 25 febbraio 2021, in particolare l'art. 14.2, ove inteso diversamente da quanto rappresentato e richiesto con il presente ricorso;
f) dell'esito di gara pubblicato con nota prot. 0018852 del 26 maggio 2021;
g) di ogni atto, ancorché non cognito, presupposto e conseguente, con particolare riferimento all'aggiudicazione dell'appalto.
NONCHÉ
per il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni in forma specifica con declaratoria di inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato, e diritto al subentro e con riserva di chiedere il risarcimento in via equitativa in separato giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di misure cautelari monocratiche, proposta ai sensi dell'articolo 56 cod. proc. amm., con cui la società ricorrente chiede la sospensione degli atti della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di cui all’oggetto e in particolare della determina di aggiudicazione;
Rilevato che l’estrema gravità e urgenza è prospettata in relazione alla eventualità che – trattandosi di procedura alla quale, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b ), del d.lgs. n. 50 del 2016, non è applicabile il periodo di standstill – il contratto possa essere stipulato prima della trattazione collegiale della domanda cautelare;
Sentite informalmente le parti ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 56 cod. proc. amm.;
Rilevato che, con atto depositato in data 1 luglio 2021, la Stazione Appaltante ha comunicato che non intende procedere alla stipulazione del contratto prima che sulla domanda cautelare si sia pronunciato il Collegio, con il contraddittorio delle parti;
Rilevato altresì che, in relazione a questa circostanza, la società ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di misura cautelare monocratica
P.Q.M.
Prende atto della rinuncia alla domanda di misura cautelare monocratica e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 14 luglio 2021.
Questo decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso il giorno 1 luglio 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO