Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 15/04/2025, n. 7374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7374 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07374/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02199/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2199 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Luciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto n. K10/-OMISSIS-emesso in data 20 settembre 2020, notificato il 02 dicembre 2020, con cui il Ministero dell'Interno ha respinto l'istanza prodotta dal ricorrente e diretta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, co. 1, lett. f, della legge 5 febbraio 1992 n. 91, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 gennaio 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 in data 26 maggio 2015.
Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione ha respinto la domanda dell’interessato, ritenendo che non vi fosse coincidenza tra l’interesse pubblico e quello alla concessione della cittadinanza del richiedente.
In particolare, dall’esame degli atti istruttori depositati in giudizio sono emersi a carico del richiedente i seguenti elementi di controindicazione di carattere penale:
– -OMISSIS- sentenza per patteggiamento del Tribunale di Bolzano (ex artt. 444 e 445 c.p.p.), per la violazione di cui agli artt. 624 c.p. (furto) e 337 c.p. ( resistenza a P.U. );
– -OMISSIS-decreto penale di condanna del Tribunale di Bolzano, per la violazione di cui all’art. 186 C.d.S ( guida sotto l’influenza dell’alcol ).
Parte ricorrente eccepisce l’illegittimità dell’atto impugnato, chiedendone l’annullamento deducendo i seguenti motivi di censura:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/90 difetto di motivazione e violazione dell’art. 9, comma I, lettera f) della L. 91/1992, eccesso di potere per insufficiente e/o omessa motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto
1) Difetto di motivazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto ,
2) In merito alla valutazione di integrazione nella comunità nazionale. Violazione dell’art. 9 comma lettera f) L. n. 91/1992.
In particolare, il ricorrente contesta alla p.a. di non aver dato conto delle ragioni concrete alla base del diniego, adottato senza tenere conto delle osservazioni formulate dal richiedente in riscontro al preavviso di rigetto, in cui peraltro ha riferito dell’intervenuta riabilitazione per i reati a lui contestati e si duole per la mancata valutazione del percorso di integrazione compiuto dall’istante nel tessuto sociale italiano.
Il Ministero dell’interno, costituito in giudizio per resistere al ricorso, ha depositato la documentazione inerente al procedimento unitamente ad una relazione difensiva, in cui, contestando nel merito le censure ex adverso svolte, conclude per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
All’udienza straordinaria del 24 gennaio 2025, svolta in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è suscettibile di favorevole apprezzamento.
Il Collegio reputa utile in funzione dello scrutinio delle osservazioni formulate nell’atto introduttivo del giudizio una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza in materia, nonché dei precedenti dalla Sezione (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, n. 1590/2022, n. 2944/2022; n. 2945/2022; 3018/2022, 3471/2022).
L'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l'esplicarsi di un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione.
La dilatata discrezionalità in questo procedimento si estrinseca attraverso l’esercizio di un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino; si tratta, pertanto, di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (vedi, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; cfr. Cons. Stato, AG, n. 9/1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, n. 1796/2008; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
Tuttavia, l'Amministrazione, pur godendo di ampia discrezionalità del procedimento di concessione della cittadinanza - che si risolve nella immissione piena ed irreversibile nella comunità nazionale ed è pertanto un atto altamente rilevante e delicato - deve comunque fornire un'adeguata motivazione delle sue scelte, sindacabile sotto il profilo dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; Sez. IV, n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; Tar Lazio, Sez. I ter, nn. 3226/2021 e 5875/2021, Sez. II-quater, n. 5665/2012); il potere discrezionale non può trasmodare in arbitrio.
Con riferimento al provvedimento impugnato, il Collegio ritiene fondata e assorbente, la censura con cui il ricorrente deduce il vizio di difetto di motivazione.
Il diniego avversato è stato adottato sulla base delle seguenti vicende penali:
– -OMISSIS- sentenza per patteggiamento del Tribunale di Bolzano (ex artt. 444 e 445 c.p.p.), per la violazione di cui agli artt. 624 c.p. ( furto ) e 337 c.p. ( resistenza a P.U. );
– -OMISSIS-decreto penale di condanna del Tribunale di Bolzano, per la violazione di cui all’art. 186 C.d.S ( guida sotto l’influenza dell’alcol ).
Secondo quanto precisato dalle premesse motivazionali, detti elementi contrari sarebbero stati forniti dal Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano e dalla Questura di Bolzano, rispettivamente in data 18 novembre 2016 e 25 ottobre 2016, “ non risultan [d] o acquisiti nuovi elementi utili per una definizione favorevole del procedimento ”, a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990 in data 23 settembre 2019.
Al riguardo, il ricorrente lamenta che il decreto di diniego dello status sia stato adottato senza che siano state debitamente considerate e valutate le osservazioni inviate in riscontro alla suddetta comunicazione in data 23 aprile 2020, con le quali si dava conto della concessione della riabilitazione (l’interessato segnatamente ha trasmesso l’Ordinanza del competente Tribunale di Sorveglianza del 12 maggio 2015).
Alla luce del quadro ricostruito, il Collegio ritiene che quanto emerge dalle premesse motivazionali del provvedimento, in cui non vi è alcun cenno all’intervenuta riabilitazione ante-domanda, non consentono di ravvisare in maniera indubbia dietro alla decisione di rigetto della domanda un’attenta e scrupolosa valutazione da parte dell’autorità procedente di tutto quel complesso degli specifici elementi rilevanti nel caso concreto, al fine di esprimere un giudizio sull’effettiva assimilazione dei valori fondamentali su cui si regge la comunità di cui il richiedente aspira a far parte, nonché di formulare una valutazione prognostica sull’inserimento dello stesso nella medesima comunità, visto che gli elementi istruttori cui si rinvia non danno conto dei successivi benefici riconosciuti sul piano processuale penale all’istante dalla competente autorità giudiziaria (all’esito di una valutazione incisiva sull’effettiva rieducazione e del reinserimento sociale del condannato ex artt. 178 c.p. e 683 c.p.p.).
Orbene la situazione di indeterminatezza descritta, indicativa di un’istruttoria poco attenta ed insufficiente, ha conseguenze che si riverberano sul piano della motivazione del provvedimento, che finisce per risultare carente e non puntuale, non consentendo di ravvisare in maniera indubbia dietro alla decisione di rigetto della domanda un’attenta e scrupolosa valutazione da parte dell’autorità procedente di tutto quel complesso degli specifici elementi rilevanti nel caso concreto.
Solo un quadro completo e preciso della situazione dell’aspirante cittadino può rappresentare il sostrato per esprimere un inattaccabile giudizio sull’effettiva assimilazione dei valori fondamentali su cui si regge la comunità di cui il richiedente aspira a far parte, nonché di formulare una solida valutazione prognostica sull’inserimento dello stesso nella medesima comunità.
In altri termini, l’amministrazione resistente non si è fatta carico di dare adeguatamente conto delle ragioni di fatto sulla base delle quali quelle vicende penali – vetuste e per le quali il richiedente aveva ottenuto la riabilitazione già prima della presentazione della domanda (in data 12 maggio 2015) - siano risultate concretamente indicative di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale, tenuto altresì conto, nel complesso, della condotta di vita del richiedente, della sua permanenza sul territorio nazionale e di tutti gli elementi ritenuti rilevanti a tal fine.
In tal modo, in mancanza della prova di una valutazione di ogni elemento rilevante nel caso concreto, il Collegio ritiene sussistere il vizio di difetto di istruttoria e di motivazione, anche al cospetto di un potere altamente discrezionale dell’amministrazione, quale quello in materia di concessione della cittadinanza (Consiglio di Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; cfr. Cons. Stato, AG, n. 9/1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, n. 1796/2008; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013), che tuttavia, come è stato sovente affermato dalla giurisprudenza, non deve tradursi in arbitrio.
Il Collegio ritiene conclusivamente il provvedimento impugnato non supportato da una adeguata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, non avendo l’Amministrazione dimostrato di aver valutato correttamente tutti i fatti occorsi e risultando non chiaro il percorso logico-giuridico seguito dall'Autorità emanante.
Il ricorso, pertanto, sulla base delle considerazioni in precedenza svolte, deve essere accolto. In ottemperanza alla presente sentenza, l’amministrazione dovrà provvedere a rideterminarsi sull’originaria istanza di cittadinanza, con piena salvezza dei propri poteri e sulla base di una istruttoria completa.
Sussistono giustificate ragioni, tenuto conto della specificità della fattispecie trattata, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Antonietta Giudice, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonietta Giudice | Giacinta Serlenga |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.