Sentenza breve 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza breve 30/01/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00151/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02240/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2240 del 2024, proposto da
Big Easy S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Cino Benelli, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Livorno, rappresentata e difesa dagli avvocati Federigo Barbensi, Debora Manzetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Livorno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della disposizione n. 2833/2024 emessa il 05/11/2024 dal Responsabile Settore Tecnico - Servizio Ambiente e Concessioni - della Provincia di Livorno, avente ad oggetto “Società BIG EASY S.R.L. – richiesta modifica insegna di esercizio preesistente, in vista dalla SP 4A “Delle Sorgenti” Km 0+220 sx ext, in Comune di Livorno - diniego definitivo”;
- di ogni altro atto ad essa presupposto e conseguente, ancorché incognito, ivi compresi il "verbale di sopralluogo della componente tecnica" richiamato per relationem dalla suddetta disposizione e le determinazioni ed i pareri all’esito emessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Livorno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 il dott. Raffaello Gisondi;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La Società ricorrente impugna il provvedimento di cui in epigrafe con il quale la Provincia di Livorno ha denegato la istanza di autorizzazione ad apportare modifiche ad una installazione pubblicitaria ritenendo che aumentare la dimensione e modificare i colori del pannello, a causa della vicinanza a d una intersezione stradale, potrebbe distrarre l’attenzione degli utenti della strada causando un pericolo per gli stessi.
Fondato ed assorbente è il secondo motivo con cui viene denunciata la violazione dell’art. 10 bis della L. 241 del 1990 non essendo stato preceduto l’atto negativo dalla comunicazione dei motivi ostativi.
Il potere esercitato dalla amministrazione trova il suo fondamento nell’art. 23, comma 1, C.d.S., a mente del quale lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne visibili dai veicoli che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale oppure renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione.
La norma rimette alla Amministrazione valutazioni che, avendo carattere discrezionale, devono formarsi attraverso il contraddittorio procedimentale secondo la procedura prevista dall’art. 10 bis della legge 241/90 la cui omissione determina la illegittimità del provvedimento finale senza che la parte privata sia gravata dall’onere dimostrare in giudizio la astratta rilevanza delle osservazioni che avrebbe potuto presentare.
Le spese a carico della Provincia di Livorno seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese nei confronti del Comune di Livorno.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna la Provincia di Livorno alla refusione delle spese di lite che si liquidano in Euro 3.000 oltre IVA e c.p.a. e al rimborso del contributo unificato.
Compensa le spese nei confronti del comune di Livorno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Eleonora Di Santo, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Gisondi | Eleonora Di Santo |
IL SEGRETARIO