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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/01/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Maria Laura Benini - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.1361/2022
promossa da
in persona del legale rapp.te pro-tempore, elettivamente Pt_1 domiciliato in Bologna, Piazza Trento e Trieste n. 4, presso lo studio dell'avv. Pierpasquale Monea, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Totti, in virtù di procura in calce all'atto di appello
- Appellante –
Contro
elettivamente domiciliata in Rimini, Via Bertola n. CP_1 56, presso lo studio dell'avv. Franca Renzi, che, anche disgiunta- mente all'avv. Maria Camporesi, la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione del precedente grado di giudizio Appellata
Contro
, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente Controparte_2 domiciliato in Rimini, Piazza Cavour n. 27, presso la sede dell'Av- vocatura comunale, rappresentato e difeso dall'avv. Benedetta Ricci in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del presente grado di giudizio
- Appellato ed appellante in via incidentale -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di CP_1
Rimini, il al fine di sentirne accertare la sua responsabilità per il sinistro avvenuto in Controparte_2 data 17.11.2014 e, per l'effetto, sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patri- moniali riportati. Più in dettaglio l'attrice ha dedotto che, il giorno 17.11.2014, alle ore 8.20 circa, era appena uscita per recarsi al lavoro in sella al suo motociclo di marca , modello “Symphony” targato DP11118, CP_3
e, tenendo la destra, percorreva a velocità moderata la P.za Malatesta a Rimini con direzione di marcia monte-mare quando, all'altezza del civico n.5, nell'impostare lentamente la manovra di attraversamento per raggiungere l'isola ecologica allocata sul lato opposto della strada e buttarvi un sacchetto di rifiuti,
1 perdeva l'equilibrio e cadeva al suolo, finendo con la gamba sinistra incastrata sotto il veicolo (v. pag. 1 e 2 citazione).
Ha esposto altresì che, dopo un primo momento di disorientamento, si è resa conto di essere scivolata su una chiazza d'olio presente sull'asfalto, non visibile e neppure segnalata (cfr. atto di citazione pag. 2). In conseguenza della caduta ha subito lesioni personali per le quali si è recata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Rimini ove è stato diagnosticato “Trauma indiretto del rachide cervicale e contusione arto inferiore”, con prognosi iniziale di giorni 12. Ha aggiunto ancora che, qualche minuto dopo il fatto, un dipendente della ”, coopera- Controparte_4 tiva addetta allo spazzamento delle strade urbane di Rimini, che si trovava proprio nelle immediate vici- nanze del luogo del sinistro, ha sparso abbondante sabbia nel punto in cui l'attrice era caduta e che gli agenti dell'Ufficio Infortunistica della Polizia Municipale di Rimini, sopraggiunti in loco, hanno dichia- rato, nel relativo rapporto, che l'evento si era verificato a causa: “di una lunga scia di olio presente in quel tratto d'asfalto … da ricondurre al guasto meccanico di una spazzatrice stradale utilizzata per la pulizia dell'area mercato” . Precisa che il sinistro, infatti, è avvenuto proprio di lunedì mattina, primo giorno non festivo successivo a quello del mercato settimanale allora ivi allestito (sabato e mercoledì). Tutto ciò premesso ha chiesto accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del ai Controparte_2 sensi dell'art. 2051 c.c. quale ente proprietario e custode della strada e/o in via subordinata ai sensi dell'art. 2043 c.c. e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento danni per l'importo di € 14.738,90 o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Si è ritualmente costituito il convenuto con comparsa con la quale ha contestato la Controparte_2 fondatezza della domanda attorea, sia in ordine all'an che al quantum, chiedendone il rigetto;
in via su- bordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea –previo accerta- mento del concorso di colpa dell'attrice e graduazione delle responsabilità nonché previa decurtazione delle eventuali poste erogate e di pertinenza di – ha chiesto di essere autorizzato a chiamare CP_5 CP_5
e , avanzando, nei confronti delle due società, domanda di manleva al fine di essere CP_6 Pt_1 tenuto indenne da ogni eventuale somma dovuta all'attrice. Autorizzata la chiamata in causa, l' non si è costituito e ne è stata dichiarata la sua contumacia, CP_5 mentre si sono regolarmente costituiti ed eccependo, quanto alla prima, il difetto di CP_6 Pt_1 legittimazione passiva, stante l'insussistenza, a suo carico, di qualsiasi obbligo contrattuale inerente la pulizia e/o smaltimento di sostanze oleose presenti sull'asse stradale, nonché il rigetto della domanda;
quanto alla seconda, il difetto di legittimazione passiva in favore della Controparte_7 (oggi , all'epoca incaricata dello spazzamento meccanizzato delle strade
[...] Controparte_8 cittadine declinando, comunque, ogni responsabilità attribuendola al o all'attrice in Controparte_2 via esclusiva o concorrente ex art. 1227 comma 1 c.c. All'udienza dello 04.09.2020 è stata disposta l'estromissione dal giudizio di trattandosi di CP_6 danno conseguente a carenze di pulizia della strada e non già a carenze di custodia, manutenzione o segnaletica stradale.
Il Tribunale di Rimini, con sentenza n. 622/2022, all'esito dell'espletata istruttoria, consistita nell'escus- sione dei testimoni indicati dalle parti, nel conferimento dell'incarico ad un CTU medico-legale e nella disamina della documentazione in atti, ritenuto: a) che la fattispecie in esame era da inquadrarsi nell'ambito di cui all'art. 2051 cod. civ. applicabile anche agli enti pubblici (Cass.n.15042/2008; n. 20427/2008) “Ne consegue che, allorquando per le caratteri- stiche proprie del bene deve ritenersi consentita ed esigibile un'adeguata attività di vigilanza idonea ad
2 impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi, va affermata l'applicabilità della norma di cui all'art. 2051 c.c. anche nei confronti della pubblica amministrazione proprietaria del bene. (Cass. 27.11.1995, n. 13114; Cass. n. 1542/2008; n. 24529/2009; n. 6101/2013; n. 8935/2013)”; b) che nel caso di specie, il rapporto di custodia tra l'ente comunale e la strada, sita nel Comune di Rimini, non era oggetto di contestazione e doveva ritenersi provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c.; c) che sul piano dell'onere probatorio “al danneggiato compete, sempre ed unicamente, di provare l'esi- stenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre l'onere probatorio della parte conve- nuta deve riguardare l'esistenza di un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) idoneo ad interrompere tale nesso causale ovvero a superare la sua presunzione di responsabilità, presentando i caratteri tipici del fortuito, che sono l'imprevedibilità e l'eccezionalità
(Cass.n.1947/94, n. 5031/98)”; d) che “…il “fatto storico” della caduta dal motociclo può dirsi provato. Al proposito il teste Tes_1 ha confermato la dinamica del sinistro come descritta in citazione. A ciò aggiungasi che dalla
[...] documentazione versata in atti emerge altresì che la macchia fosse presente nel punto del sinistro da un tempo tale da evidenziare incuria e negligenza nella manutenzione della strada: infatti dalla relazione della Polizia Municipale di Rimini emerge che già in data 15.11.2014 un veicolo (probabilmente una spazzatrice) adibito alla pulizia dell'area del mercato cittadino di Rimini, causa guasto meccanico, per- deva una copiosa quantità di olio idraulico sulla sede stradale e sebbene tale imbrattamento fosse stato trattato a causa della pioggia riaffiorava e rendeva l'asfalto scivoloso con conseguente intervento per la rilevazione di ben tre sinistri. Inoltre sempre dalla documentazione in atti si evince pure che per Pt_1
la causa del sinistro era da attribuirsi alla perdita di olio di una macchina operatrice per lo spaz-
[...] zamento della Coop sociale Olmo”.
e) Quanto all'imputabilità della causa del sinistro, occorre chiarire che, nel rapporto con l'attrice, gli accordi contenuti nel contratto vigente tra e non rivestono alcun rilievo, se non Controparte_2 Pt_1 quello (eventuale ed indiretto) di contribuire ad escludere la configurabilità della qualità di custode in capo all'uno o all'altro dei soggetti coinvolti. In altre parole, il non può pretendere di Controparte_2 esonerarsi dalla responsabilità (extracontrattuale) nei confronti dell'attrice per aver demandato a Pt_1 la pulizia delle strade. In primo luogo perché l'attrice è - evidentemente – estranea a tale patto;
in se- condo luogo perché all'invocazione della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. resta estranea qualsiasi con- siderazione relativa all'inadempimento degli obblighi (di manutenzione) gravanti su in forza del Pt_1 contratto richiamato dal fondandosi la relativa causa petendi sulla posizione di garanzia di- CP_2 scendente dalla custodia della cosa.
Il punto è, dunque (come si accennava), verificare se il conferimento del servizio di pulizia a Pt_1 abbia determinato la dismissione, da parte del del potere di controllo (in cui la custodia si CP_2 sostanzia) sulle strade stesse, che naturalmente deriva dalla titolarità del corrispondente diritto di pro- prietà. La risposta non può che essere negativa, considerata la natura e le modalità di esecuzione del servizio conferito ad nel caso di specie. Pt_1
Non trattandosi di appalto d'opera, né essendovi alcuna specifica localizzazione (e delimitazione) dell'a- rea ove la prestazione deve eseguirsi (il contratto riguarda, invero, l'intero territorio comunale), non si può fondatamente sostenere che il concessionario acquisisca un potere di vigilanza e controllo sulla cosa idoneo ad escludere quello (concorrente) del comune proprietario. Della bontà di tale ragionamento si trae conferma dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha, per l'appunto, affermato che “nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all'ap- paltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguito il lavoro appaltato (come nei
3 casi di appalto di servizio di manutenzione), non viene meno per il committente detentore dell'immobile stesso che continui ad esercitare siffatto potere, il dovere di custodia e di vigilanza” (Cass., n. 5609/01)….”
- Né risulta supportato da un punto di vista probatorio l'eccepito difetto di legittimazione passiva di Pt_1
la quale si è limitata ad allegare che la presenza della sostanza oleosa sulla sede stradale era dipesa
[...] dall'attività di terzi, vale a dire dalla società cui aveva subappaltato i lavori, società cooperativa Eco- servizi l'Olmo. Deve invece rilevarsi che lo spazzamento meccanizzato sarebbe stato idoneo ad eliminare la macchia d'olio dalla strada, così come anche quello manuale avrebbe potuto rimuovere la macchia d'olio e/o provvedere ad una segnalazione finalizzata ad una pulizia più adeguata.
-Pur avendo appaltato il servizio ad una società esterna, il è proprietario della strada Controparte_2
e, come tale, obbligato alla corretta custodia, se possibile, salvo comportamento imprevedibile dell'utente, tale da integrare caso fortuito e da interrompere il nesso di causalità tra la scorretta manu- tenzione e l'evento di danno.
- Analogamente dicasi per nei confronti della ditta subappaltatrice. Pt_1
- Il comportamento della conducente del veicolo è apparso adeguato al tratto di strada, non essendo provata una condotta di guida pericolosa o difforme dalle disposizioni del codice della strada, non es- sendo stato altresì possibile per l'attrice avvistare la macchia d'olio già presente nella sede stradale da alcuni giorni e non segnalata in alcun modo.
-Non v'è dubbio, quindi, che nella fattispecie in esame, all'accoglimento della domanda dell'attrice con- segue la condanna al risarcimento nei confronti del e di costituendosi una Controparte_2 Pt_1 solidarietà tra gli stessi, ai sensi dell'art. 2055 c.c., indipendentemente dalla diversità dei titoli di re- sponsabilità (si veda Cass., n. 27713/05, a mente della quale “per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti, l'art. 2055 comma primo cod. civ. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di respon- sabilità di ciascuna di tali persone, anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità con- trattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta, deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate”). In conclusione l'attrice ha pertanto provato, come detto, l'anomalia; risulta provato anche il nesso cau- sale tra l'evento lesivo occorso alla e l'anomalia suddetta. CP_1
- D'altro canto la sostanza oleosa si trovava sulla sede stradale da un lungo lasso di tempo, sufficiente in ogni caso da poter ragionevolmente presumersi che il o fossero stati in Controparte_2 Pt_1 grado di farvi fronte.
- In altri termini sussiste, dunque, responsabilità del convenuto e di ex art. 2051 c.c., CP_2 Pt_1 avendo l'attrice provato il danno ed il nesso di causalità tra inadeguata manutenzione e conseguenza dannosa per la salute.
- Diversamente, il o , sui quali incombeva il relativo onere, non hanno provato l'evento CP_2 Pt_1 imprevedibile ed imprevenibile causativo dell'evento dannoso, sia perché la condotta di guida della con- ducente risultava non difforme dalle norme del C.d.S. sia perché la macchia di olio era presente da più giorni, non essendo stata sufficiente la manutenzione sia per mancanza di adeguata pulizia per un lasso di tempo prolungato, sia per mancanza di segnalazione del pericolo costituito dalla macchia di olio sull'asfalto.
4 Ciò premesso, ha accolto la domanda e condannato il ed , in solido tra loro Controparte_2 Pt_1 ai sensi dell'art. 2055 c.c., al risarcimento dei danni in favore dell'attore come emersi in sede di CTU, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e alle spese di lite e di CTU.
Avverso detta sentenza ha proposto appello fondato su tre motivi. Pt_1
Con il primo motivo si duole del fatto che il Tribunale ha ritenuto non dimostrata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Pt_1 Sostiene che il Giudice di prime cure ha errato nel ritenere non dimostrata l'eccezione di difetto di legit- timazione passiva formulata da che invece risultava dalla documentazione in atti. Parte_1
Rileva, al riguardo, che la (oggi CP_9 Controparte_10 Controparte_11
) aveva ammesso di essere responsabile del danno subito dalla sig.ra , comuni-
[...] CP_1 cando altresì di aver dato incarico alla propria Compagnia di Assicurazione (doc.1 fasc. I grado appel- lante)
Osserva ancora che, nelle circostanze di luogo e tempo relative al sinistro in esame, il servizio di spazza- mento meccanizzato era stato eseguito non da ma dalla suddetta Parte_1 Controparte_10 mediante l'utilizzo di propri veicoli e personale, come da contratto di appalto con
[...]
(doc.41 fasc. I grado appellante) e pertanto doveva essere estromessa o quantomeno Parte_1 Pt_1 ritenuta esente da qualsivoglia responsabilità.
Con il secondo motivo lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ravvisato la responsabilità del convenuto e di ex art. 2051 c.c. CP_2 Pt_1
Osserva, al riguardo, che il sinistro in oggetto è avvenuto in condizioni di perfetta visibilità (in pieno giorno, erano le 08:30), su strada rettilinea e di grande ampiezza (Piazza Malatesta in Rimini), quindi senza alcun ostacolo visivo, in zona pedonale e su un luogo ben conosciuto dall'attrice (residente proprio in Piazza Malatesta), e dunque appare chiaro che, con una condotta di guida accorta e una velocità mo- derata tale sinistro avrebbe potuto essere evitato.
Evidenzia che le prove orali espletate nel giudizio di prime cure hanno confermato quanto appena dedotto, dato che il teste ha dichiarato che la macchia d'olio era larga 3-4 metri e si vedeva chiara- Testimone_1 mente (lo stesso afferma che l'aveva vista quando stava arrivando sul luogo del sinistro). Sostiene quindi dall'espletata istruttoria è emersa l'assenza di qualsivoglia insidia “occulta” sul manto stradale, nonché la condotta colposa da parte del danneggiato;
con conseguente sussistenza del c.d. caso fortuito, richiesto ai fini di escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. in ragione del noto “principio di autoresponsabilità”, come ritenuto dalla pacifica giurisprudenza di legittimità e di merito. Con il terzo motivo si duole del fatto che il Tribunale ha erroneamente ravvisato la responsabilità di
[...] per “non aver rimosso la macchia d'olio” dal manto stradale. Pt_1
Sostiene che la pulitura ordinaria del tratto stradale in esame spettava a Controparte_10 e che si occupa del servizio di pulizia straordinaria del manto stradale, giusto “Protocollo di Parte_1
Intesa tra il e il Gestore Hera S.p.a. per la regolamentazione del servizio di ripristino Controparte_2 delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale mediante pulitura della sede stradale e delle sue perti- nenze interessate da incidenti” del 24/11/2015 (doc.5 fasc. I grado) e tale servizio è attivato solo su segnalazione della Polizia Municipale , e comunque solo dopo la verificazione di incidenti.
Nel caso in esame, nonostante la Polizia Municipale, nel fax allegato alla richiesta risarcitoria dell'avv.
Renzi (doc.6 fasc. I grado ), avesse dichiarato di aver rilevato tre incidenti a causa di detta macchia Pt_1 oleosa, la stessa non aveva fatto pervenire alcuna segnalazione sulla presenza della macchia d'olio e/o dei relativi sinistri ad Parte_1
5 Quindi non può essere addebitato ad il fatto di non aver rimosso la macchia d'olio o di non Parte_1 aver provveduto alla sua segnalazione, quando non era minimamente a conoscenza di detta circostanza.
Conclude chiedendo l'accoglimento del proposto appello, con conseguente rigetto della domanda, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è regolarmente costituito in giudizio il con comparsa di costituzione con la quale Controparte_2 ha chiesto il rigetto del primo motivo e del terzo motivo e, anche in via incidentale, ha chiesto l'accogli- mento del secondo motivo, nonché, in via incidentale condizionata, l'accoglimento della domanda di manleva per le seguenti ragioni.
Sul primo motivo osserva che, come risulta dalla documentazione prodotta da (doc. 4 fascicolo Pt_1 primo grado appellante) in data 29 dicembre 2011 ha stipulato un “Contratto di appalto per Parte_1 le prestazioni connesse al servizio di spazzamento manuale e meccanizzato, compresi i servizi accessori, nel territorio delle province di Forlì – Cesena, Ravenna e Rimini, per il periodo 1 gennaio 2012 – 30 giugno 2013” poi rinnovato per il periodo 1.7.2014 – 30.6.2015 con il
[...]
Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 CP_15
e Tra le consorziate esecutrici indicate da vi era anche la Controparte_16 CP_15 [...]
. Controparte_10
Da ciò consegue che non è fondato quanto sostenuto da con riferimento all'asserita sua estromis- Pt_1 sione o esenzione da responsabilità poiché “il servizio di spazzamento meccanizzato era stato eseguito NON da ma dalla suddetta mediante l'utilizzo Parte_1 Controparte_10 di propri veicoli e personale, come da contratto di appalto con , in quanto permane la piena Parte_1 ed esclusiva responsabilità di nei confronti del anche in caso di subappalto da Pt_1 Controparte_2 parte di di alcuni servizi a società terze. Pt_1
Osserva ancora che avrebbe poi potuto a sua volta chiamare in causa la suddetta Pt_1 [...] se ritenuta avente legittimazione passiva nel sinistro, ma non l'ha fatto, rima- Controparte_10 nendo quindi unica responsabile per gli eventuali danni derivanti da carenze relative alla pulizia della strada. Del tutto correttamente, quindi, il Giudice di primo grado ha ritenuto non “supportato da un punto di vista probatorio l'eccepito difetto di legittimazione passiva di la quale si è limitata ad allegare Pt_1 che la presenza della sostanza oleosa sulla sede stradale era dipesa all'attività di terzi, vale a dire dalla società cui aveva subappaltato i lavori, società cooperativa ” (cfr. pag. 9 sentenza Controparte_4 impugnata). Sul secondo motivo ritiene di condividerlo, e, contestualmente, propone appello incidentale fondato sulle medesime ragioni. Evidenzia che dall'espletata istruttoria non sono emersi elementi utili ai fini della dimostrazione del nesso di causalità; che il luogo del sinistro si trovava a pochi metri dall'abitazione della sig.ra che il teste CP_1
si trovava a piedi a circa trenta metri dalla sig.ra che stava transitando a bordo del Testimone_1 CP_1 suo motorino;
che la sig.ra è caduta mentre si stava dirigendo a bordo del suo ciclomotore verso CP_1 l'isola ecologica (che si trovava a circa 50 metri dalla sua abitazione) al fine di buttare il sacchetto della spazzatura che si trovava libero sulla pedana del motorino;
che la macchia d'olio era una striscia di circa
3-4 metri ed era translucida;
che le condizioni di visibilità erano buone (erano le 8.30 del mattino). Da quanto sopra ne deriva che la macchia d'olio era di grandi dimensioni e ben visibile e pertanto è ravvisabile un comportamento gravemente colposo della sig.ra che con la normale e dovuta dili- CP_1 genza, avrebbe potuto avvedersi del pericolo e tenere una guida più consona allo stato dei luoghi.
6 Appare verosimile, quindi, che la caduta della sig.ra ossa essere stata causata da una disattenzione CP_1 durante tale manovra o dal fatto che la sig.ra tesse trasportando un sacchetto di rifiuti che ha impe- CP_1 dito una corretta manovra fino a farla cadere.
Propone poi, su questo punto, appello incidentale condizionato nella parte in cui il Tribunale non ha accolto la domanda di manleva formulata dal nei confronti di Controparte_2 Parte_1 Rileva che il Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto che “Quanto all'imputabilità della causa del sinistro, occorre chiarire che, nel rapporto con l'attrice, gli accordi contenuti nel contratto vigente tra e Hera Srl non rivestono alcun rilievo, se non quello (eventuale ed indiretto) di Controparte_2 contribuire ad escludere la configurabilità della qualità di custode in capo all'uno o all'altro dei soggetti coinvolti. In altre parole, il non può pretendere di esonerarsi dalla responsabilità Controparte_2
(extracontrattuale) nei confronti dell'attrice per aver demandato a Hera srl la pulizia delle strade. In primo luogo perché l'attrice è - evidentemente – estranea a tale patto;
in secondo luogo perché all'invo- cazione della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. resta estranea qualsiasi considerazione relativa all'ina- dempimento degli obblighi (di manutenzione) gravanti su in forza del contratto richiamato dal Pt_1
fondandosi la relativa causa petendi sulla posizione di garanzia discendente dalla custodia CP_2 della cosa …” (cfr. pag.
8-9 sentenza impugnata). Sostiene che, come emerge dalla documentazione in atti (convenzioni di affidamento del servizio di ge- stione dei rifiuti urbani siglate il 4.3.2002 e relativi adeguamenti nel marzo 2005, doc. 10 fasc. CP_2
I grado) è affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di pulizia/spazzamento delle Pt_1 sedi stradali del che possono essere richieste al gestore dai Comuni, dall o Controparte_2 CP_17 da terzi autorizzati dagli stessi. Pertanto i compiti di pulizia/spazzamento delle strade, e di ripristino delle condizioni di sicurezza e via- bilità stradale mediante pulitura della sede stradale e delle sue pertinenze interessate da incidenti, sono esercitati da alla quale, è da ascriversi, in denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, Pt_1 della domanda attorea, la responsabilità del sinistro per il rispettivo titolo, come sopra indicato. Ai sensi dell'art. 13 della suddetta “Convenzione per regolare i rapporti tra l' per i Controparte_18 servizi pubblici della provincia di Rimini ed il Gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani
[...]
” (doc. 10), infatti, “Il Gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi dalla data di Pt_1 attivazione dell'affidamento, secondo le disposizioni della presente Convenzione e dei relativi allegati.
Grava inoltre sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate al medesimo. II
Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le attrezzature alle vigenti normative in materia sia di tecnica che di sicurezza, considerando nella tariffa gli oneri relativi agli adeguamenti non previsti fra le varianti al programma degli interventi, disciplinate dall'art.24 della presente convenzione. II
[...]
terrà sollevati e indenni l' e gli Enti Locali nonché il personale dipendente dai suddetti Enti Pt_2 CP_17 da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con i servizi stessi.” Pertanto, dal comprovato assetto dei rapporti in essere, consegue che è pienamente ravvisabile la legitti- mazione passiva in capo ad riguardo alla domanda di manleva e/o regresso formulata dal Parte_1 nei confronti della società affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che Controparte_2 comprende anche l'asportazione rifiuti, lo spazzamento ed il lavaggio di tutte le strade ed aree pubbliche o aperte al pubblico. Alla luce di quanto sopra, chiede che, nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'appello incidentale, venga totalmente accolta la domanda di manleva formulata dal nei confronti di Controparte_2 Pt_1 e, per l'effetto, quest'ultima venga condannata a pagare direttamente alla sig.ra utte le somme
[...] CP_1 che dovessero risultare dovute oltre alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
7 Sul terzo motivo, con il quale sostiene che l'unico responsabile dell'evento dannoso lamentato Pt_1 dalla sig.ra è la in quanto preposta alla “pulitura ordinaria del tratto stra- CP_1 Controparte_10 dale”, ribadisce quanto già sopra dedotto (con riferimento al primo motivo di appello) con riferimento all'irrilevanza del contratto di subappalto ai fini dell'esonero da responsabilità e al fatto che era stata convenzionalmente attribuita ad la gestione del servizio di pulitura sulle strade del Pt_1 CP_2
[...]
Rileva che richiama il servizio di pulizia del manto stradale che sarebbe svolto solo in via straordi- Pt_1 naria, disciplinato dal “Protocollo di Intesa tra il e l'ente gestore per la Controparte_2 Parte_1 regolamentazione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale mediante pulitura della sede stradale e delle sue pertinenze interessate da incidenti” (cfr. doc. 5 fasc. I grado . Pt_1
Sostiene che tale protocollo non può trovare applicazione in quanto, nel caso di in esame, la sede stradale non era stata interessata da un incidente prima del transito della sig.ra pertanto, il servizio di pulizia CP_1
e lavaggio del suolo pubblico, a carico di rientrava tra i servizi svolti in via ordinaria. Pt_1
Conclude chiedendo il rigetto del primo e terzo motivo di appello e l'accoglimento del secondo motivo,
e/o comunque, in via incidentale subordinata, l'accoglimento della domanda di manleva, con il favore delle spese di lite del doppio grado di giudizio. Si è regolarmente costituita in giudizio con comparsa di costituzione con la quale ha chiesto, CP_1 in via preliminare, dichiararsi l'improcedibilità dell'appello per omessa notifica di detto atto all' CP_5
e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto per le seguenti ragioni.
Sul primo motivo, relativamente al difetto di legittimazione passiva eccepito da osserva che tale Pt_1 assunto è destituito di fondamento per due ordini di ragioni. In primo luogo perché non ha partecipato al giudizio di prime Controparte_10 cure, in quanto non ne ha mai richiesto la chiamata in causa a propria manleva. Pt_1 In secondo luogo perché figurava tra le società cui CP_10 Controparte_10 Pt_1 con contratto stipulato il 29/12/2011 (doc. 4 fasc. I grado aveva affidato lo svolgimento di presta- Pt_1 zioni connesse al servizio di spazzamento manuale e meccanizzato della Provincia di Rimini;
pertanto, l'omessa chiamata in causa di detta società da parte di comporta che rimane ferma la sua responsa- Pt_1 bilità in qualità di ente addetto alla manutenzione e pulizia delle strade. Sul secondo motivo rileva che, come correttamente evidenziato nella sentenza, l'appellato ha provato il verificarsi del danno evento, il nesso di causalità tra la cosa in custodia (tratto di strada vischioso) e l'evento (danni materiali e fisici) e, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tali fatti risultano provati anche dalla relazione della pattuglia di Polizia Municipale intervenuta, i cui gli agenti hanno dapprima dichiarato- nel rapporto di servizio- e poi confermato- in sede testimoniale -che si doveva pre- sumere che il veicolo dell'attore era divenuto ingovernabile a causa di una estesa macchia d'olio. Avendo in tal modo l'attore assolto l'onere probatorio a lui imposto dall'art. 2051 c.c. il responsabile del sinistro/custode, per liberarsi dalla presunzione impostagli dalla norma citata avrebbe dovuto provare il
“fortuito”, comprensivo anche del fatto del terzo inteso come comportamento dello stesso danneggiato, idoneo ad interrompere il nesso causale o a concorrere con il prodursi del danno.
Nessuna prova è stata fornita in tal senso dal custode ( il quale, come la terza chiamata Controparte_2
, ha astrattamente allegato una condotta imprudente dell'attore, pretesamente idonea, per il princi- Pt_1 pio di autoresponsabilità, ad interrompere il nesso causale, fondato sostanzialmente sul fatto che tenesse sulla pedana del motoveicolo un sacchetto della spazzatura e che non avrebbe visto una macchia d'olio di grandi dimensioni.
8 Dall'espletata istruttoria (test nonché rapporto agenti di Polizia Municipale) è emersa la prova Tes_1 del nesso causale tra la caduta della sig.ra la macchia di olio, non visibile, presente sulla strada e, CP_1 pertanto, correttamente il Tribunale ha ritenuto corresponsabili ai sensi dell'art. 2051 c.c , il CP_2
proprietario e custode della strada ed quale ente addetto alla manutenzione e pulizia
[...] Pt_1 delle strade.
Infatti il teste ha dichiarato che la sig.ra stava transitando regolarmente, a modesta velocità Tes_1 CP_1 col suo scooter in un'area nella quale la circolazione veicolare era consentita e che l'appellata è scivolata su una macchia d'olio non visibile a distanza, che si trovava in quel luogo da tre giorni. Sul punto la giurisprudenza (ex multis Cass.n.4963/2019) ha ritenuto che: “…Le modifiche improvvise della struttura della cosa (tra cui, ad es. buche, macchie d'olio, ecc.) divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa, di cui il custode deve rispondere …” Sul terzo motivo ne evidenzia l'estraneità alla posizione processuale della sig.ra trattandosi di que- CP_1 stione relativa al rapporto intercorso tra e . Controparte_2 Pt_1
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello, con il favore delle spese di lite da distrarsi.
Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 23.07.2024, tenutasi con moda- lità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che non è ravvisabile il vizio di improcedibilità dell'appello denunziato dall'appellata con riferimento all'omessa notifica all' di detto atto. CP_1 CP_5
A tale riguardo, nella comparsa di costituzione del Comune (pag. 3) si legge quanto segue “…la Sig.ra
deve espressamente chiarire la tutela e dichiarare se vi sia indennizzo dell'Istituto che CP_1 CP_5 dia luogo a surroga, conseguendo in tal caso decurtazione dell'indennizzo dal risarcimento richiesto e necessità d'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' ”; mentre nella III memoria ex art. CP_5 186 cpc della sig.ra (pag. 1) si legge “ Si ribadisce che la sig.ra non ha ricevuto alcun inden- CP_1 CP_1 nizzo da parte di ”. CP_5
Quindi, stante il fornito chiarimento richiesto, si deve ritenere che la non ha alcun interesse a la- CP_1 mentarsi di un'omessa notifica all' che non è un contraddittore necessario e, nei cui confronti, il CP_5
Rimini non ha neppure avanzato una vera e propria domanda. CP_2
Non è meritevole di accoglimento l'appello di mentre deve essere accolto quello incidentale Pt_1 condizionato del per le seguenti ragioni. Controparte_2
Non è fondato il primo motivo appello perché, dalla documentazione in atti, ritualmente depo- Pt_1 sitata, emerge che, a seguito di convenzioni di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani si- glate il 4.3.2002 ed adeguate nel 2005 (doc. 10 fascicolo di primo grado), nell CP_2 [...]
(ora , è affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di Controparte_19 CP_20 Pt_1 pulizia/spazzamento delle sedi stradali del che possono essere richieste al gestore dai Controparte_2
Comuni, dall o da terzi autorizzati dagli stessi. CP_17 L'art. 15 della L.R. n. 25/99 definisce il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nei seguenti termini “Il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati comprende lo spazzamento ed il lavaggio delle strade e delle piazze pubbliche, la raccolta ed il trasporto, l'avvio al recupero e allo smal- timento ivi compreso il trattamento preliminare” e comunque non ha mai contestato il fatto che il Pt_1 servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani comprendesse anche lo spazzamento ed il lavaggio delle strade e delle piazze pubbliche.
9 Con delibera del consiglio d'ambito n. 42 del 29.7.2014 di è stato modificato il predetto discipli- CP_20 nare tecnico, inserendo, tra le attività comprese nel servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche l'aspor- tazione rifiuti, spazzamento e lavaggio a seguito di incidenti stradali in tutte le strade ed aree pubbliche o aperte al pubblico, che costituisce prestazione di pronto intervento, occasionale e non programmabile.
Comunque, in via ordinaria, in base alle convenzioni richiamate, svolge sul territorio comunale Pt_1 il servizio di pulizia e lavaggio del suolo pubblico, che comprende: lo spazzamento manuale;
lo spazza- mento meccanizzato mediante l'impiego di macchine spazzatrici;
il lavaggio delle strade e del suolo pub- blico;
il lavaggio dei portici ed aree similari;
lo svuotamento di cestini gettacarta;
la raccolta di siringhe e rifiuti abbandonati su suolo pubblico.
Come risulta poi dalla documentazione prodotta da (doc. 4 fascicolo primo grado appellante) Pt_1
in data 29 dicembre 2011 ha stipulato un “Contratto di appalto per le prestazioni connesse al Pt_1 servizio di spazzamento manuale e meccanizzato, compresi i servizi accessori, nel territorio delle pro- vince di Forlì – Cesena, Ravenna e Rimini, per il periodo 1 gennaio 2012 – 30 giugno 2013” poi rinnovato per il periodo 1.7.2014 – 30.6.2015 con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Controparte_12
e tra
[...] Controparte_13 Controparte_14 CP_15 Controparte_16 le consorziate esecutrici indicate da vi era anche la . CP_15 Controparte_10 Da ciò consegue che non è fondato quanto sostenuto da con riferimento all'asserita sua estromis- Pt_1 sione o esenzione da responsabilità poiché “il servizio di spazzamento meccanizzato era stato eseguito non da ma dalla suddetta mediante l'utilizzo di Parte_1 CP_10 Controparte_10 propri veicoli e personale, come da contratto di appalto con , in quanto permane la piena ed Parte_1 esclusiva responsabilità di nei confronti del anche in caso di subappalto da parte Pt_1 Controparte_2 di di alcuni servizi a società terze. Pt_1 Del tutto correttamente, quindi, il Giudice di primo grado ha ritenuto non “supportato da un punto di vista probatorio l'eccepito difetto di legittimazione passiva di la quale si è limitata ad allegare Pt_1 che la presenza della sostanza oleosa sulla sede stradale era dipesa all'attività di terzi, vale a dire dalla società cui aveva subappaltato i lavori, società cooperativa ” (cfr. pag. 9 sentenza Controparte_4 impugnata).
Non è fondato il secondo motivo in quanto, come correttamente evidenziato dal Tribunale , l'appellata a provato il verificarsi del danno evento, il nesso di causalità tra la cosa in custodia (tratto di strada CP_1 vischioso) e l'evento (danni materiali e fisici) e, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tali fatti risultano provati anche dalla relazione della pattuglia di Polizia Municipale intervenuta, i cui gli agenti hanno dapprima dichiarato- nel rapporto di servizio- e poi confermato- in sede testimoniale -che si doveva presumere che il veicolo dell'attore fosse divenuto ingovernabile a causa di un'estesa macchia d'olio. Avendo in tal modo l'attrice assolto l'onere probatorio a suo carico, previsto dall'art. 2051 c.c., il respon- sabile del sinistro/custode, per liberarsi dalla presunzione impostagli dalla norma citata avrebbe dovuto provare il “fortuito”. Nessuna prova è stata fornita in tal senso dal custode ( il quale, come la terza chiamata Controparte_2
ha astrattamente allegato una condotta imprudente dell'attore, pretesamente idonea, per il principio Pt_1 di autoresponsabilità, ad interrompere il nesso causale, fondato sostanzialmente sul fatto che tenesse sulla pedana del motoveicolo un sacchetto della spazzatura e che non avrebbe visto una macchia d'olio di grandi dimensioni.
Tale prospettazione è infondata, in quanto in contrasto con le risultanze istruttorie, ben correttamente valorizzate dalla sentenza gravata.
10 Si osserva, al riguardo, che il teste ha confermato la dinamica del sinistro descritta in Testimone_1 citazione dalla sig.ra trasfusa nel rapporto della Polizia Municipale di Rimini intervenuta in loco CP_1
(doc. n.3 fasc. I grado appellata).
Più in particolare, come si evince dal verbale di udienza il sig. ha dichiarato che la macchia di Tes_1 olio non era visibile a distanza, ma solo sul posto (“io l'ho vista quando sono arrivato lì da lontano non me ne ero reso conto”), per cui non corrisponde al vero quanto sostenuto dall'appellante ossia che il teste avrebbe detto che la macchia d'olio si vedeva chiaramente;
il teste ha altresì dichiarato che la sig.ra CP_1 prima di cadere all'improvviso a terra stava procedendo molto lentamente a bordo del proprio motociclo essendo appena partita dalla sua abitazione posta nelle immediate vicinanze (“era appena partita proce- deva piano piano”); ed ancora ha dichiarato che, solo dopo l'occorso, un addetto allo spazzamento delle strade urbane era intervenuto per spargere della sabbia nel punto di strada su cui era caduta l'attrice (“subito dopo arrivò un addetto a gettare sabbia lungo la stessa [macchia] ricordo che tale addetto aveva una tuta rossa-arancione. Riconosco tale individuo nella fotografia che mi si rammostra doc. 1 fascicolo attoreo”) Ed ancora, diversamente da quanto sostenuto da e dal non è risultato provato Pt_1 CP_2 CP_2 all'esito dell'istruttoria che la sig.ra vesse appoggiato sulla pedana del proprio motorino avesse un CP_1 sacchetto della spazzatura non fissato, in asserita violazione dell'art. 170 co.5 C.d.S.
Difatti, dal rapporto della Polizia Municipale di Rimini, non risulta che sia stata elevata alcuna contrav- venzione nei suoi confronti.
Quindi, è stato provato il nesso causale tra la caduta della sig.ra e la macchia di olio, non visibile, CP_1 presente sulla strada- All'evidenza il Tribunale – che ha condannato in solido convenuta e chiamata - ha inteso estendere auto- maticamente la domanda risarcitoria anche nei confronti di avendo accertato che la caduta era stata Pt_1 causata dalla negligente manutenzione della strada cui era obbligata in forza del contratto stipulato Pt_1 con il e su tale implicita statuizione non vi è censura. CP_2
Né può validamente invocarsi la ricorrenza del caso fortuito, posto che sussiste la responsabilità dell'ente territoriale ex art. 2051 c.c. dal momento che la macchia d'olio era presente su quel tratto di strada già da tre giorni (14/11/2014) ed aveva provocato altri eventi simili e il non si era preoccu- Controparte_2 pato di fare in modo che il manto stradale venisse accuratamente ripulito in quel punto per evitare ulteriori cadute.
Sul punto la giurisprudenza (ex multis Cass.n.4963/2019) ha ritenuto che: “…Le modifiche improvvise della struttura della cosa (tra cui, ad es. buche, macchie d'olio, ecc.) divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa, di cui il custode deve rispondere …” Non è fondato il terzo motivo, con il quale sostiene che l'unico responsabile dell'evento dan- Pt_1 noso lamentato dalla sig.ra la in quanto preposta alla “pulitura ordinaria CP_1 Controparte_10 del tratto stradale”. Si ribadisce quanto già sopra dedotto (con riferimento al primo motivo di appello) con riferimento all'ir- rilevanza del contratto di subappalto ai fini dell'esonero da responsabilità e al fatto che era stato conven- zionalmente attribuita ad la gestione del servizio di pulitura sulle strade del Pt_1 Controparte_2
Si osserva, al riguardo che, impropriamente, richiama il servizio di pulizia del manto stradale che Pt_1 sarebbe svolto solo in via straordinaria e che è disciplinato dal “Protocollo di Intesa tra il Comune di Rimini e l'ente gestore per la regolamentazione del servizio di ripristino delle condizioni di Parte_1
11 sicurezza e viabilità stradale mediante pulitura della sede stradale e delle sue pertinenze interessate da incidenti” (cfr. doc. 5 fasc. I grado .. Pt_1
Difatti, tale protocollo non può trovare applicazione in quanto, nel caso di in esame, la sede stradale non era stata interessata da un incidente prima del transito della sig.ra pertanto, il servizio di pulizia e CP_1 lavaggio del suolo pubblico, a carico di rientrava tra i servizi svolti in via ordinaria dall'appellante, Pt_1 senza che fosse necessario l'intervento del Corpo di Polizia Stradale. È invece meritevole di accoglimento l'appello incidentale del che deve essere quindi Controparte_2 integralmente manlevato da di tutto quanto tenuto nei confronti della sig.ra per le seguenti Pt_1 CP_1 ragioni. Si osserva al riguardo che il Tribunale ha correttamente affermato che “il non può Controparte_2 pretendere di esonerarsi dalla responsabilità (extracontrattuale) nei confronti dell'attrice per aver de- mandato a Hera srl la pulizia delle strade. In primo luogo perché l'attrice è - evidentemente – estranea
a tale patto;
in secondo luogo perché all'invocazione della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. resta estra- nea qualsiasi considerazione relativa all'inadempimento degli obblighi (di manutenzione) gravanti su
in forza del contratto richiamato dal fondandosi la relativa causa petendi sulla po- Pt_1 CP_2 sizione di garanzia discendente dalla custodia della cosa”. Ciò non toglie che i rapporti interni tra i soggetti condannati in solido ( e trovino Controparte_2 Pt_1 la propria regolamentazione nella citata convenzione di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di pulizia/spazzamento delle sedi stradali del siglata in data 04.03.2002, Controparte_2 nonché nel successivo atto di adeguamento del 14.03.2005 (doc. 10 fascicolo di primo grado) CP_2 nel quale è espressamente previsto, all'art. 13, che “ II Gestore terrà sollevati e indenni l' e gli CP_17
Enti Locali nonché il personale dipendente dai suddetti Enti da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con i servizi stessi” Pertanto, tenuto conto di quanto emerge dalla documentazione in atti, consegue che è fondata la domanda di manleva formulata dal nei confronti di quale società affidataria del ser- Controparte_2 Pt_1 vizio di gestione dei rifiuti urbani che comprende anche l'asportazione rifiuti, lo spazzamento ed il la- vaggio di tutte le strade ed aree pubbliche o aperte al pubblico.
In ragione del riconosciuto obbligo di manleva, è soccombente nei confronti del Pt_1 CP_2
e quindi deve tenere indenne il di tutto quanto detto Ente è tenuto a versare
[...] Controparte_2 alla sia a titolo di risarcimento del danno che a titolo di spese processuali. CP_1 Per tali motivi deve essere rigettato l'appello principale di e parzialmente accolto quello inci- Pt_1 dentale del con parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto. Controparte_2
Le spese processuali del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e, dunque: a) ferma la statuizione dell'impugnata sentenza a favore dell'appellata e il CP_1 Pt_1 CP_2 ono tenute, in solido, alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, distratte
[...] in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
b) è tenuta alla rifusione a favore del delle spese di entrambi i gradi. Pt_1 Controparte_2 Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore Pt_1 contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria stanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'appello di Pt_1
- in parziale accoglimento dell'appello incidentale del condanna il Controparte_2 Controparte_2
e in solido tra loro, a rifondere a , le spese del presente grado di giudizio che si Pt_1 CP_1
12 liquidano in € 3.966,00 per onorari, oltre al rimborso forf.spese generali del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- accerta e dichiara l'obbligo di manleva di nei confronti del e, per l'effetto, Pt_1 Controparte_2 condanna a tenere indenne e manlevare il di tutte le somme dovute a titolo Pt_1 Controparte_2 risarcitorio e per spese processuali in favore di;
CP_1
- condanna a rifondere al delle spese del doppio grado di giudizio, pari, per Pt_1 Controparte_2 il primo grado, a quelle già liquidate dal Tribunale nella sentenza impugnata e, per il presente grado di giudizio, in complessivi € 355,80 per spese e € 3.966,00 per onorari, oltre al rimborso forf.spese generali
15%, IVA e CPA. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore Pt_1 contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 29.10.2024.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Maria Laura Benini - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.1361/2022
promossa da
in persona del legale rapp.te pro-tempore, elettivamente Pt_1 domiciliato in Bologna, Piazza Trento e Trieste n. 4, presso lo studio dell'avv. Pierpasquale Monea, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Totti, in virtù di procura in calce all'atto di appello
- Appellante –
Contro
elettivamente domiciliata in Rimini, Via Bertola n. CP_1 56, presso lo studio dell'avv. Franca Renzi, che, anche disgiunta- mente all'avv. Maria Camporesi, la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione del precedente grado di giudizio Appellata
Contro
, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente Controparte_2 domiciliato in Rimini, Piazza Cavour n. 27, presso la sede dell'Av- vocatura comunale, rappresentato e difeso dall'avv. Benedetta Ricci in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del presente grado di giudizio
- Appellato ed appellante in via incidentale -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di CP_1
Rimini, il al fine di sentirne accertare la sua responsabilità per il sinistro avvenuto in Controparte_2 data 17.11.2014 e, per l'effetto, sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patri- moniali riportati. Più in dettaglio l'attrice ha dedotto che, il giorno 17.11.2014, alle ore 8.20 circa, era appena uscita per recarsi al lavoro in sella al suo motociclo di marca , modello “Symphony” targato DP11118, CP_3
e, tenendo la destra, percorreva a velocità moderata la P.za Malatesta a Rimini con direzione di marcia monte-mare quando, all'altezza del civico n.5, nell'impostare lentamente la manovra di attraversamento per raggiungere l'isola ecologica allocata sul lato opposto della strada e buttarvi un sacchetto di rifiuti,
1 perdeva l'equilibrio e cadeva al suolo, finendo con la gamba sinistra incastrata sotto il veicolo (v. pag. 1 e 2 citazione).
Ha esposto altresì che, dopo un primo momento di disorientamento, si è resa conto di essere scivolata su una chiazza d'olio presente sull'asfalto, non visibile e neppure segnalata (cfr. atto di citazione pag. 2). In conseguenza della caduta ha subito lesioni personali per le quali si è recata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Rimini ove è stato diagnosticato “Trauma indiretto del rachide cervicale e contusione arto inferiore”, con prognosi iniziale di giorni 12. Ha aggiunto ancora che, qualche minuto dopo il fatto, un dipendente della ”, coopera- Controparte_4 tiva addetta allo spazzamento delle strade urbane di Rimini, che si trovava proprio nelle immediate vici- nanze del luogo del sinistro, ha sparso abbondante sabbia nel punto in cui l'attrice era caduta e che gli agenti dell'Ufficio Infortunistica della Polizia Municipale di Rimini, sopraggiunti in loco, hanno dichia- rato, nel relativo rapporto, che l'evento si era verificato a causa: “di una lunga scia di olio presente in quel tratto d'asfalto … da ricondurre al guasto meccanico di una spazzatrice stradale utilizzata per la pulizia dell'area mercato” . Precisa che il sinistro, infatti, è avvenuto proprio di lunedì mattina, primo giorno non festivo successivo a quello del mercato settimanale allora ivi allestito (sabato e mercoledì). Tutto ciò premesso ha chiesto accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del ai Controparte_2 sensi dell'art. 2051 c.c. quale ente proprietario e custode della strada e/o in via subordinata ai sensi dell'art. 2043 c.c. e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento danni per l'importo di € 14.738,90 o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Si è ritualmente costituito il convenuto con comparsa con la quale ha contestato la Controparte_2 fondatezza della domanda attorea, sia in ordine all'an che al quantum, chiedendone il rigetto;
in via su- bordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea –previo accerta- mento del concorso di colpa dell'attrice e graduazione delle responsabilità nonché previa decurtazione delle eventuali poste erogate e di pertinenza di – ha chiesto di essere autorizzato a chiamare CP_5 CP_5
e , avanzando, nei confronti delle due società, domanda di manleva al fine di essere CP_6 Pt_1 tenuto indenne da ogni eventuale somma dovuta all'attrice. Autorizzata la chiamata in causa, l' non si è costituito e ne è stata dichiarata la sua contumacia, CP_5 mentre si sono regolarmente costituiti ed eccependo, quanto alla prima, il difetto di CP_6 Pt_1 legittimazione passiva, stante l'insussistenza, a suo carico, di qualsiasi obbligo contrattuale inerente la pulizia e/o smaltimento di sostanze oleose presenti sull'asse stradale, nonché il rigetto della domanda;
quanto alla seconda, il difetto di legittimazione passiva in favore della Controparte_7 (oggi , all'epoca incaricata dello spazzamento meccanizzato delle strade
[...] Controparte_8 cittadine declinando, comunque, ogni responsabilità attribuendola al o all'attrice in Controparte_2 via esclusiva o concorrente ex art. 1227 comma 1 c.c. All'udienza dello 04.09.2020 è stata disposta l'estromissione dal giudizio di trattandosi di CP_6 danno conseguente a carenze di pulizia della strada e non già a carenze di custodia, manutenzione o segnaletica stradale.
Il Tribunale di Rimini, con sentenza n. 622/2022, all'esito dell'espletata istruttoria, consistita nell'escus- sione dei testimoni indicati dalle parti, nel conferimento dell'incarico ad un CTU medico-legale e nella disamina della documentazione in atti, ritenuto: a) che la fattispecie in esame era da inquadrarsi nell'ambito di cui all'art. 2051 cod. civ. applicabile anche agli enti pubblici (Cass.n.15042/2008; n. 20427/2008) “Ne consegue che, allorquando per le caratteri- stiche proprie del bene deve ritenersi consentita ed esigibile un'adeguata attività di vigilanza idonea ad
2 impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi, va affermata l'applicabilità della norma di cui all'art. 2051 c.c. anche nei confronti della pubblica amministrazione proprietaria del bene. (Cass. 27.11.1995, n. 13114; Cass. n. 1542/2008; n. 24529/2009; n. 6101/2013; n. 8935/2013)”; b) che nel caso di specie, il rapporto di custodia tra l'ente comunale e la strada, sita nel Comune di Rimini, non era oggetto di contestazione e doveva ritenersi provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c.; c) che sul piano dell'onere probatorio “al danneggiato compete, sempre ed unicamente, di provare l'esi- stenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre l'onere probatorio della parte conve- nuta deve riguardare l'esistenza di un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) idoneo ad interrompere tale nesso causale ovvero a superare la sua presunzione di responsabilità, presentando i caratteri tipici del fortuito, che sono l'imprevedibilità e l'eccezionalità
(Cass.n.1947/94, n. 5031/98)”; d) che “…il “fatto storico” della caduta dal motociclo può dirsi provato. Al proposito il teste Tes_1 ha confermato la dinamica del sinistro come descritta in citazione. A ciò aggiungasi che dalla
[...] documentazione versata in atti emerge altresì che la macchia fosse presente nel punto del sinistro da un tempo tale da evidenziare incuria e negligenza nella manutenzione della strada: infatti dalla relazione della Polizia Municipale di Rimini emerge che già in data 15.11.2014 un veicolo (probabilmente una spazzatrice) adibito alla pulizia dell'area del mercato cittadino di Rimini, causa guasto meccanico, per- deva una copiosa quantità di olio idraulico sulla sede stradale e sebbene tale imbrattamento fosse stato trattato a causa della pioggia riaffiorava e rendeva l'asfalto scivoloso con conseguente intervento per la rilevazione di ben tre sinistri. Inoltre sempre dalla documentazione in atti si evince pure che per Pt_1
la causa del sinistro era da attribuirsi alla perdita di olio di una macchina operatrice per lo spaz-
[...] zamento della Coop sociale Olmo”.
e) Quanto all'imputabilità della causa del sinistro, occorre chiarire che, nel rapporto con l'attrice, gli accordi contenuti nel contratto vigente tra e non rivestono alcun rilievo, se non Controparte_2 Pt_1 quello (eventuale ed indiretto) di contribuire ad escludere la configurabilità della qualità di custode in capo all'uno o all'altro dei soggetti coinvolti. In altre parole, il non può pretendere di Controparte_2 esonerarsi dalla responsabilità (extracontrattuale) nei confronti dell'attrice per aver demandato a Pt_1 la pulizia delle strade. In primo luogo perché l'attrice è - evidentemente – estranea a tale patto;
in se- condo luogo perché all'invocazione della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. resta estranea qualsiasi con- siderazione relativa all'inadempimento degli obblighi (di manutenzione) gravanti su in forza del Pt_1 contratto richiamato dal fondandosi la relativa causa petendi sulla posizione di garanzia di- CP_2 scendente dalla custodia della cosa.
Il punto è, dunque (come si accennava), verificare se il conferimento del servizio di pulizia a Pt_1 abbia determinato la dismissione, da parte del del potere di controllo (in cui la custodia si CP_2 sostanzia) sulle strade stesse, che naturalmente deriva dalla titolarità del corrispondente diritto di pro- prietà. La risposta non può che essere negativa, considerata la natura e le modalità di esecuzione del servizio conferito ad nel caso di specie. Pt_1
Non trattandosi di appalto d'opera, né essendovi alcuna specifica localizzazione (e delimitazione) dell'a- rea ove la prestazione deve eseguirsi (il contratto riguarda, invero, l'intero territorio comunale), non si può fondatamente sostenere che il concessionario acquisisca un potere di vigilanza e controllo sulla cosa idoneo ad escludere quello (concorrente) del comune proprietario. Della bontà di tale ragionamento si trae conferma dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha, per l'appunto, affermato che “nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all'ap- paltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguito il lavoro appaltato (come nei
3 casi di appalto di servizio di manutenzione), non viene meno per il committente detentore dell'immobile stesso che continui ad esercitare siffatto potere, il dovere di custodia e di vigilanza” (Cass., n. 5609/01)….”
- Né risulta supportato da un punto di vista probatorio l'eccepito difetto di legittimazione passiva di Pt_1
la quale si è limitata ad allegare che la presenza della sostanza oleosa sulla sede stradale era dipesa
[...] dall'attività di terzi, vale a dire dalla società cui aveva subappaltato i lavori, società cooperativa Eco- servizi l'Olmo. Deve invece rilevarsi che lo spazzamento meccanizzato sarebbe stato idoneo ad eliminare la macchia d'olio dalla strada, così come anche quello manuale avrebbe potuto rimuovere la macchia d'olio e/o provvedere ad una segnalazione finalizzata ad una pulizia più adeguata.
-Pur avendo appaltato il servizio ad una società esterna, il è proprietario della strada Controparte_2
e, come tale, obbligato alla corretta custodia, se possibile, salvo comportamento imprevedibile dell'utente, tale da integrare caso fortuito e da interrompere il nesso di causalità tra la scorretta manu- tenzione e l'evento di danno.
- Analogamente dicasi per nei confronti della ditta subappaltatrice. Pt_1
- Il comportamento della conducente del veicolo è apparso adeguato al tratto di strada, non essendo provata una condotta di guida pericolosa o difforme dalle disposizioni del codice della strada, non es- sendo stato altresì possibile per l'attrice avvistare la macchia d'olio già presente nella sede stradale da alcuni giorni e non segnalata in alcun modo.
-Non v'è dubbio, quindi, che nella fattispecie in esame, all'accoglimento della domanda dell'attrice con- segue la condanna al risarcimento nei confronti del e di costituendosi una Controparte_2 Pt_1 solidarietà tra gli stessi, ai sensi dell'art. 2055 c.c., indipendentemente dalla diversità dei titoli di re- sponsabilità (si veda Cass., n. 27713/05, a mente della quale “per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti, l'art. 2055 comma primo cod. civ. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di respon- sabilità di ciascuna di tali persone, anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità con- trattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta, deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate”). In conclusione l'attrice ha pertanto provato, come detto, l'anomalia; risulta provato anche il nesso cau- sale tra l'evento lesivo occorso alla e l'anomalia suddetta. CP_1
- D'altro canto la sostanza oleosa si trovava sulla sede stradale da un lungo lasso di tempo, sufficiente in ogni caso da poter ragionevolmente presumersi che il o fossero stati in Controparte_2 Pt_1 grado di farvi fronte.
- In altri termini sussiste, dunque, responsabilità del convenuto e di ex art. 2051 c.c., CP_2 Pt_1 avendo l'attrice provato il danno ed il nesso di causalità tra inadeguata manutenzione e conseguenza dannosa per la salute.
- Diversamente, il o , sui quali incombeva il relativo onere, non hanno provato l'evento CP_2 Pt_1 imprevedibile ed imprevenibile causativo dell'evento dannoso, sia perché la condotta di guida della con- ducente risultava non difforme dalle norme del C.d.S. sia perché la macchia di olio era presente da più giorni, non essendo stata sufficiente la manutenzione sia per mancanza di adeguata pulizia per un lasso di tempo prolungato, sia per mancanza di segnalazione del pericolo costituito dalla macchia di olio sull'asfalto.
4 Ciò premesso, ha accolto la domanda e condannato il ed , in solido tra loro Controparte_2 Pt_1 ai sensi dell'art. 2055 c.c., al risarcimento dei danni in favore dell'attore come emersi in sede di CTU, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e alle spese di lite e di CTU.
Avverso detta sentenza ha proposto appello fondato su tre motivi. Pt_1
Con il primo motivo si duole del fatto che il Tribunale ha ritenuto non dimostrata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Pt_1 Sostiene che il Giudice di prime cure ha errato nel ritenere non dimostrata l'eccezione di difetto di legit- timazione passiva formulata da che invece risultava dalla documentazione in atti. Parte_1
Rileva, al riguardo, che la (oggi CP_9 Controparte_10 Controparte_11
) aveva ammesso di essere responsabile del danno subito dalla sig.ra , comuni-
[...] CP_1 cando altresì di aver dato incarico alla propria Compagnia di Assicurazione (doc.1 fasc. I grado appel- lante)
Osserva ancora che, nelle circostanze di luogo e tempo relative al sinistro in esame, il servizio di spazza- mento meccanizzato era stato eseguito non da ma dalla suddetta Parte_1 Controparte_10 mediante l'utilizzo di propri veicoli e personale, come da contratto di appalto con
[...]
(doc.41 fasc. I grado appellante) e pertanto doveva essere estromessa o quantomeno Parte_1 Pt_1 ritenuta esente da qualsivoglia responsabilità.
Con il secondo motivo lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ravvisato la responsabilità del convenuto e di ex art. 2051 c.c. CP_2 Pt_1
Osserva, al riguardo, che il sinistro in oggetto è avvenuto in condizioni di perfetta visibilità (in pieno giorno, erano le 08:30), su strada rettilinea e di grande ampiezza (Piazza Malatesta in Rimini), quindi senza alcun ostacolo visivo, in zona pedonale e su un luogo ben conosciuto dall'attrice (residente proprio in Piazza Malatesta), e dunque appare chiaro che, con una condotta di guida accorta e una velocità mo- derata tale sinistro avrebbe potuto essere evitato.
Evidenzia che le prove orali espletate nel giudizio di prime cure hanno confermato quanto appena dedotto, dato che il teste ha dichiarato che la macchia d'olio era larga 3-4 metri e si vedeva chiara- Testimone_1 mente (lo stesso afferma che l'aveva vista quando stava arrivando sul luogo del sinistro). Sostiene quindi dall'espletata istruttoria è emersa l'assenza di qualsivoglia insidia “occulta” sul manto stradale, nonché la condotta colposa da parte del danneggiato;
con conseguente sussistenza del c.d. caso fortuito, richiesto ai fini di escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. in ragione del noto “principio di autoresponsabilità”, come ritenuto dalla pacifica giurisprudenza di legittimità e di merito. Con il terzo motivo si duole del fatto che il Tribunale ha erroneamente ravvisato la responsabilità di
[...] per “non aver rimosso la macchia d'olio” dal manto stradale. Pt_1
Sostiene che la pulitura ordinaria del tratto stradale in esame spettava a Controparte_10 e che si occupa del servizio di pulizia straordinaria del manto stradale, giusto “Protocollo di Parte_1
Intesa tra il e il Gestore Hera S.p.a. per la regolamentazione del servizio di ripristino Controparte_2 delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale mediante pulitura della sede stradale e delle sue perti- nenze interessate da incidenti” del 24/11/2015 (doc.5 fasc. I grado) e tale servizio è attivato solo su segnalazione della Polizia Municipale , e comunque solo dopo la verificazione di incidenti.
Nel caso in esame, nonostante la Polizia Municipale, nel fax allegato alla richiesta risarcitoria dell'avv.
Renzi (doc.6 fasc. I grado ), avesse dichiarato di aver rilevato tre incidenti a causa di detta macchia Pt_1 oleosa, la stessa non aveva fatto pervenire alcuna segnalazione sulla presenza della macchia d'olio e/o dei relativi sinistri ad Parte_1
5 Quindi non può essere addebitato ad il fatto di non aver rimosso la macchia d'olio o di non Parte_1 aver provveduto alla sua segnalazione, quando non era minimamente a conoscenza di detta circostanza.
Conclude chiedendo l'accoglimento del proposto appello, con conseguente rigetto della domanda, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è regolarmente costituito in giudizio il con comparsa di costituzione con la quale Controparte_2 ha chiesto il rigetto del primo motivo e del terzo motivo e, anche in via incidentale, ha chiesto l'accogli- mento del secondo motivo, nonché, in via incidentale condizionata, l'accoglimento della domanda di manleva per le seguenti ragioni.
Sul primo motivo osserva che, come risulta dalla documentazione prodotta da (doc. 4 fascicolo Pt_1 primo grado appellante) in data 29 dicembre 2011 ha stipulato un “Contratto di appalto per Parte_1 le prestazioni connesse al servizio di spazzamento manuale e meccanizzato, compresi i servizi accessori, nel territorio delle province di Forlì – Cesena, Ravenna e Rimini, per il periodo 1 gennaio 2012 – 30 giugno 2013” poi rinnovato per il periodo 1.7.2014 – 30.6.2015 con il
[...]
Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 CP_15
e Tra le consorziate esecutrici indicate da vi era anche la Controparte_16 CP_15 [...]
. Controparte_10
Da ciò consegue che non è fondato quanto sostenuto da con riferimento all'asserita sua estromis- Pt_1 sione o esenzione da responsabilità poiché “il servizio di spazzamento meccanizzato era stato eseguito NON da ma dalla suddetta mediante l'utilizzo Parte_1 Controparte_10 di propri veicoli e personale, come da contratto di appalto con , in quanto permane la piena Parte_1 ed esclusiva responsabilità di nei confronti del anche in caso di subappalto da Pt_1 Controparte_2 parte di di alcuni servizi a società terze. Pt_1
Osserva ancora che avrebbe poi potuto a sua volta chiamare in causa la suddetta Pt_1 [...] se ritenuta avente legittimazione passiva nel sinistro, ma non l'ha fatto, rima- Controparte_10 nendo quindi unica responsabile per gli eventuali danni derivanti da carenze relative alla pulizia della strada. Del tutto correttamente, quindi, il Giudice di primo grado ha ritenuto non “supportato da un punto di vista probatorio l'eccepito difetto di legittimazione passiva di la quale si è limitata ad allegare Pt_1 che la presenza della sostanza oleosa sulla sede stradale era dipesa all'attività di terzi, vale a dire dalla società cui aveva subappaltato i lavori, società cooperativa ” (cfr. pag. 9 sentenza Controparte_4 impugnata). Sul secondo motivo ritiene di condividerlo, e, contestualmente, propone appello incidentale fondato sulle medesime ragioni. Evidenzia che dall'espletata istruttoria non sono emersi elementi utili ai fini della dimostrazione del nesso di causalità; che il luogo del sinistro si trovava a pochi metri dall'abitazione della sig.ra che il teste CP_1
si trovava a piedi a circa trenta metri dalla sig.ra che stava transitando a bordo del Testimone_1 CP_1 suo motorino;
che la sig.ra è caduta mentre si stava dirigendo a bordo del suo ciclomotore verso CP_1 l'isola ecologica (che si trovava a circa 50 metri dalla sua abitazione) al fine di buttare il sacchetto della spazzatura che si trovava libero sulla pedana del motorino;
che la macchia d'olio era una striscia di circa
3-4 metri ed era translucida;
che le condizioni di visibilità erano buone (erano le 8.30 del mattino). Da quanto sopra ne deriva che la macchia d'olio era di grandi dimensioni e ben visibile e pertanto è ravvisabile un comportamento gravemente colposo della sig.ra che con la normale e dovuta dili- CP_1 genza, avrebbe potuto avvedersi del pericolo e tenere una guida più consona allo stato dei luoghi.
6 Appare verosimile, quindi, che la caduta della sig.ra ossa essere stata causata da una disattenzione CP_1 durante tale manovra o dal fatto che la sig.ra tesse trasportando un sacchetto di rifiuti che ha impe- CP_1 dito una corretta manovra fino a farla cadere.
Propone poi, su questo punto, appello incidentale condizionato nella parte in cui il Tribunale non ha accolto la domanda di manleva formulata dal nei confronti di Controparte_2 Parte_1 Rileva che il Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto che “Quanto all'imputabilità della causa del sinistro, occorre chiarire che, nel rapporto con l'attrice, gli accordi contenuti nel contratto vigente tra e Hera Srl non rivestono alcun rilievo, se non quello (eventuale ed indiretto) di Controparte_2 contribuire ad escludere la configurabilità della qualità di custode in capo all'uno o all'altro dei soggetti coinvolti. In altre parole, il non può pretendere di esonerarsi dalla responsabilità Controparte_2
(extracontrattuale) nei confronti dell'attrice per aver demandato a Hera srl la pulizia delle strade. In primo luogo perché l'attrice è - evidentemente – estranea a tale patto;
in secondo luogo perché all'invo- cazione della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. resta estranea qualsiasi considerazione relativa all'ina- dempimento degli obblighi (di manutenzione) gravanti su in forza del contratto richiamato dal Pt_1
fondandosi la relativa causa petendi sulla posizione di garanzia discendente dalla custodia CP_2 della cosa …” (cfr. pag.
8-9 sentenza impugnata). Sostiene che, come emerge dalla documentazione in atti (convenzioni di affidamento del servizio di ge- stione dei rifiuti urbani siglate il 4.3.2002 e relativi adeguamenti nel marzo 2005, doc. 10 fasc. CP_2
I grado) è affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di pulizia/spazzamento delle Pt_1 sedi stradali del che possono essere richieste al gestore dai Comuni, dall o Controparte_2 CP_17 da terzi autorizzati dagli stessi. Pertanto i compiti di pulizia/spazzamento delle strade, e di ripristino delle condizioni di sicurezza e via- bilità stradale mediante pulitura della sede stradale e delle sue pertinenze interessate da incidenti, sono esercitati da alla quale, è da ascriversi, in denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, Pt_1 della domanda attorea, la responsabilità del sinistro per il rispettivo titolo, come sopra indicato. Ai sensi dell'art. 13 della suddetta “Convenzione per regolare i rapporti tra l' per i Controparte_18 servizi pubblici della provincia di Rimini ed il Gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani
[...]
” (doc. 10), infatti, “Il Gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi dalla data di Pt_1 attivazione dell'affidamento, secondo le disposizioni della presente Convenzione e dei relativi allegati.
Grava inoltre sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate al medesimo. II
Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le attrezzature alle vigenti normative in materia sia di tecnica che di sicurezza, considerando nella tariffa gli oneri relativi agli adeguamenti non previsti fra le varianti al programma degli interventi, disciplinate dall'art.24 della presente convenzione. II
[...]
terrà sollevati e indenni l' e gli Enti Locali nonché il personale dipendente dai suddetti Enti Pt_2 CP_17 da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con i servizi stessi.” Pertanto, dal comprovato assetto dei rapporti in essere, consegue che è pienamente ravvisabile la legitti- mazione passiva in capo ad riguardo alla domanda di manleva e/o regresso formulata dal Parte_1 nei confronti della società affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che Controparte_2 comprende anche l'asportazione rifiuti, lo spazzamento ed il lavaggio di tutte le strade ed aree pubbliche o aperte al pubblico. Alla luce di quanto sopra, chiede che, nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'appello incidentale, venga totalmente accolta la domanda di manleva formulata dal nei confronti di Controparte_2 Pt_1 e, per l'effetto, quest'ultima venga condannata a pagare direttamente alla sig.ra utte le somme
[...] CP_1 che dovessero risultare dovute oltre alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
7 Sul terzo motivo, con il quale sostiene che l'unico responsabile dell'evento dannoso lamentato Pt_1 dalla sig.ra è la in quanto preposta alla “pulitura ordinaria del tratto stra- CP_1 Controparte_10 dale”, ribadisce quanto già sopra dedotto (con riferimento al primo motivo di appello) con riferimento all'irrilevanza del contratto di subappalto ai fini dell'esonero da responsabilità e al fatto che era stata convenzionalmente attribuita ad la gestione del servizio di pulitura sulle strade del Pt_1 CP_2
[...]
Rileva che richiama il servizio di pulizia del manto stradale che sarebbe svolto solo in via straordi- Pt_1 naria, disciplinato dal “Protocollo di Intesa tra il e l'ente gestore per la Controparte_2 Parte_1 regolamentazione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale mediante pulitura della sede stradale e delle sue pertinenze interessate da incidenti” (cfr. doc. 5 fasc. I grado . Pt_1
Sostiene che tale protocollo non può trovare applicazione in quanto, nel caso di in esame, la sede stradale non era stata interessata da un incidente prima del transito della sig.ra pertanto, il servizio di pulizia CP_1
e lavaggio del suolo pubblico, a carico di rientrava tra i servizi svolti in via ordinaria. Pt_1
Conclude chiedendo il rigetto del primo e terzo motivo di appello e l'accoglimento del secondo motivo,
e/o comunque, in via incidentale subordinata, l'accoglimento della domanda di manleva, con il favore delle spese di lite del doppio grado di giudizio. Si è regolarmente costituita in giudizio con comparsa di costituzione con la quale ha chiesto, CP_1 in via preliminare, dichiararsi l'improcedibilità dell'appello per omessa notifica di detto atto all' CP_5
e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto per le seguenti ragioni.
Sul primo motivo, relativamente al difetto di legittimazione passiva eccepito da osserva che tale Pt_1 assunto è destituito di fondamento per due ordini di ragioni. In primo luogo perché non ha partecipato al giudizio di prime Controparte_10 cure, in quanto non ne ha mai richiesto la chiamata in causa a propria manleva. Pt_1 In secondo luogo perché figurava tra le società cui CP_10 Controparte_10 Pt_1 con contratto stipulato il 29/12/2011 (doc. 4 fasc. I grado aveva affidato lo svolgimento di presta- Pt_1 zioni connesse al servizio di spazzamento manuale e meccanizzato della Provincia di Rimini;
pertanto, l'omessa chiamata in causa di detta società da parte di comporta che rimane ferma la sua responsa- Pt_1 bilità in qualità di ente addetto alla manutenzione e pulizia delle strade. Sul secondo motivo rileva che, come correttamente evidenziato nella sentenza, l'appellato ha provato il verificarsi del danno evento, il nesso di causalità tra la cosa in custodia (tratto di strada vischioso) e l'evento (danni materiali e fisici) e, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tali fatti risultano provati anche dalla relazione della pattuglia di Polizia Municipale intervenuta, i cui gli agenti hanno dapprima dichiarato- nel rapporto di servizio- e poi confermato- in sede testimoniale -che si doveva pre- sumere che il veicolo dell'attore era divenuto ingovernabile a causa di una estesa macchia d'olio. Avendo in tal modo l'attore assolto l'onere probatorio a lui imposto dall'art. 2051 c.c. il responsabile del sinistro/custode, per liberarsi dalla presunzione impostagli dalla norma citata avrebbe dovuto provare il
“fortuito”, comprensivo anche del fatto del terzo inteso come comportamento dello stesso danneggiato, idoneo ad interrompere il nesso causale o a concorrere con il prodursi del danno.
Nessuna prova è stata fornita in tal senso dal custode ( il quale, come la terza chiamata Controparte_2
, ha astrattamente allegato una condotta imprudente dell'attore, pretesamente idonea, per il princi- Pt_1 pio di autoresponsabilità, ad interrompere il nesso causale, fondato sostanzialmente sul fatto che tenesse sulla pedana del motoveicolo un sacchetto della spazzatura e che non avrebbe visto una macchia d'olio di grandi dimensioni.
8 Dall'espletata istruttoria (test nonché rapporto agenti di Polizia Municipale) è emersa la prova Tes_1 del nesso causale tra la caduta della sig.ra la macchia di olio, non visibile, presente sulla strada e, CP_1 pertanto, correttamente il Tribunale ha ritenuto corresponsabili ai sensi dell'art. 2051 c.c , il CP_2
proprietario e custode della strada ed quale ente addetto alla manutenzione e pulizia
[...] Pt_1 delle strade.
Infatti il teste ha dichiarato che la sig.ra stava transitando regolarmente, a modesta velocità Tes_1 CP_1 col suo scooter in un'area nella quale la circolazione veicolare era consentita e che l'appellata è scivolata su una macchia d'olio non visibile a distanza, che si trovava in quel luogo da tre giorni. Sul punto la giurisprudenza (ex multis Cass.n.4963/2019) ha ritenuto che: “…Le modifiche improvvise della struttura della cosa (tra cui, ad es. buche, macchie d'olio, ecc.) divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa, di cui il custode deve rispondere …” Sul terzo motivo ne evidenzia l'estraneità alla posizione processuale della sig.ra trattandosi di que- CP_1 stione relativa al rapporto intercorso tra e . Controparte_2 Pt_1
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello, con il favore delle spese di lite da distrarsi.
Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 23.07.2024, tenutasi con moda- lità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che non è ravvisabile il vizio di improcedibilità dell'appello denunziato dall'appellata con riferimento all'omessa notifica all' di detto atto. CP_1 CP_5
A tale riguardo, nella comparsa di costituzione del Comune (pag. 3) si legge quanto segue “…la Sig.ra
deve espressamente chiarire la tutela e dichiarare se vi sia indennizzo dell'Istituto che CP_1 CP_5 dia luogo a surroga, conseguendo in tal caso decurtazione dell'indennizzo dal risarcimento richiesto e necessità d'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' ”; mentre nella III memoria ex art. CP_5 186 cpc della sig.ra (pag. 1) si legge “ Si ribadisce che la sig.ra non ha ricevuto alcun inden- CP_1 CP_1 nizzo da parte di ”. CP_5
Quindi, stante il fornito chiarimento richiesto, si deve ritenere che la non ha alcun interesse a la- CP_1 mentarsi di un'omessa notifica all' che non è un contraddittore necessario e, nei cui confronti, il CP_5
Rimini non ha neppure avanzato una vera e propria domanda. CP_2
Non è meritevole di accoglimento l'appello di mentre deve essere accolto quello incidentale Pt_1 condizionato del per le seguenti ragioni. Controparte_2
Non è fondato il primo motivo appello perché, dalla documentazione in atti, ritualmente depo- Pt_1 sitata, emerge che, a seguito di convenzioni di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani si- glate il 4.3.2002 ed adeguate nel 2005 (doc. 10 fascicolo di primo grado), nell CP_2 [...]
(ora , è affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di Controparte_19 CP_20 Pt_1 pulizia/spazzamento delle sedi stradali del che possono essere richieste al gestore dai Controparte_2
Comuni, dall o da terzi autorizzati dagli stessi. CP_17 L'art. 15 della L.R. n. 25/99 definisce il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nei seguenti termini “Il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati comprende lo spazzamento ed il lavaggio delle strade e delle piazze pubbliche, la raccolta ed il trasporto, l'avvio al recupero e allo smal- timento ivi compreso il trattamento preliminare” e comunque non ha mai contestato il fatto che il Pt_1 servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani comprendesse anche lo spazzamento ed il lavaggio delle strade e delle piazze pubbliche.
9 Con delibera del consiglio d'ambito n. 42 del 29.7.2014 di è stato modificato il predetto discipli- CP_20 nare tecnico, inserendo, tra le attività comprese nel servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche l'aspor- tazione rifiuti, spazzamento e lavaggio a seguito di incidenti stradali in tutte le strade ed aree pubbliche o aperte al pubblico, che costituisce prestazione di pronto intervento, occasionale e non programmabile.
Comunque, in via ordinaria, in base alle convenzioni richiamate, svolge sul territorio comunale Pt_1 il servizio di pulizia e lavaggio del suolo pubblico, che comprende: lo spazzamento manuale;
lo spazza- mento meccanizzato mediante l'impiego di macchine spazzatrici;
il lavaggio delle strade e del suolo pub- blico;
il lavaggio dei portici ed aree similari;
lo svuotamento di cestini gettacarta;
la raccolta di siringhe e rifiuti abbandonati su suolo pubblico.
Come risulta poi dalla documentazione prodotta da (doc. 4 fascicolo primo grado appellante) Pt_1
in data 29 dicembre 2011 ha stipulato un “Contratto di appalto per le prestazioni connesse al Pt_1 servizio di spazzamento manuale e meccanizzato, compresi i servizi accessori, nel territorio delle pro- vince di Forlì – Cesena, Ravenna e Rimini, per il periodo 1 gennaio 2012 – 30 giugno 2013” poi rinnovato per il periodo 1.7.2014 – 30.6.2015 con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Controparte_12
e tra
[...] Controparte_13 Controparte_14 CP_15 Controparte_16 le consorziate esecutrici indicate da vi era anche la . CP_15 Controparte_10 Da ciò consegue che non è fondato quanto sostenuto da con riferimento all'asserita sua estromis- Pt_1 sione o esenzione da responsabilità poiché “il servizio di spazzamento meccanizzato era stato eseguito non da ma dalla suddetta mediante l'utilizzo di Parte_1 CP_10 Controparte_10 propri veicoli e personale, come da contratto di appalto con , in quanto permane la piena ed Parte_1 esclusiva responsabilità di nei confronti del anche in caso di subappalto da parte Pt_1 Controparte_2 di di alcuni servizi a società terze. Pt_1 Del tutto correttamente, quindi, il Giudice di primo grado ha ritenuto non “supportato da un punto di vista probatorio l'eccepito difetto di legittimazione passiva di la quale si è limitata ad allegare Pt_1 che la presenza della sostanza oleosa sulla sede stradale era dipesa all'attività di terzi, vale a dire dalla società cui aveva subappaltato i lavori, società cooperativa ” (cfr. pag. 9 sentenza Controparte_4 impugnata).
Non è fondato il secondo motivo in quanto, come correttamente evidenziato dal Tribunale , l'appellata a provato il verificarsi del danno evento, il nesso di causalità tra la cosa in custodia (tratto di strada CP_1 vischioso) e l'evento (danni materiali e fisici) e, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tali fatti risultano provati anche dalla relazione della pattuglia di Polizia Municipale intervenuta, i cui gli agenti hanno dapprima dichiarato- nel rapporto di servizio- e poi confermato- in sede testimoniale -che si doveva presumere che il veicolo dell'attore fosse divenuto ingovernabile a causa di un'estesa macchia d'olio. Avendo in tal modo l'attrice assolto l'onere probatorio a suo carico, previsto dall'art. 2051 c.c., il respon- sabile del sinistro/custode, per liberarsi dalla presunzione impostagli dalla norma citata avrebbe dovuto provare il “fortuito”. Nessuna prova è stata fornita in tal senso dal custode ( il quale, come la terza chiamata Controparte_2
ha astrattamente allegato una condotta imprudente dell'attore, pretesamente idonea, per il principio Pt_1 di autoresponsabilità, ad interrompere il nesso causale, fondato sostanzialmente sul fatto che tenesse sulla pedana del motoveicolo un sacchetto della spazzatura e che non avrebbe visto una macchia d'olio di grandi dimensioni.
Tale prospettazione è infondata, in quanto in contrasto con le risultanze istruttorie, ben correttamente valorizzate dalla sentenza gravata.
10 Si osserva, al riguardo, che il teste ha confermato la dinamica del sinistro descritta in Testimone_1 citazione dalla sig.ra trasfusa nel rapporto della Polizia Municipale di Rimini intervenuta in loco CP_1
(doc. n.3 fasc. I grado appellata).
Più in particolare, come si evince dal verbale di udienza il sig. ha dichiarato che la macchia di Tes_1 olio non era visibile a distanza, ma solo sul posto (“io l'ho vista quando sono arrivato lì da lontano non me ne ero reso conto”), per cui non corrisponde al vero quanto sostenuto dall'appellante ossia che il teste avrebbe detto che la macchia d'olio si vedeva chiaramente;
il teste ha altresì dichiarato che la sig.ra CP_1 prima di cadere all'improvviso a terra stava procedendo molto lentamente a bordo del proprio motociclo essendo appena partita dalla sua abitazione posta nelle immediate vicinanze (“era appena partita proce- deva piano piano”); ed ancora ha dichiarato che, solo dopo l'occorso, un addetto allo spazzamento delle strade urbane era intervenuto per spargere della sabbia nel punto di strada su cui era caduta l'attrice (“subito dopo arrivò un addetto a gettare sabbia lungo la stessa [macchia] ricordo che tale addetto aveva una tuta rossa-arancione. Riconosco tale individuo nella fotografia che mi si rammostra doc. 1 fascicolo attoreo”) Ed ancora, diversamente da quanto sostenuto da e dal non è risultato provato Pt_1 CP_2 CP_2 all'esito dell'istruttoria che la sig.ra vesse appoggiato sulla pedana del proprio motorino avesse un CP_1 sacchetto della spazzatura non fissato, in asserita violazione dell'art. 170 co.5 C.d.S.
Difatti, dal rapporto della Polizia Municipale di Rimini, non risulta che sia stata elevata alcuna contrav- venzione nei suoi confronti.
Quindi, è stato provato il nesso causale tra la caduta della sig.ra e la macchia di olio, non visibile, CP_1 presente sulla strada- All'evidenza il Tribunale – che ha condannato in solido convenuta e chiamata - ha inteso estendere auto- maticamente la domanda risarcitoria anche nei confronti di avendo accertato che la caduta era stata Pt_1 causata dalla negligente manutenzione della strada cui era obbligata in forza del contratto stipulato Pt_1 con il e su tale implicita statuizione non vi è censura. CP_2
Né può validamente invocarsi la ricorrenza del caso fortuito, posto che sussiste la responsabilità dell'ente territoriale ex art. 2051 c.c. dal momento che la macchia d'olio era presente su quel tratto di strada già da tre giorni (14/11/2014) ed aveva provocato altri eventi simili e il non si era preoccu- Controparte_2 pato di fare in modo che il manto stradale venisse accuratamente ripulito in quel punto per evitare ulteriori cadute.
Sul punto la giurisprudenza (ex multis Cass.n.4963/2019) ha ritenuto che: “…Le modifiche improvvise della struttura della cosa (tra cui, ad es. buche, macchie d'olio, ecc.) divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa, di cui il custode deve rispondere …” Non è fondato il terzo motivo, con il quale sostiene che l'unico responsabile dell'evento dan- Pt_1 noso lamentato dalla sig.ra la in quanto preposta alla “pulitura ordinaria CP_1 Controparte_10 del tratto stradale”. Si ribadisce quanto già sopra dedotto (con riferimento al primo motivo di appello) con riferimento all'ir- rilevanza del contratto di subappalto ai fini dell'esonero da responsabilità e al fatto che era stato conven- zionalmente attribuita ad la gestione del servizio di pulitura sulle strade del Pt_1 Controparte_2
Si osserva, al riguardo che, impropriamente, richiama il servizio di pulizia del manto stradale che Pt_1 sarebbe svolto solo in via straordinaria e che è disciplinato dal “Protocollo di Intesa tra il Comune di Rimini e l'ente gestore per la regolamentazione del servizio di ripristino delle condizioni di Parte_1
11 sicurezza e viabilità stradale mediante pulitura della sede stradale e delle sue pertinenze interessate da incidenti” (cfr. doc. 5 fasc. I grado .. Pt_1
Difatti, tale protocollo non può trovare applicazione in quanto, nel caso di in esame, la sede stradale non era stata interessata da un incidente prima del transito della sig.ra pertanto, il servizio di pulizia e CP_1 lavaggio del suolo pubblico, a carico di rientrava tra i servizi svolti in via ordinaria dall'appellante, Pt_1 senza che fosse necessario l'intervento del Corpo di Polizia Stradale. È invece meritevole di accoglimento l'appello incidentale del che deve essere quindi Controparte_2 integralmente manlevato da di tutto quanto tenuto nei confronti della sig.ra per le seguenti Pt_1 CP_1 ragioni. Si osserva al riguardo che il Tribunale ha correttamente affermato che “il non può Controparte_2 pretendere di esonerarsi dalla responsabilità (extracontrattuale) nei confronti dell'attrice per aver de- mandato a Hera srl la pulizia delle strade. In primo luogo perché l'attrice è - evidentemente – estranea
a tale patto;
in secondo luogo perché all'invocazione della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. resta estra- nea qualsiasi considerazione relativa all'inadempimento degli obblighi (di manutenzione) gravanti su
in forza del contratto richiamato dal fondandosi la relativa causa petendi sulla po- Pt_1 CP_2 sizione di garanzia discendente dalla custodia della cosa”. Ciò non toglie che i rapporti interni tra i soggetti condannati in solido ( e trovino Controparte_2 Pt_1 la propria regolamentazione nella citata convenzione di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di pulizia/spazzamento delle sedi stradali del siglata in data 04.03.2002, Controparte_2 nonché nel successivo atto di adeguamento del 14.03.2005 (doc. 10 fascicolo di primo grado) CP_2 nel quale è espressamente previsto, all'art. 13, che “ II Gestore terrà sollevati e indenni l' e gli CP_17
Enti Locali nonché il personale dipendente dai suddetti Enti da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con i servizi stessi” Pertanto, tenuto conto di quanto emerge dalla documentazione in atti, consegue che è fondata la domanda di manleva formulata dal nei confronti di quale società affidataria del ser- Controparte_2 Pt_1 vizio di gestione dei rifiuti urbani che comprende anche l'asportazione rifiuti, lo spazzamento ed il la- vaggio di tutte le strade ed aree pubbliche o aperte al pubblico.
In ragione del riconosciuto obbligo di manleva, è soccombente nei confronti del Pt_1 CP_2
e quindi deve tenere indenne il di tutto quanto detto Ente è tenuto a versare
[...] Controparte_2 alla sia a titolo di risarcimento del danno che a titolo di spese processuali. CP_1 Per tali motivi deve essere rigettato l'appello principale di e parzialmente accolto quello inci- Pt_1 dentale del con parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto. Controparte_2
Le spese processuali del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e, dunque: a) ferma la statuizione dell'impugnata sentenza a favore dell'appellata e il CP_1 Pt_1 CP_2 ono tenute, in solido, alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, distratte
[...] in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
b) è tenuta alla rifusione a favore del delle spese di entrambi i gradi. Pt_1 Controparte_2 Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore Pt_1 contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria stanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'appello di Pt_1
- in parziale accoglimento dell'appello incidentale del condanna il Controparte_2 Controparte_2
e in solido tra loro, a rifondere a , le spese del presente grado di giudizio che si Pt_1 CP_1
12 liquidano in € 3.966,00 per onorari, oltre al rimborso forf.spese generali del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- accerta e dichiara l'obbligo di manleva di nei confronti del e, per l'effetto, Pt_1 Controparte_2 condanna a tenere indenne e manlevare il di tutte le somme dovute a titolo Pt_1 Controparte_2 risarcitorio e per spese processuali in favore di;
CP_1
- condanna a rifondere al delle spese del doppio grado di giudizio, pari, per Pt_1 Controparte_2 il primo grado, a quelle già liquidate dal Tribunale nella sentenza impugnata e, per il presente grado di giudizio, in complessivi € 355,80 per spese e € 3.966,00 per onorari, oltre al rimborso forf.spese generali
15%, IVA e CPA. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore Pt_1 contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 29.10.2024.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
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