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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 14/02/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di PERUGIA Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2137 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili del Tribunale di Perugia
dell'anno 2022, alla quale è stata riunita la causa iscritta al n. 2187 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili del Tribunale di Perugia dell'anno 2022
e promosse:
quanto alla prima cui è riunita la seconda
da
(Codice Fiscale ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(Codice Fiscale ) e
[...] C.F._2 Parte_3
(Codice Fiscale , rappresentati e
[...] C.F._3
difesi dall'Avv. Sandro Picchiarelli del Foro di Perugia,
elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo difensore in Perugia, Via Bartolo n. 10/16. opponente contro (Codice Fiscale , e per Controparte_1 P.IVA_1
essa (Codice Fiscale ), CP_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Fantusati,
elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo difensore in Perugia, Viale Centova n. 6, opposta
Quanto alla seconda riunita alla prima:
da
(Codice Fiscale , Parte_4 C.F._4
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti
Luca Casiccio e Patrizio Tofi, elettivamente domiciliata presso lo Studio dei medesimi difensori in Assisi (PG), Via
San Bernardino snc,
opponente contro
(Codice Fiscale , e per Controparte_1 P.IVA_1
essa (Codice Fiscale ), CP_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Fantusati,
elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo difensore in Perugia, Viale Centova n. 6, opposta
CONCLUSIONI
Per gli opponenti e Parte_1 Parte_2
: Parte_3
“IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste a che venga disposta CTU
econometrica – salvo modifiche ed integrazioni all'atto del
Pag. 2 di 29 giuramento del Perito nominato dal Tribunale – con i
seguenti quesiti: A) ANATOCISMO: 1) per il periodo
dall'1.7.2000 al 31.12.2013: ricalcoli il CTU l'esatto
ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando
la capitalizzazione degli interessi, qualora risulti essere
stata applicata la capitalizzazione degli interessi in
assenza di reciprocità tra le parti, e quindi in violazione
dell'art. 120 TUB, ed in ogni caso esclusa ogni
capitalizzazione degli interessi passivi dalla data
dell'1.1.2014”; 2) per il periodo successivo al 1.1.2014:
Ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere
tra le parti eliminando la capitalizzazione degli interessi
passivi dalla data dell'1.1.2014.” B) TASSO DI INTERESSE
PASSIVO: calcoli il CTU gli interessi passivi applicando
alle rate scadute e in scadenza, in difetto di valida
pattuizione scritta:
1. per i contratti stipulati tra il
9.7.92 e il 2.1.2011, il tasso sostitutivo di cui
all'art.117 TUB (nel testo antecedente il D.L.vo n.141/10);
2. per i contratti stipulati dopo il 2.1.2011, il tasso
sostitutivo di cui all'art.117 TUB (così come modificato
dal D.L.vo n.141/10). C) VARIAZIONI DEL TASSO DI INTERESSE:
1) predisponga il calcolo applicando il tasso di interesse
pattuito tra le parti nel contratto nella misura numerica
ivi indicata, ovvero il diverso tasso di interesse
modificato dalla secondo le variazioni via via CP_3
intervenute e risultanti dagli atti 2) nel caso in cui le
Pag. 3 di 29 variazioni del tasso di interesse non siano state
comunicate, calcoli il CTU gli interessi passivi applicando
agli scoperti di conto l'ultimo tasso di interesse pattuito
o ritualmente comunicato. D) USURA: 1) Usura originaria:
Accerti il CTU, secondo i D.M. via via intervenuti, se al
momento della pattuizione degli interessi, o dell'esercizio
dello ius variandi da parte della banca, si sia superato il
tasso soglia;
2) Calcolo in caso di usura originaria:
qualora risulti che il tasso di interesse effettivo globale
(TEG) pattuito o successivamente modificato ai sensi
dell'art. 118 TUB nei contratti oggetto di causa, in
riferimento ai soli interessi corrispettivi, risulti
superiore al tasso soglia rilevato dal Ministero del Tesoro
con D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la
pattuizione, ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del
rapporto dare/avere tra le parti, senza tenere conto di
alcun interesse a qualsiasi titolo applicato;
3) Usura
sopravvenuta: accerti il CTU, secondo i D.M. via via
intervenuti, se il tasso di interesse pattuito, che al
momento della stipulazione del contratto o al momento
dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca era
inferiore al tasso soglia, abbia poi successivamente
superato il tasso soglia nel corso del rapporto a seguito
delle variazioni di quest'ultimo. 4) Calcolo in caso di
usura sopravvenuta: ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del
rapporto dare/avere tra le parti, riducendo gli interessi
Pag. 4 di 29 nei limiti del tasso soglia previsto per il trimestre di
riferimento dai D.M., qualora risulti che il tasso di
interesse effettivo globale (TEG) applicato ai contratti
oggetto di causa, in riferimento ai soli interessi
corrispettivi, risulti nel corso del rapporto aver
superato, per uno o più periodi, il tasso soglia rilevato
dal Ministero del Tesoro e contenuto nel D.M. trimestrale
di riferimento;
5) Parametri da confrontare con il tasso
soglia ai fini della verifica dell'usura originaria e
sopravvenuta: a) periodo compreso tra l'entrata in vigore
della L. 108/1996 ed il 31.12.2009: computi nella base di
calcolo da confrontare con il tasso soglia ogni onere con
funzione di remunerazione del credito, escluse le imposte,
le tasse e le commissioni di massimo scoperto (in
particolare, le somme addebitate a titolo di commissione di
massimo scoperto andranno calcolate nelle somme dovute
senza effettuare alcuna verifica di usurarietà, salvo nel
caso in cui non se ne ravvisi la nullità in base ai criteri
indicati al successivo punto E); b) periodo successivo
all'1.1.2010: computi nella base di calcolo da confrontare
con il tasso soglia ogni onere con funzione di
remunerazione del credito, ivi compresa la commissione di
massimo scoperto, con esclusione delle sole imposte e
tasse; 6) Verifica dell'usurarietà degli interessi
moratori: verifichi sulla base dei medesimi criteri anche
la eventuale usurarietà del tasso pattuito con riferimento
Pag. 5 di 29 agli interessi moratori, ma preso separatamente e non
cumulato con quello corrispettivo. E) ESAME DELLA
DOCUMENTAZIONE PRODOTTA: effettui il CTU ogni conteggio
osservando i seguenti criteri con decorrenza dalla data di
stipula del contratto. F) VERIFICHI IL CTU, previa
acquisizione presso la convenuta di tutta la documentazione
riguardante il rapporto contrattuale in contestazione e
ciò, con particolare riferimento ai pagamenti nel mentre
eseguiti, se vi sono stati eventi che giustifichino
l'abbattimento dell'importo in questa sede richiesto;
G)
CONTEGGIO FINALE: All'esito dei conteggi richiesti,
determini il saldo finale del debito alla data di notifica
dell'atto di precetto e l'eventuale differenza rispetto al
saldo evidenziato dalla , tenendo conto che, ove CP_3
emergano saldi attivi a favore degli opponenti, dovrà
calcolare gli interessi creditori al tasso convenzionale.
NEL MERITO: In via principale nel merito: - accertare e
dichiarare l'insussistenza dell'an e del quantum debeatur
così come azionato in via monitoria nei confronti degli
odierni opponenti e per l'effetto revocare il decreto
ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare
l'inoperatività, ovvero l'inefficacia, ovvero l'estinzione,
ovvero la liberazione delle garanzie rilasciate dagli
opponenti – e dai loro danti causa - in favore della
debitrice principale e per l'effetto revocare il decreto
ingiuntivo opposto in relazione alle pretese azionate nei
Pag. 6 di 29 confronti degli odierni attori. IN OGNI CASO: - revocare il
decreto ingiuntivo opposto in relazione alle pretese
azionate nei confronti degli odierni opponenti. - Con
vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio”.
Per l'opponente : Parte_4
“Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis: - nel
merito: previo accertamento e dichiarazione di nullità
della fideiussione rilasciata dal sig. (cui CP_4
è subentrata iure hereditario in favore Parte_4
della banca MPS Banca per l'Impresa poiché predisposta e
rilasciata su moduli conformi nel loro contenuto alle
condizioni generali per la fideiussione a garanzia delle
operazioni bancarie redatto dall'ABI come censurato dal
provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia
per violazione dell'art. 2, comma 2, della legge 287/1990 e
posta alla base dell'asserito credito della ricorrente per
tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare
l'infondatezza della richiesta di pagamento del credito di
cui al decreto ingiuntivo opposto nei confronti
dell'opponente in quanto inesistente e/o Parte_4
comunque non dovuto, con revoca e/o dichiarazione di
inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
- in via
subordinata, previo accertamento e dichiarazione della
nullità parziale del contratto di fideiussione inter partes
intercorso, relativamente alle disposizioni elencate in
narrativa che riproducono lo schema contrattuale
Pag. 7 di 29 predisposto dall'ABI come censurato dal provvedimento n. 55
del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia per violazione
dell'art. 2, comma 2, della legge 287/1990 e, per
l'effetto, previo accertamento e dichiarazione che la banca
ricorrente è decaduta dall'azione, visto quanto disposto
dall'art. 1957 c.c., non avendo il creditore agito nei
confronti del debitore nel termine di 6 mesi dalla scadenza
dell'obbligazione, disporre la revoca e/o dichiarazione di
inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
-in via
ulteriormente subordinata previo accertamento e
dichiarazione che la nullità della clausola di cui all'art.
7 del contratto di fideiussione inter partes stipulato in
quanto clausola vessatoria ex art. 33, comma 1, lett. t),
del Codice del Consumo per le ragioni esposte in premessa e
, per l'effetto, previo accertamento e dichiarazione che la
banca ricorrente è decaduta dall'azione, visto quanto
disposto dall'art. 1957 c.c., non avendo il creditore agito
nei confronti del debitore nel termine di 6 mesi dalla
scadenza dell'obbligazione, disporre la revoca e/o
dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo
opposto; - In via ulteriormente subordinata, previo
accertamento e dichiarazione della liberazione da ogni
obbligazione fideiussoria in capo all'opponente, non avendo
il proprio dante causa la Controparte_5
garanzia fideiussoria dell'atto di rinegoziazione del
finanziamento, con conseguente decadenza da ogni
Pag. 8 di 29 obbligazione verso la banca ricorrente, disporre la revoca
e/o la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo
opposto; -in via ulteriormente subordinata, accettare e
dichiarare l'illegittimità o comunque l'infondatezza della
richiesta di pagamento avanzata dalla ricorrente per omessa
determinazione della quota di debito sulla stessa
eventualmente gravante quale erede , avendo la ricorrente
avanzato una richiesta di pagamento per l'intero importo,
in solido con gli altri ingiunti, anch'essi eredi, con ogni
conseguente statuizione di legge. - Con vittoria delle
spese di lite”.
Per l'opposta:
a) quanto al giudizio promossa da Parte_1 Parte_2
e “Nel merito, rigettare la
[...] Parte_3
presente opposizione in quanto infondata in fatto ed in
diritto per tutte le ragioni sopra esposte, non ultimo
dell'intervenuta prescrizione di tutte le somme che, in
denegata ipotesi, dovessero essere accertate dovute in
favore degli opponenti e, per l'effetto, confermare il
decreto ingiuntivo n. 403/2022 del 09.03.2022 (notificato
il 21.03.2022 ed emesso dal Tribunale di Perugia, in
persona dell'Ill.mo Giudice Dott. Edoardo Postacchini in
data 08.03.2022 - R.G. n. 6041/2021), in ogni caso,
accertare e dichiarare che la per Controparte_1
quest'atto rappresentata da ut supra, è CP_2
creditrice nei confronti dei Sig.ri (nata a [...]
Pag. 9 di 29 Gualdo AD il 30/07/1988 e residente in [...]
(PG), Via Garibaldi n. 84 C.F. , C.F._1 Parte_2
(nata a [...] il [...] e
[...]
residente in [...] C.F.
), (nato a [...] C.F._2 Parte_3
(PG) il 03/06/1950 ed ivi residente in [...] C.F.
), in via solidale fra loro, della somma di C.F._3
€ 1.247.175,77 (di cui € 958.724,27 per capitale residuo al
31.10.2014, € 37.060,86 per rate insolute del 30.04.2014 e
del 31.10.2014, € 251.390,64 per interessi di mora dal
30.10.2014 al 10.11.2021), a fronte delle garanzie di cui
in narrativa oltre agli interessi di legge dal dovuto al
saldo ovvero nella diversa somma che verrà accertata in
corso di causa e, per l'effetto, condannare i suddetti
garanti Sigg.ri (C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. , in solido tra loro, al pagamento C.F._3
della somma di cui al punto che precede, per tutto quanto
argomentato nella spiegata narrativa, oltre agli interessi
di legge, ovvero nella diversa somma che verrà accertata in
corso di causa. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari
del presente procedimento”;
b) quanto al giudizio promosso da “Nel Parte_4
merito, rigettare la presente opposizione in quanto
infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra
esposte e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo
Pag. 10 di 29 n. 403/2022 del 09.03.2022 (notificato il 21.03.2022 ed
emesso dal Tribunale di Perugia, Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, il 08.03.2022 - R.G. n. 6041/2021), con
condanna della Sig.ra (CF. Parte_4
) - previo accertamento del diritto C.F._4
azionato - al pagamento in favore di Controparte_1
per quest'atto rappresentata da ut supra, della CP_2
somma di € 1.247.175,77 (di cui € 958.724,27 per capitale
residuo al 31.10.2014, € 37.060,86 per rate insolute del
30.04.2014 e del 31.10.2014, € 251.390,64 per interessi di
mora dal 30.10.2014 al 10.11.2021), a fronte della garanzia
di cui in narrativa, oltre agli interessi di legge dal
dovuto al saldo, ovvero nella diversa somma che verrà
accertata in corso di causa. Il tutto, dandosi atto della
solidarietà così come evidenziata nel decreto ingiuntivo
opposto di che trattasi. Con vittoria di spese, funzioni ed
onorari del presente procedimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con Decreto n. 403/2022, emesso in data 09.03.2022, il Tribunale di Perugia ingiungeva agli odierni opponenti,
in solido tra loro, il pagamento, in favore della società
opposta, della somma di € 1.247.175,77, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria. Il
decreto veniva emesso in relazione al mancato rimborso di un finanziamento concesso da Banca MPS alla
[...]
rimborso che Parte_5
Pag. 11 di 29 era stato garantito, fra gli altri, anche da CP_4
a cui, dopo la morte, erano succeduti anche in tale obbligazione di garanzia, gli odierni opponenti, Parte_4
e nonché, per rappresentazione
[...] Parte_3
testamentaria, le nipoti, odierne opponenti, Parte_1
e .
[...] Parte_2
1.2. Avverso detto decreto proponevano opposizione, introducendo la causa iscritta al n. 2137/2022 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi Civili del Tribunale di
Perugia, i e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate
[...]
conclusioni. Eccepivano in particolare gli opponenti:
- il mancato esperimento, da parte dell'opposta, del preventivo tentativo di mediazione obbligatoria;
- la mancata prova, di cui l'opposta era onerata,
dell'avvenuta cessione, in suo favore, del credito originariamente vantato da Monte dei Paschi di Siena Banca
per l'impresa S.p.a., essendosi l'opposta limitata ad allegare l'avvenuta pubblicazione dell'operazione in
Gazzetta Ufficiale;
- nel merito, la mancata prova, da parte dell'opposta,
dell'avvenuta consegna delle somme asseritamente mutuate,
contestata dagli opponenti, non potendo considerarsi tale il solo estratto certificato ex art. 50 TUB, sulla scorta del quale il decreto ingiuntivo è stato ottenuto;
Pag. 12 di 29 - l'usurarietà pattizia originaria, oltre che in corso di rapporto, del finanziamento de quo;
- la mancata pattuizione del TAE e del regime finanziario di capitalizzazione, in violazione degli artt. 1346 c.c. e
117 TUB per indeterminatezza e/o indeterminabilità del tasso d'interesse applicato e praticato, anche alla luce della delibera CICR 4/3/2023 e della circolare della Banca
d'Italia n. 229/99;
- la capitalizzazione composta, non pattuita, degli interessi addebitati, per effetto dell'ammortamento alla francese applicato, che avrebbe prodotto un effetto anatocistico non consentito, in violazione dell'art. 821
co. 3 c.c., 1213 e 1214 c.c, nonché della normativa prevista dal D. Lgs. 342/99 art. 25 e dalla delibera CICR
9/02/2000 art. 6, con una minor debenza in favore della creditrice pari ad € 519.904,55;
- in ogni caso, che la garanzia ora in capo agli opponenti era stata prestata in favore della Parte_5
in relazione al contratto di finanziamento del
[...]
30.05.2006 da quest'ultima sottoscritto, mentre successivamente, in data 16.09.2013, Mps Banca per l'Impresa ha stipulato con la stessa Parte_5
e la un nuovo contratto di
[...] Parte_6
finanziamento, con il quale quest'ultima società si accollava il debito residuo della prima per interessi scaduti e capitale non ancora restituito di cui al primo
Pag. 13 di 29 contratto, modificando, con effetto novativo, le condizioni economiche di quest'ultimo con la previsione, fra l'altro,
di un diverso tasso d'interesse corrispettivo, di un diverso piano di ammortamento e di un diverso termine per il rimborso;
un effetto novativo che ha determinato, ex art. 1230 c.c., l'estinzione dell'obbligazione precedentemente assunta dal garante e, CP_4
quindi, dai suoi aventi causa, opponenti nel presente giudizio, per non avere gli stessi aderito al contratto di rifinanziamento;
- l'esercizio in definitiva fraudolento o sleale dei propri diritti da parte dell'opposta (exceptio doli generalis), la quale ha sottaciuto agli opponenti situazioni sopravvenute al contratto ed aventi forza modificativa o estintiva del diritto, avanzando nei loro confronti richieste di pagamento abusive o fraudolente.
1.3. Avverso il medesimo decreto proponeva opposizione, introducendo la causa iscritta al n. 2187/2022 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi Civili del Tribunale di
Perugia, qui riunita alla causa iscritta col n. di R.G.
2137/2022, anche la Sig.ra chiedendo Parte_4
l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni ed eccependo, in particolare:
- la nullità, per violazione dell'art 2 della Legge n
287/1990, della fideiussione prestata, poiché predisposta e rilasciata su schemi conformi nel loro contenuto alle
Pag. 14 di 29 condizioni generali per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie redatto dall'ABI;
- in subordine, la nullità parziale della fideiussione stessa, dovendo l'opponente considerarsi consumatore con conseguente vessatorietà della clausola di esonero del creditore dall'obbligo del rispetto del termine di cui all'art 1957 c.c.;
- in ogni caso, l'avvenuta estinzione dell'obbligazione originariamente garantita dall'opponente, attesa l'avvenuta rinegoziazione, da parte dell'opposta, del finanziamento originariamente concesso alla Parte_5
con assunzione delle relative obbligazioni da parte di una rinegoziazione alla quale Parte_6
l'originario fideiussore dante causa CP_4
dell'opponente, non ha prestato adesione, con conseguente estinzione della garanzia prestata unicamente in favore della stessa Parte_5
- l'infondatezza della richiesta di pagamento avanzata per l'intero asserito debito, richiesta che invece avrebbe potuto, in ipotesi, essere avanzata solo in via parziaria,
pro quota e, dunque, per una parte limitata dell'importo,
che avrebbe inoltre dovuto essere quantificata dallo stesso creditore procedente.
1.4. Si costituiva in giudizio la società opposta, contestando quanto ex adverso eccepito, chiedendo
Pag. 15 di 29 l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni e deducendo, in particolare:
1.4.1 quanto all'opposizione formulata da Parte_1
e l'infondatezza: Parte_2 Parte_3
– dell'eccezione relativa al mancato esperimento del preventivo tentativo di mediazione obbligatoria, la cui disciplina normativa non risulta applicabile, fra gli altri, ai procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
– dell'eccezione di mancata prova della titolarità del credito in capo all'opposta (per non essere la stessa stata provata nell'ambito del procedimento monitorio), eccezione che non è stata oggetto di specifica domanda in sede di conclusioni e che, comunque, nel merito, deve considerarsi infondata, avendo l'opposta stessa fornito ogni prova necessaria a documentare, nonché a rendere opponibile ai terzi, l'avvenuta cessione in proprio favore del credito per cui è causa;
– dell'eccezione di mancata prova dell'avvenuta erogazione della somma mutuata, erogazione che, invece, risulta provata, fra l'altro, dalla circostanza che il mutuo, per un certo periodo, è stato onorato, come dimostrato, fra l'altro, anche dal fatto che la rinegoziazione del debito con la è avvenuta soltanto in Parte_6
riferimento al rimborso delle rate residue;
Pag. 16 di 29 – dell'eccezione di usurarietà del contratto per superamento del tasso soglia per i mutui ipotecari e la violazione dell'art. 1346 c.c. e delle norme di trasparenza
(117 TUB, Delibera CICR 4/3/2003 art. 9 e circ. Banca
d'Italia n. 229/99), eccezione fondata su una perizia di parte contenente errori logico/matematici tali da inficiarne l'attendibilità;
– dell'eccezione di avvenuta novazione del contratto di finanziamento originariamente stipulato fra l'opposta e la atteso che la successiva Parte_5
scrittura di rifinanziamento del debito del 16.9.2013,
escludeva espressamente ogni novazione del contratto originariamente stipulato con la Pt_1 Parte_5
, senza alcuna contestazione da parte degli opponenti
[...]
stessi;
– della formulata exceptio doli generalis, mancando la prova dell'esistenza di un comportamento fraudolento da parte dell'opposta.
1.4.2 quanto all'opposizione formulata da Parte_4
, l'infondatezza:
[...]
– dell'eccezione di nullità della fideiussione prestata dall'opponente, per violazione dell'art 2 della Legge n
287/1990, sia per l'incompetenza del Giudice
dell'opposizione a decreto ingiuntivo a decidere su detta eccezione (essendo competente unicamente il Tribunale delle
Imprese), sia perché, nel caso di specie, non si tratta di
Pag. 17 di 29 fideiussione omnibus, ma di fideiussione specifica (con conseguente inapplicabilità della normativa richiamata);
– dell'eccezione di nullità parziale della fideiussione de
qua e di vessatorietà della clausola di esonero del creditore dall'obbligo del rispetto del termine di cui all'art 1957 c.c., sia perché detta norma deve considerarsi comunque derogabile, espressamente o tacitamente (essendo l'interesse del fideiussore ivi tutelato disponibile), sia perché, nel caso specifico, il termine di 6 mesi non era comunque trascorso in quanto, sempre per espressa previsione dell'art. 7 lett. B del contratto, “la
fideiussione resterà inoltre in vita fino alla completa
estinzione di ogni debito della Ditta finanziata comunque
dipendente dal finanziamento”, ciò rendendo l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non soggetta a nessun termine di decadenza;
– dell'eccezione relativa al fatto che l'opponente rivestirebbe, nel contratto di fideiussione in essere, la qualifica di consumatore (con conseguente applicabilità, al caso di specie, degli artt. 3 e 33 del Codice del Consumo e conseguente nullità della clausola di cui all'art. 7 del contratto relativa alla rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.), sia perché dante causa CP_4
dell'opponente, ha rivestito ruoli societari all'interno delle società debitrici principali (con ciò non potendo essere considerato consumatore ed avendo trasferito tale
Pag. 18 di 29 qualifica anche agli odierni opponenti), sia perché, nel caso di specie, non si tratta di una fideiussione omnibus
ma di una fideiussione specifica, rilasciata all'interno di un mutuo stipulato per atto pubblico e, dunque, di un negozio che non può dirsi predisposto unilateralmente o mediante moduli e/o formulari ma a seguito di trattative individuali;
– dell'eccezione di avvenuta novazione del contratto di finanziamento originariamente stipulato fra l'opposta e la atteso che la successiva Parte_5
scrittura di rifinanziamento del debito sottoscritta fra parte opposta e la comunicata a mezzo Parte_6
raccomandata a.r. agli opponenti, esclude espressamente ogni novazione del contratto originariamente stipulato con la;
Parte_5
– dell'eccezione per cui l'obbligazione assunta dall'erede sarebbe un'obbligazione parziaria e non solidale con gli eventuali altri obbligati, parziarietà non quantificata dall'opponente, unico soggetto gravato dal relativo onere probatorio sul punto, e comunque infondata, trattandosi di obbligazione che, al contrario, si trasferisce per motivi successori in via solidale in capo agli eredi anche in forza del disposto di cui all'art. 1946 c.c., confondendosi con il loro patrimonio.
1.5. Concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto e acquisito agli atti il verbale
Pag. 19 di 29 negativo di mediazione fra le parti, riuniti i procedimenti, dopo il deposito delle memorie ex art. 183,
comma VI, c.p.c., il Giudice, ritenuta la controversia matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
2. L'opposizione a decreto ingiuntivo è risultata fondata e merita dunque accoglimento.
Va premesso che la Banca opposta oggi agisce nei confronti del fideiussore e degli eredi Parte_7
del fideiussore vale a dire lo stesso CP_4
(figlio del de cuius), Parte_3 Parte_4
(figlia del de cuius) e le nipoti e Parte_1
(in rappresentazione del padre Parte_2 Persona_1
figlio di medio tempore dichiarato CP_4
fallito), in forza di fideiussione specifica prestata anche da e in data 30.6.2006, con CP_4 Parte_3
lo stesso documento contrattuale con cui alla società
garantita Parte_5
era concesso un finanziamento di euro 2.300.000,00
[...]
euro.
3. Va innanzitutto rilevato come, in applicazione del principio processuale della c.d. “ragione più liquida” (in virtù del quale – secondo, fra le altre, Cass. Civ., Sez.
Lav., 20 maggio 2020, n. 9309 – la causa può essere decisa
Pag. 20 di 29 sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità
del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.),
la presente controversia va decisa pronunciandosi sulla questione, sollevata nel merito da tutti gli opponenti,
della liberazione dei fideiussori per effetto delle nuove condizioni pattuite dalla società garantita e da MPS il
16.9.2013, deteriori per gli odierni fideiussori, che non hanno partecipato a tale negozio modificativo/novativo.
L'eccezione proposta dagli opponenti muove da tali oggettivi dati di fatto:
- in data 16.9.2013 la società garantita
[...]
e la convenivano con Parte_5 Parte_6
il rifinanziamento del mutuo concesso in data CP_6
30.05.2006 e originariamente garantito, fra gli altri, da dante causa di tutti gli odierni opponenti CP_4
e ; Parte_3
- con tale atto di rinegoziazione era espressamente pattuito che il residuo debito capitale del finanziamento originario, all'epoca ammontante ad euro 958.724,27,
Pag. 21 di 29 venisse rimborsato in successive 22 rate, in questo modo prorogando la scadenza del rapporto dal 30/04/2013 al
31/10/2024 e che – rispetto alle originarie pattuizioni -
lo spread applicato al tasso di interesse fosse aumentato dal 1,5% al 3%.
– a tale atto di rinegoziazione non hanno partecipato i garanti e CP_4 Parte_7
3.1. Sostengono gli opponenti che operando le modifiche negoziali del 16.9.2023 su aspetti non accessori al negozio garantito, le parti hanno inteso sostituire il vecchio assetto negoziale con uno nuovo, in questo modo novando il primo;
tale novazione avrebbe comportato l'estinzione dell'originario negozio e delle garanzie accessorie personali riferibili a e CP_4 Parte_3
che non hanno rinnovato tali garanzie con riferimento al negozio modificato.
3.1.2. Ritiene il Tribunale di non poter condividere tale ricostruzione.
Il negozio del 16.9.2013, qualificato come “atto
aggiuntivo al contratto di finanziamento stipulato in forma
di mutuo in data 20.5.2006” non ha efficacia novativa delle obbligazioni assunte dalle parti con il contratto di mutuo del 20.5.2006. Attraverso tale atto sono state apportate modifiche sicuramente importanti e rilevanti all'assetto contrattuale preesistente, prive - tuttavia - di attitudine novativa, non emergendo in alcuna parte dell'accodo la
Pag. 22 di 29 volontà dei contraenti di attribuire all'atto in questione tale valenza;
anzi, il carattere novativo viene proprio espressamente negato dalle parti all'art. 2 di tale accordo, dove si afferma che “il presente atto (…) non
costituisce in alcun modo novazione dell'originario
contratto di finanziamento (…)”. In questo modo resta sicuramente escluso il requisito dell'animus novandi.
Peraltro, insegna la giurisprudenza di legittimità che
(ex pluribus Cass., sent. n. 15980 del 2010) “l'atto con il
quale le parti convengono la modificazione quantitativa di
una precedente obbligazione ed il differimento della
scadenza per il suo adempimento, non costituisce una
novazione e non comporta, dunque, l'estinzione
dell'obbligazione originaria, restando assoggettato, per la
sua natura contrattuale, alle ordinarie regole sulla
validità; la novazione oggettiva esige invero l'"animus
novandi", cioè l'inequivoca, comune, intenzione di entrambe
le parti di estinguere l'originaria obbligazione,
sostituendola con una nuova, e l'"aliquid novi", inteso
come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o
del titolo del rapporto”. Nel caso di specie il “patto aggiuntivo” ha riguardato proprio il mutamento della durata del contratto garantito e la modifica quantitativa dell'obbligazione principale (cioè la restituzione del capitale e degli interessi, appositamente aumentati). In
alcun modo, poi, può dirsi che le parti abbiano apportato
Pag. 23 di 29 al contratto un mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto.
Alla luce delle evidenze in fatto e dei principi sopra riportati deve ritenersi che l'accordo del 16.9.2013 abbia solamente modificato il contratto garantito e che alcun effetto novativo si sia verificato.
3.2. Sostengono gli opponenti, comunque, che non avendo i garanti preso parte all'accordo modificativo del
16.9.2013, neanche preventivamente comunicato loro, in ogni caso non potranno rispondere del debito originariamente garantito.
Osserva il Tribunale come l'accordo del 16.9.2013,
seppure non novativo, prolunghi il piano di ammortamento di
22 semestralità e preveda un nuovo tasso di interesse da applicarsi, pari alla componente fissa aumentata – non più
del 1,5% - bensì del 3%. Il consistente aumento del tasso di interesse applicato incide sicuramente in termini negativi sui garanti, aggravando la loro posizione.
Come visto, i fideiussori e sono CP_4 Parte_3
rimasti estranei a tale accordo. Con la sottoscrizione dello stesso e hanno visto estesa CP_4 Parte_3
la loro obbligazione di garanzia ad un assetto negoziale diverso da quello originario e per loro sostanzialmente e concretamente pregiudizievole.
Ritiene il Tribunale che non possa essere posto in discussione che l'accordo integrativo del 16.9.2013 sia
Pag. 24 di 29 inopponibile ai fideiussori e allo CP_4 Parte_3
stesso estranei, e dunque sia inefficace nei loro confronti.
Il principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione
(sent. n. 2754 del 1969) in una risalente, ma condivisibile, pronuncia, dove è stato affermato che “non
possono essere opposti al garante gli atti compiuti dal
creditore che modifichino la situazione originaria del
rapporto garantito in senso meno favorevole al garante
stesso”. Tale principio è stato ribadito in una successiva pronuncia di legittimità (Cass., sent. n. 12901 del 1993).
Appurato, dunque, che la fideiussione prestata da CP_4
e non si estende al contratto di Parte_3
finanziamento così come modificato il 16.9.2023, ci si deve interrogare sulla sorte della garanzia prestata.
Sul punto la Corte di Cassazione, sent. n. 1122 del
1969, ha condivisibilmente affermato che “l'interesse del
fideiussore non può considerarsi leso per il solo fatto che
il creditore, dopo la scadenza del credito garantito e nel
rispetto del termine di cui all'art.1957 cod.civ., usi
tolleranza verso il debitore principale concedendogli
dilazioni di pagamento, purché, nel contempo egli si
astenga dal pretendere dal fideiussore l'adempimento della
garanzia e sempre che la situazione patrimoniale del
debitore non sia intanto, peggiorata. Importa, invece,
liberazione del fideiussore la conclusione di un accordo
Pag. 25 di 29 fra le parti principali del rapporto obbligatorio, con il
quale, anche prima della scadenza del credito garantito,
vengano modificate le condizioni originarie di
quest'ultimo, in modo da aggravare la posizione del
garante”.
Il principio è condivisibile ed applicabile al caso di specie, atteso che – tenuto conto della unitarietà del rapporto di mutuo garantito – l'aver modificato le condizioni del contratto di mutuo in senso sfavorevole al fideiussore e l'aver reso tali condizioni inopponibili al garante, ha impedito al contratto di mutuo, così
modificato, e alle relative obbligazioni, di essere ricondotto all'impegno di garanzia originariamente assunto.
Stante l'unitarietà del negozio garantito oggetto di modificazione, non è possibile distinguere due rapporti garantiti, uno precedente e l'altro successivo alla modifica del 16.9.2013, sicché l'unica conclusione prospettabile è la liberazione del fideiussore per la sopravvenuta irriconducibilità del contratto asseritamente garantito al negozio oggetto della fideiussione prestata.
Detto diversamente, sebbene il contratto modificato non abbia estinto il precedente rapporto, le clausole – di contenuto normativo ed economico - che oggi per effetto di tale modifica costituiscono il contratto di mutuo sono diverse da quelle oggetto di fideiussione e sfavorevoli per il fideiussore, comportando oneri economici superiori;
tali
Pag. 26 di 29 difformità impediscono che tale contratto, così modificato,
possa essere oggi garantito dai negozi fideiussori, coevi al contratto di mutuo del 2006 ed a quello riferibili.
Peraltro, ad colorandum l'esigenza di conseguire il consenso dei fideiussori in sede di modifica contrattuale è
stata avvertita dallo stesso Istituto di Credito mutuante,
che aveva compilato il documento contrattuale di modifica inserendo, negli spazi relativi alla sottoscrizione delle parti, i nominativi dei fideiussori e CP_4 Pt_3
, che, tuttavia, hanno omesso di sottoscrivere tale
[...]
documento.
Infine, neanche può ritenersi che i fideiussori abbiano aderito alla modifica in forza della previsione di cui all'art. 7 lett. B del contratto originario, che riconosceva alla Banca la possibilità di concedere alla società garantita “dilazione di pagamenti in qualsiasi forma”, atteso, da un lato che tale facoltà di modifica era condizionata alla “preventiva comunicazione ai garanti” e dalla documentazione in atti emerge che tale comunicazione sia avvenuta diversi mesi dopo la modifica, dall'altro che la modifica di cui si parla non costituisce semplice dilazione di pagamento, investendo il cuore del contratto,
cioè la percentuale del tasso di interesse applicato.
3.2.1. Non si condivide la soluzione adottata dal
Tribunale in sede di concessione della provvisoria esecuzione, dove si è ritenuto che i fideiussori – non
Pag. 27 di 29 firmatari dell'accordo modificativo - siano rimasti obbligati a quanto sarebbe stato dovuto dal debitore principale alle vecchie condizioni economiche. Una volta modificato il contratto garantito, tale modifica, alterando inevitabilmente le vicende riguardanti il contratto garantito, incide inesorabilmente sulla garanzia prestata in ragione di altre condizioni negoziali. A titolo esemplificativo le nuove e più gravose condizioni potrebbero avere impedito una successiva estinzione parziale del debito da parte della società garantita ed una riduzione dello stesso ben oltre l'importo che al 19.9.2013
costituiva il capitale residuo.
4. Conclusivamente, alla luce delle superiori considerazione, il decreto ingiuntivo va revocato e la società opposta condannata a rifondere le spese di lite in ragione del principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo, con la massima riduzione applicabile per le fasi trattazione e decisionale limitatamente alla posizione per la contenuta attività difensiva Parte_4
sviluppata da tale difesa in queste fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa o assorbita:
Pag. 28 di 29 - accoglie l'opposizione e per effetto revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Perugia n. 403/2022 del 09
marzo 2022;
- condanna parte opposta a rifondere agli opponenti e a titolo di rimborso Pt_1 Pt_3 Parte_2
delle spese di lite, la somma di euro 29.193,00 per compenso professionale euro 870,00 per anticipazioni oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA;
- condanna parte opposta a rifondere all'opponente
[...]
a titolo di rimborso delle spese di lite, la Pt_4
somma di euro 18.420,00 per compenso professionale euro
870,00 per anticipazioni oltre rimborso forfetario al 15%,
IVA e CPA;
Perugia, lì 14.2.2025 Il Giudice dott. Andrea Ausili
Pag. 29 di 29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2137 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili del Tribunale di Perugia
dell'anno 2022, alla quale è stata riunita la causa iscritta al n. 2187 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili del Tribunale di Perugia dell'anno 2022
e promosse:
quanto alla prima cui è riunita la seconda
da
(Codice Fiscale ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(Codice Fiscale ) e
[...] C.F._2 Parte_3
(Codice Fiscale , rappresentati e
[...] C.F._3
difesi dall'Avv. Sandro Picchiarelli del Foro di Perugia,
elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo difensore in Perugia, Via Bartolo n. 10/16. opponente contro (Codice Fiscale , e per Controparte_1 P.IVA_1
essa (Codice Fiscale ), CP_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Fantusati,
elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo difensore in Perugia, Viale Centova n. 6, opposta
Quanto alla seconda riunita alla prima:
da
(Codice Fiscale , Parte_4 C.F._4
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti
Luca Casiccio e Patrizio Tofi, elettivamente domiciliata presso lo Studio dei medesimi difensori in Assisi (PG), Via
San Bernardino snc,
opponente contro
(Codice Fiscale , e per Controparte_1 P.IVA_1
essa (Codice Fiscale ), CP_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Fantusati,
elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo difensore in Perugia, Viale Centova n. 6, opposta
CONCLUSIONI
Per gli opponenti e Parte_1 Parte_2
: Parte_3
“IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste a che venga disposta CTU
econometrica – salvo modifiche ed integrazioni all'atto del
Pag. 2 di 29 giuramento del Perito nominato dal Tribunale – con i
seguenti quesiti: A) ANATOCISMO: 1) per il periodo
dall'1.7.2000 al 31.12.2013: ricalcoli il CTU l'esatto
ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando
la capitalizzazione degli interessi, qualora risulti essere
stata applicata la capitalizzazione degli interessi in
assenza di reciprocità tra le parti, e quindi in violazione
dell'art. 120 TUB, ed in ogni caso esclusa ogni
capitalizzazione degli interessi passivi dalla data
dell'1.1.2014”; 2) per il periodo successivo al 1.1.2014:
Ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere
tra le parti eliminando la capitalizzazione degli interessi
passivi dalla data dell'1.1.2014.” B) TASSO DI INTERESSE
PASSIVO: calcoli il CTU gli interessi passivi applicando
alle rate scadute e in scadenza, in difetto di valida
pattuizione scritta:
1. per i contratti stipulati tra il
9.7.92 e il 2.1.2011, il tasso sostitutivo di cui
all'art.117 TUB (nel testo antecedente il D.L.vo n.141/10);
2. per i contratti stipulati dopo il 2.1.2011, il tasso
sostitutivo di cui all'art.117 TUB (così come modificato
dal D.L.vo n.141/10). C) VARIAZIONI DEL TASSO DI INTERESSE:
1) predisponga il calcolo applicando il tasso di interesse
pattuito tra le parti nel contratto nella misura numerica
ivi indicata, ovvero il diverso tasso di interesse
modificato dalla secondo le variazioni via via CP_3
intervenute e risultanti dagli atti 2) nel caso in cui le
Pag. 3 di 29 variazioni del tasso di interesse non siano state
comunicate, calcoli il CTU gli interessi passivi applicando
agli scoperti di conto l'ultimo tasso di interesse pattuito
o ritualmente comunicato. D) USURA: 1) Usura originaria:
Accerti il CTU, secondo i D.M. via via intervenuti, se al
momento della pattuizione degli interessi, o dell'esercizio
dello ius variandi da parte della banca, si sia superato il
tasso soglia;
2) Calcolo in caso di usura originaria:
qualora risulti che il tasso di interesse effettivo globale
(TEG) pattuito o successivamente modificato ai sensi
dell'art. 118 TUB nei contratti oggetto di causa, in
riferimento ai soli interessi corrispettivi, risulti
superiore al tasso soglia rilevato dal Ministero del Tesoro
con D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la
pattuizione, ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del
rapporto dare/avere tra le parti, senza tenere conto di
alcun interesse a qualsiasi titolo applicato;
3) Usura
sopravvenuta: accerti il CTU, secondo i D.M. via via
intervenuti, se il tasso di interesse pattuito, che al
momento della stipulazione del contratto o al momento
dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca era
inferiore al tasso soglia, abbia poi successivamente
superato il tasso soglia nel corso del rapporto a seguito
delle variazioni di quest'ultimo. 4) Calcolo in caso di
usura sopravvenuta: ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del
rapporto dare/avere tra le parti, riducendo gli interessi
Pag. 4 di 29 nei limiti del tasso soglia previsto per il trimestre di
riferimento dai D.M., qualora risulti che il tasso di
interesse effettivo globale (TEG) applicato ai contratti
oggetto di causa, in riferimento ai soli interessi
corrispettivi, risulti nel corso del rapporto aver
superato, per uno o più periodi, il tasso soglia rilevato
dal Ministero del Tesoro e contenuto nel D.M. trimestrale
di riferimento;
5) Parametri da confrontare con il tasso
soglia ai fini della verifica dell'usura originaria e
sopravvenuta: a) periodo compreso tra l'entrata in vigore
della L. 108/1996 ed il 31.12.2009: computi nella base di
calcolo da confrontare con il tasso soglia ogni onere con
funzione di remunerazione del credito, escluse le imposte,
le tasse e le commissioni di massimo scoperto (in
particolare, le somme addebitate a titolo di commissione di
massimo scoperto andranno calcolate nelle somme dovute
senza effettuare alcuna verifica di usurarietà, salvo nel
caso in cui non se ne ravvisi la nullità in base ai criteri
indicati al successivo punto E); b) periodo successivo
all'1.1.2010: computi nella base di calcolo da confrontare
con il tasso soglia ogni onere con funzione di
remunerazione del credito, ivi compresa la commissione di
massimo scoperto, con esclusione delle sole imposte e
tasse; 6) Verifica dell'usurarietà degli interessi
moratori: verifichi sulla base dei medesimi criteri anche
la eventuale usurarietà del tasso pattuito con riferimento
Pag. 5 di 29 agli interessi moratori, ma preso separatamente e non
cumulato con quello corrispettivo. E) ESAME DELLA
DOCUMENTAZIONE PRODOTTA: effettui il CTU ogni conteggio
osservando i seguenti criteri con decorrenza dalla data di
stipula del contratto. F) VERIFICHI IL CTU, previa
acquisizione presso la convenuta di tutta la documentazione
riguardante il rapporto contrattuale in contestazione e
ciò, con particolare riferimento ai pagamenti nel mentre
eseguiti, se vi sono stati eventi che giustifichino
l'abbattimento dell'importo in questa sede richiesto;
G)
CONTEGGIO FINALE: All'esito dei conteggi richiesti,
determini il saldo finale del debito alla data di notifica
dell'atto di precetto e l'eventuale differenza rispetto al
saldo evidenziato dalla , tenendo conto che, ove CP_3
emergano saldi attivi a favore degli opponenti, dovrà
calcolare gli interessi creditori al tasso convenzionale.
NEL MERITO: In via principale nel merito: - accertare e
dichiarare l'insussistenza dell'an e del quantum debeatur
così come azionato in via monitoria nei confronti degli
odierni opponenti e per l'effetto revocare il decreto
ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare
l'inoperatività, ovvero l'inefficacia, ovvero l'estinzione,
ovvero la liberazione delle garanzie rilasciate dagli
opponenti – e dai loro danti causa - in favore della
debitrice principale e per l'effetto revocare il decreto
ingiuntivo opposto in relazione alle pretese azionate nei
Pag. 6 di 29 confronti degli odierni attori. IN OGNI CASO: - revocare il
decreto ingiuntivo opposto in relazione alle pretese
azionate nei confronti degli odierni opponenti. - Con
vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio”.
Per l'opponente : Parte_4
“Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis: - nel
merito: previo accertamento e dichiarazione di nullità
della fideiussione rilasciata dal sig. (cui CP_4
è subentrata iure hereditario in favore Parte_4
della banca MPS Banca per l'Impresa poiché predisposta e
rilasciata su moduli conformi nel loro contenuto alle
condizioni generali per la fideiussione a garanzia delle
operazioni bancarie redatto dall'ABI come censurato dal
provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia
per violazione dell'art. 2, comma 2, della legge 287/1990 e
posta alla base dell'asserito credito della ricorrente per
tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare
l'infondatezza della richiesta di pagamento del credito di
cui al decreto ingiuntivo opposto nei confronti
dell'opponente in quanto inesistente e/o Parte_4
comunque non dovuto, con revoca e/o dichiarazione di
inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
- in via
subordinata, previo accertamento e dichiarazione della
nullità parziale del contratto di fideiussione inter partes
intercorso, relativamente alle disposizioni elencate in
narrativa che riproducono lo schema contrattuale
Pag. 7 di 29 predisposto dall'ABI come censurato dal provvedimento n. 55
del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia per violazione
dell'art. 2, comma 2, della legge 287/1990 e, per
l'effetto, previo accertamento e dichiarazione che la banca
ricorrente è decaduta dall'azione, visto quanto disposto
dall'art. 1957 c.c., non avendo il creditore agito nei
confronti del debitore nel termine di 6 mesi dalla scadenza
dell'obbligazione, disporre la revoca e/o dichiarazione di
inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
-in via
ulteriormente subordinata previo accertamento e
dichiarazione che la nullità della clausola di cui all'art.
7 del contratto di fideiussione inter partes stipulato in
quanto clausola vessatoria ex art. 33, comma 1, lett. t),
del Codice del Consumo per le ragioni esposte in premessa e
, per l'effetto, previo accertamento e dichiarazione che la
banca ricorrente è decaduta dall'azione, visto quanto
disposto dall'art. 1957 c.c., non avendo il creditore agito
nei confronti del debitore nel termine di 6 mesi dalla
scadenza dell'obbligazione, disporre la revoca e/o
dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo
opposto; - In via ulteriormente subordinata, previo
accertamento e dichiarazione della liberazione da ogni
obbligazione fideiussoria in capo all'opponente, non avendo
il proprio dante causa la Controparte_5
garanzia fideiussoria dell'atto di rinegoziazione del
finanziamento, con conseguente decadenza da ogni
Pag. 8 di 29 obbligazione verso la banca ricorrente, disporre la revoca
e/o la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo
opposto; -in via ulteriormente subordinata, accettare e
dichiarare l'illegittimità o comunque l'infondatezza della
richiesta di pagamento avanzata dalla ricorrente per omessa
determinazione della quota di debito sulla stessa
eventualmente gravante quale erede , avendo la ricorrente
avanzato una richiesta di pagamento per l'intero importo,
in solido con gli altri ingiunti, anch'essi eredi, con ogni
conseguente statuizione di legge. - Con vittoria delle
spese di lite”.
Per l'opposta:
a) quanto al giudizio promossa da Parte_1 Parte_2
e “Nel merito, rigettare la
[...] Parte_3
presente opposizione in quanto infondata in fatto ed in
diritto per tutte le ragioni sopra esposte, non ultimo
dell'intervenuta prescrizione di tutte le somme che, in
denegata ipotesi, dovessero essere accertate dovute in
favore degli opponenti e, per l'effetto, confermare il
decreto ingiuntivo n. 403/2022 del 09.03.2022 (notificato
il 21.03.2022 ed emesso dal Tribunale di Perugia, in
persona dell'Ill.mo Giudice Dott. Edoardo Postacchini in
data 08.03.2022 - R.G. n. 6041/2021), in ogni caso,
accertare e dichiarare che la per Controparte_1
quest'atto rappresentata da ut supra, è CP_2
creditrice nei confronti dei Sig.ri (nata a [...]
Pag. 9 di 29 Gualdo AD il 30/07/1988 e residente in [...]
(PG), Via Garibaldi n. 84 C.F. , C.F._1 Parte_2
(nata a [...] il [...] e
[...]
residente in [...] C.F.
), (nato a [...] C.F._2 Parte_3
(PG) il 03/06/1950 ed ivi residente in [...] C.F.
), in via solidale fra loro, della somma di C.F._3
€ 1.247.175,77 (di cui € 958.724,27 per capitale residuo al
31.10.2014, € 37.060,86 per rate insolute del 30.04.2014 e
del 31.10.2014, € 251.390,64 per interessi di mora dal
30.10.2014 al 10.11.2021), a fronte delle garanzie di cui
in narrativa oltre agli interessi di legge dal dovuto al
saldo ovvero nella diversa somma che verrà accertata in
corso di causa e, per l'effetto, condannare i suddetti
garanti Sigg.ri (C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. , in solido tra loro, al pagamento C.F._3
della somma di cui al punto che precede, per tutto quanto
argomentato nella spiegata narrativa, oltre agli interessi
di legge, ovvero nella diversa somma che verrà accertata in
corso di causa. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari
del presente procedimento”;
b) quanto al giudizio promosso da “Nel Parte_4
merito, rigettare la presente opposizione in quanto
infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra
esposte e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo
Pag. 10 di 29 n. 403/2022 del 09.03.2022 (notificato il 21.03.2022 ed
emesso dal Tribunale di Perugia, Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, il 08.03.2022 - R.G. n. 6041/2021), con
condanna della Sig.ra (CF. Parte_4
) - previo accertamento del diritto C.F._4
azionato - al pagamento in favore di Controparte_1
per quest'atto rappresentata da ut supra, della CP_2
somma di € 1.247.175,77 (di cui € 958.724,27 per capitale
residuo al 31.10.2014, € 37.060,86 per rate insolute del
30.04.2014 e del 31.10.2014, € 251.390,64 per interessi di
mora dal 30.10.2014 al 10.11.2021), a fronte della garanzia
di cui in narrativa, oltre agli interessi di legge dal
dovuto al saldo, ovvero nella diversa somma che verrà
accertata in corso di causa. Il tutto, dandosi atto della
solidarietà così come evidenziata nel decreto ingiuntivo
opposto di che trattasi. Con vittoria di spese, funzioni ed
onorari del presente procedimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con Decreto n. 403/2022, emesso in data 09.03.2022, il Tribunale di Perugia ingiungeva agli odierni opponenti,
in solido tra loro, il pagamento, in favore della società
opposta, della somma di € 1.247.175,77, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria. Il
decreto veniva emesso in relazione al mancato rimborso di un finanziamento concesso da Banca MPS alla
[...]
rimborso che Parte_5
Pag. 11 di 29 era stato garantito, fra gli altri, anche da CP_4
a cui, dopo la morte, erano succeduti anche in tale obbligazione di garanzia, gli odierni opponenti, Parte_4
e nonché, per rappresentazione
[...] Parte_3
testamentaria, le nipoti, odierne opponenti, Parte_1
e .
[...] Parte_2
1.2. Avverso detto decreto proponevano opposizione, introducendo la causa iscritta al n. 2137/2022 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi Civili del Tribunale di
Perugia, i e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate
[...]
conclusioni. Eccepivano in particolare gli opponenti:
- il mancato esperimento, da parte dell'opposta, del preventivo tentativo di mediazione obbligatoria;
- la mancata prova, di cui l'opposta era onerata,
dell'avvenuta cessione, in suo favore, del credito originariamente vantato da Monte dei Paschi di Siena Banca
per l'impresa S.p.a., essendosi l'opposta limitata ad allegare l'avvenuta pubblicazione dell'operazione in
Gazzetta Ufficiale;
- nel merito, la mancata prova, da parte dell'opposta,
dell'avvenuta consegna delle somme asseritamente mutuate,
contestata dagli opponenti, non potendo considerarsi tale il solo estratto certificato ex art. 50 TUB, sulla scorta del quale il decreto ingiuntivo è stato ottenuto;
Pag. 12 di 29 - l'usurarietà pattizia originaria, oltre che in corso di rapporto, del finanziamento de quo;
- la mancata pattuizione del TAE e del regime finanziario di capitalizzazione, in violazione degli artt. 1346 c.c. e
117 TUB per indeterminatezza e/o indeterminabilità del tasso d'interesse applicato e praticato, anche alla luce della delibera CICR 4/3/2023 e della circolare della Banca
d'Italia n. 229/99;
- la capitalizzazione composta, non pattuita, degli interessi addebitati, per effetto dell'ammortamento alla francese applicato, che avrebbe prodotto un effetto anatocistico non consentito, in violazione dell'art. 821
co. 3 c.c., 1213 e 1214 c.c, nonché della normativa prevista dal D. Lgs. 342/99 art. 25 e dalla delibera CICR
9/02/2000 art. 6, con una minor debenza in favore della creditrice pari ad € 519.904,55;
- in ogni caso, che la garanzia ora in capo agli opponenti era stata prestata in favore della Parte_5
in relazione al contratto di finanziamento del
[...]
30.05.2006 da quest'ultima sottoscritto, mentre successivamente, in data 16.09.2013, Mps Banca per l'Impresa ha stipulato con la stessa Parte_5
e la un nuovo contratto di
[...] Parte_6
finanziamento, con il quale quest'ultima società si accollava il debito residuo della prima per interessi scaduti e capitale non ancora restituito di cui al primo
Pag. 13 di 29 contratto, modificando, con effetto novativo, le condizioni economiche di quest'ultimo con la previsione, fra l'altro,
di un diverso tasso d'interesse corrispettivo, di un diverso piano di ammortamento e di un diverso termine per il rimborso;
un effetto novativo che ha determinato, ex art. 1230 c.c., l'estinzione dell'obbligazione precedentemente assunta dal garante e, CP_4
quindi, dai suoi aventi causa, opponenti nel presente giudizio, per non avere gli stessi aderito al contratto di rifinanziamento;
- l'esercizio in definitiva fraudolento o sleale dei propri diritti da parte dell'opposta (exceptio doli generalis), la quale ha sottaciuto agli opponenti situazioni sopravvenute al contratto ed aventi forza modificativa o estintiva del diritto, avanzando nei loro confronti richieste di pagamento abusive o fraudolente.
1.3. Avverso il medesimo decreto proponeva opposizione, introducendo la causa iscritta al n. 2187/2022 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi Civili del Tribunale di
Perugia, qui riunita alla causa iscritta col n. di R.G.
2137/2022, anche la Sig.ra chiedendo Parte_4
l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni ed eccependo, in particolare:
- la nullità, per violazione dell'art 2 della Legge n
287/1990, della fideiussione prestata, poiché predisposta e rilasciata su schemi conformi nel loro contenuto alle
Pag. 14 di 29 condizioni generali per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie redatto dall'ABI;
- in subordine, la nullità parziale della fideiussione stessa, dovendo l'opponente considerarsi consumatore con conseguente vessatorietà della clausola di esonero del creditore dall'obbligo del rispetto del termine di cui all'art 1957 c.c.;
- in ogni caso, l'avvenuta estinzione dell'obbligazione originariamente garantita dall'opponente, attesa l'avvenuta rinegoziazione, da parte dell'opposta, del finanziamento originariamente concesso alla Parte_5
con assunzione delle relative obbligazioni da parte di una rinegoziazione alla quale Parte_6
l'originario fideiussore dante causa CP_4
dell'opponente, non ha prestato adesione, con conseguente estinzione della garanzia prestata unicamente in favore della stessa Parte_5
- l'infondatezza della richiesta di pagamento avanzata per l'intero asserito debito, richiesta che invece avrebbe potuto, in ipotesi, essere avanzata solo in via parziaria,
pro quota e, dunque, per una parte limitata dell'importo,
che avrebbe inoltre dovuto essere quantificata dallo stesso creditore procedente.
1.4. Si costituiva in giudizio la società opposta, contestando quanto ex adverso eccepito, chiedendo
Pag. 15 di 29 l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni e deducendo, in particolare:
1.4.1 quanto all'opposizione formulata da Parte_1
e l'infondatezza: Parte_2 Parte_3
– dell'eccezione relativa al mancato esperimento del preventivo tentativo di mediazione obbligatoria, la cui disciplina normativa non risulta applicabile, fra gli altri, ai procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
– dell'eccezione di mancata prova della titolarità del credito in capo all'opposta (per non essere la stessa stata provata nell'ambito del procedimento monitorio), eccezione che non è stata oggetto di specifica domanda in sede di conclusioni e che, comunque, nel merito, deve considerarsi infondata, avendo l'opposta stessa fornito ogni prova necessaria a documentare, nonché a rendere opponibile ai terzi, l'avvenuta cessione in proprio favore del credito per cui è causa;
– dell'eccezione di mancata prova dell'avvenuta erogazione della somma mutuata, erogazione che, invece, risulta provata, fra l'altro, dalla circostanza che il mutuo, per un certo periodo, è stato onorato, come dimostrato, fra l'altro, anche dal fatto che la rinegoziazione del debito con la è avvenuta soltanto in Parte_6
riferimento al rimborso delle rate residue;
Pag. 16 di 29 – dell'eccezione di usurarietà del contratto per superamento del tasso soglia per i mutui ipotecari e la violazione dell'art. 1346 c.c. e delle norme di trasparenza
(117 TUB, Delibera CICR 4/3/2003 art. 9 e circ. Banca
d'Italia n. 229/99), eccezione fondata su una perizia di parte contenente errori logico/matematici tali da inficiarne l'attendibilità;
– dell'eccezione di avvenuta novazione del contratto di finanziamento originariamente stipulato fra l'opposta e la atteso che la successiva Parte_5
scrittura di rifinanziamento del debito del 16.9.2013,
escludeva espressamente ogni novazione del contratto originariamente stipulato con la Pt_1 Parte_5
, senza alcuna contestazione da parte degli opponenti
[...]
stessi;
– della formulata exceptio doli generalis, mancando la prova dell'esistenza di un comportamento fraudolento da parte dell'opposta.
1.4.2 quanto all'opposizione formulata da Parte_4
, l'infondatezza:
[...]
– dell'eccezione di nullità della fideiussione prestata dall'opponente, per violazione dell'art 2 della Legge n
287/1990, sia per l'incompetenza del Giudice
dell'opposizione a decreto ingiuntivo a decidere su detta eccezione (essendo competente unicamente il Tribunale delle
Imprese), sia perché, nel caso di specie, non si tratta di
Pag. 17 di 29 fideiussione omnibus, ma di fideiussione specifica (con conseguente inapplicabilità della normativa richiamata);
– dell'eccezione di nullità parziale della fideiussione de
qua e di vessatorietà della clausola di esonero del creditore dall'obbligo del rispetto del termine di cui all'art 1957 c.c., sia perché detta norma deve considerarsi comunque derogabile, espressamente o tacitamente (essendo l'interesse del fideiussore ivi tutelato disponibile), sia perché, nel caso specifico, il termine di 6 mesi non era comunque trascorso in quanto, sempre per espressa previsione dell'art. 7 lett. B del contratto, “la
fideiussione resterà inoltre in vita fino alla completa
estinzione di ogni debito della Ditta finanziata comunque
dipendente dal finanziamento”, ciò rendendo l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non soggetta a nessun termine di decadenza;
– dell'eccezione relativa al fatto che l'opponente rivestirebbe, nel contratto di fideiussione in essere, la qualifica di consumatore (con conseguente applicabilità, al caso di specie, degli artt. 3 e 33 del Codice del Consumo e conseguente nullità della clausola di cui all'art. 7 del contratto relativa alla rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.), sia perché dante causa CP_4
dell'opponente, ha rivestito ruoli societari all'interno delle società debitrici principali (con ciò non potendo essere considerato consumatore ed avendo trasferito tale
Pag. 18 di 29 qualifica anche agli odierni opponenti), sia perché, nel caso di specie, non si tratta di una fideiussione omnibus
ma di una fideiussione specifica, rilasciata all'interno di un mutuo stipulato per atto pubblico e, dunque, di un negozio che non può dirsi predisposto unilateralmente o mediante moduli e/o formulari ma a seguito di trattative individuali;
– dell'eccezione di avvenuta novazione del contratto di finanziamento originariamente stipulato fra l'opposta e la atteso che la successiva Parte_5
scrittura di rifinanziamento del debito sottoscritta fra parte opposta e la comunicata a mezzo Parte_6
raccomandata a.r. agli opponenti, esclude espressamente ogni novazione del contratto originariamente stipulato con la;
Parte_5
– dell'eccezione per cui l'obbligazione assunta dall'erede sarebbe un'obbligazione parziaria e non solidale con gli eventuali altri obbligati, parziarietà non quantificata dall'opponente, unico soggetto gravato dal relativo onere probatorio sul punto, e comunque infondata, trattandosi di obbligazione che, al contrario, si trasferisce per motivi successori in via solidale in capo agli eredi anche in forza del disposto di cui all'art. 1946 c.c., confondendosi con il loro patrimonio.
1.5. Concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto e acquisito agli atti il verbale
Pag. 19 di 29 negativo di mediazione fra le parti, riuniti i procedimenti, dopo il deposito delle memorie ex art. 183,
comma VI, c.p.c., il Giudice, ritenuta la controversia matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
2. L'opposizione a decreto ingiuntivo è risultata fondata e merita dunque accoglimento.
Va premesso che la Banca opposta oggi agisce nei confronti del fideiussore e degli eredi Parte_7
del fideiussore vale a dire lo stesso CP_4
(figlio del de cuius), Parte_3 Parte_4
(figlia del de cuius) e le nipoti e Parte_1
(in rappresentazione del padre Parte_2 Persona_1
figlio di medio tempore dichiarato CP_4
fallito), in forza di fideiussione specifica prestata anche da e in data 30.6.2006, con CP_4 Parte_3
lo stesso documento contrattuale con cui alla società
garantita Parte_5
era concesso un finanziamento di euro 2.300.000,00
[...]
euro.
3. Va innanzitutto rilevato come, in applicazione del principio processuale della c.d. “ragione più liquida” (in virtù del quale – secondo, fra le altre, Cass. Civ., Sez.
Lav., 20 maggio 2020, n. 9309 – la causa può essere decisa
Pag. 20 di 29 sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità
del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.),
la presente controversia va decisa pronunciandosi sulla questione, sollevata nel merito da tutti gli opponenti,
della liberazione dei fideiussori per effetto delle nuove condizioni pattuite dalla società garantita e da MPS il
16.9.2013, deteriori per gli odierni fideiussori, che non hanno partecipato a tale negozio modificativo/novativo.
L'eccezione proposta dagli opponenti muove da tali oggettivi dati di fatto:
- in data 16.9.2013 la società garantita
[...]
e la convenivano con Parte_5 Parte_6
il rifinanziamento del mutuo concesso in data CP_6
30.05.2006 e originariamente garantito, fra gli altri, da dante causa di tutti gli odierni opponenti CP_4
e ; Parte_3
- con tale atto di rinegoziazione era espressamente pattuito che il residuo debito capitale del finanziamento originario, all'epoca ammontante ad euro 958.724,27,
Pag. 21 di 29 venisse rimborsato in successive 22 rate, in questo modo prorogando la scadenza del rapporto dal 30/04/2013 al
31/10/2024 e che – rispetto alle originarie pattuizioni -
lo spread applicato al tasso di interesse fosse aumentato dal 1,5% al 3%.
– a tale atto di rinegoziazione non hanno partecipato i garanti e CP_4 Parte_7
3.1. Sostengono gli opponenti che operando le modifiche negoziali del 16.9.2023 su aspetti non accessori al negozio garantito, le parti hanno inteso sostituire il vecchio assetto negoziale con uno nuovo, in questo modo novando il primo;
tale novazione avrebbe comportato l'estinzione dell'originario negozio e delle garanzie accessorie personali riferibili a e CP_4 Parte_3
che non hanno rinnovato tali garanzie con riferimento al negozio modificato.
3.1.2. Ritiene il Tribunale di non poter condividere tale ricostruzione.
Il negozio del 16.9.2013, qualificato come “atto
aggiuntivo al contratto di finanziamento stipulato in forma
di mutuo in data 20.5.2006” non ha efficacia novativa delle obbligazioni assunte dalle parti con il contratto di mutuo del 20.5.2006. Attraverso tale atto sono state apportate modifiche sicuramente importanti e rilevanti all'assetto contrattuale preesistente, prive - tuttavia - di attitudine novativa, non emergendo in alcuna parte dell'accodo la
Pag. 22 di 29 volontà dei contraenti di attribuire all'atto in questione tale valenza;
anzi, il carattere novativo viene proprio espressamente negato dalle parti all'art. 2 di tale accordo, dove si afferma che “il presente atto (…) non
costituisce in alcun modo novazione dell'originario
contratto di finanziamento (…)”. In questo modo resta sicuramente escluso il requisito dell'animus novandi.
Peraltro, insegna la giurisprudenza di legittimità che
(ex pluribus Cass., sent. n. 15980 del 2010) “l'atto con il
quale le parti convengono la modificazione quantitativa di
una precedente obbligazione ed il differimento della
scadenza per il suo adempimento, non costituisce una
novazione e non comporta, dunque, l'estinzione
dell'obbligazione originaria, restando assoggettato, per la
sua natura contrattuale, alle ordinarie regole sulla
validità; la novazione oggettiva esige invero l'"animus
novandi", cioè l'inequivoca, comune, intenzione di entrambe
le parti di estinguere l'originaria obbligazione,
sostituendola con una nuova, e l'"aliquid novi", inteso
come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o
del titolo del rapporto”. Nel caso di specie il “patto aggiuntivo” ha riguardato proprio il mutamento della durata del contratto garantito e la modifica quantitativa dell'obbligazione principale (cioè la restituzione del capitale e degli interessi, appositamente aumentati). In
alcun modo, poi, può dirsi che le parti abbiano apportato
Pag. 23 di 29 al contratto un mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto.
Alla luce delle evidenze in fatto e dei principi sopra riportati deve ritenersi che l'accordo del 16.9.2013 abbia solamente modificato il contratto garantito e che alcun effetto novativo si sia verificato.
3.2. Sostengono gli opponenti, comunque, che non avendo i garanti preso parte all'accordo modificativo del
16.9.2013, neanche preventivamente comunicato loro, in ogni caso non potranno rispondere del debito originariamente garantito.
Osserva il Tribunale come l'accordo del 16.9.2013,
seppure non novativo, prolunghi il piano di ammortamento di
22 semestralità e preveda un nuovo tasso di interesse da applicarsi, pari alla componente fissa aumentata – non più
del 1,5% - bensì del 3%. Il consistente aumento del tasso di interesse applicato incide sicuramente in termini negativi sui garanti, aggravando la loro posizione.
Come visto, i fideiussori e sono CP_4 Parte_3
rimasti estranei a tale accordo. Con la sottoscrizione dello stesso e hanno visto estesa CP_4 Parte_3
la loro obbligazione di garanzia ad un assetto negoziale diverso da quello originario e per loro sostanzialmente e concretamente pregiudizievole.
Ritiene il Tribunale che non possa essere posto in discussione che l'accordo integrativo del 16.9.2013 sia
Pag. 24 di 29 inopponibile ai fideiussori e allo CP_4 Parte_3
stesso estranei, e dunque sia inefficace nei loro confronti.
Il principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione
(sent. n. 2754 del 1969) in una risalente, ma condivisibile, pronuncia, dove è stato affermato che “non
possono essere opposti al garante gli atti compiuti dal
creditore che modifichino la situazione originaria del
rapporto garantito in senso meno favorevole al garante
stesso”. Tale principio è stato ribadito in una successiva pronuncia di legittimità (Cass., sent. n. 12901 del 1993).
Appurato, dunque, che la fideiussione prestata da CP_4
e non si estende al contratto di Parte_3
finanziamento così come modificato il 16.9.2023, ci si deve interrogare sulla sorte della garanzia prestata.
Sul punto la Corte di Cassazione, sent. n. 1122 del
1969, ha condivisibilmente affermato che “l'interesse del
fideiussore non può considerarsi leso per il solo fatto che
il creditore, dopo la scadenza del credito garantito e nel
rispetto del termine di cui all'art.1957 cod.civ., usi
tolleranza verso il debitore principale concedendogli
dilazioni di pagamento, purché, nel contempo egli si
astenga dal pretendere dal fideiussore l'adempimento della
garanzia e sempre che la situazione patrimoniale del
debitore non sia intanto, peggiorata. Importa, invece,
liberazione del fideiussore la conclusione di un accordo
Pag. 25 di 29 fra le parti principali del rapporto obbligatorio, con il
quale, anche prima della scadenza del credito garantito,
vengano modificate le condizioni originarie di
quest'ultimo, in modo da aggravare la posizione del
garante”.
Il principio è condivisibile ed applicabile al caso di specie, atteso che – tenuto conto della unitarietà del rapporto di mutuo garantito – l'aver modificato le condizioni del contratto di mutuo in senso sfavorevole al fideiussore e l'aver reso tali condizioni inopponibili al garante, ha impedito al contratto di mutuo, così
modificato, e alle relative obbligazioni, di essere ricondotto all'impegno di garanzia originariamente assunto.
Stante l'unitarietà del negozio garantito oggetto di modificazione, non è possibile distinguere due rapporti garantiti, uno precedente e l'altro successivo alla modifica del 16.9.2013, sicché l'unica conclusione prospettabile è la liberazione del fideiussore per la sopravvenuta irriconducibilità del contratto asseritamente garantito al negozio oggetto della fideiussione prestata.
Detto diversamente, sebbene il contratto modificato non abbia estinto il precedente rapporto, le clausole – di contenuto normativo ed economico - che oggi per effetto di tale modifica costituiscono il contratto di mutuo sono diverse da quelle oggetto di fideiussione e sfavorevoli per il fideiussore, comportando oneri economici superiori;
tali
Pag. 26 di 29 difformità impediscono che tale contratto, così modificato,
possa essere oggi garantito dai negozi fideiussori, coevi al contratto di mutuo del 2006 ed a quello riferibili.
Peraltro, ad colorandum l'esigenza di conseguire il consenso dei fideiussori in sede di modifica contrattuale è
stata avvertita dallo stesso Istituto di Credito mutuante,
che aveva compilato il documento contrattuale di modifica inserendo, negli spazi relativi alla sottoscrizione delle parti, i nominativi dei fideiussori e CP_4 Pt_3
, che, tuttavia, hanno omesso di sottoscrivere tale
[...]
documento.
Infine, neanche può ritenersi che i fideiussori abbiano aderito alla modifica in forza della previsione di cui all'art. 7 lett. B del contratto originario, che riconosceva alla Banca la possibilità di concedere alla società garantita “dilazione di pagamenti in qualsiasi forma”, atteso, da un lato che tale facoltà di modifica era condizionata alla “preventiva comunicazione ai garanti” e dalla documentazione in atti emerge che tale comunicazione sia avvenuta diversi mesi dopo la modifica, dall'altro che la modifica di cui si parla non costituisce semplice dilazione di pagamento, investendo il cuore del contratto,
cioè la percentuale del tasso di interesse applicato.
3.2.1. Non si condivide la soluzione adottata dal
Tribunale in sede di concessione della provvisoria esecuzione, dove si è ritenuto che i fideiussori – non
Pag. 27 di 29 firmatari dell'accordo modificativo - siano rimasti obbligati a quanto sarebbe stato dovuto dal debitore principale alle vecchie condizioni economiche. Una volta modificato il contratto garantito, tale modifica, alterando inevitabilmente le vicende riguardanti il contratto garantito, incide inesorabilmente sulla garanzia prestata in ragione di altre condizioni negoziali. A titolo esemplificativo le nuove e più gravose condizioni potrebbero avere impedito una successiva estinzione parziale del debito da parte della società garantita ed una riduzione dello stesso ben oltre l'importo che al 19.9.2013
costituiva il capitale residuo.
4. Conclusivamente, alla luce delle superiori considerazione, il decreto ingiuntivo va revocato e la società opposta condannata a rifondere le spese di lite in ragione del principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo, con la massima riduzione applicabile per le fasi trattazione e decisionale limitatamente alla posizione per la contenuta attività difensiva Parte_4
sviluppata da tale difesa in queste fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa o assorbita:
Pag. 28 di 29 - accoglie l'opposizione e per effetto revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Perugia n. 403/2022 del 09
marzo 2022;
- condanna parte opposta a rifondere agli opponenti e a titolo di rimborso Pt_1 Pt_3 Parte_2
delle spese di lite, la somma di euro 29.193,00 per compenso professionale euro 870,00 per anticipazioni oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA;
- condanna parte opposta a rifondere all'opponente
[...]
a titolo di rimborso delle spese di lite, la Pt_4
somma di euro 18.420,00 per compenso professionale euro
870,00 per anticipazioni oltre rimborso forfetario al 15%,
IVA e CPA;
Perugia, lì 14.2.2025 Il Giudice dott. Andrea Ausili
Pag. 29 di 29