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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/09/2025, n. 3545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3545 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10833 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente do- Parte_1 miciliata presso lo studio dell'Avv. RONDELLO GIADA e CUCINA ALESSANDRO, che la rap- presentano e difendono per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
nato a [...], in data [...], elettivamente domicilia- Controparte_1 to presso lo studio dell'Avv. RAIMONDI MATTEO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: Vedi note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
10/09/2025 alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla parte ri- corrente, cui la parte resistente ha di fatto aderito, costituendo chiari indicatori del disfaci-
Tribunale di Palermo sez. I civile mento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese, nonché il dichiarato in- tento di non volersi riconciliare manifestato in sede di prima udienza.
2. DOMANDA DI ADDEBITO
Preliminarmente deve accogliersi l'eccezione di tardività della costituzione del resistente: questi, infatti, ha depositato memoria di costituzione in data 12/11/2023 mentre il termine dei 30 giorni assegnati per la sua costituzione andava a scadere il 10/11/2023, se si consi- derano giorni liberi, o 11/11/2023 come più correttamente si ritiene in assenza di espressa indicazione normativa. Da qui, la domanda di addebito da questi avanzata deve considerarsi tardiva in quanto egli è incorso nelle decadenze di cui all'art. 473 bis16 c.p.c.
Nel merito, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di addebito proposta dalla ricorrente, in assenza di alcun elemento istruttorio volto a comprovare la prospettata violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio.
Alla luce dell'ordinanza dell'11/01/24 che ha disatteso le istanze istruttorie formulate dalle parti sul punto con motivazione cui si rinvia integralmente, nessuna attività istruttoria risulta essere stata svolta per accertare la commissione, da parte di ciascuna, di una condot- ta oggettivamente contraria ai doveri nascenti dal matrimonio.
Analogamente, nessuna attività istruttoria è stata espletata per accertare la rilevanza cau- sale delle condotte addebitate reciprocamente rispetto al verificarsi della definitiva crisi co- niugale.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte la domanda di addebito avanzata da
[...]
va rigettata. Parte_1
3. PROVVEDIMENTI NELL'INTERESSE DELLA PROLE
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, dall'unione tra le parti so- no nate quattro figlie: , nata a [...] il [...] (oggi economi- Persona_1 camente autosufficiente), , nata a [...] il giorno 08/11/2006, Persona_2 [...]
, nata a [...] il [...], e , nata a [...] Persona_3 Persona_4 il 12/04/2017.
In primo luogo, va dichiarato non luogo a provvedere sulla domanda di affido sulla figlia
, nata a [...] l'[...], divenuta maggiorenne nelle more del Persona_2 procedimento.
Quanto, invece, alle altre due figlie, e , deve rilevarsi che l'art. 337- Per_3 Per_4 ter. “Provvedimenti riguardo ai figli” introdotto dal D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, pre- vede ora che “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori” confermando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del succes-
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile sivo art. 337 quater, “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'al- tro sia contrario all'interesse del minore”.
Anche dopo la , pertanto, al figlio minore viene riconosciuto un vero e proprio Pt_2
“diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rap- porti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Come la prassi ha già ampiamente chiarito, tuttavia, affidamento condiviso non vuol di- re parità di tempo che il minore dovrà trascorrere con l'uno o con l'altro genitore, con pre- visione di una doppia residenza, ma condivisione delle scelte educative e formative e pari partecipazione in termini qualitativi alla vita del minore da parte di entrambi i genitori.
Il vero contenuto dell'affidamento condiviso non comporta affatto una convivenza del minore con entrambi i genitori e neanche una sorta di affidamento alternato.
La ratio dell'affidamento condiviso sta invece nella maggiore responsabilizzazione dei genitori separati o divorziati i quali, adottata una linea comune dell'educazione del minore, si impegnano a realizzarla entrambi.
Deve, quindi, essere prevista comunque una residenza prevalente, un assegno in favore del genitore domiciliatario, nonché l'eventuale assegnazione della casa coniugale.
Il tutto anche al fine di scoraggiare richieste strumentali di affido condiviso finalizzate all'esonero dalla contribuzione alle spese e, in generale, confusioni o commistioni tra que- stioni patrimoniali e ruolo genitoriale.
Indipendentemente dalla quotidianità della convivenza, i genitori dovranno esercitare la responsabilità genitoriale condividendo le scelte e confrontandosi sui criteri di crescita, no- nostante la crisi o la cessazione la relazione coniugale, in un rapporto realmente paritario nei confronti dei figli e nel comune superiore interesse della loro serena crescita e forma- zione.
Nel caso di specie, in assenza di ragioni ostative, deve essere previsto un regime di affi- damento condiviso per le minori , nata a [...] il [...], e Persona_5
, nata a [...] il [...], con previsione del domicilio preva- Persona_4 lente presso l'abitazione materna e con la facoltà per il genitore non convivente di incontra- re e tenere con sé la prole minore, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, con le modalità di cui al provvedimento dell'11/01/2024.
Deve, inoltre, ribadirsi che detto regime di incontri deve considerarsi liberamente modi- ficabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il coniuge
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile non convivente, compatibilmente con gli impegni scolastici della prole minore.
4. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Non appaiono sussistere i presupposti per l'accoglimento della domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da , in considerazione del fatto che, Parte_1 in base alle emergenze processuali ed alla attività istruttoria espletata, risulta che la mede- sima e le figlie hanno da tempo lasciato l'abitazione coniugale condividendosi le motivazioni del Giudice istruttore, come confermate anche dalla Corte di appello.
L'assegnazione della casa familiare, malgrado abbia anche riflessi economici, particolar- mente valorizzati dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 (come sostituito dall'art. 11 della legge n. 74 del 1987), risulta finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell'inte- resse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, non potendo essere disposta, a mo' di componente degli assegni rispettivamente previsti dagli artt. 156 c.c. e 5 della legge n. 898 del 1970.
Il provvedimento di assegnazione previsto dall'art. 155, comma 4, c.c., infatti, risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli inte- ressi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, e presuppone inde- fettibilmente la persistenza, al momento della separazione dei coniugi, di una casa coniuga- le nell'accezione sopra chiarita.
5. DOMANDE DI CONTENUTO ECONOMICO
Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, deve rilevarsi che Parte_1
ha proposto una domanda diretta ad ottenere un assegno a titolo di concorso al
[...] mantenimento delle figlie della coppia.
5.1.CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO IN FAVORE DEI FIGLI
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconduci- bili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determi- nazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c.,
- 4 - Tribunale di Palermo sez. I civile non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità red- dituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei geni-tori sia tenuto a provvedere al man- tenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di pro- porzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale as- segno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso cia- scun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei com- piti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritene- re che, per realizzare le finalità perequative cui è de-stinato l'istituto dell'assegno di mante- nimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economi- che che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con rife- rimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimen- to dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, non- ché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta riparti-
- 5 - Tribunale di Palermo sez. I civile zione dei compiti di accudimento.
Nel caso di specie, ha documentato di essere attualmente in di- Parte_1 soccupazione a seguito di intervenuto licenziamento e allo stato si trova in cassa integrazio- ne. La stessa vive in abitazione in affitto insieme alle quattro figlie e al nipotino, figlio della primogenita.
A fronte di ciò, per quanto attiene alle condizioni economiche di Controparte_1 dalla documentazione acquisita a mezzo di guardia di finanza è emersa una situazione aziendale non florida, ma con entrate variabili in contanti di dubbia provenienza (verosi- milmente frutto di attività lavorativa non dichiarata fiscalmente).
Valutando la permanenza all'interno della casa coniugale del da un lato, e la CP_1 convivenza della con le due figlie minorenni e la terza maggiorenne ma non Pt_1 economicamente autosufficiente, nonché confrontando le attuali situazioni economiche del- le parti, appare equo determinare la misura del contributo al mantenimento dovuto da
[...] in favore di in complessivi € 750,00 mensili, a Parte_3 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento delle due figlie minori della coppia Persona_6
[..
, nata a [...] il [...], e , nata a [...] il Persona_4
12/04/2017, e della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente
[...]
, nata a [...] il giorno 08/11/2006, (€ 250,00 ciascuna), somma da versare Per_7 entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
La decorrenza di tale assegno va individuata in quella della data della presente decisione, essendo la presente pronunzia fondata su emergenze probatorie relative a redditi maturati in corso di causa.
Il medesimo va obbligato, altresì, a contribuire al 50% delle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Palermo in data 2 luglio 2019.
ha, altresì, diritto a percepire l'intero assegno unico per le figlie Parte_1 in qualità di genitore collocatario.
In considerazione del complessivo esito del giudizio, della soccombenza parziale recipro- ca, in assenza di addebito della separazione, si ritengono sussistere i motivi per disporre l'in- tegrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian-
- 6 - Tribunale di Palermo sez. I civile do;
pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...]- Parte_1
MO (PA), in data 31/12/1980, e nato a CARINI (PA), in [...] Controparte_1
30/11/1979, i quali hanno contratto matrimonio in CARINI, in data 11/06/2002, trascrit- to nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 22, parte II serie A dell'anno
2002; dichiara tardiva la domanda di addebito formulata da Controparte_1 rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da nei Parte_1 confronti di Controparte_1 dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di affido sulla figlia , Persona_2 nata a [...] il giorno 08/11/2006; dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori della coppia , nata Persona_5
a Palermo il 24/11/2014, e , nata a Palermo il [...] ad [...]- Persona_4 trambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e con regime di visita determi- nato di comune accordo da entrambi i genitori ed, in caso di permanente disaccordo e fatti salvi, pertanto, diversi accordi liberamente stretti dalle medesime, dispone che il genitore con convivente abbia facoltà di incontrare e di tenere con sé le figlie minori secondo le mo- dalità indicate in parte motiva;
rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da Parte_4
;
[...] pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_1
la complessiva somma di euro 750,00 mensili a titolo di contributo al mante-
[...] nimento delle figlie della coppia (€ 250,00 ciascuna per , e ), da Per_2 Per_3 Per_4 versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici
ISTAT F.O.I.; dichiara tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie da Controparte_1 sostenere in favore dei figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019; dichiara che ha diritto a percepire l'intero assegno unico per le Parte_1 figlie in qualità di genitore collocatario;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al passaggio in giudicato.
- 7 - Tribunale di Palermo sez. I civile Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 18/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Mi- cela e dal relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 8 - Tribunale di Palermo sez. I civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10833 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente do- Parte_1 miciliata presso lo studio dell'Avv. RONDELLO GIADA e CUCINA ALESSANDRO, che la rap- presentano e difendono per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
nato a [...], in data [...], elettivamente domicilia- Controparte_1 to presso lo studio dell'Avv. RAIMONDI MATTEO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: Vedi note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
10/09/2025 alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla parte ri- corrente, cui la parte resistente ha di fatto aderito, costituendo chiari indicatori del disfaci-
Tribunale di Palermo sez. I civile mento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese, nonché il dichiarato in- tento di non volersi riconciliare manifestato in sede di prima udienza.
2. DOMANDA DI ADDEBITO
Preliminarmente deve accogliersi l'eccezione di tardività della costituzione del resistente: questi, infatti, ha depositato memoria di costituzione in data 12/11/2023 mentre il termine dei 30 giorni assegnati per la sua costituzione andava a scadere il 10/11/2023, se si consi- derano giorni liberi, o 11/11/2023 come più correttamente si ritiene in assenza di espressa indicazione normativa. Da qui, la domanda di addebito da questi avanzata deve considerarsi tardiva in quanto egli è incorso nelle decadenze di cui all'art. 473 bis16 c.p.c.
Nel merito, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di addebito proposta dalla ricorrente, in assenza di alcun elemento istruttorio volto a comprovare la prospettata violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio.
Alla luce dell'ordinanza dell'11/01/24 che ha disatteso le istanze istruttorie formulate dalle parti sul punto con motivazione cui si rinvia integralmente, nessuna attività istruttoria risulta essere stata svolta per accertare la commissione, da parte di ciascuna, di una condot- ta oggettivamente contraria ai doveri nascenti dal matrimonio.
Analogamente, nessuna attività istruttoria è stata espletata per accertare la rilevanza cau- sale delle condotte addebitate reciprocamente rispetto al verificarsi della definitiva crisi co- niugale.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte la domanda di addebito avanzata da
[...]
va rigettata. Parte_1
3. PROVVEDIMENTI NELL'INTERESSE DELLA PROLE
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, dall'unione tra le parti so- no nate quattro figlie: , nata a [...] il [...] (oggi economi- Persona_1 camente autosufficiente), , nata a [...] il giorno 08/11/2006, Persona_2 [...]
, nata a [...] il [...], e , nata a [...] Persona_3 Persona_4 il 12/04/2017.
In primo luogo, va dichiarato non luogo a provvedere sulla domanda di affido sulla figlia
, nata a [...] l'[...], divenuta maggiorenne nelle more del Persona_2 procedimento.
Quanto, invece, alle altre due figlie, e , deve rilevarsi che l'art. 337- Per_3 Per_4 ter. “Provvedimenti riguardo ai figli” introdotto dal D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, pre- vede ora che “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori” confermando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del succes-
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile sivo art. 337 quater, “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'al- tro sia contrario all'interesse del minore”.
Anche dopo la , pertanto, al figlio minore viene riconosciuto un vero e proprio Pt_2
“diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rap- porti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Come la prassi ha già ampiamente chiarito, tuttavia, affidamento condiviso non vuol di- re parità di tempo che il minore dovrà trascorrere con l'uno o con l'altro genitore, con pre- visione di una doppia residenza, ma condivisione delle scelte educative e formative e pari partecipazione in termini qualitativi alla vita del minore da parte di entrambi i genitori.
Il vero contenuto dell'affidamento condiviso non comporta affatto una convivenza del minore con entrambi i genitori e neanche una sorta di affidamento alternato.
La ratio dell'affidamento condiviso sta invece nella maggiore responsabilizzazione dei genitori separati o divorziati i quali, adottata una linea comune dell'educazione del minore, si impegnano a realizzarla entrambi.
Deve, quindi, essere prevista comunque una residenza prevalente, un assegno in favore del genitore domiciliatario, nonché l'eventuale assegnazione della casa coniugale.
Il tutto anche al fine di scoraggiare richieste strumentali di affido condiviso finalizzate all'esonero dalla contribuzione alle spese e, in generale, confusioni o commistioni tra que- stioni patrimoniali e ruolo genitoriale.
Indipendentemente dalla quotidianità della convivenza, i genitori dovranno esercitare la responsabilità genitoriale condividendo le scelte e confrontandosi sui criteri di crescita, no- nostante la crisi o la cessazione la relazione coniugale, in un rapporto realmente paritario nei confronti dei figli e nel comune superiore interesse della loro serena crescita e forma- zione.
Nel caso di specie, in assenza di ragioni ostative, deve essere previsto un regime di affi- damento condiviso per le minori , nata a [...] il [...], e Persona_5
, nata a [...] il [...], con previsione del domicilio preva- Persona_4 lente presso l'abitazione materna e con la facoltà per il genitore non convivente di incontra- re e tenere con sé la prole minore, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, con le modalità di cui al provvedimento dell'11/01/2024.
Deve, inoltre, ribadirsi che detto regime di incontri deve considerarsi liberamente modi- ficabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il coniuge
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile non convivente, compatibilmente con gli impegni scolastici della prole minore.
4. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Non appaiono sussistere i presupposti per l'accoglimento della domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da , in considerazione del fatto che, Parte_1 in base alle emergenze processuali ed alla attività istruttoria espletata, risulta che la mede- sima e le figlie hanno da tempo lasciato l'abitazione coniugale condividendosi le motivazioni del Giudice istruttore, come confermate anche dalla Corte di appello.
L'assegnazione della casa familiare, malgrado abbia anche riflessi economici, particolar- mente valorizzati dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 (come sostituito dall'art. 11 della legge n. 74 del 1987), risulta finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell'inte- resse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, non potendo essere disposta, a mo' di componente degli assegni rispettivamente previsti dagli artt. 156 c.c. e 5 della legge n. 898 del 1970.
Il provvedimento di assegnazione previsto dall'art. 155, comma 4, c.c., infatti, risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli inte- ressi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, e presuppone inde- fettibilmente la persistenza, al momento della separazione dei coniugi, di una casa coniuga- le nell'accezione sopra chiarita.
5. DOMANDE DI CONTENUTO ECONOMICO
Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, deve rilevarsi che Parte_1
ha proposto una domanda diretta ad ottenere un assegno a titolo di concorso al
[...] mantenimento delle figlie della coppia.
5.1.CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO IN FAVORE DEI FIGLI
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconduci- bili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determi- nazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c.,
- 4 - Tribunale di Palermo sez. I civile non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità red- dituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei geni-tori sia tenuto a provvedere al man- tenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di pro- porzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale as- segno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso cia- scun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei com- piti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritene- re che, per realizzare le finalità perequative cui è de-stinato l'istituto dell'assegno di mante- nimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economi- che che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con rife- rimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimen- to dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, non- ché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta riparti-
- 5 - Tribunale di Palermo sez. I civile zione dei compiti di accudimento.
Nel caso di specie, ha documentato di essere attualmente in di- Parte_1 soccupazione a seguito di intervenuto licenziamento e allo stato si trova in cassa integrazio- ne. La stessa vive in abitazione in affitto insieme alle quattro figlie e al nipotino, figlio della primogenita.
A fronte di ciò, per quanto attiene alle condizioni economiche di Controparte_1 dalla documentazione acquisita a mezzo di guardia di finanza è emersa una situazione aziendale non florida, ma con entrate variabili in contanti di dubbia provenienza (verosi- milmente frutto di attività lavorativa non dichiarata fiscalmente).
Valutando la permanenza all'interno della casa coniugale del da un lato, e la CP_1 convivenza della con le due figlie minorenni e la terza maggiorenne ma non Pt_1 economicamente autosufficiente, nonché confrontando le attuali situazioni economiche del- le parti, appare equo determinare la misura del contributo al mantenimento dovuto da
[...] in favore di in complessivi € 750,00 mensili, a Parte_3 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento delle due figlie minori della coppia Persona_6
[..
, nata a [...] il [...], e , nata a [...] il Persona_4
12/04/2017, e della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente
[...]
, nata a [...] il giorno 08/11/2006, (€ 250,00 ciascuna), somma da versare Per_7 entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
La decorrenza di tale assegno va individuata in quella della data della presente decisione, essendo la presente pronunzia fondata su emergenze probatorie relative a redditi maturati in corso di causa.
Il medesimo va obbligato, altresì, a contribuire al 50% delle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Palermo in data 2 luglio 2019.
ha, altresì, diritto a percepire l'intero assegno unico per le figlie Parte_1 in qualità di genitore collocatario.
In considerazione del complessivo esito del giudizio, della soccombenza parziale recipro- ca, in assenza di addebito della separazione, si ritengono sussistere i motivi per disporre l'in- tegrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian-
- 6 - Tribunale di Palermo sez. I civile do;
pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...]- Parte_1
MO (PA), in data 31/12/1980, e nato a CARINI (PA), in [...] Controparte_1
30/11/1979, i quali hanno contratto matrimonio in CARINI, in data 11/06/2002, trascrit- to nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 22, parte II serie A dell'anno
2002; dichiara tardiva la domanda di addebito formulata da Controparte_1 rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da nei Parte_1 confronti di Controparte_1 dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di affido sulla figlia , Persona_2 nata a [...] il giorno 08/11/2006; dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori della coppia , nata Persona_5
a Palermo il 24/11/2014, e , nata a Palermo il [...] ad [...]- Persona_4 trambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e con regime di visita determi- nato di comune accordo da entrambi i genitori ed, in caso di permanente disaccordo e fatti salvi, pertanto, diversi accordi liberamente stretti dalle medesime, dispone che il genitore con convivente abbia facoltà di incontrare e di tenere con sé le figlie minori secondo le mo- dalità indicate in parte motiva;
rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da Parte_4
;
[...] pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_1
la complessiva somma di euro 750,00 mensili a titolo di contributo al mante-
[...] nimento delle figlie della coppia (€ 250,00 ciascuna per , e ), da Per_2 Per_3 Per_4 versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici
ISTAT F.O.I.; dichiara tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie da Controparte_1 sostenere in favore dei figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019; dichiara che ha diritto a percepire l'intero assegno unico per le Parte_1 figlie in qualità di genitore collocatario;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al passaggio in giudicato.
- 7 - Tribunale di Palermo sez. I civile Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 18/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Mi- cela e dal relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 8 - Tribunale di Palermo sez. I civile