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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 08/05/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 507/2017, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. SIBIO GIUSEPPINA Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. GRAZIANO VINCENZO resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Fatti di causa
Il sig. ha proposto ricorso per ottenere il risarcimento del danno biologico Parte_1 differenziale a seguito di un infortunio sul lavoro verificatosi l'11 marzo 2015, durante un'operazione di potatura, con riconoscimento da parte dell'INAIL di un'inabilità permanente pari al 32%. Ha sostenuto che l'indennizzo previdenziale non coprirebbe integralmente i pregiudizi subiti, domandando il risarcimento del danno residuo nella misura di euro 200.000,00 o altra da accertarsi in giudizio.
Il si è costituito contestando la responsabilità datoriale, rilevando Controparte_1
l'avvenuta formazione dei dipendenti in materia di sicurezza, l'adempimento degli obblighi in tema di DPI e l'imprudenza del ricorrente, ritenuta causa esclusiva dell'infortunio.
1
2. Istruttoria
Dalle testimonianze acquisite è emerso che il ricorrente, mentre si trovava a distanza di sicurezza da un albero in fase di potatura, si è allontanato repentinamente per timore della caduta di rami, inciampando e riportando lesioni alla spalla. Il teste
[...]
ha confermato che i rami non lo hanno colpito, mentre e Tes_1 Controparte_2 hanno confermato l'esistenza di corsi di sicurezza e l'uso dei Controparte_3
dispositivi protettivi, pur non ricordando la data precisa di consegna al ricorrente. Il presidente del ha confermato che l'INAIL ha indennizzato l'evento e che non CP_1
vi sono ulteriori elementi a disposizione.
3. Valutazione giuridica
Secondo la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, il danno biologico differenziale può essere richiesto oltre l'indennizzo INAIL qualora residuino pregiudizi non coperti dalla tutela previdenziale.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 102 del 1981, ha chiarito che la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. coesiste con la tutela assicurativa prevista dal d.P.R. n. 1124/1965, e che il risarcimento può riguardare voci di danno non indennizzate dall'assicurazione obbligatoria, senza incorrere in violazione del principio del ne bis in idem. Questo principio è stato più volte ribadito (Corte Cost. n. 356/1991;
n. 206/1999), ed è stato recepito stabilmente dalla Corte di Cassazione (tra le tante:
Cass. civ., sez. lav., n. 14761/2020; n. 9166/2022).
Tuttavia, ai fini del riconoscimento del danno differenziale, è necessaria la prova specifica e rigorosa della sussistenza e quantificazione di tale pregiudizio. La parte ricorrente deve allegare e dimostrare, anche con documentazione specialistica,
l'esistenza di danni ulteriori, quali il danno morale, esistenziale, estetico o da riduzione della capacità lavorativa generica, non coperti dall'INAIL.
Nel caso in esame, il ricorrente non ha allegato né prodotto alcuna documentazione medica, clinica o tecnico-specialistica idonea a supportare la pretesa risarcitoria ulteriore. Ne deriva che la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio non può essere accolta, in quanto finalizzata a sopperire a una carenza istruttoria e avente quindi natura meramente esplorativa (Cass. civ., sez. lav., n. 29586/2019; n. 20633/2015).
Alla luce di quanto esposto, in assenza di prova del danno ulteriore e di elementi di responsabilità datoriale ulteriori rispetto a quelli già indennizzati dall'INAIL, il ricorso va respinto.
2 Compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti, avuto riguardo alla natura previdenziale della vicenda e alla parziale tutela già ottenuta dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
Rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
Compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti. avuto riguardo alla natura previdenziale della vicenda e alla parziale tutela già ottenuta dal ricorrente.
Così deciso, 09/05/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 507/2017, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. SIBIO GIUSEPPINA Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. GRAZIANO VINCENZO resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Fatti di causa
Il sig. ha proposto ricorso per ottenere il risarcimento del danno biologico Parte_1 differenziale a seguito di un infortunio sul lavoro verificatosi l'11 marzo 2015, durante un'operazione di potatura, con riconoscimento da parte dell'INAIL di un'inabilità permanente pari al 32%. Ha sostenuto che l'indennizzo previdenziale non coprirebbe integralmente i pregiudizi subiti, domandando il risarcimento del danno residuo nella misura di euro 200.000,00 o altra da accertarsi in giudizio.
Il si è costituito contestando la responsabilità datoriale, rilevando Controparte_1
l'avvenuta formazione dei dipendenti in materia di sicurezza, l'adempimento degli obblighi in tema di DPI e l'imprudenza del ricorrente, ritenuta causa esclusiva dell'infortunio.
1
2. Istruttoria
Dalle testimonianze acquisite è emerso che il ricorrente, mentre si trovava a distanza di sicurezza da un albero in fase di potatura, si è allontanato repentinamente per timore della caduta di rami, inciampando e riportando lesioni alla spalla. Il teste
[...]
ha confermato che i rami non lo hanno colpito, mentre e Tes_1 Controparte_2 hanno confermato l'esistenza di corsi di sicurezza e l'uso dei Controparte_3
dispositivi protettivi, pur non ricordando la data precisa di consegna al ricorrente. Il presidente del ha confermato che l'INAIL ha indennizzato l'evento e che non CP_1
vi sono ulteriori elementi a disposizione.
3. Valutazione giuridica
Secondo la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, il danno biologico differenziale può essere richiesto oltre l'indennizzo INAIL qualora residuino pregiudizi non coperti dalla tutela previdenziale.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 102 del 1981, ha chiarito che la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. coesiste con la tutela assicurativa prevista dal d.P.R. n. 1124/1965, e che il risarcimento può riguardare voci di danno non indennizzate dall'assicurazione obbligatoria, senza incorrere in violazione del principio del ne bis in idem. Questo principio è stato più volte ribadito (Corte Cost. n. 356/1991;
n. 206/1999), ed è stato recepito stabilmente dalla Corte di Cassazione (tra le tante:
Cass. civ., sez. lav., n. 14761/2020; n. 9166/2022).
Tuttavia, ai fini del riconoscimento del danno differenziale, è necessaria la prova specifica e rigorosa della sussistenza e quantificazione di tale pregiudizio. La parte ricorrente deve allegare e dimostrare, anche con documentazione specialistica,
l'esistenza di danni ulteriori, quali il danno morale, esistenziale, estetico o da riduzione della capacità lavorativa generica, non coperti dall'INAIL.
Nel caso in esame, il ricorrente non ha allegato né prodotto alcuna documentazione medica, clinica o tecnico-specialistica idonea a supportare la pretesa risarcitoria ulteriore. Ne deriva che la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio non può essere accolta, in quanto finalizzata a sopperire a una carenza istruttoria e avente quindi natura meramente esplorativa (Cass. civ., sez. lav., n. 29586/2019; n. 20633/2015).
Alla luce di quanto esposto, in assenza di prova del danno ulteriore e di elementi di responsabilità datoriale ulteriori rispetto a quelli già indennizzati dall'INAIL, il ricorso va respinto.
2 Compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti, avuto riguardo alla natura previdenziale della vicenda e alla parziale tutela già ottenuta dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
Rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
Compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti. avuto riguardo alla natura previdenziale della vicenda e alla parziale tutela già ottenuta dal ricorrente.
Così deciso, 09/05/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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