Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 12/03/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
4062/2024 RGVG
Il tribunale, nella persona dei sigg.ri:
Dott. Gian Andrea Morbelli Pres.
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giud.
Dott. Pasquale Perfetti Rel est
Sul ricorso congiunto di
, C.F. residente in [...], Corso Felice Cavallotti n. Parte_1 CodiceFiscale_1
7 e , C.F. residente in [...], Parte_2 CodiceFiscale_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giulia Gai del foro di Asti (C.F. con studio in CodiceFiscale_3
Asti Piazza San Giuseppe n. 1, in forza di procura speciale in atti ed elettivamente domiciliata presso la stessa in Asti (AT), Piazza San Giuseppe n. 1,
ha emesso SENTENZA
OSSERVATO
Le parti rassegnano in questa sede le conclusioni conformi, che seguono:
“In diritto
RESPONSABILITA'GENITORIALE
Le parti chiedono che il figlio minore venga affidato ad entrambi i genitori con collocazione dello Per_1 stesso presso il padre, con la seguente modalità: la sig.ra potrà prendere e tenere con sè il Parte_1 figlio ogni qualvolta rientri in Italia e previa comunicazione al padre, il tutto compatibilmente con le Per_1 esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio;
la sig.ra potrà portare il figlio in Tanzania 40 giorni d'estate (dopo la fine della scuola Parte_1 Per_1
a giugno e nel mese di luglio). Nel mese di agosto il figlio passerà le vacanze con il padre. Entrambi i Per_1 genitori dovranno comunicare luogo e indirizzo di villeggiatura.
Si chiede che il sig. interrompa la corresponsione del mantenimento al figlio in quanto lo Parte_2 Per_1 stesso vivrà presso il padre. I genitori provvederanno al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie così come indicate nel protocollo d'intesa tra Magistrati e COA di Asti in data 07.07.2017 chele parti dichiarano di conoscere e sottoscrivere.
L'assegno unico verrà percepito dal padre.
RESIDENZA DEL FIGLIO
Le parti concordemente chiedono che la residenza del figlio sia presso il padre in Chieri, Via Guarniero Per_1
n. 53.
CARTA D'IDENTITA' e DOCUMENTI
Le parti concordemente acconsentono al rilascio dei documenti validi per espatrio per sé e il figlio minore.
SPESE LEGALI
Le parti concordemente dichiarano le spese legali interamente compensate.”
Le riportate condizioni paiono conformi a legge, e congrue all'interesse della prole, non emergendo elementi ostativi alla ratifica delle stesse, per gli effetti dell'art. 473.bis n 51 cpc.
Spese compensate.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunziando,
Dispone in conformità alle sopra riportate conclusioni conformi delle parti;
Compensa le spese di lite;
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003,
dispone che sia apposto, a cura della Cancelleria, il divieto di indicazione delle generalità, e di ogni altro dato identificativo, degli interessati, in caso di riproduzione della presente sentenza, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati medesimi.
Asti, 19.2.2025
Il Pres il rel est