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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 13/08/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott.ssa Maura Mancini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 532/2022 promossa con atto di citazione notificato in data 10 maggio 2022
d a
, nato a [...] il [...] e residente in [...]di Parte_1
Lecce alla via D'Arpe 15 b (C.F. ), e C.F._1 Pt_2
nato a [...] il [...] e residente in [...]alla via Li
[...]
Stritti s.n.c. (C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._2
FAVALE ANTONIO (C.F. ), procuratore C.F._3
domiciliatario come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
pagina 1 di 18 c o n t r o
(già Controparte_1 Controparte_2
)
[...]
APPELLATA, CONTUMACE
e società a responsabilità limitata con socio unico, con sede Controparte_3
legale in Conegliano (TV) - Via V. Alfieri n. 1, P. IVA iscritta P.IVA_1
al n. 35830.9 dell'elenco delle società veicolo tenuto presso la Banca d'Italia,
nella qualità di cessionaria di crediti ceduti da in Controparte_1
forza di un contratto di cessione di crediti, ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della
Legge 130 del 30 aprile 1999, concluso in data 10/12/2021, pubblicato nella
G.U. (parte II) numero 148 del 14/12/2021, e per essa, quale mandataria, in forza di procura in data 17/12/2021 per Notaio di Fermo, Persona_1
Rep. nn. 423.511/19.930 (registrata a Fermo in data 17/12/2021 al n. 4280
serie 1T), di on sede legale in Milano - Bastioni di Controparte_4
Porta Nuova n. 19, C.F. iscritta al R.E.A. di Milano al numero P.IVA_2
2521466, in persona della Dott.ssa , nata a [...] il [...], Parte_3
nella sua qualità di Procuratore, rappresentata e difesa da dall'Avv. GRILLO
GIUSEPPE (C.F. ) procuratore domiciliatario come da C.F._4
procura in atti.
TERZA INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
pagina 2 di 18 e posta in decisione all'udienza collegiale del 19 marzo 2025 avente ad oggetto: Fideiussione- Polizza fideiussoria
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data 11
novembre 2021 con il n. 2043/2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“In particolare, per le ragioni esposte nell'atto di appello, chiede che la
sentenza impugnata venga riformata nel seguente modo:
a) in via preliminare: “definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed
eccezione disattesa, così provvede: dichiara l'incompetenza territoriale del
giudice adito relativamente alla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
essendo competente il Tribunale di Lecce e, per l'effetto, revoca il
[...]
decreto ingiuntivo opposto emesso nei confronti degli stessi;
concede termine
di giorni sessanta per la riassunzione del relativo giudizio innanzi al Tribunale
di Lecce;
condanna l'opposta a rifondere agli opponenti le spese processuali
liquidate in euro 10.000 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge”.
b) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della eccezione
preliminare,
“nel merito, in accoglimento di quanto esposto al capo B) della presente
impugnazione, si chiede venga riformata nel seguente modo: accoglie
l'opposizione proposta dagli opponenti, dichiara la nullità parziale del
pagina 3 di 18 contratto di fideiussione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto
emesso nei confronti degli stessi;
2) condanna l'opposta a rifondere agli opponenti le spese processuali
liquidate in euro 10.000 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge”.
c) In ulteriore subordine, sempre nel merito, in accoglimento di quanto
esposto nel capo C) della presente impugnazione, si chiede venga riformata
nel seguente modo: “accoglie l'opposizione proposta dagli opponenti,
dichiara la nullità del contratto di fideiussione e, per l'effetto, revoca il
decreto ingiuntivo opposto emesso nei confronti degli stessi;
2) condanna
l'opposta a rifondere agli opponenti le spese processuali liquidate in euro
10.000 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge”.
O mediante l'adozione di ogni eventuale altra affermazione, comunque idonea
a produrre l'effetto della riforma invocata. Con vittoria delle spese,
competenze e onorari dei due gradi di giudizio, da liquidarsi in favore del
sottoscritto procuratore antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA,
nel richiamare le censure mosse sul punto nell'atto di appello, si insiste nella
richiesta di ammissione delle prove già richieste e non ammesse nel giudizio di
primo grado, ed in particolare la prova per testi con il sig. Testimone_1
[...
Copertino sulle circostanze, precedute da “se vero che” 1) “Il sig.
[...]
ha gestito la in maniera del tutto autonoma ed CP_5 Parte_4
pagina 4 di 18 indipendente”; 2) “Il sig. ha informato o coinvolto i soci della Controparte_5
in merito alla gestione della stessa, ai problemi finanziari ed alle Parte_4
decisioni sociali da intraprendere”; 3) “Il sig. ha informato i Controparte_5
soci della della procedura esecutiva immobiliare che la Parte_4 [...]
aveva intrapreso nei confronti della stessa”; 4) “Il sig. CP_2 Controparte_5
chiamava i soci esclusivamente per l'apposizione delle firme sui documenti da
presentare in Banca senza dare particolari spiegazioni, sostenendo che si
trattasse di atti dovuti da presentare”.
Si insiste, altresì, nella ammissione di CTU al fine di “verificare la regolarità
del frazionamento iniziale delle quote di mutuo tra gli immobili sui quali lo
stesso gravava e la regolarità dei criteri utilizzati per eseguire il
frazionamento delle quote di mutuo nel momento della restrizione/svincolo
della garanzia ipotecaria in conseguenza delle successive cessioni degli
immobili”.
Del terzo intervenuto
“Nel merito e comunque:
Rigettare l'appello in quanto infondato e per l'effetto confermare,
integralmente, la sentenza di primo grado.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compenso professionale.”
pagina 5 di 18 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e proponevano Parte_1 Parte_2 Parte_5
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.4392/2019, emesso dal Tribunale
di Bergamo in data 15/11/2019, con il quale, su ricorso di veniva CP_2
loro ingiunto il pagamento della somma di euro 500.000 in forza di garanzia prestata in favore di con riferimento agli importi versati per un Parte_4
mutuo fondiario edilizio.
Gli opponenti eccepivano: i) l'incompetenza territoriale del giudice adito essendo competente il Tribunale di Lecce, luogo di residenza dei garanti, i quali dovevano essere qualificati come 'consumatori'; ii) in subordine l'incompetenza territoriale del giudice adito atteso che il contratto stipulato prevedeva il foro esclusivo di Bari per ogni controversia instaurata in relazione ad esso;
iii) la nullità della fideiussione prestata per violazione della normativa antitrust;
iv) la responsabilità della banca nell'aggravamento della posizione debitoria dell'obbligato; v) l'infondatezza della pretesa creditoria avversa, con conseguente domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituendosi in giudizio la banca contestava integralmente l'opposizione proposta.
Disposta la separazione delle domande proposte da da Parte_5
quelle proposte da e veniva dichiarata Parte_1 Parte_2
pagina 6 di 18 l'incompetenza territoriale del giudice adito con riguardo all'opposizione proposta dalla sola , mentre, venivano rigettate le eccezioni di Pt_5
incompetenza territoriale proposte dagli ulteriori opponenti, e ciò perché i signori e - titolari di una quota sociale del 33% Parte_1 Parte_2
della , mutuataria della banca (debitrice principale), che certo non Pt_4
poteva ritenersi trascurabile - dovevano essere considerati quali operatori professionali, in quanto i profitti tratti dalla proprietà dell'azienda costituivano la fonte di reddito dei medesimi, quindi, la mera partecipazione sociale doveva considerarsi costituire attività professionale.
Pertanto, il contratto di garanzia stipulato dagli stessi si poneva in collegamento funzionale con tale attività ed era diretto a consentire lo svolgimento dell'attività imprenditoriale nel loro interesse.
Quindi per essi veniva riconosciuta la competenza territoriale del giudice adito in forza del foro esclusivo previsto alla clausola n.12 del contratto di mutuo.
Con riferimento all'eccezione relativa alla nullità della fideiussione il tribunale riteneva di aderire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale dalla declaratoria di nullità di un'intesa tra gli istituti bancari non discendeva inevitabilmente la invalidità dei contratti 'a valle' stipulati dalle predette imprese.
Il tribunale osservava infatti che tali contratti presentano una loro autonomia e pagina 7 di 18 l'eventuale violazione della libera concorrenza 'a monte' poteva comportare semmai una mera azione di risarcimento nei confronti degli istituti bancari.
Inoltre, il giudice di prime cure riteneva che gli opponenti non avevano indicato i motivi in base ai quali la corrispondenza delle clausole fideiussorie determinava l'invalidità integrale della garanzia, considerato che nel caso in esame di tali clausole non era stata fatta alcuna applicazione.
Né erano stati allegati gli eventuali danni patiti dalla condotta anticoncorrenziale.
Egualmente, il tribunale rilevava che gli opponenti non avessero allegato e provato i danni subiti a causa del fatto che la banca aveva aggravato la situazione patrimoniale del debitore principale.
Il giudice di prime cure osservava che un'eventuale liberazione del fideiussore dalla propria garanzia poteva ricondursi all'ipotesi di cui all'art. 1956 c.c.
ovvero al caso in cui il creditore, pur conoscendo che le condizioni del debitore principale erano divenute tali da rendere particolarmente difficile il soddisfacimento del credito, concedeva a questi nuovo finanziamento.
Tuttavia, nel caso di specie tale ipotesi non si era verificata, o almeno non era stata dedotta, in quanto la banca aveva agito per il rimborso di parte della somma mutuata a in data 16/11/2009 in relazione alla quale i Pt_4
fideiussori avevano prestato garanzia in data 26/11/2009, mentre nessuna altra pagina 8 di 18 somma risultava finanziata successivamente dalla banca alla debitrice principale.
Inoltre, il tribunale osservava che gli odierni opponenti erano anche soci di e come tali avrebbero potuto controllarne l'operatività e la situazione Pt_4
patrimoniale, né poteva ritenersi che la vendita di alcuni immobili sui quali gravava l'ipoteca a garanzia del mutuo avesse aggravato la posizione degli opponenti.
Tutto quanto considerato il tribunale rigettava l'opposizione proposta e in considerazione della soccombenza, condannava gli opponenti a rifondere all'opposta le spese processuali, che venivano liquidate in euro 10.000 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
***
Propongono appello avverso la predetta sentenza e Parte_1 Pt_2
per i seguenti motivi:
[...]
1) Mancata applicazione del Foro del Consumatore anche in relazione alle posizioni di e parte appellante contesta la Parte_1 Parte_2
sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale del Tribunale di Bergamo adito in favore del
Tribunale di Lecce, anche in relazione alle posizioni di e Parte_1 Pt_2
in quanto entrambi al momento della sottoscrizione del contratto
[...]
pagina 9 di 18 fideiussorio erano qualificabili come consumatori, e conseguentemente il tribunale adito doveva essere quello della loro residenza (Lecce).
Inoltre, parte appellante osserva che gli stessi, nel momento in cui hanno provveduto alla sottoscrizione della garanzia, lo hanno fatto agendo al di fuori della loro sfera ed interessi professionali, quali semplici consumatori, che garantivano personalmente, con il proprio patrimonio, i debiti che la società
stava assumendo.
Inoltre, parte appellante afferma che i signori e Parte_1 Parte_2
non hanno mai svolto o rivestito alcun incarico sociale, né hanno mai agito in nome e per conto della società.
2) Erronea/mancata applicazione della normativa antitrust, per il disposto degli artt. 2, c. 2, lett. a), e 3 della L. n. 287/1990: parte appellante contesta la pronuncia impugnata nella parte in cui non ha ritenuto nulla la fideiussione per violazione della normativa antitrust.
In particolare, parte appellante osserva che la Corte di Cassazione a Sezioni
Unite nella sentenza n. 41994/2021 ha affermato il seguente principio di diritto:
«I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle
dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt.
2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul
pagina 10 di 18 funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli
artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione
alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti
comprovata, una diversa volontà delle parti».
Dunque, il tribunale avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la nullità parziale del contratto di fideiussione in causa, consentendo alle parti un'espressa istanza di accertamento in tal senso.
3) Erronea/mancata applicazione del disposto di cui all'art. 1956 Cod. Civile –
Mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti e della CTU: parte appellante eccepisce che il tribunale sarebbe incorso in errore nel non considerare nulla la garanzia personale per responsabilità del creditore nell'aggravare la situazione personale del debitore.
Parte appellante eccepisce che il tribunale non ha ammesso i mezzi di prova richiesti, e che la responsabilità della banca nel corso degli anni successivi alla erogazione del finanziamento è insorta per aver consentito lo svilimento della garanzia reale prestata sugli immobili, autorizzando man mano “svincoli” degli stessi a cifre di gran lunga inferiori al loro valore di mercato o all'importo del mutuo ancora residuo.
Inoltre, la banca attraverso vendite immobiliari avrebbe diminuito il pagina 11 di 18 patrimonio della società, all'oscuro degli appellanti.
In considerazione di quanto premesso parte appellante chiede che venga disposta una CTU al fine di verificare la regolarità del frazionamento iniziale delle quote di mutuo tra gli immobili sui quali lo stesso gravava e la regolarità
dei criteri utilizzati per eseguire il frazionamento delle quote di mutuo nel momento della restrizione/svincolo della garanzia ipotecaria in conseguenza delle successive cessioni degli immobili e che venga ammessa la prova testimoniale richiesta nel corso del primo giudizio.
***
Interviene nel giudizio ex art. 111 c.p.c. per essa, quale Controparte_3
mandataria quale cessionaria del credito in virtù di Controparte_4
un contratto di cessione di crediti stipulato il 10 dicembre 2021,
[...]
eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello Controparte_1
proposto ex art. 342 c.p.c. nonché contestando integralmente l'appello proposto essendo infondato in fatto ed in diritto.
In data 2 novembre 2022 è stata dichiarata la contumacia di
[...]
. CP_1
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 marzo 2025 la causa è
stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
pagina 12 di 18 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare il Collegio rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla terza intervenuta ex art. 342 c.p.c., in quanto l'appello in esame contiene tutti i requisiti richiesti dalla suddetta norma, indicando le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di prime cure, nonché
le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
***
Con il primo motivo parte appellante contesta la pronuncia impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale, a fronte della qualifica di consumatori ricoperta dagli appellanti.
Il Collegio osserva che le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che
“nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della
disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di
esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla
giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15,
, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto Per_2 Per_3
ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una
propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il
contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la
pagina 13 di 18 prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale
attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento”(Cassazione
civile sez. un., 27/02/2023, n.5868).
A seguito della documentazione prodotta si rileva che nel caso in esame i signori e , nella loro qualità di soci, hanno stipulato la Pt_1 Pt_2
fideiussione contestualmente al contratto di mutuo, redatto fra la società
e la banca. Parte_4
Dunque, il contratto di garanzia era strettamente funzionale allo svolgimento dell'attività societaria, cui consegue che, in applicazione del sopracitato principio di diritto, le parti appellanti non possono essere qualificate come consumatori.
A sostegno della qualifica di operatori professionali rileva anche il fatto che essi, all'atto dell'assunzione della garanzia, fossero soci della società
mutuataria (debitrice principale), per una quota pari ad un terzo ciascuno
(quindi complessivamente per i 2/3 delle quote sociali), nonché il fatto che la mancata deduzione dello svolgimento di altra attività professionale consente di ritenere che i profitti tratti dalla società costituissero la fonte principale di reddito dei medesimi.
Tutto quanto considerato, il Collegio rigetta il primo motivo di appello.
***
pagina 14 di 18 Con il secondo motivo di appello parte appellante contesta la pronuncia impugnata nella parte in cui non ha dichiarato la nullità della fideiussione stipulata per violazione della normativa antitrust.
Il collegio osserva in via preliminare che il contratto di garanzia oggetto di causa è qualificabile come una fideiussione specifica, in quanto, come evincibile dal contenuto dell'art. 9 del contratto di mutuo, esso rappresenta una garanzia specifica a favore dell'adempimento delle obbligazioni assunte dal mutuatario (COGEA s.r. l.) nei confronti della banca col contratto di mutuo.
Inoltre, la circostanza che la fideiussione sia stata stipulata contestualmente al contratto di mutuo, nonché la collocazione della stessa all'interno del documento contrattuale, rendono evidente il fatto che la fideiussione era stata rilasciata a specifica garanzia delle obbligazioni assunte dalla società
mutuataria verso la banca col contratto di mutuo.
Preso atto di ciò la Corte, in conformità al proprio consolidato orientamento,
accerta che la presente fideiussione, essendo qualificabile come fideiussione specifica, non rientra fra gli schemi di fideiussione dichiarati in contrasto alla normativa antitrust dall'ABI, in quanto il provvedimento della Banca d'Italia
n. 55 del 2 maggio 2005 è riferito unicamente alle fideiussioni omnibus.
Tale considerazione è stata recentemente confermata dalla Corte di
Cassazione, con la pronuncia n. 1851/2025, la quale ha chiarito che “il
pagina 15 di 18 provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle
fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare:
fideiussioni omnibus le quali vengono specificatamente prese in
considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'associazione Bancaria
Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario,
sicchè l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a
tale tipologia di fideiussione, solo rispetto ad essa possedendo l'efficacia
probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce”.
Tale considerazione preclude anche la rilevabilità d'ufficio della questione,
posto che, non rientrando la fideiussione oggetto di causa fra gli schemi di fideiussione considerati dal provvedimento ABI n. 55/2005, ne è preclusa l'analisi nel merito.
Ne consegue il rigetto del secondo motivo di appello.
***
Con il terzo motivo parte appellante contesta la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto non applicabile l'art. 1956 c.c. e non ha ammesso i mezzi istruttori richiesti.
Il motivo è infondato, in quanto si osserva che l'art. 1956 c.c., comma 1
dispone che “Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore,
senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur
pagina 16 di 18 conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da
rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”.
Dal contenuto letterale della disposizione si evince che esso risulta applicabile unicamente alle fideiussioni per obbligazione futura, di cui all'art.1938 c.c.,
ovverosia alle cd fideiussioni omnibus, mentre, come osservato in precedenza,
la garanzia oggetto della presente controversia è una fideiussione specifica.
Tutto quanto considerato, il Collegio rigetta integralmente l'appello proposto da parte appellante avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data 11 novembre 2021 con il n. 2043/2021.
Spese
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare al terzo intervenuto le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto
2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 260.001,00 sino ad euro
520.000,00).
Nulla sulle spese nel rapporto tra appellante ed appellata, essendo questa rimasta contumace in grado d'appello.
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1
pagina 17 di 18 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-rigetta l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data 11 novembre 2021 con il n. 2043/2021;
-condanna parte appellante a rimborsare al terzo intervenuto le spese del grado,
che si liquidano in euro 4.389,00 per la “fase di studio”, euro 2.552,00 per la
“fase introduttiva”, euro 2.940,00 per la fase istruttoria ed euro 7.298,00 per la
“fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
- nulla sulle spese nel rapporto tra appellante ed appellata, rimasta contumace in grado d'appello;
con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1
quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge
228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 18 di 18
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott.ssa Maura Mancini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 532/2022 promossa con atto di citazione notificato in data 10 maggio 2022
d a
, nato a [...] il [...] e residente in [...]di Parte_1
Lecce alla via D'Arpe 15 b (C.F. ), e C.F._1 Pt_2
nato a [...] il [...] e residente in [...]alla via Li
[...]
Stritti s.n.c. (C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._2
FAVALE ANTONIO (C.F. ), procuratore C.F._3
domiciliatario come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
pagina 1 di 18 c o n t r o
(già Controparte_1 Controparte_2
)
[...]
APPELLATA, CONTUMACE
e società a responsabilità limitata con socio unico, con sede Controparte_3
legale in Conegliano (TV) - Via V. Alfieri n. 1, P. IVA iscritta P.IVA_1
al n. 35830.9 dell'elenco delle società veicolo tenuto presso la Banca d'Italia,
nella qualità di cessionaria di crediti ceduti da in Controparte_1
forza di un contratto di cessione di crediti, ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della
Legge 130 del 30 aprile 1999, concluso in data 10/12/2021, pubblicato nella
G.U. (parte II) numero 148 del 14/12/2021, e per essa, quale mandataria, in forza di procura in data 17/12/2021 per Notaio di Fermo, Persona_1
Rep. nn. 423.511/19.930 (registrata a Fermo in data 17/12/2021 al n. 4280
serie 1T), di on sede legale in Milano - Bastioni di Controparte_4
Porta Nuova n. 19, C.F. iscritta al R.E.A. di Milano al numero P.IVA_2
2521466, in persona della Dott.ssa , nata a [...] il [...], Parte_3
nella sua qualità di Procuratore, rappresentata e difesa da dall'Avv. GRILLO
GIUSEPPE (C.F. ) procuratore domiciliatario come da C.F._4
procura in atti.
TERZA INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
pagina 2 di 18 e posta in decisione all'udienza collegiale del 19 marzo 2025 avente ad oggetto: Fideiussione- Polizza fideiussoria
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data 11
novembre 2021 con il n. 2043/2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“In particolare, per le ragioni esposte nell'atto di appello, chiede che la
sentenza impugnata venga riformata nel seguente modo:
a) in via preliminare: “definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed
eccezione disattesa, così provvede: dichiara l'incompetenza territoriale del
giudice adito relativamente alla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
essendo competente il Tribunale di Lecce e, per l'effetto, revoca il
[...]
decreto ingiuntivo opposto emesso nei confronti degli stessi;
concede termine
di giorni sessanta per la riassunzione del relativo giudizio innanzi al Tribunale
di Lecce;
condanna l'opposta a rifondere agli opponenti le spese processuali
liquidate in euro 10.000 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge”.
b) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della eccezione
preliminare,
“nel merito, in accoglimento di quanto esposto al capo B) della presente
impugnazione, si chiede venga riformata nel seguente modo: accoglie
l'opposizione proposta dagli opponenti, dichiara la nullità parziale del
pagina 3 di 18 contratto di fideiussione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto
emesso nei confronti degli stessi;
2) condanna l'opposta a rifondere agli opponenti le spese processuali
liquidate in euro 10.000 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge”.
c) In ulteriore subordine, sempre nel merito, in accoglimento di quanto
esposto nel capo C) della presente impugnazione, si chiede venga riformata
nel seguente modo: “accoglie l'opposizione proposta dagli opponenti,
dichiara la nullità del contratto di fideiussione e, per l'effetto, revoca il
decreto ingiuntivo opposto emesso nei confronti degli stessi;
2) condanna
l'opposta a rifondere agli opponenti le spese processuali liquidate in euro
10.000 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge”.
O mediante l'adozione di ogni eventuale altra affermazione, comunque idonea
a produrre l'effetto della riforma invocata. Con vittoria delle spese,
competenze e onorari dei due gradi di giudizio, da liquidarsi in favore del
sottoscritto procuratore antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA,
nel richiamare le censure mosse sul punto nell'atto di appello, si insiste nella
richiesta di ammissione delle prove già richieste e non ammesse nel giudizio di
primo grado, ed in particolare la prova per testi con il sig. Testimone_1
[...
Copertino sulle circostanze, precedute da “se vero che” 1) “Il sig.
[...]
ha gestito la in maniera del tutto autonoma ed CP_5 Parte_4
pagina 4 di 18 indipendente”; 2) “Il sig. ha informato o coinvolto i soci della Controparte_5
in merito alla gestione della stessa, ai problemi finanziari ed alle Parte_4
decisioni sociali da intraprendere”; 3) “Il sig. ha informato i Controparte_5
soci della della procedura esecutiva immobiliare che la Parte_4 [...]
aveva intrapreso nei confronti della stessa”; 4) “Il sig. CP_2 Controparte_5
chiamava i soci esclusivamente per l'apposizione delle firme sui documenti da
presentare in Banca senza dare particolari spiegazioni, sostenendo che si
trattasse di atti dovuti da presentare”.
Si insiste, altresì, nella ammissione di CTU al fine di “verificare la regolarità
del frazionamento iniziale delle quote di mutuo tra gli immobili sui quali lo
stesso gravava e la regolarità dei criteri utilizzati per eseguire il
frazionamento delle quote di mutuo nel momento della restrizione/svincolo
della garanzia ipotecaria in conseguenza delle successive cessioni degli
immobili”.
Del terzo intervenuto
“Nel merito e comunque:
Rigettare l'appello in quanto infondato e per l'effetto confermare,
integralmente, la sentenza di primo grado.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compenso professionale.”
pagina 5 di 18 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e proponevano Parte_1 Parte_2 Parte_5
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.4392/2019, emesso dal Tribunale
di Bergamo in data 15/11/2019, con il quale, su ricorso di veniva CP_2
loro ingiunto il pagamento della somma di euro 500.000 in forza di garanzia prestata in favore di con riferimento agli importi versati per un Parte_4
mutuo fondiario edilizio.
Gli opponenti eccepivano: i) l'incompetenza territoriale del giudice adito essendo competente il Tribunale di Lecce, luogo di residenza dei garanti, i quali dovevano essere qualificati come 'consumatori'; ii) in subordine l'incompetenza territoriale del giudice adito atteso che il contratto stipulato prevedeva il foro esclusivo di Bari per ogni controversia instaurata in relazione ad esso;
iii) la nullità della fideiussione prestata per violazione della normativa antitrust;
iv) la responsabilità della banca nell'aggravamento della posizione debitoria dell'obbligato; v) l'infondatezza della pretesa creditoria avversa, con conseguente domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituendosi in giudizio la banca contestava integralmente l'opposizione proposta.
Disposta la separazione delle domande proposte da da Parte_5
quelle proposte da e veniva dichiarata Parte_1 Parte_2
pagina 6 di 18 l'incompetenza territoriale del giudice adito con riguardo all'opposizione proposta dalla sola , mentre, venivano rigettate le eccezioni di Pt_5
incompetenza territoriale proposte dagli ulteriori opponenti, e ciò perché i signori e - titolari di una quota sociale del 33% Parte_1 Parte_2
della , mutuataria della banca (debitrice principale), che certo non Pt_4
poteva ritenersi trascurabile - dovevano essere considerati quali operatori professionali, in quanto i profitti tratti dalla proprietà dell'azienda costituivano la fonte di reddito dei medesimi, quindi, la mera partecipazione sociale doveva considerarsi costituire attività professionale.
Pertanto, il contratto di garanzia stipulato dagli stessi si poneva in collegamento funzionale con tale attività ed era diretto a consentire lo svolgimento dell'attività imprenditoriale nel loro interesse.
Quindi per essi veniva riconosciuta la competenza territoriale del giudice adito in forza del foro esclusivo previsto alla clausola n.12 del contratto di mutuo.
Con riferimento all'eccezione relativa alla nullità della fideiussione il tribunale riteneva di aderire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale dalla declaratoria di nullità di un'intesa tra gli istituti bancari non discendeva inevitabilmente la invalidità dei contratti 'a valle' stipulati dalle predette imprese.
Il tribunale osservava infatti che tali contratti presentano una loro autonomia e pagina 7 di 18 l'eventuale violazione della libera concorrenza 'a monte' poteva comportare semmai una mera azione di risarcimento nei confronti degli istituti bancari.
Inoltre, il giudice di prime cure riteneva che gli opponenti non avevano indicato i motivi in base ai quali la corrispondenza delle clausole fideiussorie determinava l'invalidità integrale della garanzia, considerato che nel caso in esame di tali clausole non era stata fatta alcuna applicazione.
Né erano stati allegati gli eventuali danni patiti dalla condotta anticoncorrenziale.
Egualmente, il tribunale rilevava che gli opponenti non avessero allegato e provato i danni subiti a causa del fatto che la banca aveva aggravato la situazione patrimoniale del debitore principale.
Il giudice di prime cure osservava che un'eventuale liberazione del fideiussore dalla propria garanzia poteva ricondursi all'ipotesi di cui all'art. 1956 c.c.
ovvero al caso in cui il creditore, pur conoscendo che le condizioni del debitore principale erano divenute tali da rendere particolarmente difficile il soddisfacimento del credito, concedeva a questi nuovo finanziamento.
Tuttavia, nel caso di specie tale ipotesi non si era verificata, o almeno non era stata dedotta, in quanto la banca aveva agito per il rimborso di parte della somma mutuata a in data 16/11/2009 in relazione alla quale i Pt_4
fideiussori avevano prestato garanzia in data 26/11/2009, mentre nessuna altra pagina 8 di 18 somma risultava finanziata successivamente dalla banca alla debitrice principale.
Inoltre, il tribunale osservava che gli odierni opponenti erano anche soci di e come tali avrebbero potuto controllarne l'operatività e la situazione Pt_4
patrimoniale, né poteva ritenersi che la vendita di alcuni immobili sui quali gravava l'ipoteca a garanzia del mutuo avesse aggravato la posizione degli opponenti.
Tutto quanto considerato il tribunale rigettava l'opposizione proposta e in considerazione della soccombenza, condannava gli opponenti a rifondere all'opposta le spese processuali, che venivano liquidate in euro 10.000 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
***
Propongono appello avverso la predetta sentenza e Parte_1 Pt_2
per i seguenti motivi:
[...]
1) Mancata applicazione del Foro del Consumatore anche in relazione alle posizioni di e parte appellante contesta la Parte_1 Parte_2
sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale del Tribunale di Bergamo adito in favore del
Tribunale di Lecce, anche in relazione alle posizioni di e Parte_1 Pt_2
in quanto entrambi al momento della sottoscrizione del contratto
[...]
pagina 9 di 18 fideiussorio erano qualificabili come consumatori, e conseguentemente il tribunale adito doveva essere quello della loro residenza (Lecce).
Inoltre, parte appellante osserva che gli stessi, nel momento in cui hanno provveduto alla sottoscrizione della garanzia, lo hanno fatto agendo al di fuori della loro sfera ed interessi professionali, quali semplici consumatori, che garantivano personalmente, con il proprio patrimonio, i debiti che la società
stava assumendo.
Inoltre, parte appellante afferma che i signori e Parte_1 Parte_2
non hanno mai svolto o rivestito alcun incarico sociale, né hanno mai agito in nome e per conto della società.
2) Erronea/mancata applicazione della normativa antitrust, per il disposto degli artt. 2, c. 2, lett. a), e 3 della L. n. 287/1990: parte appellante contesta la pronuncia impugnata nella parte in cui non ha ritenuto nulla la fideiussione per violazione della normativa antitrust.
In particolare, parte appellante osserva che la Corte di Cassazione a Sezioni
Unite nella sentenza n. 41994/2021 ha affermato il seguente principio di diritto:
«I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle
dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt.
2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul
pagina 10 di 18 funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli
artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione
alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti
comprovata, una diversa volontà delle parti».
Dunque, il tribunale avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la nullità parziale del contratto di fideiussione in causa, consentendo alle parti un'espressa istanza di accertamento in tal senso.
3) Erronea/mancata applicazione del disposto di cui all'art. 1956 Cod. Civile –
Mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti e della CTU: parte appellante eccepisce che il tribunale sarebbe incorso in errore nel non considerare nulla la garanzia personale per responsabilità del creditore nell'aggravare la situazione personale del debitore.
Parte appellante eccepisce che il tribunale non ha ammesso i mezzi di prova richiesti, e che la responsabilità della banca nel corso degli anni successivi alla erogazione del finanziamento è insorta per aver consentito lo svilimento della garanzia reale prestata sugli immobili, autorizzando man mano “svincoli” degli stessi a cifre di gran lunga inferiori al loro valore di mercato o all'importo del mutuo ancora residuo.
Inoltre, la banca attraverso vendite immobiliari avrebbe diminuito il pagina 11 di 18 patrimonio della società, all'oscuro degli appellanti.
In considerazione di quanto premesso parte appellante chiede che venga disposta una CTU al fine di verificare la regolarità del frazionamento iniziale delle quote di mutuo tra gli immobili sui quali lo stesso gravava e la regolarità
dei criteri utilizzati per eseguire il frazionamento delle quote di mutuo nel momento della restrizione/svincolo della garanzia ipotecaria in conseguenza delle successive cessioni degli immobili e che venga ammessa la prova testimoniale richiesta nel corso del primo giudizio.
***
Interviene nel giudizio ex art. 111 c.p.c. per essa, quale Controparte_3
mandataria quale cessionaria del credito in virtù di Controparte_4
un contratto di cessione di crediti stipulato il 10 dicembre 2021,
[...]
eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello Controparte_1
proposto ex art. 342 c.p.c. nonché contestando integralmente l'appello proposto essendo infondato in fatto ed in diritto.
In data 2 novembre 2022 è stata dichiarata la contumacia di
[...]
. CP_1
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 marzo 2025 la causa è
stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
pagina 12 di 18 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare il Collegio rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla terza intervenuta ex art. 342 c.p.c., in quanto l'appello in esame contiene tutti i requisiti richiesti dalla suddetta norma, indicando le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di prime cure, nonché
le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
***
Con il primo motivo parte appellante contesta la pronuncia impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale, a fronte della qualifica di consumatori ricoperta dagli appellanti.
Il Collegio osserva che le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che
“nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della
disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di
esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla
giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15,
, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto Per_2 Per_3
ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una
propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il
contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la
pagina 13 di 18 prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale
attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento”(Cassazione
civile sez. un., 27/02/2023, n.5868).
A seguito della documentazione prodotta si rileva che nel caso in esame i signori e , nella loro qualità di soci, hanno stipulato la Pt_1 Pt_2
fideiussione contestualmente al contratto di mutuo, redatto fra la società
e la banca. Parte_4
Dunque, il contratto di garanzia era strettamente funzionale allo svolgimento dell'attività societaria, cui consegue che, in applicazione del sopracitato principio di diritto, le parti appellanti non possono essere qualificate come consumatori.
A sostegno della qualifica di operatori professionali rileva anche il fatto che essi, all'atto dell'assunzione della garanzia, fossero soci della società
mutuataria (debitrice principale), per una quota pari ad un terzo ciascuno
(quindi complessivamente per i 2/3 delle quote sociali), nonché il fatto che la mancata deduzione dello svolgimento di altra attività professionale consente di ritenere che i profitti tratti dalla società costituissero la fonte principale di reddito dei medesimi.
Tutto quanto considerato, il Collegio rigetta il primo motivo di appello.
***
pagina 14 di 18 Con il secondo motivo di appello parte appellante contesta la pronuncia impugnata nella parte in cui non ha dichiarato la nullità della fideiussione stipulata per violazione della normativa antitrust.
Il collegio osserva in via preliminare che il contratto di garanzia oggetto di causa è qualificabile come una fideiussione specifica, in quanto, come evincibile dal contenuto dell'art. 9 del contratto di mutuo, esso rappresenta una garanzia specifica a favore dell'adempimento delle obbligazioni assunte dal mutuatario (COGEA s.r. l.) nei confronti della banca col contratto di mutuo.
Inoltre, la circostanza che la fideiussione sia stata stipulata contestualmente al contratto di mutuo, nonché la collocazione della stessa all'interno del documento contrattuale, rendono evidente il fatto che la fideiussione era stata rilasciata a specifica garanzia delle obbligazioni assunte dalla società
mutuataria verso la banca col contratto di mutuo.
Preso atto di ciò la Corte, in conformità al proprio consolidato orientamento,
accerta che la presente fideiussione, essendo qualificabile come fideiussione specifica, non rientra fra gli schemi di fideiussione dichiarati in contrasto alla normativa antitrust dall'ABI, in quanto il provvedimento della Banca d'Italia
n. 55 del 2 maggio 2005 è riferito unicamente alle fideiussioni omnibus.
Tale considerazione è stata recentemente confermata dalla Corte di
Cassazione, con la pronuncia n. 1851/2025, la quale ha chiarito che “il
pagina 15 di 18 provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle
fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare:
fideiussioni omnibus le quali vengono specificatamente prese in
considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'associazione Bancaria
Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario,
sicchè l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a
tale tipologia di fideiussione, solo rispetto ad essa possedendo l'efficacia
probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce”.
Tale considerazione preclude anche la rilevabilità d'ufficio della questione,
posto che, non rientrando la fideiussione oggetto di causa fra gli schemi di fideiussione considerati dal provvedimento ABI n. 55/2005, ne è preclusa l'analisi nel merito.
Ne consegue il rigetto del secondo motivo di appello.
***
Con il terzo motivo parte appellante contesta la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto non applicabile l'art. 1956 c.c. e non ha ammesso i mezzi istruttori richiesti.
Il motivo è infondato, in quanto si osserva che l'art. 1956 c.c., comma 1
dispone che “Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore,
senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur
pagina 16 di 18 conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da
rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”.
Dal contenuto letterale della disposizione si evince che esso risulta applicabile unicamente alle fideiussioni per obbligazione futura, di cui all'art.1938 c.c.,
ovverosia alle cd fideiussioni omnibus, mentre, come osservato in precedenza,
la garanzia oggetto della presente controversia è una fideiussione specifica.
Tutto quanto considerato, il Collegio rigetta integralmente l'appello proposto da parte appellante avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data 11 novembre 2021 con il n. 2043/2021.
Spese
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare al terzo intervenuto le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto
2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 260.001,00 sino ad euro
520.000,00).
Nulla sulle spese nel rapporto tra appellante ed appellata, essendo questa rimasta contumace in grado d'appello.
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1
pagina 17 di 18 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-rigetta l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data 11 novembre 2021 con il n. 2043/2021;
-condanna parte appellante a rimborsare al terzo intervenuto le spese del grado,
che si liquidano in euro 4.389,00 per la “fase di studio”, euro 2.552,00 per la
“fase introduttiva”, euro 2.940,00 per la fase istruttoria ed euro 7.298,00 per la
“fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
- nulla sulle spese nel rapporto tra appellante ed appellata, rimasta contumace in grado d'appello;
con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1
quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge
228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
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