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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 21/07/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
composta dai Magistrati:
Dott. Emanuele De Gregorio Presidente
Dott.ssa Flavia Strazzanti Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n.18/2022 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 589/2021 emessa dal Tribunale di Enna in data
17 settembre 2021
PROPOSTO DA
in persona del suo legale rappresentante p.t., Parte_1 corrente in Milano, via Filippo Argelati n. 10, (P.iva ) P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Di Bella, presso il cui studio, è elettivamente domiciliata;
Appellante
CONTRO
, in persona del suo Sindaco p.t. (c.f. ), CP_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Sebastiana Fonte;
Appellato
1 Conclusioni dell'LL
“Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa in accoglimento dei motivi addotti riformare la sentenza del Tribunale di Enna n. 589/21 pubblicata il 21.09.2021, non notificata e resa nel procedimento iscritto al n. 830/2018 RG promosso dal CP_1 contro ed in luogo del primo Giudice in accoglimento
[...] Parte_1 dei motivi di appello, ritenere e dichiarare dovuta dal la CP_1 somma di €.9.015,67 quale saldo debitorio derivante dalla prestazione dei servizi sopra specificata, ovvero quale risarcimento, oltre interessi di mora determinati ai sensi del Decreto Legislativo 231/2002 maturati e maturandi dalla domanda all'effettivo soddisfo. Per l'effetto condannare il
in persona del Sindaco p.t., a pagare, in favore CP_1 dell'LL, la somma di €. 9.015,67 oltre interessi di mora determinati ai sensi del Decreto Legislativo 231/2002 maturati e maturandi dalla domanda all'effettivo soddisfo. Condannare controparte al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio. Come mezzo al fine si reiterano le richieste istruttorie denegate dal Giudice di primo grado.”
Conclusioni dell'appellato CP_1
“Chiede all'ecc.ma Corte d'Appello adita che voglia rigettare l'appello e per
l'effetto confermare la revoca del Decreto Ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva CP_1 opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 183/2018 emesso dal
Tribunale di Enna in data 24.04.2018 su istanza ed in favore di con il quale veniva ingiunto allo stesso Comune il Parte_1 pagamento di €.9.045,67 oltre accessori e spese della fase monitoria, per le prestazioni di cui alle fatture nn. 58/2014, 562/2014, 618/2014 e
2 40/2015 emesse dall'opposta Società nell'ambito del rapporto di affidamento temporaneo del servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione al codice della strada del predetto Ente locale.
Con l'atto di opposizione il eccepiva, in via preliminare, CP_1
l'insussistenza dell'obbligazione per mancanza di un valido titolo, difettando la stipulazione in forma scritta del contratto, nonché della comunicazione di intervenuta cessione del credito adducendo, nel merito, di avere già provveduto al pagamento di n. 10 fatture esaurendo così la copertura finanziaria prevista per far fronte alle prestazioni rese nell'ambito del servizio affidato.
Si costituiva la Società opposta che contestava la domanda attorea chiedendone il rigetto.
Istruito il giudizio mediante produzione documentale, rigettate dal giudice del Tribunale di Enna tutte le richieste istruttorie, all'udienza del 4 Marzo 2021, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione.
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale di Enna ha accolto l'opposizione proposta dal revocando il Decreto Ingiuntivo Controparte_1
n.183/2018 e condannando a rimborsare, all'opponente, Parte_1 le spese di lite liquidate come in dispositivo.
Il Giudice di primo grado ha deciso nel modo richiamato rilevando come, dalla documentazione allegata, era dato evincere la fondatezza dell'opposizione spiegata dal CP_1
La sentenza gravata afferma che anche quando nella fattispecie in esame possa ritenersi necessaria la forma scritta del contratto, da cui trae origine il credito ingiunto, e benché la Società odierna opposta sia divenuta titolare del rapporto in questione quale cessionaria del ramo d'azienda, subentrando nella titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi
3 alla cedente originaria affidataria del servizio, risulta, Parte_2 per tabulas, che la gestione e l'affidamento del servizio per cui sono state emesse le fatture insolute è stata espressamente contenuta nei limiti dell'entità della relativa copertura finanziaria per come previsto dall'articolo n. 2 del Capitolato d'oneri in atti.
Il Tribunale di Enna ha sostenuto che tale convenzione è conforme al dettato dell'art. 191 TUEL (D. Leg.vo 267/2000), atteso che gli Enti pubblici possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile adeguatamente registrato. Il Giudice di prime cure ha ulteriormente evidenziato che, dalla documentazione in atti, è emerso che il CP_1
aveva provveduto al pagamento di 10 fatture emesse da
[...] per un importo di € 24.873,74, esaurendo la provvista Parte_2 di € 23.700,00 stanziata per adempiere all'obbligazione assunta nei confronti della originaria Società così da far ritenere non sussistente l'obbligo dell'Ente locale al pagamento di ulteriori somme esorbitanti l'impegno contabile assunto.
Da ciò l'accoglimento della spiegata opposizione e la revoca del Decreto
Ingiuntivo.
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Avverso tale sentenza ha proposto gravame per i motivi Parte_1 in detto atto meglio specificati.
Sostituita l'udienza del 27 marzo 2025 con il deposito di note ex artt.li
127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di gravame censura la gravata Parte_1 sentenza nella parte in cui il Tribunale di Enna ha ritenuto non dovuto
4 il pagamento ingiunto, ritenendo esaurita la provvista finanziaria stanziata dall'Ente.
A sostegno del motivo l'LL deduce come, nella impugnata decisione, il Tribunale di Enna non ha tenuto conto della violazione del principio di correttezza e buona fede denunciati con la memoria 183, comma 6, n. 1 c.p.c. che configurerebbe una responsabilità della
Pubblica Amministrazione per aver agito contrariamente ai detti principi.
L'LL evidenzia che svolgeva, per conto del CP_1
l'attività di elaborazione dati ed erogazione di servizi per la gestione del ciclo delle multe/contravvenzione al Codice della Strada e che, per tali ragioni, maturava, in funzione del flusso dei dati inviati dal i CP_1 crediti man mano fatturati. L'avere, il primo Giudice, ritenuto non dovuto all'importo residuato poiché era stata superata la soglia della cifra stanziata per il servizio, non terrebbe conto della dedotta violazione dei principi generali di buona fede e correttezza da tenere durante tutta l'esecuzione del contratto la cui violazione determina una responsabilità da lesione dell'affidamento del privato entrato in relazione con la Pubblica
Amministrazione atteso che aveva continuato ad Parte_1 elaborare flussi inviati dal CP_1
La condotta tenuta dal , secondo l'LL, sarebbe Controparte_1 inquadrabile nell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale deve ritenersi sussistente la colpa della Pubblica Amministrazione che nel corso di un rapporto contrattuale richiede l'adempimento di ulteriori prestazioni oltre l'impegno di spesa stanziato ingenerando, nelle parti, un falso affidamento in ordine alla positiva prosecuzione del rapporto.
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In via preliminare, la Corte rileva che con Ordinanza del 16.03.2023 sono state rigettate le richieste istruttorie formulate dall'LL
(prova per testi) in quanto ritenute irrilevanti ed ininfluenti ai fini della
5 decisione, oltre che fondate su circostanze suscettibili di riscontro documentale.
In rito, l'appello è inammissibile ex art. 342 c.p.c..
La Suprema Corte ha chiarito che l'art. 342 c.p.c. nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, (“ratione temporis” applicabile) va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. -, Sentenza n. 27199 del
16/11/2017, Rv. 645991 - 01).
Nel caso di specie, l'impugnazione contiene la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, ma non affianca alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice.
Segnatamente, con i motivi di gravame, lamenta Parte_1 esclusivamente, l'omessa valutazione della violazione dei principi di correttezza e buona fede dei quali il Tribunale di Enna non avrebbe tenuto conto nella decisione impugnata, e concretizzatesi nell'aver ritenuto non dovuto l'importo richiesto con il Decreto Ingiuntivo opposto, per essersi esaurita la “provvista” stanziata dall'Ente al momento dell' affidamento dell'incarico, senza muovere nessuna altra censura alla sentenza de quo.
6 Tuttavia non argomenta alcunchè in ordine all'elemento decisivo della motivazione della sentenza gravata, cioè che “la gestione in affidamento del servizio per cui sono state emesse le fatture rimaste insolute è stata espressamente contenuta nei limiti dell'entità della relativa copertura finanziaria (cfr l'art. 2 del capitolato d'oneri, in atti)” e che “In buona sostanza, l'efficacia della convenzione di affidamento del servizio è espressamente ancorata - per esplicita previsione convenzionale
- alla perdurante disponibilità dei mezzi finanziari per farvi fronte;
e, del resto, non potrebbe essere altrimenti, dato che in base all'art. 191 Tuel
(D.lgs n. 267/2000), gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento e l'attestazione della copertura finanziaria” e che “Orbene, nella fattispecie in esame, è pacifico - oltre che documentalmente provato - che il ha CP_1 provveduto al pagamento di n. 10 fatture emesse da Parte_2
(dante causa dell'odierna società opposta, come sopra detto), per un importo totale di € 24.873,74” e che “Ne consegue che si è esaurita la provvista, pari ad euro 23.700,00, stanziata dal per CP_1 adempiere all'obbligazione di pagamento nascente dalla gestione del servizio affidato, come si evince dall'esame della determina n. 70 del
10.04.2014, in atti (cfr il punto 4 a pag. 3 dove è testualmente riportata la previsione di cui all'art. 2 del capitolato d'oneri); ciò è confermato dall'esame del punto 3 della parte dispositiva della predetta determinazione dirigenziale, da cui, appunto, si evince che “l'economia scaturita dal ribasso praticato dalla ditta aggiudicataria” - atteso il minor importo di euro 14,50 richiesto per ogni verbale di contravvenzione a fronte di quello, pari ad euro 15,00, quantificato nella richiesta di preventivo-offerta - è stata destinata ad essere “utilizzata per la prosecuzione del servizio stesso”, limitato quanto a durata - e, dunque, quanto ad efficacia - alla sussistenza della copertura finanziaria. In conclusione, avendo il già liquidato la somma di euro € CP_1
24.873,74 per le prestazioni rese nell'ambito del servizio di gestione
7 affidato e non essendo possibile ritenere il predetto ente locale obbligato per il pagamento di ulteriori somme esorbitanti l'impegno contabile all'uopo assunto, l'opposto decreto ingiuntivo non può che essere revocato”.
L'LL (convenuta in senso processuale ma Parte_1 attore sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) si sofferma sulla dedotta violazione dei principi di buona fede e correttezza nelle trattative per avere, cioè, l'Ente continuato ad inviare “flussi” relativi alle contravvenzioni al Codice della Strada redatte anche dopo che “la provvista” stanziata per la lavorazione di tali dati era stata esaurita attraverso il pagamento di 10 fatture alla cedente ed Parte_2 originaria affidataria del servizio, ma non spiega in base a quale norma del TUEL il potrebbe ritenersi Controparte_1 contrattualmente obbligato una volta esaurito l'impegno di spesa appostato in bilancio.
Atteso che l'LL affida il proprio gravame alla dedotta violazione di principi di correttezza e buona fede, essa mostra di non confrontarsi adeguatamente con la motivazione della sentenza appellata rispetto alla quale in buona sostanza nulla ha dedotto.
L'appello, quindi, in assenza di altre censure, deve ritenersi inammissibile ex art. 342 c.p.c.
La sentenza gravata, è, di conseguenza interamente confermata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto del valore dichiarato della controversia, applicando i parametri del D.M. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, in €. 2.200,00 per compensi (fase studio, fase introduttiva, fase decisoria), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
8 Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'LL, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 589/2021 resa dal Tribunale di Enna in data 17 settembre
2021, che conferma.
Condanna l'LL al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato liquidate in €. CP_1
2.200,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso forfettario spese generali iva e c.p.a. come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'LL, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Caltanissetta, 9 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Carlo Pietrarossi Emanuele De Gregorio
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