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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 08/04/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 722 del ruolo generale affari contenzioni dell'anno 2023, vertente
TRA
i ST con l'avv.to LO POLITO Parte_1
DOMENICO appellante
E
Controparte_1
[...]
Appellata – non costituita
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Azione per la repressione della condotta antisindacale. Trasferimento del dirigente sindacale.
FATTO E DIRITTO
La prof.ssa docente con sede di titolarità presso SMS “Mattia Preti Ic di Parte_2
Taverna, è stata in assegnazione provvisoria fino al 31.8.2022 presso l'IC “Selvaggi” di San
Marco Argentano ove è stata eletta RSU nell'aprile del 2022; la docente ha quindi presentato domanda di assegnazione provvisoria indicando quindici preferenze, la prima delle quali su
(quindi su sede diversa da quella ove era stata eletta RSU) e, non Controparte_2
essendovi disponibilità presso la sede di San Marco Argentano, è stata assegnata presso istituto scolastico di Cassano allo Ionio.
L'articolazione territoriale del sindacato di appartenenza ha denunciato, ai sensi dell'art. 28 della L. n. 300 del 1970, l'antisindacalità della condotta tenuta dall'amministrazione scolastica alla quale addebita di averla trasferito senza il preventivo nulla osta sindacale. Per l'effetto, ha chiesto di restituire la lavoratrice alla S.M. I.C. “Selvaggi” di San Marco Argentano (Cs), sino alla scadenza del suo mandato elettivo.
Il tribunale di Cosenza ha rigettato la domanda sia nella fase sommaria, sia nella successiva fase di opposizione, perchè ha ritenuto che il nulla osta sindacale non occorra nel caso di specie, "non sussistendo alcun trasferimento d'ufficio del lavoratore ma semplicemente
l'assegnazione (a seguito di nuova domanda di assegnazione) presso Istituto di Cassano allo
Ionio all'atto della cessazione dell'assegnazione provvisoria, che costituisce il naturale epilogo della cessazione degli effetti della temporanea assegnazione.
Il sindacato impugna la decisione perché invece sostiene che "l'omessa restituzione integrale
Cont del dirigente ... alla sede di provenienza si sostanzia in un impedimento all'esercizio della tipica attività sindacale dell'organizzazione" di appartenenza. Addebita quindi al tribunale di non aver scorto nel comportamento datoriale gli estremi di un comportamento di per sè idoneo a pregiudicare le prerogative del sindacato stesso e, più in particolare, sostiene che qualunque "spostamento fisico del dirigente sindacale dalla sede in cui è stato eletto", indipendentemente dalla definitività dello spostamento stesso, necessiti del preventivo nulla osta dell'organizzazione sindacale. Ciò in quanto è oggettivamente idoneo, anche solo sul piano potenziale, a ledere la libertà e l'attività sindacale, comportando l'allontanamento del dirigente sindacale dai suoi compagni di lavoro e comunque limitando la sua possibilità di svolgimento dell'attività sindacale. Nel richiamare giurisprudenza di merito e di legittimità che conforta tale conclusione (e che addebita al tribunale di aver trascurato), rimarca la contraddittoria condotta dell'amministrazione scolastica che in una vicenda analoga ha assunto determinazioni differenti, disponendo "la restituzione integrale presso il luogo di elezione" della dirigente sindacale interessata.
La parte appellata non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 8.4.2025 nessuno è comparso ed il Collegio ha deciso come da separato dispositivo.
1. Il Collegio reputa che la disamina delle censure dell'appellante sia preclusa dalla preliminare constatazione che il ricorrente non ha documentato né ha chiesto di documentare - non comparendo - di aver notificato alla controparte l'atto di appello con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.
La notifica dell'appello non si rinviene nel fascicolo cartaceo, né risulta prodotta ed acquisita al fascicolo telematico.
Pag. 2 di 3 L'omessa notifica dell'atto di impugnazione determina l'improcedibilità dell'appello (cfr. ex multis Cass. SU 20604/2008 e, tra le più recenti, Cass. 6159/2018: “Nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi …”).
2.Nulla sulle spese stante la soccombenza dell'unica parte costituita.
3.Stante la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso in appello, salva la verifica del presupposto soggettivo di esenzione (Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con ricorso depositato il 17.7.2023, avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1200/2023, così provvede:
1. dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2. non luogo a provvedere sulle spese del grado;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 8.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. Emilio Sirianni
Pag. 3 di 3
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 722 del ruolo generale affari contenzioni dell'anno 2023, vertente
TRA
i ST con l'avv.to LO POLITO Parte_1
DOMENICO appellante
E
Controparte_1
[...]
Appellata – non costituita
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Azione per la repressione della condotta antisindacale. Trasferimento del dirigente sindacale.
FATTO E DIRITTO
La prof.ssa docente con sede di titolarità presso SMS “Mattia Preti Ic di Parte_2
Taverna, è stata in assegnazione provvisoria fino al 31.8.2022 presso l'IC “Selvaggi” di San
Marco Argentano ove è stata eletta RSU nell'aprile del 2022; la docente ha quindi presentato domanda di assegnazione provvisoria indicando quindici preferenze, la prima delle quali su
(quindi su sede diversa da quella ove era stata eletta RSU) e, non Controparte_2
essendovi disponibilità presso la sede di San Marco Argentano, è stata assegnata presso istituto scolastico di Cassano allo Ionio.
L'articolazione territoriale del sindacato di appartenenza ha denunciato, ai sensi dell'art. 28 della L. n. 300 del 1970, l'antisindacalità della condotta tenuta dall'amministrazione scolastica alla quale addebita di averla trasferito senza il preventivo nulla osta sindacale. Per l'effetto, ha chiesto di restituire la lavoratrice alla S.M. I.C. “Selvaggi” di San Marco Argentano (Cs), sino alla scadenza del suo mandato elettivo.
Il tribunale di Cosenza ha rigettato la domanda sia nella fase sommaria, sia nella successiva fase di opposizione, perchè ha ritenuto che il nulla osta sindacale non occorra nel caso di specie, "non sussistendo alcun trasferimento d'ufficio del lavoratore ma semplicemente
l'assegnazione (a seguito di nuova domanda di assegnazione) presso Istituto di Cassano allo
Ionio all'atto della cessazione dell'assegnazione provvisoria, che costituisce il naturale epilogo della cessazione degli effetti della temporanea assegnazione.
Il sindacato impugna la decisione perché invece sostiene che "l'omessa restituzione integrale
Cont del dirigente ... alla sede di provenienza si sostanzia in un impedimento all'esercizio della tipica attività sindacale dell'organizzazione" di appartenenza. Addebita quindi al tribunale di non aver scorto nel comportamento datoriale gli estremi di un comportamento di per sè idoneo a pregiudicare le prerogative del sindacato stesso e, più in particolare, sostiene che qualunque "spostamento fisico del dirigente sindacale dalla sede in cui è stato eletto", indipendentemente dalla definitività dello spostamento stesso, necessiti del preventivo nulla osta dell'organizzazione sindacale. Ciò in quanto è oggettivamente idoneo, anche solo sul piano potenziale, a ledere la libertà e l'attività sindacale, comportando l'allontanamento del dirigente sindacale dai suoi compagni di lavoro e comunque limitando la sua possibilità di svolgimento dell'attività sindacale. Nel richiamare giurisprudenza di merito e di legittimità che conforta tale conclusione (e che addebita al tribunale di aver trascurato), rimarca la contraddittoria condotta dell'amministrazione scolastica che in una vicenda analoga ha assunto determinazioni differenti, disponendo "la restituzione integrale presso il luogo di elezione" della dirigente sindacale interessata.
La parte appellata non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 8.4.2025 nessuno è comparso ed il Collegio ha deciso come da separato dispositivo.
1. Il Collegio reputa che la disamina delle censure dell'appellante sia preclusa dalla preliminare constatazione che il ricorrente non ha documentato né ha chiesto di documentare - non comparendo - di aver notificato alla controparte l'atto di appello con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.
La notifica dell'appello non si rinviene nel fascicolo cartaceo, né risulta prodotta ed acquisita al fascicolo telematico.
Pag. 2 di 3 L'omessa notifica dell'atto di impugnazione determina l'improcedibilità dell'appello (cfr. ex multis Cass. SU 20604/2008 e, tra le più recenti, Cass. 6159/2018: “Nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi …”).
2.Nulla sulle spese stante la soccombenza dell'unica parte costituita.
3.Stante la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso in appello, salva la verifica del presupposto soggettivo di esenzione (Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con ricorso depositato il 17.7.2023, avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1200/2023, così provvede:
1. dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2. non luogo a provvedere sulle spese del grado;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 8.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. Emilio Sirianni
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