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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/02/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 40351/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Grazia Fedele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 40351/2019 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), Parte_1 C.F._1
(C.F./P.I. ), Parte_2 C.F._2
(C.F./P.I. ), Parte_3 C.F._3
(C.F./P.I. ), Parte_4 C.F._4
(C.F./P.I. ), Parte_5 C.F._5
tutti rappresentati e difesi dall'avv. CLERICI CRISTINA, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), CP_1 C.F._6
(C.F./P.I. Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. BENFATTO SANDRO, elettivamente P.IVA_1
domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 20 OGGETTO: Morte
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati per via telematica.
FATTO E DIRITTO
1. Sintesi dello svolgimento del giudizio
Gli attori, in qualità di congiunti del defunto (coniuge, due figli e tre Controparte_3
nipoti abiatici del defunto), hanno agito in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto il
18/11/2017 in Settimo Milanese (MI), nel quale ha perso la vita il sig. Controparte_3
L'attrice chiedeva altresì il risarcimento dei danni non patrimoniali Parte_6 dalla stessa patiti, in quanto anch'ella coinvolta nel sinistro stradale, insieme al di lei marito.
Hanno narrato che in data 18/11/17 alle ore 18.45 circa i coniugi e Parte_6
stavano attraversando a piedi la via IV Novembre in Settimo Milanese Controparte_3
(MI), quando venivano investiti dalla motocicletta Suzuki 250 tg. AD21215, di cui è proprietario il sig. , e dallo stesso condotta, priva di copertura assicurativa. CP_1
Il sig. dopo le prime cure ricevute presso il P.S. dell'Ospedale Controparte_3
Niguarda Ca' Granda, decedeva lo stesso giorno del sinistro, mentre la veniva Pt_6
trasportata presso il P.S. dell'Ospedale Maggiore del Policlinico – dimessa in data
4.12.17 - ove le veniva riscontrato un trauma cranio-facciale con fratture multiple del massiccio facciale, fratture costali multiple a destra e versamento pleurico. Stabilizzatisi i postumi, la perizia medico-legale di parte del dott. evidenziava postumi Per_1
permanenti nella misura del 27-28%, oltre ad un periodo di inabilità temporanea totale per giorni 27, parziale al 75% per giorni 30, al 50% per giorni 60. in CP_2
qualità di impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime delle Strada, ricevuta formale richiesta di risarcimento danni, non versava alcunché.
Gli attori addebitavano il fatto a responsabilità esclusiva del sig. CP_1
conducente del veicolo Suzuki tg. AD21215, il quale veniva indagato, e rinviato a pagina 2 di 20 giudizio, per i reati p. e p. dagli artt. 589bis e 590bis c.p. e sanzionato per violazione dell'art. 186 c. 2bis C.d.S..
Gli attori, dunque, promuovevano il presente giudizio avanzando la richiesta di tutti i danni patiti nei confronti del proprietario/conducente sig. e di in CP_1 CP_2
qualità di impresa designata in rappresentanza del F.G.V.S., tenuto conto della scopertura assicurativa del mezzo condotto dal . CP_1
Si costituiva in giudizio la sola in qualità di F.G.V.S., contestando la CP_2
responsabilità del conducente della motocicletta, sig. , e sostenendo invece la CP_1
responsabilità esclusiva dei pedoni (il defunto e per aver CP_3 Parte_6
attraversato la carreggiata senza servirsi dell'apposito attraversamento pedonale.
Concludeva dunque per il rigetto di tutte le pretese attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
All'udienza del 18/02/2020, parte attrice dava atto che alcuni degli attori si erano costituiti parte civile nel procedimento penale pendente a carico del sig. . Il Giudice, CP_1 ritenuta l'opportunità di non separare le posizioni processuali degli attori costituitisi parte civile nel procedimento penale da quelle degli altri attori, disponeva ex art. 75 co. 3 c.p.c. la sospensione del presente giudizio in attesa del passaggio in giudicato della sentenza penale.
Con istanza di riassunzione depositata in data 10.12.2020, gli attori davano atto che nel procedimento penale era stata dichiarata la revoca della costituzione di parte civile e, dunque, venuta meno la causa di sospensione, chiedevano fissarsi udienza per la prosecuzione del giudizio civile, che veniva fissata in data 4.05.2021.
Nelle more, l'attrice decedeva e, dunque, gli attori e Parte_6 Parte_2
(figli di e , eredi, depositavano comparsa di intervento nel Parte_1 CP_4 CP_5
presente giudizio riformulando in parte le conclusioni.
Depositate le memorie delle parti nei richiesti termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., il sottoscritto Giudice riteneva di dover disporre CTU sulla dinamica del sinistro. All'esito la causa veniva quindi ritenuta matura per la decisione. Le conclusioni venivano precisate all'udienza del 28.09.2023, che si teneva con trattazione scritta, e la causa veniva trattenuta in decisione alla scadenza dei termini massimi di legge per conclusionali e pagina 3 di 20 repliche.
Parte attrice chiedeva, in data 9.10.2023, di essere autorizzata al deposito della sentenza n. 8330/22 emessa dal Tribunale di Milano con passaggio in giudicato.
Nel contraddittorio delle parti, con provvedimento del 27.10.2023, questo Giudice respingeva l'istanza, dichiarando l'inutilizzabilità del documento in quanto depositato successivamente all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, udienza che per giurisprudenza consolidata costituisce il termine ultimo per le produzioni documentali di formazione successiva alla scadenza del termine per deduzioni istruttorie e produzioni documentali, previa richiesta di rimessioni in termini.
2. La dinamica del sinistro e le responsabilità delle parti coinvolte
Circa la dinamica del sinistro vengono in rilievo le risultanze del rapporto di incidente stradale della Legione Carabinieri Lombardia di Settimo Milanese (doc. 1 att. e doc. 3 conv.), da cui emerge che la motocicletta Suzuki tg. AD21215, condotta dal sig. CP_1
, percorreva via IV Novembre, della frazione Seguro di Settimo Milanese, in
[...]
direzione di via Galvani;
giunta in prossimità del civico n. 42 investiva i coniugi e che, in quel momento, si apprestavano ad Controparte_3 Parte_6
attraversare la strada per raggiungere la propria abitazione sita al civico 44 della predetta via. Nel rapporto di incidente stradale sono state inserite a pag. 2 le dichiarazioni rese sul posto dal teste oculare così verbalizzate: “verso le ore 18.45 circa Testimone_1
percorrevo la strada comunale via IV Novembre, in compagnia di mia moglie e di mio figlio, con la mia autovettura Hyundai Terracan con direzione Settimo Milanese. Giunto sul dosso dove sono ubicate le strisce le strisce pedonali, esattamente di fronte lo stabile della Protezione Civile, assistevo all'investimento di una coppia di anziani da parte di un motociclista che viaggiava nell'opposto senso di marcia. La predetta coppia attraversava la carreggiata senza impiegare le strisce pedonali che si trovavano proprio dove mi trovavo io con il mio veicolo il quel momento. Prima che avvenisse l'investimento, notavo che la signora era a braccetto del marito, e giunti sulla mezzeria della strada, il motociclista proveniente dal centro di Settimo Milanese con direzione Milano dopo aver tentato la frenata per evitare l'impatto del proprio veicolo con la coppia, spostandosi il più possibile sul margine destro della carreggiata, impattava con l'uomo. I due investiti
pagina 4 di 20 dopo l'impatto venivano proiettati per terra. I corpi dei due investiti non sono stati spostati. Si vedeva bene nonostante non ci fosse una grande illuminazione, ma grazie all'illuminazione prodotta dai fari del mio veicolo sono riuscito a vedere bene la scena. Il motociclo dal momento in cui è si è fermato dopo la scivolata, non è stato mai mosso.
Non c'erano altri testimoni;
c'era solo mia moglie che era con me seduta sui sedili posteriori unitamente a mio figlio e che non è riuscita a vedere nell'immediatezza e la nipote nel marciapiede.” (doc. 1 att. e doc. 3 conv.).
Il sig. veniva sanzionato per la violazione dell'art. 186 c. 2bis C.d.S. (guida in stato CP_1
di ebbrezza) e indagato ai sensi degli artt. 589bis e 590bis c.p..
Quanto infine alle condizioni ambientali, il sinistro avvenne nel tardo pomeriggio (ore
18:45 circa del 18.11.17), in condizioni di meteo sereno, manto stradale asfaltato asciutto e senza anomalie, visibilità sufficiente e illuminazione pubblica sufficiente (v. dati riassuntivi di cui all'intestazione della relazione di incidente).
Sulla scorta di un'accurata analisi degli accertamenti e dei rilievi eseguiti dai Carabinieri intervenuti in loco, il CTU dott. ha svolto la seguente ricostruzione (v. Persona_2 pag. 25 e segg. dell'elaborato), che questo Giudice ritiene di dover recepire, in quanto congruamente motivata ed immune da vizi logici e metodologici: “Dinamica del sinistro: attraversamento di due anziani pedoni in area urbana, a circa 26 m dalle apposite strisce pedonali. Investimento da parte di moto che giungeva dalla destra dei pedoni, quando questi avevano quasi ultimato l'attraversamento. La moto al momento della frenata visibile procedeva a velocità di circa 50 km/h. Tale velocità era conforme al limite nel punto d'urto, ma non avrebbe permesso al motociclista di rispettare il limite esistente circa 2 m dopo lo stesso (30 km/h).-
Considerato il tempo di attraversamento dei pedoni (compreso tra 3,15-4,72 s) emerge che: o il motociclista procedeva ancora più velocemente rispetto ai 50 km/h calcolati ed ha frenato senza lasciare tracce visibili prima della traccia rilevata dai verbalizzanti oppure il motociclista non ha fatto tutto quanto poteva per evitare l'investimento.
In entrambi i casi emerge una accertata corresponsabilità:
pagina 5 di 20 - dei pedoni che o hanno omesso la dovuta precedenza o non hanno attraversato sulle illuminate strisce pedonali ma a monte di esse (in area meno illuminata, ma pur sempre visibile)
- del motociclista che procedeva a velocità non prudenziale e in alternativa: o non ha fatto tutto quanto poteva per evitare l'incidente o procedeva a velocità superiore al limite consentito.
Va segnalato inoltre che dal verbale d'incidente risulta che al motociclista sia stata contestata la guida in stato di ebbrezza.” (cfr. pagg. 23 e 24 relazione peritale).
Vanno infine richiamate le puntuali repliche del CTU alle osservazioni dei CT di parte attrice e di parte convenuta, che contribuiscono ad avvalorare e a rendere maggiormente convincenti le conclusioni di cui sopra.
Tenuto conto, dunque, del complessivo compendio probatorio e dell'esito della CTU cinematica risulta acclarata la colpa del conducente della moto in quanto, a differenza di quanto eccepito da parte convenuta nei propri scritti difensivi, la velocità da lui tenuta, pur rientrante nel limite vigente in quel tratto di strada, non appare adeguata all'orario serale e non era tale da consentire al motociclista di rallentare per tempo, nel rispetto del limite inferiore di velocità che avrebbe incontrato di lì a poco (circa 2 m) e che era già in grado di avvistare. Sul punto, infatti, il CTU ha accertato che “la moto al momento della frenata visibile procedeva a velocità di circa 50km/h. Tale velocità era conforme al limite nel punto d'urto, ma non avrebbe permesso al motociclista di rispettare il limite esistente circa 2 m dopo lo stesso (30km/h).” (pag. 23 relazione peritale). Pertanto, il conducente della motocicletta avrebbe dovuto adeguare la propria velocità di percorrenza già in un momento antecedente rispetto a quello in cui si è verificato l'impatto, così da scongiurare il verificarsi di eventi del tipo di quello verificatosi in concreto, avuto particolare riguardo allo stato dei luoghi.
Rileva altresì la circostanza per cui il conducente della motocicletta veniva sanzionato dai
Carabinieri intervenuti in loco per la violazione di cui all'art. 186 c. 2bis C.d.S. ovvero per la guida in stato di ebrezza, in quanto superiore al limite di legge di 0,5 g/l (cfr. pag. 2 doc. 1 att.). Sul punto, occorre rammentare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo Tribunale, a mente del quale: “In caso di collisione tra
pagina 6 di 20 veicoli, quando è accertato lo stato di ebbrezza del conducente che agisce per il risarcimento del danno conseguente al sinistro, la presunzione di eguale responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c. può essere superata soltanto a condizione che risulti la prova positiva della mancata influenza del predetto stato sulla dinamica dell'incidente.” (Cass. civ. n. 22837/2024). Sebbene il principio de quo sia stato espresso con riferimento alla disposizione di cui al comma secondo dell'art. 2054 c.c., esso è suscettibile di essere estensivamente applicato in via generale alla fattispecie di cui all'art. 2054 c.c., nel senso che deve affermarsi che, tendenzialmente, lo stato di ebbrezza incide sulla condotta del conducente, salvo che questo non provi il contrario. Nel caso di specie, parte convenuta avrebbe dovuto provare la non incidenza dello stato di ebrezza in cui versava il conducente nella verificazione del sinistro di cui è causa, quantomeno in termini di prontezza dei riflessi.
Alla luce delle esposte argomentazioni, risulta acclarata la responsabilità del conducente del motoveicolo. Tuttavia, l'accertamento de quo non comporta automaticamente l'esonero di responsabilità dei pedoni.
Come precisato dalla Suprema Corte, infatti, “In materia di responsabilità civile derivante da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1 c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente.” (Cass. civ. sez. III, 28/06/2019, n.17418).
Occorre perciò valutare non solo la condotta del guidatore con riferimento alla presunzione di responsabilità ex art. 2054 co. 1 c.c., ma è altresì necessaria la prova in concreto che il pedone abbia adottato le precauzioni previste dagli articoli 190 e 191 Cod.
Strada durante l'attraversamento. L'art 190 secondo e quinto comma Codice della Strada prevede infatti che: “2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri. (…)
5. I pedoni che si accingono ad
pagina 7 di 20 attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.”.
Ebbene, come sopra rilevato, il punto d'urto è stato localizzato a circa 26 metri dall'attraversamento pedonale e, quindi, sussisteva l'obbligo per i pedoni di avvalersi delle strisce pedonali ai sensi dell'art 190 citato. Pertanto, i sig.ri e avrebbero Pt_6 CP_3 dovuto servirsi del vicino attraversamento pedonale onde scongiurare l'eventualità di essere travolti, tenuto anche conto che sarebbero stati maggiormente visibili al conducente della motocicletta data l'apposita illuminazione predisposta per l'attraversamento pedonale de quo. Pertanto, non può non rilevarsi che i pedoni non si siano attenuti al disposto di cui all'art. 190 citato e, di conseguenza, deve affermarsi che anche il comportamento degli attori sia stato imprudente.
Per le esposte ragioni, considerata la maggiore gravità dell'infrazione commessa dal conducente della motocicletta, tenuto conto della non adeguatezza della condotta di guida rispetto allo stato dei luoghi e della accertata violazione dell'art. 186 c. 2bis C.d.S., da valutarsi con maggiore severità anche per l'incidenza causale sulla violenza dell'impatto e sulla conseguente determinazione dell'esito mortale per il sig. si stima equo CP_3
quantificare il concorso di colpa dei pedoni e nella Parte_6 Controparte_6
misura del 30%, ragion per cui la responsabilità delle parti convenute va limitata al residuo 70%.
Si richiamano al riguardo i principi recentemente ribaditi dalla Suprema Corte, secondo cui “in materia di responsabilità civile, nell'ipotesi di concorso della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, patito "iure proprio" dai familiari del deceduto, deve essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sé stesso, ma ciò non per effetto dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1,
c.c., bensì perché la lesione del diritto alla vita colposamente cagionata da chi la vita perde non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell'altra, costituendo una conseguenza di una condotta non antigiuridica.” (Cass. n. 16413/2024).
pagina 8 di 20
3. Il danno non patrimoniale da grave lesione del rapporto parentale degli attori prossimi congiunti di Controparte_3
3.1 Non rimane dunque che concentrarsi sugli aspetti del quantum debeatur per quel che concerne il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale con il defunto da parte degli attori. Controparte_3
Tale danno, in assenza della prova di altri specifici pregiudizi, può essere definito come danno da perdita del rapporto parentale, che le Sezioni Unite della Suprema Corte nella nota sentenza n. 26972/08 dicono essere senz'altro risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c., in quanto la realizzazione della persona nel quadro dei rapporti familiari costituisce un valore costituzionalmente protetto quale diritto inviolabile (cfr. artt. 2, 29 e 30 Cost.).
Così si esprimono al riguardo le Sezioni Unite: “Egualmente determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato”.
A ben guardare, i criteri orientativi approvati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del
Tribunale di Milano, con riferimento al danno non patrimoniale delle c.d. vittime secondarie o di riflesso, in ipotesi di morte di familiare, sono perfettamente in linea con i principi espressi dalle Sezioni Unite, in quanto - nel proporre di liquidare tale danno entro un'ampia forbice, al fine di consentire la massima elasticità nel tenere conto delle peculiarità del caso concreto - si riferiscono all'intero ambito del danno non patrimoniale risarcibile, diverso dal biologico, da intendersi come somma del danno morale soggettivo tradizionalmente inteso come “danno da sofferenza contingente” e del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale, inteso come lesione del diritto costituzionalmente inviolabile alle relazioni familiari.
Peraltro, se è vero che la quantificazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale non può che avvenire in base ad una liquidazione equitativa, vertendosi in materia di lesione di valori inerenti alla persona, e segnatamente della sfera costituzionalmente protetta degli affetti e della solidarietà familiare, è pur vero che non è
pagina 9 di 20 ammissibile alcun automatismo risarcitorio ovvero alcun minimo garantito da liquidarsi in ogni caso, essendo la parte attrice gravata degli oneri di allegazione e prova, come in tutte le ipotesi di danno-conseguenza.
In particolare deve condividersi l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, per cui “il danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto, quale tipico danno- conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in “re ipsa”) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire, mentre la sua liquidazione avviene in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti ed ogni altra circostanza allegata.” (Cass. n. 907 del 17/01/2018).
È stato altresì specificato che “in tema di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, i criteri di cui alle tabelle milanesi ante 2022 devono essere intesi nel senso che essi non indicano una "forbice liquidatoria" fra un minimo ed un massimo, bensì tra un "valore monetario base", espressione di una valutazione media uniforme del danno e una personalizzazione massima, applicabile solo alla luce di circostanze peculiari specificatamente allegate” (Cass. n. 8265/2023).
Ciò posto, avuto riguardo agli elementi di valutazione presuntivi desumibili dallo stretto legame di parentela e dalla documentazione prodotta da parte attrice1, questo Giudice ritiene di dover fare applicazione delle Tabelle integrate a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, edizione 2024, che consentono di tenere conto di tutte le predette circostanze, distribuendo in maniera ponderata i punti alla luce dell'età della vittima primaria, dell'età della vittima secondaria, della convivenza, della sopravvivenza 1 v. nota di deposito del 18.2.2020 di parte attrice, con allegati estratto atti di nascita degli attori sub docc.
9-13 att. e stato di famiglia storico sub doc. 14, da cui risulta che alla data del decesso del sig. CP_3 erano con lui conviventi il figlio e la nipote
[...] Pt_1 Parte_4 pagina 10 di 20 di altri congiunti del nucleo familiare primario e della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto.
Si rammenta infatti che “se le "tabelle" applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione” (Cass. n. 7272/2012).
3.2 Venendo a considerare i figli, e sebbene non siano state Parte_1 Parte_2 espletate prove orali in ordine all'intensità del vincolo parentale, poiché genericamente formulate e non idonee a provare l'intensità del predetto vincolo (prove orali per la cui ammissione gli attori non hanno insistito all'esito della CTU), occorre rilevare che dalle allegazioni attoree e dalla documentazione in atti sub docc. 9,10,14,15,16,37, 29-36 fasc. att. emerge che il sig. insieme alla figlia conviveva con CP_7 Parte_4
il de cuius, mentre il sig. non era convivente. CP_8
Facendo applicazione della Tabella milanese aggiornata al 2024 ed integrata con il sistema a punti (che va da un minimo di € 195.551,59 ad un massimo di € 391.103,18 a favore del figlio per la morte del genitore), si stima equo liquidare in favore di Pt_1
di anni 53 alla data della morte del padre ottantanovenne, la somma di €
[...]
230.749,00, ottenuta sommando 8 punti per l'età della vittima primaria (da 81 a 90 anni),
18 punti per l'età della vittima secondaria (da 51 a 60 anni), 16 punti per la convivenza,
12 punti per la presenza di due superstiti nel nucleo familiare primario (la madre e un fratello) e di 5 punti per la qualità e intensità della relazione affettiva (non essendovi allegazioni specifiche sul punto e tenuto conto dell'età del de cuius) per un totale di 59 punti che sono stati moltiplicati per il valore punto pari a € 3.911,00.
Tale somma è da intendersi in moneta attuale, e quindi comprensiva di rivalutazione monetaria. Il predetto importo va ridotto del 30%, in ragione del contributo causale della vittima al verificarsi del sinistro, per quanto già innanzi argomentato, così ottenendosi l'importo di € 161.524,30.
Facendo applicazione della Tabella milanese aggiornata al 2024 ed integrata con il sistema a punti (che va da un minimo di € 195.551,59 ad un massimo di € 391.103,18 a favore del figlio per la morte del genitore), si stima equo liquidare in favore di Pt_2
pagina 11 di 20 di anni 59 alla data della morte del padre ottantanovenne, la somma di € CP_3
168.173,00, ottenuta sommando 8 punti per l'età della vittima primaria (da 81 a 90 anni),
18 punti per l'età della vittima secondaria (da 51 a 60 anni), 12 punti per la presenza di due superstiti nel nucleo familiare primario (la madre e un fratello) e di 5 punti per la qualità e intensità della relazione affettiva, per un totale di 43 punti che sono stati moltiplicati per il valore punto pari a € 3.911,00.
Tale somma è da intendersi in moneta attuale, e quindi comprensiva di rivalutazione monetaria. Il predetto importo va ridotto del 30%, in ragione del contributo causale della vittima al verificarsi del sinistro, per quanto già innanzi argomentato, così ottenendosi l'importo di € 117.721,10.
3.3 Per quanto concerne le nipoti (abbiatiche) del defunto all'esito Controparte_3
della disamina della documentazione fotografica agli atti (docc. 11-14, 19-36 fasc. att.) deve rilevarsi che, con riguardo al danno da perdita del rapporto parentale patito dai nipoti per la perdita del proprio nonno/nonna, da tempo la Suprema Corte ha affrontato la tematica ritenendo ammissibile la risarcibilità del danno predetto e precisando, peraltro, che “non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29
Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto”; in quest'ottica la Suprema Corte ha dunque ritenuto che il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità” (cfr. in questi termini Cass. civ. 21230/2016 e, da ultimo, Cass. civ.
29332/2017 e Cass. civ. 7743/2020).
La Suprema Corte ha inoltre precisato che “In tema di danno non patrimoniale da perdita del congiunto, non può configurarsi un pregiudizio risarcibile subito dal minore infante, né con riferimento al danno morale, in quanto si tratterebbe di un danno futuro soltanto eventuale, né quale danno da perdita del rapporto parentale, non potendosi configurare
pagina 12 di 20 una lesione del godimento postumo di beni che il rapporto familiare avrebbe consentito”
(v. Cass. civ. 12987/2022).
Declinando i predetti principi alla fattispecie, deve rilevarsi che nella specie è provato in giudizio che la nipote convivesse con i nonni (doc. 14 att.), elemento Parte_4 probatorio che consente di ritenere presuntivamente provate l'ampiezza e la profondità del rapporto parentale con il nonno Controparte_3
Quanto al profilo della effettiva consapevolezza della perdita del rapporto parentale, devono condividersi i principi espressi dalla Suprema Corte sopra richiamata secondo la quale “la perdita del legame affettivo è perdita attuale, consiste nella definitiva, per
l'appunto, impossibilità di godere di quel legame, difficile da ammettersi come perdita differita rispetto alla lesione […] Con la conseguenza che la perdita del rapporto parentale è pregiudizio rilevante solo per il congiunto che di tale rapporto sia parte, ovviamente non in senso formale, ma che lo sia nel senso di poter trarre dal rapporto le
"utilità" che esso offre: reciproco affetto, solidarietà, comunanza familiare, la cui natura presuppone naturalmente una certa capacità di trarre beneficio da quel rapporto, di averne le "utilità" che offre e che l'illecito fa perdere definitivamente. E che l'infante non ha” (v. Cass. civ. 12987/2022).
Dal complessivo compendio probatorio in atti emerge che tutti i nipoti abbiano avuto consapevolezza della perdita del rapporto con il nonno in quanto aventi Controparte_3 tutti un'età sufficientemente matura al tempo del fatto per aver sviluppato sino ad allora uno stretto legame con il nonno, come si evince peraltro dalla documentazione fotografica in atti.
In ordine alla liquidazione del danno, in applicazione dei principi espressi dalla Suprema
Corte (Cass. n. 10579/2021), si ritiene di dover fare ricorso alle nuove tabelle di Milano integrate a punti (edizione 2024). Sebbene nelle predette tabelle non sia espressamente contemplata la fattispecie in cui il danneggiato sia il nipote che agisce per la perdita del rapporto parentale con il proprio nonno/nonna (essendo invece prevista l'ipotesi contraria), deve comunque ritenersi che le predette tabelle costituiscono in ogni caso, per questo giudice, valido parametro di riferimento equitativo per la liquidazione del danno potendosi dunque utilizzare la tabella dedicata per l'appunto all'analoga perdita del pagina 13 di 20 rapporto parentale in cui il danneggiato è un nonno/nonna che agisce per la perdita del/della nipote, seppur con i dovuti adeguamenti del caso concreto, trattandosi di rapporto a parti invertite, che per tale peculiarità giustifica una riduzione percentuale del
50% rispetto ai valori tabellari.
Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto dunque conto di tali circostanze e delle modalità di commissione dell'illecito nonché dei criteri di liquidazione alla luce delle tabelle del Tribunale di Milano (edizione 2024), considerato il carattere colposo del fatto, si ritiene di poter così quantificare il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale:
Quanto alla nipote di anni 16 alla data della morte del nonno Parte_4
ottantanovenne, si stima equo liquidare la somma di € 56.034,00 (riduzione percentuale del 50% dell'importo di euro 112.068,00) ottenuta sommando 4 punti per l'età della vittima primaria (da 81 a 90 anni), 20 punti per l'età della vittima secondaria (da 0 a 20 anni), 20 punti per la convivenza, 12 punti per la presenza di 2 superstiti (la nonna e il padre) e di 10 punti per la qualità e intensità della relazione affettiva, tenuto conto che comunque il nonno aveva 89 anni e dunque vi era sicuramente una maggior difficoltà, data dall'età, nel prendersi cura dei nipotini, per un totale di 66 punti che sono stati moltiplicati per il valore punto pari a € 1.698,00.
Tale somma è da intendersi in moneta attuale, e quindi comprensiva di rivalutazione monetaria. Il predetto importo va ridotto del 30%, in ragione del contributo causale della vittima al verificarsi del sinistro, per quanto già innanzi argomentato, così ottenendosi l'importo di € 39.223,80;
Quanto alla nipote di anni 26 alla data della morte del nonno Parte_3
ottantanovenne, si stima equo liquidare la somma di € 30.564,00 (riduzione percentuale del 50% dell'importo di euro 61.128,00) ottenuta sommando 4 punti per l'età della vittima primaria (da 81 a 90 anni), 18 punti per l'età della vittima secondaria (da 21 a 30 anni), 9 punti per la presenza di 3 superstiti (nonna, padre e sorella) e di 5 punti per la qualità e intensità della relazione affettiva (dovendosi ritenere meno intenso il legame creatosi rispetto alla nipote convivente di cui sopra), per un totale di 36 punti che sono stati moltiplicati per il valore punto pari a € 1.698,00.
pagina 14 di 20 Tale somma è da intendersi in moneta attuale, e quindi comprensiva di rivalutazione monetaria. Il predetto importo va ridotto del 30%, in ragione del contributo causale della vittima al verificarsi del sinistro, per quanto già innanzi argomentato, così ottenendosi l'importo di € 21.394,80;
Quanto alla nipote di anni 21 alla data della morte del nonno Parte_5
ottantanovenne, attraverso analoghi calcoli rispetto a quelli poc'anzi operati si perviene alla determinazione della medesima somma spettante alla sorella . Parte_3
Su tutte le predette somme, espresse in moneta attuale, sono inoltre dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno;
peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n.
1712/1995 delle S.U. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma devono essere computati o sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale sino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. Cass. 4677/98).
Sulla scorta di tale criterio, sugli importi riconosciuti agli attori a titolo di danno, per sorte capitale, vanno applicati interessi compensativi dalla data del decesso di CP_3
(18.11.2017) al tasso ponderato annuo, ossia al tasso di interesse ottenuto
[...]
ponderando i tassi di interesse legale vigente con i coefficienti degli indici ISTAT di rivalutazione mensile quali sono cambiati nel periodo compreso tra la data del fatto e la data della decisione. Sulla somma così determinata sono inoltre dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
4. Il danno non patrimoniale patito da moglie del de Parte_6
cuius, deceduta in corso di causa.
In primo luogo, si rileva che la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno iure hereditatis del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale patito da pagina 15 di 20 per il decesso di (coniuge) è stata rinunciata dagli Parte_6 Controparte_3
attori e Sul punto, questi ultimi sono intervenuti nel presenti Parte_1 Parte_2
giudizio in qualità di eredi della e, nel riformulare le conclusioni rassegnate in atto Pt_6
di citazione, hanno richiesto iure hereditatis il solo danno non patrimoniale da lesione del bene salute subito dalla in conseguenza del sinistro di cui è causa (cfr. precisazione Pt_6 delle conclusioni e comparsa conclusionale pag. 5: “I sig.ri e si Pt_1 Parte_2
riservano di agire con separato giudizio anche jure hereditatis per la quota di danno morale e tanatologico – rectius danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale
– subiti dalla madre a seguito del sinistro.”). Parte_6
Per quanto concerne poi il danno non patrimoniale da lesione del bene salute subito in conseguenza del sinistro dalla sig.ra il cui exitus è intervenuto, in data 03.07.2020, Pt_6
nelle more del presente giudizio (cfr. all. fasc. att.), occorre osservare che, a mente del consolidato, e condiviso, orientamento della giurisprudenza di legittimità, oltre che in conformità al disposto di cui all'art. 112 c.p.c., “il Giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti.” (Cass. n. 5153 del 21/02/2019).
Ciò premesso, in ordine alla domanda de qua (danno non patrimoniale da lesione del bene salute), i presupposti di diritto e di fatto della stessa, tenuto conto del decesso intervenuto in corso di causa, non mutano per il fatto che gli attori non hanno espressamente richiesto il risarcimento del c.d. danno da premorienza, continuando a chiedere invece il ristoro integrale del danno in esame iure hereditatis, dovendosi ricordare che “il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto
e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla
pagina 16 di 20 natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante.” (Cass. 19/10/2015, n.
21087).
Ai fini della quantificazione del danno risarcibile, tenuto conto della copiosa documentazione medica in atti, è possibile desumere indici di calcolo dalla relazione medico – legale versata in atti dagli attori a firma del dott. (doc. 4 fasc. att.). Per_1
(di anni 83 al momento del sinistro, di anni 84 al momento della fine Parte_6
della malattia – 15.03.2018), in conseguenza del sinistro di cui è causa, ebbe a riportare un periodo di inabilità temporanea assoluta per 27 giorni, parziale al 75% per 30 giorni, parziale al 50% per 60 giorni e una lesione permanente del bene salute quantificata nel
27,5% (cfr. pag. 15 doc. 4 cit.).
Per il danno biologico temporaneo, la Tabella Milanese 2024 prevede quale importo standard la somma di euro 84,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale e di euro 31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzare il danno nella misura massima del 50%.
Nella fattispecie concreta, non sussistono né risultano provate circostanze particolari idonee a determinare un aumento per personalizzazione degli importi standard previsti a titolo di danno dinamico relazionale e a titolo di danno da sofferenza soggettiva media presumibile.
Pertanto, stimasi equo liquidare la somma di euro 6.678,00 per il danno biologico temporaneo dinamico relazionale ed euro 2.464,50 per la sofferenza soggettiva interiore, per un totale di euro 9.142,50.
La liquidazione del danno non patrimoniale per l'invalidità permanente si effettua tenuto conto che è deceduta in corso di giudizio il 3.7.2020 (v. certificato di Parte_6
morte all. fasc. att.).
Ai fini della quantificazione appare congruo fare riferimento alle tabelle milanesi da premorienza come criterio di computo per il danno patito dall'originario attrice sotto questo specifico profilo. Il decesso in corso di causa rende quindi applicabile non già gli ordinari strumenti per la quantificazione del danno non patrimoniale, bensì la tabella milanese specifica dedicata alle ipotesi di c.d. premorienza del danneggiato in corso di giudizio (sulle ragioni per cui quest'ultima tabella merita impiego nonostante le criticità
pagina 17 di 20 evidenziate dalla Suprema Corte, v. Trib. Milano, sez. X civile, sent. 16.11.2022, n.
9042).
Applicata la tabella in caso di premorienza nella versione del 2024 (versione vigente all'atto della decisione, cfr. Cass. 13269/20), considerato che al danneggiato è stata riconosciuta un'invalidità pari al 27,5%, si liquidano euro 13.986,50 per il primo biennio
(dal 15.03.2018 al 15.03.2020) ed euro 1.332,00 per il terzo anno (l'importo non è
“pieno” considerato che del terzo anno la sig.ra ha vissuto circa quattro mesi dal Pt_6
15.03.2020 al 3.07.2020 – exitus. Quindi, l'importo così liquidato si ricava trovando il valore base, diviso per dodici mesi e moltiplicato per quattro mesi, ovvero la durata effettiva del terzo anno di vita - 3.859:12x4 per IP 27%; 4.133:12x4 per IP 28%; successivamente si procede alla somma dei due importi così ottenuti e alla media (diviso
2) considerato la peculiarità del caso di specie ove è stata accertata una IP del 27,5%).
L'importo complessivo “standard”, che si ritiene congruo rispetto alla fattispecie concreta per cui non si ritiene procedere ad un aumento per personalizzazione, è pari, così, a euro 15.318,50.
Perciò, per il danno non patrimoniale, il ristoro complessivo dovuto, già rivalutato ad oggi, è pari ad euro 24.461,00.
Tale somma è da intendersi in moneta attuale, e quindi comprensiva di rivalutazione monetaria. Il predetto importo va ridotto del 30%, in ragione del contributo causale della vittima al verificarsi del sinistro, per quanto già innanzi argomentato, così ottenendosi l'importo di € 17.122,70.
Considerato che, a seguito del decesso della sig.ra il giudizio è stato proseguito Pt_6
dagli eredi della de cuius (figlio) e (figlio) e Parte_1 Parte_2 che, ai sensi dell'art. 571 c.c., il complessivo importo liquidato a tal titolo di danno è dovuto nella misura della metà a ognuno dei due figli della defunta,
a ciascuno di essi, i convenuti, tra loro in solido, debbono essere condannati a pagare gli importi che seguono.
al figlio della de cuius spettano complessivamente euro 8.561,35 (la metà Parte_1
del totale liquidato).
pagina 18 di 20 all'altro figlio della de cuius spettano Parte_2
complessivamente euro 8.561,35 (la metà del totale liquidato).
Sui predetti importi, prima devalutati e poi via via rivalutati, secondo il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U. n. 1712/1995), decorrono gli interessi compensativi dal 18.11.2017 a oggi, al tasso annuo medio dell'1%;
- gli interessi al tasso legale, sulle somme così determinate, da oggi, giorno della liquidazione, al saldo.
5. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa (fino a € 520.000,00) e della natura delle questioni trattate, che non sono tali da rendere opportuno un incremento per il numero degli attori.
Le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, vengono poste definitivamente a carico delle parti convenute in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione X civile, in persona del G.U. dott.ssa Grazia Fedele, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accerta la responsabilità concorrente nella misura del 70% in capo a CP_1
e del 30% in capo al defunto nella determinazione del sinistro Controparte_3
verificatosi in data 18.11.2017;
2) dichiara tenuti e condanna in solido i convenuti in qualità di Fondo CP_2
di Garanzia Vittime della Strada, e a corrispondere, a titolo di CP_1
danno non patrimoniale, le seguenti somme:
€ 161.524,30 in favore di (figlio); Parte_1
€ 117.721,10 in favore di (figlio); Parte_2
€ 39.223,80 in favore di (nipote); Parte_4
€ 21.394,80 in favore di (nipote); Parte_3
€ 21.394,80 in favore di (nipote); Parte_5
pagina 19 di 20 € 8.561,35 in favore di quale erede della madre a titolo di danno c.d. Parte_1
da premorienza;
€ 8.561,35 in favore di quale erede della Parte_2
madre a titolo di danno c.d. da premorienza;
oltre, su ciascuna delle predette somme, interessi come specificato in motivazione;
3) respinge ogni altra domanda;
4) dichiara tenuti e condanna in solido i convenuti a rifondere agli attori le spese di lite, che liquida in € 1.713,00 per esborsi ed € 25.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
5) pone le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico dei convenuti in solido.
Milano, 15.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Grazia Fedele
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Grazia Fedele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 40351/2019 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), Parte_1 C.F._1
(C.F./P.I. ), Parte_2 C.F._2
(C.F./P.I. ), Parte_3 C.F._3
(C.F./P.I. ), Parte_4 C.F._4
(C.F./P.I. ), Parte_5 C.F._5
tutti rappresentati e difesi dall'avv. CLERICI CRISTINA, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), CP_1 C.F._6
(C.F./P.I. Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. BENFATTO SANDRO, elettivamente P.IVA_1
domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 20 OGGETTO: Morte
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati per via telematica.
FATTO E DIRITTO
1. Sintesi dello svolgimento del giudizio
Gli attori, in qualità di congiunti del defunto (coniuge, due figli e tre Controparte_3
nipoti abiatici del defunto), hanno agito in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto il
18/11/2017 in Settimo Milanese (MI), nel quale ha perso la vita il sig. Controparte_3
L'attrice chiedeva altresì il risarcimento dei danni non patrimoniali Parte_6 dalla stessa patiti, in quanto anch'ella coinvolta nel sinistro stradale, insieme al di lei marito.
Hanno narrato che in data 18/11/17 alle ore 18.45 circa i coniugi e Parte_6
stavano attraversando a piedi la via IV Novembre in Settimo Milanese Controparte_3
(MI), quando venivano investiti dalla motocicletta Suzuki 250 tg. AD21215, di cui è proprietario il sig. , e dallo stesso condotta, priva di copertura assicurativa. CP_1
Il sig. dopo le prime cure ricevute presso il P.S. dell'Ospedale Controparte_3
Niguarda Ca' Granda, decedeva lo stesso giorno del sinistro, mentre la veniva Pt_6
trasportata presso il P.S. dell'Ospedale Maggiore del Policlinico – dimessa in data
4.12.17 - ove le veniva riscontrato un trauma cranio-facciale con fratture multiple del massiccio facciale, fratture costali multiple a destra e versamento pleurico. Stabilizzatisi i postumi, la perizia medico-legale di parte del dott. evidenziava postumi Per_1
permanenti nella misura del 27-28%, oltre ad un periodo di inabilità temporanea totale per giorni 27, parziale al 75% per giorni 30, al 50% per giorni 60. in CP_2
qualità di impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime delle Strada, ricevuta formale richiesta di risarcimento danni, non versava alcunché.
Gli attori addebitavano il fatto a responsabilità esclusiva del sig. CP_1
conducente del veicolo Suzuki tg. AD21215, il quale veniva indagato, e rinviato a pagina 2 di 20 giudizio, per i reati p. e p. dagli artt. 589bis e 590bis c.p. e sanzionato per violazione dell'art. 186 c. 2bis C.d.S..
Gli attori, dunque, promuovevano il presente giudizio avanzando la richiesta di tutti i danni patiti nei confronti del proprietario/conducente sig. e di in CP_1 CP_2
qualità di impresa designata in rappresentanza del F.G.V.S., tenuto conto della scopertura assicurativa del mezzo condotto dal . CP_1
Si costituiva in giudizio la sola in qualità di F.G.V.S., contestando la CP_2
responsabilità del conducente della motocicletta, sig. , e sostenendo invece la CP_1
responsabilità esclusiva dei pedoni (il defunto e per aver CP_3 Parte_6
attraversato la carreggiata senza servirsi dell'apposito attraversamento pedonale.
Concludeva dunque per il rigetto di tutte le pretese attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
All'udienza del 18/02/2020, parte attrice dava atto che alcuni degli attori si erano costituiti parte civile nel procedimento penale pendente a carico del sig. . Il Giudice, CP_1 ritenuta l'opportunità di non separare le posizioni processuali degli attori costituitisi parte civile nel procedimento penale da quelle degli altri attori, disponeva ex art. 75 co. 3 c.p.c. la sospensione del presente giudizio in attesa del passaggio in giudicato della sentenza penale.
Con istanza di riassunzione depositata in data 10.12.2020, gli attori davano atto che nel procedimento penale era stata dichiarata la revoca della costituzione di parte civile e, dunque, venuta meno la causa di sospensione, chiedevano fissarsi udienza per la prosecuzione del giudizio civile, che veniva fissata in data 4.05.2021.
Nelle more, l'attrice decedeva e, dunque, gli attori e Parte_6 Parte_2
(figli di e , eredi, depositavano comparsa di intervento nel Parte_1 CP_4 CP_5
presente giudizio riformulando in parte le conclusioni.
Depositate le memorie delle parti nei richiesti termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., il sottoscritto Giudice riteneva di dover disporre CTU sulla dinamica del sinistro. All'esito la causa veniva quindi ritenuta matura per la decisione. Le conclusioni venivano precisate all'udienza del 28.09.2023, che si teneva con trattazione scritta, e la causa veniva trattenuta in decisione alla scadenza dei termini massimi di legge per conclusionali e pagina 3 di 20 repliche.
Parte attrice chiedeva, in data 9.10.2023, di essere autorizzata al deposito della sentenza n. 8330/22 emessa dal Tribunale di Milano con passaggio in giudicato.
Nel contraddittorio delle parti, con provvedimento del 27.10.2023, questo Giudice respingeva l'istanza, dichiarando l'inutilizzabilità del documento in quanto depositato successivamente all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, udienza che per giurisprudenza consolidata costituisce il termine ultimo per le produzioni documentali di formazione successiva alla scadenza del termine per deduzioni istruttorie e produzioni documentali, previa richiesta di rimessioni in termini.
2. La dinamica del sinistro e le responsabilità delle parti coinvolte
Circa la dinamica del sinistro vengono in rilievo le risultanze del rapporto di incidente stradale della Legione Carabinieri Lombardia di Settimo Milanese (doc. 1 att. e doc. 3 conv.), da cui emerge che la motocicletta Suzuki tg. AD21215, condotta dal sig. CP_1
, percorreva via IV Novembre, della frazione Seguro di Settimo Milanese, in
[...]
direzione di via Galvani;
giunta in prossimità del civico n. 42 investiva i coniugi e che, in quel momento, si apprestavano ad Controparte_3 Parte_6
attraversare la strada per raggiungere la propria abitazione sita al civico 44 della predetta via. Nel rapporto di incidente stradale sono state inserite a pag. 2 le dichiarazioni rese sul posto dal teste oculare così verbalizzate: “verso le ore 18.45 circa Testimone_1
percorrevo la strada comunale via IV Novembre, in compagnia di mia moglie e di mio figlio, con la mia autovettura Hyundai Terracan con direzione Settimo Milanese. Giunto sul dosso dove sono ubicate le strisce le strisce pedonali, esattamente di fronte lo stabile della Protezione Civile, assistevo all'investimento di una coppia di anziani da parte di un motociclista che viaggiava nell'opposto senso di marcia. La predetta coppia attraversava la carreggiata senza impiegare le strisce pedonali che si trovavano proprio dove mi trovavo io con il mio veicolo il quel momento. Prima che avvenisse l'investimento, notavo che la signora era a braccetto del marito, e giunti sulla mezzeria della strada, il motociclista proveniente dal centro di Settimo Milanese con direzione Milano dopo aver tentato la frenata per evitare l'impatto del proprio veicolo con la coppia, spostandosi il più possibile sul margine destro della carreggiata, impattava con l'uomo. I due investiti
pagina 4 di 20 dopo l'impatto venivano proiettati per terra. I corpi dei due investiti non sono stati spostati. Si vedeva bene nonostante non ci fosse una grande illuminazione, ma grazie all'illuminazione prodotta dai fari del mio veicolo sono riuscito a vedere bene la scena. Il motociclo dal momento in cui è si è fermato dopo la scivolata, non è stato mai mosso.
Non c'erano altri testimoni;
c'era solo mia moglie che era con me seduta sui sedili posteriori unitamente a mio figlio e che non è riuscita a vedere nell'immediatezza e la nipote nel marciapiede.” (doc. 1 att. e doc. 3 conv.).
Il sig. veniva sanzionato per la violazione dell'art. 186 c. 2bis C.d.S. (guida in stato CP_1
di ebbrezza) e indagato ai sensi degli artt. 589bis e 590bis c.p..
Quanto infine alle condizioni ambientali, il sinistro avvenne nel tardo pomeriggio (ore
18:45 circa del 18.11.17), in condizioni di meteo sereno, manto stradale asfaltato asciutto e senza anomalie, visibilità sufficiente e illuminazione pubblica sufficiente (v. dati riassuntivi di cui all'intestazione della relazione di incidente).
Sulla scorta di un'accurata analisi degli accertamenti e dei rilievi eseguiti dai Carabinieri intervenuti in loco, il CTU dott. ha svolto la seguente ricostruzione (v. Persona_2 pag. 25 e segg. dell'elaborato), che questo Giudice ritiene di dover recepire, in quanto congruamente motivata ed immune da vizi logici e metodologici: “Dinamica del sinistro: attraversamento di due anziani pedoni in area urbana, a circa 26 m dalle apposite strisce pedonali. Investimento da parte di moto che giungeva dalla destra dei pedoni, quando questi avevano quasi ultimato l'attraversamento. La moto al momento della frenata visibile procedeva a velocità di circa 50 km/h. Tale velocità era conforme al limite nel punto d'urto, ma non avrebbe permesso al motociclista di rispettare il limite esistente circa 2 m dopo lo stesso (30 km/h).-
Considerato il tempo di attraversamento dei pedoni (compreso tra 3,15-4,72 s) emerge che: o il motociclista procedeva ancora più velocemente rispetto ai 50 km/h calcolati ed ha frenato senza lasciare tracce visibili prima della traccia rilevata dai verbalizzanti oppure il motociclista non ha fatto tutto quanto poteva per evitare l'investimento.
In entrambi i casi emerge una accertata corresponsabilità:
pagina 5 di 20 - dei pedoni che o hanno omesso la dovuta precedenza o non hanno attraversato sulle illuminate strisce pedonali ma a monte di esse (in area meno illuminata, ma pur sempre visibile)
- del motociclista che procedeva a velocità non prudenziale e in alternativa: o non ha fatto tutto quanto poteva per evitare l'incidente o procedeva a velocità superiore al limite consentito.
Va segnalato inoltre che dal verbale d'incidente risulta che al motociclista sia stata contestata la guida in stato di ebbrezza.” (cfr. pagg. 23 e 24 relazione peritale).
Vanno infine richiamate le puntuali repliche del CTU alle osservazioni dei CT di parte attrice e di parte convenuta, che contribuiscono ad avvalorare e a rendere maggiormente convincenti le conclusioni di cui sopra.
Tenuto conto, dunque, del complessivo compendio probatorio e dell'esito della CTU cinematica risulta acclarata la colpa del conducente della moto in quanto, a differenza di quanto eccepito da parte convenuta nei propri scritti difensivi, la velocità da lui tenuta, pur rientrante nel limite vigente in quel tratto di strada, non appare adeguata all'orario serale e non era tale da consentire al motociclista di rallentare per tempo, nel rispetto del limite inferiore di velocità che avrebbe incontrato di lì a poco (circa 2 m) e che era già in grado di avvistare. Sul punto, infatti, il CTU ha accertato che “la moto al momento della frenata visibile procedeva a velocità di circa 50km/h. Tale velocità era conforme al limite nel punto d'urto, ma non avrebbe permesso al motociclista di rispettare il limite esistente circa 2 m dopo lo stesso (30km/h).” (pag. 23 relazione peritale). Pertanto, il conducente della motocicletta avrebbe dovuto adeguare la propria velocità di percorrenza già in un momento antecedente rispetto a quello in cui si è verificato l'impatto, così da scongiurare il verificarsi di eventi del tipo di quello verificatosi in concreto, avuto particolare riguardo allo stato dei luoghi.
Rileva altresì la circostanza per cui il conducente della motocicletta veniva sanzionato dai
Carabinieri intervenuti in loco per la violazione di cui all'art. 186 c. 2bis C.d.S. ovvero per la guida in stato di ebrezza, in quanto superiore al limite di legge di 0,5 g/l (cfr. pag. 2 doc. 1 att.). Sul punto, occorre rammentare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo Tribunale, a mente del quale: “In caso di collisione tra
pagina 6 di 20 veicoli, quando è accertato lo stato di ebbrezza del conducente che agisce per il risarcimento del danno conseguente al sinistro, la presunzione di eguale responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c. può essere superata soltanto a condizione che risulti la prova positiva della mancata influenza del predetto stato sulla dinamica dell'incidente.” (Cass. civ. n. 22837/2024). Sebbene il principio de quo sia stato espresso con riferimento alla disposizione di cui al comma secondo dell'art. 2054 c.c., esso è suscettibile di essere estensivamente applicato in via generale alla fattispecie di cui all'art. 2054 c.c., nel senso che deve affermarsi che, tendenzialmente, lo stato di ebbrezza incide sulla condotta del conducente, salvo che questo non provi il contrario. Nel caso di specie, parte convenuta avrebbe dovuto provare la non incidenza dello stato di ebrezza in cui versava il conducente nella verificazione del sinistro di cui è causa, quantomeno in termini di prontezza dei riflessi.
Alla luce delle esposte argomentazioni, risulta acclarata la responsabilità del conducente del motoveicolo. Tuttavia, l'accertamento de quo non comporta automaticamente l'esonero di responsabilità dei pedoni.
Come precisato dalla Suprema Corte, infatti, “In materia di responsabilità civile derivante da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1 c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente.” (Cass. civ. sez. III, 28/06/2019, n.17418).
Occorre perciò valutare non solo la condotta del guidatore con riferimento alla presunzione di responsabilità ex art. 2054 co. 1 c.c., ma è altresì necessaria la prova in concreto che il pedone abbia adottato le precauzioni previste dagli articoli 190 e 191 Cod.
Strada durante l'attraversamento. L'art 190 secondo e quinto comma Codice della Strada prevede infatti che: “2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri. (…)
5. I pedoni che si accingono ad
pagina 7 di 20 attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.”.
Ebbene, come sopra rilevato, il punto d'urto è stato localizzato a circa 26 metri dall'attraversamento pedonale e, quindi, sussisteva l'obbligo per i pedoni di avvalersi delle strisce pedonali ai sensi dell'art 190 citato. Pertanto, i sig.ri e avrebbero Pt_6 CP_3 dovuto servirsi del vicino attraversamento pedonale onde scongiurare l'eventualità di essere travolti, tenuto anche conto che sarebbero stati maggiormente visibili al conducente della motocicletta data l'apposita illuminazione predisposta per l'attraversamento pedonale de quo. Pertanto, non può non rilevarsi che i pedoni non si siano attenuti al disposto di cui all'art. 190 citato e, di conseguenza, deve affermarsi che anche il comportamento degli attori sia stato imprudente.
Per le esposte ragioni, considerata la maggiore gravità dell'infrazione commessa dal conducente della motocicletta, tenuto conto della non adeguatezza della condotta di guida rispetto allo stato dei luoghi e della accertata violazione dell'art. 186 c. 2bis C.d.S., da valutarsi con maggiore severità anche per l'incidenza causale sulla violenza dell'impatto e sulla conseguente determinazione dell'esito mortale per il sig. si stima equo CP_3
quantificare il concorso di colpa dei pedoni e nella Parte_6 Controparte_6
misura del 30%, ragion per cui la responsabilità delle parti convenute va limitata al residuo 70%.
Si richiamano al riguardo i principi recentemente ribaditi dalla Suprema Corte, secondo cui “in materia di responsabilità civile, nell'ipotesi di concorso della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, patito "iure proprio" dai familiari del deceduto, deve essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sé stesso, ma ciò non per effetto dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1,
c.c., bensì perché la lesione del diritto alla vita colposamente cagionata da chi la vita perde non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell'altra, costituendo una conseguenza di una condotta non antigiuridica.” (Cass. n. 16413/2024).
pagina 8 di 20
3. Il danno non patrimoniale da grave lesione del rapporto parentale degli attori prossimi congiunti di Controparte_3
3.1 Non rimane dunque che concentrarsi sugli aspetti del quantum debeatur per quel che concerne il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale con il defunto da parte degli attori. Controparte_3
Tale danno, in assenza della prova di altri specifici pregiudizi, può essere definito come danno da perdita del rapporto parentale, che le Sezioni Unite della Suprema Corte nella nota sentenza n. 26972/08 dicono essere senz'altro risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c., in quanto la realizzazione della persona nel quadro dei rapporti familiari costituisce un valore costituzionalmente protetto quale diritto inviolabile (cfr. artt. 2, 29 e 30 Cost.).
Così si esprimono al riguardo le Sezioni Unite: “Egualmente determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato”.
A ben guardare, i criteri orientativi approvati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del
Tribunale di Milano, con riferimento al danno non patrimoniale delle c.d. vittime secondarie o di riflesso, in ipotesi di morte di familiare, sono perfettamente in linea con i principi espressi dalle Sezioni Unite, in quanto - nel proporre di liquidare tale danno entro un'ampia forbice, al fine di consentire la massima elasticità nel tenere conto delle peculiarità del caso concreto - si riferiscono all'intero ambito del danno non patrimoniale risarcibile, diverso dal biologico, da intendersi come somma del danno morale soggettivo tradizionalmente inteso come “danno da sofferenza contingente” e del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale, inteso come lesione del diritto costituzionalmente inviolabile alle relazioni familiari.
Peraltro, se è vero che la quantificazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale non può che avvenire in base ad una liquidazione equitativa, vertendosi in materia di lesione di valori inerenti alla persona, e segnatamente della sfera costituzionalmente protetta degli affetti e della solidarietà familiare, è pur vero che non è
pagina 9 di 20 ammissibile alcun automatismo risarcitorio ovvero alcun minimo garantito da liquidarsi in ogni caso, essendo la parte attrice gravata degli oneri di allegazione e prova, come in tutte le ipotesi di danno-conseguenza.
In particolare deve condividersi l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, per cui “il danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto, quale tipico danno- conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in “re ipsa”) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire, mentre la sua liquidazione avviene in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti ed ogni altra circostanza allegata.” (Cass. n. 907 del 17/01/2018).
È stato altresì specificato che “in tema di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, i criteri di cui alle tabelle milanesi ante 2022 devono essere intesi nel senso che essi non indicano una "forbice liquidatoria" fra un minimo ed un massimo, bensì tra un "valore monetario base", espressione di una valutazione media uniforme del danno e una personalizzazione massima, applicabile solo alla luce di circostanze peculiari specificatamente allegate” (Cass. n. 8265/2023).
Ciò posto, avuto riguardo agli elementi di valutazione presuntivi desumibili dallo stretto legame di parentela e dalla documentazione prodotta da parte attrice1, questo Giudice ritiene di dover fare applicazione delle Tabelle integrate a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, edizione 2024, che consentono di tenere conto di tutte le predette circostanze, distribuendo in maniera ponderata i punti alla luce dell'età della vittima primaria, dell'età della vittima secondaria, della convivenza, della sopravvivenza 1 v. nota di deposito del 18.2.2020 di parte attrice, con allegati estratto atti di nascita degli attori sub docc.
9-13 att. e stato di famiglia storico sub doc. 14, da cui risulta che alla data del decesso del sig. CP_3 erano con lui conviventi il figlio e la nipote
[...] Pt_1 Parte_4 pagina 10 di 20 di altri congiunti del nucleo familiare primario e della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto.
Si rammenta infatti che “se le "tabelle" applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione” (Cass. n. 7272/2012).
3.2 Venendo a considerare i figli, e sebbene non siano state Parte_1 Parte_2 espletate prove orali in ordine all'intensità del vincolo parentale, poiché genericamente formulate e non idonee a provare l'intensità del predetto vincolo (prove orali per la cui ammissione gli attori non hanno insistito all'esito della CTU), occorre rilevare che dalle allegazioni attoree e dalla documentazione in atti sub docc. 9,10,14,15,16,37, 29-36 fasc. att. emerge che il sig. insieme alla figlia conviveva con CP_7 Parte_4
il de cuius, mentre il sig. non era convivente. CP_8
Facendo applicazione della Tabella milanese aggiornata al 2024 ed integrata con il sistema a punti (che va da un minimo di € 195.551,59 ad un massimo di € 391.103,18 a favore del figlio per la morte del genitore), si stima equo liquidare in favore di Pt_1
di anni 53 alla data della morte del padre ottantanovenne, la somma di €
[...]
230.749,00, ottenuta sommando 8 punti per l'età della vittima primaria (da 81 a 90 anni),
18 punti per l'età della vittima secondaria (da 51 a 60 anni), 16 punti per la convivenza,
12 punti per la presenza di due superstiti nel nucleo familiare primario (la madre e un fratello) e di 5 punti per la qualità e intensità della relazione affettiva (non essendovi allegazioni specifiche sul punto e tenuto conto dell'età del de cuius) per un totale di 59 punti che sono stati moltiplicati per il valore punto pari a € 3.911,00.
Tale somma è da intendersi in moneta attuale, e quindi comprensiva di rivalutazione monetaria. Il predetto importo va ridotto del 30%, in ragione del contributo causale della vittima al verificarsi del sinistro, per quanto già innanzi argomentato, così ottenendosi l'importo di € 161.524,30.
Facendo applicazione della Tabella milanese aggiornata al 2024 ed integrata con il sistema a punti (che va da un minimo di € 195.551,59 ad un massimo di € 391.103,18 a favore del figlio per la morte del genitore), si stima equo liquidare in favore di Pt_2
pagina 11 di 20 di anni 59 alla data della morte del padre ottantanovenne, la somma di € CP_3
168.173,00, ottenuta sommando 8 punti per l'età della vittima primaria (da 81 a 90 anni),
18 punti per l'età della vittima secondaria (da 51 a 60 anni), 12 punti per la presenza di due superstiti nel nucleo familiare primario (la madre e un fratello) e di 5 punti per la qualità e intensità della relazione affettiva, per un totale di 43 punti che sono stati moltiplicati per il valore punto pari a € 3.911,00.
Tale somma è da intendersi in moneta attuale, e quindi comprensiva di rivalutazione monetaria. Il predetto importo va ridotto del 30%, in ragione del contributo causale della vittima al verificarsi del sinistro, per quanto già innanzi argomentato, così ottenendosi l'importo di € 117.721,10.
3.3 Per quanto concerne le nipoti (abbiatiche) del defunto all'esito Controparte_3
della disamina della documentazione fotografica agli atti (docc. 11-14, 19-36 fasc. att.) deve rilevarsi che, con riguardo al danno da perdita del rapporto parentale patito dai nipoti per la perdita del proprio nonno/nonna, da tempo la Suprema Corte ha affrontato la tematica ritenendo ammissibile la risarcibilità del danno predetto e precisando, peraltro, che “non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29
Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto”; in quest'ottica la Suprema Corte ha dunque ritenuto che il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità” (cfr. in questi termini Cass. civ. 21230/2016 e, da ultimo, Cass. civ.
29332/2017 e Cass. civ. 7743/2020).
La Suprema Corte ha inoltre precisato che “In tema di danno non patrimoniale da perdita del congiunto, non può configurarsi un pregiudizio risarcibile subito dal minore infante, né con riferimento al danno morale, in quanto si tratterebbe di un danno futuro soltanto eventuale, né quale danno da perdita del rapporto parentale, non potendosi configurare
pagina 12 di 20 una lesione del godimento postumo di beni che il rapporto familiare avrebbe consentito”
(v. Cass. civ. 12987/2022).
Declinando i predetti principi alla fattispecie, deve rilevarsi che nella specie è provato in giudizio che la nipote convivesse con i nonni (doc. 14 att.), elemento Parte_4 probatorio che consente di ritenere presuntivamente provate l'ampiezza e la profondità del rapporto parentale con il nonno Controparte_3
Quanto al profilo della effettiva consapevolezza della perdita del rapporto parentale, devono condividersi i principi espressi dalla Suprema Corte sopra richiamata secondo la quale “la perdita del legame affettivo è perdita attuale, consiste nella definitiva, per
l'appunto, impossibilità di godere di quel legame, difficile da ammettersi come perdita differita rispetto alla lesione […] Con la conseguenza che la perdita del rapporto parentale è pregiudizio rilevante solo per il congiunto che di tale rapporto sia parte, ovviamente non in senso formale, ma che lo sia nel senso di poter trarre dal rapporto le
"utilità" che esso offre: reciproco affetto, solidarietà, comunanza familiare, la cui natura presuppone naturalmente una certa capacità di trarre beneficio da quel rapporto, di averne le "utilità" che offre e che l'illecito fa perdere definitivamente. E che l'infante non ha” (v. Cass. civ. 12987/2022).
Dal complessivo compendio probatorio in atti emerge che tutti i nipoti abbiano avuto consapevolezza della perdita del rapporto con il nonno in quanto aventi Controparte_3 tutti un'età sufficientemente matura al tempo del fatto per aver sviluppato sino ad allora uno stretto legame con il nonno, come si evince peraltro dalla documentazione fotografica in atti.
In ordine alla liquidazione del danno, in applicazione dei principi espressi dalla Suprema
Corte (Cass. n. 10579/2021), si ritiene di dover fare ricorso alle nuove tabelle di Milano integrate a punti (edizione 2024). Sebbene nelle predette tabelle non sia espressamente contemplata la fattispecie in cui il danneggiato sia il nipote che agisce per la perdita del rapporto parentale con il proprio nonno/nonna (essendo invece prevista l'ipotesi contraria), deve comunque ritenersi che le predette tabelle costituiscono in ogni caso, per questo giudice, valido parametro di riferimento equitativo per la liquidazione del danno potendosi dunque utilizzare la tabella dedicata per l'appunto all'analoga perdita del pagina 13 di 20 rapporto parentale in cui il danneggiato è un nonno/nonna che agisce per la perdita del/della nipote, seppur con i dovuti adeguamenti del caso concreto, trattandosi di rapporto a parti invertite, che per tale peculiarità giustifica una riduzione percentuale del
50% rispetto ai valori tabellari.
Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto dunque conto di tali circostanze e delle modalità di commissione dell'illecito nonché dei criteri di liquidazione alla luce delle tabelle del Tribunale di Milano (edizione 2024), considerato il carattere colposo del fatto, si ritiene di poter così quantificare il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale:
Quanto alla nipote di anni 16 alla data della morte del nonno Parte_4
ottantanovenne, si stima equo liquidare la somma di € 56.034,00 (riduzione percentuale del 50% dell'importo di euro 112.068,00) ottenuta sommando 4 punti per l'età della vittima primaria (da 81 a 90 anni), 20 punti per l'età della vittima secondaria (da 0 a 20 anni), 20 punti per la convivenza, 12 punti per la presenza di 2 superstiti (la nonna e il padre) e di 10 punti per la qualità e intensità della relazione affettiva, tenuto conto che comunque il nonno aveva 89 anni e dunque vi era sicuramente una maggior difficoltà, data dall'età, nel prendersi cura dei nipotini, per un totale di 66 punti che sono stati moltiplicati per il valore punto pari a € 1.698,00.
Tale somma è da intendersi in moneta attuale, e quindi comprensiva di rivalutazione monetaria. Il predetto importo va ridotto del 30%, in ragione del contributo causale della vittima al verificarsi del sinistro, per quanto già innanzi argomentato, così ottenendosi l'importo di € 39.223,80;
Quanto alla nipote di anni 26 alla data della morte del nonno Parte_3
ottantanovenne, si stima equo liquidare la somma di € 30.564,00 (riduzione percentuale del 50% dell'importo di euro 61.128,00) ottenuta sommando 4 punti per l'età della vittima primaria (da 81 a 90 anni), 18 punti per l'età della vittima secondaria (da 21 a 30 anni), 9 punti per la presenza di 3 superstiti (nonna, padre e sorella) e di 5 punti per la qualità e intensità della relazione affettiva (dovendosi ritenere meno intenso il legame creatosi rispetto alla nipote convivente di cui sopra), per un totale di 36 punti che sono stati moltiplicati per il valore punto pari a € 1.698,00.
pagina 14 di 20 Tale somma è da intendersi in moneta attuale, e quindi comprensiva di rivalutazione monetaria. Il predetto importo va ridotto del 30%, in ragione del contributo causale della vittima al verificarsi del sinistro, per quanto già innanzi argomentato, così ottenendosi l'importo di € 21.394,80;
Quanto alla nipote di anni 21 alla data della morte del nonno Parte_5
ottantanovenne, attraverso analoghi calcoli rispetto a quelli poc'anzi operati si perviene alla determinazione della medesima somma spettante alla sorella . Parte_3
Su tutte le predette somme, espresse in moneta attuale, sono inoltre dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno;
peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n.
1712/1995 delle S.U. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma devono essere computati o sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale sino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. Cass. 4677/98).
Sulla scorta di tale criterio, sugli importi riconosciuti agli attori a titolo di danno, per sorte capitale, vanno applicati interessi compensativi dalla data del decesso di CP_3
(18.11.2017) al tasso ponderato annuo, ossia al tasso di interesse ottenuto
[...]
ponderando i tassi di interesse legale vigente con i coefficienti degli indici ISTAT di rivalutazione mensile quali sono cambiati nel periodo compreso tra la data del fatto e la data della decisione. Sulla somma così determinata sono inoltre dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
4. Il danno non patrimoniale patito da moglie del de Parte_6
cuius, deceduta in corso di causa.
In primo luogo, si rileva che la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno iure hereditatis del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale patito da pagina 15 di 20 per il decesso di (coniuge) è stata rinunciata dagli Parte_6 Controparte_3
attori e Sul punto, questi ultimi sono intervenuti nel presenti Parte_1 Parte_2
giudizio in qualità di eredi della e, nel riformulare le conclusioni rassegnate in atto Pt_6
di citazione, hanno richiesto iure hereditatis il solo danno non patrimoniale da lesione del bene salute subito dalla in conseguenza del sinistro di cui è causa (cfr. precisazione Pt_6 delle conclusioni e comparsa conclusionale pag. 5: “I sig.ri e si Pt_1 Parte_2
riservano di agire con separato giudizio anche jure hereditatis per la quota di danno morale e tanatologico – rectius danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale
– subiti dalla madre a seguito del sinistro.”). Parte_6
Per quanto concerne poi il danno non patrimoniale da lesione del bene salute subito in conseguenza del sinistro dalla sig.ra il cui exitus è intervenuto, in data 03.07.2020, Pt_6
nelle more del presente giudizio (cfr. all. fasc. att.), occorre osservare che, a mente del consolidato, e condiviso, orientamento della giurisprudenza di legittimità, oltre che in conformità al disposto di cui all'art. 112 c.p.c., “il Giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti.” (Cass. n. 5153 del 21/02/2019).
Ciò premesso, in ordine alla domanda de qua (danno non patrimoniale da lesione del bene salute), i presupposti di diritto e di fatto della stessa, tenuto conto del decesso intervenuto in corso di causa, non mutano per il fatto che gli attori non hanno espressamente richiesto il risarcimento del c.d. danno da premorienza, continuando a chiedere invece il ristoro integrale del danno in esame iure hereditatis, dovendosi ricordare che “il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto
e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla
pagina 16 di 20 natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante.” (Cass. 19/10/2015, n.
21087).
Ai fini della quantificazione del danno risarcibile, tenuto conto della copiosa documentazione medica in atti, è possibile desumere indici di calcolo dalla relazione medico – legale versata in atti dagli attori a firma del dott. (doc. 4 fasc. att.). Per_1
(di anni 83 al momento del sinistro, di anni 84 al momento della fine Parte_6
della malattia – 15.03.2018), in conseguenza del sinistro di cui è causa, ebbe a riportare un periodo di inabilità temporanea assoluta per 27 giorni, parziale al 75% per 30 giorni, parziale al 50% per 60 giorni e una lesione permanente del bene salute quantificata nel
27,5% (cfr. pag. 15 doc. 4 cit.).
Per il danno biologico temporaneo, la Tabella Milanese 2024 prevede quale importo standard la somma di euro 84,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale e di euro 31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzare il danno nella misura massima del 50%.
Nella fattispecie concreta, non sussistono né risultano provate circostanze particolari idonee a determinare un aumento per personalizzazione degli importi standard previsti a titolo di danno dinamico relazionale e a titolo di danno da sofferenza soggettiva media presumibile.
Pertanto, stimasi equo liquidare la somma di euro 6.678,00 per il danno biologico temporaneo dinamico relazionale ed euro 2.464,50 per la sofferenza soggettiva interiore, per un totale di euro 9.142,50.
La liquidazione del danno non patrimoniale per l'invalidità permanente si effettua tenuto conto che è deceduta in corso di giudizio il 3.7.2020 (v. certificato di Parte_6
morte all. fasc. att.).
Ai fini della quantificazione appare congruo fare riferimento alle tabelle milanesi da premorienza come criterio di computo per il danno patito dall'originario attrice sotto questo specifico profilo. Il decesso in corso di causa rende quindi applicabile non già gli ordinari strumenti per la quantificazione del danno non patrimoniale, bensì la tabella milanese specifica dedicata alle ipotesi di c.d. premorienza del danneggiato in corso di giudizio (sulle ragioni per cui quest'ultima tabella merita impiego nonostante le criticità
pagina 17 di 20 evidenziate dalla Suprema Corte, v. Trib. Milano, sez. X civile, sent. 16.11.2022, n.
9042).
Applicata la tabella in caso di premorienza nella versione del 2024 (versione vigente all'atto della decisione, cfr. Cass. 13269/20), considerato che al danneggiato è stata riconosciuta un'invalidità pari al 27,5%, si liquidano euro 13.986,50 per il primo biennio
(dal 15.03.2018 al 15.03.2020) ed euro 1.332,00 per il terzo anno (l'importo non è
“pieno” considerato che del terzo anno la sig.ra ha vissuto circa quattro mesi dal Pt_6
15.03.2020 al 3.07.2020 – exitus. Quindi, l'importo così liquidato si ricava trovando il valore base, diviso per dodici mesi e moltiplicato per quattro mesi, ovvero la durata effettiva del terzo anno di vita - 3.859:12x4 per IP 27%; 4.133:12x4 per IP 28%; successivamente si procede alla somma dei due importi così ottenuti e alla media (diviso
2) considerato la peculiarità del caso di specie ove è stata accertata una IP del 27,5%).
L'importo complessivo “standard”, che si ritiene congruo rispetto alla fattispecie concreta per cui non si ritiene procedere ad un aumento per personalizzazione, è pari, così, a euro 15.318,50.
Perciò, per il danno non patrimoniale, il ristoro complessivo dovuto, già rivalutato ad oggi, è pari ad euro 24.461,00.
Tale somma è da intendersi in moneta attuale, e quindi comprensiva di rivalutazione monetaria. Il predetto importo va ridotto del 30%, in ragione del contributo causale della vittima al verificarsi del sinistro, per quanto già innanzi argomentato, così ottenendosi l'importo di € 17.122,70.
Considerato che, a seguito del decesso della sig.ra il giudizio è stato proseguito Pt_6
dagli eredi della de cuius (figlio) e (figlio) e Parte_1 Parte_2 che, ai sensi dell'art. 571 c.c., il complessivo importo liquidato a tal titolo di danno è dovuto nella misura della metà a ognuno dei due figli della defunta,
a ciascuno di essi, i convenuti, tra loro in solido, debbono essere condannati a pagare gli importi che seguono.
al figlio della de cuius spettano complessivamente euro 8.561,35 (la metà Parte_1
del totale liquidato).
pagina 18 di 20 all'altro figlio della de cuius spettano Parte_2
complessivamente euro 8.561,35 (la metà del totale liquidato).
Sui predetti importi, prima devalutati e poi via via rivalutati, secondo il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U. n. 1712/1995), decorrono gli interessi compensativi dal 18.11.2017 a oggi, al tasso annuo medio dell'1%;
- gli interessi al tasso legale, sulle somme così determinate, da oggi, giorno della liquidazione, al saldo.
5. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa (fino a € 520.000,00) e della natura delle questioni trattate, che non sono tali da rendere opportuno un incremento per il numero degli attori.
Le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, vengono poste definitivamente a carico delle parti convenute in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione X civile, in persona del G.U. dott.ssa Grazia Fedele, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accerta la responsabilità concorrente nella misura del 70% in capo a CP_1
e del 30% in capo al defunto nella determinazione del sinistro Controparte_3
verificatosi in data 18.11.2017;
2) dichiara tenuti e condanna in solido i convenuti in qualità di Fondo CP_2
di Garanzia Vittime della Strada, e a corrispondere, a titolo di CP_1
danno non patrimoniale, le seguenti somme:
€ 161.524,30 in favore di (figlio); Parte_1
€ 117.721,10 in favore di (figlio); Parte_2
€ 39.223,80 in favore di (nipote); Parte_4
€ 21.394,80 in favore di (nipote); Parte_3
€ 21.394,80 in favore di (nipote); Parte_5
pagina 19 di 20 € 8.561,35 in favore di quale erede della madre a titolo di danno c.d. Parte_1
da premorienza;
€ 8.561,35 in favore di quale erede della Parte_2
madre a titolo di danno c.d. da premorienza;
oltre, su ciascuna delle predette somme, interessi come specificato in motivazione;
3) respinge ogni altra domanda;
4) dichiara tenuti e condanna in solido i convenuti a rifondere agli attori le spese di lite, che liquida in € 1.713,00 per esborsi ed € 25.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
5) pone le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico dei convenuti in solido.
Milano, 15.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Grazia Fedele
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