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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/04/2025, n. 2183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2183 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Settima Sezione Civile composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6633/2024 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 02.04.2025, vertente
TRA
P. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 PartitaIVA_1
pro tempore
Elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Enrica Barsi
(c.f. ) che la rappresenta e difende per procura in atti - C.F._1
APPELLANTE -
E
(c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore
domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Selenia CP_2
Parente (c.f. ) e presso l'avvocato Francesca Gambacorta (c.f. C.F._2
), che la rappresentano e difendono per procura in atti - C.F._3
APPELLATA -
Oggetto: appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n° 17508/2024, resa tra le parti, dal Tribunale Controparte_1
Ordinario di Roma, in data 14.11.2024, a definizione del giudizio recante n° R.G.
41757/2023, promosso da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
– risoluzione per inadempimento del conduttore – locazione per uso diverso-
[...]
FATTO E DIRITTO propone appello, nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n° 17508/2024, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Roma, in data r.g. n. 1 14.11.2024, a definizione del giudizio recante n° R.G. 41757/2023.
L'udienza di discussione fissata per il 19.03.2025 è stata rinviata d'ufficio al
26.03.2025.
Alla udienza del 26.03.2025 l'appellante, benché anteriormente costituito, non ha depositato le note sostitutive di udienza autorizzate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dunque non è comparso.
La causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., alla udienza del 02.04.2025.
Il rinvio ex art. 348 c.p.c. è stato ritualmente comunicato alle parti.
Alla udienza del 02.04.2025 l'appellante non è comparso.
Le note autorizzate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sono state depositate dalla appellata che chiede la condanna, dell'appellante, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
L'appello è improcedibile.
Si versa nell'ipotesi disciplinata dall'art. 348 c.p.c., secondo cui «Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio».
Quanto alla ipotesi risarcitoria di cui all'art. 96 c.p.c., n. 1.
La favorevole valutazione della domanda di risarcimento da responsabilità processuale aggravata, di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., con riguardo alla quale pure deve darsi atto del fatto che reca in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una, sia pur generica, allegazione della "direzione" dei supposti danni che nel concreto difetta in mancanza di una adeguata indicazione di profili di danno che non possano ritenersi adeguatamente compensati dalla regolamentazione delle spese di lite.
Quanto alla ipotesi risarcitoria di cui all'art. 96 c.p.c. n. 3.
La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte.
Ne consegue che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, che pure non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, impone il r.g. n. 2 necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza).
Nel concreto, la pur ritenuta manifesta infondatezza delle censure, di cui di seguito, e la rinuncia agli atti, di per sé non sono sufficienti all'accoglimento della domanda in esame non configurando, tout- court, prova della pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria e non rilevano, a tal fine, le generiche allegazione dell'appellata in ordine a comportamenti tenuti in altri e non meglio precisati né documentati procedimenti.
Spese di lite.
A seguito dell'entrata a regime dell'art. 89 della Legge 26 novembre 1990 n. 353
(confermativa della disciplina già applicabile alle controversie di lavoro alla stregua della Legge n. 533 del 1973), che ha abrogato il disposto dell'art. 357 c.p.c. (in base al quale l'ordinanza ex art. 348, 2 comma, c.p.c. era suscettibile di reclamo al collegio), ogni declaratoria di improcedibilità (o inammissibilità) dell'appello per il suo carattere definitivo e decisorio, pur se assunta in forma di ordinanza, ha natura di sentenza, e, pertanto, deve contenere la pronunzia sulle spese, stante il suo carattere conseguenziale e accessorio rispetto alla definizione del giudizio ( Cass. n. 12636 del 08/07/2004).
Né rileva, in concreto, la configurabilità di una "soccombenza" dell'appellante ex art. 91
c.p.c. rispetto alle censure proposte dall'appellante, atteso che la "soccombenza" si concretizza già nella difformità tra la domanda e la pronunzia, che è rinvenibile anche nel caso di pronunzia sul processo (cfr. Cass. 28.03.1981 n. 1802).
Il rigetto della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte della pronuncia di improcedibilità per inattività dell'appellante, che ripetesi, configura di per sé “ soccombenza” integrale rispetto alla domanda di merito proposta, non configura una ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9532 del 12/04/2017; Ordinanza n. 18036 del 06/06/2022)
Ciò detto, le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e si liquidano, come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, in causa di valore pari a euro 53.688,77; applicati i valori medi;
inclusa la fase di trattazione della istanza di sospensione della provvisoria esecutività.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di ogni altra conclusione disattesa, così Controparte_1
provvede:
r.g. n. 3 1. - Dichiara improcedibile l'appello.
2. - Condanna l'appellante a rifondere, all'appellata, le spese di lite che liquida, in euro 14.317,00 per compensi oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.
3. - Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 02.04.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 4