Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/06/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 751/2022 R.G.
Appello sentenza Tribunale Lecce
N.1847 del 17.6.2022
Oggetto: pagamento somme
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina MAINOLFI Presidente dott. Gennaro LOMBARDI Consigliere relatore dott.ssa Donatella DE GIORGI Consigliere
ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A
nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, iscritta al 751.2022 del ruolo generale sez. lavoro appelli promossa da
, rappresentato e difeso, per procura in atti dall'avv. Stefano Parte_1
Gallucci, domiciliatario
APPELLANTE contro
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_1
Lecce;
E rappresentato e difeso, per procura richiamata in atti dall'avv. Salvatore Graziuso, CP_2
domiciliatario
APPELLATI
Con la sentenza indicata in epigrafe l' , in forza di pregresso Controparte_1
contenzioso inter partes, conclusosi con la definitiva statuizione di cui alla sentenza
2341.2011 del Tribunale del Lavoro di Lecce, è stata condannata al pagamento, in favore del dr di “..€ 25.930,60 oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo diritto sino al Pt_1
soddisfo…al pagamento delle somme spettanti a titolo di differenza sul tfr in relazione alla suddetta somma…alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente presso l' agamento CP_3
delle spese di giudizio, liquidate in € 2.500…”; ciò a fronte del seguente petitum (cfr ricorso del 28.6.2018): “…accertare il diritto del lavoratore…al pagamento della complessiva somma di €
25.930,60…condannare la stessa al relativo pagamento con gli interessi e/o CP_1
rivalutazione…condannare l' al versamento della giusta quota di TFR in relazione CP_1
all'accertamento delle nuove differenze retributive dovute nonché al pagamento in favore dell' dei CP_2
contributi previdenziali ancora dovuti e connessi alle somme come sopra accertate …al risarcimento del danno in favore del lavoratore..del danno da omessa contribuzione per i versamenti prescritti mediante costituzione di una rendita vitalizia…al pagamento delle spese e competenze….”
Il giudice ha dunque riconosciuto il credito rivendicato con i soli interessi legali limitati all'importo di € 25.930, il credito differenziale per tfr;
ha rigettato la richiesta di risarcimento danno da omessa contribuzione.
Avverso tale statuizione, con ricorso del 15.12.2022 il dr ha proposto appello per i Pt_1
seguenti motivi:
1) il giudice avrebbe dovuto riconoscere la maggior somma fra interessi e rivalutazione per gli importi stipendiali differenziali successivi al giudicato di cui alla sentenza 23.41.2011; avrebbe dovuto riconoscere i medesimi accessori sul credito differenziale per tfr
2) avrebbe dovuto riconoscere il risarcimento danni per omissione contributiva per la provvista afferente il periodo 94/98, prescrittasi e dunque irricevibile da parte dell' CP_2 3) avrebbe dovuto liquidare le spese in relazione al valore di causa e non in violazione della tariffa professionale
Ha dunque, in riforma della sentenza, rassegnato le seguenti conclusioni: “ dichiarare dovuti dall' la maggiore somma tra interessi e rivalutazione maturata sia sulle differenze CP_1
retributive dovute dal febbraio 2011 sino all'effettivo soddisfo, che sulle somme dovute a titolo di tfr dalla cessazione del rapporto sino all'effettivo soddisfo, emettendo la relativa condanna di pagamento…dichiarare l obbligata a costituire una rendita ex art 13…per i contributi CP_1
previdenziali prescritti, statuendone la relativa condanna…condannare l' al pagamento delle CP_1
spese del doppio grado…determinate in primo grado secondo i parametri previsti per la causa con valore tra 26001 e 52.000 e in appello per quelli rientranti nello scaglione tra 5.200 e 26.000…”
L' , costituitasi in giudizio, ha chiesto, con il favore delle spese, il rigetto CP_1
dell'appello per sua infondatezza;
l' ha chiesto riconoscersi la contribuzione dovuta CP_2
nei limiti della prescrizione.
All'udienza del 6.6.2025 la controversia è stata decisa come da dispositivo
RAGIONI DELLA DECISIONE
E' da premettere che il giudice del pregresso grado è stato adito perché si è lamentata una non corretta esecuzione della cit. sentenza 2341.2011 del febbraio 2011 ove al dipendente, in forza di un determinato inquadramento stipendiale, a far data dal febbraio
1994 sono state riconosciute determinate differenze stipendiali e con esse, anche in contraddittorio con l' la regolarizzazione della posizione contributiva;
in tale CP_2
sentenza il giudice ha riconosciuto la sola misura degli interessi legali;
il giudice con la sentenza qui gravata ha riconosciuto che l'anzianità lavorativa del dipendente, non correttamente considerata dal datore di lavoro, andava ad incidere sulla corretta determinazione delle differenze stipendiali e per l'effetto è stata riconosciuta la somma rivendicata (€ 25.930)
I motivi sub 1 e 2 del ricorso in appello sono infondati.
Rileva la Corte che, rispetto alle conclusioni rassegnate in I grado, l'appellante inammissibilmente ha introdotto una nuova e differente domanda, un nuovo tema di indagine e decisione, ovvero una decorrenza dell'accessorio del credito (maggior somma fra interessi e rivalutazione) anziché “…dalla data di maturazione di ogni singolo credito..”
(conclusioni del I grado) a far data “..dal febbraio 2011 sino all'effettivo soddisfo..” (odierne conclusioni). E' una differenza qualitativa e non solo quantitativa perché involge un sindacato, non sviluppatosi in I grado, sulla qualità ed effetti del giudicato inter partes di cui alla sentenza 2341.2011
In ogni caso v'è da considerare che nei rapporti giuridici di durata con obbligazioni periodiche, quali il dedotto rapporto lavorativo, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di un fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto e ne modifichi il regolamento.
La ragione di causa petendi che ha indotto la parte all'azione – non corretta esecuzione del giudicato – preclude che all'attualità si possa scindere la sorte degli accessori per il periodo successivo al giudicato, posto che il capitale è stato liquidato all'attualità ed in forza del definitivo comando contenuto nella sentenza che ha riconosciuto quale accessorio la sola misura degli interessi legali.
Per ciò che concerne l'asserita omessa pronuncia della condanna agli accessori su credito differenziale per tfr, la statuizione è rispettosa delle prescrizioni dell'art.112 cpc;
il giudice in assenza di domanda sul punto (cfr conclusioni rassegnate in I grado e sopra trascritte) legittimamente ha riconosciuto le sole differenze per tfr senza alcun accessorio.
L'appellante solamente in appello ha corretto il tiro, chiedendo ciò che in I grado non era stato chiesto;
ciò, all'evidenza, confligge con il divieto di introduzione dei nova in appello e la relativa domanda deve ritenersi inammissibile.
Quanto al motivo sub 2, osserva la Corte che le ragioni esposte in ricorso non sono conferenti alla motivazione espressa dal giudice, per negare il risarcimento danno da omessa contribuzione perché prescritta.
Quest'ultimo ha ritenuto non esservi danno, e dunque risarcimento e rendita, perché alcuna prescrizione contributiva vi sarebbe stata;
la parte insiste sulla circostanza che quanto meno i contributi dal 94 al 98 non potrebbero versati all' perché CP_2 irrimediabilmente prescritti, ma tale timore (“…il fatto che la sentenza del 2011 abbia sancito
l'obbligo in capo all'ateneo…di provvedere alla regolarizzazione della posizione previdenziale…non significa che l' sia obbligata a ricevere il pagamento dei contributi prescritti…”; così nel ricorso in appello), giuridicamente irrilevante, non tiene conto del fatto che la cit. sentenza è passata in giudicato e dunque è vincolante per l' che ha partecipato al relativo CP_2
giudizio (cfr sentenza appellata “..nella sentenza richiamata è stata accertata - con efficacia di giudicato – l'esistenza per il periodo dedotto in giudizio , dell'obbligazione contributiva dell' e CP_1
del correlativo diritto dell che dunque non è stato ritenuto estinto per prescrizione..”) CP_2
Le ragioni di cui al succitato motivo d'appello sono un evidente fuor d'opera perché si sostanziano in una inammissibile interpretazione, al di fuori dei mezzi apprestati dall'ordinamento, della portata applicativa del giudicato di cui è cenno.
Il motivo sub 3 risulta fondato.
Il valore di causa , dato dal credito riconosciuto nella misura di € 25.930, dai suoi accessori, dal credito differenziale per tfr su tale importo, avrebbe dovuto comportate quale parametro di riferimento per la liquidazione della spese l'applicazione del quarto scaglione di cui al D.M. 55.2014 (da 26.001 a 52.000).
Tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria, della non particolare complessità delle questioni affrontate, reputa la Corte che sia conforme una rideterminazione delle spese del primo grado in complessivi € 3.689; il valore di causa cui rapportare le spese di questo grado è dato dalla differenza fra il liquidato (€ 2.500) ed il riconosciuto (€3.689) e dunque, con i medesimi criteri, vanno liquidati, come appresso € 962.
La posizione processuale dell' giustifica la compensazione delle spese del grado CP_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 15.12.2022 da Parte_1
nei confronti dell e avverso la sentenza del 17.6.2022 n. Controparte_1 CP_2
1847, del Tribunale di Lecce, così provvede:
Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto ridetermina l'importo delle spese del giudizio di primo grado liquidate in € 3.689 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge , con distrazione per l'avv. Stefano Gallucci Condanna l al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di Controparte_1
questo grado, liquidate in € 962 oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge, con distrazione per l'avv. Stefano Gallucci;
compensa le spese di giudizio fra le altre parti;
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 6.6.2025
Il Presidente