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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 01/12/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Fabio Luongo - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 9177/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 20/08/2025 da e , Parte_1 CP_1
entrambi con il proc. e dom. avv.ti NADALIN LORIS e DEL BIANCO
MARA, per mandato a margine del ricorso, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor,
- lette le note scritte delle parti,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres.
18/02/2013 – decr. om. del 18/03/2013 – cron. 808/2013 sub. R.G.
161/2013);
- rilevato che dal matrimonio è nato il figlio (il 23/02/2002), Per_1
maggiorenne non economicamente indipendente;
1
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
SS (UD) l'11/06/1994 tra , nata a [...] Parte_1
(UD) il 26/09/1966, e , nato a [...] CP_1
il 18/11/1965, alle seguenti condizioni:
1. conferma l'obbligo in capo al sig. di provvedere al CP_1
versamento in favore della sig.ra dell'assegno Parte_1
stabilito in sede di separazione personale dei coniugi a titolo di contributo nel mantenimento del figlio , maggiorenne ma Per_1
non economicamente autosufficiente, ammontante a complessivi euro 350,00 (trecentocinquanta//00), entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente già noto, assegno da rivalutarsi sulla base degli indici Istat come previsto ex lege, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Udine
e delle relative detrazioni fiscali.
2. Dà atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, quindi, per l'effetto di nulla avere a che pretendere l'una dall'altra a titolo di assegno divorzile.
3. Dà atto che, parimenti, le parti riconoscono di aver adempiuto alle obbligazioni di cui all'art. 11 del ricorso per separazione sopra citato.
4. Dà atto che le parti hanno dichiarato che non intendono impugnare la presente sentenza, prestando acquiescenza alla stessa.
5. Nulla sulle spese.
2
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SS (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 4, parte II – Serie A, volume unico, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1994.
Udine, li 27/11/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
Dott. Fabio Luongo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Fabio Luongo - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 9177/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 20/08/2025 da e , Parte_1 CP_1
entrambi con il proc. e dom. avv.ti NADALIN LORIS e DEL BIANCO
MARA, per mandato a margine del ricorso, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor,
- lette le note scritte delle parti,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres.
18/02/2013 – decr. om. del 18/03/2013 – cron. 808/2013 sub. R.G.
161/2013);
- rilevato che dal matrimonio è nato il figlio (il 23/02/2002), Per_1
maggiorenne non economicamente indipendente;
1
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
SS (UD) l'11/06/1994 tra , nata a [...] Parte_1
(UD) il 26/09/1966, e , nato a [...] CP_1
il 18/11/1965, alle seguenti condizioni:
1. conferma l'obbligo in capo al sig. di provvedere al CP_1
versamento in favore della sig.ra dell'assegno Parte_1
stabilito in sede di separazione personale dei coniugi a titolo di contributo nel mantenimento del figlio , maggiorenne ma Per_1
non economicamente autosufficiente, ammontante a complessivi euro 350,00 (trecentocinquanta//00), entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente già noto, assegno da rivalutarsi sulla base degli indici Istat come previsto ex lege, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Udine
e delle relative detrazioni fiscali.
2. Dà atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, quindi, per l'effetto di nulla avere a che pretendere l'una dall'altra a titolo di assegno divorzile.
3. Dà atto che, parimenti, le parti riconoscono di aver adempiuto alle obbligazioni di cui all'art. 11 del ricorso per separazione sopra citato.
4. Dà atto che le parti hanno dichiarato che non intendono impugnare la presente sentenza, prestando acquiescenza alla stessa.
5. Nulla sulle spese.
2
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SS (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 4, parte II – Serie A, volume unico, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1994.
Udine, li 27/11/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
Dott. Fabio Luongo
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