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Sentenza 26 marzo 2024
Sentenza 26 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 26/03/2024, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2024 |
Testo completo
N. 3235/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22/08/2023 da
, rappresentata e difesa dall'Avv. CARABELLESE DORIANA, Parte_1 giusta procura in atti;
Ricorrente
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. FEBBRILE LUIGI, giusta procura in atti;
Controparte_1
Resistente
nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
FATTO
Con ricorso introduttivo, la ha adito il Tribunale in intestazione per sentir pronunciare Parte_1
l'affido esclusivo a sé della minore, , nata da una relazione amorosa avuta con il Persona_1 resistente, con regolamentazione degli incontri padre e figlia, onerando il della CP_1 corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della minore della somma mensile di Org_
€300,00, oltre rivalutazione e il 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione dell'11.12.2023, si è costituito il opponendosi alla richiesta di CP_1 affido esclusivo e rimettendosi al Tribunale per la determinazione dell'assegno di mantenimento a suo carico nell'interesse della minore.
All'udienza del 20.12.2023 il giudice relatore ha sentito le parti quindi con ordinanza del 20.12.2023 ha adottato i provvedimenti provvisori delegando i Servizi Sociali competenti per il territorio di residenza della minore allo svolgimento di un'indagine socio ambientale.
Con relazione del 13.3.2024, i Servizi Sociali di Molfetta hanno rappresentato che la minore ha ottimi rapporti con la famiglia paterna, mentre vede il solo come padre biologico. CP_1
Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo depositato telematicamente il 5.3.2024, chiedendo congiuntamente di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 20.3.2024, celebrata dal giudice relatore, i genitori hanno confermato le condizioni contenute nella convenzione da essi sottoscritta.
Al Pm è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici contenute nella convenzione depositata telematicamente il 5.3.2024 e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Trani, il 26.3.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott. Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22/08/2023 da
, rappresentata e difesa dall'Avv. CARABELLESE DORIANA, Parte_1 giusta procura in atti;
Ricorrente
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. FEBBRILE LUIGI, giusta procura in atti;
Controparte_1
Resistente
nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
FATTO
Con ricorso introduttivo, la ha adito il Tribunale in intestazione per sentir pronunciare Parte_1
l'affido esclusivo a sé della minore, , nata da una relazione amorosa avuta con il Persona_1 resistente, con regolamentazione degli incontri padre e figlia, onerando il della CP_1 corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della minore della somma mensile di Org_
€300,00, oltre rivalutazione e il 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione dell'11.12.2023, si è costituito il opponendosi alla richiesta di CP_1 affido esclusivo e rimettendosi al Tribunale per la determinazione dell'assegno di mantenimento a suo carico nell'interesse della minore.
All'udienza del 20.12.2023 il giudice relatore ha sentito le parti quindi con ordinanza del 20.12.2023 ha adottato i provvedimenti provvisori delegando i Servizi Sociali competenti per il territorio di residenza della minore allo svolgimento di un'indagine socio ambientale.
Con relazione del 13.3.2024, i Servizi Sociali di Molfetta hanno rappresentato che la minore ha ottimi rapporti con la famiglia paterna, mentre vede il solo come padre biologico. CP_1
Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo depositato telematicamente il 5.3.2024, chiedendo congiuntamente di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 20.3.2024, celebrata dal giudice relatore, i genitori hanno confermato le condizioni contenute nella convenzione da essi sottoscritta.
Al Pm è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici contenute nella convenzione depositata telematicamente il 5.3.2024 e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Trani, il 26.3.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott. Giuseppe Rana