Decreto cautelare 8 aprile 2021
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 16/06/2025, n. 11770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11770 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 11770/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03748/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3748 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Ventura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Prefettura di Parma, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto di diniego di concessione della cittadinanza italiana 23.02.2021;
nonché per il risarcimento del danno
subito per effetto dell’operato della PA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in esame si impugna il DM del 10.11.2020 -notificato il 23/02/2021 - con cui il Ministero dell’Interno, sulla base del parere espresso dalla Questura di Parma il 30/03/2020 e 6.5.2020, ha respinto l’istanza di naturalizzazione presentata in data 31/08/2016 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera F) della Legge 5 febbraio 1992 n. 91 – dopo avergli comunicato con nota del 25/09/2020 i motivi ostativi, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 – riconducibili ad un procedimento penale n. 967/2018, pendente presso il Tribunale di Parma, per il reato di cui all’art. 186 comma 1 e comma 2 del D.lg 285/1992 (guida in stato di ebrezza), non ritenendo utili a superare tale rilievo le osservazioni formulate in data 29/09/2020 dall’interessato relativamente alla sua sospensione durante lo svolgimento di lavori di pubblica utilità. in attesa dell’esito dei lavori di pubblica utilità (poi conclusosi, success con provvedimento di estinzione reato).
Il gravame è affidato a motivi così rubricati: 1) eccesso di potere per difetto e/o insufficiente motivazione, mancanza di istuttoria, violazione del giusto procedimento; 2)violazione e falsa applicazione degli art. 4 e 7 della legge 7 agosto 1990 n 241: eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione del giusto procedimento; 3. violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di eguaglianza (art. 3 cost.) e di imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 cost.), anche in riferimento agli artt. 29 ss., 32, 38 cost.; violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 14 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; violazione e falsa applicazione dell’art. 41 cost.; illogicità ed irragionevolezza delle disposizioni impugnate; eccesso di potere.
In sostanza il ricorrente censura l’operato del Ministero degli Interni sostenendo che non avrebbe operato alcun approfondimento in ordine alla sua contingente situazione personale (precisa di vivere in Italia con la propria famiglia da numerosi anni e di lavorare onestamente, conducendo una vita regolare, tranquilla e senza problematiche particolari, come è dimostrato dal fatto che è titolare di una carta di soggiorno di lungo periodo). Sostiene pertanto che il modus operandi del Ministero degli Interni risulterebbe irrazionale e sommario in quanto ha attribuito un disvalore alla condotta “al di fuori da ogni logica o buon senso”, non avendo tenuto in alcun conto il contesto sociale, economico e familiare dell’interessato, addivenendo ad una valutazione superficiale, di cui la stessa lunghezza del provvedimento è indice, senza tener conto dei recenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali. In sostanza il diniego della naturalizzazione configurerebbe “una palese discriminazione del ricorrente, basata solo sul fatto della sua condizione di cittadino straniero” per cui, oltre a risultare privo di base razionale e/o normativa, sarebbe da ritenersi incostituzionale per violazione dell’art. 3 e 97 cost.; inoltre inciderebbe sulla tutela della vita familiare e del lavoro prevista dall’art. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Chiede pertanto l’annullamento dell’atto impugnato e la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno cagionato dal diniego.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha depositato il fascicolo del procedimento conclusosi con l’atto impugnato, accompagnato da rapporto difensivo, come prescritto dall’art. 46 CPA.
All’udienza pubblica odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso in esame ripropone la questione, ripetutamente sollevata davanti a questo Tribunale, della legittimità del diniego della cittadinanza italiana per guida in stato di ebbrezza.
La Sezione ha ripetutamente disatteso la prospettazione l’argomento secondo cui non si può esigere dallo straniero un livello di moralità superiore a quello richiesto dal cittadino (spesso accompagnato dall’ulteriore precisazione che si tratterebbe di comportamenti talmente elevati da risultare non esigibili nemmeno dal cittadino), osservando che il comportamento valutato negativamente in questi casi non è tanto l’assunzione di alcool o sostanze stupefacenti, quanto il mettersi alla guida in condizioni tali da costituire una minaccia per l’incolumità e integrità fisica propria e altrui.
In tale ottica la valutazione sfavorevole di tale comportamento da parte della PA, che lo ritiene sintomatico di mancata assimilazione dei valori fondamentali per la coesione sociale, quali sono il rispetto del diritto alla vita ed all’integrità fisica altrui, non può essere ritenuta irragionevole o sproporzionata rispetto al disvalore attribuito a tali condotte alla stregua del comune sentimento di accettabilità sociale delle stesse.
Va al riguardo precisato che il controllo giurisdizionale dei giudizi al riguardo formulati dalla PA va contenuto nel limite del sindacato di ragionevolezza (che peraltro opera in senso asimmetrico a seconda che si tratti di respingere o accogliere il ricorso), dato che le controversie in materia di conferimento della cittadinanza per residenza non rientrano tra le ipotesi di giurisdizione di merito in cui il giudice amministrativo può sostituire le proprie valutazioni a quelle espresse dalla PA (vedi, per tutte, Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 334/2022, ove esclude un sindacato di tipo sostitutivo, trattandosi di apprezzamenti che non sono riducibili a parametri solo giuridici).
Nemmeno in sede di giurisdizione di merito, peraltro, il giudice può formulare le proprie valutazioni basandosi su un proprio ordine di valori, sminuendo il disvalore della condotta contestata sulla base delle proprie personali convinzioni, ma deve far riferimento al comune sentire della società, di cui deve semplicemente farsi interprete. Si tratta, peraltro, di un’operazione che risulta tanto più delicata quanto più l’evoluzione della società, in senso pluralistico e multietnico, conduce all’affermazione di opposti modelli di egibibilità della condotta. Anche nella giurisdizione di merito, il giudizio sul disvalore di una condotta deve essere operato non facendo riferimento al mero dato statistico della frequenza degli episodi di trasgressione delle regole, bensì del significato del comportamento così tenuto, che va apprezzato secondo “il criterio normale dell’uomo di media cultura e di sani principi”, alla stregua dei valori espressi dal corpo sociale, secondo quello che può essere considerato un “modello” accettabile, di cui il giudice deve farsi interprete (vedi, in particolare, TAR Lazio, sez. II quater, n. 11007/2018, in cui si precisa il ruolo del giudice in una delle più significative ipotesi di giurisdizione di merito – relativa al divieto di visione di film da parte di minori – affermando che, nello scontro di opposte visioni del mondo, che ingenerano conflitti intergenerazionali e tra gruppi sociali, il giudice deve ricercare un punto minimo di equilibrio, che sia accettabile da tutte le parti “anche in funzione di garanzia della necessaria coesione del corpo sociale”).
Non vi è alcun dubbio che la vita e l’integrità fisica della persona costituiscano beni di prioritario valore per la Comunità dei consociati, sia sotto il profilo strettamente giuridico, tanto che sono costituzionalmente tutelati, sia secondo il semplice “criterio dell’uomo comune”.
Mettersi alla guida in stato di incapacità, accettando il rischio di ledere tali beni essenziali della persona, è un comportamento che è stato non irragionevolmente ritenuto dalla PA espressivo dello scarso valore attribuito a tali beni: è evidente chi sceglie di condurre un’autovettura con la consapevolezza di poter provocare un incidente, attribuisce, nel bilanciamento tra il proprio interesse a mettersi alla guida immediatamente, per evitare la perdita di tempo (l’attesa necessaria per recuperare le proprie capacità) oppure la scomodità o i costi del ricorso a modalità di trasporto alternative (mezzi di trasporto pubblici o utilizzo del taxi), ed il diritto alla vita ed all’incolumità dei passanti, un valore recessivo a questi ultimi, mettendoli a repentaglio per futili motivi.
Negare la cittadinanza all’autore di tale comportamento non significa punirlo (la privazione della libertà personale è peraltro prevista solo nei casi più gravi), né espellerlo dall’Italia, né privarlo dei diritti acquisiti in virtù del protratto soggiorno sul territorio nazionale, ma, semplicemente, rimandare l’acquisto dei diritti politici (cioè del diritto di elettorato al Parlamento nazionale e della possibilità di rivestire cariche pubbliche o esercitare funzioni pubbliche art. 51) e l’assunzione dei doveri pubblici (incluso l’obbligo di difendere la Patria in caso di guerra art. 52) al momento in cui avrà dimostrato di rispettare tali valori.
Non pare manifestamente irragionevole esigere dall’aspirante concittadino di dimostrare nel periodo di osservazione (cioè nei dieci anni precedenti la presentazione della domanda di cittadinanza) di aver assimilato i valori fondamentali del rispetto della vita ed incolumità altrui, serbando un comportamento corretto e rispettoso di tali beni, evitando di metterli inutilmente a rischio.
Alla stregua delle considerazioni soprariportate, va confermato l’orientamento della Sezione, che, sin dall’inizio ha aderito alla giurisprudenza consolidata a quel momento (Consiglio di Stato, sez. III, n. 7036/2020; n. 1390 e 3121 del 2019; Consiglio di Stato, sez. I, n. 779/2020 e 780/2020; 2183/2020, n. 670/2022, 702/2022, 1145/2022, 1223/2022, 1225/2022, 1288/2022, 1290/2022, 1302/2022, 1436/2022, 1479/2022, 1761/2022, 1936/2022, confermato, anche di recente, da Consiglio di Stato, sez. III, n. 5516/2024; Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 165/2025; n. 1182/2024, n. 991/2024, 941/2024, 934/2024, n. 383/2024, 385/2024, n. 122/2024), secondo una linea di pensiero la cui aderenza al comune sentire è testimoniata, tra l’altro, anche dal recente inasprimento della normativa sulla guida in stato di ebbrezza ad opera della legge 177/2024 (TAR Lazio, sez. V bis, n. 10636/2024; cfr., da ultimo, n. 11455/2025, 8621/2025, 7009/2025, 4011/2025).
In tale prospettiva va ricordato che “il comune sentire nei confronti dei reati stradali ha subito un’evoluzione nel nostro Paese che si è progressivamente allineato al giudizio di disvalore già espresso dagli ordinamenti nei diversi Paesi: dall’iniziale atteggiamento di tolleranza di certi comportamenti spavaldi alla guida che potevano essere giustificati in un’epoca in cui erano poco rischiosi a causa della limitata quantità di veicoli in circolazione nell’Italia del dopoguerra si è infatti progressivamente passati ad un approccio sempre più severo, dovuto all’enorme aumento di incidenti, che ha indotto il legislatore ad intervenire prima colpendo alcune condotte di guida – inclusa quella in stato di ebbrezza - con pene più severe introdotte dalla legge n. 94/2009 poi prevedendo una fattispecie criminosa autonoma per l’omicidio stradale con la Legge n. 41/2016 che ha introdotto l’art. 589-bis c.p.
Le misure adottate non sono percepite come sufficienti, dato che il problema nel tempo si è ulteriormente aggravato, essendo fatto notorio il recente incremento di incidenti mortali o con gravi lesioni dovuti alla guida sotto l’effetto di alcool o sostanze psicotrope, che, come risulta dai recenti fatti di cronaca, vede come vittime più frequenti (oltre ai conducenti stessi che non figurano nelle statistiche e a chi utilizza modalità alternative di trasporto) le cd. fasce deboli della popolazione (bambini, anziani, portatori di handicap).
L’aumento di tali incidenti e la gravità delle conseguenze ha molto colpito l’opinione pubblica, ingenerando in ampi strati della popolazione un diffuso senso di insicurezza, oltre ad un generalizzato senso di ingiustizia per l’impunità oppure per la lievità delle conseguenze a carico del guidatore (spesso nemmeno identificato, in caso fuga del conducente, che talvolta nemmeno si accorge di aver investito il passante; talvolta è lui stesso l’unica vittima, tanto che, in caso di morte, si ha una sottostima statistica del fenomeno).
In tali circostanze risulta tutt’altro che irragionevole il giudizio di disvalore di tale condotta, a prescindere dalle conseguenze effettivamente prodotte, dato che il danno potrebbe non essersi verificato per circostanze del tutto casuali (magari grazie all’abilità del passante a schivare l’impatto), ed a prescindere anche dalla qualificazione penale del comportamento o dall’eventuale intervento di leggi di depenalizzazione (spesso determinate esclusivamente da politiche di deflazione dell’affollamento carcerario), oppure dalla distinzione in base alla quantità del tasso alcolemico ai fini dell’irrogazione della sanzione, penale o amministrativa (a quest’ultimo riguardo va peraltro ricordato che il pericolo per l’incolumità altrui insorge già con l’assunzione di una modica quantità di alcool, tanto che in alcuni Paesi è vietato mettersi alla guida anche in tali condizioni, dato che persino ad una bassa concentrazione comporta comunque una riduzione del livello di attenzione, del controllo dei riflessi e riduzione delle inibizioni, come chiunque può constatare grazie ai simulatori di guida a disposizione sull’internet).
Se si guarda alla condotta tenuta non dal punto di vista penalistico, della proporzionalità della sanzione da irrogare in base alla colpevolezza dell’autore ed alla gravità del danno effettivamente prodotto, ma la si considera per la sua valenza sintomatica di “indicatore del grado di condivisione di valori fondamentali per la Comunità”, risulta allora comprensibile e condivisibile il giudizio prognostico sfavorevole formulato dall’Amministrazione, che a ragione lo ha considerato indicativo della scarsa attitudine ad assumersi i doveri che incombono sul cittadino, in primis il dovere di solidarietà nei confronti del prossimo, violato da condotte che ne mettono a repentaglio la vita e l’incolumità fisica.
Le conseguenze del diniego della naturalizzazione non possono neppure essere ritenute sproporzionate considerato il valore della posta in gioco e la durata solo temporanea degli effetti del provvedimento di diniego della cittadinanza.
Il sacrificio dell’aspirazione dello straniero ad acquisire la cittadinanza italiana è infatti limitato nel tempo: il decreto ministeriale di rigetto dell’istanza di naturalizzazione non ha alcun effetto definitivo, dato che la richiesta può essere ripresentata, senza alcun limite, non appena superati i fattori ostativi, già solo un anno dopo il primo rifiuto, come espressamente sancito dall’art. 5 del DPR 572/1992, recante Regolamento di esecuzione della legge n. 91/1992. Invece il DPR che accoglie l’istanza conferisce lo status in modo irrevocabile.
Il sacrificio è limitato anche dal punto di vista sostanziale: il diniego della cittadinanza non comporta “l’esclusione dello straniero dalla società” e tantomeno la sua espulsione, essendo le “conseguenze negative” che ne discendono limitate alla mancata attribuzione (immediata) dei diritti politici e della possibilità di esercitare funzioni pubbliche da parte dello straniero, dato che l’acquisto di tali posizioni di vantaggio viene ad essere differito nel tempo. Com’è noto il DPR di “concessione” della cittadinanza, nonostante la denominazione, costituisce un atto di ammissione di un nuovo membro nella Comunità politica nazionale, conferendogli, a completamento e coronamento del percorso di integrazione effettivamente maturato, quella “frazione di sovranità” (in quanto viene a far parte del Popolo italiano, cioè di un elemento costitutivo dello Stato) che gli consente di partecipare alla scelte fondamentali per la vita della Nazione tramite l’elettorato attivo e passivo al Parlamento Nazionale (cui sono riservate le decisioni di massimo rilievo a livello internazionale, in particolare in merito all’adozione di trattati politici, alla modifica dei confini, all’entrata in guerra che, in teoria, potrebbe interessare lo stesso Stato di appartenenza del naturalizzando) e di divenire titolare di cariche o impieghi che comportino direttamente o indirettamente l’esercizio di poteri pubblici (si pensi all’esercizio delle funzioni diplomatiche oppure della conduzione di forze armate in situazioni in cui sia coinvolto il Paese di origine dell’interessato).
In ogni caso, le limitazioni sopraindicate sono compensate dalla mancata imposizione dei “correlativi doveri pubblici” ai quali il richiedente altrimenti sarebbe stato assoggettato con il DPR di conferimento della cittadinanza. Come evidenziato dagli studiosi, lo status di cittadino non consiste esclusivamente in posizioni di vantaggio, ma comporta anche l’assunzione di doveri pubblici – che costituiscono la “contropartita” dell’attribuzione di diritti politici - che gravano solo sul connazionale. Questi non sono limitati al dovere di contribuire allo sviluppo socio-economico della Nazione, derivante dagli art. 2 e 52 Cost., ma includono anche il “sacro dovere di difendere la Patria” sancito dall’art. 53 della Costituzione, che rischia di tornare di attualità nell’attuale congiuntura internazionale per cui, in caso di mobilitazione generale, mentre lo straniero sarebbe libero di allontanarsi dall’Italia e mettersi in salvo altrove, il connazionale che lo facesse incorrerebbe in gravi sanzioni e sarebbe comunque forzatamente fatto rientrare nel proprio Paese per difenderlo.
Già da quest’ultima prospettiva si deve escludere che il diniego della cittadinanza comporti una “discriminazione dello straniero rispetto al cittadino”, trattandosi, piuttosto, di due nozioni di base tra loro distinte, così elaborate dagli studiosi di teoria generale, che hanno ravvisato in tale intreccio di diritti e doveri pubblici il “nocciolo duro” della nozione, che costituisce un cardine del diritto costituzionale (l’inclusione di un nuovo membro nel Popolo di uno Stato comporta il conferimento dei diritti politici e dei doveri pubblici sopra ricordati) ed internazionale (relativamente ai rapporti tra Stato di appartenenza e Stato ospite per quanto riguarda aspetti, quali la protezione diplomatica e l’estradizione, che, oltre a non risultare di interesse della maggior parte dei comuni cittadini, sono soggetti anch’essi ad un progressivo processo di equiparazione dello straniero, ad esempio per quanto riguarda il divieto di estradizione verso i Paesi in cui sarebbero soggetti a pene degradanti, così come il divieto di privare la cittadinanza per motivi politici, che trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti, a prescindere dalla nazionalità).
Si tratta di una distinzione fondamentale nel costituzionalismo moderno che, nel suo nucleo essenziale, non è mutata nel tempo, nonostante l’alternarsi di visioni diverse, nei diversi momenti storici, che, come evidenziato dagli studi di teoria generale, registrano opposti orientamenti, a seconda della prevalenza del politico sull’economico o viceversa. Opposte visioni che trovano il loro punto di incontro nel pacifico riconoscimento che il proprium della nozione di cittadinanza di uno Stato consiste nell’attribuzione di diritti e doveri pubblici e che è sotto tale profilo che si distingue lo status dello straniero rispetto al connazionale.
Va perciò disattesa, in quanto confligge con tali condivisi punti di arrivo, la prospettazione attorea ove lamenta l’ingiustificata disparità di trattamento giuridico dello straniero rispetto al cittadino, dato che parte dall’erroneo presupposto che si tratti di soggetti posti nelle medesime condizioni, negando l’ontologica diversità delle qualificazioni giuridiche fondamentali che caratterizzano, a monte, la relazione dell’individuo rispetto allo Stato, e da cui discendono una serie di conseguenze giuridiche, rilevanti sul piano del diritto costituzionale e internazionale, che ne costituiscono il regime giuridico differenziato, giustificato dall’essere o meno parte costitutiva (in quanto Popolo) di una o dell’altra Nazione.
Se si guarda alla natura ed agli effetti dell’atto, appare evidente che il diniego della cittadinanza non comporta né l’espulsione dello straniero dal Paese, né “l’esclusione dalla società”, in quanto non investe le condizioni che caratterizzano il soggiorno dello straniero in Italia, non andando ad incidere sulle posizioni di vantaggio da questi già acquisite nel lungo periodo di permanenza in Italia. A tale riguardo è appena il caso di ricordare che non è ammissibile alcuna discriminazione dello straniero che abbia ottenuto il riconoscimento dello status di lungosoggiornante, ai sensi dell’art. 9 TUI, il quale non solo beneficia di una sorta di diritto di incolato, che gli consente di risiedere nel Paese a tempo indeterminato e di risultare di fatto inespellibile (date le limitazioni all’espulsione dal territorio nazionale dello straniero che vi abbia intessuto legami significativi), ma gode di una posizione giuridica di piena parità con i concittadini sia per quanto riguarda i diritti civili che i rapporti con la Pubblica Amministrazione (l’accesso a servizi e prestazioni pubbliche, sanità, istruzione, reddito di cittadinanza, case popolari etc.).
Si tratta perciò di due piani diversi, che occorre fare attenzione a non confondere, per evitare il rischio di indebite estensioni di norme e principi da un settore all’altro, data l’irriducibile differenza della ratio che informa la disciplina dei procedimenti autorizzatori, che regolano l’ingresso ed il soggiorno dello straniero in Italia, da un lato, che operano esclusivamente nell’ambito del diritto amministrativo, al diverso settore del conferimento della cittadinanza, dall’altro lato, che, invece, attiene all’ammissione di un nuovo soggetto nell’ambito del Popolo italiano, detentore di quella Sovranità popolare una “frazione” della quale viene ad essere conferita al nuovo cittadino, attribuendogli i diritti politici ed assoggettandolo ai doveri pubblici sopraricordati.” (TAR Lazio, sez. V bis, n. 10636/2024).
Orbene, facendo applicazione dei principi sopra richiamati al caso in esame, il ricorso s’appalesa infondato, già a partire dalla lamentata discriminazione dello straniero rispetto al cittadino, trattandosi di categorie fondamentali del tutto distinte, in cui a ciascuna corrispondono complessi di diritti e doveri specifici (nessuno lamenterebbe la discriminazione a danno del cittadino italiano che, in caso di guerra, è giuridicamente tenuto a difendere la Patria a costo della vita, mentre lo straniero ha diritto a rientrare nel Paese di provenienza per mettersi in salvo; così come il dovere di essere de fedeli alla Repubblica incombente solo sui cittadini), dato che, contrariamente a quanto diffusamente ritenuto, la cittadinanza non comporta solo il riconoscimento di diritti, ma anche l’assunzione di doveri, entrambi specifici al (solo) cittadini.
Del pari infondato il timore di espulsione o di rottura di rapporti familiari (che conseguono semmai alla revoca della titolo di soggiorno, ma senza alcun automatismo), dato che il quid pluris negato riguarda unicamente il conferimento dei diritti politici (elettorato attivo e passivo al Parlamento nazionale) e la possibilità di assunzione di cariche e funzioni pubbliche (che non paiono essere in gioco nel caso del ricorrente).
Tanto premesso sul piano della portata dell’atto di diniego impugnato, per quanto riguarda l’aspetto sostanziale, vanno disattese le doglianze con cui si contesta la mancata valutazione complessiva della posizione del ricorrente e la lamentata irragionevolezza del giudizio sfavorevole relativo alla sua naturalizzazione.
All’epoca della presentazione della domanda di cittadinanza (presentata in data 30.8.2016) il ricorrente aveva appena maturato il requisito della permanenza minima in Italia (era venuto dall’India nel 2006) e già conseguito il riconoscimento dello status di lungosoggiornante ex art. 9 TUI a seguito del rilascio della carta di soggiorno nel 2011 per motivi familiari, che attribuisce allo straniero la piena equiparazione con il cittadino sia per quanto riguarda i diritti civili sia i rapporti con la pubblica amministrazione relativamente a tutte le prestazioni e servizi pubblici (case popolari, istruzione, sanità, reddito di cittadinanza etc.); dichiarava di essere disoccupato e privo di reddito autonomo.
Non vi è ragione per ritenere irragionevole l’atto impugnato, con cui si respinge la richiesta di naturalizzazione a causa dell’episodio di guida in stato di ebbrezza, verificatosi proprio a ridosso della presentazione dell’istanza di cittadinanza.
Risulta immune dalle censure dedotto l’operato dell’Amministrazione, che ha valutato sfavorevolmente l’episodio alla guida, dotato di particolare significatività proprio perché recente, e comunque commesso nel periodo decennale di “osservazione”, durante il quale lo straniero deve dare dimostrazione, con la propria condotta, di poter serbare, per un congruo lasso di tempo, un comportamento “senza mende”.
Il disvalore della condotta addebitata, per la quale il ricorrente è stato condannato con sentenza ex art. 444, non viene meno a causa della sospensione durante il periodo di svolgimento dei lavori di pubblica utilità.
Anche a prescindere dal rilevare che detto precedimento penale s’è concluso con sentenza ex art. 444 del 15.10.2020 (antecedente all’adozione dell’atto impugnato: DM del 10.11.2020) – con cui il ricorrente è stato condannato a due mesi e venti giorni di arresto, con sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità per 85 giorni - e che l’esito favorevole di tale esperimento è stato pronunciato con ordinanza del GIP di 10.6.2021 solo successivamente all’adozione dell’atto impugnato, va osservato che tale sopravvenienza favorevole non vale comunque ad eliminare il fatto storico della condotta alla guida o a precludere la valenza negativa di tale comportamento.
Come chiarito dalla giurisprudenza in materia, tale istituto comporta l’estinzione del reato, ma opera solo sul piano penale, non eliminando il “fatto storico”, che ben e deve essere apprezzato, nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana, dall’Autorità competente per il valore sintomatico quale indice del grado di interiorizzazione dei valori fondamentali per la coesione della Comunità (vedi, tra tante, TAR Lazio, sez. V bis, n.13001/2023 e n. 9569/2023, ove, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 68/ 2019, ribadisce che l'istituto della messa alla prova ha valenza sanzionatoria, ancorché anticipata rispetto all'ordinario accertamento della responsabilità dell'imputato, dato che presuppone che il giudice non ritenga sussistenti le condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento; sicché si basa su di una - sia pur incidentale e sommaria - considerazione della responsabilità dell’imputato, almeno allo stato degli atti).
Né il disvalore della condotta può ritenersi “compensato” dall’esistenza di elementi favorevoli particolarmente significativi - che comunque sarebbe onere dello stesso interessato specificare in virtù del principio che informa i procedimenti ad istanza di parte - non emergendo dalla documentazione agli atti quei meriti speciali che consentirebbero di controbilanciare eventuali “controindicazioni”, come previsto dal comma 2 dell’art. 9 della legge n. 91/1992 per caso in cui lo straniero “abbia reso eminenti servizi all’Italia ovvero quanto ricorra un eccezionale interesse dello Stato” .
Ma si tratta di circostanze eccezionali che non ricorrono nel caso in esame.
L’eventuale conseguimento dell’inserimento socio lavorativo del ricorrente, così come la mancanza di pericolosità sociale, non costituitono “meriti speciali”, bensì aspetti del tutto ordinari che caratterizzano il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall’art. 4 co. 3 e 5 co 5 TUI per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno. Si tratta pertanto di requisiti minimi, che si possono dare per “scontati” in quanto già normalmente posseduti dallo straniero che risiede nel Paese.
Tali circostanze, pertanto, costituiscono solo le condizioni minime per poter presentare la domanda di cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992, dato che il requisito della residenza legale da almeno di 10 anni nel territorio della Repubblica prescritto dal comma 1 lett. f) della richiamata disposizione va inteso non solo nel senso “quantitativo” della “durata minima del soggiorno” che legittima la presentazione dell’istanza, in quanto indicativo del “legame” che si è venuto a instaurato con il Paese di accoglienza, ma anche nel senso “qualitativo” del “periodo di osservazione” in cui chi aspira ad essere ammesso in una Comunità politica, per determinarne le sorti, deve dare prova di saper mantenere – per lo meno nell’arco dell’ultimo decennio - un comportamento rispettoso dei valori fondanti per la nostra Comunità.
Infine per quanto riguarda la lamentata mancanza di approfondimento del grado di integrazione complessivo, nonostante la lunghezza della durata del procedimento, è appena il caso di osservare che questi devono essere già posseduti al momento della domanda, e non maturati successivamente, secondo il principio ordinario che regge i procedimenti ad istanza di parte, che, peraltro, trova espressione nella materia in esame nell’art. 5 del DPR 572/1992, recante Regolamento di esecuzione della legge n. 91/1992 (che prevede la possibilità di ripresentare l’istanza, una volta venuti meno i motivi ostativi).
Ne consegue che il ricorso risulta infondato e va respinto.
Va conseguentemente respinta la domanda risarcitoria, stante la riconosciuta legittimità dell’operato dell’Amministrazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite, liquidate nella misura complessiva di €. 1.500 (millecinquecento/00)
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente, Estensore
Enrico Mattei, Consigliere
Gianluca Verico, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.