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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 13/01/2026, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 159/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente
DE GAETANIS GIOVANNI, Relatore
PERRONE RAFFAELLA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1609/2021 depositato il 01/07/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.inter.puglia Molise Basilicata-Um-Sot Brindisi - Via R.giovanna Bulgaria Ter. levante 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 695/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 2 e pubblicata il 16/12/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MTF130005199U GIOCHI-LOTTERIE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Compare solo l'Ufficio che si riporta integralmente ai propri scritti e conclusioni. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi sez.2^, con sentenza n.695/20 resa il 07/09/2020 e depositata il 16/12/2020 – rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1, già titolare della cessata impresa individuale 'Ricorrente_1', ('Centro Trasmissione Dati' o 'CTD') e Ricorrente_2
, per imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse disciplinata dal D.Lgs.504/1998 per l'anno 2013 compensando le spese.
Così decideva in funzione dell'applicabilità della normativa nazionale alla ditta ricorrente pur essendo la stessa priva di concessione e non avendo sede nel territorio italiano.
Superava altresì le eccezioni relativi all'assenza di motivazione nell'atto e alla carenza di legittimazione passiva, confermando la debenza dell'imposta in quanto la Ricorrente_2 nella controversia in esame assumeva il rischio della giocata e svolgeva la sua attività in Italia tramite i centri trasmissione dati. Presentavano appello Ricorrente_1 e Ricorrente_2 ripercorrendo le modalità di svolgimento dell'attività di giocata delle scommesse e contestando la sentenza di primo grado per inesistenza di motivazione o per “motivazione apparente” con violazione dell'art.36 D.lgs. 546/92 nonché dell'art.111 comma 6 Cost. Eccepiva come appresso.
In via pregiudiziale contesta:
- riprende la sentenza n.25439/2020 della Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale e la correttezza della sentenza della Corte di Giustizia del 2/02/2020 Causa 788/18: rileva che quest'ultima sarebbe contraddittoria e lacunosa e si porrebbe in contrasto con numerose sentenze della Corte stessa. Chiede pertanto un ulteriore rinvio interpretativo alla Grande sezione della Corte;
In via preliminare rappresenta:
- erroneità della sentenza per violazione dell'art.7 dello Statuto dei Diritti del Contribuente, in relazione all'insufficiente indicazione delle modalità per la presentazione del ricorso;
- erroneità della sentenza per nullità dell'Avviso di accertamento emesso nei confronti di Ricorrente_2 per mancata traduzione e notifica dell'atto impositivo in lingua inglese.
Come motivi riporta:
1. erroneità della sentenza per violazione dell'art.3 del D.Lgs.504/1998, come interpretato dall'art.1, co.66, lett.b), della L.220/2010, inerente al presupposto soggettivo dell'Imposta;
2. erroneità della sentenza per violazione dell'art.1, co.2, lett.B) L.288/1998, inerente al presupposto territoriale dell'Imposta;
3. Sentenza della Corte Costituzionale del 23.01.2018 - Questioni di incompatibilità della normativa fiscale italiana con riferimento al diritto euro unitario;
4. Erroneità della sentenza per violazione della libertà di prestazione dei servizi di cui all'art.56 TFUE nonché dei principi eurounitari di parità di trattamento e di non discriminazione, inerente alla disapplicazione dell'art.3 del D.Lgs.504/1998;
5. Erroneità della sentenza per violazione dell'art.401 della Direttiva 2006/112/CE, inerente alla disapplicazione della disciplina normativa di cui al D.Lgs.504/1998 in ragione della sua contrarietà al divieto di mantenere o introdurre imposte sul volume d'affari diverse dall'imposta sul valore aggiunto;
6. Erroneità della sentenza per violazione degli artt.8 del D.Lgs.546/1992, 5 co.1 e 6, co.2, L.472/1997 e
10, co.3, L.212/2000, inerente all'applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza.
Concludeva per l'accoglimeto del ricorso e la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio
Costituendosi, ADM ha eccepito l'infondatezza del ricorso, concludendo in conformità con rifusione delle spese.
All'udienza odierna fissata per la discussione conclusiva sul merito del gravame, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non vi sono motivi per discostarsi dalla sentenza di primo grado che merita conferma.
Quanto ai motivi pregiudiziali la Corte di Cassazione, con ordinanza n.8757/2021 depositata il 30/3/2021, per la prima volta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.27/2018 e la sentenza della CGUE 26/2/2020 causa C-788/18, in materia di imposta unica sulle scommesse dovuta dal Ctd per la raccolta di scommesse su canale fisico, in assenza di collegamento al totalizzatore nazionale e del titolo concessorio ha affermato la piena vigenza dell'obbligo di corrispondere l'imposta unica sulle scommesse dopo il 2010, sia dal Ctd che dal bookmaker straniero. Questo Collegio, a fronte delle chiare disposizioni, non ritiene necessario il rinvio interpretativo ulteriore alla Grande sezione della Corte.
Si respingono altresì le eccezioni preliminari: posto che il bookmaker appellante operava in Italia attraverso la ricevitoria del Sig. Ricorrente_1, l'avviso di accertamento contiene esplicite indicazioni per la proposizione del ricorso;
la società appellante non precisa di cosa sarebbe carente rispetto agli analoghi inviati a tutti i contribuenti, non essendovi peraltro obblighi legislativi di allegare copia tradotta in lingua inglese.
Quanto al punto 1), l'accertamento non è privo di motivazione e spiega le ragioni giuridiche dell'esistenza dei presupposti del tributo tant'è che sono state proposte ampie difese, nelle quali la Associazione_1 ha dimostrato di avere ben compreso gli addebiti.
Peraltro, non si può sottacere che l'imposizione sulle scommesse è precipua della legislazione italiana, in ciò facultata dall'obiettivo attinente alla lotta alla criminalità collegata a tali giochi, con ampi poteri discrezionali delle autorità nazionali di limitare le attività riconducibili ai giochi e alle scommesse.
La ricevitoria o CTD ha la qualità di soggetto passivo tenuto al pagamento del tributo relativo alle scommesse in quanto assume la figura di gestore per conto terzi delle scommesse di cui all'art.3 D.Lgs.504/98 e all'art.1, co.66 lett.b), L.220/2010 pur non potendosi rilevare quella piena autonomia che darebbe luogo alla soggettività tributaria degli scommettitori italiani.
Il fatto generatore del tributo resta il versamento della posta per scommessa, anche senza l'autorizzazione prevista e disciplinata dal DM 111/2006.
Quanto al punto 2), risulta integrato il presupposto territoriale dell'imposta proprio perché esiste un Centro
Trasmissione Dati in Italia. Il legislatore, attraverso l'art.1 del D.Lgs.504/1998, nel definire l'ambito di applicazione dell'Imposta Unica, ha puntualizzato che essa "è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero...". Ne deriva che l'imposta unica si applica nel paese in cui il giocatore effettua la puntata e riceve l'accettazione della stessa, atteso che l'operatore estero, pur ubicato fuori dal territorio italiano, svolge la propria attività di "raccolta del gioco" (così come delineata dall'art.1 co.66 della L.220/2010) attraverso soggetti che si trovano in Italia a lui legati da vincoli contrattuali, che peraltro prevedono che gli stessi agiscano per suo conto.
Appare chiaro l'intento dell'art.3 del D.Lgs.504/98, e dell'interpretazione autentica datane dall'art.1, co.66, lett. b) della Legge 220/2010, di estendere ad una platea di soggetti la più ampia possibile l'obbligo di corrispondere l'Imposta Unica sulle scommesse, da chiunque gestite in Italia. Il volere, quindi, mettere in discussione la territorialità dell'Imposta in questione si porrebbe in evidente contraddizione con lo scopo prefissato dal legislatore.
Si può logicamente affermare che nel momento in cui il giocatore consegna la distinta alla ricevitoria, contenente la propria giocata e l'importo, accetta la proposta e conclude, quindi, il contratto in territorio italiano. A nulla rileva, ai fini di che trattasi, il contestuale sottostante contatto on line diretto che avviene fra il CTD ed il bookmaker, con esclusione dello scommettitore.
Quanto ai punti 3), 4), 5) le pretese questioni di incompatibilità della normativa fiscale italiana con riferimento al diritto eurounitario, e la asserita violazione della libertà di prestazione dei servizi di cui all'art.56 TFUE nonché dei principi eurounitari di parità di trattamento e di non discriminazione sono concetti e argomentazioni per cui valgono le considerazioni già svolte – e quindi da intendersi assorbite - nella trattazione dei precedenti punti: si tratta di eccezioni ampiamente superate dal margine di autonomia lasciato alla legislazione italiana nella tassazione di queste attività. Segnatamente, il presunto contrasto della disciplina sulla soggettività passiva dell'imposta unica sulle scommesse con la libera prestazione di servizi di cui all'art.56 TFUE e del connesso divieto di discriminare i prestatori di servizi in base alla nazionalità (art.52 TFUE) si fonderebbe sulla considerazione secondo cui la normativa italiana introdurrebbe una sorta di regime discriminatorio per i bookmaker stabiliti in altri Paesi dell'Unione Europea, atteso che questi, oltre a dover corrispondere l'imposta nei paesi di residenza, dovrebbero pagarla anche in Italia e che soltanto per questi varrebbe la regola che impone la sottoposizione a tributo anche in confronto del gestore per conto altrui.
In realtà, l'interpretazione della normativa comunitaria data dall'Ufficio è conforme al contemperamento degli obiettivi di tutela della libertà di prestazione di servizi e di prevenzione di fattori distorsivi della concorrenza.
Invero, il bookmaker estero offrirebbe quote concorrenziali rispetto ai concessionari nazionali per il vantaggio datogli proprio dal sottrarsi al pagamento dell'imposta unica, con ciò alterando il mercato. La normativa italiana, finalizzata ad assoggettare in misura identica tutta l'attività di raccolta scommesse che avviene sul territorio nazionale, non appare discriminatoria essendo rimessa agli Stati membri la facoltà di intervenire, come nel caso che ci occupa, in materia di libera prestazione di servizi.
A tale proposito, si richiama l'art.401 della direttiva Europea n.2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre
2006 relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto nella parte in cui, in modo chiaro e di univoca lettura, si afferma che "ferme restando le altre disposizioni comunitarie, le disposizioni della presente direttiva non vietano ad uno stato membro di mantenere o introdurre imposte sui contratti di assicurazione, imposte sui giochi e sulle scommesse, accise, imposte di registro e qualsiasi imposta, diritto o tassa che non abbia il carattere di imposta sul volume di affari, sempreché tale imposta, diritto o tassa non dia luogo, negli scambi tra gli stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera."
Quanto al punto 6), le sanzioni sono state applicate nel minimo e non si intravedono margini di incertezza normativa atteso che l'imposta unica sulle scommesse deve essere pagata anche da coloro che esercitano l'attività senza concessione, esplicitamente chiamati a tanto dal legislatore.
L'appello risulta infondato in tutte le sue eccezioni. Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vengono poste a carico della Ricorrente_2, liquidate complessivamente in €.2.500,00 a favore dell'Agenzia delle Dogane di Brindisi.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Triburaia di secondo grado della Puglia sez.staccata di Lecce rigetta l'appello di
Ricorrente_2. Condanna la stessa alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in €.2.500,00 a favore dell'Agenzia delle
Dogane di Brindisi.
Così deciso in Lecce il 12 dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Giovanni De Gaetanis Dott. Claudio Luigi Leuci
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente
DE GAETANIS GIOVANNI, Relatore
PERRONE RAFFAELLA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1609/2021 depositato il 01/07/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.inter.puglia Molise Basilicata-Um-Sot Brindisi - Via R.giovanna Bulgaria Ter. levante 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 695/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 2 e pubblicata il 16/12/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MTF130005199U GIOCHI-LOTTERIE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Compare solo l'Ufficio che si riporta integralmente ai propri scritti e conclusioni. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi sez.2^, con sentenza n.695/20 resa il 07/09/2020 e depositata il 16/12/2020 – rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1, già titolare della cessata impresa individuale 'Ricorrente_1', ('Centro Trasmissione Dati' o 'CTD') e Ricorrente_2
, per imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse disciplinata dal D.Lgs.504/1998 per l'anno 2013 compensando le spese.
Così decideva in funzione dell'applicabilità della normativa nazionale alla ditta ricorrente pur essendo la stessa priva di concessione e non avendo sede nel territorio italiano.
Superava altresì le eccezioni relativi all'assenza di motivazione nell'atto e alla carenza di legittimazione passiva, confermando la debenza dell'imposta in quanto la Ricorrente_2 nella controversia in esame assumeva il rischio della giocata e svolgeva la sua attività in Italia tramite i centri trasmissione dati. Presentavano appello Ricorrente_1 e Ricorrente_2 ripercorrendo le modalità di svolgimento dell'attività di giocata delle scommesse e contestando la sentenza di primo grado per inesistenza di motivazione o per “motivazione apparente” con violazione dell'art.36 D.lgs. 546/92 nonché dell'art.111 comma 6 Cost. Eccepiva come appresso.
In via pregiudiziale contesta:
- riprende la sentenza n.25439/2020 della Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale e la correttezza della sentenza della Corte di Giustizia del 2/02/2020 Causa 788/18: rileva che quest'ultima sarebbe contraddittoria e lacunosa e si porrebbe in contrasto con numerose sentenze della Corte stessa. Chiede pertanto un ulteriore rinvio interpretativo alla Grande sezione della Corte;
In via preliminare rappresenta:
- erroneità della sentenza per violazione dell'art.7 dello Statuto dei Diritti del Contribuente, in relazione all'insufficiente indicazione delle modalità per la presentazione del ricorso;
- erroneità della sentenza per nullità dell'Avviso di accertamento emesso nei confronti di Ricorrente_2 per mancata traduzione e notifica dell'atto impositivo in lingua inglese.
Come motivi riporta:
1. erroneità della sentenza per violazione dell'art.3 del D.Lgs.504/1998, come interpretato dall'art.1, co.66, lett.b), della L.220/2010, inerente al presupposto soggettivo dell'Imposta;
2. erroneità della sentenza per violazione dell'art.1, co.2, lett.B) L.288/1998, inerente al presupposto territoriale dell'Imposta;
3. Sentenza della Corte Costituzionale del 23.01.2018 - Questioni di incompatibilità della normativa fiscale italiana con riferimento al diritto euro unitario;
4. Erroneità della sentenza per violazione della libertà di prestazione dei servizi di cui all'art.56 TFUE nonché dei principi eurounitari di parità di trattamento e di non discriminazione, inerente alla disapplicazione dell'art.3 del D.Lgs.504/1998;
5. Erroneità della sentenza per violazione dell'art.401 della Direttiva 2006/112/CE, inerente alla disapplicazione della disciplina normativa di cui al D.Lgs.504/1998 in ragione della sua contrarietà al divieto di mantenere o introdurre imposte sul volume d'affari diverse dall'imposta sul valore aggiunto;
6. Erroneità della sentenza per violazione degli artt.8 del D.Lgs.546/1992, 5 co.1 e 6, co.2, L.472/1997 e
10, co.3, L.212/2000, inerente all'applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza.
Concludeva per l'accoglimeto del ricorso e la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio
Costituendosi, ADM ha eccepito l'infondatezza del ricorso, concludendo in conformità con rifusione delle spese.
All'udienza odierna fissata per la discussione conclusiva sul merito del gravame, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non vi sono motivi per discostarsi dalla sentenza di primo grado che merita conferma.
Quanto ai motivi pregiudiziali la Corte di Cassazione, con ordinanza n.8757/2021 depositata il 30/3/2021, per la prima volta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.27/2018 e la sentenza della CGUE 26/2/2020 causa C-788/18, in materia di imposta unica sulle scommesse dovuta dal Ctd per la raccolta di scommesse su canale fisico, in assenza di collegamento al totalizzatore nazionale e del titolo concessorio ha affermato la piena vigenza dell'obbligo di corrispondere l'imposta unica sulle scommesse dopo il 2010, sia dal Ctd che dal bookmaker straniero. Questo Collegio, a fronte delle chiare disposizioni, non ritiene necessario il rinvio interpretativo ulteriore alla Grande sezione della Corte.
Si respingono altresì le eccezioni preliminari: posto che il bookmaker appellante operava in Italia attraverso la ricevitoria del Sig. Ricorrente_1, l'avviso di accertamento contiene esplicite indicazioni per la proposizione del ricorso;
la società appellante non precisa di cosa sarebbe carente rispetto agli analoghi inviati a tutti i contribuenti, non essendovi peraltro obblighi legislativi di allegare copia tradotta in lingua inglese.
Quanto al punto 1), l'accertamento non è privo di motivazione e spiega le ragioni giuridiche dell'esistenza dei presupposti del tributo tant'è che sono state proposte ampie difese, nelle quali la Associazione_1 ha dimostrato di avere ben compreso gli addebiti.
Peraltro, non si può sottacere che l'imposizione sulle scommesse è precipua della legislazione italiana, in ciò facultata dall'obiettivo attinente alla lotta alla criminalità collegata a tali giochi, con ampi poteri discrezionali delle autorità nazionali di limitare le attività riconducibili ai giochi e alle scommesse.
La ricevitoria o CTD ha la qualità di soggetto passivo tenuto al pagamento del tributo relativo alle scommesse in quanto assume la figura di gestore per conto terzi delle scommesse di cui all'art.3 D.Lgs.504/98 e all'art.1, co.66 lett.b), L.220/2010 pur non potendosi rilevare quella piena autonomia che darebbe luogo alla soggettività tributaria degli scommettitori italiani.
Il fatto generatore del tributo resta il versamento della posta per scommessa, anche senza l'autorizzazione prevista e disciplinata dal DM 111/2006.
Quanto al punto 2), risulta integrato il presupposto territoriale dell'imposta proprio perché esiste un Centro
Trasmissione Dati in Italia. Il legislatore, attraverso l'art.1 del D.Lgs.504/1998, nel definire l'ambito di applicazione dell'Imposta Unica, ha puntualizzato che essa "è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero...". Ne deriva che l'imposta unica si applica nel paese in cui il giocatore effettua la puntata e riceve l'accettazione della stessa, atteso che l'operatore estero, pur ubicato fuori dal territorio italiano, svolge la propria attività di "raccolta del gioco" (così come delineata dall'art.1 co.66 della L.220/2010) attraverso soggetti che si trovano in Italia a lui legati da vincoli contrattuali, che peraltro prevedono che gli stessi agiscano per suo conto.
Appare chiaro l'intento dell'art.3 del D.Lgs.504/98, e dell'interpretazione autentica datane dall'art.1, co.66, lett. b) della Legge 220/2010, di estendere ad una platea di soggetti la più ampia possibile l'obbligo di corrispondere l'Imposta Unica sulle scommesse, da chiunque gestite in Italia. Il volere, quindi, mettere in discussione la territorialità dell'Imposta in questione si porrebbe in evidente contraddizione con lo scopo prefissato dal legislatore.
Si può logicamente affermare che nel momento in cui il giocatore consegna la distinta alla ricevitoria, contenente la propria giocata e l'importo, accetta la proposta e conclude, quindi, il contratto in territorio italiano. A nulla rileva, ai fini di che trattasi, il contestuale sottostante contatto on line diretto che avviene fra il CTD ed il bookmaker, con esclusione dello scommettitore.
Quanto ai punti 3), 4), 5) le pretese questioni di incompatibilità della normativa fiscale italiana con riferimento al diritto eurounitario, e la asserita violazione della libertà di prestazione dei servizi di cui all'art.56 TFUE nonché dei principi eurounitari di parità di trattamento e di non discriminazione sono concetti e argomentazioni per cui valgono le considerazioni già svolte – e quindi da intendersi assorbite - nella trattazione dei precedenti punti: si tratta di eccezioni ampiamente superate dal margine di autonomia lasciato alla legislazione italiana nella tassazione di queste attività. Segnatamente, il presunto contrasto della disciplina sulla soggettività passiva dell'imposta unica sulle scommesse con la libera prestazione di servizi di cui all'art.56 TFUE e del connesso divieto di discriminare i prestatori di servizi in base alla nazionalità (art.52 TFUE) si fonderebbe sulla considerazione secondo cui la normativa italiana introdurrebbe una sorta di regime discriminatorio per i bookmaker stabiliti in altri Paesi dell'Unione Europea, atteso che questi, oltre a dover corrispondere l'imposta nei paesi di residenza, dovrebbero pagarla anche in Italia e che soltanto per questi varrebbe la regola che impone la sottoposizione a tributo anche in confronto del gestore per conto altrui.
In realtà, l'interpretazione della normativa comunitaria data dall'Ufficio è conforme al contemperamento degli obiettivi di tutela della libertà di prestazione di servizi e di prevenzione di fattori distorsivi della concorrenza.
Invero, il bookmaker estero offrirebbe quote concorrenziali rispetto ai concessionari nazionali per il vantaggio datogli proprio dal sottrarsi al pagamento dell'imposta unica, con ciò alterando il mercato. La normativa italiana, finalizzata ad assoggettare in misura identica tutta l'attività di raccolta scommesse che avviene sul territorio nazionale, non appare discriminatoria essendo rimessa agli Stati membri la facoltà di intervenire, come nel caso che ci occupa, in materia di libera prestazione di servizi.
A tale proposito, si richiama l'art.401 della direttiva Europea n.2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre
2006 relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto nella parte in cui, in modo chiaro e di univoca lettura, si afferma che "ferme restando le altre disposizioni comunitarie, le disposizioni della presente direttiva non vietano ad uno stato membro di mantenere o introdurre imposte sui contratti di assicurazione, imposte sui giochi e sulle scommesse, accise, imposte di registro e qualsiasi imposta, diritto o tassa che non abbia il carattere di imposta sul volume di affari, sempreché tale imposta, diritto o tassa non dia luogo, negli scambi tra gli stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera."
Quanto al punto 6), le sanzioni sono state applicate nel minimo e non si intravedono margini di incertezza normativa atteso che l'imposta unica sulle scommesse deve essere pagata anche da coloro che esercitano l'attività senza concessione, esplicitamente chiamati a tanto dal legislatore.
L'appello risulta infondato in tutte le sue eccezioni. Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vengono poste a carico della Ricorrente_2, liquidate complessivamente in €.2.500,00 a favore dell'Agenzia delle Dogane di Brindisi.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Triburaia di secondo grado della Puglia sez.staccata di Lecce rigetta l'appello di
Ricorrente_2. Condanna la stessa alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in €.2.500,00 a favore dell'Agenzia delle
Dogane di Brindisi.
Così deciso in Lecce il 12 dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Giovanni De Gaetanis Dott. Claudio Luigi Leuci