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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/07/2025, n. 2363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2363 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo MADDALONI Presidente
Dott. Manuela ANDRETTA Consigliere estensore
Dott. Natalia IMARISIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2025 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il
27 giugno 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(C.F.: ), nato in [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
12 aprile 1975;
(C.F.: ), nato in Parte_2 CodiceFiscale_2
Romania il 19 ottobre 1952;
(C.F.: ), nata in [...] 3 Parte_3 CodiceFiscale_3
novembre 1955;
pagina1 di 55 tutti residenti in Romania, Satbouureni, Comuna Bal Iasi, ed elettivamente domiciliati in Milano, viale Monte Nero, n. 66, presso lo studio dell'avv.
Francesco Lorusso, che li rappresenta e difende giusta procura allegata telematicamente all'atto di citazione in appello
APPELLANTI
Contro
– già _1 Controparte_2
- (C.F.: ; P. I.V.A.: ), in persona del legale P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede in Bologna, via Stalingrado, n. 45 ed elettivamente domiciliata in Milano, Corso di Porta Vittoria, n. 18, presso lo studio dell'avv. Antonino Geronimo La Russa, che la rappresenta e difende giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
APPELLATA
e contro
CP_3
APPELLATO CONTUMACE
PER LA RIFORMA
della sentenza non definitiva n. 163/2023 e della sentenza definitiva n.
1207/2023, rispettivamente pubblicate il 24 febbraio 2023 e il 28 dicembre 2023
dal Tribunale di Lodi nella causa iscritta al n. 1086/2019 r.g.
OGGETTO: Lesione personale
Conclusioni:
Per gli appellanti:
pagina2 di 55 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione ex adverso formulata, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria e in accoglimento di tutti i motivi di appello estesi con il presente atto, così giudicare: Nel merito, in via principale: In riforma della sentenza non definitiva del Tribunale di Lodi, del 23 febbraio 2023, n. 163/2023 r.g. 1086/2019, pubblicata il 24 febbraio 2023 laddove ai seguenti capi: 1) accerta e dichiara il concorso di responsabilità di e di CP_3
nella causazione del sinistro stradale del 15.10.2011 nella misura Parte_1 del 50% ciascuno” 2) Liquida a , a titolo di risarcimento del danno Parte_1 patrimoniale e non patrimoniale la somma complessiva di € 188.592,27, oltre interessi come indicati in motivazione, da porsi a carico solidale di CP_3 e;
CP_4
In riforma della sentenza definitiva del Tribunale di Lodi, n. 1207/2023, pubblicata il 28 dicembre 2023 laddove ai seguenti capi: 2) Rigetta la domanda risarcitoria formulata da e Parte_2
; Parte_3 3) Compensa le spese di lite tra e Parte_1 CP_4
5) Condanna e , in via solidale, a Parte_3 Parte_2 rifondere a le spese di lite che liquida in € 28.830,00 per onorari oltre CP_4 al 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a.;”
6) Pone le spese di ctu definitivamente a carico di ed Parte_1 nella misura del 50% ciascuno. CP_2 accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. nella CP_3 causazione del sinistro occorso in data 15 ottobre 2011 a danno del sig. PT
e per l'effetto
[...] condannare il sig. e la in CP_3 Controparte_2 persona del legale rappresentante, anche in solido tra loro, al risarcimento, in favore del sig. e dei sig.ri ed , di Parte_1 Parte_2 Parte_3 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, anche in punto di personalizzazione, anche quale conseguenza del fatto illecito consistente nel reato accertato con sentenza n. 1 del 16 gennaio 2018 Tribunale di Lodi, passata in giudicato il 5 giugno 2018, pari ad Euro 1.078.780,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge dal dovuto al saldo e, comunque, ex art.1284 IV comma c.c. dalla presente domanda, o la diversa maggior o minore somma ritenuta di giudiziaria, fatta salva la liquidazione in via equitativa. Rigettare tutte le domande ex adverso formulate e formulande, ivi comprese quelle in punto di inammissibilità dell'impugnazione proposta Con vittoria di competenze di spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, delle spese del procedimento cedimento di negoziazioni assistita, di cui si chiede la distrazione a favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario, oltre spese di c.t.u. e del consulente di parte pari ad Euro 6.100,00 (cfr.doc.77). In via istruttoria, previa revoca occorrendo dell'ordinanza emessa in causa, si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova non ammessi in sede di primo grado di giudizio:
1. Vero che, a far data dal gennaio 2002 e sino 15 ottobre 2011, data del sinistro di cui è causa, il IG. svolgeva in Milano e provincia Parte_1
pagina3 di 55 l'attività di artigiano (gessista) presso unità abitative e commerciali a favore di committenti privati/aziende, come da documento che mi si rammostra (doc. 74);
2. Vero che, a far data settembre 2010 le IGg.re (moglie del Persona_1 IG. ) e (figlia del IG. ) si Parte_1 Persona_2 Parte_1 trasferivano dalla Romania a Milano onde convivere con il padre, IG. PT
, presso l'immobile in Milano, Via degli Umiliati 32, come da documento
[...] che mi rammostra (doc.71);
3. Vero che il IG. , attraverso i compensi dell'attività di Parte_1 artigiano (gessista), provvedeva al mantenimento della moglie (priva di occupazione alla data del sinistro) e della figlia (frequentante la scuola superiore) sino alla data del sinistro del 15 ottobre 2011;
4. Vero che, in data 15 ottobre 2011, ad ore 17:00 circa, in Vizzolo Predabissi (Mi), Strada Statale 9, il motoveicolo guidato dal IG Parte_1 (targato BT89303) si immetteva nella corsia di canalizzazione per la svolta a sinistra in direzione della zona industriale del comune di Vizzolo Predabissi;
5. Vero che la IG.ra , alla guida dell'autovettura IO (targata CP_5 AV474WV), procedendo nel senso di marcia opposto rispetto a quello del IG. , vedeva il motoveicolo di quest'ultimo all'interno della corsia di PT canalizzazione di cui sopra;
6. Vero che, in occasione del predetto sinistro, il veicolo condotto dal IG.
alla guida dell'autovettura SM (targata DB926BW), si spostava CP_3 immettendosi dalla corsia di destra alla corsia di canalizzazione ove transitava il motoveicolo del IG. ; PT
7. Vero che, in occasione della predetta manovra, il IG verificava il CP_3 sopraggiungere da tergo di altri veicoli, tra cui il motoveicolo condotto dal IG. ; PT
8. Vero che, in occasione della predetta manovra, il veicolo del IG. CP_3 urtava con il lato sinistro della parte posteriore il cerchio e la forcella anteriore destra dello scooter del , immesso nella corsia di canalizzazione e che PT percorreva la medesima strada con identica direzione (zona industriale del comune di Vizzolo Predabissi), come da fotografie che si rammostrano (cfr. doc. 51);
9. Vero che, in conseguenza dell'urto, il IG. perdeva il controllo del PT proprio mezzo e invadeva l'opposta corsia di marcia, mentre sopraggiungeva Cont l'autovettura condotta dalla IG.ra
10. Vero che l'impatto di cui sopra provocava danni al cerchione posteriore sinistro del veicolo del come da fotografie che si rammostrano (cfr. doc. CP_3 51); 11. Vero che l'impatto provocava una rotazione del motociclo del IG.
la quale comportava a sua volta l'impatto del fianco destro dello scudo e PT del manubrio contro il cofano posteriore della vettura del lasciando CP_3 tracce diagonali, come da fotografie che si rammostrano (cfr. doc. 51); Cont
12. Vero che la IG.ra urtava il motociclo con la parte anteriore della propria autovettura;
13. Vero che, in conseguenza del sinistro di cui sopra, il IG. PT riportava un trauma cranico encefalico con conseguente stato di coma, cui seguiva un periodo di ricovero ospedaliero protrattosi dal 15 ottobre 2011 al 15 ottobre 2013, come da documentazione medica che si rammostra (cfr. docc. Da 2 a 27);
14. Vero che, all'esito del predetto ricovero, residuava nel IG. una PT grave alterazione della stato di coscienza in un quadro di emisindrome sinistra,
pagina4 di 55 con incapacità al mantenimento della postura eretta, alla deambulazione autonoma, ad attendere alle normali funzioni della vita quotidiana senza assistenza continuativa, con inabilità assoluta all'attività lavorativa prima praticata (manovale), come da documentazione medica che si rammostra (cfr. doc. 26).
15. Vero che, in data 2 ottobre 2013 veniva valutato nel 90% il danno biologico derivante dalle lesioni riportate, con inabilità assoluta all'attività specifica (manovale). Invalidità assoluta: 18 mesi;
invalidità temporanea parziale al 75%: 3 mesi;
invalidità temporanea parziale al 50%: 3 mesi, come da documento che si rammostra (cfr. doc. 26).
16. Vero che, in ragione della predetta inabilità del , la Parte_1 IG.ra e successivamente il IG. venivano nominati Persona_1 Persona_3 suoi amministratori di sostegno in data 25 luglio 2012 e 5 febbraio 2013 (cfr. doc. 25 e 58).
17. Vero che, durante il periodo coincidente con il ricovero ospedaliero del
(dal 15 ottobre 2011 al 15 ottobre 2013), la IG.ra prestava PT Persona_1 quotidianamente assistenza al marito presso gli ospedali Niguarda di Milano, Multimedica di Limbiate, Mutimedica San Giuseppe e Socola Iasi. 18. Vero che, durante il periodo coincidente con il ricovero ospedaliero del
(dal 15 ottobre 2011 al 15 ottobre 2013), il IG. prestava PT Persona_3 quotidianamente assistenza al fratello presso gli ospedali Niguarda di Milano, Multimedica di Limbiate, Mutimedica San Giuseppe e Socola Iasi. 19. Vero che durante il periodo coincidente con il ricovero ospedaliero del
(dal 15 ottobre 2011 al 15 ottobre 2013) i IGg. e PT Pt_2 Parte_3
, affrontando viaggi tra Italia e Romania (mediante bus, veicoli, arerei),
[...] prestavano assistenza al figlio presso gli Ospedali Niguarda di Milano, Multimedica di Limbiate, Mutimedica San Giuseppe e Socola Iasi, alloggiando presso l'abitazione del figlio : Persona_3
20. Vero che , figlia del e convivente con la madre, Persona_2 PT durante il periodo coincidente con il ricovero ospedaliero del (dal 15 PT ottobre 2011 al 15 ottobre 2013) faceva costantemente visita al padre presso gli ospedali Niguarda di Milano, Multimedica di Limbiate, Mutimedica San Giuseppe e Socola Iasi;
21. Vero che, a far data da dicembre 2011, la IG.ra Persona_1 instaurava una relazione extraconiugale;
22. Vero che, a seguito della dimissione dal ricovero ospedaliero avvenuta in data 15 ottobre 2013, la IG.ra e il IG. IG. Persona_1 Persona_3 prestavano quotidianamente assistenza al marito;
PT
23. Vero che, a seguito della dimissione dal ricovero ospedaliero avvenuta in data 15 ottobre 2013, i IGg. e prestavano Pt_2 Parte_3 assistenza al figlio , alternandosi periodicamente (su base bimensile) con PT il IG. affrontando a tal fine viaggi tra Italia e Romania (mediante Persona_3 bus, veicoli, arerei), come da documenti che si rammostrano (cfr. doc. 50 e 72).
24. Vero che il IG. , una volta dimesso dall'ospedale di Parte_1
Niguarda, si trasferiva presso l'abitazione del fratello R_
25. Vero che, in ragione dell'assistenza prestata al fratello dal 15 PT ottobre 2011, il IG. lavora n.5/6 messi all'anno, come da documento Persona_3 che si rammostra (doc. 74).
26. Vero che, al fine di poter assistere il figlio , i IGg. Parte_1
e formulavano, in data 10 marzo 2016 e 5 dicembre Pt_3 Parte_2
pagina5 di 55 2017, domanda di pensionamento anticipato, come da documento che si rammostra (cfr. doc. 53);
27. Vero che, a far data dalle dimissioni dalla Clinica Multimedica di Limbiate del 18 aprile 2013, il IG. , allorchè soggiorna in Parte_1 Romania, dimora presso l'abitazione dei genitori in Romania, nella cittá di Bals, Str. Boureni, prov. Iasi con cui alla data odierna convive;
28. Vero che il IG, , a far data dall'ultimo ricovero, svolge Parte_1 in via autonoma le incombenze ordinarie (preparazione cibi, accesso a visite mediche, viaggi, pulizia casa);
29. Vero che a far data dal luglio 2019 il IG, dimora, con la Persona_3 propria famiglia, presso la città di di Bals, Str. Boureni, prov. Iasi in Romania onde fornire, assieme ai genitori, l'assistenza al fratello;
30. Vero che, dal 15 ottobre 2013 ad oggi, il IG. frequenta Parte_1 la figlia, IG.ra ; Persona_2
Si indicano quali testi:
- IG.ra , San Leone al Lambro (MI), in riferimento ai capitoli CP_5 da 4 a 12;
- Ing. , di Pavia (PV), piazza XXV aprile n. 3, sui Tes_1 Tes_2 capitoli di prova da 4 a 12;
- IG.ra , Viale Lombardia 7, Lodi, sui capitoli 1,2,3 e da Testimone_3 13 a 30;
- IG. Lodi, Viale Lombardia n. 7, sui capitoli 1,2,3, e da 13 a Testimone_4 30;
- IG. , Sant Angelo Lodigiano, via Polli Dacco n. 1, sui Testimone_5 capitoli 1,2,3, e da 13 a 30;
- IG. Milano, via Lessona n. 9, sui capitoli 1,2,3, e da Testimone_6 13 a 30;
- Dott. , Milano, Corso Venezia n. 2 sui capitoli 13, 14, 15; Testimone_7
- Dott.ssa Daria Valeria AT, Milano, via Eustachi n. 40 sui capitoli 13, 14, 15;
Qualora ritenuto necessario da questo Ill.mo Giudice, si chiede disporsi CTU cinematica sottoponendo al perito il seguente quesito:
“esaminati gli atti e i documenti di causa, sentite le parti ed i loro consulenti eventualmente nominati, esperite le indagini tecniche eventualmente ritenute necessarie, ricostruisca il CTU la dinamica del sinistro di cui è causa con particolare riferimento alle condotte di guida dei soggetti coinvolti e all'identificazione del soggetto responsabile.”
Per _1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis, previe le più opportune e necessarie declaratorie di rito e di merito, così giudicare: In via pregiudiziale: dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'inammissibilità dell'impugnazione ex adverso proposta, con ogni conseguente statuizione anche in punto spese processuali. In via principale, nel merito: rigettare, per tutti i motivi dedotti in narrativa, l'appello proposto dai sig.ri , ed Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, Parte_3
pagina6 di 55 confermare integralmente la sentenza non definitiva n. 163/2023 del 24.02.2023 e la sentenza definitiva n. 1207/2023 del 28.12.2023 entrambe emesse dal Tribunale di Lodi a definizione del giudizio RG 1086/2019. In via istruttoria: la scrivente difesa si oppone all'ammissione della prova per testi riproposta anche nella presente sede di impugnazione dagli appellanti trattandosi di istanze istruttorie già esaminate e respinte dal Giudice di prime cure, ed attesa altresì l'irrilevanza delle stesse ai fini della decisione. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre accessori come per legge”.
pagina7 di 55 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8 aprile 2019, PT
, , e hanno convenuto in
[...] Persona_3 Parte_2 Parte_3 giudizio, dinanzi al Tribunale di Lodi, e CP_3 _1
chiedendo la condanna solidale dei convenuti al risarcimento dei danni,
[...] patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza del sinistro stradale che il
15 ottobre 2011 aveva coinvolto e per il quale era Parte_1 CP_3 stato condannato dal Giudice di Pace di Lodi, con sentenza n. 195/2016 - confermata, in sede di appello, dal Tribunale di Lodi con sentenza n. 1/2018, passata in giudicato il 5 giugno 2018 - per il delitto di lesioni personali colpose.
A fondamento delle domande gli attori hanno allegato le seguenti circostanze: il 15 ottobre 2011, alle ore 17.15 circa, percorreva, a bordo Parte_1 del proprio motociclo Piaggio Beverly 200, la strada statale 9, in direzione
Milano, quando alla guida dell'autovettura SM Four Two, CP_3 assicurata da giunto in prossimità della progressiva _1 chilometrica 311+120 circa, si immetteva repentinamente nella corsia di canalizzazione per la svolta a sinistra, senza l'uso della freccia e degli specchietti retrovisori, urtando con la parte posteriore sinistra il motociclo condotto da
, già immesso nella corsia di canalizzazione e che percorreva la Parte_1 medesima strada con identica direzione;
in conseguenza dell'urto, perdeva il controllo del proprio Parte_1 mezzo e rovinava sull'asfalto, invadendo l'opposta corsia di marcia, mentre sopraggiungeva l'autovettura Renault IO condotta da , la quale non CP_5 riusciva a evitare l'impatto, urtando il motociclo con la parte anteriore della propria autovettura;
a seguito del sinistro veniva trasportato d'urgenza al Pronto Parte_1
Soccorso dell'Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano, con diagnosi di “trauma cranio encefalico, stato di coma”; a causa delle gravi conseguenze psico fisiche subiva un lungo periodo di degenza ospedaliera durato diciotto mesi e veniva sottoposto a sei interventi chirurgici (il 15 ottobre 2011, il 26 ottobre 2011, il 3 novembre 2011, il 18 novembre 2011, il 5 dicembre 2011 e il 15 dicembre 2011); con sentenza penale n. 195/2016, del 6 dicembre 2016, il Giudice di Pace di
Lodi assolveva e accertava la penale responsabilità di CP_5 CP_3
pagina8 di 55 per il delitto di cui all'art. 590 c.p., condannando quest'ultimo, in solido con al pagamento di una provvisionale immediatamente _1 esecutiva di euro 500.000,00 in favore della vittima;
con sentenza penale n. 1/2018, del 16 gennaio 2018, il Tribunale di Lodi confermava la sentenza di condanna del Giudice di Pace di Lodi;
il sinistro era imputabile in via esclusiva a con esclusione di CP_3 un concorso di colpa del danneggiato;
aveva subito un danno biologico permanente nella misura Parte_1 del 90%, oltre al danno da invalidità temporanea assoluta e temporanea, da personalizzarsi tenuto conto della sofferenza morale patita a causa del sopravvenuto stato di salute e mancata autosufficienza lavorativa e domestica, nonché a causa dell'abbandono da parte della moglie e dell'interruzione di ogni rapporto con la figlia minore;
un danno emergente rappresentato dalle spese mediche sostenute;
un danno da lucro cessante per la perdita della capacità lavorativa specifica.
, fratello del danneggiato, ha chiesto il risarcimento del danno Persona_3 da lesione del rapporto parentale, per aver abbandonato la propria occupazione lavorativa, al fine di prendersi cura del fratello con continuità.
e , genitori di , residenti in Parte_2 Parte_3 Parte_1
Romania, hanno chiesto il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, per l'estremo travaglio con il quale avevano vissuto la degenza del figlio, in ragione della lontananza e dell'impossibilità di prestare un costante supporto al figlio.
Costituitasi in giudizio, ha contestato il _1 fondamento delle domande, chiedendone il rigetto.
è rimasto contumace. CP_3
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti costituite ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio di natura medico legale sulla persona di , con sentenza non definitiva Parte_1
n. 163/2023, pubblicata il 24 febbraio 2023, il Tribunale di Lodi ha accertato il concorso di colpa di e di nella causazione del CP_3 Parte_1 sinistro stradale del 15 ottobre 2011, nella misura della metà ciascuno;
ha liquidato a favore di , a titolo di risarcimento del danno Parte_1 patrimoniale e non patrimoniale, la complessiva somma di denaro di euro pagina9 di 55 188.592,27, oltre interessi come indicati in motivazione, da porsi a carico solidale di e di ha disposto la rimessione della CP_3 _1 causa sul ruolo per l'ulteriore istruttoria in ordine alle domande risarcitorie proposte dai familiari del danneggiato.
Con la detta sentenza il giudice di primo grado ha preliminarmente accertato che la sentenza penale di condanna ha efficacia vincolante nei confronti di tutte le parti del processo civile, ai sensi dell'art. 651 c.p.p.; che tale efficacia non copre, tuttavia, l'eventuale condotta colposa della vittima, spettando al giudice civile determinare l'incidenza causale della condotta di quest'ultima.
Passando all'esame dei fatti di causa, il giudice di prime cure ha preliminarmente confermato la decisione, assunta in sede istruttoria, di non espletare una consulenza tecnica d'ufficio cinematica, in quanto la documentazione in atti appariva insufficiente al fine di accertare la velocità dei veicoli al momento del sinistro e il punto esatto della collisione e le parti non avevano formulato istanza per l'acquisizione del fascicolo, completo di fotografie e rilevamenti, relativo agli accertamenti svolti in occasione del sinistro.
Il giudice ha, quindi argomentato nei seguenti termini:
“in sede di giudizio penale di appello, con riferimento alla condotta del sig.
è stato accertato quanto segue: CP_3 che “l'impatto tra la SM [condotta dal sig. e il motociclo CP_3
[condotto dal sig. ] sarebbe avvenuto mentre l'autovettura si stava PT muovendo, anche se con contenuta inclinazione e modica velocità, da destra verso sinistra, in fase di avvicinamento al punto di svolta a cui era diretta la corsia di canalizzazione”; che “l'esistenza dei danni sul cerchio della ruota posteriore sinistra della
SM, che in sé escludono che l'impatto sia stato esclusivamente con collisione posteriore e non anche minimamente laterale”; che “l'imputato ha riferito di essersi spostato a sinistra dopo aver acceso la freccia, ma anche specificato anche di non aver visto la moto arrivare nemmeno all'atto di inserire la freccia (“non ho visto la moto arrivare quando ho messo la freccia”), cosa che invece avrebbe dovuto sicuramente accadere se egli avesse controllato per un ragionevole lasso di tempo gli specchietti retrovisori prima di attivare la manovra”;
pagina10 di 55 che “se l'imputato avesse correttamente adempiuto a tale incombente
[ovvero controllare gli specchietti retrovisori], si sarebbe avveduto dell'arrivo del motociclo, né può assumersi che il motociclista non fosse visibile dagli specchietti retrovisori (quanto meno da quelli laterali sinistro centrale) dell'auto, specie su una vettura come la SM che, per le sue caratteristiche e dimensioni affatto ingombranti, non ostacolando particolarmente il campo visivo degli specchietti retrovisori né realizza un particolare angolo morto di visuale”.
Di contro, il sig. non ha fornito la prova necessaria a vincere la PT presunzione di cui all'art. 2054 co. 2 c.c. non avendo dimostrato l'irreprensibilità della propria condotta di guida o, quantomeno, l'insussistenza di una qualsivoglia propria incidenza causale nella verificazione del sinistro, se non più propriamente di avere effettuato tutto quanto era nelle proprie possibilità per evitare lo scontro. Tes_ A questo proposito si osserva, che la consulenza tecnica dell'Ing. , CTP del danneggiato, posta a fondamento della sentenza penale di condanna, non svolge approfondimenti specifici in ordine alla condotta di guida del sig. , PT limitandosi ad affermare che al momento dell'impatto quest'ultimo si trovava già nella corsia di canalizzazione e che “non si può escludere che entrambi i veicoli fossero più inclinati verso sinistra al momento della collisione e [che] il motociclista avesse sterzato per evitare la collisione” (doc. 37).
Neppure la perizia del dott. consulente del PM, fornisce la Persona_4 risposta agli aspetti controversi del sinistro. Si osserva, in particolare, che il perito non è stato in grado di determinare con certezza la velocità dei veicoli coinvolti del sinistro né di identificare con attendibilità la zona precisa in cui si è verificato il tamponamento. Quest'ultimo accertamento è riconosciuto come di particolare rilevanza dallo stesso dott. il quale ha rappresentato che “può Per_4 portare invece a valutazioni molto differenti riguardanti una corretta ed adeguata condotta di guida, l'identificazione di questa “zona” rispetto all'asse trasversale della carreggiata, con particolare riferimento alla corsia centrale di canalizzazione (p. 34, doc. 2 parte convenuta). Stante le incertezze probatorie evidenziate dal dott. appaiono quindi poco coerenti e illogiche le Per_4 conclusioni a cui perviene quando esclude violazioni del codice della strada e/o comportamenti negligenti o imprudenti da parte dei soggetti coinvolti nel sinistro.
pagina11 di 55 Tes_ Infine, né la consulenza dell'Ing. né il giudice penale hanno mai affermato che la manovra a sinistra della SM sia stata improvvisa e repentina, sicché non è possibile ritenere che la condotta del sig. fosse imprevedibile. CP_3
A tale proposito, premesso il dato ignoto della velocità e del punto preciso della collisione, si osserva che il sinistro si è verificato nella corsia di canalizzazione, ovvero in una corsia appositamente predisposta per incanalare i veicoli in transito in base alla direzione che gli stessi hanno intenzione di prendere.
Pertanto, non può ritenersi circostanza di per sé imprevedibile che veicoli transitanti sulla corsia di destra potessero spostarsi sulla corsia di canalizzazione per svoltare a sinistra all'incrocio. Il danneggiato doveva quindi prestare la necessaria cautela e di ciò non ha fornito la prova”.
Con riferimento ai danni subiti da , il giudice di prime cure Parte_1 ha accertato, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, diciotto mesi di inabilità temporanea assoluta;
sessanta giorni di inabilità temporanea parziale all'80%; un grado di sofferenza psico fisica di grado 4,5 su 5; postumi permanenti residui nella misura del 70%.
Ha liquidato il danno biologico applicando le tabelle del Tribunale di
Milano del 2021; ha escluso la liquidazione di un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno morale e di personalizzazione, ritenendo che l'attore non avesse allegato né provato adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dal tipo di lesione sofferta. Ha chiarito che “la sofferenza morale patita per la perduta autosufficienza lavorativa e personale costituisce una delle “normali” conseguenze dell'invalidità nella gravità accertata nell'attore né è stata offerta prova del fatto che il danno biologico riscontrato si discosta dall'ordinario di casi omologhi”.
Il giudice ha, altresì, escluso il risarcimento del danno non patrimoniale per l'avvenuta separazione dalla moglie e il conseguente Persona_1 allontanamento della figlia minore.
Al riguardo ha ritenuto che la sentenza di divorzio pronunciata il 10 luglio
2015 dal giudice rumeno non fosse sufficiente per ritenere provato il nesso di causalità tra lo stato di invalidità del marito e l'allontanamento della moglie, in quanto “il sig. nulla ha dedotto e provato in ordine alla serenità e solidità PT del rapporto coniugale prima del sinistro del 15.10.2011; la circostanza che la
pagina12 di 55 sig.ra abbia instaurato una relazione extraconiugale già dal mese Persona_1 di dicembre 2011 (omissis) ovvero dopo soli due mesi dal sinistro oggetto di causa, fa presumere che le gravi condizioni di salute dell'attore non siano state
l'unica causa della crisi matrimoniale”.
Il giudice di prime cure ha aggiunto che, considerato che nella sentenza di divorzio si dava atto che nell'anno 2000 era partito per lavorare in Parte_1
Italia e che era stato raggiunto dalla propria famiglia solo nel settembre 2010, è possibile affermare che al tempo dell'incidente i coniugi già da lungo tempo non condividessero la quotidianità, con la conseguenza che, per poter apprezzare gli effetti del sinistro sul rapporto coniugale, l'attore avrebbe dovuto allegare e provare l'intensità del rapporto, eventualmente anche sotto il profilo della frequenza degli incontri o dei contatti telefonici (o con altro mezzo) con la moglie e con la figlia.
Sulla base di tali valutazioni il Tribunale di Lodi ha accertato un danno biologico di complessivi euro 448.255,00; un danno patrimoniale per spese mediche di euro 5.320,05 attuali, entrambi ridotti del 50% in ragione del concorso di colpa del danneggiato;
ha, invece, escluso il risarcimento delle spese future per l'assistenza alla persona, ritenendo che tale domanda non fosse stata proposta entro il termine delle preclusioni assertive.
Il giudice ha escluso, altresì, il risarcimento del danno da lucro cessante, poiché l'attore non aveva prodotto le dichiarazioni dei redditi dei tre anni antecedenti al sinistro, come prescritto dall'art. 137 del codice delle assicurazioni, né aveva prodotto altra documentazione utile al fine di calcolare il reddito imponibile sulla cui base determinare il danno da perdita dell'attività lavorativa.
Il giudice ha, quindi, liquidato un danno complessivo di euro 269.417,525, già ridotto della metà in ragione del concorso di colpa del danneggiato.
A tale importo ha applicato un'ulteriore decurtazione del 30%, ritenendo che la condotta del danneggiato, che non aveva correttamente allacciato il casco al momento del sinistro, avesse determinato un aggravamento del danno ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.c.
Tale condotta della vittima il giudice di prime cure ha desunto dal fatto che il casco protettivo fosse stato rinvenuto a qualche metro dal punto di impatto fra i veicoli, che non presentasse evidenti danni recenti e riconducibili al sinistro e che la fibbia sottogola, seppur funzionante, fosse stata trovata aperta.
pagina13 di 55 Sulla base di tali considerazioni il giudice di prime cure ha, quindi, accertato un danno risarcibile pari a complessivi euro 188.592,27, già rivalutati, posti a carico solidale di e di CP_3 _1
Essendo provato che la compagnia di assicurazione aveva già corrisposto al danneggiato la provvisionale di euro 500.000,00, il giudice di prime cure ha affermato che null'altro fosse dovuto dai convenuti a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito da . Parte_1
Ha riconosciuto gli interessi compensativi dalla data di produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione della provvisionale da per tale periodo ha calcolato gli interessi _1 compensativi applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato.
A seguito della pronuncia di detta sentenza non definitiva e della conseguente rimessione della causa sul ruolo, il giudice di prime cure ha escusso i testimoni di parte attrice, e . Testimone_3 Testimone_4 Testimone_8
Trattenuta, nuovamente, la causa in decisione, con sentenza definitiva n.
1207/2023, pubblicata il 28 dicembre 2023, il Tribunale di Lodi ha liquidato a
, a titolo di risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, Persona_3 la somma di denaro di euro 27.101,55, oltre interessi;
ha rigettato le domande risarcitorie proposte da e;
ha compensato le Parte_2 Parte_3 spese processuali tra e ha condannato Parte_1 _1
a rimborsare le spese di lite a;
ha _1 Persona_3 condannato e a rimborsare, in solido tra loro, le Parte_2 Parte_3 spese processuali a infine, ha posto le spese della _1 consulenza tecnica d'ufficio definitivamente “a carico solidale di Parte_1
e di nella misura del 50% ciascuno”. CP_4
Con la detta sentenza che ha definito il giudizio, per quanto di interesse nel presente processo, il giudice di prime cure ha ritenuto non raggiunta la prova “in ordine al danno morale da sofferenza psichica e al danno dinamico-relazionale dipeso dal mutamento delle abitudini di vita” con riferimento alla domanda risarcitoria proposta dai genitori del danneggiato.
Il giudice ha precisato in merito che detti attori nulla avevano allegato e provato in ordine all'intensità del rapporto esistente con il figlio prima del sinistro, considerato che questi viveva in Italia almeno dal 2000; che nulla pagina14 di 55 avevano riferito sulla frequenza dei contatti telefonici con il figlio o sulla frequenza delle visite.
Ha aggiunto che “I testimoni hanno riferito che i sig.ri e Pt_3 Parte_2
hanno effettuato diversi viaggi in Italia per assistere dopo il
[...] PT sinistro, tuttavia, non vi è motivo di escludere che anche prima del sinistro essi si recassero in Italia per incontrare i figli”.
Ha escluso che la decisione di presentare domanda di pensionamento fosse stata motivata esclusivamente dalla condizione di parziale invalidità del figlio, in quanto e non avevano dimostrato che la domanda di Pt_2 Parte_3 pensionamento fosse stata presentata prima del raggiungimento dei requisiti di anzianità e contributivi previsti dal sistema in vigore in Romania.
Infine, il giudice di prime cure ha escluso che e Pt_3 Parte_2 prestassero tuttora assistenza quotidiana al figlio , dal momento che Parte_1 quest'ultimo aveva riferito alla dott.ssa AT di vivere in Romania da solo e di essere autonomo nella gestione delle attività della vita quotidiana.
Quanto alla liquidazione delle spese processuali, per quanto di interesse nel presente processo, il giudice di prime cure ha compensato le spese di lite tra e in ragione della reciproca Parte_1 _1 soccombenza, ritenuta in considerazione del concorso di colpa del danneggiato e delle somme di denaro in precedenza liquidate dalla compagnia assicuratrice.
Per lo stesso motivo ha posto le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di e di nella misura del 50% Parte_1 _1 ciascuno.
Ha condannato e a rimborsare le spese di Parte_2 Parte_3 lite a sempre in applicazione del principio di _1 soccombenza.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 27 giugno 2024, PT
, e hanno impugnato le sentenze,
[...] Parte_3 Parte_2 definitiva e non definitiva, pronunciate dal Tribunale di Lodi nella causa n.
1086/2019 r.g.
Costituitasi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in via telematica il 13 gennaio 2025, ha contestato in maniera puntuale _1
i motivi delle impugnazioni, chiedendone il rigetto.
pagina15 di 55 non si è costituito ed è stato dichiarato contumace con CP_3 ordinanza emessa dal consigliere istruttore all'udienza del 21 gennaio 2025.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 1 aprile 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti costituite hanno precisato le conclusioni e depositato comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini (rispettivamente, sessanta giorni, trenta giorni e quindici giorni prima della detta udienza) all'uopo assegnati con provvedimento emesso dal consigliere istruttore ai sensi del novellato art. 352
c.p.c.
L'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA NON DEFINITIVA N.
163/2023
PRIMO MOTIVO.
Con un primo motivo di gravame , e Parte_1 Parte_3
deducono l'erronea applicazione dell'art. 2054, secondo Parte_2 comma, c.c.
Affermano che il giudice non ha compiuto un'adeguata analisi della dinamica dell'incidente, applicando in modo automatico la presunzione di pari responsabilità dei conducenti ex art. 2054, secondo comma, c.c.
Ritengono che tale errore metodologico abbia condotto a una ricostruzione imprecisa dei fatti, fondata su una valutazione frammentaria delle prove peritali e testimoniali, in violazione dell'art. 116 c.p.c., che impone al giudice di adottare un prudente apprezzamento delle prove, considerando l'insieme degli elementi probatori in modo unitario e coerente, senza frammentare l'analisi e senza applicare automaticamente presunzioni di responsabilità laddove gli elementi raccolti consentano una ricostruzione chiara della dinamica dei fatti.
Gli appellanti affermano che gli elementi probatori dimostrano la responsabilità esclusiva di che ha cambiato corsia senza verificare CP_3 la presenza del motociclo condotto da e che quest'ultimo non ha Parte_1 avuto alcuna possibilità di evitare l'impatto, avendo già impegnato la corsia di canalizzazione.
Censurano l'affermazione del giudice di prime cure che ha ritenuto che non avesse provato di aver fatto tutto il possibile per evitare l'urto. Parte_1
pagina16 di 55 Secondo gli appellanti tale affermazione si basa su un'errata interpretazione della prova tecnica e documentale. Tes_ Spiegano che l'ingegnere ha evidenziato, nella sua perizia, come avesse cercato di evitare l'impatto, sterzando il motociclo verso Parte_1 sinistra, ma senza riuscire a evitare l'urto con la SM di che i CP_3 danni riportati dalla SM dimostrano che il motociclo era stato colpito mentre si trovava già all'interno della corsia di canalizzazione, circostanza che confermerebbe che avesse cambiato corsia, senza concedere la CP_3 precedenza.
Aggiungono che anche le dichiarazioni rese da in sede penale CP_3 confermano la sua colpa, avendo egli ammesso di essersi spostato nella corsia di canalizzazione e di aver avvertito l'urto senza vedere il motociclo;
il che dimostrerebbe chiaramente la sua condotta imprudente.
Gli appellanti censurano, altresì, l'affermazione del giudice secondo cui la manovra di non era imprevedibile e avrebbe dovuto prestare CP_3 PT maggiore attenzione. Ritengono che tale valutazione non tenga conto di un dato essenziale, rappresentato dalla testimonianza di la quale ha CP_5 dichiarato di aver visto il motociclo in fase di sorpasso sulla corsia di canalizzazione, ma di non aver notato la SM prima dell'impatto. Secondo gli appellanti da tali dichiarazioni si desume che la SM si era improvvisamente spostata di corsia, senza segnalare la manovra e senza verificare la presenza di altri veicoli.
Aggiungono che l'assenza di tracce di frenata sul luogo del sinistro conferma ulteriormente che non ha avuto il tempo materiale di Parte_1 evitare l'impatto.
In conclusione, secondo gli appellanti le prove raccolte dimostrano che si trovava già nella corsia di canalizzazione e aveva diritto di Parte_1 precedenza;
che ha effettuato un cambio di corsia improvviso, senza CP_3 segnalare la manovra e senza verificare la presenza di altri veicoli;
che le dichiarazioni testimoniali e le perizie tecniche confermano che ha Parte_1 tentato di evitare l'impatto, ma senza successo, a causa della repentinità della manovra di CP_3
Lamentano che il giudice abbia argomentato come se i fatti di causa riguardassero un incidente relativo ad un normale spostamento di corsia con pagina17 di 55 traffico scorrevole, mentre, come risulta dalle dichiarazioni rese in sede penale da
, si è spostato dalla colonna di auto, ferma al semaforo, CP_5 CP_3 per andare nella corsia di canalizzazione, senza prestare alcuna attenzione alla provenienza del motociclo condotto da , che già da tempo stava Parte_1 percorrendo la corsia di canalizzazione e che faceva affidamento sul fatto che le auto rimanessero ferme in colonna.
Infine, gli appellanti deducono che il riferimento alla velocità non può ritenersi un fatto controverso decisivo, come affermato nella sentenza impugnata, poiché l'ingegner (consulente del Pubblico Ministero) ha sottolineato Per_4 come nessuno dei tre veicoli coinvolti circolasse superando il limite di velocità.
Il motivo è privo di fondamento.
Le deduzioni degli appellanti non trovano riscontro nelle prove acquisite nel processo, sulla base delle quali non è possibile ricostruire in modo puntuale la dinamica del sinistro.
L'unico fatto certo, incontrovertibilmente statuito dal giudice penale con sentenza passata in giudicato, è rappresentato dalla condotta di in CP_3 relazione al quale la sentenza penale del Tribunale di Lodi ha accertato che nel momento dell'urto tra la vettura SM condotta da e il motociclo CP_3 condotto dalla persona offesa era in atto, quantomeno Parte_1 parzialmente, una manovra di svolta a sinistra da parte della SM;
che “l'impatto tra la SM e il motociclo sarebbe avvenuto mentre l'autovettura si stava muovendo, anche se con contenuta inclinazione e modica velocità, da destra verso sinistra, in fase di avvicinamento al punto di svolta a cui era diretta la corsia di canalizzazione” (p. 3 della sentenza n. 1/2018 del Tribunale penale di
Lodi: doc. n. 32, fascicolo di primo grado degli appellanti); che tale conclusione si fonda sull'esistenza “dei danni sul cerchio della ruota posteriore sinistra della
SM, che in sé escludono che l'impatto sia stato esclusivamente con collisione posteriore e non anche minimamente laterale” (p. 4, doc. cit.).
Il giudice penale ha, altresì, accertato con efficacia vincolante nel presente giudizio, ex art. 651 c.p.p., che la dinamica del sinistro del 15 ottobre 2011 “vede la SM spostarsi, dopo l'accensione delle frecce, dal lato destro a quello sinistro per immettersi sulla corsia di canalizzazione” (p. 4, doc. cit.); che l'imputato non aveva “controllato per un ragionevole lasso di tempo gli CP_3 specchietti retrovisori prima di attivare la manovra” (p. 4, doc. cit.) e che “se
pagina18 di 55 l'imputato avesse correttamente adempiuto a tale incombente, si sarebbe avveduto dell'arrivo del motociclo, né può assumersi che il motociclista non fosse visibile dagli specchietti retrovisori (quanto meno da quelli laterali sinistro centrale) dell'auto, specie su una vettura come la SM che, per le sue caratteristiche e dimensioni affatto ingombranti, non ostacola particolarmente il campo visivo degli specchietti retrovisori né realizza un particolare angolo morto di visuale” (p. 5, doc. cit.).
Le dichiarazioni testimoniali di non smentiscono tale CP_5 ricostruzione dei fatti e, in particolare, non supportano la tesi degli appellanti secondo i quali era fermo sulla corsia di canalizzazione al momento CP_3 dell'urto. Cont La teste sentita nel processo penale dal giudice di prime cure (il
Giudice di Pace di Lodi), ha dichiarato: “nella corsia opposta notavo un motociclo in fase di sorpasso a sinistra di una colonna di autovetture ferma a causa dell'incrocio semaforico"; ha, poi, precisato: "Ho visto la moto da lontano quando c'era ancora una sola corsia. Ho visto la moto sbandare e venire sulla mia corsia" (doc. n. 38, fascicolo di primo grado degli appellanti).
Detta teste ha, quindi, rappresentato di aver notato un incolonnamento di auto nella direzione opposta alla sua, ma tali dichiarazioni non costituiscono prova del fatto che fosse fermo in coda, poiché la teste non è stata in grado CP_3 di precisare su quale corsia tali veicoli fossero fermi e incolonnati (e, in particolare, se si trattasse della corsia di canalizzazione) e neppure ha fatto in alcun modo cenno alla presenza o alla posizione della SM. Tes_ Si aggiunga che neppure il consulente tecnico della parte civile, ing. , ha affermato che la manovra a sinistra della SM era stata improvvisa e repentina o completa, come invece lamentano gli odierni appellanti.
Anche il giudice penale ha condivisibilmente escluso che vi fosse stato uno spostamento improvviso della SM da destra verso sinistra (cfr. doc. n. 32, cit.), sicché non è possibile ritenere che la condotta di fosse CP_3 imprevedibile, tanto più ove si consideri che il sinistro si è verificato nella corsia di canalizzazione, cioè in una corsia predisposta appositamente per incanalare i veicoli in transito in base alla direzione che intendono prendere. Non può, dunque, ritenersi circostanza in sé imprevedibile che veicoli transitanti sulla corsia di pagina19 di 55 destra potessero spostarsi sulla corsia di canalizzazione per svoltare a sinistra all'incrocio.
Quanto alla condotta di guida della vittima, premesso che non sussiste alcun puntuale accertamento nella sentenza penale passata in giudicato, va ribadito che, come è già stato correttamente evidenziato nella sentenza gravata, la perizia del Tes_ consulente tecnico di , ingegner , posta a fondamento della Parte_1 sentenza penale di condanna, non svolge approfondimenti specifici in ordine alla condotta della vittima, limitandosi ad affermare che al momento dell'impatto quest'ultima si trovava già nella corsia di canalizzazione e che “non si può escludere che entrambi i veicoli fossero più inclinati verso sinistra al momento della collisione e il motociclista avesse sterzato per evitare la collisione” (doc. n.
37, fascicolo di primo grado degli appellanti).
Neppure la perizia del dott. consulente del Pubblico Persona_4
Ministero, fornisce la risposta agli aspetti controversi del sinistro: in particolare, tale perito non è stato in grado di determinare con certezza la velocità dei veicoli coinvolti nel sinistro né di identificare con attendibilità la zona precisa in cui si è verificato il tamponamento (doc. n. 2, fascicolo . Va, _1 quindi, confermata la valutazione del giudice di prime cure, il quale ha ritenuto che, stante le incertezze probatorie evidenziate dal dott. appaiono poco Per_4 coerenti e illogiche le conclusioni a cui egli perviene quando esclude violazioni del codice della strada o comportamenti negligenti o imprudenti da parte dei soggetti coinvolti nel sinistro stradale.
Considerati, quindi, i dati ignoti rappresentati dalla velocità dei veicoli coinvolti, dal punto preciso di collisione e dalla condotta di guida della vittima e considerato, altresì, il dato certo dello spostamento della SM di da CP_3 destra verso sinistra in prossimità dell'incrocio, va confermata la valutazione del giudice di prime cure, secondo cui avrebbe dovuto prestare la Parte_1 necessaria cautela.
Non essendo provato che il danneggiato avesse rispettato le regole del codice della strada, nonché le regole di comune prudenza, deve trovare applicazione la presunzione dell'eguale concorso di entrambi i conducenti
( e ) nella causazione del sinistro del 15 ottobre 2011. CP_3 PT
Giova richiamare al riguardo l'orientamento consolidato della Corte di
Cassazione, che ha ritenuto come la presunzione di pari responsabilità sancita pagina20 di 55 dall'art. 2054, secondo comma, c.c. abbia carattere sussidiario ed operi non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro. Ne consegue che l'accertamento della colpa, sia pure grave di uno dei conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto per evitare l'evento, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico (da ultimo Cass., ord. 26/07/2022 n.
23300; Cass. 12/03/2020 n. 7061; Cass. 12/04/2011 n. 8409).
Va, altresì, ricordato che “In ordine alla interpretazione dell'articolo 2054, secondo comma, c.c., l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non supera di per sé la presunzione di colpa concorrente di cui all'articolo 2054, secondo comma, c.c., rimanendo allo scopo necessario accertare che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza e abbia comunque fatto il possibile per evitare il sinistro” (Cass., ord. 11 maggio 2022, n. 14947).
Nell'applicare i richiamati principi di diritto, il giudice di prime cure ha valutato correttamente le prove acquisite nel processo, poiché, pur essendo accertata la violazione dell'art. 154 del Codice della Strada da parte di
[...] per il cambio di corsia senza adeguate cautele, non risulta dimostrato che CP_3
abbia tenuto una condotta di guida conforme alle regole di Parte_1 prudenza e del Codice della Strada.
In conclusione, non è stata fornita la prova che il danneggiato abbia PT fatto tutto il possibile per evitare il danno;
non è dimostrata l'esclusiva responsabilità di le risultanze probatorie confermano l'applicabilità CP_3 della presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, secondo comma, c.c.
La valutazione operata dal giudice di prime cure è, dunque, corretta e conforme ai principi giurisprudenziali consolidati in materia di responsabilità civile da circolazione stradale.
SECONDO MOTIVO.
Con un secondo motivo di impugnazione gli appellanti si dolgono della mancata liquidazione di un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno morale e della mancata liquidazione della personalizzazione del danno biologico.
Ricordano che il consulente tecnico d'ufficio, dott. ha accertato un Per_5 grado di sofferenza psico fisica temporanea di 4,5 su 5 e un grado di sofferenza psico fisica permanente di 4 su 5, dettato dallo sconvolgimento delle abitudini di pagina21 di 55 vita del danneggiato che, dal momento della sua progressiva ripresa, ha sempre manifestato cognizione della propria condizione.
Secondo gli appellanti il giudice non ha valorizzato che, prima del sinistro,
si era trasferito in Italia, aveva creato nel tempo una propria Parte_1 stabilità economica e si era finalmente ricongiunto con la moglie e con la figlia;
mentre, dopo il sinistro, egli era stato abbandonato dalla moglie, era stato costretto a rientrare in Romania, a farsi assistere quotidianamente dal fratello e dai genitori nelle mansioni ordinarie e a rinunciare a qualsiasi attività di relazione, anche affettiva.
Aggiungono che, oltre alla fisiologica sofferenza patita per la propria invalidità, si deve considerare che, in ragione del prolungato ricovero ospedaliero, che lo aveva portato ad alienarsi dai propri legami familiari e dalle proprie abitudini per ben diciotto mesi, era stato abbandonato dalla Parte_1 moglie, la quale, reputando troppo impegnativa l'assistenza necessaria al marito, si era determinata ad allontanarsi da quest'ultimo nel momento di maggior sofferenza, instaurando, altresì, una relazione extraconiugale.
Gli appallanti evidenziano che, a seguito dell'abbandono della moglie e della separazione dalla stessa, aveva dovuto sopportare anche Parte_1
l'allontanamento della figlia minore, rendendo impossibile una frequentazione costante.
Gli appellanti ritengono, quindi, che in ragione di tali elementi debba essere riconosciuta a la massima personalizzazione del danno. Parte_1
Il motivo merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
Quanto al danno biologico, va preliminarmente precisato che il giudice di prime cure ha effettuato la liquidazione di tale voce di danno con riferimento all'epoca del sinistro stradale, anziché, come sarebbe stato corretto, all'epoca di stabilizzazione dei postumi permanenti. Poiché sul punto la sentenza non è stata fatta oggetto di censura, si è formato il giudicato interno, con la conseguenza che la valutazione del motivo in esame e la relativa decisione muoveranno dal presupposto che l'accertamento del danno in esame va effettuato con riferimento all'epoca del sinistro stradale per cui è causa.
Ciò premesso, va rilevato che le tabelle elaborate dall'Osservatorio Civile presso la Corte d'Appello di Milano, relative all'anno 2021, prevedevano, per una invalidità permanente del 70% in un soggetto dell'età di 36 anni (qual era PT
pagina22 di 55 all'epoca del sinistro), un danno non patrimoniale di euro 672.382,00, di PT cui euro 448.255,00 in relazione alla componente di danno biologico o dinamico relazionale ed euro 224.127,00 in relazione alla componente relativa alla sofferenza soggettiva interiore.
Considerato che la liquidazione del danno non patrimoniale effettuata dal giudice di prime cure non corrisponde al risarcimento richiesto dall'appellante per tale voce di danno, avendo il giudice di prime cure liquidato la somma di denaro di euro 448.255,00, corrispondente alla sola componente dinamico relazionale del danno sofferto da , la censura relativa alla liquidazione del danno Parte_1 non patrimoniale da invalidità permanente si appalesa fondata.
In accoglimento del motivo in esame e in riforma della sentenza gravata, deve essere accertato un danno di da sofferenza soggettiva Parte_1 interiore, conseguente ai postumi permanenti accertati, di euro 260.495,00
(calcolato sulla base della tabella milanese pubblicata il 5 giugno 2024, vigente all'epoca della presente decisione), ridotto della metà in ragione del concorso di colpa del danneggiato e, così, un credito di euro 130.247,50, da rivalutare dal 5 giugno 2024 al 9 aprile 2025 (data della presente decisione). Il credito risarcitorio spettante a a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore è, Parte_1 quindi, pari a euro 132.201,21 attuali.
Sulla predetta somma di denaro sono dovuti gli interessi compensativi in misura legale (art. 1284, primo comma, c.c.) calcolati secondo i criteri stabiliti da
Cass., S.U., 17 febbraio 1995, n. 1712 e, quindi, calcolati dalla data del sinistro stradale del 15 ottobre 2011 sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria. Gli interessi compensativi vanno, quindi, calcolati sull'importo di euro 132.201,21 devalutato alla data del 15 ottobre 2011 e rivalutato anno per anno sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Considerato che la somma di euro 132.201,21 devalutata da aprile 2025 a ottobre 2011 è pari a euro 105.423,61, il credito spettante a per la Parte_1 voce di danno in esame è pari a euro 153.362,69 attuali, comprensivi di interessi dal 15 ottobre 2011 al 9 aprile 2025 (epoca della presente decisione).
Capitale Iniziale: € 105.423,61
Data Iniziale: 15/10/2011
pagina23 di 55 Data Finale: 09/04/2025
Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)
Decorrenza Rivalutazione: Ottobre 2011
Scadenza Rivalutazione: Aprile 2025
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice alla Decorrenza: 103,6
Indice alla Scadenza: 121,3
Raccordo Indici: 1,071
Coefficiente di Rivalutazione: 1,254
Totale Rivalutazione: € 26.777,60
Capitale Rivalutato: € 132.201,21
Totale Colonna Giorni: 4925
Totale Interessi: € 21.161,48
Rivalutazione + Interessi: € 47.939,08
Capitale Rivalutato + Interessi: € 153.362,69
In merito alle doglianze relative alla personalizzazione del danno è opportuno ricordare la giurisprudenza in materia di personalizzazione, in base alla quale “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la personalizzazione del danno in aumento rispetto alla misura standard prevista dalle tabelle può essere concessa solo laddove si rinvengano circostanze straordinarie che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi identici” (Cass. 18 maggio 2022, n.
15924).
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione “In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. "personalizzazione" del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso
pagina24 di 55 sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari;
da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione "economicistica" dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità” (Cass. 21 settembre 2017, n. 21939; in senso conforme Cass.
7 novembre 2014, n. 23778).
Nel caso in esame le allegazioni di non integrano quelle Parte_1 circostanze specifiche ed eccezionali che sole possono consentire al giudice di personalizzare il danno biologico.
La fisiologica sofferenza patita per l'invalidità permanente conseguente al sinistro stradale del 15 ottobre 2011 non integra una circostanza peculiare, ma è la conseguenza ineludibile dell'entità dei postumi riportati nel sinistro per cui è causa, la quale è già stata ristorata con il riconoscimento della componente di danno da sofferenza soggettiva interiore.
Le circostanze dedotte dagli appellanti costituiscono, dunque, conseguenze ordinarie e prevedibili di un trauma cranico-encefalico della gravità accertata, già considerate nella liquidazione tabellare standard.
Quanto alle vicende inerenti alla vita familiare, si osserva che esse non sono in nesso di causalità con la vicenda oggetto di causa, come sarà meglio evidenziato nel trattare il successivo motivo di impugnazione.
In conclusione, nessuna personalizzazione del danno biologico è dovuta a per le lesioni riportate in esito all'incidente stradale del 5 ottobre Parte_1
2011, dovendo essere confermata la valutazione effettuata nell'impugnata sentenza, che ha correttamente escluso tale personalizzazione sul rilievo che “nel caso di specie, non risultano comprovate circostanze personali e soggettive, peculiari della vittima, tali da giustificare la richiesta di ulteriore personalizzazione del danno biologico permanente” (p. 9, sentenza impugnata).
TERZO MOTIVO.
pagina25 di 55 Con un terzo motivo di impugnazione gli appellanti si dolgono del mancato riconoscimento del danno non patrimoniale per l'avvenuta separazione di PT
dalla moglie e il conseguente allontanamento dalla figlia
[...] Persona_1 minore . Persona_6
Affermano che il giudice non ha ritenuto di ammettere la prova orale che era stata offerta per provare tale danno.
Deducono che l'assunto del giudice di prime cure – secondo cui “la circostanza che la sig.ra abbia instaurato una relazione Persona_1 extraconiugale già dal mese di dicembre 2011, ovvero dopo due mesi dal sinistro oggetto di causa, fa presumere che le gravi condizioni di salute dell'attore non siano state l'unica causa della crisi matrimoniale” (p. 8, sentenza gravata) – risulta apodittico e non ancorato ad un risultato probatorio, oltre che frutto di malgoverno delle norme in materia di presunzioni semplici di cui all'art. 2729
c.c., poiché l'applicazione delle massime di esperienza, secondo il canone dell'”id quod plerumque accidit”, conduce ad una differente valutazione della vicenda.
Al riguardo evidenziano, anzitutto, che la solidità del rapporto matrimoniale, in assenza di indici contrari, deve ritenersi un fatto normale, essendo il vincolo coniugale caratterizzato da stabilità e maturità dei sentimenti e come tale non imponendo particolari dimostrazioni, come invece opinato dal giudice di prime cure.
Evidenziano che la circostanza che avesse raggiunto il marito Persona_1 in Italia solo nel 2010 è rivelatrice dell'esistenza di un legame sentimentale solido e conservato fra i coniugi: la distanza mantenuta per lunghi anni era dettata esclusivamente da ragioni economiche, essendo giunto in Italia per Parte_1 fare un lavoro artigianale (gessista) da un paese economicamente non florido, come la Romania.
Aggiungono che la pronuncia del Tribunale di Lodi è errata anche perché non considera il concorso di cause ex art. 41 c.p. Spiegano in merito che, quand'anche si volesse considerare, seppur senza alcun ancoraggio fattuale, una ipotizzata crisi coniugale fra e la moglie già prima del sinistro, le Parte_1 gravissime lesioni riportate nel sinistro dall'attore sono certamente cause che hanno inciso pesantemente sulla relazione di coniugio, portandola al definitivo collasso.
pagina26 di 55 Affermano che agli atti del giudizio non vi è alcun elemento concreto per stabilire che al momento del sinistro ci fossero fattori di crisi così gravi in corso tra e;
che la sentenza di divorzio pronunciata dal Parte_1 Persona_1 giudice rumeno non evidenzia circostanze tali da rendere la relazione tra i coniugi già sull'orlo del collasso prima del sinistro.
Gli appellanti affermano che, in ragione della rilevanza costituzionale del matrimonio e della famiglia ex art. 29 della Costituzione, è meritevole di autonomo risarcimento la lesione patita da per la rottura del Parte_1 proprio legame sentimentale con la figlia e con la moglie.
Il motivo non può essere accolto.
Il dedotto abbandono di da parte della moglie (e la Parte_1 conseguente rottura del legame sentimentale con la figlia), dopo il sinistro stradale per cui è causa, non costituisce la conseguenza regolare di un rapporto coniugale, sicchè non può essere posto in nesso di causalità con il sinistro dedotto in giudizio.
Va, quindi, confermata la valutazione del giudice di prime cure, il quale ha correttamente ritenuto che la crisi coniugale non fosse dipesa dalle gravi condizioni di salute di . Parte_1
QUARTO MOTIVO.
Con un quarto motivo di gravame gli appellanti si dolgono del mancato riconoscimento delle spese di perizia medico legale e delle spese future per l'assistenza alla persona.
Censurano la parte della sentenza in cui il giudice ha affermato che “va esclusa la fattura di € 302,50 per la perizia medico legale del dott. (doc. Per_7
41), trattandosi di esborso sostenuto ai fini dell'esercizio del diritto di difesa nel presente giudizio (omissis) Nulla invece va riconosciuto a titolo di spese future per l'assistenza alla persona in quanto entro i termini di preclusione tale voce di danno non è stata oggetto di specifica domanda” (p. 9, sentenza impugnata).
Gli appellanti sostengono che la perizia medico legale era prodromica all'instaurazione del contenzioso al pari del patrocinio legale e che, quanto alle spese future per l'assistenza alla persona, l'attore aveva formulato ampia domanda risarcitoria, comprendente sia i danni patrimoniali che i danni non patrimoniali, patiti e patiendi.
pagina27 di 55 Aggiungono che le spese future di assistenza sono state dal giudice demandate alla quantificazione del consulente tecnico d'ufficio, il quale ha evidenziato la necessità di spese future per assistenza generica di quattro o cinque ore al giorno.
Precisano che a seguito del verbale di accertamento dell'ASL del 29 giugno
2018, a è stata riconosciuta una percentuale di invalidità civile del Parte_1
60%, con conseguente negazione dell'indennità di accompagnamento “in assenza della riferita necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani” esistente all'atto del riconoscimento dell'invalidità civile al
100%.
Gli appellanti chiedono, quindi, il riconoscimento di entrambe le dette voci di danno, invocandone la valutazione in via equitativa.
Il motivo merita accoglimento.
Con riferimento alle spese stragiudiziali sostenute per la perizia medico legale, trovano applicazione i principi già affermati dalla Suprema Corte di
Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 16990 del 10 luglio 2017, in forza dei quali le spese di assistenza peritale stragiudiziale, così come le spese di assistenza legale stragiudiziale, hanno natura di danno emergente;
pertanto, la loro liquidazione è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali;
inoltre, tali spese sono liquidabili solo se non ritenute dal giudice superflue.
Nel caso in esame, ha adeguatamente allegato e provato di Parte_1 aver sostenuto spese stragiudiziali, producendo la ricevuta n. 607 del 2 ottobre
2013, di euro 302,50, emessa dal dott. per la perizia medico Persona_8 legale (doc. n. 41, fascicolo di primo grado degli appellanti).
Nell'escludere la risarcibilità di tale voce di danno, il giudice di prime cure non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto, non avendo erroneamente considerato come l'evidente strumentalità di tale perizia medico legale stragiudiziale all'esercizio del diritto difesa in giudizio comprovi l'utilità della relativa spesa.
Va, quindi, riconosciuto a un credito per spese di assistenza Parte_1 peritale stragiudiziale di euro 302,50, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi in misura legale (art. 1284 c.c.) a decorrere dal relativo esborso (2 ottobre 2013) e sino alla data della presente decisione. Sulla somma così
pagina28 di 55 complessivamente determinata sono, altresì, dovuti gli interessi moratori in misura legale (art. 1284 c.c.) a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
Il credito di euro 302,50, rivalutato dal 2 ottobre 2013 alla data della presente decisione (9 aprile 2025), corrisponde a euro 366,93 attuali (coefficiente di rivalutazione: 1,213).
Quanto alle spese mediche future, la decisione impugnata non è conforme ai principi di diritto che regolano la materia.
E' principio di diritto consolidato, di recente ribadito dalla Corte di
Cassazione, quello secondo cui “In tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, l'unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale sull'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che, quando un soggetto agisca in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si deve riferire a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta. Ne consegue che, laddove nell'atto introduttivo siano indicate specifiche voci di pregiudizio, a tale indicazione deve riconoscersi valore meramente esemplificativo dei vari profili di pregiudizio dei quali si intenda ottenere il ristoro, a meno che non si possa ragionevolmente ricavarne la volontà attorea di escludere dal "petitum" le voci non menzionate” (Cass., ord. 7 giugno 2019, n.
15523).
Nel caso in esame è pacifico che aveva richiesto il Parte_1 risarcimento di tutti i danni derivanti dal sinistro stradale, con la conseguenza che non si può ritenere, come è stato invece erroneamente argomentato dal giudice di prime cure, che le spese mediche future non fossero dovute perché non richieste entro il termine delle c.d. preclusioni assertive.
Il consulente tecnico d'ufficio ha accertato la necessità di spese per assistenza generica di 4-5 ore al giorno.
Considerato che nel 2025, per una badante non convivente, la paga oraria minima può variare da circa euro 5,35 (Livello A) a euro 7,10 (Livello BS) per persona autosufficiente;
che il livello BS per le badanti, secondo il Contratto
Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico, si riferisce all'assistenza a persone autosufficienti o a bambini, incluse le attività di preparazione pasti e pulizia della casa, è possibile riconoscere una spesa futura di euro 7,10 per una media di 4,5
pagina29 di 55 ore al giorno e, così, una spese futura di euro 958,50 al mese, per ogni mese a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione e sino all'età di 81 anni.
Le spese future sono, quindi, stimabili in euro 386.275,50 [euro 958,50 x 13 mensilità x 31 anni] attuali.
Considerato il concorso di colpa di nella misura del 50%, Parte_1 deve essere accertato un credito di tale appellante per spese future pari a euro
193.137,75 attuali.
In accoglimento del motivo in esame e in riforma della sentenza non definitiva impugnata, deve essere accertato che vanta un credito Parte_1 risarcitorio per spese mediche future pari a euro 193.137,75 attuali.
QUINTO MOTIVO.
Con un quinto motivo di impugnazione gli appellanti lamentano il mancato riconoscimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica.
Evidenziano che la Corte di Cassazione ha chiarito che tale voce di danno va riconosciuta anche nel caso limite di soggetto non percettore di reddito;
che nel caso in esame, in cui l'attore pacificamente svolgeva attività di artigiano specializzato e percepiva reddito sufficiente al sostentamento del proprio nucleo familiare, non può negarsi la capacità dello stesso di cercare e trovare un lavoro qualora fosse rimasto sano.
Ricordano che il consulente tecnico d'ufficio, dott. ha accertato Per_5 che “i succitati postumi incidono sulla capacità lavorativa specifica (operaio edile all'epoca dei fatti di causa) nella misura del 100%. Il paziente per le energie residue potrebbe essere impiegato esclusivamente in attività di tipo sedentario che non comportino stress psicofisici e/o movimentazioni di carichi e stazione eretta. Ovviamente tale ipotesi lavorativa che parrebbe alquanto remota, andrebbe constatata e verificata dal medico del lavoro”.
Il motivo merita accoglimento.
Il giudice di prime cure ha escluso il danno in esame ritenendo non provata la produzione di reddito e, quindi, la perdita o diminuzione della capacità lavorativa specifica.
Tale pronuncia si pone in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale, che riconosce tale voce di danno anche nel caso limite di soggetto non percettore di reddito e con gli accertamenti del consulente tecnico pagina30 di 55 d'ufficio, il quale ha rilevato che “i succitati postumi incidono sulla capacità lavorativa specifica (operaio edile all'epoca dei fatti di causa) nella misura del
100%. Il paziente per le energie residue potrebbe essere impiegato esclusivamente in attività di tipo sedentario che non comportino stress psicofisici
e/o movimentazioni di carichi e stazione eretta. Ovviamente tale ipotesi lavorativa che parrebbe alquanto remota, andrebbe constatata e verificata dal medico del lavoro” (p. 16 della relazione).
Quanto ai principi di diritto che governano la materia, è opportuno ricordare che “Il danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa di un soggetto adulto che, al momento dell'infortunio, non svolgeva alcun lavoro remunerato va liquidato (con equo apprezzamento delle circostanze del caso ai sensi dell'art.
2056 c.c.) stabilendo: a) se possa ritenersi che la vittima, qualora fosse rimasta sana, avrebbe cercato e trovato un lavoro confacente al proprio profilo professionale;
b) se i postumi residuati all'infortunio consentano o meno lo svolgimento di un lavoro confacente al profilo professionale del danneggiato”
(Cass., ord. 26 maggio 2020, n. 9682).
Nel caso in esame, è pacifico che al momento del sinistro stradale del 15 ottobre 2011 svolgesse attività lavorativa di piastrellista, con la Parte_1 conseguenza che, alla stregua di quanto osservato e dei risultati delle indagini medico legali compiute dal consulente tecnico d'ufficio, dott. deve, Per_5 quindi, ritenersi accertato, nell'an, un danno da perdita della capacità lavorativa specifica in capo a . Parte_1
In tema di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa generica, qualora la lesione permanente riportata dal danneggiato non sia totale ma parziale, la liquidazione del danno deve essere effettuata con criterio equitativo, tenendo conto sia dell'importo teorico del triplo dell'assegno sociale, sia della concreta possibilità di limitazione della capacità di guadagno futura. Il giudice di merito deve motivare adeguatamente sul criterio adottato, ponderando la diminuzione percentuale correlata ai postumi macropermanenti ed eventuali ulteriori decurtazioni, così da rispettare i principi di proporzionalità e congruità del risarcimento rispetto al caso concreto (cfr. Cass., ord. 17 giugno 2025, n.
16312).
Con la recente citata sentenza del 2025 la Corte di Cassazione ha ribadito che “il danno da definitiva e totale perdita della capacità di lavoro conseguente
pagina31 di 55 ad errata prestazione sanitaria, a carico di soggetto che non è mai stato percettore di reddito, va risarcito a titolo di danno patrimoniale futuro, pur non potendosi fare riferimento alla capacità di lavoro specifica, e non (soltanto) di danno biologico e può essere liquidato, in assenza di un ragionevole parametro di riferimento, con il criterio, residuale, del triplo della pensione sociale (di recente,
Cass. Sez. 3, 13/06/2023 n. 16844 (omissis)”.
In ordine alla liquidazione di tale danno è opportuno ricordare i principi che regolano la materia.
Anzitutto, è stato di recente ribadito (da Cass. n. 2463 del 2020) il principio secondo cui “qualora la liquidazione del danno da perdita o contrazione del reddito, subite in conseguenza di lesioni sulla persona, intervenga a distanza di tempo dall'illecito, essa va effettuata sommando i redditi già perduti dalla data dell'illecito alla data della liquidazione;
ed attualizzando i redditi futuri prevedibilmente conseguibili, sulla base della vita residua futura” (così già nelle sentenze del 18 novembre 1997, n. 11439 e del 11 luglio 2017, n. 17061).
Nelle citate pronunce la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale il danno già verificatosi deve essere tenuto distinto da quello futuro, da liquidarsi col sistema della capitalizzazione e ha precisato che il danno attuale da lucro cessante (cioè quello per i potenziali guadagni già persi alla data della decisione) deve essere liquidato sulla base dell'elemento concreto costituito dalla flessione del reddito effettivamente subita dal danneggiato fino all'epoca della decisione, trattandosi di danno attuale e non futuro, esattamente accertabile;
che la liquidazione del danno futuro va effettuata in via ipotetica, sulla base della presumibile flessione del reddito subita dal danneggiato dalla data della decisione in poi (cfr. Cass. 11 luglio 2017, n. 17061, la quale ha precisato che “La valutazione del danno attuale non potrà prescindere dai dati risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo fin qui trascorso, che costituiscono il parametro di base per il risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica”. (Cass. 11 luglio2017, n. 17061).
In senso analogo Cass. 24 luglio 2012, n. 12902 ha chiarito che il reddito non percepito fino al momento della decisione non è qualificabile come futuro in relazione al momento della pronuncia, “essendosi già verificato, e va dunque tenuto distinto da quello da liquidarsi col sistema della capitalizzazione (Cass., n.
pagina32 di 55 11439/1997), da effettuarsi sulla base della somma rivalutata in relazione alla più avanzata età che il defunto avrebbe raggiunto al momento della capitalizzazione”.
Il danno attuale da perdita della capacità lavorativa specifica.
In quest'ordine di principi, nel caso in esame, non essendo stata fornita la prova del reddito prodotto da prima del sinistro stradale oggetto di Parte_1 causa, il danno alla capacità lavorativa specifica può essere liquidato ponendo a base del calcolo il triplo dell'assegno sociale.
E', inoltre, opportuno ricordare che nel caso, quale quello in esame, di danno da invalidità permanente parziale il danno si verifica nel momento della cessazione dell'invalidità temporanea (cfr. Cass. 20 dicembre 2011, n. 27584, la quale ha affermato che: “Il danno risarcibile in caso di invalidità non concerne la incapacità lavorativa in sé, ma la conseguenza del mancato guadagno e, nel caso di invalidità permanente, la riduzione della capacità di guadagno;
ne consegue che, trattandosi di debito di valore, la liquidazione deve essere adeguata ai valori monetari del momento della pronuncia giudiziale definitiva, tenendosi conto della sopravvenuta svalutazione monetaria, mentre la decorrenza degli interessi compensativi e della rivalutazione monetaria va fissata nel momento in cui il danno si è verificato;
tale moment, per il danno da invalidità permanente parziale che sia successivo ad un periodo d'invalidità temporanea liquidato separatamente, deve essere individuato non nella data dell'infortunio, ma nel momento in cui è cessata l'invalidità temporanea e si sono consolidati i postumi permanenti”; in senso conforme Cass. n. 2988 del 1987; Cass. n. 6403 del 1988;
Cass. n. 5680 del 1996).
Nel caso in esame la data di maturazione del diritto al risarcimento del danno alla capacità lavorativa specifica, coincidente con la data di stabilizzazione dei postumi, cioè con la cessazione dell'inabilità temporanea, va individuata nel
14 giugno 2013, considerato che il consulente tecnico d'ufficio ha calcolato una inabilità temporanea assoluta di diciotto mesi e una inabilità temporanea parziale all'80% di 60 giorni (cfr. p. 10 della relazione) e che il sinistro si è verificato il 15 ottobre 2011.
Premesso che all'epoca della cessazione dell'inabilità temporanea PT
, nato il [...], aveva 38 anni, il danno attuale da lucro cessante
[...]
(per i redditi già persi alla data della decisione) è rappresentato dai redditi da pagina33 di 55 lavoro persi dal 14 giugno 2013 (epoca di stabilizzazione dei postumi) sino alla data della presente decisione (9 aprile 2025).
Prendendo come parametro il triplo dell'assegno sociale del 2025 (euro
538,69 mensili) e, quindi, l'importo di euro 21.008,91 (euro 538,69 x 3 x 13 mensilità), il danno subito da per il titolo in esame si determina in Parte_1 euro 229.418,94 attuali [euro 21.008,91 reddito annuo figurativo corrispondente a
13 mensilità del triplo dell'assegno sociale x 142 mesi].
Considerato il concorso di colpa di nella misura del 50%, il Parte_1 danno attuale da perdita della capacità lavorativa specifica è pari a euro
114.740,97 in moneta attuale.
Sulla predetta somma di denaro sono dovuti gli interessi compensativi (art. 1284, primo comma, c.c.), secondo i principi affermati nella nota pronuncia della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 17 febbraio 1995, n. 1712, secondo cui
“Nei debiti di valore, come quelli di risarcimento, l'equivalente pecuniario rivalutato soddisfa il credito per il bene perduto ma non anche il mancato godimento della utilità che avrebbe potuto dare il bene, a rimpiazzare le quali, tra gli altri criteri presuntivi ed equitativi, può soccorrere la corresponsione di interessi. Detti interessi, il cui tasso non deve necessariamente essere quello legale, vanno calcolati, anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del ritardo”.
Gli interessi compensativi vanno, quindi, calcolati sulla somma di denaro di euro 114.740,97, devalutata al 14 giugno 2013 (epoca di stabilizzazione dei postumi permanenti e di conseguente insorgenza del danno in esame) e rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Il danno attuale da perdita della capacità lavorativa specifica è pari a complessivi euro 129.353,37 attuali, comprensivo di rivalutazione e interessi, determinato su un capitale devalutato a giugno 2013 pari a euro 94.592,72.
Capitale Iniziale: € 94.592,72
Data Iniziale: 14/06/2013
Data Finale: 09/04/2025
Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)
Decorrenza Rivalutazione: Giugno 2013
Scadenza Rivalutazione: Aprile 2025
Indice Istat utilizzato: FOI generale pagina34 di 55 Indice alla Decorrenza: 107,1
Indice alla Scadenza: 121,3
Raccordo Indici: 1,071
Coefficiente di Rivalutazione: 1,213
Totale Rivalutazione: € 20.148,25
Capitale Rivalutato: € 114.740,97
Totale Colonna Giorni: 4317
Totale Interessi: € 14.612,40
Rivalutazione + Interessi: € 34.760,65
Il danno futuro da perdita della capacità lavorativa specifica.
Quanto al danno patrimoniale in esame, si osserva preliminarmente che è stato così definito dalla Corte di Cassazione: “Il danno patrimoniale da perdita della capacita' di lavoro e di guadagno e' un danno permanente, nella sua efficacia lesiva proiettato in futuro, essendo destinato a riprodursi anno per anno, per tutta la vita lavorativa della vittima: in quanto pregiudizio futuro, esso deve essere valutato su base prognostica anche a mezzo di presunzioni semplici, salva la determinazione equitativa, in assenza di prova certa del suo ammontare (ex plurimis, Cass. 23/09/2014, n. 2003; Cass. 14/11/2013, n. 25634)” (Cass. n.
10499 del 2017).
Premessa l'affermazione che il danno patrimoniale da invalidità debba essere accertato in concreto e debba, dunque, essere allegato e provato dal danneggiato, è stato di recente ribadito (da Cass. n. 2463 del 2020) il principio affermato dalla sentenza della Suprema Corte del 4 maggio 2016, n. 8896, secondo cui: «il danno alla capacità di lavoro si liquida col triplo della pensione sociale quando la vittima al momento del sinistro ha un reddito che non esprime la reale capacità lavorativa della vittima, e sia quindi impossibile stabilire o presumere il reddito reale della vittima».
Il criterio del triplo della pensione (ora assegno) sociale deve essere applicato quando non sia possibile stabilire o presumere il reddito reale della vittima.
La prova del reddito ai fini della liquidazione del danno patrimoniale, deve essere rigorosa, al fine di calcolare la base reddituale annua media, desumibile dalla dichiarazione dei redditi del soggetto quanto meno degli ultimi tre anni anteriori al sinistro.
pagina35 di 55 Infatti, circa la determinazione del danno da risarcirsi per la perdita di guadagno, la Cassazione ha chiarito che: «il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'artt. 1223 c.c., deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano» (Cass. n. 10499 del 2017).
Nel caso in esame, essendo gli elementi probatori carenti, posto che il danneggiato non ha prodotto alcuna Certificazione Unica, l'unico criterio che appare corretto ai fini di una liquidazione equitativa del danno è quello del triplo della pensione sociale (oggi assegno sociale), che si basa su un reddito presumibile anche per i soggetti, come nel caso di specie, che hanno fornito la prova della attività lavorativa, senza tuttavia poter adeguatamente comprovare un reddito medio nei termini sopra accennati.
Circa il coefficiente di capitalizzazione da applicarsi, deve essere osservato come non si possa fare riferimento ai coefficienti di cui al di cui al R.D. n. 1403 del 1922. Essi non sono più conferenti con la realtà attuale, decisamente modificatasi dal 1922, essendo passato un secolo dalla loro formulazione.
Il predetto principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione: «D'altro canto, come ripetutamente affermato da questa Corte, i coefficienti di capitalizzazione approvati con il Regio Decreto n. 1403 del 1922, non assicurano
l'integrale ristoro del danno permanente da incapacita' di guadagno, ne' la loro adozione e' consentita neppure in via equitativa ex articolo 1226 c.c. (da ultimo, con diffusa ed esaustiva motivazione, Cass. 14/10/2015, n. 20615). I suddetti coefficienti, infatti, sono stati elaborati sulla base delle tavole di mortalita' ricavate dal censimento della popolazione italiana del 1911 (con riguardo cioe' ad una speranza di vita inferiore di oltre un terzo a quella attuale) e di un saggio di produttivita' del denaro (indicante la misura del risarcimento che viene detratta per tenere conto della anticipata capitalizzazione rispetto all'epoca futura in cui il
pagina36 di 55 danno si sarebbe effettivamente verificato) del 4,50%, superiore (e non di poco) ai rendimenti traibili oggigiorno dall'impiego di capitale: per effetto dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, dunque, l'applicazione dei criteri ex Regio Decreto n. 1403 del 1922, determinerebbe una impropria ed ingiustificata decurtazione dell'importo risarcitorio» (Ex multis Cass. n. 10499 del 2017; si vedano anche le sentenze n.
20615 del 2015; n. 9048 del 2018; n. 14891 del 2019).
Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 20615/2015. “Il danno permanente da incapacità di guadagno non può essere liquidato in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. n. 1403 del 1922, i quali, a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c. ….Per ovviare agli inconvenienti sopra descritti, ovviamente il giudice di merito resta libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili, purchè aggiornati e scientificamente corretti. Potranno a tal fine essere adottati i coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti normativi vigenti per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, come pure i coefficienti elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano: a mero titolo indicativo, quelli diffusi dal Consiglio Superiore della
Magistratura ed allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi
a Trevi il 30 giugno - 1 luglio 1989 (in Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno, Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp. 127 e ss.)”.
Anche la recentissima sentenza della Suprema Corte n. 7821/2022 afferma il seguente principio di diritto “«Il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'artt. 1223 c.c., deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la
pagina37 di 55 capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano»”.
In applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte, possono adottarsi, quali coefficienti di capitalizzazione, i coefficienti di rendita unitaria anticipata allegati agli Atti sopra indicati, nonché il criterio di liquidazione del danno basato su triplo della pensione sociale (assegno sociale 2025 x 3 x 13 mensilità), in relazione alla carenza probatoria sui redditi da lavoro dipendente negli ultimi tre anni antecedenti al sinistro.
La formula per il calcolo della perdita di capacità lavorativa è la seguente: R
(reddito) x C (coefficiente di capitalizzazione) x P (perdita capacità lavorativa specifica in percentuale) – S (scarto tra la vita fisica e quella lavorativa).
La percentuale dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa corrisponde al rapporto tra il residuo periodo lavorativo (dall'età del danneggiato al momento della decisione a 67 anni) e quello successivo (da 67 a 81 anni), considerato che
67 anni è l'età pensionabile per gli italiani e 81 anni è l'età di sopravvivenza media degli italiani maschi (per le donne è di 85 anni).
Nel caso in esame, in cui , nato il [...], ha Parte_1 attualmente (9 aprile 2025: data della decisione) l'età di 50 anni, il residuo periodo lavorativo (da 50 a 67) è di 17 anni e il periodo successivo (da 67 a 81) è di 14 anni.
Lo scarto tra la vita fisica e quello lavorativa può, dunque, essere calcolato sulla base della seguente formula matematica: il totale degli anni (17 + 14=31) viene rapportato al 100%; lo scarto è la percentuale del periodo dell'età non lavorativa rispetto al totale.
La proporzione che consente di determinare tale scarto è la seguente:
31: 100% = 14: X%; la x incognita è uguale a 100 moltiplicato per 14 e diviso per 31, pari a
45,16%.
Il 45,16% è, quindi, lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa, che produce la riduzione percentuale del danno futuro complessivamente calcolato.
In applicazione dei criteri precedentemente enunciati, l'assegno sociale per il 2025, pari a euro 538,69, va moltiplicato per 3 e per 13 mensilità, così pervenendo ad un reddito medio annuo di euro 21.008,91.
pagina38 di 55 Tale reddito va moltiplicato per il coefficiente di capitalizzazione relativo all'età attuale del danneggiato (tabella allegato B “maschi”, 'Tavole di mortalità della popolazione italiana 1981 ISTAT' in Quaderni del CSM, 1990, n. 41, p.
130) e per il grado di valutazione dei postumi accertati, che nel caso di specie sono stati valutati come incapacità lavorativa specifica nella misura del 70%, applicando uno scarto del 45,16% fra vita effettiva e vita lavorativa per il mancato aggiornamento delle tabelle di capitalizzazione.
Il reddito di euro 21.008,91 va moltiplicato per 19.1541 (coefficiente di capitalizzazione) e moltiplicato per il 70% (perdita della capacità lavorativa specifica), così pervenendo all'importo di euro 281.684,73. Da tale importo va dedotto lo scarto del 45,16% (pari a euro 127.208,82), così pervenendo ad un danno futuro di euro 154.475,91 (euro 281.684,73 meno euro 127.208,82) attuali.
Considerato il concorso di colpa di nella misura del 50%, il Parte_1 detto danno deve essere ridotto della metà, con la conseguenza che il danno che a tale titolo va riconosciuto all'appellante è pari a euro 77.237,95 attuali.
Alla luce di quanto precedentemente osservato e in riforma dell'impugnata sentenza non definitiva, devono essere riconosciute a , a titolo di Parte_1 danno da perdita della capacità lavorativa specifica, le seguenti voci: euro 129.353,37 (di cui euro 114.740,97 in linea capitale) attuali per danno da lucro cessante già prodottosi sino alla data della presente pronuncia;
euro 77.237,95 attuali per danno futuro da perdita della capacità lavorativa.
SESTO MOTIVO: “SUL QUANTUM DEBEATUR IN FAVORE DEL
SIG. : SULLA NON APPLICAZIONE DELLA Parte_1
RIDUZIONE DEL RISARCIMENTO ALLA LUCE DEL CONCORSO DI
COLPA EX ART. 1227 COMMA PRIMO COD. CIV. E DEL NON
ADEGUATO UTILIZZO DEL CASCO EX ART. 1227 COMMA SECONDO
COD.CIV.” (p. 37, atto di appello).
Con un primo profilo di censura gli appellanti censurano la decurtazione della metà del danno complessivamente riconosciuto a , Parte_1 richiamando quanto già argomentato con il primo motivo di appello in ordine alla responsabilità esclusiva di CP_3
Con un secondo profilo di censura si dolgono dell'applicazione dell'art. 1227, secondo comma, c.c., in punto di aggravamento del danno asseritamente pagina39 di 55 causato da per non aver allacciato correttamente il casco protettivo Parte_1 al momento del sinistro.
Secondo gli appellanti la tesi del giudice di prime cure non è fondata su alcun elemento di prova, in quanto l'unico argomento, peraltro irrilevante, utilizzato nella sentenza gravata è il ritrovamento del casco in un punto differente rispetto al motociclista.
Ritengono, richiamando giurisprudenza di merito, che affermare che se l'accessorio fosse allacciato o slacciato non è un dato che può desumersi dalla perdita durante l'urto, allorché non ne sia stata in concreto apprezzata l'efficienza e la capacità di tenuta a fronte degli urti e del rotolamento subito dal corpo.
Gli appellanti si dolgono, in via subordinata, della riduzione del danno risarcibile nella misura del 30%, ritenendo tale misura non equa, dal momento che non è provato che non avesse il casco allacciato, ben potendo la Parte_1 presenza del casco a distanza essere derivata dal fatto che lo stesso si fosse sfilato in conseguenza dell'urto, dopo la collisione con la SM.
Il motivo è fondato nei limiti di seguito precisati.
Premesso che va confermato, per quanto osservato nell'esaminare il primo motivo dell'appello avverso la sentenza non definitiva, il concorso di colpa di nella misura del 50%, in ragione del mancato superamento della Parte_1 presunzione prevista dal secondo comma dell'art. 2054 c.c., va, invece, accolta la censura in esame con riferimento al riconoscimento, da parte del giudice di prime cure, dell'aggravamento del danno, da parte del danneggiato, per l'asserito mancato corretto uso del casco protettivo.
L'accertamento del giudice non trova, invero, riscontro nelle prove acquisite nel processo, ma si fonda esclusivamente su una presunzione, priva dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c., che “le circostanze che il casco protettivo sia stato rinvenuto
a qualche metro dal punto di impatto fra i veicoli, che non presentasse evidenti danni recenti e riconducibili al sinistro e che la fibbia sottogola – seppur funzionante – sia stata trovata aperta depongono per il fatto che l'attore non indossasse il casco in modo adeguato, ovvero correttamente allacciato” (p. 10 della sentenza n. 163/2023).
Accertare se l'accessorio in questione fosse allacciato o slacciato non è un fatto che possa desumersi dalla perdita durante l'urto, allorché non ne sia stata in concreto apprezzata l'efficienza e la capacità di tenuta a fronte degli urti e del pagina40 di 55 rotolamento subito dal corpo, tanto più nel caso in esame, in cui non è stato possibile procedere ad una ricostruzione puntuale del sinistro stradale e neppure del punto esatto della carreggiata in cui è avvenuta la collisione tra il motociclo condotto da e l'autovettura SM guidata da Parte_1 CP_3
Le circostanze evidenziate dal giudice di prime cure non presentano alcun requisito di gravità, precisione e concordanza, sì da poter inferire che PT
non indossasse correttamente il casco al momento del sinistro.
[...]
In accoglimento del motivo in esame e in riforma della sentenza gravata, va, dunque, escluso l'accertamento di un aggravamento del danno nella misura del
30% per l'uso non corretto del casco protettivo da parte di . Parte_1
Consegue all'accoglimento di tale motivo di impugnazione che per le voci di danno accertate dal giudice di prime cure e non fatte oggetto di censura deve essere riconosciuto un credito di di complessivi euro 269.417,52, Parte_1 così come, del resto, accertato dal giudice di prime cure a pagina 9 della sentenza n. 163/2023, prima di applicare, erroneamente, la decurtazione del 30% oggetto di censura.
SETTIMO MOTIVO.
Con un settimo e ultimo motivo di gravame gli appellanti si dolgono del calcolo degli interessi compensativi, ritenendolo non conforme ai principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1712/1995, pur richiamata nella sentenza gravata.
Affermano che gli interessi compensativi devono essere calcolati sino alla data della pronuncia della decisione definitiva.
Il motivo risulta assorbito dall'accoglimento del secondo, del quarto e del quinto motivo di impugnazione, che impone una rideterminazione del complessivo credito risarcitorio spettante a , anche a titolo di Parte_1 interessi compensativi.
In conclusione, alla luce di quanto in precedenza evidenziato, PT
vanta i seguenti crediti risarcitori, del complessivo importo di euro
[...]
787.102,33 attuali, in linea capitale: euro 269.417,52, a titolo di danno dinamico relazionale da invalidità permanente e di danno patrimoniale, già accertati dal giudice di prime cure con efficacia di giudicato;
pagina41 di 55 euro 132.201,21 attuali, a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore, accertato in accoglimento del secondo motivo di gravame;
euro 366,93 attuali, per spese di assistenza peritale stragiudiziale, accertato in accoglimento del quarto motivo di gravame;
euro 193.137,75 attuali, per spese mediche future, accertato in accoglimento del quarto motivo di appello;
euro 114.740,97 attuali, a titolo di danno attuale da perdita della capacità lavorativa specifica, accertato in accoglimento del quinto motivo di gravame;
euro 77.237,95 attuali, a titolo di danno futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, accertato in accoglimento del quinto motivo di impugnazione.
Al fine della determinazione dell'importo di danno per cui deve essere pronunciata condanna solidale degli odierni appellati occorre tenere presente che, prima del giudizio di primo grado, ha corrisposto a _1
, a titolo risarcitorio, la provvisionale di euro 500.000,00 Parte_1 riconosciutagli dal giudice penale con sentenza divenuta irrevocabile il 5 giugno
2018 (cfr. doc. n. 36, fascicolo di primo grado degli appellanti).
Gli appellanti hanno documentato che, con comunicazione ricevuta da in data 11 ottobre 2018 (cfr. doc. n. 35, fascicolo di _1 primo grado degli appellanti), è stata rinnovata nei confronti di tale parte la richiesta di risarcimento dei danni, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.
Sebbene sia incontestato l'intervenuto pagamento della provvisionale prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado, nessuna delle parti ha allegato o documentato l'epoca del relativo pagamento.
Al fine della liquidazione della somma di denaro dovuta al danneggiato al netto della detta provvisionale, si ritiene di individuare convenzionalmente l'epoca del pagamento di euro 500.000,00 da parte della compagnia di assicurazioni nel 7 aprile 2019, cioè nel giorno anteriore alla notificazione dell'atto di citazione di primo grado, essendo certo che a quella data il pagamento fosse già intervenuto.
In tema di risarcimento del danno aquiliano, in caso di acconti, la Corte di
Cassazione (ordinanza n. 1637 del 2020) ha chiarito che i pagamenti in acconto devono essere detratti dal credito risarcitorio mediante le seguenti operazioni:
pagina42 di 55 a. rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione);
b. detraendo l'acconto dal credito;
c. calcolando gli interessi compensativi mediante l'applicazione di un saggio scelto in via equitativa:
(c') sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
(c'') sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva.
In quest'ordine di principi, nel caso in esame, il complessivo credito risarcitorio di euro 787.102,33 attuali corrispondeva, alla data del sinistro per cui
è causa (15 ottobre 2011), al seguente importo devalutato: euro 627.673,31 (indice di devalutazione: 0,797).
L'acconto di euro 500.000,00 corrisposto da Controparte_2 il 7 aprile 2019 corrispondeva, alla data del detto sinistro, al seguente importo: euro 471.253,53 (indice di devalutazione: 0,943).
Il credito residuo spettante dopo aver dedotto gli acconti ricevuti ammonta, alla data del sinistro, a euro 156.419,78 (euro 627.673,31 meno euro 471.253,53).
Detto credito, rivalutato dalla data del sinistro (15 ottobre 2011) alla data della presente decisione (9 aprile 2025) ammonta a euro 196.150,40 attuali.
Il predetto credito risarcitorio deve essere aumentato di rivalutazione e interessi secondo i principi affermati dalla Corte di Cassazione e precedentemente richiamati.
Sul capitale originario di euro 627.673,31, via via rivalutato, sono dovuti interessi di euro 49.566,81 sino al 7 aprile 2019 (epoca dell'acconto).
Sul capitale residuo di euro 156.419,78 (euro 627.673,31 meno euro
471.253,53), anch'esso rivalutato di anno in anno, sono dovuti interessi di euro
17.920,59 dalla data dell'acconto (7 aprile 2019) e sino alla data della presente decisione (9 aprile 2025).
Detti interessi, di complessivi euro 67.487,40 (euro 49.566,81 più euro
17.920,59), vanno aggiunti al credito capitale residuo rivalutato alla data della presente decisione (pari a euro 196.150,40), sicché la somma di denaro pagina43 di 55 complessivamente spettante a titolo risarcitorio a è pari a Parte_1 complessivi euro 263.637,80 attuali.
In riforma della sentenza non definitiva gravata, gli odierni appellati devono essere, quindi, condannati a corrispondere, in solido tra loro, a , a Parte_1 titolo di risarcimento del danno subito in esito al sinistro stradale del 15 ottobre
2011, la complessiva somma di denaro di euro 263.637,80 attuali, oltre interessi in misura legale (art. 1284 c.c.) a decorrere dalla data della presente decisione e sino all'effettivo soddisfo.
L'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEFINITIVA N. 1207/2023.
PRIMO MOTIVO.
Con un primo motivo di gravame gli appellanti deducono l'errata valutazione dell'onere probatorio in punto di danno da lesione del rapporto parentale subito dai genitori di . Parte_1
In primo luogo evidenziano l'erronea applicazione, da parte del giudice di prime cure, dei principi che regolano l'onere probatorio in materia di danno parentale con riferimento al nucleo familiare ristretto.
Ricordano che, per consolidato orientamento della Corte di Cassazione
(Cass. n. 25774/2019; Cass. n. 9010/2022; Cass. n. 3767/2018), “ai fini del riconoscimento di un danno non patrimoniale conseguente all'uccisione di uno stretto congiunto (o alle gravissime lesioni da questi subite) non è necessario un rapporto di convivenza (omissis) Nel caso in cui si tratti di congiunti appartenenti alla c.d. famiglia nucleare (e cioè nei reciproci rapporti tra coniugi, genitori e figli, fratelli e sorelle) la suddetta perdita può sempre essere presunta, fatta salva la prova contraria da parte del convenuto, solo in base alla loro appartenenza al medesimo “nucleo familiare minimo”, nell'ambito del quale l'effettività di detti rapporti costituisce tuttora la regola, nell'attuale società, in base all'id quod plerumque accidit (cfr. Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 3767 del 14/02/2018, Rv.
648035-02)”; che, al contrario, solo laddove si tratti di altri congiunti essa va sempre sostenuta dalla allegazione e dalla prova dell'esistenza effettiva di rapporti di affetto, di frequentazione e di solidarietà familiare.
Gli appellanti affermano, dunque, che il giudice di prime cure ha disatteso tale unanime orientamento giurisprudenziale, posto che è pacifico che Parte_2
e sono i genitori di e che nulla è stato
[...] Parte_3 Parte_1
pagina44 di 55 provato da controparte per superare la presunzione e il fatto notorio riconosciuti dalla giurisprudenza.
Con riguardo alle singole affermazioni poste dal giudice a base della decisione, gli appellanti formulano quindi le seguenti censure:
l'intensità del rapporto non necessita di alcuna allegazione nel caso di genitori, ma si deve presumere secondo l'id quod plerumque accidit;
è del tutto irrilevante che vivesse in Italia dal 2000 e, quindi, Parte_1
è del tutto irrilevante la mancata convivenza con i genitori, stante i principi affermati dalla giurisprudenza (Cass. n. 12146/2016); quanto alla frequenza dei contatti telefonici con il figlio o alla frequenza delle visite, gli appellanti invocano lo stesso principio di presunzione, peraltro indirettamente riconosciuto nella sentenza gravata, ove il giudice afferma che “I testimoni hanno riferito che i sig.ri e hanno effettuato Pt_3 Parte_2 diversi viaggi in Italia per assistere dopo il sinistro” e che pertanto “non PT vi è motivo di escludere che anche prima del sinistro essi si recassero in Italia per incontrare i figli”; al fine di provare una compromissione delle abitudini di vita dei genitori non è affatto necessario che la documentata scelta di pensionamento anticipato sia stata motivata esclusivamente dalla condizione del figlio, essendo al contrario sufficiente che la necessità di prestare assistenza al congiunto abbia costituito una ragione determinante, quand'anche non unica di tale scelta;
non sussistono in atti elementi che possano ricondurre tale pensionamento a ragioni differenti o concorrenti rispetto a quando dedotto dagli attori;
è stato documentato (doc. n. 1) che per ottenere una pensione di vecchiaia in
Romania devono concorrere due condizioni: l'età di pensionamento standard, ai sensi dell'art. 53 della legge n. 263/2010, è di 63 anni per le donne ( ne Pt_3 aveva 60) e 65 per gli uomini;
il raggiungimento di una soglia minima di contributi di 30 anni per le donne e di 35 anni per gli uomini ( ne aveva Pt_2
27); nessuno dei due genitori aveva, dunque, maturato i necessari requisiti, trattandosi di richiesta di pensionamento anticipato, come documentato dagli attori (doc. n. 53) e comprovato dalle dichiarazioni testimoniali di e _3
. Tes_5
pagina45 di 55 Con riferimento all'affermazione del giudice - che ha escluso che i genitori prestassero tuttora assistenza quotidiana al figlio in quanto lo stesso (invalido civile al 60% e LE cerebrale) aveva riferito, nel 2017, alla dottoressa
AT, di vivere da solo e di badare a sé stesso – gli appellanti affermano che dalle dichiarazioni testimoniali è emerso che nel 2022 non Parte_1 riusciva neanche ad allacciarsi le scarpe e a camminare;
che nel 2023 egli era costantemente accompagnato dai genitori per le incombenze della vita quotidiana;
che nel 2024 viveva ancora con i genitori che lo assistevano quotidianamente;
che le dichiarazioni testimoniali non possono valere meno di quanto riferito dal LE cerebrale nel 2017, tanto più che nel 2018, all'esito degli accertamenti medico legali espletati in sede di verifica sulla permanenza dei requisiti sanitari per l'invalidità civile, è stato dichiarato invalido al 60% con Parte_1 riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73%.
Aggiungono che lo stesso consulente tecnico d'ufficio, dott. nel Per_5 settembre 2021, ha rilevato “una evidente compromissione sia della sfera psichica che neurologica (omissis) da ritenere a carattere permanente (omissis) menomazione stimata nella misura del 70 (settanta) per cento”.
Gli appellanti si dolgono, quindi, che, nonostante tali ulteriori e successive relazioni mediche di segno opposto rispetto a quanto riferito da Parte_1 alla dott.ssa AT, il giudice di prime cure abbia ritenuto che ciò solo bastasse per ritenere comprovata la sua piena autonomia.
Aggiungono che, in ogni caso, sebbene il progressivo miglioramento negli anni delle condizioni del figlio abbia attenuato le esigenze di assistenza in capo ai genitori conviventi, questo non può portare a negare che tale assistenza sia stata prestata dal 2011 ad oggi, nonostante le prove documentali e testimoniali in atti.
Il motivo merita accoglimento.
E' opportuno ricordare che “il danno parentale si configura anche in presenza di mera lesione del danno da perdita del rapporto parentale e che esso rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonchè nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dall'inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente (Cass.
28/09/2018, n. 23469); si tratta di danno non patrimoniale iure proprio del
pagina46 di 55 congiunto, il quale se ritenuto spettante in astratto, (omissis), può essere allegato
e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare (Cass. 30/08/2022, n. 25541; Cass. 21/03/2022, n.
9010; Cass. 24/04/2019, n. 11212, ex multis)” (Cass., ord. 14 febbraio 2023, n.
4571).
E' stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza del pregiudizio è presunta per i soggetti uniti da uno stretto legame di parentela col defunto (ovvero i membri della c.d. famiglia nucleare), mentre per gli altri congiunti (nella specie, il nipote, con riguardo alla perdita dello zio) postula la prova dell'effettiva esistenza e consistenza del vincolo affettivo” (Cass., ord. 28 febbraio 2020, n. 5452.
La decisione gravata non ha fatto corretta applicazione degli enunciati principi di diritto, poiché, nell'escludere il mancato assolvimento, da parte dei genitori del danneggiato, degli oneri di allegazione e di prova in ordine al danno morale da sofferenza psichica e al danno dinamico relazionale dipeso dal mutamento delle abitudini di vita, non ha considerato che l'intensità del rapporto tra la vittima primaria e i suoi congiunti non necessita di alcuna allegazione nel caso di genitori, ma si deve presumere secondo l'id quod plerumque accidit.
Contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza definitiva gravata, è del tutto irrilevante che vivesse in Italia dal 2000 e, quindi, è del tutto Parte_1 irrilevante la mancata convivenza con i genitori, stante i principi affermati dalla giurisprudenza (cfr. Cass. n. 12146/2016).
Per gli stessi principi non rilevano la frequenza dei contatti telefonici con il figlio o la frequenza delle visite, sebbene nel caso in esame lo stesso giudice di prime cure abbia riconosciuto l'esistenza di tali contatti (pur non traendone le debite conseguenze), affermando che “I testimoni hanno riferito che i sig.ri
e hanno effettuato diversi viaggi in Italia per assistere Pt_3 Parte_2
dopo il sinistro” e che pertanto “non vi è motivo di escludere che anche PT prima del sinistro essi si recassero in Italia per incontrare i figli” (p. 5 della sentenza definitiva).
L'esistenza del rapporto di parentela diretta tra e i genitori Parte_1
e e quanto accertato dal giudice di prime cure, anche Pt_3 Parte_2
pagina47 di 55 sulla base delle richiamate testimonianze, sono elementi di per sé sufficienti per riconoscere ai detti congiunti il danno da lesione del rapporto parentale, quale danno riflesso delle gravi lesioni subite da nel sinistro stradale del Parte_1
15 ottobre 2011.
A quanto osservato si deve aggiungere che, contrariamente a quanto statuito nella sentenza definitiva gravata, è stato documentato (doc. n. 1, fascicolo di primo grado degli odierni appellanti) che per ottenere una pensione di vecchiaia in
Romania devono concorrere due condizioni: l'età di pensionamento standard, ai sensi dell'art. 53 della legge n. 263/2010, è di 63 anni per le donne ( Parte_3
ne aveva 60) e 65 per gli uomini;
il raggiungimento di una soglia minima
[...] di contributi di 30 anni per le donne e di 35 anni per gli uomini ( Parte_2 ne aveva 27). Poiché nessuno dei due genitori aveva, dunque, maturato i necessari requisiti, trattandosi di richiesta di pensionamento anticipato, come documentato dagli attori (doc. n. 53) e comprovato dalle dichiarazioni testimoniali di e _3
, deve presumersi, sulla base di indizi gravi precisi e concordanti, che la Tes_5 scelta del pensionamento anticipato dei genitori di sia stata Parte_1 determinata dalla necessità di prestare assistenza al figlio.
Dalle dichiarazioni testimoniali è emerso che nel 2022 non Parte_1 riusciva neanche ad allacciarsi le scarpe e a camminare;
che nel 2023 egli era costantemente accompagnato dai genitori per le incombenze della vita quotidiana;
che nel 2024 viveva ancora con i genitori che lo assistevano quotidianamente.
Non può, dunque, negarsi che i genitori abbiano prestato assistenza al figlio
, tanto più se si considera che nel 2018, all'esito degli accertamenti Parte_1 medico legali espletati in sede di verifica sulla permanenza dei requisiti sanitari per l'invalidità civile, è stato dichiarato invalido al 60%, con Parte_1 riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% e che lo stesso consulente tecnico d'ufficio, dott. ha rilevato “una menomazione Persona_9 permanente caratterizzata da una tetraparesi spastica ed una sindrome psico- organica. Tali lesioni hanno prodotto una evidente compromissione sia della sfera psichica che neurologica (omissis) da ritenere a carattere permanente
(omissis) menomazione stimata nella misura del 70 (settanta) per cento” (p. 11 della relazione in data16 settembre 2021).
A fronte dell'accertata condizione psico fisica di non può, Parte_1 dunque, attribuirsi rilievo alle dichiarazioni in ordine alla propria autonomia, che pagina48 di 55 lo stesso danneggiato ha rilasciato alla dottoressa AT e alle quali il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto di attribuire valenza preponderante rispetto agli elementi di prova (testimonianze, documenti sul riconoscimento dell'invalidità civile e consulenza tecnica d'ufficio) che depongono in senso contrario.
Alla luce di quanto osservato, va dunque accertata l'esistenza del danno da lesione del rapporto parentale subito dai genitori del LE . Parte_1
La liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale.
Al fine della determinazione del quantum di tale tipo di danno è possibile applicare i criteri previsti dalla tabella del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale e procedere, poi, ad una decurtazione dell'importo così determinato, che tenga conto della gravità dei postumi permanenti e delle residue capacità della vittima primaria.
Premesso che , vittima primaria, nato il [...], aveva Parte_1
36 anni all'epoca del sinistro stradale del 15 ottobre 2011, si osserva che, per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del figlio, la tabella del
Tribunale di Milano integrata a punti pubblicata il 5 giugno 2024 riconosce 22 punti per la vittima primaria di età compresa tra 31 e 40 anni, 12 punti per la sopravvivenza di due superstiti (nel caso in esame, il coniuge e il figlio R_
), 16 punti per la convivenza e fino a 30 punti per qualità e intensità della
[...] relazione affettiva;
prevede, inoltre, un “valore punto” di euro 3.911,00 (cfr. pp.
72-73 della tabella).
Tutto ciò premesso, in applicazione dei richiamati principi di diritto, ai genitori di si ritiene di riconoscere 30 punti per qualità e intensità Parte_1 della relazione affettiva e 16 punti per la convivenza, in ragione di quanto precedentemente accertato in ordine all'assistenza prestata dai genitori in ragione delle gravi lesioni riportate dal figlio nel sinistro stradale e della conseguente convivenza.
Alla luce di quanto osservato è, dunque, possibile pervenire all'attribuzione dei seguenti punti, considerando quanto segue. il padre , nato il [...], aveva, all'epoca del Parte_2 sinistro stradale, 58 anni e per l'età della vittima secondaria compresa tra 51 e 60 anni la tabella milanese prevede 18 punti;
pagina49 di 55 la madre, nata il [...], aveva, all'epoca del sinistro stradale, 55 anni e per l'età della vittima secondaria compresa tra 51 e 60 anni la tabella milanese prevede 18 punti.
Al padre di è, quindi, possibile liquidare il danno da perdita Parte_1 del rapporto parentale sulla base di 98 punti e, così, riconoscere un danno da perdita del rapporto parentale di euro 383.278,00 (euro 3.911,00 per 98).
Alla madre della paziente è, quindi, possibile liquidare il danno da perdita del rapporto parentale sulla base di 98 punti e, così, riconoscere un credito risarcitorio di euro 383.278,00.
Le predette somme di denaro devono essere decurtate, in ragione delle gravi lesioni subite da e della conseguente grave riduzione delle sue Parte_1 capacità e della sua autonomia (cfr. pp.
9-11 della relazione del consulente tecnico d'ufficio), nella misura del 30%, considerata una invalidità permanente accertata del 70%.
Il danno da lesione del rapporto parentale subito dai genitori di PT
va, dunque, accertato nel 70% di euro 383.278,00 e, così, nella misura di
[...] euro 268.294,60, per ciascuno di loro.
E' opportuno ricordare che “Nel caso di concorso della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, patito iure proprio dai familiari del deceduto, dev'essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sé stesso” (Cass., ord. 12 giugno 2024, n. 16413).
In quest'ordine di principi, essendo stato accertato un concorso della vittima primaria nella misura del 50%, il predetto importo deve essere ridotto della metà
(così pervenendo a euro 134.147,30) e rivalutato dal 5 giugno 2024 (epoca di pubblicazione delle tabelle di Milano) al 9 aprile 2025 (data della presente decisione).
In accoglimento del motivo in esame e in parziale riforma della sentenza definitiva, e devono essere condannati CP_3 _1
a corrispondere, in solido tra loro (art. 2055 c.c.), a titolo di risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, a ciascuno dei genitori di , Parte_1 la somma di denaro di euro 136.159,51 attuali (corrispondente all'importo di euro
134.147,30 rivalutato dal 5 giugno 2024 al 9 aprile 2025).
pagina50 di 55 Sulla predetta somma di denaro sono dovuti gli interessi compensativi in misura legale (art. 1284, primo comma, c.c.) calcolati secondo i criteri stabiliti da
Cass., S.U., 17 febbraio 1995, n. 1712 e, quindi, calcolati dalla data del sinistro stradale del 15 ottobre 2011 sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria. Gli interessi compensativi vanno, quindi, calcolati sull'importo di euro 136.159,51 devalutato alla data del 15 ottobre 2011 e rivalutato anno per anno sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Sull'importo così complessivamente determinato sono, altresì, dovuti gli interessi di mora in misura legale (art. 1284, primo comma, c.c.) a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
SECONDO MOTIVO.
Con un secondo motivo di impugnazione gli appellanti si dolgono della decisione sulle spese processuali e di consulenza tecnica d'ufficio, quale conseguenza dell'erronea decisione in ordine al concorso di colpa del danneggiato e al rigetto della domanda risarcitoria dei genitori.
Sotto un autonomo profilo di censura, lamentano che il giudice non abbia riconosciuto le spese del consulente tecnico di parte (dott. , pari a euro Per_10
6.100,00 (doc. n. 77).
Il motivo rimane assorbito dall'accoglimento del primo motivo dell'appello avverso la sentenza definitiva.
A quest'ultimo riguardo va, invero, fatta applicazione del principio di diritto secondo cui “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice
d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione della capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (Cass. n.
1775 del 2017; Cass. n. 14916 del 2020).
E' opportuno ricordare che le spese di consulenza tecnica di parte, svoltasi nel corso del processo, sono parificate alle spese legali, sul presupposto che la pagina51 di 55 consulenza tecnica di parte sia un'allegazione della parte, come un atto giudiziario e non un elemento di prova.
La Corte di Cassazione ha più volte avuto modo di affermare che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1 (Cass. n. 3716 del 11/06/1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015,
n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965). Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp. att. c.p.c.) (cfr., per tutte, Cass., S.U., n. 16990 del 2017).
Nel caso in esame, le spese del consulente tecnico di parte, dott. Per_10 sono state documentate dagli appellanti con la produzione delle fatture n. 56/21 e n. 124/21, del complessivo importo di euro 6.100,00 (doc. n. 77, fascicolo di primo grado) e devono essere regolate in sede di liquidazione delle spese processuali.
La regolamentazione delle spese di lite.
In ragione dell'accoglimento delle impugnazioni, muta l'esito della lite, poiché gli appellanti risultano vittoriosi rispetto alle controparti e muta anche lo scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese processuali, in quanto al credito accertato in primo grado si aggiunge l'ulteriore credito accertato nel presente giudizio, con la conseguenza che lo scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese processuali del primo grado non è più quello compreso da euro 52.001,00 a euro 260.000,00, ma lo scaglione da euro 1.000.000,00 a euro
2.000.000,00.
e soccombenti, devono essere _1 CP_3 condannati a rimborsare, in solido tra loro (art. 97 c.p.c.), in ragione dei comuni interessi, agli appellanti, le spese processuali del primo grado di giudizio, liquidate in dispositivo tenuto conto del valore del credito complessivamente accertato (compreso nello scaglione da euro 1.000.000,00 a euro 2.000.000,00).
Gli appellati devono essere, altresì, condannati a rimborsare, in solido tra loro (art. 97 c.p.c.), agli appellanti le spese del presente grado, liquidate in dispositivo tenuto conto del maggior credito accertato nel presente giudizio (pari a euro 248.267,29 attuali, in linea capitale, quanto a e pari a euro Parte_1
pagina52 di 55 136.159,51 attuali, in linea capitale, per ciascun genitore del danneggiato e, così, complessivamente pari a euro 520.586,31 attuali, oltre accessori di legge).
Gli appellati devono essere condannati a rimborsare agli appellanti le spese della consulenza tecnica di parte, dell'importo di euro 6.100,00, come in precedenza accertato.
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.
55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022 (cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando
l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (così Cass., Sez. Un., 12 ottobre
2012, n. 17405; principio recentemente ribadito da Cass., Sez. Un, ordinanza del
14 novembre 2022, n. 33482).
Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (escluso, quindi, il compenso per la fase istruttoria quanto al presente giudizio e ponendo a carico solidale dei soccombenti le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado) e tenuto conto dei parametri medi.
Dal compenso dovuto per il giudizio di primo grado va dedotto l'importo di euro 7.474,00 liquidato dal giudice di prime cure a titolo di rimborso delle spese di lite spettanti a , patrocinato dal medesimo difensore degli odierni Persona_3 appellanti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
pagina53 di 55 ACCOGLIE
In parte l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti di e di per la
[...] CP_3 _1 riforma della sentenza non definitiva n. 163/2023, pubblicata il 24 febbraio 2023 dal Tribunale di Lodi nella causa iscritta al n. 1086/2019 r.g. e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata,
CONDANNA
in persona del legale rappresentante pro _1 tempore, e a corrispondere, in solido tra loro, a titolo di risarcimento CP_3 del danno, a favore di , la somma di denaro di euro 263.637,80 Parte_1 attuali, oltre interessi in misura legale (art. 1284 c.c.) a decorrere dalla data della presente decisione e sino all'effettivo soddisfo;
CONFERMA
Per il resto la predetta sentenza non definitiva;
ACCOGLIE
L'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 nei confronti di e di per la riforma CP_3 _1 della sentenza definitiva n. 1207/2023, pubblicata il 28 dicembre 2023 dal
Tribunale di Lodi nella causa iscritta al n. 1086/2019 r.g. e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata,
CONDANNA
in persona del legale rappresentante pro _1 tempore, e a corrispondere, in solido tra loro, a titolo di risarcimento CP_3 del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale, a Parte_2 la somma di denaro di euro 136.159,51 attuali, oltre interessi come in motivazione;
CONDANNA
in persona del legale rappresentante pro _1 tempore, e a corrispondere, in solido tra loro, a titolo di risarcimento CP_3 del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale, ad Parte_3 la somma di denaro di euro 136.159,51 attuali, oltre interessi come in motivazione;
CONFERMA
Per il resto la predetta sentenza definitiva;
pagina54 di 55 CONDANNA
in persona del legale rappresentante pro _1 tempore, e a rimborsare, in solido tra loro, a , CP_3 Parte_1
e , le spese processuali liquidate, quanto al Parte_2 Parte_3 primo grado di giudizio, in euro 30.477,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta, oltre al compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio, dott. con decreto del Persona_9 giudice di prime cure in data 12 gennaio 2022, oltre al compenso di euro 6.100,00 spettante al consulente tecnico di parte, dott. e, quanto al giudizio Per_10
d'appello, in euro 18.511,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali e
C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta.
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
Il consigliere estensore
Dott. Manuela Andretta
pagina55 di 55
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo MADDALONI Presidente
Dott. Manuela ANDRETTA Consigliere estensore
Dott. Natalia IMARISIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2025 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il
27 giugno 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(C.F.: ), nato in [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
12 aprile 1975;
(C.F.: ), nato in Parte_2 CodiceFiscale_2
Romania il 19 ottobre 1952;
(C.F.: ), nata in [...] 3 Parte_3 CodiceFiscale_3
novembre 1955;
pagina1 di 55 tutti residenti in Romania, Satbouureni, Comuna Bal Iasi, ed elettivamente domiciliati in Milano, viale Monte Nero, n. 66, presso lo studio dell'avv.
Francesco Lorusso, che li rappresenta e difende giusta procura allegata telematicamente all'atto di citazione in appello
APPELLANTI
Contro
– già _1 Controparte_2
- (C.F.: ; P. I.V.A.: ), in persona del legale P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede in Bologna, via Stalingrado, n. 45 ed elettivamente domiciliata in Milano, Corso di Porta Vittoria, n. 18, presso lo studio dell'avv. Antonino Geronimo La Russa, che la rappresenta e difende giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
APPELLATA
e contro
CP_3
APPELLATO CONTUMACE
PER LA RIFORMA
della sentenza non definitiva n. 163/2023 e della sentenza definitiva n.
1207/2023, rispettivamente pubblicate il 24 febbraio 2023 e il 28 dicembre 2023
dal Tribunale di Lodi nella causa iscritta al n. 1086/2019 r.g.
OGGETTO: Lesione personale
Conclusioni:
Per gli appellanti:
pagina2 di 55 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione ex adverso formulata, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria e in accoglimento di tutti i motivi di appello estesi con il presente atto, così giudicare: Nel merito, in via principale: In riforma della sentenza non definitiva del Tribunale di Lodi, del 23 febbraio 2023, n. 163/2023 r.g. 1086/2019, pubblicata il 24 febbraio 2023 laddove ai seguenti capi: 1) accerta e dichiara il concorso di responsabilità di e di CP_3
nella causazione del sinistro stradale del 15.10.2011 nella misura Parte_1 del 50% ciascuno” 2) Liquida a , a titolo di risarcimento del danno Parte_1 patrimoniale e non patrimoniale la somma complessiva di € 188.592,27, oltre interessi come indicati in motivazione, da porsi a carico solidale di CP_3 e;
CP_4
In riforma della sentenza definitiva del Tribunale di Lodi, n. 1207/2023, pubblicata il 28 dicembre 2023 laddove ai seguenti capi: 2) Rigetta la domanda risarcitoria formulata da e Parte_2
; Parte_3 3) Compensa le spese di lite tra e Parte_1 CP_4
5) Condanna e , in via solidale, a Parte_3 Parte_2 rifondere a le spese di lite che liquida in € 28.830,00 per onorari oltre CP_4 al 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a.;”
6) Pone le spese di ctu definitivamente a carico di ed Parte_1 nella misura del 50% ciascuno. CP_2 accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. nella CP_3 causazione del sinistro occorso in data 15 ottobre 2011 a danno del sig. PT
e per l'effetto
[...] condannare il sig. e la in CP_3 Controparte_2 persona del legale rappresentante, anche in solido tra loro, al risarcimento, in favore del sig. e dei sig.ri ed , di Parte_1 Parte_2 Parte_3 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, anche in punto di personalizzazione, anche quale conseguenza del fatto illecito consistente nel reato accertato con sentenza n. 1 del 16 gennaio 2018 Tribunale di Lodi, passata in giudicato il 5 giugno 2018, pari ad Euro 1.078.780,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge dal dovuto al saldo e, comunque, ex art.1284 IV comma c.c. dalla presente domanda, o la diversa maggior o minore somma ritenuta di giudiziaria, fatta salva la liquidazione in via equitativa. Rigettare tutte le domande ex adverso formulate e formulande, ivi comprese quelle in punto di inammissibilità dell'impugnazione proposta Con vittoria di competenze di spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, delle spese del procedimento cedimento di negoziazioni assistita, di cui si chiede la distrazione a favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario, oltre spese di c.t.u. e del consulente di parte pari ad Euro 6.100,00 (cfr.doc.77). In via istruttoria, previa revoca occorrendo dell'ordinanza emessa in causa, si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova non ammessi in sede di primo grado di giudizio:
1. Vero che, a far data dal gennaio 2002 e sino 15 ottobre 2011, data del sinistro di cui è causa, il IG. svolgeva in Milano e provincia Parte_1
pagina3 di 55 l'attività di artigiano (gessista) presso unità abitative e commerciali a favore di committenti privati/aziende, come da documento che mi si rammostra (doc. 74);
2. Vero che, a far data settembre 2010 le IGg.re (moglie del Persona_1 IG. ) e (figlia del IG. ) si Parte_1 Persona_2 Parte_1 trasferivano dalla Romania a Milano onde convivere con il padre, IG. PT
, presso l'immobile in Milano, Via degli Umiliati 32, come da documento
[...] che mi rammostra (doc.71);
3. Vero che il IG. , attraverso i compensi dell'attività di Parte_1 artigiano (gessista), provvedeva al mantenimento della moglie (priva di occupazione alla data del sinistro) e della figlia (frequentante la scuola superiore) sino alla data del sinistro del 15 ottobre 2011;
4. Vero che, in data 15 ottobre 2011, ad ore 17:00 circa, in Vizzolo Predabissi (Mi), Strada Statale 9, il motoveicolo guidato dal IG Parte_1 (targato BT89303) si immetteva nella corsia di canalizzazione per la svolta a sinistra in direzione della zona industriale del comune di Vizzolo Predabissi;
5. Vero che la IG.ra , alla guida dell'autovettura IO (targata CP_5 AV474WV), procedendo nel senso di marcia opposto rispetto a quello del IG. , vedeva il motoveicolo di quest'ultimo all'interno della corsia di PT canalizzazione di cui sopra;
6. Vero che, in occasione del predetto sinistro, il veicolo condotto dal IG.
alla guida dell'autovettura SM (targata DB926BW), si spostava CP_3 immettendosi dalla corsia di destra alla corsia di canalizzazione ove transitava il motoveicolo del IG. ; PT
7. Vero che, in occasione della predetta manovra, il IG verificava il CP_3 sopraggiungere da tergo di altri veicoli, tra cui il motoveicolo condotto dal IG. ; PT
8. Vero che, in occasione della predetta manovra, il veicolo del IG. CP_3 urtava con il lato sinistro della parte posteriore il cerchio e la forcella anteriore destra dello scooter del , immesso nella corsia di canalizzazione e che PT percorreva la medesima strada con identica direzione (zona industriale del comune di Vizzolo Predabissi), come da fotografie che si rammostrano (cfr. doc. 51);
9. Vero che, in conseguenza dell'urto, il IG. perdeva il controllo del PT proprio mezzo e invadeva l'opposta corsia di marcia, mentre sopraggiungeva Cont l'autovettura condotta dalla IG.ra
10. Vero che l'impatto di cui sopra provocava danni al cerchione posteriore sinistro del veicolo del come da fotografie che si rammostrano (cfr. doc. CP_3 51); 11. Vero che l'impatto provocava una rotazione del motociclo del IG.
la quale comportava a sua volta l'impatto del fianco destro dello scudo e PT del manubrio contro il cofano posteriore della vettura del lasciando CP_3 tracce diagonali, come da fotografie che si rammostrano (cfr. doc. 51); Cont
12. Vero che la IG.ra urtava il motociclo con la parte anteriore della propria autovettura;
13. Vero che, in conseguenza del sinistro di cui sopra, il IG. PT riportava un trauma cranico encefalico con conseguente stato di coma, cui seguiva un periodo di ricovero ospedaliero protrattosi dal 15 ottobre 2011 al 15 ottobre 2013, come da documentazione medica che si rammostra (cfr. docc. Da 2 a 27);
14. Vero che, all'esito del predetto ricovero, residuava nel IG. una PT grave alterazione della stato di coscienza in un quadro di emisindrome sinistra,
pagina4 di 55 con incapacità al mantenimento della postura eretta, alla deambulazione autonoma, ad attendere alle normali funzioni della vita quotidiana senza assistenza continuativa, con inabilità assoluta all'attività lavorativa prima praticata (manovale), come da documentazione medica che si rammostra (cfr. doc. 26).
15. Vero che, in data 2 ottobre 2013 veniva valutato nel 90% il danno biologico derivante dalle lesioni riportate, con inabilità assoluta all'attività specifica (manovale). Invalidità assoluta: 18 mesi;
invalidità temporanea parziale al 75%: 3 mesi;
invalidità temporanea parziale al 50%: 3 mesi, come da documento che si rammostra (cfr. doc. 26).
16. Vero che, in ragione della predetta inabilità del , la Parte_1 IG.ra e successivamente il IG. venivano nominati Persona_1 Persona_3 suoi amministratori di sostegno in data 25 luglio 2012 e 5 febbraio 2013 (cfr. doc. 25 e 58).
17. Vero che, durante il periodo coincidente con il ricovero ospedaliero del
(dal 15 ottobre 2011 al 15 ottobre 2013), la IG.ra prestava PT Persona_1 quotidianamente assistenza al marito presso gli ospedali Niguarda di Milano, Multimedica di Limbiate, Mutimedica San Giuseppe e Socola Iasi. 18. Vero che, durante il periodo coincidente con il ricovero ospedaliero del
(dal 15 ottobre 2011 al 15 ottobre 2013), il IG. prestava PT Persona_3 quotidianamente assistenza al fratello presso gli ospedali Niguarda di Milano, Multimedica di Limbiate, Mutimedica San Giuseppe e Socola Iasi. 19. Vero che durante il periodo coincidente con il ricovero ospedaliero del
(dal 15 ottobre 2011 al 15 ottobre 2013) i IGg. e PT Pt_2 Parte_3
, affrontando viaggi tra Italia e Romania (mediante bus, veicoli, arerei),
[...] prestavano assistenza al figlio presso gli Ospedali Niguarda di Milano, Multimedica di Limbiate, Mutimedica San Giuseppe e Socola Iasi, alloggiando presso l'abitazione del figlio : Persona_3
20. Vero che , figlia del e convivente con la madre, Persona_2 PT durante il periodo coincidente con il ricovero ospedaliero del (dal 15 PT ottobre 2011 al 15 ottobre 2013) faceva costantemente visita al padre presso gli ospedali Niguarda di Milano, Multimedica di Limbiate, Mutimedica San Giuseppe e Socola Iasi;
21. Vero che, a far data da dicembre 2011, la IG.ra Persona_1 instaurava una relazione extraconiugale;
22. Vero che, a seguito della dimissione dal ricovero ospedaliero avvenuta in data 15 ottobre 2013, la IG.ra e il IG. IG. Persona_1 Persona_3 prestavano quotidianamente assistenza al marito;
PT
23. Vero che, a seguito della dimissione dal ricovero ospedaliero avvenuta in data 15 ottobre 2013, i IGg. e prestavano Pt_2 Parte_3 assistenza al figlio , alternandosi periodicamente (su base bimensile) con PT il IG. affrontando a tal fine viaggi tra Italia e Romania (mediante Persona_3 bus, veicoli, arerei), come da documenti che si rammostrano (cfr. doc. 50 e 72).
24. Vero che il IG. , una volta dimesso dall'ospedale di Parte_1
Niguarda, si trasferiva presso l'abitazione del fratello R_
25. Vero che, in ragione dell'assistenza prestata al fratello dal 15 PT ottobre 2011, il IG. lavora n.5/6 messi all'anno, come da documento Persona_3 che si rammostra (doc. 74).
26. Vero che, al fine di poter assistere il figlio , i IGg. Parte_1
e formulavano, in data 10 marzo 2016 e 5 dicembre Pt_3 Parte_2
pagina5 di 55 2017, domanda di pensionamento anticipato, come da documento che si rammostra (cfr. doc. 53);
27. Vero che, a far data dalle dimissioni dalla Clinica Multimedica di Limbiate del 18 aprile 2013, il IG. , allorchè soggiorna in Parte_1 Romania, dimora presso l'abitazione dei genitori in Romania, nella cittá di Bals, Str. Boureni, prov. Iasi con cui alla data odierna convive;
28. Vero che il IG, , a far data dall'ultimo ricovero, svolge Parte_1 in via autonoma le incombenze ordinarie (preparazione cibi, accesso a visite mediche, viaggi, pulizia casa);
29. Vero che a far data dal luglio 2019 il IG, dimora, con la Persona_3 propria famiglia, presso la città di di Bals, Str. Boureni, prov. Iasi in Romania onde fornire, assieme ai genitori, l'assistenza al fratello;
30. Vero che, dal 15 ottobre 2013 ad oggi, il IG. frequenta Parte_1 la figlia, IG.ra ; Persona_2
Si indicano quali testi:
- IG.ra , San Leone al Lambro (MI), in riferimento ai capitoli CP_5 da 4 a 12;
- Ing. , di Pavia (PV), piazza XXV aprile n. 3, sui Tes_1 Tes_2 capitoli di prova da 4 a 12;
- IG.ra , Viale Lombardia 7, Lodi, sui capitoli 1,2,3 e da Testimone_3 13 a 30;
- IG. Lodi, Viale Lombardia n. 7, sui capitoli 1,2,3, e da 13 a Testimone_4 30;
- IG. , Sant Angelo Lodigiano, via Polli Dacco n. 1, sui Testimone_5 capitoli 1,2,3, e da 13 a 30;
- IG. Milano, via Lessona n. 9, sui capitoli 1,2,3, e da Testimone_6 13 a 30;
- Dott. , Milano, Corso Venezia n. 2 sui capitoli 13, 14, 15; Testimone_7
- Dott.ssa Daria Valeria AT, Milano, via Eustachi n. 40 sui capitoli 13, 14, 15;
Qualora ritenuto necessario da questo Ill.mo Giudice, si chiede disporsi CTU cinematica sottoponendo al perito il seguente quesito:
“esaminati gli atti e i documenti di causa, sentite le parti ed i loro consulenti eventualmente nominati, esperite le indagini tecniche eventualmente ritenute necessarie, ricostruisca il CTU la dinamica del sinistro di cui è causa con particolare riferimento alle condotte di guida dei soggetti coinvolti e all'identificazione del soggetto responsabile.”
Per _1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis, previe le più opportune e necessarie declaratorie di rito e di merito, così giudicare: In via pregiudiziale: dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'inammissibilità dell'impugnazione ex adverso proposta, con ogni conseguente statuizione anche in punto spese processuali. In via principale, nel merito: rigettare, per tutti i motivi dedotti in narrativa, l'appello proposto dai sig.ri , ed Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, Parte_3
pagina6 di 55 confermare integralmente la sentenza non definitiva n. 163/2023 del 24.02.2023 e la sentenza definitiva n. 1207/2023 del 28.12.2023 entrambe emesse dal Tribunale di Lodi a definizione del giudizio RG 1086/2019. In via istruttoria: la scrivente difesa si oppone all'ammissione della prova per testi riproposta anche nella presente sede di impugnazione dagli appellanti trattandosi di istanze istruttorie già esaminate e respinte dal Giudice di prime cure, ed attesa altresì l'irrilevanza delle stesse ai fini della decisione. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre accessori come per legge”.
pagina7 di 55 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8 aprile 2019, PT
, , e hanno convenuto in
[...] Persona_3 Parte_2 Parte_3 giudizio, dinanzi al Tribunale di Lodi, e CP_3 _1
chiedendo la condanna solidale dei convenuti al risarcimento dei danni,
[...] patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza del sinistro stradale che il
15 ottobre 2011 aveva coinvolto e per il quale era Parte_1 CP_3 stato condannato dal Giudice di Pace di Lodi, con sentenza n. 195/2016 - confermata, in sede di appello, dal Tribunale di Lodi con sentenza n. 1/2018, passata in giudicato il 5 giugno 2018 - per il delitto di lesioni personali colpose.
A fondamento delle domande gli attori hanno allegato le seguenti circostanze: il 15 ottobre 2011, alle ore 17.15 circa, percorreva, a bordo Parte_1 del proprio motociclo Piaggio Beverly 200, la strada statale 9, in direzione
Milano, quando alla guida dell'autovettura SM Four Two, CP_3 assicurata da giunto in prossimità della progressiva _1 chilometrica 311+120 circa, si immetteva repentinamente nella corsia di canalizzazione per la svolta a sinistra, senza l'uso della freccia e degli specchietti retrovisori, urtando con la parte posteriore sinistra il motociclo condotto da
, già immesso nella corsia di canalizzazione e che percorreva la Parte_1 medesima strada con identica direzione;
in conseguenza dell'urto, perdeva il controllo del proprio Parte_1 mezzo e rovinava sull'asfalto, invadendo l'opposta corsia di marcia, mentre sopraggiungeva l'autovettura Renault IO condotta da , la quale non CP_5 riusciva a evitare l'impatto, urtando il motociclo con la parte anteriore della propria autovettura;
a seguito del sinistro veniva trasportato d'urgenza al Pronto Parte_1
Soccorso dell'Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano, con diagnosi di “trauma cranio encefalico, stato di coma”; a causa delle gravi conseguenze psico fisiche subiva un lungo periodo di degenza ospedaliera durato diciotto mesi e veniva sottoposto a sei interventi chirurgici (il 15 ottobre 2011, il 26 ottobre 2011, il 3 novembre 2011, il 18 novembre 2011, il 5 dicembre 2011 e il 15 dicembre 2011); con sentenza penale n. 195/2016, del 6 dicembre 2016, il Giudice di Pace di
Lodi assolveva e accertava la penale responsabilità di CP_5 CP_3
pagina8 di 55 per il delitto di cui all'art. 590 c.p., condannando quest'ultimo, in solido con al pagamento di una provvisionale immediatamente _1 esecutiva di euro 500.000,00 in favore della vittima;
con sentenza penale n. 1/2018, del 16 gennaio 2018, il Tribunale di Lodi confermava la sentenza di condanna del Giudice di Pace di Lodi;
il sinistro era imputabile in via esclusiva a con esclusione di CP_3 un concorso di colpa del danneggiato;
aveva subito un danno biologico permanente nella misura Parte_1 del 90%, oltre al danno da invalidità temporanea assoluta e temporanea, da personalizzarsi tenuto conto della sofferenza morale patita a causa del sopravvenuto stato di salute e mancata autosufficienza lavorativa e domestica, nonché a causa dell'abbandono da parte della moglie e dell'interruzione di ogni rapporto con la figlia minore;
un danno emergente rappresentato dalle spese mediche sostenute;
un danno da lucro cessante per la perdita della capacità lavorativa specifica.
, fratello del danneggiato, ha chiesto il risarcimento del danno Persona_3 da lesione del rapporto parentale, per aver abbandonato la propria occupazione lavorativa, al fine di prendersi cura del fratello con continuità.
e , genitori di , residenti in Parte_2 Parte_3 Parte_1
Romania, hanno chiesto il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, per l'estremo travaglio con il quale avevano vissuto la degenza del figlio, in ragione della lontananza e dell'impossibilità di prestare un costante supporto al figlio.
Costituitasi in giudizio, ha contestato il _1 fondamento delle domande, chiedendone il rigetto.
è rimasto contumace. CP_3
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti costituite ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio di natura medico legale sulla persona di , con sentenza non definitiva Parte_1
n. 163/2023, pubblicata il 24 febbraio 2023, il Tribunale di Lodi ha accertato il concorso di colpa di e di nella causazione del CP_3 Parte_1 sinistro stradale del 15 ottobre 2011, nella misura della metà ciascuno;
ha liquidato a favore di , a titolo di risarcimento del danno Parte_1 patrimoniale e non patrimoniale, la complessiva somma di denaro di euro pagina9 di 55 188.592,27, oltre interessi come indicati in motivazione, da porsi a carico solidale di e di ha disposto la rimessione della CP_3 _1 causa sul ruolo per l'ulteriore istruttoria in ordine alle domande risarcitorie proposte dai familiari del danneggiato.
Con la detta sentenza il giudice di primo grado ha preliminarmente accertato che la sentenza penale di condanna ha efficacia vincolante nei confronti di tutte le parti del processo civile, ai sensi dell'art. 651 c.p.p.; che tale efficacia non copre, tuttavia, l'eventuale condotta colposa della vittima, spettando al giudice civile determinare l'incidenza causale della condotta di quest'ultima.
Passando all'esame dei fatti di causa, il giudice di prime cure ha preliminarmente confermato la decisione, assunta in sede istruttoria, di non espletare una consulenza tecnica d'ufficio cinematica, in quanto la documentazione in atti appariva insufficiente al fine di accertare la velocità dei veicoli al momento del sinistro e il punto esatto della collisione e le parti non avevano formulato istanza per l'acquisizione del fascicolo, completo di fotografie e rilevamenti, relativo agli accertamenti svolti in occasione del sinistro.
Il giudice ha, quindi argomentato nei seguenti termini:
“in sede di giudizio penale di appello, con riferimento alla condotta del sig.
è stato accertato quanto segue: CP_3 che “l'impatto tra la SM [condotta dal sig. e il motociclo CP_3
[condotto dal sig. ] sarebbe avvenuto mentre l'autovettura si stava PT muovendo, anche se con contenuta inclinazione e modica velocità, da destra verso sinistra, in fase di avvicinamento al punto di svolta a cui era diretta la corsia di canalizzazione”; che “l'esistenza dei danni sul cerchio della ruota posteriore sinistra della
SM, che in sé escludono che l'impatto sia stato esclusivamente con collisione posteriore e non anche minimamente laterale”; che “l'imputato ha riferito di essersi spostato a sinistra dopo aver acceso la freccia, ma anche specificato anche di non aver visto la moto arrivare nemmeno all'atto di inserire la freccia (“non ho visto la moto arrivare quando ho messo la freccia”), cosa che invece avrebbe dovuto sicuramente accadere se egli avesse controllato per un ragionevole lasso di tempo gli specchietti retrovisori prima di attivare la manovra”;
pagina10 di 55 che “se l'imputato avesse correttamente adempiuto a tale incombente
[ovvero controllare gli specchietti retrovisori], si sarebbe avveduto dell'arrivo del motociclo, né può assumersi che il motociclista non fosse visibile dagli specchietti retrovisori (quanto meno da quelli laterali sinistro centrale) dell'auto, specie su una vettura come la SM che, per le sue caratteristiche e dimensioni affatto ingombranti, non ostacolando particolarmente il campo visivo degli specchietti retrovisori né realizza un particolare angolo morto di visuale”.
Di contro, il sig. non ha fornito la prova necessaria a vincere la PT presunzione di cui all'art. 2054 co. 2 c.c. non avendo dimostrato l'irreprensibilità della propria condotta di guida o, quantomeno, l'insussistenza di una qualsivoglia propria incidenza causale nella verificazione del sinistro, se non più propriamente di avere effettuato tutto quanto era nelle proprie possibilità per evitare lo scontro. Tes_ A questo proposito si osserva, che la consulenza tecnica dell'Ing. , CTP del danneggiato, posta a fondamento della sentenza penale di condanna, non svolge approfondimenti specifici in ordine alla condotta di guida del sig. , PT limitandosi ad affermare che al momento dell'impatto quest'ultimo si trovava già nella corsia di canalizzazione e che “non si può escludere che entrambi i veicoli fossero più inclinati verso sinistra al momento della collisione e [che] il motociclista avesse sterzato per evitare la collisione” (doc. 37).
Neppure la perizia del dott. consulente del PM, fornisce la Persona_4 risposta agli aspetti controversi del sinistro. Si osserva, in particolare, che il perito non è stato in grado di determinare con certezza la velocità dei veicoli coinvolti del sinistro né di identificare con attendibilità la zona precisa in cui si è verificato il tamponamento. Quest'ultimo accertamento è riconosciuto come di particolare rilevanza dallo stesso dott. il quale ha rappresentato che “può Per_4 portare invece a valutazioni molto differenti riguardanti una corretta ed adeguata condotta di guida, l'identificazione di questa “zona” rispetto all'asse trasversale della carreggiata, con particolare riferimento alla corsia centrale di canalizzazione (p. 34, doc. 2 parte convenuta). Stante le incertezze probatorie evidenziate dal dott. appaiono quindi poco coerenti e illogiche le Per_4 conclusioni a cui perviene quando esclude violazioni del codice della strada e/o comportamenti negligenti o imprudenti da parte dei soggetti coinvolti nel sinistro.
pagina11 di 55 Tes_ Infine, né la consulenza dell'Ing. né il giudice penale hanno mai affermato che la manovra a sinistra della SM sia stata improvvisa e repentina, sicché non è possibile ritenere che la condotta del sig. fosse imprevedibile. CP_3
A tale proposito, premesso il dato ignoto della velocità e del punto preciso della collisione, si osserva che il sinistro si è verificato nella corsia di canalizzazione, ovvero in una corsia appositamente predisposta per incanalare i veicoli in transito in base alla direzione che gli stessi hanno intenzione di prendere.
Pertanto, non può ritenersi circostanza di per sé imprevedibile che veicoli transitanti sulla corsia di destra potessero spostarsi sulla corsia di canalizzazione per svoltare a sinistra all'incrocio. Il danneggiato doveva quindi prestare la necessaria cautela e di ciò non ha fornito la prova”.
Con riferimento ai danni subiti da , il giudice di prime cure Parte_1 ha accertato, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, diciotto mesi di inabilità temporanea assoluta;
sessanta giorni di inabilità temporanea parziale all'80%; un grado di sofferenza psico fisica di grado 4,5 su 5; postumi permanenti residui nella misura del 70%.
Ha liquidato il danno biologico applicando le tabelle del Tribunale di
Milano del 2021; ha escluso la liquidazione di un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno morale e di personalizzazione, ritenendo che l'attore non avesse allegato né provato adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dal tipo di lesione sofferta. Ha chiarito che “la sofferenza morale patita per la perduta autosufficienza lavorativa e personale costituisce una delle “normali” conseguenze dell'invalidità nella gravità accertata nell'attore né è stata offerta prova del fatto che il danno biologico riscontrato si discosta dall'ordinario di casi omologhi”.
Il giudice ha, altresì, escluso il risarcimento del danno non patrimoniale per l'avvenuta separazione dalla moglie e il conseguente Persona_1 allontanamento della figlia minore.
Al riguardo ha ritenuto che la sentenza di divorzio pronunciata il 10 luglio
2015 dal giudice rumeno non fosse sufficiente per ritenere provato il nesso di causalità tra lo stato di invalidità del marito e l'allontanamento della moglie, in quanto “il sig. nulla ha dedotto e provato in ordine alla serenità e solidità PT del rapporto coniugale prima del sinistro del 15.10.2011; la circostanza che la
pagina12 di 55 sig.ra abbia instaurato una relazione extraconiugale già dal mese Persona_1 di dicembre 2011 (omissis) ovvero dopo soli due mesi dal sinistro oggetto di causa, fa presumere che le gravi condizioni di salute dell'attore non siano state
l'unica causa della crisi matrimoniale”.
Il giudice di prime cure ha aggiunto che, considerato che nella sentenza di divorzio si dava atto che nell'anno 2000 era partito per lavorare in Parte_1
Italia e che era stato raggiunto dalla propria famiglia solo nel settembre 2010, è possibile affermare che al tempo dell'incidente i coniugi già da lungo tempo non condividessero la quotidianità, con la conseguenza che, per poter apprezzare gli effetti del sinistro sul rapporto coniugale, l'attore avrebbe dovuto allegare e provare l'intensità del rapporto, eventualmente anche sotto il profilo della frequenza degli incontri o dei contatti telefonici (o con altro mezzo) con la moglie e con la figlia.
Sulla base di tali valutazioni il Tribunale di Lodi ha accertato un danno biologico di complessivi euro 448.255,00; un danno patrimoniale per spese mediche di euro 5.320,05 attuali, entrambi ridotti del 50% in ragione del concorso di colpa del danneggiato;
ha, invece, escluso il risarcimento delle spese future per l'assistenza alla persona, ritenendo che tale domanda non fosse stata proposta entro il termine delle preclusioni assertive.
Il giudice ha escluso, altresì, il risarcimento del danno da lucro cessante, poiché l'attore non aveva prodotto le dichiarazioni dei redditi dei tre anni antecedenti al sinistro, come prescritto dall'art. 137 del codice delle assicurazioni, né aveva prodotto altra documentazione utile al fine di calcolare il reddito imponibile sulla cui base determinare il danno da perdita dell'attività lavorativa.
Il giudice ha, quindi, liquidato un danno complessivo di euro 269.417,525, già ridotto della metà in ragione del concorso di colpa del danneggiato.
A tale importo ha applicato un'ulteriore decurtazione del 30%, ritenendo che la condotta del danneggiato, che non aveva correttamente allacciato il casco al momento del sinistro, avesse determinato un aggravamento del danno ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.c.
Tale condotta della vittima il giudice di prime cure ha desunto dal fatto che il casco protettivo fosse stato rinvenuto a qualche metro dal punto di impatto fra i veicoli, che non presentasse evidenti danni recenti e riconducibili al sinistro e che la fibbia sottogola, seppur funzionante, fosse stata trovata aperta.
pagina13 di 55 Sulla base di tali considerazioni il giudice di prime cure ha, quindi, accertato un danno risarcibile pari a complessivi euro 188.592,27, già rivalutati, posti a carico solidale di e di CP_3 _1
Essendo provato che la compagnia di assicurazione aveva già corrisposto al danneggiato la provvisionale di euro 500.000,00, il giudice di prime cure ha affermato che null'altro fosse dovuto dai convenuti a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito da . Parte_1
Ha riconosciuto gli interessi compensativi dalla data di produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione della provvisionale da per tale periodo ha calcolato gli interessi _1 compensativi applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato.
A seguito della pronuncia di detta sentenza non definitiva e della conseguente rimessione della causa sul ruolo, il giudice di prime cure ha escusso i testimoni di parte attrice, e . Testimone_3 Testimone_4 Testimone_8
Trattenuta, nuovamente, la causa in decisione, con sentenza definitiva n.
1207/2023, pubblicata il 28 dicembre 2023, il Tribunale di Lodi ha liquidato a
, a titolo di risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, Persona_3 la somma di denaro di euro 27.101,55, oltre interessi;
ha rigettato le domande risarcitorie proposte da e;
ha compensato le Parte_2 Parte_3 spese processuali tra e ha condannato Parte_1 _1
a rimborsare le spese di lite a;
ha _1 Persona_3 condannato e a rimborsare, in solido tra loro, le Parte_2 Parte_3 spese processuali a infine, ha posto le spese della _1 consulenza tecnica d'ufficio definitivamente “a carico solidale di Parte_1
e di nella misura del 50% ciascuno”. CP_4
Con la detta sentenza che ha definito il giudizio, per quanto di interesse nel presente processo, il giudice di prime cure ha ritenuto non raggiunta la prova “in ordine al danno morale da sofferenza psichica e al danno dinamico-relazionale dipeso dal mutamento delle abitudini di vita” con riferimento alla domanda risarcitoria proposta dai genitori del danneggiato.
Il giudice ha precisato in merito che detti attori nulla avevano allegato e provato in ordine all'intensità del rapporto esistente con il figlio prima del sinistro, considerato che questi viveva in Italia almeno dal 2000; che nulla pagina14 di 55 avevano riferito sulla frequenza dei contatti telefonici con il figlio o sulla frequenza delle visite.
Ha aggiunto che “I testimoni hanno riferito che i sig.ri e Pt_3 Parte_2
hanno effettuato diversi viaggi in Italia per assistere dopo il
[...] PT sinistro, tuttavia, non vi è motivo di escludere che anche prima del sinistro essi si recassero in Italia per incontrare i figli”.
Ha escluso che la decisione di presentare domanda di pensionamento fosse stata motivata esclusivamente dalla condizione di parziale invalidità del figlio, in quanto e non avevano dimostrato che la domanda di Pt_2 Parte_3 pensionamento fosse stata presentata prima del raggiungimento dei requisiti di anzianità e contributivi previsti dal sistema in vigore in Romania.
Infine, il giudice di prime cure ha escluso che e Pt_3 Parte_2 prestassero tuttora assistenza quotidiana al figlio , dal momento che Parte_1 quest'ultimo aveva riferito alla dott.ssa AT di vivere in Romania da solo e di essere autonomo nella gestione delle attività della vita quotidiana.
Quanto alla liquidazione delle spese processuali, per quanto di interesse nel presente processo, il giudice di prime cure ha compensato le spese di lite tra e in ragione della reciproca Parte_1 _1 soccombenza, ritenuta in considerazione del concorso di colpa del danneggiato e delle somme di denaro in precedenza liquidate dalla compagnia assicuratrice.
Per lo stesso motivo ha posto le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di e di nella misura del 50% Parte_1 _1 ciascuno.
Ha condannato e a rimborsare le spese di Parte_2 Parte_3 lite a sempre in applicazione del principio di _1 soccombenza.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 27 giugno 2024, PT
, e hanno impugnato le sentenze,
[...] Parte_3 Parte_2 definitiva e non definitiva, pronunciate dal Tribunale di Lodi nella causa n.
1086/2019 r.g.
Costituitasi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in via telematica il 13 gennaio 2025, ha contestato in maniera puntuale _1
i motivi delle impugnazioni, chiedendone il rigetto.
pagina15 di 55 non si è costituito ed è stato dichiarato contumace con CP_3 ordinanza emessa dal consigliere istruttore all'udienza del 21 gennaio 2025.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 1 aprile 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti costituite hanno precisato le conclusioni e depositato comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini (rispettivamente, sessanta giorni, trenta giorni e quindici giorni prima della detta udienza) all'uopo assegnati con provvedimento emesso dal consigliere istruttore ai sensi del novellato art. 352
c.p.c.
L'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA NON DEFINITIVA N.
163/2023
PRIMO MOTIVO.
Con un primo motivo di gravame , e Parte_1 Parte_3
deducono l'erronea applicazione dell'art. 2054, secondo Parte_2 comma, c.c.
Affermano che il giudice non ha compiuto un'adeguata analisi della dinamica dell'incidente, applicando in modo automatico la presunzione di pari responsabilità dei conducenti ex art. 2054, secondo comma, c.c.
Ritengono che tale errore metodologico abbia condotto a una ricostruzione imprecisa dei fatti, fondata su una valutazione frammentaria delle prove peritali e testimoniali, in violazione dell'art. 116 c.p.c., che impone al giudice di adottare un prudente apprezzamento delle prove, considerando l'insieme degli elementi probatori in modo unitario e coerente, senza frammentare l'analisi e senza applicare automaticamente presunzioni di responsabilità laddove gli elementi raccolti consentano una ricostruzione chiara della dinamica dei fatti.
Gli appellanti affermano che gli elementi probatori dimostrano la responsabilità esclusiva di che ha cambiato corsia senza verificare CP_3 la presenza del motociclo condotto da e che quest'ultimo non ha Parte_1 avuto alcuna possibilità di evitare l'impatto, avendo già impegnato la corsia di canalizzazione.
Censurano l'affermazione del giudice di prime cure che ha ritenuto che non avesse provato di aver fatto tutto il possibile per evitare l'urto. Parte_1
pagina16 di 55 Secondo gli appellanti tale affermazione si basa su un'errata interpretazione della prova tecnica e documentale. Tes_ Spiegano che l'ingegnere ha evidenziato, nella sua perizia, come avesse cercato di evitare l'impatto, sterzando il motociclo verso Parte_1 sinistra, ma senza riuscire a evitare l'urto con la SM di che i CP_3 danni riportati dalla SM dimostrano che il motociclo era stato colpito mentre si trovava già all'interno della corsia di canalizzazione, circostanza che confermerebbe che avesse cambiato corsia, senza concedere la CP_3 precedenza.
Aggiungono che anche le dichiarazioni rese da in sede penale CP_3 confermano la sua colpa, avendo egli ammesso di essersi spostato nella corsia di canalizzazione e di aver avvertito l'urto senza vedere il motociclo;
il che dimostrerebbe chiaramente la sua condotta imprudente.
Gli appellanti censurano, altresì, l'affermazione del giudice secondo cui la manovra di non era imprevedibile e avrebbe dovuto prestare CP_3 PT maggiore attenzione. Ritengono che tale valutazione non tenga conto di un dato essenziale, rappresentato dalla testimonianza di la quale ha CP_5 dichiarato di aver visto il motociclo in fase di sorpasso sulla corsia di canalizzazione, ma di non aver notato la SM prima dell'impatto. Secondo gli appellanti da tali dichiarazioni si desume che la SM si era improvvisamente spostata di corsia, senza segnalare la manovra e senza verificare la presenza di altri veicoli.
Aggiungono che l'assenza di tracce di frenata sul luogo del sinistro conferma ulteriormente che non ha avuto il tempo materiale di Parte_1 evitare l'impatto.
In conclusione, secondo gli appellanti le prove raccolte dimostrano che si trovava già nella corsia di canalizzazione e aveva diritto di Parte_1 precedenza;
che ha effettuato un cambio di corsia improvviso, senza CP_3 segnalare la manovra e senza verificare la presenza di altri veicoli;
che le dichiarazioni testimoniali e le perizie tecniche confermano che ha Parte_1 tentato di evitare l'impatto, ma senza successo, a causa della repentinità della manovra di CP_3
Lamentano che il giudice abbia argomentato come se i fatti di causa riguardassero un incidente relativo ad un normale spostamento di corsia con pagina17 di 55 traffico scorrevole, mentre, come risulta dalle dichiarazioni rese in sede penale da
, si è spostato dalla colonna di auto, ferma al semaforo, CP_5 CP_3 per andare nella corsia di canalizzazione, senza prestare alcuna attenzione alla provenienza del motociclo condotto da , che già da tempo stava Parte_1 percorrendo la corsia di canalizzazione e che faceva affidamento sul fatto che le auto rimanessero ferme in colonna.
Infine, gli appellanti deducono che il riferimento alla velocità non può ritenersi un fatto controverso decisivo, come affermato nella sentenza impugnata, poiché l'ingegner (consulente del Pubblico Ministero) ha sottolineato Per_4 come nessuno dei tre veicoli coinvolti circolasse superando il limite di velocità.
Il motivo è privo di fondamento.
Le deduzioni degli appellanti non trovano riscontro nelle prove acquisite nel processo, sulla base delle quali non è possibile ricostruire in modo puntuale la dinamica del sinistro.
L'unico fatto certo, incontrovertibilmente statuito dal giudice penale con sentenza passata in giudicato, è rappresentato dalla condotta di in CP_3 relazione al quale la sentenza penale del Tribunale di Lodi ha accertato che nel momento dell'urto tra la vettura SM condotta da e il motociclo CP_3 condotto dalla persona offesa era in atto, quantomeno Parte_1 parzialmente, una manovra di svolta a sinistra da parte della SM;
che “l'impatto tra la SM e il motociclo sarebbe avvenuto mentre l'autovettura si stava muovendo, anche se con contenuta inclinazione e modica velocità, da destra verso sinistra, in fase di avvicinamento al punto di svolta a cui era diretta la corsia di canalizzazione” (p. 3 della sentenza n. 1/2018 del Tribunale penale di
Lodi: doc. n. 32, fascicolo di primo grado degli appellanti); che tale conclusione si fonda sull'esistenza “dei danni sul cerchio della ruota posteriore sinistra della
SM, che in sé escludono che l'impatto sia stato esclusivamente con collisione posteriore e non anche minimamente laterale” (p. 4, doc. cit.).
Il giudice penale ha, altresì, accertato con efficacia vincolante nel presente giudizio, ex art. 651 c.p.p., che la dinamica del sinistro del 15 ottobre 2011 “vede la SM spostarsi, dopo l'accensione delle frecce, dal lato destro a quello sinistro per immettersi sulla corsia di canalizzazione” (p. 4, doc. cit.); che l'imputato non aveva “controllato per un ragionevole lasso di tempo gli CP_3 specchietti retrovisori prima di attivare la manovra” (p. 4, doc. cit.) e che “se
pagina18 di 55 l'imputato avesse correttamente adempiuto a tale incombente, si sarebbe avveduto dell'arrivo del motociclo, né può assumersi che il motociclista non fosse visibile dagli specchietti retrovisori (quanto meno da quelli laterali sinistro centrale) dell'auto, specie su una vettura come la SM che, per le sue caratteristiche e dimensioni affatto ingombranti, non ostacola particolarmente il campo visivo degli specchietti retrovisori né realizza un particolare angolo morto di visuale” (p. 5, doc. cit.).
Le dichiarazioni testimoniali di non smentiscono tale CP_5 ricostruzione dei fatti e, in particolare, non supportano la tesi degli appellanti secondo i quali era fermo sulla corsia di canalizzazione al momento CP_3 dell'urto. Cont La teste sentita nel processo penale dal giudice di prime cure (il
Giudice di Pace di Lodi), ha dichiarato: “nella corsia opposta notavo un motociclo in fase di sorpasso a sinistra di una colonna di autovetture ferma a causa dell'incrocio semaforico"; ha, poi, precisato: "Ho visto la moto da lontano quando c'era ancora una sola corsia. Ho visto la moto sbandare e venire sulla mia corsia" (doc. n. 38, fascicolo di primo grado degli appellanti).
Detta teste ha, quindi, rappresentato di aver notato un incolonnamento di auto nella direzione opposta alla sua, ma tali dichiarazioni non costituiscono prova del fatto che fosse fermo in coda, poiché la teste non è stata in grado CP_3 di precisare su quale corsia tali veicoli fossero fermi e incolonnati (e, in particolare, se si trattasse della corsia di canalizzazione) e neppure ha fatto in alcun modo cenno alla presenza o alla posizione della SM. Tes_ Si aggiunga che neppure il consulente tecnico della parte civile, ing. , ha affermato che la manovra a sinistra della SM era stata improvvisa e repentina o completa, come invece lamentano gli odierni appellanti.
Anche il giudice penale ha condivisibilmente escluso che vi fosse stato uno spostamento improvviso della SM da destra verso sinistra (cfr. doc. n. 32, cit.), sicché non è possibile ritenere che la condotta di fosse CP_3 imprevedibile, tanto più ove si consideri che il sinistro si è verificato nella corsia di canalizzazione, cioè in una corsia predisposta appositamente per incanalare i veicoli in transito in base alla direzione che intendono prendere. Non può, dunque, ritenersi circostanza in sé imprevedibile che veicoli transitanti sulla corsia di pagina19 di 55 destra potessero spostarsi sulla corsia di canalizzazione per svoltare a sinistra all'incrocio.
Quanto alla condotta di guida della vittima, premesso che non sussiste alcun puntuale accertamento nella sentenza penale passata in giudicato, va ribadito che, come è già stato correttamente evidenziato nella sentenza gravata, la perizia del Tes_ consulente tecnico di , ingegner , posta a fondamento della Parte_1 sentenza penale di condanna, non svolge approfondimenti specifici in ordine alla condotta della vittima, limitandosi ad affermare che al momento dell'impatto quest'ultima si trovava già nella corsia di canalizzazione e che “non si può escludere che entrambi i veicoli fossero più inclinati verso sinistra al momento della collisione e il motociclista avesse sterzato per evitare la collisione” (doc. n.
37, fascicolo di primo grado degli appellanti).
Neppure la perizia del dott. consulente del Pubblico Persona_4
Ministero, fornisce la risposta agli aspetti controversi del sinistro: in particolare, tale perito non è stato in grado di determinare con certezza la velocità dei veicoli coinvolti nel sinistro né di identificare con attendibilità la zona precisa in cui si è verificato il tamponamento (doc. n. 2, fascicolo . Va, _1 quindi, confermata la valutazione del giudice di prime cure, il quale ha ritenuto che, stante le incertezze probatorie evidenziate dal dott. appaiono poco Per_4 coerenti e illogiche le conclusioni a cui egli perviene quando esclude violazioni del codice della strada o comportamenti negligenti o imprudenti da parte dei soggetti coinvolti nel sinistro stradale.
Considerati, quindi, i dati ignoti rappresentati dalla velocità dei veicoli coinvolti, dal punto preciso di collisione e dalla condotta di guida della vittima e considerato, altresì, il dato certo dello spostamento della SM di da CP_3 destra verso sinistra in prossimità dell'incrocio, va confermata la valutazione del giudice di prime cure, secondo cui avrebbe dovuto prestare la Parte_1 necessaria cautela.
Non essendo provato che il danneggiato avesse rispettato le regole del codice della strada, nonché le regole di comune prudenza, deve trovare applicazione la presunzione dell'eguale concorso di entrambi i conducenti
( e ) nella causazione del sinistro del 15 ottobre 2011. CP_3 PT
Giova richiamare al riguardo l'orientamento consolidato della Corte di
Cassazione, che ha ritenuto come la presunzione di pari responsabilità sancita pagina20 di 55 dall'art. 2054, secondo comma, c.c. abbia carattere sussidiario ed operi non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro. Ne consegue che l'accertamento della colpa, sia pure grave di uno dei conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto per evitare l'evento, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico (da ultimo Cass., ord. 26/07/2022 n.
23300; Cass. 12/03/2020 n. 7061; Cass. 12/04/2011 n. 8409).
Va, altresì, ricordato che “In ordine alla interpretazione dell'articolo 2054, secondo comma, c.c., l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non supera di per sé la presunzione di colpa concorrente di cui all'articolo 2054, secondo comma, c.c., rimanendo allo scopo necessario accertare che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza e abbia comunque fatto il possibile per evitare il sinistro” (Cass., ord. 11 maggio 2022, n. 14947).
Nell'applicare i richiamati principi di diritto, il giudice di prime cure ha valutato correttamente le prove acquisite nel processo, poiché, pur essendo accertata la violazione dell'art. 154 del Codice della Strada da parte di
[...] per il cambio di corsia senza adeguate cautele, non risulta dimostrato che CP_3
abbia tenuto una condotta di guida conforme alle regole di Parte_1 prudenza e del Codice della Strada.
In conclusione, non è stata fornita la prova che il danneggiato abbia PT fatto tutto il possibile per evitare il danno;
non è dimostrata l'esclusiva responsabilità di le risultanze probatorie confermano l'applicabilità CP_3 della presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, secondo comma, c.c.
La valutazione operata dal giudice di prime cure è, dunque, corretta e conforme ai principi giurisprudenziali consolidati in materia di responsabilità civile da circolazione stradale.
SECONDO MOTIVO.
Con un secondo motivo di impugnazione gli appellanti si dolgono della mancata liquidazione di un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno morale e della mancata liquidazione della personalizzazione del danno biologico.
Ricordano che il consulente tecnico d'ufficio, dott. ha accertato un Per_5 grado di sofferenza psico fisica temporanea di 4,5 su 5 e un grado di sofferenza psico fisica permanente di 4 su 5, dettato dallo sconvolgimento delle abitudini di pagina21 di 55 vita del danneggiato che, dal momento della sua progressiva ripresa, ha sempre manifestato cognizione della propria condizione.
Secondo gli appellanti il giudice non ha valorizzato che, prima del sinistro,
si era trasferito in Italia, aveva creato nel tempo una propria Parte_1 stabilità economica e si era finalmente ricongiunto con la moglie e con la figlia;
mentre, dopo il sinistro, egli era stato abbandonato dalla moglie, era stato costretto a rientrare in Romania, a farsi assistere quotidianamente dal fratello e dai genitori nelle mansioni ordinarie e a rinunciare a qualsiasi attività di relazione, anche affettiva.
Aggiungono che, oltre alla fisiologica sofferenza patita per la propria invalidità, si deve considerare che, in ragione del prolungato ricovero ospedaliero, che lo aveva portato ad alienarsi dai propri legami familiari e dalle proprie abitudini per ben diciotto mesi, era stato abbandonato dalla Parte_1 moglie, la quale, reputando troppo impegnativa l'assistenza necessaria al marito, si era determinata ad allontanarsi da quest'ultimo nel momento di maggior sofferenza, instaurando, altresì, una relazione extraconiugale.
Gli appallanti evidenziano che, a seguito dell'abbandono della moglie e della separazione dalla stessa, aveva dovuto sopportare anche Parte_1
l'allontanamento della figlia minore, rendendo impossibile una frequentazione costante.
Gli appellanti ritengono, quindi, che in ragione di tali elementi debba essere riconosciuta a la massima personalizzazione del danno. Parte_1
Il motivo merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
Quanto al danno biologico, va preliminarmente precisato che il giudice di prime cure ha effettuato la liquidazione di tale voce di danno con riferimento all'epoca del sinistro stradale, anziché, come sarebbe stato corretto, all'epoca di stabilizzazione dei postumi permanenti. Poiché sul punto la sentenza non è stata fatta oggetto di censura, si è formato il giudicato interno, con la conseguenza che la valutazione del motivo in esame e la relativa decisione muoveranno dal presupposto che l'accertamento del danno in esame va effettuato con riferimento all'epoca del sinistro stradale per cui è causa.
Ciò premesso, va rilevato che le tabelle elaborate dall'Osservatorio Civile presso la Corte d'Appello di Milano, relative all'anno 2021, prevedevano, per una invalidità permanente del 70% in un soggetto dell'età di 36 anni (qual era PT
pagina22 di 55 all'epoca del sinistro), un danno non patrimoniale di euro 672.382,00, di PT cui euro 448.255,00 in relazione alla componente di danno biologico o dinamico relazionale ed euro 224.127,00 in relazione alla componente relativa alla sofferenza soggettiva interiore.
Considerato che la liquidazione del danno non patrimoniale effettuata dal giudice di prime cure non corrisponde al risarcimento richiesto dall'appellante per tale voce di danno, avendo il giudice di prime cure liquidato la somma di denaro di euro 448.255,00, corrispondente alla sola componente dinamico relazionale del danno sofferto da , la censura relativa alla liquidazione del danno Parte_1 non patrimoniale da invalidità permanente si appalesa fondata.
In accoglimento del motivo in esame e in riforma della sentenza gravata, deve essere accertato un danno di da sofferenza soggettiva Parte_1 interiore, conseguente ai postumi permanenti accertati, di euro 260.495,00
(calcolato sulla base della tabella milanese pubblicata il 5 giugno 2024, vigente all'epoca della presente decisione), ridotto della metà in ragione del concorso di colpa del danneggiato e, così, un credito di euro 130.247,50, da rivalutare dal 5 giugno 2024 al 9 aprile 2025 (data della presente decisione). Il credito risarcitorio spettante a a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore è, Parte_1 quindi, pari a euro 132.201,21 attuali.
Sulla predetta somma di denaro sono dovuti gli interessi compensativi in misura legale (art. 1284, primo comma, c.c.) calcolati secondo i criteri stabiliti da
Cass., S.U., 17 febbraio 1995, n. 1712 e, quindi, calcolati dalla data del sinistro stradale del 15 ottobre 2011 sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria. Gli interessi compensativi vanno, quindi, calcolati sull'importo di euro 132.201,21 devalutato alla data del 15 ottobre 2011 e rivalutato anno per anno sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Considerato che la somma di euro 132.201,21 devalutata da aprile 2025 a ottobre 2011 è pari a euro 105.423,61, il credito spettante a per la Parte_1 voce di danno in esame è pari a euro 153.362,69 attuali, comprensivi di interessi dal 15 ottobre 2011 al 9 aprile 2025 (epoca della presente decisione).
Capitale Iniziale: € 105.423,61
Data Iniziale: 15/10/2011
pagina23 di 55 Data Finale: 09/04/2025
Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)
Decorrenza Rivalutazione: Ottobre 2011
Scadenza Rivalutazione: Aprile 2025
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice alla Decorrenza: 103,6
Indice alla Scadenza: 121,3
Raccordo Indici: 1,071
Coefficiente di Rivalutazione: 1,254
Totale Rivalutazione: € 26.777,60
Capitale Rivalutato: € 132.201,21
Totale Colonna Giorni: 4925
Totale Interessi: € 21.161,48
Rivalutazione + Interessi: € 47.939,08
Capitale Rivalutato + Interessi: € 153.362,69
In merito alle doglianze relative alla personalizzazione del danno è opportuno ricordare la giurisprudenza in materia di personalizzazione, in base alla quale “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la personalizzazione del danno in aumento rispetto alla misura standard prevista dalle tabelle può essere concessa solo laddove si rinvengano circostanze straordinarie che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi identici” (Cass. 18 maggio 2022, n.
15924).
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione “In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. "personalizzazione" del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso
pagina24 di 55 sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari;
da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione "economicistica" dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità” (Cass. 21 settembre 2017, n. 21939; in senso conforme Cass.
7 novembre 2014, n. 23778).
Nel caso in esame le allegazioni di non integrano quelle Parte_1 circostanze specifiche ed eccezionali che sole possono consentire al giudice di personalizzare il danno biologico.
La fisiologica sofferenza patita per l'invalidità permanente conseguente al sinistro stradale del 15 ottobre 2011 non integra una circostanza peculiare, ma è la conseguenza ineludibile dell'entità dei postumi riportati nel sinistro per cui è causa, la quale è già stata ristorata con il riconoscimento della componente di danno da sofferenza soggettiva interiore.
Le circostanze dedotte dagli appellanti costituiscono, dunque, conseguenze ordinarie e prevedibili di un trauma cranico-encefalico della gravità accertata, già considerate nella liquidazione tabellare standard.
Quanto alle vicende inerenti alla vita familiare, si osserva che esse non sono in nesso di causalità con la vicenda oggetto di causa, come sarà meglio evidenziato nel trattare il successivo motivo di impugnazione.
In conclusione, nessuna personalizzazione del danno biologico è dovuta a per le lesioni riportate in esito all'incidente stradale del 5 ottobre Parte_1
2011, dovendo essere confermata la valutazione effettuata nell'impugnata sentenza, che ha correttamente escluso tale personalizzazione sul rilievo che “nel caso di specie, non risultano comprovate circostanze personali e soggettive, peculiari della vittima, tali da giustificare la richiesta di ulteriore personalizzazione del danno biologico permanente” (p. 9, sentenza impugnata).
TERZO MOTIVO.
pagina25 di 55 Con un terzo motivo di impugnazione gli appellanti si dolgono del mancato riconoscimento del danno non patrimoniale per l'avvenuta separazione di PT
dalla moglie e il conseguente allontanamento dalla figlia
[...] Persona_1 minore . Persona_6
Affermano che il giudice non ha ritenuto di ammettere la prova orale che era stata offerta per provare tale danno.
Deducono che l'assunto del giudice di prime cure – secondo cui “la circostanza che la sig.ra abbia instaurato una relazione Persona_1 extraconiugale già dal mese di dicembre 2011, ovvero dopo due mesi dal sinistro oggetto di causa, fa presumere che le gravi condizioni di salute dell'attore non siano state l'unica causa della crisi matrimoniale” (p. 8, sentenza gravata) – risulta apodittico e non ancorato ad un risultato probatorio, oltre che frutto di malgoverno delle norme in materia di presunzioni semplici di cui all'art. 2729
c.c., poiché l'applicazione delle massime di esperienza, secondo il canone dell'”id quod plerumque accidit”, conduce ad una differente valutazione della vicenda.
Al riguardo evidenziano, anzitutto, che la solidità del rapporto matrimoniale, in assenza di indici contrari, deve ritenersi un fatto normale, essendo il vincolo coniugale caratterizzato da stabilità e maturità dei sentimenti e come tale non imponendo particolari dimostrazioni, come invece opinato dal giudice di prime cure.
Evidenziano che la circostanza che avesse raggiunto il marito Persona_1 in Italia solo nel 2010 è rivelatrice dell'esistenza di un legame sentimentale solido e conservato fra i coniugi: la distanza mantenuta per lunghi anni era dettata esclusivamente da ragioni economiche, essendo giunto in Italia per Parte_1 fare un lavoro artigianale (gessista) da un paese economicamente non florido, come la Romania.
Aggiungono che la pronuncia del Tribunale di Lodi è errata anche perché non considera il concorso di cause ex art. 41 c.p. Spiegano in merito che, quand'anche si volesse considerare, seppur senza alcun ancoraggio fattuale, una ipotizzata crisi coniugale fra e la moglie già prima del sinistro, le Parte_1 gravissime lesioni riportate nel sinistro dall'attore sono certamente cause che hanno inciso pesantemente sulla relazione di coniugio, portandola al definitivo collasso.
pagina26 di 55 Affermano che agli atti del giudizio non vi è alcun elemento concreto per stabilire che al momento del sinistro ci fossero fattori di crisi così gravi in corso tra e;
che la sentenza di divorzio pronunciata dal Parte_1 Persona_1 giudice rumeno non evidenzia circostanze tali da rendere la relazione tra i coniugi già sull'orlo del collasso prima del sinistro.
Gli appellanti affermano che, in ragione della rilevanza costituzionale del matrimonio e della famiglia ex art. 29 della Costituzione, è meritevole di autonomo risarcimento la lesione patita da per la rottura del Parte_1 proprio legame sentimentale con la figlia e con la moglie.
Il motivo non può essere accolto.
Il dedotto abbandono di da parte della moglie (e la Parte_1 conseguente rottura del legame sentimentale con la figlia), dopo il sinistro stradale per cui è causa, non costituisce la conseguenza regolare di un rapporto coniugale, sicchè non può essere posto in nesso di causalità con il sinistro dedotto in giudizio.
Va, quindi, confermata la valutazione del giudice di prime cure, il quale ha correttamente ritenuto che la crisi coniugale non fosse dipesa dalle gravi condizioni di salute di . Parte_1
QUARTO MOTIVO.
Con un quarto motivo di gravame gli appellanti si dolgono del mancato riconoscimento delle spese di perizia medico legale e delle spese future per l'assistenza alla persona.
Censurano la parte della sentenza in cui il giudice ha affermato che “va esclusa la fattura di € 302,50 per la perizia medico legale del dott. (doc. Per_7
41), trattandosi di esborso sostenuto ai fini dell'esercizio del diritto di difesa nel presente giudizio (omissis) Nulla invece va riconosciuto a titolo di spese future per l'assistenza alla persona in quanto entro i termini di preclusione tale voce di danno non è stata oggetto di specifica domanda” (p. 9, sentenza impugnata).
Gli appellanti sostengono che la perizia medico legale era prodromica all'instaurazione del contenzioso al pari del patrocinio legale e che, quanto alle spese future per l'assistenza alla persona, l'attore aveva formulato ampia domanda risarcitoria, comprendente sia i danni patrimoniali che i danni non patrimoniali, patiti e patiendi.
pagina27 di 55 Aggiungono che le spese future di assistenza sono state dal giudice demandate alla quantificazione del consulente tecnico d'ufficio, il quale ha evidenziato la necessità di spese future per assistenza generica di quattro o cinque ore al giorno.
Precisano che a seguito del verbale di accertamento dell'ASL del 29 giugno
2018, a è stata riconosciuta una percentuale di invalidità civile del Parte_1
60%, con conseguente negazione dell'indennità di accompagnamento “in assenza della riferita necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani” esistente all'atto del riconoscimento dell'invalidità civile al
100%.
Gli appellanti chiedono, quindi, il riconoscimento di entrambe le dette voci di danno, invocandone la valutazione in via equitativa.
Il motivo merita accoglimento.
Con riferimento alle spese stragiudiziali sostenute per la perizia medico legale, trovano applicazione i principi già affermati dalla Suprema Corte di
Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 16990 del 10 luglio 2017, in forza dei quali le spese di assistenza peritale stragiudiziale, così come le spese di assistenza legale stragiudiziale, hanno natura di danno emergente;
pertanto, la loro liquidazione è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali;
inoltre, tali spese sono liquidabili solo se non ritenute dal giudice superflue.
Nel caso in esame, ha adeguatamente allegato e provato di Parte_1 aver sostenuto spese stragiudiziali, producendo la ricevuta n. 607 del 2 ottobre
2013, di euro 302,50, emessa dal dott. per la perizia medico Persona_8 legale (doc. n. 41, fascicolo di primo grado degli appellanti).
Nell'escludere la risarcibilità di tale voce di danno, il giudice di prime cure non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto, non avendo erroneamente considerato come l'evidente strumentalità di tale perizia medico legale stragiudiziale all'esercizio del diritto difesa in giudizio comprovi l'utilità della relativa spesa.
Va, quindi, riconosciuto a un credito per spese di assistenza Parte_1 peritale stragiudiziale di euro 302,50, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi in misura legale (art. 1284 c.c.) a decorrere dal relativo esborso (2 ottobre 2013) e sino alla data della presente decisione. Sulla somma così
pagina28 di 55 complessivamente determinata sono, altresì, dovuti gli interessi moratori in misura legale (art. 1284 c.c.) a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
Il credito di euro 302,50, rivalutato dal 2 ottobre 2013 alla data della presente decisione (9 aprile 2025), corrisponde a euro 366,93 attuali (coefficiente di rivalutazione: 1,213).
Quanto alle spese mediche future, la decisione impugnata non è conforme ai principi di diritto che regolano la materia.
E' principio di diritto consolidato, di recente ribadito dalla Corte di
Cassazione, quello secondo cui “In tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, l'unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale sull'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che, quando un soggetto agisca in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si deve riferire a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta. Ne consegue che, laddove nell'atto introduttivo siano indicate specifiche voci di pregiudizio, a tale indicazione deve riconoscersi valore meramente esemplificativo dei vari profili di pregiudizio dei quali si intenda ottenere il ristoro, a meno che non si possa ragionevolmente ricavarne la volontà attorea di escludere dal "petitum" le voci non menzionate” (Cass., ord. 7 giugno 2019, n.
15523).
Nel caso in esame è pacifico che aveva richiesto il Parte_1 risarcimento di tutti i danni derivanti dal sinistro stradale, con la conseguenza che non si può ritenere, come è stato invece erroneamente argomentato dal giudice di prime cure, che le spese mediche future non fossero dovute perché non richieste entro il termine delle c.d. preclusioni assertive.
Il consulente tecnico d'ufficio ha accertato la necessità di spese per assistenza generica di 4-5 ore al giorno.
Considerato che nel 2025, per una badante non convivente, la paga oraria minima può variare da circa euro 5,35 (Livello A) a euro 7,10 (Livello BS) per persona autosufficiente;
che il livello BS per le badanti, secondo il Contratto
Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico, si riferisce all'assistenza a persone autosufficienti o a bambini, incluse le attività di preparazione pasti e pulizia della casa, è possibile riconoscere una spesa futura di euro 7,10 per una media di 4,5
pagina29 di 55 ore al giorno e, così, una spese futura di euro 958,50 al mese, per ogni mese a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione e sino all'età di 81 anni.
Le spese future sono, quindi, stimabili in euro 386.275,50 [euro 958,50 x 13 mensilità x 31 anni] attuali.
Considerato il concorso di colpa di nella misura del 50%, Parte_1 deve essere accertato un credito di tale appellante per spese future pari a euro
193.137,75 attuali.
In accoglimento del motivo in esame e in riforma della sentenza non definitiva impugnata, deve essere accertato che vanta un credito Parte_1 risarcitorio per spese mediche future pari a euro 193.137,75 attuali.
QUINTO MOTIVO.
Con un quinto motivo di impugnazione gli appellanti lamentano il mancato riconoscimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica.
Evidenziano che la Corte di Cassazione ha chiarito che tale voce di danno va riconosciuta anche nel caso limite di soggetto non percettore di reddito;
che nel caso in esame, in cui l'attore pacificamente svolgeva attività di artigiano specializzato e percepiva reddito sufficiente al sostentamento del proprio nucleo familiare, non può negarsi la capacità dello stesso di cercare e trovare un lavoro qualora fosse rimasto sano.
Ricordano che il consulente tecnico d'ufficio, dott. ha accertato Per_5 che “i succitati postumi incidono sulla capacità lavorativa specifica (operaio edile all'epoca dei fatti di causa) nella misura del 100%. Il paziente per le energie residue potrebbe essere impiegato esclusivamente in attività di tipo sedentario che non comportino stress psicofisici e/o movimentazioni di carichi e stazione eretta. Ovviamente tale ipotesi lavorativa che parrebbe alquanto remota, andrebbe constatata e verificata dal medico del lavoro”.
Il motivo merita accoglimento.
Il giudice di prime cure ha escluso il danno in esame ritenendo non provata la produzione di reddito e, quindi, la perdita o diminuzione della capacità lavorativa specifica.
Tale pronuncia si pone in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale, che riconosce tale voce di danno anche nel caso limite di soggetto non percettore di reddito e con gli accertamenti del consulente tecnico pagina30 di 55 d'ufficio, il quale ha rilevato che “i succitati postumi incidono sulla capacità lavorativa specifica (operaio edile all'epoca dei fatti di causa) nella misura del
100%. Il paziente per le energie residue potrebbe essere impiegato esclusivamente in attività di tipo sedentario che non comportino stress psicofisici
e/o movimentazioni di carichi e stazione eretta. Ovviamente tale ipotesi lavorativa che parrebbe alquanto remota, andrebbe constatata e verificata dal medico del lavoro” (p. 16 della relazione).
Quanto ai principi di diritto che governano la materia, è opportuno ricordare che “Il danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa di un soggetto adulto che, al momento dell'infortunio, non svolgeva alcun lavoro remunerato va liquidato (con equo apprezzamento delle circostanze del caso ai sensi dell'art.
2056 c.c.) stabilendo: a) se possa ritenersi che la vittima, qualora fosse rimasta sana, avrebbe cercato e trovato un lavoro confacente al proprio profilo professionale;
b) se i postumi residuati all'infortunio consentano o meno lo svolgimento di un lavoro confacente al profilo professionale del danneggiato”
(Cass., ord. 26 maggio 2020, n. 9682).
Nel caso in esame, è pacifico che al momento del sinistro stradale del 15 ottobre 2011 svolgesse attività lavorativa di piastrellista, con la Parte_1 conseguenza che, alla stregua di quanto osservato e dei risultati delle indagini medico legali compiute dal consulente tecnico d'ufficio, dott. deve, Per_5 quindi, ritenersi accertato, nell'an, un danno da perdita della capacità lavorativa specifica in capo a . Parte_1
In tema di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa generica, qualora la lesione permanente riportata dal danneggiato non sia totale ma parziale, la liquidazione del danno deve essere effettuata con criterio equitativo, tenendo conto sia dell'importo teorico del triplo dell'assegno sociale, sia della concreta possibilità di limitazione della capacità di guadagno futura. Il giudice di merito deve motivare adeguatamente sul criterio adottato, ponderando la diminuzione percentuale correlata ai postumi macropermanenti ed eventuali ulteriori decurtazioni, così da rispettare i principi di proporzionalità e congruità del risarcimento rispetto al caso concreto (cfr. Cass., ord. 17 giugno 2025, n.
16312).
Con la recente citata sentenza del 2025 la Corte di Cassazione ha ribadito che “il danno da definitiva e totale perdita della capacità di lavoro conseguente
pagina31 di 55 ad errata prestazione sanitaria, a carico di soggetto che non è mai stato percettore di reddito, va risarcito a titolo di danno patrimoniale futuro, pur non potendosi fare riferimento alla capacità di lavoro specifica, e non (soltanto) di danno biologico e può essere liquidato, in assenza di un ragionevole parametro di riferimento, con il criterio, residuale, del triplo della pensione sociale (di recente,
Cass. Sez. 3, 13/06/2023 n. 16844 (omissis)”.
In ordine alla liquidazione di tale danno è opportuno ricordare i principi che regolano la materia.
Anzitutto, è stato di recente ribadito (da Cass. n. 2463 del 2020) il principio secondo cui “qualora la liquidazione del danno da perdita o contrazione del reddito, subite in conseguenza di lesioni sulla persona, intervenga a distanza di tempo dall'illecito, essa va effettuata sommando i redditi già perduti dalla data dell'illecito alla data della liquidazione;
ed attualizzando i redditi futuri prevedibilmente conseguibili, sulla base della vita residua futura” (così già nelle sentenze del 18 novembre 1997, n. 11439 e del 11 luglio 2017, n. 17061).
Nelle citate pronunce la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale il danno già verificatosi deve essere tenuto distinto da quello futuro, da liquidarsi col sistema della capitalizzazione e ha precisato che il danno attuale da lucro cessante (cioè quello per i potenziali guadagni già persi alla data della decisione) deve essere liquidato sulla base dell'elemento concreto costituito dalla flessione del reddito effettivamente subita dal danneggiato fino all'epoca della decisione, trattandosi di danno attuale e non futuro, esattamente accertabile;
che la liquidazione del danno futuro va effettuata in via ipotetica, sulla base della presumibile flessione del reddito subita dal danneggiato dalla data della decisione in poi (cfr. Cass. 11 luglio 2017, n. 17061, la quale ha precisato che “La valutazione del danno attuale non potrà prescindere dai dati risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo fin qui trascorso, che costituiscono il parametro di base per il risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica”. (Cass. 11 luglio2017, n. 17061).
In senso analogo Cass. 24 luglio 2012, n. 12902 ha chiarito che il reddito non percepito fino al momento della decisione non è qualificabile come futuro in relazione al momento della pronuncia, “essendosi già verificato, e va dunque tenuto distinto da quello da liquidarsi col sistema della capitalizzazione (Cass., n.
pagina32 di 55 11439/1997), da effettuarsi sulla base della somma rivalutata in relazione alla più avanzata età che il defunto avrebbe raggiunto al momento della capitalizzazione”.
Il danno attuale da perdita della capacità lavorativa specifica.
In quest'ordine di principi, nel caso in esame, non essendo stata fornita la prova del reddito prodotto da prima del sinistro stradale oggetto di Parte_1 causa, il danno alla capacità lavorativa specifica può essere liquidato ponendo a base del calcolo il triplo dell'assegno sociale.
E', inoltre, opportuno ricordare che nel caso, quale quello in esame, di danno da invalidità permanente parziale il danno si verifica nel momento della cessazione dell'invalidità temporanea (cfr. Cass. 20 dicembre 2011, n. 27584, la quale ha affermato che: “Il danno risarcibile in caso di invalidità non concerne la incapacità lavorativa in sé, ma la conseguenza del mancato guadagno e, nel caso di invalidità permanente, la riduzione della capacità di guadagno;
ne consegue che, trattandosi di debito di valore, la liquidazione deve essere adeguata ai valori monetari del momento della pronuncia giudiziale definitiva, tenendosi conto della sopravvenuta svalutazione monetaria, mentre la decorrenza degli interessi compensativi e della rivalutazione monetaria va fissata nel momento in cui il danno si è verificato;
tale moment, per il danno da invalidità permanente parziale che sia successivo ad un periodo d'invalidità temporanea liquidato separatamente, deve essere individuato non nella data dell'infortunio, ma nel momento in cui è cessata l'invalidità temporanea e si sono consolidati i postumi permanenti”; in senso conforme Cass. n. 2988 del 1987; Cass. n. 6403 del 1988;
Cass. n. 5680 del 1996).
Nel caso in esame la data di maturazione del diritto al risarcimento del danno alla capacità lavorativa specifica, coincidente con la data di stabilizzazione dei postumi, cioè con la cessazione dell'inabilità temporanea, va individuata nel
14 giugno 2013, considerato che il consulente tecnico d'ufficio ha calcolato una inabilità temporanea assoluta di diciotto mesi e una inabilità temporanea parziale all'80% di 60 giorni (cfr. p. 10 della relazione) e che il sinistro si è verificato il 15 ottobre 2011.
Premesso che all'epoca della cessazione dell'inabilità temporanea PT
, nato il [...], aveva 38 anni, il danno attuale da lucro cessante
[...]
(per i redditi già persi alla data della decisione) è rappresentato dai redditi da pagina33 di 55 lavoro persi dal 14 giugno 2013 (epoca di stabilizzazione dei postumi) sino alla data della presente decisione (9 aprile 2025).
Prendendo come parametro il triplo dell'assegno sociale del 2025 (euro
538,69 mensili) e, quindi, l'importo di euro 21.008,91 (euro 538,69 x 3 x 13 mensilità), il danno subito da per il titolo in esame si determina in Parte_1 euro 229.418,94 attuali [euro 21.008,91 reddito annuo figurativo corrispondente a
13 mensilità del triplo dell'assegno sociale x 142 mesi].
Considerato il concorso di colpa di nella misura del 50%, il Parte_1 danno attuale da perdita della capacità lavorativa specifica è pari a euro
114.740,97 in moneta attuale.
Sulla predetta somma di denaro sono dovuti gli interessi compensativi (art. 1284, primo comma, c.c.), secondo i principi affermati nella nota pronuncia della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 17 febbraio 1995, n. 1712, secondo cui
“Nei debiti di valore, come quelli di risarcimento, l'equivalente pecuniario rivalutato soddisfa il credito per il bene perduto ma non anche il mancato godimento della utilità che avrebbe potuto dare il bene, a rimpiazzare le quali, tra gli altri criteri presuntivi ed equitativi, può soccorrere la corresponsione di interessi. Detti interessi, il cui tasso non deve necessariamente essere quello legale, vanno calcolati, anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del ritardo”.
Gli interessi compensativi vanno, quindi, calcolati sulla somma di denaro di euro 114.740,97, devalutata al 14 giugno 2013 (epoca di stabilizzazione dei postumi permanenti e di conseguente insorgenza del danno in esame) e rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Il danno attuale da perdita della capacità lavorativa specifica è pari a complessivi euro 129.353,37 attuali, comprensivo di rivalutazione e interessi, determinato su un capitale devalutato a giugno 2013 pari a euro 94.592,72.
Capitale Iniziale: € 94.592,72
Data Iniziale: 14/06/2013
Data Finale: 09/04/2025
Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)
Decorrenza Rivalutazione: Giugno 2013
Scadenza Rivalutazione: Aprile 2025
Indice Istat utilizzato: FOI generale pagina34 di 55 Indice alla Decorrenza: 107,1
Indice alla Scadenza: 121,3
Raccordo Indici: 1,071
Coefficiente di Rivalutazione: 1,213
Totale Rivalutazione: € 20.148,25
Capitale Rivalutato: € 114.740,97
Totale Colonna Giorni: 4317
Totale Interessi: € 14.612,40
Rivalutazione + Interessi: € 34.760,65
Il danno futuro da perdita della capacità lavorativa specifica.
Quanto al danno patrimoniale in esame, si osserva preliminarmente che è stato così definito dalla Corte di Cassazione: “Il danno patrimoniale da perdita della capacita' di lavoro e di guadagno e' un danno permanente, nella sua efficacia lesiva proiettato in futuro, essendo destinato a riprodursi anno per anno, per tutta la vita lavorativa della vittima: in quanto pregiudizio futuro, esso deve essere valutato su base prognostica anche a mezzo di presunzioni semplici, salva la determinazione equitativa, in assenza di prova certa del suo ammontare (ex plurimis, Cass. 23/09/2014, n. 2003; Cass. 14/11/2013, n. 25634)” (Cass. n.
10499 del 2017).
Premessa l'affermazione che il danno patrimoniale da invalidità debba essere accertato in concreto e debba, dunque, essere allegato e provato dal danneggiato, è stato di recente ribadito (da Cass. n. 2463 del 2020) il principio affermato dalla sentenza della Suprema Corte del 4 maggio 2016, n. 8896, secondo cui: «il danno alla capacità di lavoro si liquida col triplo della pensione sociale quando la vittima al momento del sinistro ha un reddito che non esprime la reale capacità lavorativa della vittima, e sia quindi impossibile stabilire o presumere il reddito reale della vittima».
Il criterio del triplo della pensione (ora assegno) sociale deve essere applicato quando non sia possibile stabilire o presumere il reddito reale della vittima.
La prova del reddito ai fini della liquidazione del danno patrimoniale, deve essere rigorosa, al fine di calcolare la base reddituale annua media, desumibile dalla dichiarazione dei redditi del soggetto quanto meno degli ultimi tre anni anteriori al sinistro.
pagina35 di 55 Infatti, circa la determinazione del danno da risarcirsi per la perdita di guadagno, la Cassazione ha chiarito che: «il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'artt. 1223 c.c., deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano» (Cass. n. 10499 del 2017).
Nel caso in esame, essendo gli elementi probatori carenti, posto che il danneggiato non ha prodotto alcuna Certificazione Unica, l'unico criterio che appare corretto ai fini di una liquidazione equitativa del danno è quello del triplo della pensione sociale (oggi assegno sociale), che si basa su un reddito presumibile anche per i soggetti, come nel caso di specie, che hanno fornito la prova della attività lavorativa, senza tuttavia poter adeguatamente comprovare un reddito medio nei termini sopra accennati.
Circa il coefficiente di capitalizzazione da applicarsi, deve essere osservato come non si possa fare riferimento ai coefficienti di cui al di cui al R.D. n. 1403 del 1922. Essi non sono più conferenti con la realtà attuale, decisamente modificatasi dal 1922, essendo passato un secolo dalla loro formulazione.
Il predetto principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione: «D'altro canto, come ripetutamente affermato da questa Corte, i coefficienti di capitalizzazione approvati con il Regio Decreto n. 1403 del 1922, non assicurano
l'integrale ristoro del danno permanente da incapacita' di guadagno, ne' la loro adozione e' consentita neppure in via equitativa ex articolo 1226 c.c. (da ultimo, con diffusa ed esaustiva motivazione, Cass. 14/10/2015, n. 20615). I suddetti coefficienti, infatti, sono stati elaborati sulla base delle tavole di mortalita' ricavate dal censimento della popolazione italiana del 1911 (con riguardo cioe' ad una speranza di vita inferiore di oltre un terzo a quella attuale) e di un saggio di produttivita' del denaro (indicante la misura del risarcimento che viene detratta per tenere conto della anticipata capitalizzazione rispetto all'epoca futura in cui il
pagina36 di 55 danno si sarebbe effettivamente verificato) del 4,50%, superiore (e non di poco) ai rendimenti traibili oggigiorno dall'impiego di capitale: per effetto dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, dunque, l'applicazione dei criteri ex Regio Decreto n. 1403 del 1922, determinerebbe una impropria ed ingiustificata decurtazione dell'importo risarcitorio» (Ex multis Cass. n. 10499 del 2017; si vedano anche le sentenze n.
20615 del 2015; n. 9048 del 2018; n. 14891 del 2019).
Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 20615/2015. “Il danno permanente da incapacità di guadagno non può essere liquidato in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. n. 1403 del 1922, i quali, a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c. ….Per ovviare agli inconvenienti sopra descritti, ovviamente il giudice di merito resta libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili, purchè aggiornati e scientificamente corretti. Potranno a tal fine essere adottati i coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti normativi vigenti per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, come pure i coefficienti elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano: a mero titolo indicativo, quelli diffusi dal Consiglio Superiore della
Magistratura ed allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi
a Trevi il 30 giugno - 1 luglio 1989 (in Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno, Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp. 127 e ss.)”.
Anche la recentissima sentenza della Suprema Corte n. 7821/2022 afferma il seguente principio di diritto “«Il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'artt. 1223 c.c., deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la
pagina37 di 55 capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano»”.
In applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte, possono adottarsi, quali coefficienti di capitalizzazione, i coefficienti di rendita unitaria anticipata allegati agli Atti sopra indicati, nonché il criterio di liquidazione del danno basato su triplo della pensione sociale (assegno sociale 2025 x 3 x 13 mensilità), in relazione alla carenza probatoria sui redditi da lavoro dipendente negli ultimi tre anni antecedenti al sinistro.
La formula per il calcolo della perdita di capacità lavorativa è la seguente: R
(reddito) x C (coefficiente di capitalizzazione) x P (perdita capacità lavorativa specifica in percentuale) – S (scarto tra la vita fisica e quella lavorativa).
La percentuale dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa corrisponde al rapporto tra il residuo periodo lavorativo (dall'età del danneggiato al momento della decisione a 67 anni) e quello successivo (da 67 a 81 anni), considerato che
67 anni è l'età pensionabile per gli italiani e 81 anni è l'età di sopravvivenza media degli italiani maschi (per le donne è di 85 anni).
Nel caso in esame, in cui , nato il [...], ha Parte_1 attualmente (9 aprile 2025: data della decisione) l'età di 50 anni, il residuo periodo lavorativo (da 50 a 67) è di 17 anni e il periodo successivo (da 67 a 81) è di 14 anni.
Lo scarto tra la vita fisica e quello lavorativa può, dunque, essere calcolato sulla base della seguente formula matematica: il totale degli anni (17 + 14=31) viene rapportato al 100%; lo scarto è la percentuale del periodo dell'età non lavorativa rispetto al totale.
La proporzione che consente di determinare tale scarto è la seguente:
31: 100% = 14: X%; la x incognita è uguale a 100 moltiplicato per 14 e diviso per 31, pari a
45,16%.
Il 45,16% è, quindi, lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa, che produce la riduzione percentuale del danno futuro complessivamente calcolato.
In applicazione dei criteri precedentemente enunciati, l'assegno sociale per il 2025, pari a euro 538,69, va moltiplicato per 3 e per 13 mensilità, così pervenendo ad un reddito medio annuo di euro 21.008,91.
pagina38 di 55 Tale reddito va moltiplicato per il coefficiente di capitalizzazione relativo all'età attuale del danneggiato (tabella allegato B “maschi”, 'Tavole di mortalità della popolazione italiana 1981 ISTAT' in Quaderni del CSM, 1990, n. 41, p.
130) e per il grado di valutazione dei postumi accertati, che nel caso di specie sono stati valutati come incapacità lavorativa specifica nella misura del 70%, applicando uno scarto del 45,16% fra vita effettiva e vita lavorativa per il mancato aggiornamento delle tabelle di capitalizzazione.
Il reddito di euro 21.008,91 va moltiplicato per 19.1541 (coefficiente di capitalizzazione) e moltiplicato per il 70% (perdita della capacità lavorativa specifica), così pervenendo all'importo di euro 281.684,73. Da tale importo va dedotto lo scarto del 45,16% (pari a euro 127.208,82), così pervenendo ad un danno futuro di euro 154.475,91 (euro 281.684,73 meno euro 127.208,82) attuali.
Considerato il concorso di colpa di nella misura del 50%, il Parte_1 detto danno deve essere ridotto della metà, con la conseguenza che il danno che a tale titolo va riconosciuto all'appellante è pari a euro 77.237,95 attuali.
Alla luce di quanto precedentemente osservato e in riforma dell'impugnata sentenza non definitiva, devono essere riconosciute a , a titolo di Parte_1 danno da perdita della capacità lavorativa specifica, le seguenti voci: euro 129.353,37 (di cui euro 114.740,97 in linea capitale) attuali per danno da lucro cessante già prodottosi sino alla data della presente pronuncia;
euro 77.237,95 attuali per danno futuro da perdita della capacità lavorativa.
SESTO MOTIVO: “SUL QUANTUM DEBEATUR IN FAVORE DEL
SIG. : SULLA NON APPLICAZIONE DELLA Parte_1
RIDUZIONE DEL RISARCIMENTO ALLA LUCE DEL CONCORSO DI
COLPA EX ART. 1227 COMMA PRIMO COD. CIV. E DEL NON
ADEGUATO UTILIZZO DEL CASCO EX ART. 1227 COMMA SECONDO
COD.CIV.” (p. 37, atto di appello).
Con un primo profilo di censura gli appellanti censurano la decurtazione della metà del danno complessivamente riconosciuto a , Parte_1 richiamando quanto già argomentato con il primo motivo di appello in ordine alla responsabilità esclusiva di CP_3
Con un secondo profilo di censura si dolgono dell'applicazione dell'art. 1227, secondo comma, c.c., in punto di aggravamento del danno asseritamente pagina39 di 55 causato da per non aver allacciato correttamente il casco protettivo Parte_1 al momento del sinistro.
Secondo gli appellanti la tesi del giudice di prime cure non è fondata su alcun elemento di prova, in quanto l'unico argomento, peraltro irrilevante, utilizzato nella sentenza gravata è il ritrovamento del casco in un punto differente rispetto al motociclista.
Ritengono, richiamando giurisprudenza di merito, che affermare che se l'accessorio fosse allacciato o slacciato non è un dato che può desumersi dalla perdita durante l'urto, allorché non ne sia stata in concreto apprezzata l'efficienza e la capacità di tenuta a fronte degli urti e del rotolamento subito dal corpo.
Gli appellanti si dolgono, in via subordinata, della riduzione del danno risarcibile nella misura del 30%, ritenendo tale misura non equa, dal momento che non è provato che non avesse il casco allacciato, ben potendo la Parte_1 presenza del casco a distanza essere derivata dal fatto che lo stesso si fosse sfilato in conseguenza dell'urto, dopo la collisione con la SM.
Il motivo è fondato nei limiti di seguito precisati.
Premesso che va confermato, per quanto osservato nell'esaminare il primo motivo dell'appello avverso la sentenza non definitiva, il concorso di colpa di nella misura del 50%, in ragione del mancato superamento della Parte_1 presunzione prevista dal secondo comma dell'art. 2054 c.c., va, invece, accolta la censura in esame con riferimento al riconoscimento, da parte del giudice di prime cure, dell'aggravamento del danno, da parte del danneggiato, per l'asserito mancato corretto uso del casco protettivo.
L'accertamento del giudice non trova, invero, riscontro nelle prove acquisite nel processo, ma si fonda esclusivamente su una presunzione, priva dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c., che “le circostanze che il casco protettivo sia stato rinvenuto
a qualche metro dal punto di impatto fra i veicoli, che non presentasse evidenti danni recenti e riconducibili al sinistro e che la fibbia sottogola – seppur funzionante – sia stata trovata aperta depongono per il fatto che l'attore non indossasse il casco in modo adeguato, ovvero correttamente allacciato” (p. 10 della sentenza n. 163/2023).
Accertare se l'accessorio in questione fosse allacciato o slacciato non è un fatto che possa desumersi dalla perdita durante l'urto, allorché non ne sia stata in concreto apprezzata l'efficienza e la capacità di tenuta a fronte degli urti e del pagina40 di 55 rotolamento subito dal corpo, tanto più nel caso in esame, in cui non è stato possibile procedere ad una ricostruzione puntuale del sinistro stradale e neppure del punto esatto della carreggiata in cui è avvenuta la collisione tra il motociclo condotto da e l'autovettura SM guidata da Parte_1 CP_3
Le circostanze evidenziate dal giudice di prime cure non presentano alcun requisito di gravità, precisione e concordanza, sì da poter inferire che PT
non indossasse correttamente il casco al momento del sinistro.
[...]
In accoglimento del motivo in esame e in riforma della sentenza gravata, va, dunque, escluso l'accertamento di un aggravamento del danno nella misura del
30% per l'uso non corretto del casco protettivo da parte di . Parte_1
Consegue all'accoglimento di tale motivo di impugnazione che per le voci di danno accertate dal giudice di prime cure e non fatte oggetto di censura deve essere riconosciuto un credito di di complessivi euro 269.417,52, Parte_1 così come, del resto, accertato dal giudice di prime cure a pagina 9 della sentenza n. 163/2023, prima di applicare, erroneamente, la decurtazione del 30% oggetto di censura.
SETTIMO MOTIVO.
Con un settimo e ultimo motivo di gravame gli appellanti si dolgono del calcolo degli interessi compensativi, ritenendolo non conforme ai principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1712/1995, pur richiamata nella sentenza gravata.
Affermano che gli interessi compensativi devono essere calcolati sino alla data della pronuncia della decisione definitiva.
Il motivo risulta assorbito dall'accoglimento del secondo, del quarto e del quinto motivo di impugnazione, che impone una rideterminazione del complessivo credito risarcitorio spettante a , anche a titolo di Parte_1 interessi compensativi.
In conclusione, alla luce di quanto in precedenza evidenziato, PT
vanta i seguenti crediti risarcitori, del complessivo importo di euro
[...]
787.102,33 attuali, in linea capitale: euro 269.417,52, a titolo di danno dinamico relazionale da invalidità permanente e di danno patrimoniale, già accertati dal giudice di prime cure con efficacia di giudicato;
pagina41 di 55 euro 132.201,21 attuali, a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore, accertato in accoglimento del secondo motivo di gravame;
euro 366,93 attuali, per spese di assistenza peritale stragiudiziale, accertato in accoglimento del quarto motivo di gravame;
euro 193.137,75 attuali, per spese mediche future, accertato in accoglimento del quarto motivo di appello;
euro 114.740,97 attuali, a titolo di danno attuale da perdita della capacità lavorativa specifica, accertato in accoglimento del quinto motivo di gravame;
euro 77.237,95 attuali, a titolo di danno futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, accertato in accoglimento del quinto motivo di impugnazione.
Al fine della determinazione dell'importo di danno per cui deve essere pronunciata condanna solidale degli odierni appellati occorre tenere presente che, prima del giudizio di primo grado, ha corrisposto a _1
, a titolo risarcitorio, la provvisionale di euro 500.000,00 Parte_1 riconosciutagli dal giudice penale con sentenza divenuta irrevocabile il 5 giugno
2018 (cfr. doc. n. 36, fascicolo di primo grado degli appellanti).
Gli appellanti hanno documentato che, con comunicazione ricevuta da in data 11 ottobre 2018 (cfr. doc. n. 35, fascicolo di _1 primo grado degli appellanti), è stata rinnovata nei confronti di tale parte la richiesta di risarcimento dei danni, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.
Sebbene sia incontestato l'intervenuto pagamento della provvisionale prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado, nessuna delle parti ha allegato o documentato l'epoca del relativo pagamento.
Al fine della liquidazione della somma di denaro dovuta al danneggiato al netto della detta provvisionale, si ritiene di individuare convenzionalmente l'epoca del pagamento di euro 500.000,00 da parte della compagnia di assicurazioni nel 7 aprile 2019, cioè nel giorno anteriore alla notificazione dell'atto di citazione di primo grado, essendo certo che a quella data il pagamento fosse già intervenuto.
In tema di risarcimento del danno aquiliano, in caso di acconti, la Corte di
Cassazione (ordinanza n. 1637 del 2020) ha chiarito che i pagamenti in acconto devono essere detratti dal credito risarcitorio mediante le seguenti operazioni:
pagina42 di 55 a. rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione);
b. detraendo l'acconto dal credito;
c. calcolando gli interessi compensativi mediante l'applicazione di un saggio scelto in via equitativa:
(c') sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
(c'') sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva.
In quest'ordine di principi, nel caso in esame, il complessivo credito risarcitorio di euro 787.102,33 attuali corrispondeva, alla data del sinistro per cui
è causa (15 ottobre 2011), al seguente importo devalutato: euro 627.673,31 (indice di devalutazione: 0,797).
L'acconto di euro 500.000,00 corrisposto da Controparte_2 il 7 aprile 2019 corrispondeva, alla data del detto sinistro, al seguente importo: euro 471.253,53 (indice di devalutazione: 0,943).
Il credito residuo spettante dopo aver dedotto gli acconti ricevuti ammonta, alla data del sinistro, a euro 156.419,78 (euro 627.673,31 meno euro 471.253,53).
Detto credito, rivalutato dalla data del sinistro (15 ottobre 2011) alla data della presente decisione (9 aprile 2025) ammonta a euro 196.150,40 attuali.
Il predetto credito risarcitorio deve essere aumentato di rivalutazione e interessi secondo i principi affermati dalla Corte di Cassazione e precedentemente richiamati.
Sul capitale originario di euro 627.673,31, via via rivalutato, sono dovuti interessi di euro 49.566,81 sino al 7 aprile 2019 (epoca dell'acconto).
Sul capitale residuo di euro 156.419,78 (euro 627.673,31 meno euro
471.253,53), anch'esso rivalutato di anno in anno, sono dovuti interessi di euro
17.920,59 dalla data dell'acconto (7 aprile 2019) e sino alla data della presente decisione (9 aprile 2025).
Detti interessi, di complessivi euro 67.487,40 (euro 49.566,81 più euro
17.920,59), vanno aggiunti al credito capitale residuo rivalutato alla data della presente decisione (pari a euro 196.150,40), sicché la somma di denaro pagina43 di 55 complessivamente spettante a titolo risarcitorio a è pari a Parte_1 complessivi euro 263.637,80 attuali.
In riforma della sentenza non definitiva gravata, gli odierni appellati devono essere, quindi, condannati a corrispondere, in solido tra loro, a , a Parte_1 titolo di risarcimento del danno subito in esito al sinistro stradale del 15 ottobre
2011, la complessiva somma di denaro di euro 263.637,80 attuali, oltre interessi in misura legale (art. 1284 c.c.) a decorrere dalla data della presente decisione e sino all'effettivo soddisfo.
L'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEFINITIVA N. 1207/2023.
PRIMO MOTIVO.
Con un primo motivo di gravame gli appellanti deducono l'errata valutazione dell'onere probatorio in punto di danno da lesione del rapporto parentale subito dai genitori di . Parte_1
In primo luogo evidenziano l'erronea applicazione, da parte del giudice di prime cure, dei principi che regolano l'onere probatorio in materia di danno parentale con riferimento al nucleo familiare ristretto.
Ricordano che, per consolidato orientamento della Corte di Cassazione
(Cass. n. 25774/2019; Cass. n. 9010/2022; Cass. n. 3767/2018), “ai fini del riconoscimento di un danno non patrimoniale conseguente all'uccisione di uno stretto congiunto (o alle gravissime lesioni da questi subite) non è necessario un rapporto di convivenza (omissis) Nel caso in cui si tratti di congiunti appartenenti alla c.d. famiglia nucleare (e cioè nei reciproci rapporti tra coniugi, genitori e figli, fratelli e sorelle) la suddetta perdita può sempre essere presunta, fatta salva la prova contraria da parte del convenuto, solo in base alla loro appartenenza al medesimo “nucleo familiare minimo”, nell'ambito del quale l'effettività di detti rapporti costituisce tuttora la regola, nell'attuale società, in base all'id quod plerumque accidit (cfr. Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 3767 del 14/02/2018, Rv.
648035-02)”; che, al contrario, solo laddove si tratti di altri congiunti essa va sempre sostenuta dalla allegazione e dalla prova dell'esistenza effettiva di rapporti di affetto, di frequentazione e di solidarietà familiare.
Gli appellanti affermano, dunque, che il giudice di prime cure ha disatteso tale unanime orientamento giurisprudenziale, posto che è pacifico che Parte_2
e sono i genitori di e che nulla è stato
[...] Parte_3 Parte_1
pagina44 di 55 provato da controparte per superare la presunzione e il fatto notorio riconosciuti dalla giurisprudenza.
Con riguardo alle singole affermazioni poste dal giudice a base della decisione, gli appellanti formulano quindi le seguenti censure:
l'intensità del rapporto non necessita di alcuna allegazione nel caso di genitori, ma si deve presumere secondo l'id quod plerumque accidit;
è del tutto irrilevante che vivesse in Italia dal 2000 e, quindi, Parte_1
è del tutto irrilevante la mancata convivenza con i genitori, stante i principi affermati dalla giurisprudenza (Cass. n. 12146/2016); quanto alla frequenza dei contatti telefonici con il figlio o alla frequenza delle visite, gli appellanti invocano lo stesso principio di presunzione, peraltro indirettamente riconosciuto nella sentenza gravata, ove il giudice afferma che “I testimoni hanno riferito che i sig.ri e hanno effettuato Pt_3 Parte_2 diversi viaggi in Italia per assistere dopo il sinistro” e che pertanto “non PT vi è motivo di escludere che anche prima del sinistro essi si recassero in Italia per incontrare i figli”; al fine di provare una compromissione delle abitudini di vita dei genitori non è affatto necessario che la documentata scelta di pensionamento anticipato sia stata motivata esclusivamente dalla condizione del figlio, essendo al contrario sufficiente che la necessità di prestare assistenza al congiunto abbia costituito una ragione determinante, quand'anche non unica di tale scelta;
non sussistono in atti elementi che possano ricondurre tale pensionamento a ragioni differenti o concorrenti rispetto a quando dedotto dagli attori;
è stato documentato (doc. n. 1) che per ottenere una pensione di vecchiaia in
Romania devono concorrere due condizioni: l'età di pensionamento standard, ai sensi dell'art. 53 della legge n. 263/2010, è di 63 anni per le donne ( ne Pt_3 aveva 60) e 65 per gli uomini;
il raggiungimento di una soglia minima di contributi di 30 anni per le donne e di 35 anni per gli uomini ( ne aveva Pt_2
27); nessuno dei due genitori aveva, dunque, maturato i necessari requisiti, trattandosi di richiesta di pensionamento anticipato, come documentato dagli attori (doc. n. 53) e comprovato dalle dichiarazioni testimoniali di e _3
. Tes_5
pagina45 di 55 Con riferimento all'affermazione del giudice - che ha escluso che i genitori prestassero tuttora assistenza quotidiana al figlio in quanto lo stesso (invalido civile al 60% e LE cerebrale) aveva riferito, nel 2017, alla dottoressa
AT, di vivere da solo e di badare a sé stesso – gli appellanti affermano che dalle dichiarazioni testimoniali è emerso che nel 2022 non Parte_1 riusciva neanche ad allacciarsi le scarpe e a camminare;
che nel 2023 egli era costantemente accompagnato dai genitori per le incombenze della vita quotidiana;
che nel 2024 viveva ancora con i genitori che lo assistevano quotidianamente;
che le dichiarazioni testimoniali non possono valere meno di quanto riferito dal LE cerebrale nel 2017, tanto più che nel 2018, all'esito degli accertamenti medico legali espletati in sede di verifica sulla permanenza dei requisiti sanitari per l'invalidità civile, è stato dichiarato invalido al 60% con Parte_1 riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73%.
Aggiungono che lo stesso consulente tecnico d'ufficio, dott. nel Per_5 settembre 2021, ha rilevato “una evidente compromissione sia della sfera psichica che neurologica (omissis) da ritenere a carattere permanente (omissis) menomazione stimata nella misura del 70 (settanta) per cento”.
Gli appellanti si dolgono, quindi, che, nonostante tali ulteriori e successive relazioni mediche di segno opposto rispetto a quanto riferito da Parte_1 alla dott.ssa AT, il giudice di prime cure abbia ritenuto che ciò solo bastasse per ritenere comprovata la sua piena autonomia.
Aggiungono che, in ogni caso, sebbene il progressivo miglioramento negli anni delle condizioni del figlio abbia attenuato le esigenze di assistenza in capo ai genitori conviventi, questo non può portare a negare che tale assistenza sia stata prestata dal 2011 ad oggi, nonostante le prove documentali e testimoniali in atti.
Il motivo merita accoglimento.
E' opportuno ricordare che “il danno parentale si configura anche in presenza di mera lesione del danno da perdita del rapporto parentale e che esso rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonchè nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dall'inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente (Cass.
28/09/2018, n. 23469); si tratta di danno non patrimoniale iure proprio del
pagina46 di 55 congiunto, il quale se ritenuto spettante in astratto, (omissis), può essere allegato
e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare (Cass. 30/08/2022, n. 25541; Cass. 21/03/2022, n.
9010; Cass. 24/04/2019, n. 11212, ex multis)” (Cass., ord. 14 febbraio 2023, n.
4571).
E' stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza del pregiudizio è presunta per i soggetti uniti da uno stretto legame di parentela col defunto (ovvero i membri della c.d. famiglia nucleare), mentre per gli altri congiunti (nella specie, il nipote, con riguardo alla perdita dello zio) postula la prova dell'effettiva esistenza e consistenza del vincolo affettivo” (Cass., ord. 28 febbraio 2020, n. 5452.
La decisione gravata non ha fatto corretta applicazione degli enunciati principi di diritto, poiché, nell'escludere il mancato assolvimento, da parte dei genitori del danneggiato, degli oneri di allegazione e di prova in ordine al danno morale da sofferenza psichica e al danno dinamico relazionale dipeso dal mutamento delle abitudini di vita, non ha considerato che l'intensità del rapporto tra la vittima primaria e i suoi congiunti non necessita di alcuna allegazione nel caso di genitori, ma si deve presumere secondo l'id quod plerumque accidit.
Contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza definitiva gravata, è del tutto irrilevante che vivesse in Italia dal 2000 e, quindi, è del tutto Parte_1 irrilevante la mancata convivenza con i genitori, stante i principi affermati dalla giurisprudenza (cfr. Cass. n. 12146/2016).
Per gli stessi principi non rilevano la frequenza dei contatti telefonici con il figlio o la frequenza delle visite, sebbene nel caso in esame lo stesso giudice di prime cure abbia riconosciuto l'esistenza di tali contatti (pur non traendone le debite conseguenze), affermando che “I testimoni hanno riferito che i sig.ri
e hanno effettuato diversi viaggi in Italia per assistere Pt_3 Parte_2
dopo il sinistro” e che pertanto “non vi è motivo di escludere che anche PT prima del sinistro essi si recassero in Italia per incontrare i figli” (p. 5 della sentenza definitiva).
L'esistenza del rapporto di parentela diretta tra e i genitori Parte_1
e e quanto accertato dal giudice di prime cure, anche Pt_3 Parte_2
pagina47 di 55 sulla base delle richiamate testimonianze, sono elementi di per sé sufficienti per riconoscere ai detti congiunti il danno da lesione del rapporto parentale, quale danno riflesso delle gravi lesioni subite da nel sinistro stradale del Parte_1
15 ottobre 2011.
A quanto osservato si deve aggiungere che, contrariamente a quanto statuito nella sentenza definitiva gravata, è stato documentato (doc. n. 1, fascicolo di primo grado degli odierni appellanti) che per ottenere una pensione di vecchiaia in
Romania devono concorrere due condizioni: l'età di pensionamento standard, ai sensi dell'art. 53 della legge n. 263/2010, è di 63 anni per le donne ( Parte_3
ne aveva 60) e 65 per gli uomini;
il raggiungimento di una soglia minima
[...] di contributi di 30 anni per le donne e di 35 anni per gli uomini ( Parte_2 ne aveva 27). Poiché nessuno dei due genitori aveva, dunque, maturato i necessari requisiti, trattandosi di richiesta di pensionamento anticipato, come documentato dagli attori (doc. n. 53) e comprovato dalle dichiarazioni testimoniali di e _3
, deve presumersi, sulla base di indizi gravi precisi e concordanti, che la Tes_5 scelta del pensionamento anticipato dei genitori di sia stata Parte_1 determinata dalla necessità di prestare assistenza al figlio.
Dalle dichiarazioni testimoniali è emerso che nel 2022 non Parte_1 riusciva neanche ad allacciarsi le scarpe e a camminare;
che nel 2023 egli era costantemente accompagnato dai genitori per le incombenze della vita quotidiana;
che nel 2024 viveva ancora con i genitori che lo assistevano quotidianamente.
Non può, dunque, negarsi che i genitori abbiano prestato assistenza al figlio
, tanto più se si considera che nel 2018, all'esito degli accertamenti Parte_1 medico legali espletati in sede di verifica sulla permanenza dei requisiti sanitari per l'invalidità civile, è stato dichiarato invalido al 60%, con Parte_1 riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% e che lo stesso consulente tecnico d'ufficio, dott. ha rilevato “una menomazione Persona_9 permanente caratterizzata da una tetraparesi spastica ed una sindrome psico- organica. Tali lesioni hanno prodotto una evidente compromissione sia della sfera psichica che neurologica (omissis) da ritenere a carattere permanente
(omissis) menomazione stimata nella misura del 70 (settanta) per cento” (p. 11 della relazione in data16 settembre 2021).
A fronte dell'accertata condizione psico fisica di non può, Parte_1 dunque, attribuirsi rilievo alle dichiarazioni in ordine alla propria autonomia, che pagina48 di 55 lo stesso danneggiato ha rilasciato alla dottoressa AT e alle quali il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto di attribuire valenza preponderante rispetto agli elementi di prova (testimonianze, documenti sul riconoscimento dell'invalidità civile e consulenza tecnica d'ufficio) che depongono in senso contrario.
Alla luce di quanto osservato, va dunque accertata l'esistenza del danno da lesione del rapporto parentale subito dai genitori del LE . Parte_1
La liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale.
Al fine della determinazione del quantum di tale tipo di danno è possibile applicare i criteri previsti dalla tabella del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale e procedere, poi, ad una decurtazione dell'importo così determinato, che tenga conto della gravità dei postumi permanenti e delle residue capacità della vittima primaria.
Premesso che , vittima primaria, nato il [...], aveva Parte_1
36 anni all'epoca del sinistro stradale del 15 ottobre 2011, si osserva che, per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del figlio, la tabella del
Tribunale di Milano integrata a punti pubblicata il 5 giugno 2024 riconosce 22 punti per la vittima primaria di età compresa tra 31 e 40 anni, 12 punti per la sopravvivenza di due superstiti (nel caso in esame, il coniuge e il figlio R_
), 16 punti per la convivenza e fino a 30 punti per qualità e intensità della
[...] relazione affettiva;
prevede, inoltre, un “valore punto” di euro 3.911,00 (cfr. pp.
72-73 della tabella).
Tutto ciò premesso, in applicazione dei richiamati principi di diritto, ai genitori di si ritiene di riconoscere 30 punti per qualità e intensità Parte_1 della relazione affettiva e 16 punti per la convivenza, in ragione di quanto precedentemente accertato in ordine all'assistenza prestata dai genitori in ragione delle gravi lesioni riportate dal figlio nel sinistro stradale e della conseguente convivenza.
Alla luce di quanto osservato è, dunque, possibile pervenire all'attribuzione dei seguenti punti, considerando quanto segue. il padre , nato il [...], aveva, all'epoca del Parte_2 sinistro stradale, 58 anni e per l'età della vittima secondaria compresa tra 51 e 60 anni la tabella milanese prevede 18 punti;
pagina49 di 55 la madre, nata il [...], aveva, all'epoca del sinistro stradale, 55 anni e per l'età della vittima secondaria compresa tra 51 e 60 anni la tabella milanese prevede 18 punti.
Al padre di è, quindi, possibile liquidare il danno da perdita Parte_1 del rapporto parentale sulla base di 98 punti e, così, riconoscere un danno da perdita del rapporto parentale di euro 383.278,00 (euro 3.911,00 per 98).
Alla madre della paziente è, quindi, possibile liquidare il danno da perdita del rapporto parentale sulla base di 98 punti e, così, riconoscere un credito risarcitorio di euro 383.278,00.
Le predette somme di denaro devono essere decurtate, in ragione delle gravi lesioni subite da e della conseguente grave riduzione delle sue Parte_1 capacità e della sua autonomia (cfr. pp.
9-11 della relazione del consulente tecnico d'ufficio), nella misura del 30%, considerata una invalidità permanente accertata del 70%.
Il danno da lesione del rapporto parentale subito dai genitori di PT
va, dunque, accertato nel 70% di euro 383.278,00 e, così, nella misura di
[...] euro 268.294,60, per ciascuno di loro.
E' opportuno ricordare che “Nel caso di concorso della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, patito iure proprio dai familiari del deceduto, dev'essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sé stesso” (Cass., ord. 12 giugno 2024, n. 16413).
In quest'ordine di principi, essendo stato accertato un concorso della vittima primaria nella misura del 50%, il predetto importo deve essere ridotto della metà
(così pervenendo a euro 134.147,30) e rivalutato dal 5 giugno 2024 (epoca di pubblicazione delle tabelle di Milano) al 9 aprile 2025 (data della presente decisione).
In accoglimento del motivo in esame e in parziale riforma della sentenza definitiva, e devono essere condannati CP_3 _1
a corrispondere, in solido tra loro (art. 2055 c.c.), a titolo di risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, a ciascuno dei genitori di , Parte_1 la somma di denaro di euro 136.159,51 attuali (corrispondente all'importo di euro
134.147,30 rivalutato dal 5 giugno 2024 al 9 aprile 2025).
pagina50 di 55 Sulla predetta somma di denaro sono dovuti gli interessi compensativi in misura legale (art. 1284, primo comma, c.c.) calcolati secondo i criteri stabiliti da
Cass., S.U., 17 febbraio 1995, n. 1712 e, quindi, calcolati dalla data del sinistro stradale del 15 ottobre 2011 sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria. Gli interessi compensativi vanno, quindi, calcolati sull'importo di euro 136.159,51 devalutato alla data del 15 ottobre 2011 e rivalutato anno per anno sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Sull'importo così complessivamente determinato sono, altresì, dovuti gli interessi di mora in misura legale (art. 1284, primo comma, c.c.) a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
SECONDO MOTIVO.
Con un secondo motivo di impugnazione gli appellanti si dolgono della decisione sulle spese processuali e di consulenza tecnica d'ufficio, quale conseguenza dell'erronea decisione in ordine al concorso di colpa del danneggiato e al rigetto della domanda risarcitoria dei genitori.
Sotto un autonomo profilo di censura, lamentano che il giudice non abbia riconosciuto le spese del consulente tecnico di parte (dott. , pari a euro Per_10
6.100,00 (doc. n. 77).
Il motivo rimane assorbito dall'accoglimento del primo motivo dell'appello avverso la sentenza definitiva.
A quest'ultimo riguardo va, invero, fatta applicazione del principio di diritto secondo cui “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice
d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione della capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (Cass. n.
1775 del 2017; Cass. n. 14916 del 2020).
E' opportuno ricordare che le spese di consulenza tecnica di parte, svoltasi nel corso del processo, sono parificate alle spese legali, sul presupposto che la pagina51 di 55 consulenza tecnica di parte sia un'allegazione della parte, come un atto giudiziario e non un elemento di prova.
La Corte di Cassazione ha più volte avuto modo di affermare che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1 (Cass. n. 3716 del 11/06/1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015,
n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965). Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp. att. c.p.c.) (cfr., per tutte, Cass., S.U., n. 16990 del 2017).
Nel caso in esame, le spese del consulente tecnico di parte, dott. Per_10 sono state documentate dagli appellanti con la produzione delle fatture n. 56/21 e n. 124/21, del complessivo importo di euro 6.100,00 (doc. n. 77, fascicolo di primo grado) e devono essere regolate in sede di liquidazione delle spese processuali.
La regolamentazione delle spese di lite.
In ragione dell'accoglimento delle impugnazioni, muta l'esito della lite, poiché gli appellanti risultano vittoriosi rispetto alle controparti e muta anche lo scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese processuali, in quanto al credito accertato in primo grado si aggiunge l'ulteriore credito accertato nel presente giudizio, con la conseguenza che lo scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese processuali del primo grado non è più quello compreso da euro 52.001,00 a euro 260.000,00, ma lo scaglione da euro 1.000.000,00 a euro
2.000.000,00.
e soccombenti, devono essere _1 CP_3 condannati a rimborsare, in solido tra loro (art. 97 c.p.c.), in ragione dei comuni interessi, agli appellanti, le spese processuali del primo grado di giudizio, liquidate in dispositivo tenuto conto del valore del credito complessivamente accertato (compreso nello scaglione da euro 1.000.000,00 a euro 2.000.000,00).
Gli appellati devono essere, altresì, condannati a rimborsare, in solido tra loro (art. 97 c.p.c.), agli appellanti le spese del presente grado, liquidate in dispositivo tenuto conto del maggior credito accertato nel presente giudizio (pari a euro 248.267,29 attuali, in linea capitale, quanto a e pari a euro Parte_1
pagina52 di 55 136.159,51 attuali, in linea capitale, per ciascun genitore del danneggiato e, così, complessivamente pari a euro 520.586,31 attuali, oltre accessori di legge).
Gli appellati devono essere condannati a rimborsare agli appellanti le spese della consulenza tecnica di parte, dell'importo di euro 6.100,00, come in precedenza accertato.
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.
55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022 (cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando
l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (così Cass., Sez. Un., 12 ottobre
2012, n. 17405; principio recentemente ribadito da Cass., Sez. Un, ordinanza del
14 novembre 2022, n. 33482).
Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (escluso, quindi, il compenso per la fase istruttoria quanto al presente giudizio e ponendo a carico solidale dei soccombenti le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado) e tenuto conto dei parametri medi.
Dal compenso dovuto per il giudizio di primo grado va dedotto l'importo di euro 7.474,00 liquidato dal giudice di prime cure a titolo di rimborso delle spese di lite spettanti a , patrocinato dal medesimo difensore degli odierni Persona_3 appellanti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
pagina53 di 55 ACCOGLIE
In parte l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti di e di per la
[...] CP_3 _1 riforma della sentenza non definitiva n. 163/2023, pubblicata il 24 febbraio 2023 dal Tribunale di Lodi nella causa iscritta al n. 1086/2019 r.g. e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata,
CONDANNA
in persona del legale rappresentante pro _1 tempore, e a corrispondere, in solido tra loro, a titolo di risarcimento CP_3 del danno, a favore di , la somma di denaro di euro 263.637,80 Parte_1 attuali, oltre interessi in misura legale (art. 1284 c.c.) a decorrere dalla data della presente decisione e sino all'effettivo soddisfo;
CONFERMA
Per il resto la predetta sentenza non definitiva;
ACCOGLIE
L'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 nei confronti di e di per la riforma CP_3 _1 della sentenza definitiva n. 1207/2023, pubblicata il 28 dicembre 2023 dal
Tribunale di Lodi nella causa iscritta al n. 1086/2019 r.g. e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata,
CONDANNA
in persona del legale rappresentante pro _1 tempore, e a corrispondere, in solido tra loro, a titolo di risarcimento CP_3 del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale, a Parte_2 la somma di denaro di euro 136.159,51 attuali, oltre interessi come in motivazione;
CONDANNA
in persona del legale rappresentante pro _1 tempore, e a corrispondere, in solido tra loro, a titolo di risarcimento CP_3 del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale, ad Parte_3 la somma di denaro di euro 136.159,51 attuali, oltre interessi come in motivazione;
CONFERMA
Per il resto la predetta sentenza definitiva;
pagina54 di 55 CONDANNA
in persona del legale rappresentante pro _1 tempore, e a rimborsare, in solido tra loro, a , CP_3 Parte_1
e , le spese processuali liquidate, quanto al Parte_2 Parte_3 primo grado di giudizio, in euro 30.477,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta, oltre al compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio, dott. con decreto del Persona_9 giudice di prime cure in data 12 gennaio 2022, oltre al compenso di euro 6.100,00 spettante al consulente tecnico di parte, dott. e, quanto al giudizio Per_10
d'appello, in euro 18.511,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali e
C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta.
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
Il consigliere estensore
Dott. Manuela Andretta
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