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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 05/03/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 05 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale nella causa iscritta al n. 2326/2022 R.G. promossa da:
(C.F.: elettivamente domiciliato in Riace Parte_1 C.F._1
Marina, via Pipedo, presso lo studio dell'avv. to Giuseppe DI SALVO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti - pec: Email_1
RICORRENTE
C O N T R O
(P.IVA: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del l.r.p.t. , con sede legale in Siderno, Corso Garibaldi n. 177, CP_2
elettivamente domiciliato IN Siderno, Piazza Marconi n. 6 interno 1/D, presso lo studio dall'avv.to Antonino LACOPO, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti, pec:
Email_2
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danno non patrimoniale
Decidendo sulle conclusioni rassegnate in atti, formula le seguenti
RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente il 07 luglio 2022, Parte_1
premesso di essere dal 2016 dipendente della società cooperativa con qualifica di CP_1
infermiere professionale turnista, livello D2, per 31 ore settimanali, come da CCNL
Cooperative Sociali, ha esposto che dal 2016 e fino al 30.10.2021 in più occasioni, pur
Pag. 1 a 7 effettuando doppi turni dalle h. 14:00 alle h. 07:00 del giorno successivo, non ha goduto né delle 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore di servizio, né delle 8 ore di riposo consecutivo previste dalla contrattazione collettiva;
che tali asserzioni sono state accertate dall'Ispettorato del Lavoro competente per territorio;
che ha chiesto al datore di lavoro la documentazione necessaria per corroborare quanto dedotto, ma non gli è stata fornita;
che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni di cui all'art. 7 comma 1 del d.lgs. 66/2003 che prevedono per il lavoratore 11 ore consecutive di riposo ogni 24, nonché l'art. 51 comma 5 del CCNL
Cooperative sociali che invece riconosce il diritto del lavoratore a godere di 8 ore di riposo consecutive ogni 24; che nei casi di perdita di riposo al lavoratore spetta il risarcimento del danno non patrimoniale;
che ha formulato richiesta di risarcimento del danno al datore di lavoro, ma senza esito. Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che il sig. alle dipendenze della convenuta non ha regolarmente Parte_1
goduto del prescritto riposo giornaliero effettuando svariati doppi turni, dalle h. 14:00 fino alle h. 07:00 del giorno successivo, senza fruire né delle 11 ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro, né delle otto ore di riposo consecutivo statuite dalla contrattazione collettiva;
2) per l'effetto, condannare la resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere, al concludente, la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale equitativamente determinato, in € 1.000,00 per ogni violazione, con rivalutazione ed interessi al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Ritualmente incardinatasi la lite, si è costituita in giudizio la Controparte_1
che ha eccepito preliminarmente la genericità della domanda e la nullità del
[...] ricorso in quanto il ricorrente ha solo genericamente indicato le violazioni temporalmente commesse dal datore di lavoro;
che il ricorrente nell'invocare il risarcimento del danno non patrimoniale non ha assolto l'onere della prova;
che la turnazione dell'orario di lavoro e i relativi riposi non sono stati imposti dai responsabili del , ma sono stati CP_1 oggetto di un accordo interno tra gli stessi operatori che li hanno gestiti in base alle esigenze personali;
che, pertanto, tra i dipendenti Controparte_3 CP_4 Parte_2
e , vi è stato un accordo di scambio turni;
che l'accordo tra Persona_1 Parte_3 dipendenti è idoneo ad escludere ogni censura sull'operato del datore di lavoro in ordine a presunte violazioni dei riposi compensativi;
che la Dirigente della Struttura Sanitaria, dott.ssa ha solo ratificato i turni concordati dai dipendenti;
che il ricorrente si è Persona_2
Pag. 2 a 7 sempre accordato con gli altri colleghi per la turnazione e i relativi riposi;
che il ricorrente, poiché non si è sottoposto nel periodo pandemico da COVID 19 alla vaccinazione obbligatoria prevista per gli operatori sanitari, è stato posto in aspettativa non retribuita a seguito della quale ha rassegnato le dimissioni senza nulla reclamare in merito ai fatti per cui
è causa;
che il ha promosso opposizione, tuttora pendente, rispetto agli esiti CP_1
degli accertamenti posti in atto dall'Ispettorato del Lavoro su richiesta del ricorrente. Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis: 1) in via preliminare dichiarare ed in accoglimento delle ragioni sopra evidenziate dichiarare la nullità del ricorso per l'indeterminata indicazione degli elementi di fatto su cui si basa la domanda in violazione dell'art. 414 cod. proc. Civ;
2) senza desistenza dalla superiore eccezione, prioritaria e principale , rigettare anche nel merito la domanda promossa da parte ricorrente, poiché infondata in fatto ed in diritto;
3) condannare, conseguentemente, il ricorrente al pagamento delle spese di lite, diritti ed onorari del presente giudizio e con distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore, anticipatario creditore”.
Con ordinanza del 23 febbraio 2024 questo giudicante ha rigettato la richiesta di interrogatorio formale avanzata dalle parti ed ammesso la prova per testi assunta all'udienza dell'11 settembre 2024. Acquisita la prova orale, con successiva ordinanza del 11 ottobre
2024, è stata respinta la richiesta di consulenza tecnica contabile.
All'esito dell'odierna udienza, ascoltata la discussione ora delle parti, la causa è stata decisa.
La parte ricorrente agisce per ottenere il riconoscimento del danno non patrimoniale asseritamente determinato dal mancato godimento dei prescritti riposi successivi ai turni di lavoro. Espone, in tal senso, di non aver regolarmente goduto del prescritto riposo giornaliero dopo aver prestato i doppi turni, e di non aver fruito né delle 11 ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro, né delle otto ore di riposo consecutivo statuite dalla contrattazione collettiva.
La domanda è infondata e come tale non può essere accolta.
In premessa è opportuno evidenziare che il ricorso, pur non incorrendo nella sanzione della nullità, si presenta, già in via allegatoria, generico. Nello stesso non vi è infatti alcuna specifica indicazione in ordine ad una specifica occasione in cui l'attore abbia patito tale mancato godimento dei riposi compensativi.
Né, del resto, tali aspetti sono emersi all'esito della prova orale assunta.
Pag. 3 a 7 In tal senso è opportuno riportare quanto di maggiore interesse.
Pare opportuno iniziare dalla deposizione del teste :” (…) Conosco Tes_1 Pt_1 perché ha fatto una denuncia all'Ispettorato del Lavoro e l'ho conosciuto in quella
[...]
occasione. ADR Io lavoro all'ispettorato del lavoro a Reggio Calabria. ADR Confermo le circostanze di cui al capitolo I che mi legge il Giudice in forza del verbale ispettivo, e preciso che nelle date del 12.10.2018, 2.11.2018, 16.5.2019, 18.8.2019, 29.12.2019 c'è stato un doppio turno di lavoro ovvero dalle 14:00 alle 21 il primo e dalle 21 alle 7:00 il secondo, per cui ha lavorato 17 ore di seguito, come emerge dal foglio firma aziendale e dal libro presenze.
Non abbiamo proceduto al controllo del riposo compensativo una volta che abbiamo riscontrato questa violazione. ADR Il riscontro è stato documentale, e provenendo dall'azienda non ci è parso utile audire altri dipendenti”, per continuare con Pt_4
“ (…) Conosco perché io lavoravo come educatrice presso
[...] Parte_1 CP_1
dal 2012 al 2022, era novembre, inoltre convivo con il ricorrente dal 2019 (…) Specifico che non sempre il mio compagno ha fatto i turni con il necessario riposo, vivendo con lui so che orari aveva e frequentando lo stesso ambito lavorativo conoscevo i turni essendo essi affissi.
Quando dunque lui non faceva i turni con il prescritto riposo giornaliero faceva turni di 17
o 18 ore, non so dire come fossero organizzati. ADR In pratica, se lui iniziava la mattina avrebbe dovuto terminare alle 14, mentre invece poteva andare oltre sino alla sera. Poiché
c'era carenza di personale posso dire che faceva doppi turni 5 o 6 volte al mese. Non posso dire che si sia verificato tutti i mesi di tutti gli anni ma era molto frequente. ADR Specifico che non in ogni circostanza si trattava di fare un doppio turno, poiché a volte si trattava solo di prolungare di alcune ore il proprio turno originario. ADR Non so dire se ci fosse un accordo tra gli infermieri in ordine a queste vicende, posso dire però che l'accordo tra infermieri riguardava esclusivamente il giorno in cui il singolo effettuava il doppio turno, poiché invece la necessità di coprirli derivava dalla mancanza di personale. ADR Non ricordo bene se il doppio turno prevedeva un riposo compensativo”; proseguire con
[...]
: “(…) Conosco perché siamo stati colleghi nella struttura CP_3 Parte_1 psichiatrica lui è arrivato nel 2017, era a partita iva, ha lavorato fino poco dopo il CP_1 covid o durante il covid. ADR io sono infermiera. ADR i turni erano presentati dal direttore agli infermieri di solito il giorno 20 del mese precedente, noi potevamo cambiare turni ma essi non venivano stabiliti da noi. Non so dire se il ricorrente ha fatto doppi turni o turni
Pag. 4 a 7 consecutivi. ADR Specifico che non ci siamo mai accordati su doppi turni o su turni eccedenti
l'ordinario orario di lavoro. ADR Specifico che gli accordi tra dipendenti esistevano solo per cambio turni, che andavano comunque comunicati all'azienda. ADR L'azienda non si opponeva al cambio turno. ADR Specifico che non c'era nessun accordo sul doppio turno,
c'era solo disponibilità tra noi infermieri a venirci incontro l'un l'altro per la copertura del turno in attesa dell'arrivo del cambio”, e concludere con : “(…) Conosco Persona_2 Pt_1 da diversi anni e poi perché ha lavorato in una struttura che dirigevo e dirigo. ADR
[...]
I turni li organizzo io in qualità di direttore sanitario. I turni sono fatti di mese in mese, tra gli infermieri c'era solo la possibilità di accordarsi per il cambio di turni. ADR Non mi pare di ricordare che abbia fatto doppi turni e se abbia rinunciato a riposi Parte_1
compensativi. ADR le riunioni erano settimanali ma gli accordi di cui parlo erano relativi solo ai cambi turni per le singole esigenze. ADR Io per queste richieste ricevevo mail o messaggi, io ero informata di questi cambi turni. ADR Di base i doppi turni sono vietati, ma se il cambio non arriva l'operatore presente non può lasciare, successivamente godrà di riposo compensativo. ADR Specifico altresì che durante il periodo covid c'è stata molta più confusione per evidenti ragioni. ADR Specifico che la struttura non soffre o soffriva di carenza di personale. ADR Specifico che non ricordo di aver autorizzato il a fare Pt_1
doppi turni o a rinunciare a turni compensativi. ADR quanto al periodo covid preciso che intendo dire che era molto più complesso organizzare i turni”.
Ebbene, l'ampia istruttoria ha restituito un quadro che, lungi dal confermare le generiche deduzioni attoree, restituisce una cornice differente. È emerso infatti che gli infermieri della struttura non hanno mai preso accordi su doppi turni o su turni eccedenti l'ordinario orario di lavoro, che al massimo gli accordi riguardavano solo il cambio turni, e che dunque c'era solo disponibilità tra il personale a venirsi incontro per la copertura del turno in attesa dell'arrivo del cambio. Tali dichiarazioni, rese da una collega della parte ricorrente, trovano sostegno in quanto dichiarato dalla responsabile della struttura, per la quale i doppi turni non erano ammessi, e che ha ulteriormente specificato come la presenza oltre il turno di lavoro era ammessa nel solo caso del mancato arrivo del cambio, ferma restando la possibilità riconosciuta agli infermieri di cambiare i propri turni.
Né, del resto, le dichiarazioni della collega e convivente del ricorrente si pongono in insanabile contrasto con quanto sino ad ora esaminato. Va subito indicato che le affermazioni
Pag. 5 a 7 rese dalla teste devono essere lette ed esaminate nell'ottica di quanto da Controparte_3
ella affermato in ordine al rapporto affettivo con l'attuale ricorrente, scaturito nella convivenza. A tal fine, pur non ravvisandosi un'ipotesi di incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., tuttavia, la circostanza che la teste sia convivente con il ricorrente, incide sulla valutazione di attendibilità, che è imposta in ogni caso al giudicante. Si rileva che tale circostanza comporta, quantomeno, un maggiore rigore nella valutazione della prova assunta.
Nella circostanza data, il teste è naturalmente diretto a rappresentare fatti, vicende o circostanze che possano accreditare le allegazioni attoree. Pertanto, solo una dichiarazione testimoniale dalla amplissima cornice, ricca di dettagli ed esauriente nella esposizione, con un tessuto narrativo ricco, dettagliato, intrinsecamente coerente, e credibile in forza di riscontri esterni, potrebbe costituire una prova robusta ed idonea a fondare il convincimento in ordine all'assoluta credibilità ed attendibilità delle dichiarazioni rese.
La teste indicata, diversamente, ha fornito brevi e sintetiche dichiarazioni, senza raggiungere quel grado di completezza ed esaustività dei fatti storici oggetto di causa che invece avrebbero potuto consentire una valutazione positiva in ordine alle risultanze probatorie.
Ella, infatti, pur insistendo sull'avvenuta copertura di doppi turni, da un lato ha precisato l'asserita sistematicità di tale organizzazione, dall'altra ha indicato che a volte si trattava solo di prolungare di alcune ore il proprio turno originario, e non ha fornito alcuna precisa indicazione in ordine alla puntuale mancanza dei riposi compensativi, ed ha anzi precisato che “Non ricordo bene se il doppio turno prevedeva un riposo compensativo”.
Quanto sin ad ora affermato pare trovare conferma anche nella documentazione prodotta, dalla quale l'effettuazione di un doppio turno si evince nell'unica occasione di domenica 29 dicembre 2019, giorno in cui il ricorrente ha prestato un turno di complessive
17 ore (cfr. doc. parte ricorrente).
Ciò che tuttavia non consta al processo è la prova del successivo mancato riposo compensativo. Anzi, diversamente da quanto articolato, è in atti che, per l'occasione indicata, nei successivi tre giorni la parte non ha prestato servizio, pur non risultando in ferie o assente per malattia.
All'esito di tale disamina, ed in ragione di quanto complessivamente, non può dirsi affatto formata la prova di quanto addotto dalla parte attrice.
Pag. 6 a 7 Pertanto, se è vero in generale che nel caso in cui il lavoratore sia stato adibito ad attività lavorativa oltre il proprio orario di lavoro, senza, peraltro, aver goduto di alcun riposo compensativo, questi ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, è altrettanto certo che questi è tenuto, comunque, ad allegare e provare in termini reali, sia nell' “an” che nel
“quantum”, il pregiudizio del suo diritto fondamentale, nei suoi caratteri naturalistici e nella sua dipendenza causale, della violazione dei diritti patrimoniali di cui all'art. 36 Cost. Spetta infatti al lavoratore, quale titolare dell'interesse leso, l'onere della prova degli elementi generatori del danno patito e, quantomeno, l'allegazione dei conseguenti patimenti.
Ebbene, nulla di tutto ciò risulta apprezzabile nel caso in esame, poiché la carenza della prova degli elementi costitutivi dei doppi turni e dei mancati riposi compensativi impedisce conseguentemente di ritenere fondata la domanda.
Il ricorso, pertanto, è respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ed esse sono liquidate, visto il DM 55/2014 così come modificato dal DM147/2022, attesa la natura lavoristica della materia trattata, secondo lo scaglione di riferimento parametrato nei valori minimi, attesa la non particolare complessità delle questioni esaminate, in complessivi €1.511,10 di cui €1.314,00 per compensi ed €197,10 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, da riconoscersi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.- rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
2.- condanna alla refusione delle spese di lite che liquida in Parte_1
complessivi €1.511,10 di cui €1.314,00 per compensi ed €197,10 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, da riconoscersi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Locri, 5 marzo 2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
Pag. 7 a 7