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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 1713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1713 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1713/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LI ANDREA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13066/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250018538324 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1534/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250018538324000 emessa da Agenzia Entrate - ON relativamente a tassa automobilistica anno 2019, per un importo complessivo di euro 204, 07, notificata il 16/4/2025.
A sostegno del proposto gravame ( notificato sia all'agente della ON che alla Regione Campania
, quale Ente impositore) l'interessata ha dedotto i seguenti motivi:
1) prescrizione triennale della pretesa tributaria per mancata notifica atti interruttivi;
2) mancata notifica derll'avviso di accertamento prodromico alla impugnata cartella di pagamento;
3) violazione del combinato disposto di cui agli artt. 57 dpr n. 602/73 e 37 del d.l. 223/2006;
4) carenza di motivazione ex art. 3 legge n. 241/90 e 7 della legge n. 212/2000;
5)carenza motivazionale in ordine alle modalità di calcolo;
6) nullità dell'atto per intempestività della notifica e violazione art. 25 dpr n. 602/73.
Si è costituita per resistere con controdeduzioni Agenzia Entrate - ON.
All'odierna diuenza il ricorso è stato introitato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si appalesa meritevole di positivo apprezzamento in ragione della fondatezza dei motivi sub1) e sub 2) del "fatto" , aventi valenza assorbente rispetto agli altri mezzi di gravame.
E dunque la qui gravata cartella esattoriale fa seguito a prodromico avviso di accertamento ,
n.964183253237 indicato come notificato in data 11/10/2022, ma di tale circostanza di fatto e di diritto non v'è prova documentale
Di talchè l'assenza di una comprovata notiziazione legale di un atto recettizio ( quale il presupposto avviso di accertamento) costituisce un vizio in pocedendo che va inevitabilmente a ripercuotersi negativamente sulla legittimità della consequenziale cartella di pagamento e cioè l'atto culminante il procedimento di recupero del tributo ritenuto evaso.
Contestualmente , non rinvenendosi un atto interruttivo validamente notifcato alla contribuente, nella specie deve ritenersi essersi inverata la prescrizione triennale della pretesa tributaria, tenuto conto che il primo atto di recupero in realtà viene notificato solo nell'aprile del 2025, ben otre il triennio di prescrizione, in relazione all'annualità d'imposta in discorso ( 2019).
Conclusivamenteil ricorso va accolto con annullamento della impugnata cartella di pagamento.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza, liquidate nella misura indicata in dispositivo e con attribuzione al procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna le parti intimate al pagamento delle spese di giudizio, in solido fra loro, che si liquidano in euro 500,00 con attribuzione al procuratore antistatario.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LI ANDREA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13066/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250018538324 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1534/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250018538324000 emessa da Agenzia Entrate - ON relativamente a tassa automobilistica anno 2019, per un importo complessivo di euro 204, 07, notificata il 16/4/2025.
A sostegno del proposto gravame ( notificato sia all'agente della ON che alla Regione Campania
, quale Ente impositore) l'interessata ha dedotto i seguenti motivi:
1) prescrizione triennale della pretesa tributaria per mancata notifica atti interruttivi;
2) mancata notifica derll'avviso di accertamento prodromico alla impugnata cartella di pagamento;
3) violazione del combinato disposto di cui agli artt. 57 dpr n. 602/73 e 37 del d.l. 223/2006;
4) carenza di motivazione ex art. 3 legge n. 241/90 e 7 della legge n. 212/2000;
5)carenza motivazionale in ordine alle modalità di calcolo;
6) nullità dell'atto per intempestività della notifica e violazione art. 25 dpr n. 602/73.
Si è costituita per resistere con controdeduzioni Agenzia Entrate - ON.
All'odierna diuenza il ricorso è stato introitato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si appalesa meritevole di positivo apprezzamento in ragione della fondatezza dei motivi sub1) e sub 2) del "fatto" , aventi valenza assorbente rispetto agli altri mezzi di gravame.
E dunque la qui gravata cartella esattoriale fa seguito a prodromico avviso di accertamento ,
n.964183253237 indicato come notificato in data 11/10/2022, ma di tale circostanza di fatto e di diritto non v'è prova documentale
Di talchè l'assenza di una comprovata notiziazione legale di un atto recettizio ( quale il presupposto avviso di accertamento) costituisce un vizio in pocedendo che va inevitabilmente a ripercuotersi negativamente sulla legittimità della consequenziale cartella di pagamento e cioè l'atto culminante il procedimento di recupero del tributo ritenuto evaso.
Contestualmente , non rinvenendosi un atto interruttivo validamente notifcato alla contribuente, nella specie deve ritenersi essersi inverata la prescrizione triennale della pretesa tributaria, tenuto conto che il primo atto di recupero in realtà viene notificato solo nell'aprile del 2025, ben otre il triennio di prescrizione, in relazione all'annualità d'imposta in discorso ( 2019).
Conclusivamenteil ricorso va accolto con annullamento della impugnata cartella di pagamento.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza, liquidate nella misura indicata in dispositivo e con attribuzione al procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna le parti intimate al pagamento delle spese di giudizio, in solido fra loro, che si liquidano in euro 500,00 con attribuzione al procuratore antistatario.