Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 1713
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Prescrizione triennale della pretesa tributaria

    Non vi è prova della notifica di un atto interruttivo valido, pertanto si ritiene prescritta la pretesa tributaria per l'annualità d'imposta 2019, dato che il primo atto di recupero è stato notificato oltre il triennio.

  • Accolto
    Mancata notifica avviso di accertamento prodromico

    Non vi è prova documentale della notifica dell'avviso di accertamento, il che costituisce un vizio procedurale che inficia la legittimità della cartella di pagamento.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione

    I motivi relativi alla prescrizione e alla mancata notifica dell'avviso di accertamento sono assorbenti e vengono accolti.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto per intempestività della notifica

    I motivi relativi alla prescrizione e alla mancata notifica dell'avviso di accertamento sono assorbenti e vengono accolti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 1713
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1713
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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