Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 20/06/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 5093/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico, Parte_1
presso lo studio dell'avv. BIONDI PASQUALE, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato Controparte_1
presso VIA PONTE DELLA MADDALENA 55 NAPOLI, rappresentato e difeso dal dott. ROMANO VINCENZO giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 19/06/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.12.24 la parte ricorrente in epigrafe, ha contestato l'operato posto in essere dalla resistente Amministrazione nell'ambito della procedura per l'inserimento nelle graduatorie di III° fascia per il triennio
2024/2027 del Personale A.T.A. per la Provincia di Benevento indicando come
1
presso l'Istituto Paritario “De La Salle” di Benevento dal
[...]
12/09/2022 al 28/07/2023 nonché dal 04/09/2023 al 28/06/2024 ; in particolare si
è vista tuttavia dimezzare il punteggio per il servizio prestato presso l'Istituto
Paritario “De La Salle” per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 in quanto l'Allegato A del DM n. 89/2024 recante Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze dispone che per il servizio prestato presso le scuole non statali il punteggio debba essere dimezzato rispetto al servizio prestato nelle scuole statali.
Ha chiesto pertanto di “accertare e dichiarare l'illegittimità dell'Ordinanza
Ministeriale n. 89/2024 e la relativa tabella di valutazione dei titoli di servizio nella parte in cui dispone che il punteggio per il servizio prestato nelle scuole paritarie debba essere valutato la metà rispetto al servizio prestato nelle scuole statali e conseguentemente disapplicarla e per l'effetto: ritenere e dichiarare valido il servizio svolto dalla ricorrente presso l'istituto paritario “De La Salle” di Benevento ai fini dell'attribuzione del punteggio per le graduatorie di III fascia del Personale ATA della Provincia di Benevento valide per il triennio scolastico
2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027; accertare e dichiarare il conseguente diritto della ricorrente al riconoscimento del corretto punteggio pari a 6 punti per ogni anno scolastico di servizio prestato presso le scuole paritarie;
conseguentemente condannare il ad attribuire a parte Controparte_1
ricorrente il punteggio di 12 punti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del Personale ATA per il servizio prestato come collaboratore scolastico nelle scuole paritarie nell'a.s. 2022/2023 e nell'a.s. 2023/2024 in luogo dei 6 riconosciuti”. Contr Si costituiva il chiedendo il rigetto del ricorso.
2 Preliminarmente con riferimento al riconoscimento del punteggio ulteriore per l'attività svolta presso istituti paritari si osserva in via generale che la L.62/00 ha espressamente affermato che “Il sistema nazionale di istruzione … è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali” e che le suddette scuole paritarie svolgono un “servizio pubblico” (art.1 commi 1 e 3). In ragione di tale principio sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (vedasi, al riguardo, la già citata L.62/00, la successiva L.27/06 nonché, ex multis, la C.M. 163 del 15/6/2000 e i decreti ministeriali n. 267/07 e n. 83/08).
In particolare la C.M. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: “dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione” e, altresì, “dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore”, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari. L'art.2 comma 2 del D.L. n.255 del 3/7/2001 ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che siano “valutati nella stessa misura”, né vi sarebbe ragione alcuna per limitare l'efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica (ai sensi dell'art. 12, 2° co., delle
“Disposizioni sulla legge in generale”), alla formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale per pervenire, invece, all'opposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale (come, di fatto, accadrebbe alla ricorrente stante la contestata previsione di CCNI) e di ricostruzione di carriera. Al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, non si potrebbero fondatamente richiamare gli artt.360 comma 6 e 485 del D. Lgs,
297/94 ove si prevede il riconoscimento “agli effetti della carriera” del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie
3 “pareggiate” (comma 1) ovvero presso le scuole elementari “parificate” (comma
2), essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole “paritarie”. D''altronde, il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato esplicitato dal D.L. 250/05 (conv. in L.27/06), che, all'art.
1-bis. (“Norme in materia di scuole non statali”), espressamente prevede che: “Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie”. Peraltro, la stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n.0069064 del 4/8/2010 (ALL.8), ha riconosciuto che la L.62/00 “nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti ..nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297”… “Si sottolinea, infine, che le disposizioni contenute nell'art.
1-bis del D.L. 5.12.2005, n.250…nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, pongono sulla stesso piano il tipo d'insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali”. Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come “la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa” (Consiglio di Stato, sentenza n.1102/2002). Analogamente si è pronunciata anche la giurisprudenza del lavoro:
“Va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n.62 “norme per la parità
4 scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione” pubblicata sulla
G.U. 21/03/2000 n.67 – che com'è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già “riconosciute” ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art.2 comma 2 del D.L. n.255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che “I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre
2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n.0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n.62/2000 “mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D.Lgs.
16/4/1994, n.297” .
Il D.M. 89.24 – avente ad oggetto l'aggiornamento delle graduatorie di terza fascia del personale ATA per il triennio 2024/2027 – prevede che il servizio prestato quale assistente amministrativo, collaboratore scolastico o assistente tecnico presso la scuola paritaria venga valutato la metà rispetto a quello prestato nella scuola statale.
5 Per la precisione, coloro che hanno prestato servizio presso le scuole paritarie hanno diritto a 3 punti per ciascun anno di servizio contro i 6 punti previsti per coloro che hanno prestato il medesimo servizio presso le scuole statali.
Questo perché al personale ATA che ha prestato servizio presso le scuole statali viene attribuito un punteggio di 0,50 per ogni mese di servizio (6 punti su base annua) in luogo di 0,25 per ogni mese attribuito a coloro che hanno prestato servizio presso le scuole paritarie (3 punti su base annua)
E' evidente, alla luce della normativa soprarichiamata, che tale disparità di trattamento violi espressamente il fondamentale “Principio di uguaglianza” garantito dalla nostra Carta Costituzionale, considerato che nessuna differenza di tipo oggettivo sussiste nella natura del servizio, ma riguarda esclusivamente il tipo di istituto in cui è stato reso.
Non ricorre, infatti, alcuna ragione obiettiva che possa giustificare l'attribuzione di un minor punteggio al personale ATA delle scuole paritarie, stante l'assenza di qualsiasi riferimento normativo che giustifichi tale disparità di trattamento.
Non possono residuare dubbi quindi circa l'illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione che dimezza il punteggio attribuito per il servizio svolto negli istituti paritari.
Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.
Ciò posto nel caso di specie parte ricorrente ha documentato che la summenzionata scuola per cui chiede il riconoscimento del servizio prestato, sia scuola paritaria, né sul punto vi è stata alcuna contestazione.
6 Non è stata nemmeno genericamente adombrata l'eventuale non genuinità dei rapporti di lavoro intercorsi con strutture private, ma la revoca del punteggio è avvenuta esclusivamente sulla base del citato D.M.
Da ciò consegue che va riconosciuto il diritto della parte ricorrente ad ottenere il punteggio ulteriore relativo all'insegnamento svolto presso gli istituti paritari , nonché il punteggi relativo al titolo di studio completamente omesso dalla parte resistente.
Le spese di lite vanno interamente compensate tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali in materia.
PQM
Il tribunale definitivamente pronunciando ogni altra domanda od eccezione rigettata o assorbita: accoglie il ricorso proposto e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento dell'integrale punteggio aggiuntivo per il servizio svolto in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui viene valutato il servizio statale con attribuzione integrale (12 punti) nella graduatoria per la terza fascia, ai fini dell'attribuzione della sede di servizio spettante in base al corretto punteggio;
ordina alla amministrazione resistente di attribuire a parte ricorrente il punteggio di 12 punti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del Personale
ATA per il servizio prestato come collaboratore scolastico nelle scuole paritarie nell'a.s. 2022/2023 e nell'a.s. 2023/2024 in luogo dei 6 riconosciuti;
dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Benevento, 20/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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